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    Nuova legge elettorale: come funziona, cosa cambia rispetto al Rosatellum

    Nuova legge elettorale: il Senato ha approvato il 15 settembre 2026 la riforma del sistema di elezione di Camera e Senato, con 113 voti favorevoli e 71 contrari. Il testo torna a Montecitorio per la terza lettura, in Aula dal 28 settembre. Se la Camera confermerà le modifiche senza ulteriori interventi, il Paese voterà con un sistema proporzionale corretto da un premio di governabilità di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, con liste da sette candidati, capolista bloccato e fino a tre preferenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere, punto per punto.

    La riforma nasce da una proposta di iniziativa parlamentare a prima firma Bignami, approvata dalla Camera il 16 luglio 2026 e trasmessa al Senato il giorno successivo. A Palazzo Madama il testo è stato modificato in otto punti, il più rilevante dei quali riguarda il ritorno del voto di preferenza, assente dalle elezioni politiche dal 1993.

    Dal punto di vista tecnico non si tratta di una legge nuova, ma di una riscrittura dei due testi unici in materia elettorale: il d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 per la Camera dei deputati e il d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 per il Senato della Repubblica. Intervengono modifiche anche sulla legge 27 dicembre 2001, n. 459 per il voto degli italiani all’estero, sulla legge 30 dicembre 1991, n. 422 e sul d.lgs. 23 dicembre 2020, n. 177 per i collegi.

    L’analisi che segue si basa sul testo licenziato dal Senato. Le formulazioni definitive andranno verificate sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

    Indice

    Nuova Legge elettorale: addio ai collegi uninominali

    Quanti seggi e come sono distribuiti

    Il premio di governabilità: le tre condizioni

    Il tetto ai seggi della maggioranza

    Il listino circoscrizionale

    Liste, preferenze e quote di genere

    Come si vota: la scheda

    Le soglie di sbarramento

    Firme e presentazione delle liste

    L’indicazione del candidato Presidente del Consiglio

    La proclamazione degli eletti

    Circoscrizione Estero

    Il voto fuorisede diventa strutturale

    I nodi aperti

    Nuova Legge elettorale: addio ai collegi uninominali

    La prima novità strutturale è la scomparsa della quota maggioritaria che caratterizzava il Rosatellum. I collegi uninominali vengono aboliti su tutto il territorio nazionale, con due sole eccezioni: la Valle d’Aosta, che resta costituita in un collegio uninominale unico, e il Trentino-Alto Adige, dove restano i collegi uninominali della tabella A.1 allegata al d.lgs. 177/2020, con i confini di Bolzano, Merano e Bressanone ridisegnati in Senato.

    In tutte le altre circoscrizioni i seggi si assegnano nei collegi plurinominali già esistenti, quelli delle tabelle A.2 per la Camera e B.2 per il Senato, senza bisogno di una nuova delega per il ridisegno dei collegi. È una scelta che rende la legge immediatamente applicabile.

    Quanti seggi e come sono distribuiti

    Alla Camera i 400 deputati si ripartiscono così: 8 alla circoscrizione Estero, i seggi di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige fuori dal riparto nazionale, 384 seggi nel resto del territorio. Di questi, 314 vanno con metodo proporzionale e 70 sono accantonati come premio di governabilità.

    Al Senato i 200 senatori si ripartiscono in 4 seggi all’Estero, i seggi delle due regioni a statuto speciale e 188 nel resto d’Italia, di cui 153 proporzionali e 35 di premio.

    La distribuzione dei seggi di premio tra le circoscrizioni avviene con il decreto del Presidente della Repubblica che convoca i comizi elettorali, sulla base dei dati del censimento permanente della popolazione. Lo stesso decreto contiene due distribuzioni parallele dei seggi tra i collegi, una per l’ipotesi in cui il premio venga assegnato e una per l’ipotesi contraria.

    Il premio di governabilità: le tre condizioni

    Il premio non è automatico per chi arriva primo. Scatta soltanto se si verificano insieme tre condizioni:

    la lista singola o la coalizione ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale alla Camera;

    la lista o coalizione a essa collegata ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale al Senato;

    entrambe raggiungono almeno il 42 per cento dei voti validi nel rispettivo ramo del Parlamento.

    Se anche una sola verifica dà esito negativo, il premio non viene assegnato e tutti i seggi si distribuiscono con metodo proporzionale. Una coalizione che ottenesse il 43 per cento alla Camera e il 41 per cento al Senato resterebbe senza premio. È il meccanismo pensato per ridurre il rischio di maggioranze divergenti tra i due rami.

    I voti espressi in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige si computano ai fini delle soglie e del raggiungimento del 42 per cento, ma non concorrono al riparto dei seggi nel resto del territorio nazionale.

    Il ballottaggio tra le due liste o coalizioni più votate, previsto nella versione originaria del progetto, è stato abbandonato nel corso dell’esame parlamentare.

    Il tetto ai seggi della maggioranza

    Alla lista o coalizione premiata non possono comunque essere attribuiti più di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato, esclusi quelli conquistati nella circoscrizione Estero.

    Se il tetto viene superato scatta un ricalcolo. Alla Camera la vincitrice viene riportata a 150 seggi nelle circoscrizioni ordinarie, che sommati ai 70 del premio danno appunto 220, e i restanti seggi si ridistribuiscono tra le altre liste con un quoziente elettorale nazionale di minoranza. Al Senato la vincitrice viene riportata a 78 seggi, ai quali si aggiungono i 35 del premio. I seggi in eccesso si sottraggono seguendo la graduatoria nazionale crescente dei resti e, una volta esaurita, nelle regioni dove la coalizione premiata ha la minore cifra elettorale regionale percentuale, un seggio per regione.

    Il listino circoscrizionale

    I seggi del premio non si distribuiscono tra i candidati delle liste ordinarie, ma vengono attribuiti a liste circoscrizionali presentate appositamente, i cosiddetti listini.

    Ecco le regole principali:

    il listino si presenta in ciascuna circoscrizione in cui la lista è presente, limitatamente a quelle cui spettano seggi di premio;

    deve contenere tanti candidati quanti sono i seggi di premio assegnati a quella circoscrizione, a pena di inammissibilità;

    in caso di coalizione il listino è unico e identico per tutte le liste coalizzate, che lo depositano singolarmente;

    chi è candidato nel listino deve candidarsi anche in almeno un collegio plurinominale della stessa circoscrizione in posizione di capolista, o in posizione successiva solo se tutti i candidati che lo precedono sono a loro volta nel listino;

    se il premio scatta, i candidati del listino della lista o coalizione premiata sono i primi a essere proclamati eletti;

    se il premio non scatta, il listino non elegge nessuno e quei seggi rientrano nel riparto proporzionale;

    in caso di rinnovo di una sola Camera i listini non si presentano e il premio non si applica.

    Liste, preferenze e quote di genere

    Ogni lista nel collegio plurinominale è composta da sette candidati, capolista compreso, collocati secondo un ordine alternato di genere a pena di inammissibilità. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali.

    L’elettore dispone di un voto di lista e può esprimere fino a tre preferenze in favore dei candidati della lista votata, con esclusione del capolista. Quando si esprime più di una preferenza, queste devono riguardare candidati di sesso diverso: in caso contrario la seconda e la terza preferenza vengono annullate seguendo l’ordine di lista.

    Cade invece la regola del Rosatellum che imponeva l’equilibrio 60-40 tra i generi nel complesso dei capilista. Il limite del 60 per cento per ciascun genere resta previsto per il complesso delle candidature nei collegi uninominali di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, per entrambi i rami del Parlamento.

    Come si vota: la scheda

    La scheda riporta, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista e a fianco i sette nomi dei candidati nel collegio plurinominale, ciascuno preceduto da un quadrato per la preferenza, ad eccezione del capolista. Sotto, entro un secondo rettangolo, compaiono i nomi dei candidati del listino collegato. In caso di coalizione i rettangoli delle singole liste e quello del listino sono racchiusi in un rettangolo più ampio.

    Le regole di validità del voto sono le seguenti:

    il segno sul solo contrassegno vale come voto di lista;

    il segno sul solo nome del capolista si intende come voto alla lista;

    una preferenza validamente espressa vale anche come voto alla lista, se non sono stati tracciati altri segni;

    il segno sul solo rettangolo del listino vale come voto per la lista collegata e, in caso di coalizione, si ripartisce tra le liste in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio;

    la preferenza espressa per un candidato incluso in una lista diversa da quella votata è nulla.

    Non è ammesso il voto disgiunto.

    Le soglie di sbarramento

    Restano ferme le percentuali di accesso al riparto previste per le coalizioni e per le liste singole, che il provvedimento non modifica. Viene invece eliminata la via alternativa prevista dal Rosatellum, che ammetteva al riparto le liste i cui candidati fossero stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione.

    Due le novità sul punto. Le liste collegate in coalizione entrano nel riparto se conseguono almeno il 3 per cento dei voti validi sul piano nazionale, mentre le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute entrano con almeno il 20 per cento dei voti validi nella regione a statuto speciale in cui si presentano. Inoltre, per ciascuna coalizione viene ripescata la lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle rimaste sotto soglia.

    Firme e presentazione delle liste

    È il capitolo che ha scatenato le proteste delle opposizioni nelle ultime sedute. Il numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione di una lista in ciascun collegio sale a un intervallo compreso tra 6.000 e 7.000 firme. La previsione non si applica ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, o in componente politica di gruppo, in almeno una delle due Camere alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi: per loro il numero richiesto resta compreso tra 1.500 e 2.000 firme. Resta ferma l’esenzione totale già prevista dall’articolo 18-bis, comma 2, del d.P.R. 361/1957.

    Cambia anche l’ampiezza obbligatoria della presentazione: ciascuna lista deve presentare candidature in almeno metà delle circoscrizioni, mentre il testo licenziato dalla Camera si fermava a un terzo. Sono escluse dall’obbligo le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente in una regione a statuto speciale.

    L’indicazione del candidato Presidente del Consiglio

    Al momento del deposito del contrassegno i partiti indicano il nome da proporre per l’incarico di Presidente del Consiglio. Le liste collegate in coalizione devono dichiarare obbligatoriamente lo stesso nome, con sottoscrizione dei presidenti o dei segretari dei partiti coalizzati.

    Il testo fa salve espressamente le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92 della Costituzione e il rispetto dell’articolo 67, che esclude il vincolo di mandato. L’indicazione ha quindi valore politico e non vincola giuridicamente il Capo dello Stato nella scelta del Presidente del Consiglio incaricato.

    La proclamazione degli eletti

    L’ordine di elezione nei collegi plurinominali segue tre passaggi. Viene proclamato per primo il capolista, poi gli altri candidati secondo la graduatoria delle cifre elettorali individuali, cioè in base alle preferenze ricevute. A parità di preferenze prevale l’ordine di presentazione nella lista.

    Chi risulta eletto sia nel listino sia in un collegio plurinominale si intende eletto nel listino. Chi è eletto capolista in più collegi viene proclamato in quello dove la lista ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale; chi è eletto in più collegi in posizione diversa da quella di capolista viene proclamato dove ha ottenuto la maggiore cifra individuale percentuale.

    Circoscrizione Estero

    Per la Camera le ripartizioni geografiche scendono da quattro a due: Europa da un lato, Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide dall’altro, con almeno un deputato eletto per ciascuna ripartizione. Per il Senato si vota invece nell’intera circoscrizione Estero come collegio unico, con liste composte da un minimo di quattro a un massimo di otto candidati.

    Restano le preferenze: una nelle ripartizioni cui è assegnato un solo eletto, due dove gli eletti sono almeno due. Non è richiesta la sottoscrizione per i partiti costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola Camera, o che nell’ultima elezione hanno ottenuto almeno un seggio con proprio contrassegno.

    Il voto fuorisede diventa strutturale

    Presso l’ufficio elettorale di ciascun comune viene istituito l’elenco degli elettori fuorisede, ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni di Camera e Senato, per le europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

    Le condizioni sono le seguenti:

    domanda entro il 31 dicembre di ciascun anno, per le consultazioni dell’anno successivo, da parte di chi per motivi di studio o di lavoro è temporaneamente domiciliato in un comune di una regione diversa da quella di iscrizione elettorale, con permanenza prevista di almeno nove mesi;

    per chi matura i requisiti successivamente, domanda entro trenta giorni e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente la consultazione;

    stessa possibilità per chi riceve assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per almeno tre mesi presso una struttura situata in un’altra regione;

    estensione, introdotta in Senato, ai caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e ai genitori o familiari conviventi che accompagnano un minore in cura fuori regione.

    La domanda si presenta personalmente o con strumenti telematici al comune di temporaneo domicilio, corredata di documento di riconoscimento e della documentazione attestante la condizione di elettore fuorisede. Entro il decimo giorno precedente il voto il comune rilascia l’attestazione di ammissione con l’indicazione della sezione. I fuorisede vengono distribuiti nelle sezioni ordinarie, di norma in numero non superiore al 10 per cento degli iscritti alla sezione, e votano per le liste e i candidati della circoscrizione in cui si trova il comune di temporaneo domicilio.

    I nodi aperti

    Le opposizioni hanno già annunciato possibili ricorsi alla Corte costituzionale. Tre i profili più contestati: la proporzione tra la soglia del 42 per cento e l’entità del premio, la compressione della rappresentanza prodotta dal tetto dei 220 e 113 seggi e il quadruplicamento delle firme necessarie per presentare le liste, letto come barriera all’ingresso per le forze non rappresentate in Parlamento.

    Resta poi aperto il tema della selezione della classe parlamentare. Con il capolista bloccato in ogni collegio plurinominale e i candidati del listino proclamati per primi in caso di assegnazione del premio, la quota di eletti scelti dai partiti resta significativa anche dopo il ritorno delle preferenze.

    Il percorso parlamentare non è concluso. La riforma torna alla Camera per la terza lettura, con l’esame in Aula previsto dal 28 settembre.

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    Foto di copertina: iStock/whitephotoroma […]

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    Nuova legge elettorale: come funziona, cosa cambia rispetto al Rosatellum

    Nuova legge elettorale: il Senato ha approvato il 15 settembre 2026 la riforma del sistema di elezione di Camera e Senato, con 113 voti favorevoli e 71 contrari. Il testo torna a Montecitorio per la terza lettura, in Aula dal 28 settembre. Se la Camera confermerà le modifiche senza ulteriori interventi, il Paese voterà con un sistema proporzionale corretto da un premio di governabilità di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, con liste da sette candidati, capolista bloccato e fino a tre preferenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere, punto per punto.

    La riforma nasce da una proposta di iniziativa parlamentare a prima firma Bignami, approvata dalla Camera il 16 luglio 2026 e trasmessa al Senato il giorno successivo. A Palazzo Madama il testo è stato modificato in otto punti, il più rilevante dei quali riguarda il ritorno del voto di preferenza, assente dalle elezioni politiche dal 1993.

    Dal punto di vista tecnico non si tratta di una legge nuova, ma di una riscrittura dei due testi unici in materia elettorale: il d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 per la Camera dei deputati e il d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 per il Senato della Repubblica. Intervengono modifiche anche sulla legge 27 dicembre 2001, n. 459 per il voto degli italiani all’estero, sulla legge 30 dicembre 1991, n. 422 e sul d.lgs. 23 dicembre 2020, n. 177 per i collegi.

    L’analisi che segue si basa sul testo licenziato dal Senato. Le formulazioni definitive andranno verificate sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

    Indice

    Nuova Legge elettorale: addio ai collegi uninominali

    Quanti seggi e come sono distribuiti

    Il premio di governabilità: le tre condizioni

    Il tetto ai seggi della maggioranza

    Il listino circoscrizionale

    Liste, preferenze e quote di genere

    Come si vota: la scheda

    Le soglie di sbarramento

    Firme e presentazione delle liste

    L’indicazione del candidato Presidente del Consiglio

    La proclamazione degli eletti

    Circoscrizione Estero

    Il voto fuorisede diventa strutturale

    I nodi aperti

    Nuova Legge elettorale: addio ai collegi uninominali

    La prima novità strutturale è la scomparsa della quota maggioritaria che caratterizzava il Rosatellum. I collegi uninominali vengono aboliti su tutto il territorio nazionale, con due sole eccezioni: la Valle d’Aosta, che resta costituita in un collegio uninominale unico, e il Trentino-Alto Adige, dove restano i collegi uninominali della tabella A.1 allegata al d.lgs. 177/2020, con i confini di Bolzano, Merano e Bressanone ridisegnati in Senato.

    In tutte le altre circoscrizioni i seggi si assegnano nei collegi plurinominali già esistenti, quelli delle tabelle A.2 per la Camera e B.2 per il Senato, senza bisogno di una nuova delega per il ridisegno dei collegi. È una scelta che rende la legge immediatamente applicabile.

    Quanti seggi e come sono distribuiti

    Alla Camera i 400 deputati si ripartiscono così: 8 alla circoscrizione Estero, i seggi di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige fuori dal riparto nazionale, 384 seggi nel resto del territorio. Di questi, 314 vanno con metodo proporzionale e 70 sono accantonati come premio di governabilità.

    Al Senato i 200 senatori si ripartiscono in 4 seggi all’Estero, i seggi delle due regioni a statuto speciale e 188 nel resto d’Italia, di cui 153 proporzionali e 35 di premio.

    La distribuzione dei seggi di premio tra le circoscrizioni avviene con il decreto del Presidente della Repubblica che convoca i comizi elettorali, sulla base dei dati del censimento permanente della popolazione. Lo stesso decreto contiene due distribuzioni parallele dei seggi tra i collegi, una per l’ipotesi in cui il premio venga assegnato e una per l’ipotesi contraria.

    Il premio di governabilità: le tre condizioni

    Il premio non è automatico per chi arriva primo. Scatta soltanto se si verificano insieme tre condizioni:

    la lista singola o la coalizione ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale alla Camera;

    la lista o coalizione a essa collegata ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale al Senato;

    entrambe raggiungono almeno il 42 per cento dei voti validi nel rispettivo ramo del Parlamento.

    Se anche una sola verifica dà esito negativo, il premio non viene assegnato e tutti i seggi si distribuiscono con metodo proporzionale. Una coalizione che ottenesse il 43 per cento alla Camera e il 41 per cento al Senato resterebbe senza premio. È il meccanismo pensato per ridurre il rischio di maggioranze divergenti tra i due rami.

    I voti espressi in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige si computano ai fini delle soglie e del raggiungimento del 42 per cento, ma non concorrono al riparto dei seggi nel resto del territorio nazionale.

    Il ballottaggio tra le due liste o coalizioni più votate, previsto nella versione originaria del progetto, è stato abbandonato nel corso dell’esame parlamentare.

    Il tetto ai seggi della maggioranza

    Alla lista o coalizione premiata non possono comunque essere attribuiti più di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato, esclusi quelli conquistati nella circoscrizione Estero.

    Se il tetto viene superato scatta un ricalcolo. Alla Camera la vincitrice viene riportata a 150 seggi nelle circoscrizioni ordinarie, che sommati ai 70 del premio danno appunto 220, e i restanti seggi si ridistribuiscono tra le altre liste con un quoziente elettorale nazionale di minoranza. Al Senato la vincitrice viene riportata a 78 seggi, ai quali si aggiungono i 35 del premio. I seggi in eccesso si sottraggono seguendo la graduatoria nazionale crescente dei resti e, una volta esaurita, nelle regioni dove la coalizione premiata ha la minore cifra elettorale regionale percentuale, un seggio per regione.

    Il listino circoscrizionale

    I seggi del premio non si distribuiscono tra i candidati delle liste ordinarie, ma vengono attribuiti a liste circoscrizionali presentate appositamente, i cosiddetti listini.

    Ecco le regole principali:

    il listino si presenta in ciascuna circoscrizione in cui la lista è presente, limitatamente a quelle cui spettano seggi di premio;

    deve contenere tanti candidati quanti sono i seggi di premio assegnati a quella circoscrizione, a pena di inammissibilità;

    in caso di coalizione il listino è unico e identico per tutte le liste coalizzate, che lo depositano singolarmente;

    chi è candidato nel listino deve candidarsi anche in almeno un collegio plurinominale della stessa circoscrizione in posizione di capolista, o in posizione successiva solo se tutti i candidati che lo precedono sono a loro volta nel listino;

    se il premio scatta, i candidati del listino della lista o coalizione premiata sono i primi a essere proclamati eletti;

    se il premio non scatta, il listino non elegge nessuno e quei seggi rientrano nel riparto proporzionale;

    in caso di rinnovo di una sola Camera i listini non si presentano e il premio non si applica.

    Liste, preferenze e quote di genere

    Ogni lista nel collegio plurinominale è composta da sette candidati, capolista compreso, collocati secondo un ordine alternato di genere a pena di inammissibilità. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali.

    L’elettore dispone di un voto di lista e può esprimere fino a tre preferenze in favore dei candidati della lista votata, con esclusione del capolista. Quando si esprime più di una preferenza, queste devono riguardare candidati di sesso diverso: in caso contrario la seconda e la terza preferenza vengono annullate seguendo l’ordine di lista.

    Cade invece la regola del Rosatellum che imponeva l’equilibrio 60-40 tra i generi nel complesso dei capilista. Il limite del 60 per cento per ciascun genere resta previsto per il complesso delle candidature nei collegi uninominali di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, per entrambi i rami del Parlamento.

    Come si vota: la scheda

    La scheda riporta, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista e a fianco i sette nomi dei candidati nel collegio plurinominale, ciascuno preceduto da un quadrato per la preferenza, ad eccezione del capolista. Sotto, entro un secondo rettangolo, compaiono i nomi dei candidati del listino collegato. In caso di coalizione i rettangoli delle singole liste e quello del listino sono racchiusi in un rettangolo più ampio.

    Le regole di validità del voto sono le seguenti:

    il segno sul solo contrassegno vale come voto di lista;

    il segno sul solo nome del capolista si intende come voto alla lista;

    una preferenza validamente espressa vale anche come voto alla lista, se non sono stati tracciati altri segni;

    il segno sul solo rettangolo del listino vale come voto per la lista collegata e, in caso di coalizione, si ripartisce tra le liste in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio;

    la preferenza espressa per un candidato incluso in una lista diversa da quella votata è nulla.

    Non è ammesso il voto disgiunto.

    Le soglie di sbarramento

    Restano ferme le percentuali di accesso al riparto previste per le coalizioni e per le liste singole, che il provvedimento non modifica. Viene invece eliminata la via alternativa prevista dal Rosatellum, che ammetteva al riparto le liste i cui candidati fossero stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione.

    Due le novità sul punto. Le liste collegate in coalizione entrano nel riparto se conseguono almeno il 3 per cento dei voti validi sul piano nazionale, mentre le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute entrano con almeno il 20 per cento dei voti validi nella regione a statuto speciale in cui si presentano. Inoltre, per ciascuna coalizione viene ripescata la lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle rimaste sotto soglia.

    Firme e presentazione delle liste

    È il capitolo che ha scatenato le proteste delle opposizioni nelle ultime sedute. Il numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione di una lista in ciascun collegio sale a un intervallo compreso tra 6.000 e 7.000 firme. La previsione non si applica ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, o in componente politica di gruppo, in almeno una delle due Camere alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi: per loro il numero richiesto resta compreso tra 1.500 e 2.000 firme. Resta ferma l’esenzione totale già prevista dall’articolo 18-bis, comma 2, del d.P.R. 361/1957.

    Cambia anche l’ampiezza obbligatoria della presentazione: ciascuna lista deve presentare candidature in almeno metà delle circoscrizioni, mentre il testo licenziato dalla Camera si fermava a un terzo. Sono escluse dall’obbligo le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente in una regione a statuto speciale.

    L’indicazione del candidato Presidente del Consiglio

    Al momento del deposito del contrassegno i partiti indicano il nome da proporre per l’incarico di Presidente del Consiglio. Le liste collegate in coalizione devono dichiarare obbligatoriamente lo stesso nome, con sottoscrizione dei presidenti o dei segretari dei partiti coalizzati.

    Il testo fa salve espressamente le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92 della Costituzione e il rispetto dell’articolo 67, che esclude il vincolo di mandato. L’indicazione ha quindi valore politico e non vincola giuridicamente il Capo dello Stato nella scelta del Presidente del Consiglio incaricato.

    La proclamazione degli eletti

    L’ordine di elezione nei collegi plurinominali segue tre passaggi. Viene proclamato per primo il capolista, poi gli altri candidati secondo la graduatoria delle cifre elettorali individuali, cioè in base alle preferenze ricevute. A parità di preferenze prevale l’ordine di presentazione nella lista.

    Chi risulta eletto sia nel listino sia in un collegio plurinominale si intende eletto nel listino. Chi è eletto capolista in più collegi viene proclamato in quello dove la lista ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale; chi è eletto in più collegi in posizione diversa da quella di capolista viene proclamato dove ha ottenuto la maggiore cifra individuale percentuale.

    Circoscrizione Estero

    Per la Camera le ripartizioni geografiche scendono da quattro a due: Europa da un lato, Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide dall’altro, con almeno un deputato eletto per ciascuna ripartizione. Per il Senato si vota invece nell’intera circoscrizione Estero come collegio unico, con liste composte da un minimo di quattro a un massimo di otto candidati.

    Restano le preferenze: una nelle ripartizioni cui è assegnato un solo eletto, due dove gli eletti sono almeno due. Non è richiesta la sottoscrizione per i partiti costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola Camera, o che nell’ultima elezione hanno ottenuto almeno un seggio con proprio contrassegno.

    Il voto fuorisede diventa strutturale

    Presso l’ufficio elettorale di ciascun comune viene istituito l’elenco degli elettori fuorisede, ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni di Camera e Senato, per le europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

    Le condizioni sono le seguenti:

    domanda entro il 31 dicembre di ciascun anno, per le consultazioni dell’anno successivo, da parte di chi per motivi di studio o di lavoro è temporaneamente domiciliato in un comune di una regione diversa da quella di iscrizione elettorale, con permanenza prevista di almeno nove mesi;

    per chi matura i requisiti successivamente, domanda entro trenta giorni e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente la consultazione;

    stessa possibilità per chi riceve assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per almeno tre mesi presso una struttura situata in un’altra regione;

    estensione, introdotta in Senato, ai caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e ai genitori o familiari conviventi che accompagnano un minore in cura fuori regione.

    La domanda si presenta personalmente o con strumenti telematici al comune di temporaneo domicilio, corredata di documento di riconoscimento e della documentazione attestante la condizione di elettore fuorisede. Entro il decimo giorno precedente il voto il comune rilascia l’attestazione di ammissione con l’indicazione della sezione. I fuorisede vengono distribuiti nelle sezioni ordinarie, di norma in numero non superiore al 10 per cento degli iscritti alla sezione, e votano per le liste e i candidati della circoscrizione in cui si trova il comune di temporaneo domicilio.

    I nodi aperti

    Le opposizioni hanno già annunciato possibili ricorsi alla Corte costituzionale. Tre i profili più contestati: la proporzione tra la soglia del 42 per cento e l’entità del premio, la compressione della rappresentanza prodotta dal tetto dei 220 e 113 seggi e il quadruplicamento delle firme necessarie per presentare le liste, letto come barriera all’ingresso per le forze non rappresentate in Parlamento.

    Resta poi aperto il tema della selezione della classe parlamentare. Con il capolista bloccato in ogni collegio plurinominale e i candidati del listino proclamati per primi in caso di assegnazione del premio, la quota di eletti scelti dai partiti resta significativa anche dopo il ritorno delle preferenze.

    Il percorso parlamentare non è concluso. La riforma torna alla Camera per la terza lettura, con l’esame in Aula previsto dal 28 settembre.

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    Foto di copertina: iStock/whitephotoroma […]

    Leggi di più… from Nuova legge elettorale: come funziona, cosa cambia rispetto al Rosatellum

    Pubblicato il

    Il dolore dei genitori non dipende da una percentuale: quando il danno del figlio diventa anche un danno della famiglia

    Quando un figlio subisce una grave lesione, le conseguenze non si fermano necessariamente alla persona direttamente danneggiata. Un incidente, un errore sanitario o una diagnosi mancata possono modificare profondamente anche la vita dei genitori, incidendo sulle loro abitudini, sul lavoro, sull’equilibrio familiare e, soprattutto, provocando una sofferenza personale che può assumere autonoma rilevanza giuridica. Il tema è particolarmente delicato perché il diritto deve distinguere tra il danno subito direttamente dal figlio e quello che, invece, ricade sui suoi familiari.

    Su questo punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione civile, sezione III, con l’ordinanza n. 9617 del 15 aprile 2026, offrendo un approfondimento sul danno morale dei familiari e chiarendo un principio importante: la sofferenza dei genitori non può essere esclusa automaticamente sulla base della percentuale di invalidità riconosciuta al figlio. La gravità delle lesioni resta certamente importante, ma può incidere soprattutto sulla misura del risarcimento. Non rappresenta, da sola, una soglia matematica oltre la quale il genitore può essere risarcito e al di sotto della quale il suo dolore diventa irrilevante.

    Indice

    Quando il danno del figlio coinvolge anche i genitori

    Il caso dell’omessa diagnosi prenatale

    Lesione del figlio e danno riflesso dei genitori

    Esistenza del diritto e misura del risarcimento non sono la stessa cosa

    Il dolore morale del genitore può essere presunto

    Responsabile e assicuratore possono fornire prova contraria

    Quanto conta la convivenza tra genitore e figlio

    Danno morale e cambiamento della vita quotidiana

    Perché la pronuncia della Cassazione è importante

    Quando il danno del figlio coinvolge anche i genitori

    Nel diritto civile, la persona che subisce una lesione è naturalmente il primo soggetto titolare del diritto al risarcimento. Esistono tuttavia situazioni nelle quali il fatto dannoso produce conseguenze dirette anche nella vita delle persone più vicine alla vittima. È ciò che può accadere, ad esempio, quando un figlio riporta una disabilità permanente dopo un incidente stradale, quando subisce conseguenze particolarmente gravi a causa di un errore sanitario oppure quando una condotta medica modifica radicalmente le condizioni nelle quali una famiglia si trova a vivere.

    In queste situazioni il danno dei genitori non deriva semplicemente dal fatto di essere parenti della vittima. Occorre verificare se l’evento abbia prodotto una sofferenza personale oppure un concreto peggioramento della loro vita. Il genitore può trovarsi costretto a modificare il proprio lavoro per assistere il figlio, rinunciare ad attività personali, affrontare una nuova organizzazione familiare oppure convivere con la sofferenza provocata dalle condizioni della persona che ama. Sono conseguenze diverse dal danno biologico subito dal figlio e che, proprio per questo, devono essere valutate autonomamente.

    Il caso dell’omessa diagnosi prenatale

    Un esempio particolarmente significativo di quanto una condotta sanitaria possa incidere non soltanto sulla salute ma sull’intero progetto di vita di un genitore arriva dalla sentenza n. 1896/2026 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata il 27 luglio 2026. Il procedimento riguardava una giovane madre, assistita dall’Avv. Vincenzo Liguori, che aveva agito nei confronti dell’AUSL di Modena e della compagnia assicuratrice Generali Italia S.p.A. per l’omessa diagnosi, durante la gravidanza, di una grave malformazione fetale.

    Secondo quanto accertato nel giudizio, la malformazione avrebbe dovuto essere individuata durante gli esami ecografici. La mancata diagnosi aveva invece impedito alla gestante di conoscere tempestivamente le reali condizioni del feto e di compiere una scelta consapevole sulla prosecuzione della gravidanza. La Corte ha riconosciuto alla madre un risarcimento complessivo di 644.172,40 euro, prendendo in considerazione tanto il danno non patrimoniale quanto quello patrimoniale.

    Il nucleo della decisione riguarda la lesione del diritto all’autodeterminazione della donna: non essere stata correttamente informata le aveva impedito di assumere liberamente una decisione destinata a incidere in maniera profonda sulla propria esistenza. La vicenda mostra bene come, in ambito sanitario, la posizione risarcitoria di un genitore possa avere una propria autonomia rispetto alle condizioni fisiche del figlio. Il diritto al risarcimento, infatti, non nasce necessariamente dalla lesione del rapporto parentale in senso stretto. Può derivare anche dalla violazione di diritti direttamente riferibili al genitore, come il diritto al consenso informato e all’autodeterminazione.

    Lesione del figlio e danno riflesso dei genitori

    Diversa, anche se collegata sotto il profilo delle conseguenze familiari, è l’ipotesi in cui il figlio subisca direttamente una lesione e il genitore chieda il risarcimento per le ripercussioni che quella lesione ha provocato sulla propria vita. Si parla in questo caso di danno riflesso del familiare, tema affrontato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 9617/2026 e approfondito anche dall’Avv. Vincenzo Liguori in una puntata del podcast AVVIDASA dedicata al danno riflesso dei familiari.

    Il principio è semplice nella formulazione ma molto rilevante nella pratica: il danno subito dal genitore è una posizione giuridica autonoma. Non si tratta di una quota del danno del figlio né di un risarcimento che scatta automaticamente ogni volta che viene riconosciuta una determinata percentuale di invalidità. Bisogna valutare ciò che l’evento ha concretamente prodotto nella vita del familiare.

    Esistenza del diritto e misura del risarcimento non sono la stessa cosa

    Uno degli aspetti più importanti della pronuncia della Cassazione riguarda la distinzione tra esistenza del diritto al risarcimento e determinazione del suo importo. In termini giuridici si distingue tra an debeatur, cioè la verifica dell’esistenza del diritto, e quantum debeatur, ossia la quantificazione della somma da riconoscere. La differenza è decisiva.

    Una lesione particolarmente grave del figlio può normalmente determinare una maggiore sofferenza e maggiori conseguenze sulla vita familiare. È quindi logico che la gravità della menomazione possa incidere sulla quantificazione del risarcimento. Quello che non può accadere è utilizzare una percentuale di invalidità come una soglia automatica. Non si può cioè affermare che sotto una determinata percentuale il dolore del genitore non esista giuridicamente e sopra quella percentuale diventi invece risarcibile. La percentuale descrive la menomazione riportata dalla vittima principale. Non misura direttamente la sofferenza del padre o della madre. Ed è proprio questo uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia della Cassazione.

    Il dolore morale del genitore può essere presunto

    Un altro tema fondamentale riguarda la prova. Dimostrare una perdita economica è relativamente semplice: possono esistere documenti, fatture, riduzioni di reddito o spese sostenute. Molto più difficile è provare una sofferenza interiore. Come si dimostra, concretamente, il dolore di un genitore che vede un figlio gravemente lesionato? La Cassazione ammette, nel rapporto tra genitori e figli, il ricorso a una presunzione iuris tantum.

    Significa che, in presenza di un effettivo rapporto familiare, l’ordinamento può presumere che una grave lesione del figlio abbia determinato una sofferenza morale nel genitore. Non occorre quindi necessariamente dimostrare attraverso prove dirette ogni singola manifestazione del dolore. La presunzione, però, non è assoluta.

    Responsabile e assicuratore possono fornire prova contraria

    La definizione iuris tantum indica precisamente che la presunzione può essere superata attraverso una prova contraria. Il responsabile civile o la compagnia assicurativa possono quindi dimostrare che, nonostante il rapporto formale di parentela, in concreto non esisteva una relazione affettiva tale da giustificare la presunzione di sofferenza. Potrebbero assumere rilievo, ad esempio, una totale assenza di rapporti, una lunga situazione di estraneità o altri elementi capaci di dimostrare che il legame familiare era soltanto formale.

    Il principio evita così due estremi. Da una parte impedisce di pretendere dal genitore una prova quasi impossibile del proprio dolore interiore. Dall’altra impedisce che il semplice dato anagrafico produca automaticamente un diritto al risarcimento. Il giudice deve comunque guardare alla realtà concreta del rapporto.

    Quanto conta la convivenza tra genitore e figlio

    Anche la convivenza può essere un elemento molto importante, ma non deve essere trasformata in un requisito assoluto. Un genitore che vive con il figlio è normalmente coinvolto quotidianamente nella sua vita e può subire direttamente le conseguenze di una lesione importante: assistenza, cure, spostamenti, cambiamenti delle abitudini familiari. La convivenza rappresenta quindi un indice significativo della vicinanza e dell’intensità del rapporto.

    Non significa però che un genitore non convivente non possa subire un danno. Un figlio adulto può vivere in un’altra città mantenendo un rapporto affettivo molto stretto con i genitori. Allo stesso modo, la semplice residenza nella stessa abitazione non dimostra automaticamente l’esistenza di una relazione familiare intensa. Il criterio decisivo resta quindi l’effettività del legame e l’impatto reale dell’evento sulla vita del familiare.

    Danno morale e cambiamento della vita quotidiana

    Nelle richieste risarcitorie è inoltre importante distinguere almeno due dimensioni. La prima riguarda la sofferenza morale, cioè il dolore interiore provocato dalla condizione del figlio. La seconda riguarda le conseguenze concrete sulla vita quotidiana del genitore. Una grave lesione può significare dedicare ore ogni giorno all’assistenza, modificare il proprio lavoro, rinunciare alla socialità, cambiare abitazione o riorganizzare completamente le dinamiche familiari.

    Queste conseguenze non possono essere semplicemente presunte nella loro concreta consistenza. Devono essere illustrate e, per quanto possibile, dimostrate. Il risarcimento deve quindi riflettere la situazione specifica della famiglia, non una formula standard applicata indistintamente a tutti.

    Perché la pronuncia della Cassazione è importante

    Il valore dell’ordinanza n. 9617/2026 sta soprattutto nell’avere ribadito che il danno familiare non può essere ridotto a un calcolo automatico collegato alla percentuale di invalidità della vittima principale. Una menomazione del 15%, del 20% o del 50% descrive le conseguenze sulla salute del figlio. Non dice, da sola, cosa è successo alla vita dei genitori. Per stabilire se esista un danno risarcibile occorre guardare al rapporto familiare, alla sofferenza prodotta dall’evento e alle conseguenze realmente subite.

    La gravità della lesione resta certamente uno degli elementi da considerare, soprattutto quando si deve determinare l’importo del risarcimento. Ma non può diventare un interruttore capace di stabilire automaticamente quando il dolore di un genitore merita tutela e quando invece deve essere ignorato. Ed è forse questo il punto più importante che accomuna, pur nella loro diversità, le controversie relative alle lesioni di un figlio e casi come quello deciso dalla Corte d’Appello di Bologna.

    Quando un evento sanitario o traumatico modifica radicalmente la vita di un figlio, il diritto non può limitarsi a osservare soltanto la percentuale di invalidità o il danno biologico della vittima principale. Deve guardare anche a ciò che quell’evento ha prodotto nella vita delle persone che, ogni giorno, vivono accanto a lei. […]

    Leggi di più… from Il dolore dei genitori non dipende da una percentuale: quando il danno del figlio diventa anche un danno della famiglia

    Pubblicato il

    Il dolore dei genitori non dipende da una percentuale: quando il danno del figlio diventa anche un danno della famiglia

    Quando un figlio subisce una grave lesione, le conseguenze non si fermano necessariamente alla persona direttamente danneggiata. Un incidente, un errore sanitario o una diagnosi mancata possono modificare profondamente anche la vita dei genitori, incidendo sulle loro abitudini, sul lavoro, sull’equilibrio familiare e, soprattutto, provocando una sofferenza personale che può assumere autonoma rilevanza giuridica. Il tema è particolarmente delicato perché il diritto deve distinguere tra il danno subito direttamente dal figlio e quello che, invece, ricade sui suoi familiari.

    Su questo punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione civile, sezione III, con l’ordinanza n. 9617 del 15 aprile 2026, offrendo un approfondimento sul danno morale dei familiari e chiarendo un principio importante: la sofferenza dei genitori non può essere esclusa automaticamente sulla base della percentuale di invalidità riconosciuta al figlio. La gravità delle lesioni resta certamente importante, ma può incidere soprattutto sulla misura del risarcimento. Non rappresenta, da sola, una soglia matematica oltre la quale il genitore può essere risarcito e al di sotto della quale il suo dolore diventa irrilevante.

    Indice

    Quando il danno del figlio coinvolge anche i genitori

    Il caso dell’omessa diagnosi prenatale

    Lesione del figlio e danno riflesso dei genitori

    Esistenza del diritto e misura del risarcimento non sono la stessa cosa

    Il dolore morale del genitore può essere presunto

    Responsabile e assicuratore possono fornire prova contraria

    Quanto conta la convivenza tra genitore e figlio

    Danno morale e cambiamento della vita quotidiana

    Perché la pronuncia della Cassazione è importante

    Quando il danno del figlio coinvolge anche i genitori

    Nel diritto civile, la persona che subisce una lesione è naturalmente il primo soggetto titolare del diritto al risarcimento. Esistono tuttavia situazioni nelle quali il fatto dannoso produce conseguenze dirette anche nella vita delle persone più vicine alla vittima. È ciò che può accadere, ad esempio, quando un figlio riporta una disabilità permanente dopo un incidente stradale, quando subisce conseguenze particolarmente gravi a causa di un errore sanitario oppure quando una condotta medica modifica radicalmente le condizioni nelle quali una famiglia si trova a vivere.

    In queste situazioni il danno dei genitori non deriva semplicemente dal fatto di essere parenti della vittima. Occorre verificare se l’evento abbia prodotto una sofferenza personale oppure un concreto peggioramento della loro vita. Il genitore può trovarsi costretto a modificare il proprio lavoro per assistere il figlio, rinunciare ad attività personali, affrontare una nuova organizzazione familiare oppure convivere con la sofferenza provocata dalle condizioni della persona che ama. Sono conseguenze diverse dal danno biologico subito dal figlio e che, proprio per questo, devono essere valutate autonomamente.

    Il caso dell’omessa diagnosi prenatale

    Un esempio particolarmente significativo di quanto una condotta sanitaria possa incidere non soltanto sulla salute ma sull’intero progetto di vita di un genitore arriva dalla sentenza n. 1896/2026 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata il 27 luglio 2026. Il procedimento riguardava una giovane madre, assistita dall’Avv. Vincenzo Liguori, che aveva agito nei confronti dell’AUSL di Modena e della compagnia assicuratrice Generali Italia S.p.A. per l’omessa diagnosi, durante la gravidanza, di una grave malformazione fetale.

    Secondo quanto accertato nel giudizio, la malformazione avrebbe dovuto essere individuata durante gli esami ecografici. La mancata diagnosi aveva invece impedito alla gestante di conoscere tempestivamente le reali condizioni del feto e di compiere una scelta consapevole sulla prosecuzione della gravidanza. La Corte ha riconosciuto alla madre un risarcimento complessivo di 644.172,40 euro, prendendo in considerazione tanto il danno non patrimoniale quanto quello patrimoniale.

    Il nucleo della decisione riguarda la lesione del diritto all’autodeterminazione della donna: non essere stata correttamente informata le aveva impedito di assumere liberamente una decisione destinata a incidere in maniera profonda sulla propria esistenza. La vicenda mostra bene come, in ambito sanitario, la posizione risarcitoria di un genitore possa avere una propria autonomia rispetto alle condizioni fisiche del figlio. Il diritto al risarcimento, infatti, non nasce necessariamente dalla lesione del rapporto parentale in senso stretto. Può derivare anche dalla violazione di diritti direttamente riferibili al genitore, come il diritto al consenso informato e all’autodeterminazione.

    Lesione del figlio e danno riflesso dei genitori

    Diversa, anche se collegata sotto il profilo delle conseguenze familiari, è l’ipotesi in cui il figlio subisca direttamente una lesione e il genitore chieda il risarcimento per le ripercussioni che quella lesione ha provocato sulla propria vita. Si parla in questo caso di danno riflesso del familiare, tema affrontato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 9617/2026 e approfondito anche dall’Avv. Vincenzo Liguori in una puntata del podcast AVVIDASA dedicata al danno riflesso dei familiari.

    Il principio è semplice nella formulazione ma molto rilevante nella pratica: il danno subito dal genitore è una posizione giuridica autonoma. Non si tratta di una quota del danno del figlio né di un risarcimento che scatta automaticamente ogni volta che viene riconosciuta una determinata percentuale di invalidità. Bisogna valutare ciò che l’evento ha concretamente prodotto nella vita del familiare.

    Esistenza del diritto e misura del risarcimento non sono la stessa cosa

    Uno degli aspetti più importanti della pronuncia della Cassazione riguarda la distinzione tra esistenza del diritto al risarcimento e determinazione del suo importo. In termini giuridici si distingue tra an debeatur, cioè la verifica dell’esistenza del diritto, e quantum debeatur, ossia la quantificazione della somma da riconoscere. La differenza è decisiva.

    Una lesione particolarmente grave del figlio può normalmente determinare una maggiore sofferenza e maggiori conseguenze sulla vita familiare. È quindi logico che la gravità della menomazione possa incidere sulla quantificazione del risarcimento. Quello che non può accadere è utilizzare una percentuale di invalidità come una soglia automatica. Non si può cioè affermare che sotto una determinata percentuale il dolore del genitore non esista giuridicamente e sopra quella percentuale diventi invece risarcibile. La percentuale descrive la menomazione riportata dalla vittima principale. Non misura direttamente la sofferenza del padre o della madre. Ed è proprio questo uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia della Cassazione.

    Il dolore morale del genitore può essere presunto

    Un altro tema fondamentale riguarda la prova. Dimostrare una perdita economica è relativamente semplice: possono esistere documenti, fatture, riduzioni di reddito o spese sostenute. Molto più difficile è provare una sofferenza interiore. Come si dimostra, concretamente, il dolore di un genitore che vede un figlio gravemente lesionato? La Cassazione ammette, nel rapporto tra genitori e figli, il ricorso a una presunzione iuris tantum.

    Significa che, in presenza di un effettivo rapporto familiare, l’ordinamento può presumere che una grave lesione del figlio abbia determinato una sofferenza morale nel genitore. Non occorre quindi necessariamente dimostrare attraverso prove dirette ogni singola manifestazione del dolore. La presunzione, però, non è assoluta.

    Responsabile e assicuratore possono fornire prova contraria

    La definizione iuris tantum indica precisamente che la presunzione può essere superata attraverso una prova contraria. Il responsabile civile o la compagnia assicurativa possono quindi dimostrare che, nonostante il rapporto formale di parentela, in concreto non esisteva una relazione affettiva tale da giustificare la presunzione di sofferenza. Potrebbero assumere rilievo, ad esempio, una totale assenza di rapporti, una lunga situazione di estraneità o altri elementi capaci di dimostrare che il legame familiare era soltanto formale.

    Il principio evita così due estremi. Da una parte impedisce di pretendere dal genitore una prova quasi impossibile del proprio dolore interiore. Dall’altra impedisce che il semplice dato anagrafico produca automaticamente un diritto al risarcimento. Il giudice deve comunque guardare alla realtà concreta del rapporto.

    Quanto conta la convivenza tra genitore e figlio

    Anche la convivenza può essere un elemento molto importante, ma non deve essere trasformata in un requisito assoluto. Un genitore che vive con il figlio è normalmente coinvolto quotidianamente nella sua vita e può subire direttamente le conseguenze di una lesione importante: assistenza, cure, spostamenti, cambiamenti delle abitudini familiari. La convivenza rappresenta quindi un indice significativo della vicinanza e dell’intensità del rapporto.

    Non significa però che un genitore non convivente non possa subire un danno. Un figlio adulto può vivere in un’altra città mantenendo un rapporto affettivo molto stretto con i genitori. Allo stesso modo, la semplice residenza nella stessa abitazione non dimostra automaticamente l’esistenza di una relazione familiare intensa. Il criterio decisivo resta quindi l’effettività del legame e l’impatto reale dell’evento sulla vita del familiare.

    Danno morale e cambiamento della vita quotidiana

    Nelle richieste risarcitorie è inoltre importante distinguere almeno due dimensioni. La prima riguarda la sofferenza morale, cioè il dolore interiore provocato dalla condizione del figlio. La seconda riguarda le conseguenze concrete sulla vita quotidiana del genitore. Una grave lesione può significare dedicare ore ogni giorno all’assistenza, modificare il proprio lavoro, rinunciare alla socialità, cambiare abitazione o riorganizzare completamente le dinamiche familiari.

    Queste conseguenze non possono essere semplicemente presunte nella loro concreta consistenza. Devono essere illustrate e, per quanto possibile, dimostrate. Il risarcimento deve quindi riflettere la situazione specifica della famiglia, non una formula standard applicata indistintamente a tutti.

    Perché la pronuncia della Cassazione è importante

    Il valore dell’ordinanza n. 9617/2026 sta soprattutto nell’avere ribadito che il danno familiare non può essere ridotto a un calcolo automatico collegato alla percentuale di invalidità della vittima principale. Una menomazione del 15%, del 20% o del 50% descrive le conseguenze sulla salute del figlio. Non dice, da sola, cosa è successo alla vita dei genitori. Per stabilire se esista un danno risarcibile occorre guardare al rapporto familiare, alla sofferenza prodotta dall’evento e alle conseguenze realmente subite.

    La gravità della lesione resta certamente uno degli elementi da considerare, soprattutto quando si deve determinare l’importo del risarcimento. Ma non può diventare un interruttore capace di stabilire automaticamente quando il dolore di un genitore merita tutela e quando invece deve essere ignorato. Ed è forse questo il punto più importante che accomuna, pur nella loro diversità, le controversie relative alle lesioni di un figlio e casi come quello deciso dalla Corte d’Appello di Bologna.

    Quando un evento sanitario o traumatico modifica radicalmente la vita di un figlio, il diritto non può limitarsi a osservare soltanto la percentuale di invalidità o il danno biologico della vittima principale. Deve guardare anche a ciò che quell’evento ha prodotto nella vita delle persone che, ogni giorno, vivono accanto a lei. […]

    Leggi di più… from Il dolore dei genitori non dipende da una percentuale: quando il danno del figlio diventa anche un danno della famiglia

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    Il dolore dei genitori non dipende da una percentuale: quando il danno del figlio diventa anche un danno della famiglia

    Quando un figlio subisce una grave lesione, le conseguenze non si fermano necessariamente alla persona direttamente danneggiata. Un incidente, un errore sanitario o una diagnosi mancata possono modificare profondamente anche la vita dei genitori, incidendo sulle loro abitudini, sul lavoro, sull’equilibrio familiare e, soprattutto, provocando una sofferenza personale che può assumere autonoma rilevanza giuridica. Il tema è particolarmente delicato perché il diritto deve distinguere tra il danno subito direttamente dal figlio e quello che, invece, ricade sui suoi familiari.

    Su questo punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione civile, sezione III, con l’ordinanza n. 9617 del 15 aprile 2026, offrendo un approfondimento sul danno morale dei familiari e chiarendo un principio importante: la sofferenza dei genitori non può essere esclusa automaticamente sulla base della percentuale di invalidità riconosciuta al figlio. La gravità delle lesioni resta certamente importante, ma può incidere soprattutto sulla misura del risarcimento. Non rappresenta, da sola, una soglia matematica oltre la quale il genitore può essere risarcito e al di sotto della quale il suo dolore diventa irrilevante.

    Indice

    Quando il danno del figlio coinvolge anche i genitori

    Il caso dell’omessa diagnosi prenatale

    Lesione del figlio e danno riflesso dei genitori

    Esistenza del diritto e misura del risarcimento non sono la stessa cosa

    Il dolore morale del genitore può essere presunto

    Responsabile e assicuratore possono fornire prova contraria

    Quanto conta la convivenza tra genitore e figlio

    Danno morale e cambiamento della vita quotidiana

    Perché la pronuncia della Cassazione è importante

    Quando il danno del figlio coinvolge anche i genitori

    Nel diritto civile, la persona che subisce una lesione è naturalmente il primo soggetto titolare del diritto al risarcimento. Esistono tuttavia situazioni nelle quali il fatto dannoso produce conseguenze dirette anche nella vita delle persone più vicine alla vittima. È ciò che può accadere, ad esempio, quando un figlio riporta una disabilità permanente dopo un incidente stradale, quando subisce conseguenze particolarmente gravi a causa di un errore sanitario oppure quando una condotta medica modifica radicalmente le condizioni nelle quali una famiglia si trova a vivere.

    In queste situazioni il danno dei genitori non deriva semplicemente dal fatto di essere parenti della vittima. Occorre verificare se l’evento abbia prodotto una sofferenza personale oppure un concreto peggioramento della loro vita. Il genitore può trovarsi costretto a modificare il proprio lavoro per assistere il figlio, rinunciare ad attività personali, affrontare una nuova organizzazione familiare oppure convivere con la sofferenza provocata dalle condizioni della persona che ama. Sono conseguenze diverse dal danno biologico subito dal figlio e che, proprio per questo, devono essere valutate autonomamente.

    Il caso dell’omessa diagnosi prenatale

    Un esempio particolarmente significativo di quanto una condotta sanitaria possa incidere non soltanto sulla salute ma sull’intero progetto di vita di un genitore arriva dalla sentenza n. 1896/2026 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata il 27 luglio 2026. Il procedimento riguardava una giovane madre, assistita dall’Avv. Vincenzo Liguori, che aveva agito nei confronti dell’AUSL di Modena e della compagnia assicuratrice Generali Italia S.p.A. per l’omessa diagnosi, durante la gravidanza, di una grave malformazione fetale.

    Secondo quanto accertato nel giudizio, la malformazione avrebbe dovuto essere individuata durante gli esami ecografici. La mancata diagnosi aveva invece impedito alla gestante di conoscere tempestivamente le reali condizioni del feto e di compiere una scelta consapevole sulla prosecuzione della gravidanza. La Corte ha riconosciuto alla madre un risarcimento complessivo di 644.172,40 euro, prendendo in considerazione tanto il danno non patrimoniale quanto quello patrimoniale.

    Il nucleo della decisione riguarda la lesione del diritto all’autodeterminazione della donna: non essere stata correttamente informata le aveva impedito di assumere liberamente una decisione destinata a incidere in maniera profonda sulla propria esistenza. La vicenda mostra bene come, in ambito sanitario, la posizione risarcitoria di un genitore possa avere una propria autonomia rispetto alle condizioni fisiche del figlio. Il diritto al risarcimento, infatti, non nasce necessariamente dalla lesione del rapporto parentale in senso stretto. Può derivare anche dalla violazione di diritti direttamente riferibili al genitore, come il diritto al consenso informato e all’autodeterminazione.

    Lesione del figlio e danno riflesso dei genitori

    Diversa, anche se collegata sotto il profilo delle conseguenze familiari, è l’ipotesi in cui il figlio subisca direttamente una lesione e il genitore chieda il risarcimento per le ripercussioni che quella lesione ha provocato sulla propria vita. Si parla in questo caso di danno riflesso del familiare, tema affrontato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 9617/2026 e approfondito anche dall’Avv. Vincenzo Liguori in una puntata del podcast AVVIDASA dedicata al danno riflesso dei familiari.

    Il principio è semplice nella formulazione ma molto rilevante nella pratica: il danno subito dal genitore è una posizione giuridica autonoma. Non si tratta di una quota del danno del figlio né di un risarcimento che scatta automaticamente ogni volta che viene riconosciuta una determinata percentuale di invalidità. Bisogna valutare ciò che l’evento ha concretamente prodotto nella vita del familiare.

    Esistenza del diritto e misura del risarcimento non sono la stessa cosa

    Uno degli aspetti più importanti della pronuncia della Cassazione riguarda la distinzione tra esistenza del diritto al risarcimento e determinazione del suo importo. In termini giuridici si distingue tra an debeatur, cioè la verifica dell’esistenza del diritto, e quantum debeatur, ossia la quantificazione della somma da riconoscere. La differenza è decisiva.

    Una lesione particolarmente grave del figlio può normalmente determinare una maggiore sofferenza e maggiori conseguenze sulla vita familiare. È quindi logico che la gravità della menomazione possa incidere sulla quantificazione del risarcimento. Quello che non può accadere è utilizzare una percentuale di invalidità come una soglia automatica. Non si può cioè affermare che sotto una determinata percentuale il dolore del genitore non esista giuridicamente e sopra quella percentuale diventi invece risarcibile. La percentuale descrive la menomazione riportata dalla vittima principale. Non misura direttamente la sofferenza del padre o della madre. Ed è proprio questo uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia della Cassazione.

    Il dolore morale del genitore può essere presunto

    Un altro tema fondamentale riguarda la prova. Dimostrare una perdita economica è relativamente semplice: possono esistere documenti, fatture, riduzioni di reddito o spese sostenute. Molto più difficile è provare una sofferenza interiore. Come si dimostra, concretamente, il dolore di un genitore che vede un figlio gravemente lesionato? La Cassazione ammette, nel rapporto tra genitori e figli, il ricorso a una presunzione iuris tantum.

    Significa che, in presenza di un effettivo rapporto familiare, l’ordinamento può presumere che una grave lesione del figlio abbia determinato una sofferenza morale nel genitore. Non occorre quindi necessariamente dimostrare attraverso prove dirette ogni singola manifestazione del dolore. La presunzione, però, non è assoluta.

    Responsabile e assicuratore possono fornire prova contraria

    La definizione iuris tantum indica precisamente che la presunzione può essere superata attraverso una prova contraria. Il responsabile civile o la compagnia assicurativa possono quindi dimostrare che, nonostante il rapporto formale di parentela, in concreto non esisteva una relazione affettiva tale da giustificare la presunzione di sofferenza. Potrebbero assumere rilievo, ad esempio, una totale assenza di rapporti, una lunga situazione di estraneità o altri elementi capaci di dimostrare che il legame familiare era soltanto formale.

    Il principio evita così due estremi. Da una parte impedisce di pretendere dal genitore una prova quasi impossibile del proprio dolore interiore. Dall’altra impedisce che il semplice dato anagrafico produca automaticamente un diritto al risarcimento. Il giudice deve comunque guardare alla realtà concreta del rapporto.

    Quanto conta la convivenza tra genitore e figlio

    Anche la convivenza può essere un elemento molto importante, ma non deve essere trasformata in un requisito assoluto. Un genitore che vive con il figlio è normalmente coinvolto quotidianamente nella sua vita e può subire direttamente le conseguenze di una lesione importante: assistenza, cure, spostamenti, cambiamenti delle abitudini familiari. La convivenza rappresenta quindi un indice significativo della vicinanza e dell’intensità del rapporto.

    Non significa però che un genitore non convivente non possa subire un danno. Un figlio adulto può vivere in un’altra città mantenendo un rapporto affettivo molto stretto con i genitori. Allo stesso modo, la semplice residenza nella stessa abitazione non dimostra automaticamente l’esistenza di una relazione familiare intensa. Il criterio decisivo resta quindi l’effettività del legame e l’impatto reale dell’evento sulla vita del familiare.

    Danno morale e cambiamento della vita quotidiana

    Nelle richieste risarcitorie è inoltre importante distinguere almeno due dimensioni. La prima riguarda la sofferenza morale, cioè il dolore interiore provocato dalla condizione del figlio. La seconda riguarda le conseguenze concrete sulla vita quotidiana del genitore. Una grave lesione può significare dedicare ore ogni giorno all’assistenza, modificare il proprio lavoro, rinunciare alla socialità, cambiare abitazione o riorganizzare completamente le dinamiche familiari.

    Queste conseguenze non possono essere semplicemente presunte nella loro concreta consistenza. Devono essere illustrate e, per quanto possibile, dimostrate. Il risarcimento deve quindi riflettere la situazione specifica della famiglia, non una formula standard applicata indistintamente a tutti.

    Perché la pronuncia della Cassazione è importante

    Il valore dell’ordinanza n. 9617/2026 sta soprattutto nell’avere ribadito che il danno familiare non può essere ridotto a un calcolo automatico collegato alla percentuale di invalidità della vittima principale. Una menomazione del 15%, del 20% o del 50% descrive le conseguenze sulla salute del figlio. Non dice, da sola, cosa è successo alla vita dei genitori. Per stabilire se esista un danno risarcibile occorre guardare al rapporto familiare, alla sofferenza prodotta dall’evento e alle conseguenze realmente subite.

    La gravità della lesione resta certamente uno degli elementi da considerare, soprattutto quando si deve determinare l’importo del risarcimento. Ma non può diventare un interruttore capace di stabilire automaticamente quando il dolore di un genitore merita tutela e quando invece deve essere ignorato. Ed è forse questo il punto più importante che accomuna, pur nella loro diversità, le controversie relative alle lesioni di un figlio e casi come quello deciso dalla Corte d’Appello di Bologna.

    Quando un evento sanitario o traumatico modifica radicalmente la vita di un figlio, il diritto non può limitarsi a osservare soltanto la percentuale di invalidità o il danno biologico della vittima principale. Deve guardare anche a ciò che quell’evento ha prodotto nella vita delle persone che, ogni giorno, vivono accanto a lei. […]

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