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    Integrazione al minimo, ok per gli assegni di invalidità contributivi: istruzioni ufficiali Inps

    L’esclusione dall’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo è da considerarsi incostituzionale. A stabilirlo la sentenza della Consulta del 3 luglio 2025, numero 94.Al fine di gestire le conseguenze della pronuncia della Corte costituzionale sulle domande di assegno di invalidità e sui ricorsi giacenti e non ancora definiti è intervenuto INPS con apposita Circolare numero 20 del 25 febbraio 2026.Analizziamo le novità in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Cosa prevede la Legge numero 335/1995?

    Qual è la prestazione interessata dalla sentenza della Consulta?

    Integrabili anche gli assegni liquidati con il contributivo

    Come funziona l’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità?

    Da quando opera l’integrazione al minimo?

    Gestione delle domande di integrazione al minimo

    Gestione dei ricorsi

    Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione

    Cosa prevede la Legge numero 335/1995?

    La Legge n335/1995, contenente la “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” prevede all’articolo 1, comma 16 che alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull’integrazione al minimo.La sentenza della Corte costituzionale 3 luglio 2025, numero 94 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 16 nella parte in cui esclude dall’integrazione al minimo l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo.Come precisa INPS con Circolare numero 20/2026 per effetto della pronuncia della Consulta il comma 16 cessa di produrre effetti e “non trova più applicazione” a “decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza” in Gazzetta Ufficiale.

    Qual è la prestazione interessata dalla sentenza della Consulta?

    La pronuncia della Corte costituzionale interessa l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1, della Legge 12 giugno 1984, numero 222, ossia il trattamento pensionistico non reversibile liquidato nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nei fondi sostitutivi della medesima, nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione separata.Prima della sentenza numero 94/2025 INPS ha riconosciuto l’integrazione al trattamento minimo a beneficio dei titolari dell’assegno ordinario di invalidità liquidato:

    con il sistema retributivo;

    con il sistema misto.

    Integrabili anche gli assegni liquidati con il contributivo

    A seguito della sentenza in parola l’integrazione al minimo è estesa agli assegni ordinari di invalidità liquidati, sia in regime nazionale che internazionale:

    con il sistema contributivo (a beneficio dei soggetti con contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996);

    in favore di quanti hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo;

    a carico della Gestione separata, anche a seguito dell’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, datato 2 maggio 1996, numero 282.

    Come funziona l’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità?

    Qualora l’assegno ordinario di invalidità abbia un importo inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, la prestazione è integrata, nel limite massimo dello stesso trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale.Per gli assegni di invalidità non è prevista l’integrazione parziale al trattamento minimo né la cosiddetta cristallizzazione.Quest’ultima si concretizza nel mantenimento dell’assegno nella misura precedentemente goduta qualora vengano superati i limiti di reddito.Pertanto, se si superano i limiti reddituali si incorre nell’esclusione dal diritto all’integrazione al trattamento minimo.

    Da quando opera l’integrazione al minimo?

    La sentenza della Consulta produce effetti dal 10 luglio 2025, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Di conseguenza, l’integrazione al minimo opera per gli assegni ordinari di invalidità liquidati con il sistema contributivo, al ricorrere dei requisiti richiesti, con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, quale primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza numero 94/2025, in presenza della comunicazione dei redditi rilevanti, dichiarati in via presuntiva.In assenza di tale dato gli interessati devono presentare domanda di ricostituzione reddituale per la comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.

    Gestione delle domande di integrazione al minimo

    Alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, precisa l’Istituto, le richieste di integrazione al trattamento minimo avanzate:

    in sede di domanda di assegno ordinario di invalidità;

    in sede di ricostituzione dell’assegno;

    successivamente al 9 luglio 2025 e quelle giacenti a tale data “devono essere esaminate secondo i criteri indicati al paragrafo 4” della circolare INPS e sopra descritti.Per le richieste di integrazione già definite in base al comma 16 dichiarato incostituzionale possono essere “riesaminate su richiesta degli interessati, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato”, chiarisce ancora l’Istituto.

    Gestione dei ricorsi

    Le istruzioni fornite dall’INPS si applicano ai ricorsi inoltrati a decorrere dal giorno successivo la data di pubblicazione della sentenza della Consulta nonché a tutti i ricorsi anteriormente inoltrati che risultino giacenti e non ancora definiti.

    Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione

    In presenza dei requisiti di legge e previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente l’assegno ordinario di invalidità è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.Per i soggetti con contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 o che hanno esercitato la facoltà di computo nella Gestione separata la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo si trasforma in pensione di vecchiaia contributiva:

    al compimento dell’età pensionabile di 67 anni per il biennio 2025-2026, in presenza di almeno venti anni di anzianità contributiva e di un importo della pensione non inferiore all’assegno sociale, annualmente rivalutato, ovvero ove l’importo della pensione di vecchiaia risulti inferiore all’importo soglia;

    al compimento di 71 anni di età, per il biennio 2025-2026, da adeguare agli incrementi della speranza di vita e in presenza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo della pensione.

    Per i soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile (67 anni per il biennio 2025-2026) in presenza di almeno venti anni di anzianità contributiva.La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile al trattamento minimo, ai sensi del citato comma 16, articolo 1, Legge numero 335/1995.

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    Permessi ROL ed ex festività: come chiederne la liquidazione in busta paga

    I singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) riconoscono di norma una o più tipologie di permessi per permettere ai dipendenti di assentarsi dal lavoro pur ricevendo la stessa retribuzione prevista per i periodi di ordinaria attività.Tra i motivi all’origine del riconoscimento dei permessi vi può essere l’esigenza di compensare l’abolizione per legge di una o più ricorrenze festive (cosiddetti permessi ex-festività) o, in generale, la volontà di ridurre la quantità di ore lavorate (in questo caso si parla di permessi ROL – riduzione orario di lavoro). A differenza di quanto accade per le ferie, le ore di permesso previste dai CCNL possono eccezionalmente e previa richiesta scritta del dipendente essere liquidate in busta paga.Analizziamo la questione in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Necessaria la richiesta scritta del dipendente

    Quali effetti in busta paga?

    Natura delle somme percepite

    Nessuna monetizzazione per le ferie

    Cosa cambia per la banca delle ore?

    Una forma di sostegno economico ai dipendenti

    Necessaria la richiesta scritta del dipendente

    Per poter procedere alla liquidazione dei permessi è necessario che il dipendente produca apposita richiesta in forma scritta al datore di lavoro in cui:

    indica la tipologia di di cui si chiede la monetizzazione, se trattasi, ad esempio, dei permessi in sostituzione delle festività abolite per legge ovvero dei per riduzione dell’orario di lavoro (ROL);

    precisa l’ammontare dei permessi di cui chiede la liquidazione in cedolino;

    riporta in quale cedolino paga liquidare le somme.

    Con riguardo al secondo punto il dipendente può:

    indicare tutti i permessi maturati ad una certa data e non goduti;

    in alternativa, indicare la quantità di permessi (di norma espressi in ore) di cui chiede la monetizzazione.

    La richiesta del lavoratore dev’essere consegnata a mani del datore di lavoro e da quest’ultimo firmata per ricevuta e accettazione.

    Quali effetti in busta paga?

    Una volta richiesta la monetizzazione dei permessi, questi vengono convertiti in un valore economico, indicato in busta paga tra le voci in competenza, secondo la seguente formula:Ore di permessi di cui si chiede la liquidazione * retribuzione oraria = importo indicato in busta paga.In parallelo alla liquidazione, il quantitativo residuo dei permessi si riduce delle ore monetizzate in busta paga.Ne consegue che le ore pagate al dipendente non potranno più essere utilizzate per assentarsi dal lavoro.Ipotizziamo il caso del dipendente Caio, il quale ha un saldo permessi maturati e non goduti pari a 80 ore e una retribuzione oraria di 12,80 euro lordi.Nel cedolino di febbraio 2026 l’interessato chiede la monetizzazione di 20 ore di permessi, corrispondenti a:20,00 * 12,80 = 256,00 euro lordi.In busta paga è di conseguenza riportata la voce a titolo di liquidazione permessi per euro 256,00 e il saldo permessi residui è diminuito di 20 ore.Al 28 febbraio 2026 Caio ha un saldo permessi ancora da utilizzare di 80 – 20 = 60 ore.

    Natura delle somme percepite

    La voce indicata in busta paga a titolo di monetizzazione dei permessi è a tutti gli effetti imponibile per il calcolo di:

    contributi previdenziali e assistenziali a carico dipendente;

    contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda;

    imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);

    addizionali regionali e comunali;

    al pari della retribuzione ordinaria.

    Nessuna monetizzazione per le ferie

    Eccezion fatta per le ipotesi di interruzione del contratto, il dipendente non può legittimamente ottenere la monetizzazione delle ferie residue in busta paga.Il divieto opera al fine di tutelare la funzione stessa delle ferie, quale periodo di assenza retribuito in cui il dipendente si dedica alle proprie esigenze di vita privata, familiare e sociale.Come anticipato, fanno eccezione le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa all’origine dell’evento.In queste occasioni, infatti, il valore economico corrispondente alle ferie maturate dal dipendente e non godute alla data di cessazione del contratto, è liquidato in busta paga insieme alle altre competenze di fine rapporto quali:

    mensilità aggiuntive maturate e non liquidate in busta paga;

    permessi maturati e non goduti.

    Cosa cambia per la banca delle ore?

    Grazie all’istituto della banca ore i dipendenti che svolgono prestazioni aggiuntive, anziché vedersi riconoscere il compenso per lavoro straordinario o supplementare, accantonano le ore in eccesso in un apposito conto individuale (da qui il termine banca delle ore), da cui attingere successivamente in occasione delle assenze.In questo modo il dipendente può assentarsi, pur mantenendo la retribuzione, senza per questo consumare le ore di ferie e permessi.Attraverso l’istituto della banca delle ore, disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale / territoriale o da accordi aziendali, il dipendente matura un residuo di ore di assenza, aggiuntivo rispetto a ferie e permessi.Al pari di quanto descritto per questi ultimi, anche il residuo banca ore può essere monetizzato in busta paga previa richiesta scritta del dipendente.

    Una forma di sostegno economico ai dipendenti

    Tra le ragioni all’origine della richiesta di liquidare le ore di permesso / banca ore vi può legittimamente essere una situazione di temporanea difficoltà economica del dipendente il quale, in questo modo, evita:

    l’erogazione di un acconto dello stipendio, poi da trattenersi sulla prima retribuzione utile;

    il ricorso ad un prestito aziendale, da recuperare in più rate secondo il piano di ammortamento definito con il datore di lavoro;

    il ricorso al sistema finanziario ordinario, con l’applicazione dei tassi di interesse, calcolati in percentuale sulla quota capitale.

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    indica la tipologia di di cui si chiede la monetizzazione, se trattasi, ad esempio, dei permessi in sostituzione delle festività abolite per legge ovvero dei per riduzione dell’orario di lavoro (ROL);

    precisa l’ammontare dei permessi di cui chiede la liquidazione in cedolino;

    riporta in quale cedolino paga liquidare le somme.

    Con riguardo al secondo punto il dipendente può:

    indicare tutti i permessi maturati ad una certa data e non goduti;

    in alternativa, indicare la quantità di permessi (di norma espressi in ore) di cui chiede la monetizzazione.

    La richiesta del lavoratore dev’essere consegnata a mani del datore di lavoro e da quest’ultimo firmata per ricevuta e accettazione.

    Quali effetti in busta paga?

    Una volta richiesta la monetizzazione dei permessi, questi vengono convertiti in un valore economico, indicato in busta paga tra le voci in competenza, secondo la seguente formula:Ore di permessi di cui si chiede la liquidazione * retribuzione oraria = importo indicato in busta paga.In parallelo alla liquidazione, il quantitativo residuo dei permessi si riduce delle ore monetizzate in busta paga.Ne consegue che le ore pagate al dipendente non potranno più essere utilizzate per assentarsi dal lavoro.Ipotizziamo il caso del dipendente Caio, il quale ha un saldo permessi maturati e non goduti pari a 80 ore e una retribuzione oraria di 12,80 euro lordi.Nel cedolino di febbraio 2026 l’interessato chiede la monetizzazione di 20 ore di permessi, corrispondenti a:20,00 * 12,80 = 256,00 euro lordi.In busta paga è di conseguenza riportata la voce a titolo di liquidazione permessi per euro 256,00 e il saldo permessi residui è diminuito di 20 ore.Al 28 febbraio 2026 Caio ha un saldo permessi ancora da utilizzare di 80 – 20 = 60 ore.

    Natura delle somme percepite

    La voce indicata in busta paga a titolo di monetizzazione dei permessi è a tutti gli effetti imponibile per il calcolo di:

    contributi previdenziali e assistenziali a carico dipendente;

    contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda;

    imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);

    addizionali regionali e comunali;

    al pari della retribuzione ordinaria.

    Nessuna monetizzazione per le ferie

    Eccezion fatta per le ipotesi di interruzione del contratto, il dipendente non può legittimamente ottenere la monetizzazione delle ferie residue in busta paga.Il divieto opera al fine di tutelare la funzione stessa delle ferie, quale periodo di assenza retribuito in cui il dipendente si dedica alle proprie esigenze di vita privata, familiare e sociale.Come anticipato, fanno eccezione le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa all’origine dell’evento.In queste occasioni, infatti, il valore economico corrispondente alle ferie maturate dal dipendente e non godute alla data di cessazione del contratto, è liquidato in busta paga insieme alle altre competenze di fine rapporto quali:

    mensilità aggiuntive maturate e non liquidate in busta paga;

    permessi maturati e non goduti.

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    Grazie all’istituto della banca ore i dipendenti che svolgono prestazioni aggiuntive, anziché vedersi riconoscere il compenso per lavoro straordinario o supplementare, accantonano le ore in eccesso in un apposito conto individuale (da qui il termine banca delle ore), da cui attingere successivamente in occasione delle assenze.In questo modo il dipendente può assentarsi, pur mantenendo la retribuzione, senza per questo consumare le ore di ferie e permessi.Attraverso l’istituto della banca delle ore, disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale / territoriale o da accordi aziendali, il dipendente matura un residuo di ore di assenza, aggiuntivo rispetto a ferie e permessi.Al pari di quanto descritto per questi ultimi, anche il residuo banca ore può essere monetizzato in busta paga previa richiesta scritta del dipendente.

    Una forma di sostegno economico ai dipendenti

    Tra le ragioni all’origine della richiesta di liquidare le ore di permesso / banca ore vi può legittimamente essere una situazione di temporanea difficoltà economica del dipendente il quale, in questo modo, evita:

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    precisa l’ammontare dei permessi di cui chiede la liquidazione in cedolino;

    riporta in quale cedolino paga liquidare le somme.

    Con riguardo al secondo punto il dipendente può:

    indicare tutti i permessi maturati ad una certa data e non goduti;

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    La richiesta del lavoratore dev’essere consegnata a mani del datore di lavoro e da quest’ultimo firmata per ricevuta e accettazione.

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    Una volta richiesta la monetizzazione dei permessi, questi vengono convertiti in un valore economico, indicato in busta paga tra le voci in competenza, secondo la seguente formula:Ore di permessi di cui si chiede la liquidazione * retribuzione oraria = importo indicato in busta paga.In parallelo alla liquidazione, il quantitativo residuo dei permessi si riduce delle ore monetizzate in busta paga.Ne consegue che le ore pagate al dipendente non potranno più essere utilizzate per assentarsi dal lavoro.Ipotizziamo il caso del dipendente Caio, il quale ha un saldo permessi maturati e non goduti pari a 80 ore e una retribuzione oraria di 12,80 euro lordi.Nel cedolino di febbraio 2026 l’interessato chiede la monetizzazione di 20 ore di permessi, corrispondenti a:20,00 * 12,80 = 256,00 euro lordi.In busta paga è di conseguenza riportata la voce a titolo di liquidazione permessi per euro 256,00 e il saldo permessi residui è diminuito di 20 ore.Al 28 febbraio 2026 Caio ha un saldo permessi ancora da utilizzare di 80 – 20 = 60 ore.

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    mensilità aggiuntive maturate e non liquidate in busta paga;

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    Natura delle somme percepite

    Nessuna monetizzazione per le ferie

    Cosa cambia per la banca delle ore?

    Una forma di sostegno economico ai dipendenti

    Necessaria la richiesta scritta del dipendente

    Per poter procedere alla liquidazione dei permessi è necessario che il dipendente produca apposita richiesta in forma scritta al datore di lavoro in cui:

    indica la tipologia di di cui si chiede la monetizzazione, se trattasi, ad esempio, dei permessi in sostituzione delle festività abolite per legge ovvero dei per riduzione dell’orario di lavoro (ROL);

    precisa l’ammontare dei permessi di cui chiede la liquidazione in cedolino;

    riporta in quale cedolino paga liquidare le somme.

    Con riguardo al secondo punto il dipendente può:

    indicare tutti i permessi maturati ad una certa data e non goduti;

    in alternativa, indicare la quantità di permessi (di norma espressi in ore) di cui chiede la monetizzazione.

    La richiesta del lavoratore dev’essere consegnata a mani del datore di lavoro e da quest’ultimo firmata per ricevuta e accettazione.

    Quali effetti in busta paga?

    Una volta richiesta la monetizzazione dei permessi, questi vengono convertiti in un valore economico, indicato in busta paga tra le voci in competenza, secondo la seguente formula:Ore di permessi di cui si chiede la liquidazione * retribuzione oraria = importo indicato in busta paga.In parallelo alla liquidazione, il quantitativo residuo dei permessi si riduce delle ore monetizzate in busta paga.Ne consegue che le ore pagate al dipendente non potranno più essere utilizzate per assentarsi dal lavoro.Ipotizziamo il caso del dipendente Caio, il quale ha un saldo permessi maturati e non goduti pari a 80 ore e una retribuzione oraria di 12,80 euro lordi.Nel cedolino di febbraio 2026 l’interessato chiede la monetizzazione di 20 ore di permessi, corrispondenti a:20,00 * 12,80 = 256,00 euro lordi.In busta paga è di conseguenza riportata la voce a titolo di liquidazione permessi per euro 256,00 e il saldo permessi residui è diminuito di 20 ore.Al 28 febbraio 2026 Caio ha un saldo permessi ancora da utilizzare di 80 – 20 = 60 ore.

    Natura delle somme percepite

    La voce indicata in busta paga a titolo di monetizzazione dei permessi è a tutti gli effetti imponibile per il calcolo di:

    contributi previdenziali e assistenziali a carico dipendente;

    contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda;

    imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);

    addizionali regionali e comunali;

    al pari della retribuzione ordinaria.

    Nessuna monetizzazione per le ferie

    Eccezion fatta per le ipotesi di interruzione del contratto, il dipendente non può legittimamente ottenere la monetizzazione delle ferie residue in busta paga.Il divieto opera al fine di tutelare la funzione stessa delle ferie, quale periodo di assenza retribuito in cui il dipendente si dedica alle proprie esigenze di vita privata, familiare e sociale.Come anticipato, fanno eccezione le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa all’origine dell’evento.In queste occasioni, infatti, il valore economico corrispondente alle ferie maturate dal dipendente e non godute alla data di cessazione del contratto, è liquidato in busta paga insieme alle altre competenze di fine rapporto quali:

    mensilità aggiuntive maturate e non liquidate in busta paga;

    permessi maturati e non goduti.

    Cosa cambia per la banca delle ore?

    Grazie all’istituto della banca ore i dipendenti che svolgono prestazioni aggiuntive, anziché vedersi riconoscere il compenso per lavoro straordinario o supplementare, accantonano le ore in eccesso in un apposito conto individuale (da qui il termine banca delle ore), da cui attingere successivamente in occasione delle assenze.In questo modo il dipendente può assentarsi, pur mantenendo la retribuzione, senza per questo consumare le ore di ferie e permessi.Attraverso l’istituto della banca delle ore, disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale / territoriale o da accordi aziendali, il dipendente matura un residuo di ore di assenza, aggiuntivo rispetto a ferie e permessi.Al pari di quanto descritto per questi ultimi, anche il residuo banca ore può essere monetizzato in busta paga previa richiesta scritta del dipendente.

    Una forma di sostegno economico ai dipendenti

    Tra le ragioni all’origine della richiesta di liquidare le ore di permesso / banca ore vi può legittimamente essere una situazione di temporanea difficoltà economica del dipendente il quale, in questo modo, evita:

    l’erogazione di un acconto dello stipendio, poi da trattenersi sulla prima retribuzione utile;

    il ricorso ad un prestito aziendale, da recuperare in più rate secondo il piano di ammortamento definito con il datore di lavoro;

    il ricorso al sistema finanziario ordinario, con l’applicazione dei tassi di interesse, calcolati in percentuale sulla quota capitale.

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