Come cambiano i voucher lavoro nel 2023? Il Disegno di legge di bilancio, approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 21 novembre, potenzia lo strumento delle prestazioni di lavoro occasionali, introdotte in sostituzione dei voucher, questi ultimi abrogati con il Decreto-legge 17 marzo 2017 numero 25.
Da non confondere con il lavoro autonomo occasionale (disciplinato dall’articolo 2222 del Codice civile), le prestazioni di lavoro occasionali hanno lo scopo di remunerare attività lavorative sporadiche e saltuarie. A norma del Decreto – legge 24 aprile 2017 numero 50 (convertito in Legge 21 giugno 2017 numero 96), articolo 54-bis, si definiscono prestazioni occasionali le attività sfruttate da privati, imprese e professionisti, entro determinati limiti di compenso e durata.
Lasciandone inalterata la procedura di attivazione, attraverso un’apposita piattaforma telematica Inps, la Manovra 2023 amplia le possibilità di utilizzo delle prestazioni occasionali, ritoccando da un lato il tetto complessivo dei compensi che l’utilizzatore può erogare e, dall’altro, innalzando il limite dimensionale richiesto alle imprese che vogliono ricorrere a tale tipologia contrattuale.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Voucher lavoro: la norma
Le modifiche in tema di prestazioni occasionali sono contenute nel Disegno di legge di bilancio 2023 al Titolo IV “Lavoro, famiglia e politiche sociali”, Capo I “Lavoro e politiche sociali”, articolo 64, comma 1, lettera dalla a) alla d).
Voucher lavoro: tetto ai compensi passa a 10mila euro
La prima modifica alla disciplina delle prestazioni occasionali, ad opera della Manovra 2023, comporta (articolo 64, comma 1, lettera a) l’innalzamento a 10 mila euro (rispetto agli attuali 5 mila euro) del tetto ai compensi che ciascun utilizzatore può riconoscere nel corso di un anno civile alla totalità dei prestatori.
La modifica interessa l’articolo 54-bis che, al comma 1, fissa i limiti complessivi di compenso affinché una prestazione possa definirsi occasionale.
SoggettoLimite di compenso (situazione attuale) per anno civile (1° gennaio – 31 dicembre)PrestatoreCon più utilizzatori 5.000 euro nettiUtilizzatoreCon più prestatori 5.000 euro netti
SoggettoLimite di compenso (modifiche Manovra 2023) per anno civile (1° gennaio – 31 dicembre)PrestatoreCon più utilizzatori 5.000 euro nettiUtilizzatoreCon più prestatori 10.000 euro netti
Il Ddl Bilancio non modifica invece i limiti individuali, previsti per prestatore ed utilizzatore, qui sintetizzati.
SoggettoCompenso (*)DurataPrestatoreCon un solo utilizzatore 2.500 euro complessivi280 oreUtilizzatoreCon un solo prestatore 2.500 euro complessivi280 ore(*) Per compenso si intende quello percepito dal prestatore, al netto di contributi, premi e costi di gestione
In caso di superamento dei limiti economici o di durata, il rapporto è trasformato in contratto a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal giorno del superamento.
Voucher lavoro: aziende fino a 10 dipendenti
Possono ricorrere a prestazioni occasionali (articolo 54-bis, comma 6) i seguenti soggetti:
Persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o di impresa, mediante il “Libretto Famiglia”;Altri utilizzatori, grazie al contratto di prestazione occasionale;Le società sportive di cui alla Legge 23 marzo 1981, numero 91.
Con riferimento al secondo punto, la legge consente a imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni ed enti di natura privata la possibilità di ricorrere alle prestazioni occasionali, a patto che rispettino determinati limiti dimensionali.
La normativa (articolo 54-bis, comma 14, lettera a) vieta infatti il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte “degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato”.
La Manovra 2023 (articolo 64, comma 1, lettera d) interviene aumentando da cinque a dieci il numero massimo dei dipendenti a tempo indeterminato, tale da consentire il ricorso, da parte di imprese e professionisti, alle prestazioni occasionali.
Alberghi e strutture ricettive
Oltre ad imporre il tetto dei cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, la norma attualmente in vigore (articolo 54-bis, comma 14, lettera a) prevede un’eccezione per “aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo”. Queste ultime, per le prestazioni occasionali rese dai seguenti soggetti:
Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, numero 150;Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;
devono sottostare ad un tetto di otto lavoratori.
Il disegno di legge di bilancio interviene anche su quest’ultima deroga, abrogandola (articolo 64, comma 1, lettera b). In tal modo, si legge nella relazione illustrativa, si assicura “un impiego maggiormente flessibile rispetto alle esigenze organizzative delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive operanti nel settore turistico, consentendo l’utilizzo” delle prestazioni occasionali a coloro che occupino “fino a 10 lavoratori, eliminando il limite delle categorie dei prestatori utilizzabili”.
Imprese del settore agricolo
Il già citato comma 14, articolo 54-bis vieta, alla lettera b), il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività rese dai seguenti soggetti, non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli:
Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, numero 150;Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
La Manovra 2023 abroga la lettera b). Viene dunque eliminato “anche nell’ambito del settore agricolo, il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività rese da lavoratori” appartenenti alle sopra citate categorie (titolari di pensione, giovani, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario).
Voucher lavoro: scompare l’autocertificazione per l’agricoltura
La possibilità di ricorrere a prestazioni occasionali, da parte delle imprese del settore agricolo, senza dover obbligatoriamente utilizzare determinati soggetti (i già citati titolari di pensione, giovani, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario), comporta, a cascata, un’altra modifica ad opera della Manovra 2023.
Stiamo parlando dell’abrogazione del comma 8-bis, articolo 54-bis. La norma in questione prevede, limitatamente alle prestazioni da rendere in favore di imprese del settore agricolo, l’obbligo, in capo al prestatore, di autocertificare di “non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli”.
La suddetta autocertificazione dev’essere resa collegandosi all’apposita piattaforma telematica Inps, raggiungibile su “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Contratto di prestazione occasionale”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Voucher lavoro: attività agricole di carattere stagionale
Il disegno di legge di bilancio 2023 prevede infine (articolo 64, lettera b) la possibilità di ricorrere a prestazioni occasionali “nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a quarantacinque giorni nel corso dell’anno solare”, a condizione che si abbiano, alle proprie dipendenze, fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Da notare che, mentre negli altri casi di utilizzo delle prestazioni, la misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, nel settore agricolo “il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (articolo 54-bis, comma 16).
Fatte salve queste ultime previsioni sul compenso, la bozza di Manovra 2023 stabilisce che, per ogni giornata lavorativa, dev’essere corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a “quella minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricoltura” (articolo 64, lettera b).
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