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    Prestito aziendale: come funziona e come richiederlo al datore. Gli step

    I datori di lavoro possono rispondere alle situazioni di difficoltà economica in cui versano i dipendenti concedendo prestiti aziendali con tassi di interesse inferiori a quelli di mercato.Una volta concesso il prestito e liquidata la somma al dipendente, quest’ultimo subisce in busta paga le trattenute mensili previste dall’apposito piano di ammortamento.Analizziamo la questione in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Il prestito aziendale

    Le trattenute mensili

    Cessazione del rapporto

    Il trattamento fiscale e contributivo

    Il prestito aziendale

    Il datore di lavoro previa richiesta scritta del dipendente può concedere un prestito da recuperare in più rate mensili a mezzo di una trattenuta sul netto da pagare.Le condizioni del prestito possono essere inquadrate in un apposito regolamento interno / accordo aziendale, in grado di fissare i requisiti per poter accedere al finanziamento, ad esempio in termini di:

    anzianità aziendale;

    frequenza;

    importo;

    motivazioni.

    Al di là del regolamento / accordo, le condizioni del prestito vengono disciplinate in un apposito contratto stipulato tra datore di lavoro e dipendente, in cui sono riportate le condizioni del finanziamento, come:

    ammontare del prestito totale;

    condizioni di liquidazione al dipendente del prestito;

    numero di rate per il recupero delle somme;

    avvio delle trattenute in busta paga;

    importo delle singole rate mensili;

    tasso di interesse (da precisare anche se pari a zero);

    condizioni in caso di interruzione anticipata del contratto;

    soggetto intestatario del prestito.

    Il documento, per la sua validità, dev’essere sottoscritto dal datore di lavoro e dal dipendente per ricevuta e accettazione.Nel contratto di prestito è altresì necessario precisare:

    che trova applicazione la disciplina (di seguito descritta) di cui all’articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR;

    che non si tratta di un anticipo (acconto) dello stipendio né tantomeno di un’anticipazione di una quota – parte del TFR.

    Le trattenute mensili

    In base all’importo e al numero di rate mensili previste dal piano di ammortamento il dipendente subisce in busta paga una trattenuta direttamente sul netto da pagare.Ipotizziamo che la rata mensile sia pari ad euro 200,00 e il netto del cedolino di febbraio 2026 corrisponda, una volta applicate le ritenute per contributi, IRPEF e addizionali, ad euro 1.500.La somma da pagare all’interessato sarà pertanto di 1.500,00 euro meno la rata del prestito (200,00 euro) per un netto definitivo di 1.300,00 euro.L’effetto in busta paga è pertanto identico a quanto accade nelle ipotesi di riconoscimento di un anticipo (acconto) dello stipendio, con la differenza che l’acconto è recuperato in un’unica soluzione (dal netto della prima busta paga utile) mentre il prestito contempla (di norma) più rate mensili, definite nel piano di ammortamento.

    Cessazione del rapporto

    In ragione di quanto definito dalle parti (azienda e dipendente) nel contratto di prestito, le somme eventualmente residue e non ancora trattenute alla data di cessazione del rapporto possono essere recuperate in un’unica soluzione sulle competenze terminative, quali:

    compenso ordinario maturato nell’ultimo mese in forza in azienda;

    ferie e permessi maturati e non goduti;

    mensilità aggiuntive maturate e non ancora liquidate;

    trattamento di Fine Rapporto (TFR).

    Il trattamento fiscale e contributivo

    Nel momento in cui il datore di lavoro concede un prestito al dipendente può applicare un tasso di interesse:

    nullo;

    inferiore a quelli di mercato, fissati da banche e altre istituzioni.

    Il vantaggio economico per il dipendente, derivante dall’abbattimento dei tassi di interesse, è qualificato dal legislatore come una forma di compenso in natura (fringe benefit) in ragione della prestazione lavorativa manuale e / o intellettuale svolta dall’interessato a beneficio dell’azienda.Il valore del fringe benefit legato al prestito, che concorre alla determinazione della base imponibile ai fini contributivi e fiscali, al pari delle somme di denaro erogate in busta paga, è convenzionalmente fissato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) all’articolo 51, comma 4, lettera b).Nello specifico, per tutte le forme di finanziamento:

    erogate dal datore di lavoro, a prescindere dalla loro durata e dalla valuta utilizzata;

    da terzi, con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni;

    si assume come reddito imponibile:

    per i prestiti al tasso fisso, il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti;

    per i prestiti a tasso variabile, il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al TUR vigente alla data di scadenza di ciascuna rata e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti.

    L’agevolazione opera anche quando il datore di lavoro:

    non sostiene alcun onere specifico, per esempio nel caso di prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio;

    versa direttamente ad un istituto di credito scelto dal dipendente, un contributo in conto interessi sul conto corrente di quest’ultimo dedicato al pagamento del prestito (senza che la somma entri nella disponibilità del dipendente medesimo).

    Il reddito imponibile così determinato dev’essere assoggettato a contributi e imposte all’atto del pagamento delle singole rate.

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    ammontare del prestito totale;

    condizioni di liquidazione al dipendente del prestito;

    numero di rate per il recupero delle somme;

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    importo delle singole rate mensili;

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    che non si tratta di un anticipo (acconto) dello stipendio né tantomeno di un’anticipazione di una quota – parte del TFR.

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    In base all’importo e al numero di rate mensili previste dal piano di ammortamento il dipendente subisce in busta paga una trattenuta direttamente sul netto da pagare.Ipotizziamo che la rata mensile sia pari ad euro 200,00 e il netto del cedolino di febbraio 2026 corrisponda, una volta applicate le ritenute per contributi, IRPEF e addizionali, ad euro 1.500.La somma da pagare all’interessato sarà pertanto di 1.500,00 euro meno la rata del prestito (200,00 euro) per un netto definitivo di 1.300,00 euro.L’effetto in busta paga è pertanto identico a quanto accade nelle ipotesi di riconoscimento di un anticipo (acconto) dello stipendio, con la differenza che l’acconto è recuperato in un’unica soluzione (dal netto della prima busta paga utile) mentre il prestito contempla (di norma) più rate mensili, definite nel piano di ammortamento.

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    erogate dal datore di lavoro, a prescindere dalla loro durata e dalla valuta utilizzata;

    da terzi, con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni;

    si assume come reddito imponibile:

    per i prestiti al tasso fisso, il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti;

    per i prestiti a tasso variabile, il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al TUR vigente alla data di scadenza di ciascuna rata e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti.

    L’agevolazione opera anche quando il datore di lavoro:

    non sostiene alcun onere specifico, per esempio nel caso di prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio;

    versa direttamente ad un istituto di credito scelto dal dipendente, un contributo in conto interessi sul conto corrente di quest’ultimo dedicato al pagamento del prestito (senza che la somma entri nella disponibilità del dipendente medesimo).

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    Integrazione al minimo, ok per gli assegni di invalidità contributivi: istruzioni ufficiali Inps

    L’esclusione dall’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo è da considerarsi incostituzionale. A stabilirlo la sentenza della Consulta del 3 luglio 2025, numero 94.Al fine di gestire le conseguenze della pronuncia della Corte costituzionale sulle domande di assegno di invalidità e sui ricorsi giacenti e non ancora definiti è intervenuto INPS con apposita Circolare numero 20 del 25 febbraio 2026.Analizziamo le novità in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Cosa prevede la Legge numero 335/1995?

    Qual è la prestazione interessata dalla sentenza della Consulta?

    Integrabili anche gli assegni liquidati con il contributivo

    Come funziona l’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità?

    Da quando opera l’integrazione al minimo?

    Gestione delle domande di integrazione al minimo

    Gestione dei ricorsi

    Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione

    Cosa prevede la Legge numero 335/1995?

    La Legge n335/1995, contenente la “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” prevede all’articolo 1, comma 16 che alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull’integrazione al minimo.La sentenza della Corte costituzionale 3 luglio 2025, numero 94 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 16 nella parte in cui esclude dall’integrazione al minimo l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo.Come precisa INPS con Circolare numero 20/2026 per effetto della pronuncia della Consulta il comma 16 cessa di produrre effetti e “non trova più applicazione” a “decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza” in Gazzetta Ufficiale.

    Qual è la prestazione interessata dalla sentenza della Consulta?

    La pronuncia della Corte costituzionale interessa l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1, della Legge 12 giugno 1984, numero 222, ossia il trattamento pensionistico non reversibile liquidato nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nei fondi sostitutivi della medesima, nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione separata.Prima della sentenza numero 94/2025 INPS ha riconosciuto l’integrazione al trattamento minimo a beneficio dei titolari dell’assegno ordinario di invalidità liquidato:

    con il sistema retributivo;

    con il sistema misto.

    Integrabili anche gli assegni liquidati con il contributivo

    A seguito della sentenza in parola l’integrazione al minimo è estesa agli assegni ordinari di invalidità liquidati, sia in regime nazionale che internazionale:

    con il sistema contributivo (a beneficio dei soggetti con contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996);

    in favore di quanti hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo;

    a carico della Gestione separata, anche a seguito dell’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, datato 2 maggio 1996, numero 282.

    Come funziona l’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità?

    Qualora l’assegno ordinario di invalidità abbia un importo inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, la prestazione è integrata, nel limite massimo dello stesso trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale.Per gli assegni di invalidità non è prevista l’integrazione parziale al trattamento minimo né la cosiddetta cristallizzazione.Quest’ultima si concretizza nel mantenimento dell’assegno nella misura precedentemente goduta qualora vengano superati i limiti di reddito.Pertanto, se si superano i limiti reddituali si incorre nell’esclusione dal diritto all’integrazione al trattamento minimo.

    Da quando opera l’integrazione al minimo?

    La sentenza della Consulta produce effetti dal 10 luglio 2025, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Di conseguenza, l’integrazione al minimo opera per gli assegni ordinari di invalidità liquidati con il sistema contributivo, al ricorrere dei requisiti richiesti, con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, quale primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza numero 94/2025, in presenza della comunicazione dei redditi rilevanti, dichiarati in via presuntiva.In assenza di tale dato gli interessati devono presentare domanda di ricostituzione reddituale per la comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.

    Gestione delle domande di integrazione al minimo

    Alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, precisa l’Istituto, le richieste di integrazione al trattamento minimo avanzate:

    in sede di domanda di assegno ordinario di invalidità;

    in sede di ricostituzione dell’assegno;

    successivamente al 9 luglio 2025 e quelle giacenti a tale data “devono essere esaminate secondo i criteri indicati al paragrafo 4” della circolare INPS e sopra descritti.Per le richieste di integrazione già definite in base al comma 16 dichiarato incostituzionale possono essere “riesaminate su richiesta degli interessati, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato”, chiarisce ancora l’Istituto.

    Gestione dei ricorsi

    Le istruzioni fornite dall’INPS si applicano ai ricorsi inoltrati a decorrere dal giorno successivo la data di pubblicazione della sentenza della Consulta nonché a tutti i ricorsi anteriormente inoltrati che risultino giacenti e non ancora definiti.

    Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione

    In presenza dei requisiti di legge e previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente l’assegno ordinario di invalidità è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.Per i soggetti con contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 o che hanno esercitato la facoltà di computo nella Gestione separata la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo si trasforma in pensione di vecchiaia contributiva:

    al compimento dell’età pensionabile di 67 anni per il biennio 2025-2026, in presenza di almeno venti anni di anzianità contributiva e di un importo della pensione non inferiore all’assegno sociale, annualmente rivalutato, ovvero ove l’importo della pensione di vecchiaia risulti inferiore all’importo soglia;

    al compimento di 71 anni di età, per il biennio 2025-2026, da adeguare agli incrementi della speranza di vita e in presenza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo della pensione.

    Per i soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile (67 anni per il biennio 2025-2026) in presenza di almeno venti anni di anzianità contributiva.La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile al trattamento minimo, ai sensi del citato comma 16, articolo 1, Legge numero 335/1995.

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    L’esclusione dall’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo è da considerarsi incostituzionale. A stabilirlo la sentenza della Consulta del 3 luglio 2025, numero 94.Al fine di gestire le conseguenze della pronuncia della Corte costituzionale sulle domande di assegno di invalidità e sui ricorsi giacenti e non ancora definiti è intervenuto INPS con apposita Circolare numero 20 del 25 febbraio 2026.Analizziamo le novità in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

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    Integrabili anche gli assegni liquidati con il contributivo

    Come funziona l’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità?

    Da quando opera l’integrazione al minimo?

    Gestione delle domande di integrazione al minimo

    Gestione dei ricorsi

    Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione

    Cosa prevede la Legge numero 335/1995?

    La Legge n335/1995, contenente la “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” prevede all’articolo 1, comma 16 che alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull’integrazione al minimo.La sentenza della Corte costituzionale 3 luglio 2025, numero 94 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 16 nella parte in cui esclude dall’integrazione al minimo l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo.Come precisa INPS con Circolare numero 20/2026 per effetto della pronuncia della Consulta il comma 16 cessa di produrre effetti e “non trova più applicazione” a “decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza” in Gazzetta Ufficiale.

    Qual è la prestazione interessata dalla sentenza della Consulta?

    La pronuncia della Corte costituzionale interessa l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1, della Legge 12 giugno 1984, numero 222, ossia il trattamento pensionistico non reversibile liquidato nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nei fondi sostitutivi della medesima, nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione separata.Prima della sentenza numero 94/2025 INPS ha riconosciuto l’integrazione al trattamento minimo a beneficio dei titolari dell’assegno ordinario di invalidità liquidato:

    con il sistema retributivo;

    con il sistema misto.

    Integrabili anche gli assegni liquidati con il contributivo

    A seguito della sentenza in parola l’integrazione al minimo è estesa agli assegni ordinari di invalidità liquidati, sia in regime nazionale che internazionale:

    con il sistema contributivo (a beneficio dei soggetti con contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996);

    in favore di quanti hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo;

    a carico della Gestione separata, anche a seguito dell’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, datato 2 maggio 1996, numero 282.

    Come funziona l’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità?

    Qualora l’assegno ordinario di invalidità abbia un importo inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, la prestazione è integrata, nel limite massimo dello stesso trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale.Per gli assegni di invalidità non è prevista l’integrazione parziale al trattamento minimo né la cosiddetta cristallizzazione.Quest’ultima si concretizza nel mantenimento dell’assegno nella misura precedentemente goduta qualora vengano superati i limiti di reddito.Pertanto, se si superano i limiti reddituali si incorre nell’esclusione dal diritto all’integrazione al trattamento minimo.

    Da quando opera l’integrazione al minimo?

    La sentenza della Consulta produce effetti dal 10 luglio 2025, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Di conseguenza, l’integrazione al minimo opera per gli assegni ordinari di invalidità liquidati con il sistema contributivo, al ricorrere dei requisiti richiesti, con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, quale primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza numero 94/2025, in presenza della comunicazione dei redditi rilevanti, dichiarati in via presuntiva.In assenza di tale dato gli interessati devono presentare domanda di ricostituzione reddituale per la comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.

    Gestione delle domande di integrazione al minimo

    Alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, precisa l’Istituto, le richieste di integrazione al trattamento minimo avanzate:

    in sede di domanda di assegno ordinario di invalidità;

    in sede di ricostituzione dell’assegno;

    successivamente al 9 luglio 2025 e quelle giacenti a tale data “devono essere esaminate secondo i criteri indicati al paragrafo 4” della circolare INPS e sopra descritti.Per le richieste di integrazione già definite in base al comma 16 dichiarato incostituzionale possono essere “riesaminate su richiesta degli interessati, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato”, chiarisce ancora l’Istituto.

    Gestione dei ricorsi

    Le istruzioni fornite dall’INPS si applicano ai ricorsi inoltrati a decorrere dal giorno successivo la data di pubblicazione della sentenza della Consulta nonché a tutti i ricorsi anteriormente inoltrati che risultino giacenti e non ancora definiti.

    Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione

    In presenza dei requisiti di legge e previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente l’assegno ordinario di invalidità è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.Per i soggetti con contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 o che hanno esercitato la facoltà di computo nella Gestione separata la trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo si trasforma in pensione di vecchiaia contributiva:

    al compimento dell’età pensionabile di 67 anni per il biennio 2025-2026, in presenza di almeno venti anni di anzianità contributiva e di un importo della pensione non inferiore all’assegno sociale, annualmente rivalutato, ovvero ove l’importo della pensione di vecchiaia risulti inferiore all’importo soglia;

    al compimento di 71 anni di età, per il biennio 2025-2026, da adeguare agli incrementi della speranza di vita e in presenza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo della pensione.

    Per i soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile (67 anni per il biennio 2025-2026) in presenza di almeno venti anni di anzianità contributiva.La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile al trattamento minimo, ai sensi del citato comma 16, articolo 1, Legge numero 335/1995.

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