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    Pagamenti elettronici, niente multa sotto i 60 euro: le novità

    Pagamenti elettronici, niente multa sotto i 60 euro: le novità

    Tetto all’uso del contante a 5 mila euro e per l’obbligo del Pos niente multa per gli esercenti che rifiutano pagamenti elettronici inferiori a 60 euro. Quelle appena anticipate sono due delle novità che emergono dalla bozza di disegno di legge di bilancio 2023, approvata in Consiglio dei ministri lo scorso 21 novembre.

    La manovra, si legge nel comunicato stampa diffuso da Palazzo Chigi sul portale “governo.it”, all’indomani del CDM, si basa su un “approccio prudente e realista che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l’aumento dell’inflazione”.

    Ulteriori risorse vengono stanziate per interventi di riduzione del cuneo fiscale e dell’Iva, oltre all’aumento dell’Assegno unico per le famiglie e all’introduzione di nuove agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato di determinate categorie lavorative, come under 36, donne e percettori del Reddito di cittadinanza.

    Tra le disposizioni che non prevedono nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come citato in premessa, figurano quelle contenute all’articolo 69 della bozza di Manovra 2023 dal titolo “Misure in materia di mezzi di pagamento”. La norma, contempla, rispettivamente:

    Al comma 1 l’innalzamento del tetto all’uso del contante da 1.000 a 5.000 euro (attualmente la soglia è fissata a 2.000 euro ma, per effetto dell’articolo 49, comma 3-bis, Decreto legislativo 21 novembre 2007 numero 231, dal 1° gennaio 2023 il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, è riferito alla cifra di 1.000 euro);Al comma 2, nei casi di mancata accettazione di un pagamento elettronico, l’introduzione della soglia di 60 euro, superata la quale scatta la sanzione amministrativa pecuniaria.

    Analizziamo quest’ultima novità in dettaglio.

    IndicePagamenti elettronici: la norma attualmente in vigorePagamenti elettronici: cosa cambia con la Manovra 2023Pagamenti elettronici: relazione illustrativa e tecnicaPagamenti elettronici: sanzioniPagamenti elettronici: quali costi per lo Stato

    Pagamenti elettronici: la norma attualmente in vigore
    I soggetti obbligati
    A decorrere dal 30 giugno 2014, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, Decreto – legge numero 179/2012, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati “attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate”. L’obbligo in parola non “trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica”.

    La sanzione
    L’attuale formulazione dell’articolo 15, comma 4-bis, Decreto – legge 18 ottobre 2012 numero 179, dispone che, a decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione, da parte dei soggetti obbligati sopra citati, di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato a mezzo di carte di debito, carte di credito e carte prepagate, si applichi, nei confronti degli stessi soggetti, una sanzione amministrativa pecuniaria.

    Il Decreto Pnrr 2
    Prima delle modifiche ad opera dell’articolo 18, comma 1, del Decreto – legge 30 aprile 2022 numero 36, cosiddetto Pnrr 2, convertito in Legge 29 giugno 2022 numero 79, la sanzione amministrativa pecuniaria, nei casi di mancata accettazione dei pagamenti elettronici, avrebbe trovato applicazione a partire dal 1° gennaio 2023.

    Il suddetto decreto, nel modificare l’articolo 15, comma 4-bis ha anticipato la decorrenza della sanzione al 30 giugno 2022. Sempre il Decreto Pnrr 2 ha sostituito, all’articolo 15, comma 4, le parole “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito” con “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate”.

    Pagamenti elettronici: cosa cambia con la Manovra 2023
    L’articolo 69 del disegno di legge di bilancio 2023 interviene (comma 2) sostituendo le parole “qualsiasi importo” con “di importo superiore a sessanta euro” all’interno dell’articolo 15, comma 4-bis.

    Per effetto della modifica citata, la sanzione amministrativa pecuniaria si applicherà esclusivamente in caso di mancata accettazione, da parte di soggetti che effettuano vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, di pagamenti, a mezzo di carta di debito, carta di credito e carte prepagate, di importo superiore a 60 euro.

    Pagamenti elettronici: relazione illustrativa e tecnica
    Nella relazione illustrativa e tecnica all’articolo 69, si legge che, alla base della scelta di portare a 60 euro il limite superato il quale scatta la sanzione amministrativa, vi è:

    La volontà di “assicurare la proporzionalità tra l’entità della sanzione irrogabile (in ogni caso non inferiore ad euro 30) e l’importo del pagamento rifiutato”;L’esigenza di tener conto della crisi di liquidità e degli incrementi dei costi produttivi, gestionali e operativi, prodotti in capo agli operatori economici, a causa dell’inflazione e dell’aumento dei costi dei prodotti energetici, nonché dal ripristino, a far data dal 1° luglio 2022, della “misura ordinaria del 30% del credito di imposta sulle commissioni bancarie per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronico di cui all’articolo 22, commi 1 e 1-bis, del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”.

    Sempre con riferimento al credito d’imposta appena citato, la relazione illustrativa ricorda che, in relazione alle commissioni maturate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, l’importo del credito era stato provvisoriamente incrementato nella misura del 100% delle commissioni applicate.

    Pagamenti elettronici: sanzioni
    Ai sensi dell’articolo 15, comma 4-bis, nei casi di mancata accettazione di un pagamento che, come da modifica ad opera della bozza di Manovra 2023, ha un importo superiore a 60 euro, si applica la “sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento”.

    Per le sanzioni, ancora il comma 4-bis, si applicano le procedure e i termini previsti dalla Legge 24 novembre 1981 numero 689, a eccezione “dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta”. L’autorità competente a “ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione”. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, sempre della stessa Legge numero 689/1981.

    Pagamenti elettronici: quali costi per lo Stato
    Stando a quanto si legge nella relazione illustrativa e tecnica, la disposizione in parola ha “contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

     

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