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    CU 2025 autonomi: invio entro il 31 marzo. Novità e regole di quest’anno

    Approvato a metà gennaio 2025 il modello di Certificazione Unica (CU 2025) da trasmettere in via telematica dal contribuente per attestare, tra gli altri, l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati corrisposti nel 2024 oltre che dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).Con riguardo al periodo d’imposta 2024, fermo restando che le Certificazioni Uniche devono essere consegnate ai soggetti percipienti entro il prossimo 17 marzo (la scadenza ordinaria del 16 marzo cade di domenica) per l’invio telematico dei modelli all’Agenzia Entrate esistono tre differenti scadenze, rispettivamente fissate al 17 marzo; 31 marzo e 31 ottobre 2025.Una di queste deadline, quella del 31 marzo, interessa le CU 2025 relative ai redditi di lavoro autonomo.

    Ecco cosa cambia a come funziona quest’anno la CU lavoratori autonomi.Per ricevere in anteprima altre news in tema di fisco e dichiarazione dei redditi, iscriviti al nuovo canale Telegram di LeggiOggi.

    Indice

    CU 2025: scadenza 17 marzo per i sostituti di imposta

    Scadenza 31 marzo per la Cu autonomi 2025

    Scadenza 31 ottobre 2025

    Cosa cambia rispetto al 2024

    La nuova scadenza del 31 marzo

    CU 2025: scadenza 17 marzo per i sostituti di imposta

    Entro il 17 marzo 2025, primo giorno feriale successivo rispetto alla scadenza ordinaria di domenica 16 marzo, i sostituti d’imposta inviano all’Agenzia Entrate (esclusivamente con modalità telematica) le Certificazioni Uniche relative a: redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente; redditi diversi.

    Scadenza 31 marzo per la Cu autonomi 2025

    Per il periodo d’imposta 2024 le Certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale devono essere inviate all’AE entro il 31 marzo 2025.

    Scadenza 31 ottobre 2025

    La terza e ultima scadenza per l’invio delle CU all’Agenzia Entrate è fissata al 31 ottobre 2025, termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

    Cosa cambia rispetto al 2024

    Per il periodo d’imposta 2023 le Certificazioni Uniche modello 2024 sono state trasmesse all’Agenzia delle entrate nel rispetto di due scadenze, anziché tre:

    Il 18 marzo 2024 per la generalità delle certificazioni;

    Il 31 ottobre 2024 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

    Come confermato dall’Agenzia Entrate con la Risoluzione 4 marzo 2024 numero 13/E la scadenza del 31 ottobre 2024 ha interessato, per l’anno d’imposta 2023, anche le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente con il Modello Redditi Persone Fisiche 2024, come quelli di lavoro autonomo professionale.

    La nuova scadenza del 31 marzo

    L’anticipo al 31 marzo 2025 della scadenza per l’invio delle CU relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arti o professioni in forma abituale si rende necessario a seguito delle novità introdotte dal legislatore con il Decreto 8 gennaio 2024, numero 1, articolo 19.Nello specifico, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, l’articolo 19 dispone, a partire dal 2024, in via sperimentale, che l’Agenzia Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti).

    Sperimentazione nell’anno 2024Come chiarito dall’AE nella Risoluzione numero 13/E nel primo anno di sperimentazione della precompilata per gli autonomi (il 2024) le informazioni ricavate dalle CU contenenti “compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo professionale) saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato”.Con tali avvisi è stato segnalato al contribuente che:

    per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo professionale pervenute fino al 18 marzo;

    altresì, se in possesso di certificazioni pervenute dopo tale data, il contribuente stesso “dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti” (Risoluzione numero 13/E).

    In conclusione, tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo professionale sono state utilizzate nel 2024 solo in forma sperimentale, l’AE ha ritenuto che per l’anno d’imposta 2023 le certificazioni contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 possono “essere presentate entro il 31 ottobre 2024” (Risoluzione numero 13/E).  

    Precompilata per gli autonomi a regime dal 2025In considerazione del fatto che la sperimentazione della precompilata per gli autonomi ha interessato esclusivamente il 2024, dall’annualità corrente le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili mediante il modello Redditi persone fisiche vengono ordinariamente utilizzate “per l’elaborazione della dichiarazione precompilata” (Risoluzione numero 13/E).Ne consegue che, a partire dalle CU 2025, periodo d’imposta 2024, nell’ottica di consentire l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate per gli autonomi, l’invio delle certificazioni per i soggetti in parola è stato anticipato dal 31 ottobre al 31 marzo 2025.La citata risoluzione AE precisa che resta comunque ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con:

    Il modello 730;

    Il modello Redditi persone fisiche;

    come, ad esempio, i redditi assoggettati a tassazione separata “per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR)” (Risoluzione AE).

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    CU 2025 autonomi: invio entro il 31 marzo. Novità e regole di quest’anno

    Approvato a metà gennaio 2025 il modello di Certificazione Unica (CU 2025) da trasmettere in via telematica dal contribuente per attestare, tra gli altri, l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati corrisposti nel 2024 oltre che dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).Con riguardo al periodo d’imposta 2024, fermo restando che le Certificazioni Uniche devono essere consegnate ai soggetti percipienti entro il prossimo 17 marzo (la scadenza ordinaria del 16 marzo cade di domenica) per l’invio telematico dei modelli all’Agenzia Entrate esistono tre differenti scadenze, rispettivamente fissate al 17 marzo; 31 marzo e 31 ottobre 2025.Una di queste deadline, quella del 31 marzo, interessa le CU 2025 relative ai redditi di lavoro autonomo.

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    CU 2025: scadenza 17 marzo per i sostituti di imposta

    Scadenza 31 marzo per la Cu autonomi 2025

    Scadenza 31 ottobre 2025

    Cosa cambia rispetto al 2024

    La nuova scadenza del 31 marzo

    CU 2025: scadenza 17 marzo per i sostituti di imposta

    Entro il 17 marzo 2025, primo giorno feriale successivo rispetto alla scadenza ordinaria di domenica 16 marzo, i sostituti d’imposta inviano all’Agenzia Entrate (esclusivamente con modalità telematica) le Certificazioni Uniche relative a: redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente; redditi diversi.

    Scadenza 31 marzo per la Cu autonomi 2025

    Per il periodo d’imposta 2024 le Certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale devono essere inviate all’AE entro il 31 marzo 2025.

    Scadenza 31 ottobre 2025

    La terza e ultima scadenza per l’invio delle CU all’Agenzia Entrate è fissata al 31 ottobre 2025, termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

    Cosa cambia rispetto al 2024

    Per il periodo d’imposta 2023 le Certificazioni Uniche modello 2024 sono state trasmesse all’Agenzia delle entrate nel rispetto di due scadenze, anziché tre:

    Il 18 marzo 2024 per la generalità delle certificazioni;

    Il 31 ottobre 2024 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

    Come confermato dall’Agenzia Entrate con la Risoluzione 4 marzo 2024 numero 13/E la scadenza del 31 ottobre 2024 ha interessato, per l’anno d’imposta 2023, anche le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente con il Modello Redditi Persone Fisiche 2024, come quelli di lavoro autonomo professionale.

    La nuova scadenza del 31 marzo

    L’anticipo al 31 marzo 2025 della scadenza per l’invio delle CU relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arti o professioni in forma abituale si rende necessario a seguito delle novità introdotte dal legislatore con il Decreto 8 gennaio 2024, numero 1, articolo 19.Nello specifico, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, l’articolo 19 dispone, a partire dal 2024, in via sperimentale, che l’Agenzia Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti).

    Sperimentazione nell’anno 2024Come chiarito dall’AE nella Risoluzione numero 13/E nel primo anno di sperimentazione della precompilata per gli autonomi (il 2024) le informazioni ricavate dalle CU contenenti “compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo professionale) saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato”.Con tali avvisi è stato segnalato al contribuente che:

    per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo professionale pervenute fino al 18 marzo;

    altresì, se in possesso di certificazioni pervenute dopo tale data, il contribuente stesso “dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti” (Risoluzione numero 13/E).

    In conclusione, tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo professionale sono state utilizzate nel 2024 solo in forma sperimentale, l’AE ha ritenuto che per l’anno d’imposta 2023 le certificazioni contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 possono “essere presentate entro il 31 ottobre 2024” (Risoluzione numero 13/E).  

    Precompilata per gli autonomi a regime dal 2025In considerazione del fatto che la sperimentazione della precompilata per gli autonomi ha interessato esclusivamente il 2024, dall’annualità corrente le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili mediante il modello Redditi persone fisiche vengono ordinariamente utilizzate “per l’elaborazione della dichiarazione precompilata” (Risoluzione numero 13/E).Ne consegue che, a partire dalle CU 2025, periodo d’imposta 2024, nell’ottica di consentire l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate per gli autonomi, l’invio delle certificazioni per i soggetti in parola è stato anticipato dal 31 ottobre al 31 marzo 2025.La citata risoluzione AE precisa che resta comunque ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con:

    Il modello 730;

    Il modello Redditi persone fisiche;

    come, ad esempio, i redditi assoggettati a tassazione separata “per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR)” (Risoluzione AE).

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    Ok al Bonus bollette straordinario 2025 (per tre mesi): fino a 500 euro con ISEE fino a 25 mila euro

    Si amplia il bonus bollette 2025, almeno per i prossimi tre mesi, con aumento delle soglie ISEE e importi erogati alle famiglie vulnerabili. Il Consiglio dei ministri ha infatti varato il Decreto Bollette, mettendo sul piatto circa 3 miliardi in tre mesi, suddivisi tra famiglie e imprese, per far fronte al caro energia.Il provvedimento è splittato in due, con la prima parte interamente dedicata al sostegno ai nuclei colpiti dall’emergenza sul caro bollette, introducendo un bonus bollette straordinario, e la seconda parte più focalizzata su interventi strutturali. Il contributo straordinario sulle utenze fino a 25mila euro verrà erogato per il prossimo trimestre 2025, termine entro il quale si auspica i prezzi di energia e gas possano contrarsi e riportare il mercato a una situazione più accettabile. Il decreto bollette garantisce “200 euro per 8 milioni di famiglie”, ha confermato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.Le misure sono coperte da una cifra complessiva di circa 3 miliardi, di cui 1,6 miliardi per le famiglie e 1,4 sul sistema imprese ha confermato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa post Consiglio dei ministri, a cui la premier Meloni non ha partecipato, limitandosi a pubblicare un video. «Le risorse vengono dalla Cassa servizi energetici e ambientali, il che evita di ricorrere a maggiore indebitamento e deficit», ha sottolineato il ministro.Ricevi altre news e approfondimenti sul tema, iscrivendoti al nuovo canale Telegram di LeggiOggi

    Indice

    Le novità sul Bonus bollette 2025

    Nuova soglia ISEE e importi del Bonus bollette 2025

    Cumulabilità del Bonus straordinario

    Necessario l’ISEE 2025

    Come funziona oggi il normale bonus sociale bollette

    Le novità sul Bonus bollette 2025

    Prima grande novità è l’impennata della soglia ISEE utile per accedere al Bonus bollette straordinario del prossimo trimestre 2025. Lo scaglione passa a 25mila euro. Il contributo straordinario si somma al tradizionale bonus sociale bollette, già percepito oggi da chi ha un ISEE fino a 9530 euro. Il bonus non sarà erogato in automatico, come avviene oggi per il tradizionale bonus sociale per disagio economico. Chi vorrà i 200 euro dovrà chiederli, inoltrando un’istanza corredata dall’ISEE. Altra novità è il rinvio di due anni del passaggio al mercato libero dei clienti e imprese vulnerabili.

    Nuova soglia ISEE e importi del Bonus bollette 2025

    Come detto per il prossimo semestre dell’anno circa 8 milioni di nuclei familiari potranno avere 200 euro per coprire parte dei costi delle utenze di luce e gas. L’intervento prevede un nuovo scaglione ISEE da tenere in considerazione, quello dei 25mila euro.

    contributo straordinario di 200 euro per tutti i nuclei con ISEE fino a 25mila euro;

    cifra che si somma al tradizionale bonus sociale bollette di circa 300 euro in media, già percepito dalle famiglie con ISEE fino a 9.530 euro, che quindi si vedranno erogare per i prossimi tre mesi fino a circa 500 euro totali;

    i cittadini con ISEE dai 9.531 euro ai 25mila euro avranno solo il nuovo contributo straordinario di 200 euro.

    Cumulabilità del Bonus straordinario

    Come detto sopra, le famiglie che già ricevono il bonus tradizionale (perché hanno un ISEE fino a 9.530 euro) e che rientrano nella nuova soglia ISEE potranno beneficiare di entrambi i supporti, arrivando a ricevere fino a circa 500 euro nei prossimi tre mesi.

    Necessario l’ISEE 2025

    Essendo il contributo straordinario legato all’attestazione dell’ISEE, chi non ne è in possesso, dovrà affrettarsi a mettersi in regola. Occorrerà quindi dotarsi di DSU (dichiarazione sostitutiva unica), utile appunto a certificate la soglia ISEE richiesta per gli aiuti nei prossimi tre mesi dell’anno.

    Come funziona oggi il normale bonus sociale bollette

    Al di là del contributo straordinario, varato oggi dal Consiglio dei ministro con il Decreto Bollette, resta immutato il bonus sociale per disagio economico, già erogato ai clienti vulnerabili in possesso di un certo limite ISEE.

    Il bonus bollette o bonus sociale per disagio economico spetta in via automatica ai nuclei familiari con ISEE non superiore:

    a 9.530,00 euro per le famiglie con massimo tre figli a carico;

    a 20 mila euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.

    E’ altresì richiesto, in caso di fornitura diretta, che:

    la fornitura stessa sia intestata a uno dei componenti il nucleo ISEE (se il contratto è intestato a un soggetto terzo, il bonus non spetta);

    la fornitura abbia una tariffa per uso domestico (per il servizio idrico è necessaria una tariffa per uso domestico residente);

    la fornitura sia attiva o momentaneamente sospesa per morosità.

    Leggi qui gli importi erogati con il Bonus sociale Luce e Gas 2025

    (articolo in aggiornamento) […]

    Leggi di più… from Ok al Bonus bollette straordinario 2025 (per tre mesi): fino a 500 euro con ISEE fino a 25 mila euro

    Pubblicato il

    Naspi e Dis-Coll 2025: guida completa ai due sussidi di disoccupazione

    NASpI: valori di riferimento per l’annualità 2025 Retribuzione mensile Misura della NASpI (mensile) Pari o inferiore a 1.436,61 euro 75% della retribuzione Superiore a 1.436,01 euro 75% di 1.436,61 euro + 25% della differenza tra la retribuzione mensile di riferimento ed euro 1.436,61 L’indennità mensile NASpI non può in ogni caso superare l’importo di 1.562,82 […]

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