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    Congedo parentale facoltativo, retribuzione all’80%: la novità nella Manovra 2023

    Congedo parentale facoltativo, retribuzione all’80%: la novità nella Manovra 2023

    Abbiamo aggiunto “un mese in più di congedo parentale facoltativo all’80%, ora retribuito al 30%. Io ho sempre pensato che molte madri non se lo potessero permettere”. Con queste parole, pronunciate in conferenza stampa all’indomani del Consiglio dei ministri che ha approvato il Disegno di legge di bilancio 2023, il premier Giorgia Meloni ha anticipato una delle principali misure del pacchetto di provvedimenti per famiglia e natalità.

    Stando alla bozza di Manovra, approvata nel CdM di lunedì 21 novembre 2022, il mese di congedo parentale all’80% spetta alle lavoratrici fino al sesto anno di vita del bambino. Una sorta di “salvadanaio del tempo che le madri possono utilizzare in caso di difficoltà, evitando di incorrere in situazioni economiche difficili”, ha aggiunto Meloni.

    Analizziamo la novità in dettaglio.

    IndiceCongedo parentale facoltativo: cosa prevede la nuova Legge di BilancioCongedo parentale facoltativo: quanto duraCongedo parentale facoltativo: indennità InpsCongedo parentale facoltativo: fruizione successiva al 31 dicembre 2022Congedo parentale facoltativo: le coperture

    Congedo parentale facoltativo: cosa prevede la nuova Legge di Bilancio
    L’articolo 66 della bozza di Manovra 2023, in materia di congedo parentale, aggiunge all’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Decreto legislativo 26 marzo 2001, numero 151, le seguenti parole “, elevata per la madre lavoratrice, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione”.

    La disposizione appena citata si applica alle “lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità” successivamente “al 31 dicembre 2022”. Trattasi, in buona sostanza, di un mese di congedo parentale, spettante alle lavoratrici, economicamente coperto con un’indennità Inps pari all’80%, in luogo di quella ordinaria al 30%.

    Così il testo dell’articolo 34, modificato come da Manovra 2023: “Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata per la madre lavoratrice, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione”.

    Congedo parentale facoltativo: quanto dura
    Il congedo parentale è un periodo di assenza giustificata, aggiuntivo rispetto alla maternità / paternità obbligatoria. Parte del congedo è retribuita a carico dell’Inps, mediante un’apposita indennità, pari al 30% della retribuzione.

    In generale, i genitori possono assentarsi dal lavoro (retribuiti o meno, come vedremo) sino al dodicesimo anno di vita del figlio. I periodi di assenza per congedo parentale variano se sono presenti o meno entrambi i genitori, come descritto nella tabella seguente:

    Genitori presentiPeriodo massimo di congedo parentaleEsempioEntrambiFruizione da parte della sola madre: 6 mesi (trascorso il congedo di maternità)–Fruizione da parte del solo padre: 7 mesi dalla nascita del figlio–Fruizione da parte di entrambi i genitori: 11 mesi totali, in osservanza dei limiti massimi individuali (6 mesi per la madre, 7 mesi per il padre)Madre 6 mesi + padre 5 mesi;
    Madre 4 mesi + padre 7 mesiUn solo genitore (*)11 mesi–Un solo genitore con successivo ingresso del secondo genitore10 mesi (elevati a 11 mesi se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi)Madre 6 mesi + padre (con successivo ingresso) 5 mesi;
    Madre 8 mesi + padre (con successivo ingresso) 2 mesi;
    Padre 6 mesi + madre (con successivo ingresso) 5 mesi(*) Il genitore “solo” ricorre nelle ipotesi di morte o grave infermità dell’altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, mancato riconoscimento del figlio risultante da un provvedimento formale

    Congedo parentale facoltativo: indennità Inps
    A seguito delle recenti modifiche introdotte dal Decreto legislativo 30 giugno 2022 numero 105, durante i periodi di congedo parentale l’interessato ha diritto a percepire un’indennità a carico dell’Inps, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, secondo le regole di seguito sintetizzate:

    Età del bambinoPeriodo di fruizioneCondizioni legate al redditoIndennità InpsFino al compimento dei 12 anni di età3 mesi per ciascun genitore (6 mesi complessivi)NessunaPrevista 3 mesi aggiuntivi in alternativa tra i genitoriNessunaPrevista 9 mesi complessivi in caso di genitore unicoNessunaPrevista 10 o 11 mesi complessivi tra i genitori (oppure per i periodi massimi individuali)Reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)Prevista  Reddito individuale dell’interessato superiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)Non prevista

    L’indennità a carico dell’Inps per i periodi di congedo parentale è pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera, calcolata prendendo a riferimento la retribuzione del periodo mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente ciascun periodo di astensione richiesto. La somma a carico dell’Istituto è anticipata di norma in busta paga dal datore di lavoro, salvo poi recuperarla in sede di versamento dei contributi con modello F24.

    L’articolo 66 della Manovra 2023 interviene riconoscendo, alla madre lavoratrice, un mese di congedo parentale con indennità Inps all’80% (in luogo di quella ordinaria al 30%) della retribuzione media globale giornaliera. L’indennità maggiorata spetta alla madre lavoratrice, fino al sesto anno di vita del bambino.

    Congedo parentale facoltativo: fruizione successiva al 31 dicembre 2022
    Come espressamente previsto dall’articolo 66 della bozza di bilancio, l’incremento dal 30 all’80% dell’indennità per congedo parentale, nel limite massimo di un mese, è riservato alle “lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità” successivamente al 31 dicembre 2022.

    Congedo parentale facoltativo: le coperture
    Stando alla relazione tecnica riportata nel Disegno di legge di bilancio 2023, considerando lo “sviluppo retributivo, lo stratificarsi degli accessi / generazioni e il profilo registrato delle nascite nel recente periodo” gli oneri a carico dello Stato, destinati a finanziare il congedo parentale all’80%, vengono valutati in:

    117 milioni di euro per il 2023;204 milioni di euro per il 2024;210 milioni di euro per il 2025. 

     

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