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    Pensione di reversibilità: nuovi limiti e importi per il 2026. Riduzioni fino al 50%

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    La pensione di reversibilità, o ai superstiti, subisce una riduzione di importo in virtù del regime di cumulabilità con i redditi dei familiari.

    Le riduzioni sono diverse a seconda della fascia di reddito e scattano se quest’ultimo è superiore a tre volte il trattamento minimo, rivalutato annualmente.

    Analizziamo in dettaglio le riduzioni di importo in base alle fasce di reddito 2026.

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    Indice

    La pensione indiretta o di reversibilità

    Gli aventi diritto: coniugi e figli

    Gli aventi diritto: genitori, fratelli e sorelle

    Ulteriori requisiti

    Misura della pensione

    Le riduzioni

    La pensione indiretta o di reversibilità

    Il diritto alla pensione ai superstiti sorge in caso di morte del pensionato o dell’assicurato, a condizione che quest’ultimo, al momento del decesso, possa far valere le condizioni:

    di anzianità e contribuzione necessarie per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia;

    di assicurazione e contribuzione necessarie per il diritto ai trattamenti di invalidità.

    Mentre la pensione indiretta è liquidata in seguito alla morte dell’assicurato (non titolare di pensione) il trattamento di reversibilità ricorre alla morte del pensionato.

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    Gli aventi diritto: coniugi e figli

    Ha diritto automaticamente alla pensione di reversibilità (senza alcuna condizione soggettiva) il coniuge superstite.
    Il coniuge separato, anche con addebito o per colpa, ha diritto alla pensione di reversibilità.

    Il trattamento spetta anche al coniuge divorziato se, contemporaneamente:

    si perfezionano in capo al coniuge deceduto i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla normativa;

    il rapporto assicurativo del pensionato ha avuto inizio in data anteriore a quella della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio;

    titolarità dell’assegno divorzile in forza di una sentenza del tribunale;

    assenza di un successivo vincolo di coniugio.

    I figli (anche adottivi e minori affidati) hanno diritto alla pensione (contestualmente al coniuge) se ricorre uno dei seguenti requisiti:

    Età fino a 18 anni;

    Studenti (se ricorre la vivenza a carico del genitore al momento del decesso):

    Fino al compimento dei 21 anni, se frequentano la scuola media superiore o professionale;

    Fino al 26° anno se frequentano corsi universitari (nei limiti della durata del corso legale di studio);

    Inabilità al lavoro (senza limiti di età) con vivenza a carico del genitore al decesso.

    Gli aventi diritto: genitori, fratelli e sorelle

    Hanno diritto al trattamento di reversibilità i genitori del defunto esclusivamente nelle ipotesi di mancanza del coniuge e dei figli, ovvero quando questi esistono ma non ne hanno diritto.

    La pensione spetta ai genitori al ricorrere dei seguenti requisiti (alla morte del pensionato):

    età superiore ai 65 anni;

    non titolarità di pensione;

    vivenza a carico del pensionato alla data del decesso.

    I fratelli celibi e le sorelle nubili (non titolari di trattamenti di pensione) hanno diritto alla prestazione in parola se:

    mancano il coniuge, figli e genitori (o non ne hanno diritto);

    sono permanentemente inabili al lavoro;

    sono a carico dell’assicurato, alla data della morte.

    Ulteriori requisiti

    La pensione ai soggetti superstiti spetta al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

    il soggetto deceduto era titolare di pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità;

    al momento del decesso l’assicurato aveva raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

    Misura della pensione

    La pensione liquidata o spettante al deceduto è riconosciuta ai superstiti nelle seguenti percentuali:

    BeneficiarioAliquota da applicare alla pensione del soggetto decedutoConiuge solo60%Coniuge con un figlio80%Coniuge con due o più figli100%Figli (uno)70%Figli (due)80%Figli (tre o più)100%Genitori (uno)15%Genitori (due)30%Fratelli / sorelle (uno)15%Fratelli / sorelle (due)30%Fratelli / sorelle (tre)45%Fratelli / sorelle (quattro)60%Fratelli / sorelle (cinque)75%Fratelli / sorelle (sei)90%Fratelli / sorelle (sette o più)100%

    La pensione ai superstiti non può comunque essere inferiore al trattamento minimo né superiore all’ammontare della pensione spettante al deceduto.

    Le riduzioni

    Ai sensi dell’articolo 1, comma 41, Legge 8 agosto 1995, numero 355, se il superstite possiede redditi superiori a tre volte il trattamento minimo (annualmente rivalutato) la pensione subisce una serie di riduzioni, secondo le percentuali descritte in tabella:

    Reddito del superstiteValore – soglia 2026Quota residua della pensione di reversibilitàFino a tre volte il trattamento minimoFino a 23.862,15 euro100%Superiore a tre volte il trattamento minimoDa 23.862,15 a 31.816,20 euro75% (riduzione del 25%)Superiore a quattro volte il trattamento minimoDa 31.816,20 a 39.770,25 euro60% (riduzione del 40%)Superiore a cinque volte il trattamento minimoOltre 39.770,2550% (riduzione del 50%)

    Non sono comunque interessati da riduzione i trattamenti:

    riconosciuti ai nuclei familiari di cui fanno parte figli minori, studenti o inabili;

    in godimento alla data del 16 agosto 1995.


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    Foto di copertina: istock/© Viktor Kintop

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