Pubblicato il

    Riapre la Rottamazione quater, ma solo per i decaduti: domanda di ripescaggio entro il 30 aprile

    Con il via libera definitivo al Decreto Milleproroghe, è stata ufficializzata la riapertura della Rottamazione quater ai contribuenti che erano decaduti dal piano di definizione agevolata per mancato o tardivo pagamento delle rate dovute.Tramontata al momento la rottamazione 5 delle cartelle esattoriali fino al 2023, resta solo una riapertura dei termini a chi aveva già aderito alla Rottamazione quater e ne è decaduto: una platea di circa mezzo milione i contribuenti beneficiari. Questa la riformulazione approvata con la conversione al Senato del Milleproroghe. Troppo costoso sarebbe stato introdurre un nuovo piano di definizione agevolata per i debiti dal 2000 al 2023: circa 5 miliardi di euro. Cifra che non ha messo d’accordo la maggioranza, attualmente concentrata sul taglio delle aliquote Irpef. Non si tratta più quindi di una nuova definizione agevolata, ma solo di una riammissione dei contribuenti decaduti dal quarto piano agevolativo, per non aver pagato le rate in essere o averle pagate in ritardo.

    Ricevi altre news e approfondimenti fiscali iscrivendoti al nuovo canale Telegram di LeggiOggi

    Indice

    Riapertura Rottamazione a chi è decaduto

    Il testo dell’emendamento

    Come essere riammessi

    Cosa succede dopo la riammissione 2025

    Calendario pagamenti 2025

    La Rottamazione quater

    Riapertura Rottamazione a chi è decaduto

    Come riportato anche da Fiscooggi, (il sito informativo delle Entrate), il decreto Milleproroghe predisposto dal Governo anche quest’anno, ha concluso il suo iter di conversione. Cambia la norma sulla riammissione dei decaduti dalla rottamazione quater, per non aver pagato o pagato in ritardo. La riformulazione dell’emendamento al Milleproroghe riammette al piano agevolato (i cui termini erano già scaduti) solo chi aveva già aderito.In pratica, i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2024, nell’ambito della procedura di definizione agevolata prevista dall’articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 29 dicembre 2022 (cosiddetta procedura di rottamazione-quater), sono incorsi in un mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto di adesione alla stessa procedura agevolata, possono essere nuovamente riammessi. Per la riammissione occorre presentare una dichiarazione entro il 30 aprile, con le modalità che l’agente della riscossione pubblicherà  sul proprio sito internet entro venti giorni dal dall’entrata in vigore della legge di conversione, in cui il debitore sceglie il numero di rate delle quali intende effettuare il pagamento (massimo dieci).

    Il testo dell’emendamento

    Ecco il testo dell’articolo 3.bis del Milleproroghe convertito e pronto a riammettere i decaduti della Rottamazione quater. Art. 3-bis. (Riammissione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali) 1. Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dallo stesso comma 235 dell’articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), n. 2).2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell’articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 della legge n. 197 del 2022: – a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 può essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui allo stesso comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;– b) il pagamento delle somme di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente: 1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; 2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. – c) l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025; d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025.

    Come essere riammessi

    I contribuenti decaduti che vogliono rientrare nel piano di definizione agevolata quater, devono presentare una nuova dichiarazione di adesione online, seguendo le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate riscossione. E bisognerà farlo entro il prossimo 30 aprile.

    La dichiarazione può essere integrata entro il 30 aprile 2025 e deve contenere i soli debiti presenti nella dichiarazione resa per l’adesione originaria.

    Cosa succede dopo la riammissione 2025

    Il contribuente riammesso al piano nel 2025, dovrà quindi impegnarsi a pagare il debito pregresso a rate: il pagamento degli arretrati della rottamazione quater, sui quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio di quest’anno, oppure potrà essere dilazionato fino a un massimo di 10 rate.

    Alle somme sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 e vanno versate:

    Calendario pagamenti 2025

    Chi è stato riammesso, come chiarito all’art.3-bis, deve rispettare questo calendario pagamenti:

    il pagamento delle somme arretrate sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente: 1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;

    2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente: le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025; il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 202 e successivi.

    La Rottamazione quater

    Ricordiamo che ad oggi sono in vigore solo i pagamenti relativi alla rottamazione quater, solo per chi ha già aderito tempo fa. Questa però comprende solo i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Le attuali scadenze dei pagamenti sono fissate in base a queste date: dopo la rata del 30 novembre 2024, le scadenze sono previste il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno, secondo il proprio piano di pagamenti.

    Per altri aggiornamenti simili, iscriviti alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social

    Foto copertina: istock/AndreyPopov […]

    Leggi di più… from Riapre la Rottamazione quater, ma solo per i decaduti: domanda di ripescaggio entro il 30 aprile

    Pubblicato il

    Riapre la Rottamazione quater, ma solo per i decaduti: domanda di ripescaggio entro il 30 aprile

    Con il via libera definitivo al Decreto Milleproroghe, è stata ufficializzata la riapertura della Rottamazione quater ai contribuenti che erano decaduti dal piano di definizione agevolata per mancato o tardivo pagamento delle rate dovute.Tramontata al momento la rottamazione 5 delle cartelle esattoriali fino al 2023, resta solo una riapertura dei termini a chi aveva già aderito alla Rottamazione quater e ne è decaduto: una platea di circa mezzo milione i contribuenti beneficiari. Questa la riformulazione approvata con la conversione al Senato del Milleproroghe. Troppo costoso sarebbe stato introdurre un nuovo piano di definizione agevolata per i debiti dal 2000 al 2023: circa 5 miliardi di euro. Cifra che non ha messo d’accordo la maggioranza, attualmente concentrata sul taglio delle aliquote Irpef. Non si tratta più quindi di una nuova definizione agevolata, ma solo di una riammissione dei contribuenti decaduti dal quarto piano agevolativo, per non aver pagato le rate in essere o averle pagate in ritardo.

    Ricevi altre news e approfondimenti fiscali iscrivendoti al nuovo canale Telegram di LeggiOggi

    Indice

    Riapertura Rottamazione a chi è decaduto

    Il testo dell’emendamento

    Come essere riammessi

    Cosa succede dopo la riammissione 2025

    Calendario pagamenti 2025

    La Rottamazione quater

    Riapertura Rottamazione a chi è decaduto

    Come riportato anche da Fiscooggi, (il sito informativo delle Entrate), il decreto Milleproroghe predisposto dal Governo anche quest’anno, ha concluso il suo iter di conversione. Cambia la norma sulla riammissione dei decaduti dalla rottamazione quater, per non aver pagato o pagato in ritardo. La riformulazione dell’emendamento al Milleproroghe riammette al piano agevolato (i cui termini erano già scaduti) solo chi aveva già aderito.In pratica, i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2024, nell’ambito della procedura di definizione agevolata prevista dall’articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 29 dicembre 2022 (cosiddetta procedura di rottamazione-quater), sono incorsi in un mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto di adesione alla stessa procedura agevolata, possono essere nuovamente riammessi. Per la riammissione occorre presentare una dichiarazione entro il 30 aprile, con le modalità che l’agente della riscossione pubblicherà  sul proprio sito internet entro venti giorni dal dall’entrata in vigore della legge di conversione, in cui il debitore sceglie il numero di rate delle quali intende effettuare il pagamento (massimo dieci).

    Il testo dell’emendamento

    Ecco il testo dell’articolo 3.bis del Milleproroghe convertito e pronto a riammettere i decaduti della Rottamazione quater. Art. 3-bis. (Riammissione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali) 1. Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dallo stesso comma 235 dell’articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), n. 2).2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell’articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 della legge n. 197 del 2022: – a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 può essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui allo stesso comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;– b) il pagamento delle somme di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente: 1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; 2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. – c) l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025; d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025.

    Come essere riammessi

    I contribuenti decaduti che vogliono rientrare nel piano di definizione agevolata quater, devono presentare una nuova dichiarazione di adesione online, seguendo le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate riscossione. E bisognerà farlo entro il prossimo 30 aprile.

    La dichiarazione può essere integrata entro il 30 aprile 2025 e deve contenere i soli debiti presenti nella dichiarazione resa per l’adesione originaria.

    Cosa succede dopo la riammissione 2025

    Il contribuente riammesso al piano nel 2025, dovrà quindi impegnarsi a pagare il debito pregresso a rate: il pagamento degli arretrati della rottamazione quater, sui quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio di quest’anno, oppure potrà essere dilazionato fino a un massimo di 10 rate.

    Alle somme sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 e vanno versate:

    Calendario pagamenti 2025

    Chi è stato riammesso, come chiarito all’art.3-bis, deve rispettare questo calendario pagamenti:

    il pagamento delle somme arretrate sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente: 1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;

    2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente: le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025; il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 202 e successivi.

    La Rottamazione quater

    Ricordiamo che ad oggi sono in vigore solo i pagamenti relativi alla rottamazione quater, solo per chi ha già aderito tempo fa. Questa però comprende solo i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Le attuali scadenze dei pagamenti sono fissate in base a queste date: dopo la rata del 30 novembre 2024, le scadenze sono previste il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno, secondo il proprio piano di pagamenti.

    Per altri aggiornamenti simili, iscriviti alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social

    Foto copertina: istock/AndreyPopov […]

    Leggi di più… from Riapre la Rottamazione quater, ma solo per i decaduti: domanda di ripescaggio entro il 30 aprile

    Pubblicato il

    Riapre la Rottamazione quater, ma solo per i decaduti: domanda di ripescaggio entro il 30 aprile

    Con il via libera definitivo al Decreto Milleproroghe, è stata ufficializzata la riapertura della Rottamazione quater ai contribuenti che erano decaduti dal piano di definizione agevolata per mancato o tardivo pagamento delle rate dovute.Tramontata al momento la rottamazione 5 delle cartelle esattoriali fino al 2023, resta solo una riapertura dei termini a chi aveva già aderito alla Rottamazione quater e ne è decaduto: una platea di circa mezzo milione i contribuenti beneficiari. Questa la riformulazione approvata con la conversione al Senato del Milleproroghe. Troppo costoso sarebbe stato introdurre un nuovo piano di definizione agevolata per i debiti dal 2000 al 2023: circa 5 miliardi di euro. Cifra che non ha messo d’accordo la maggioranza, attualmente concentrata sul taglio delle aliquote Irpef. Non si tratta più quindi di una nuova definizione agevolata, ma solo di una riammissione dei contribuenti decaduti dal quarto piano agevolativo, per non aver pagato le rate in essere o averle pagate in ritardo.

    Ricevi altre news e approfondimenti fiscali iscrivendoti al nuovo canale Telegram di LeggiOggi

    Indice

    Riapertura Rottamazione a chi è decaduto

    Il testo dell’emendamento

    Come essere riammessi

    Cosa succede dopo la riammissione 2025

    Calendario pagamenti 2025

    La Rottamazione quater

    Riapertura Rottamazione a chi è decaduto

    Come riportato anche da Fiscooggi, (il sito informativo delle Entrate), il decreto Milleproroghe predisposto dal Governo anche quest’anno, ha concluso il suo iter di conversione. Cambia la norma sulla riammissione dei decaduti dalla rottamazione quater, per non aver pagato o pagato in ritardo. La riformulazione dell’emendamento al Milleproroghe riammette al piano agevolato (i cui termini erano già scaduti) solo chi aveva già aderito.In pratica, i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2024, nell’ambito della procedura di definizione agevolata prevista dall’articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 29 dicembre 2022 (cosiddetta procedura di rottamazione-quater), sono incorsi in un mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto di adesione alla stessa procedura agevolata, possono essere nuovamente riammessi. Per la riammissione occorre presentare una dichiarazione entro il 30 aprile, con le modalità che l’agente della riscossione pubblicherà  sul proprio sito internet entro venti giorni dal dall’entrata in vigore della legge di conversione, in cui il debitore sceglie il numero di rate delle quali intende effettuare il pagamento (massimo dieci).

    Il testo dell’emendamento

    Ecco il testo dell’articolo 3.bis del Milleproroghe convertito e pronto a riammettere i decaduti della Rottamazione quater. Art. 3-bis. (Riammissione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali) 1. Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dallo stesso comma 235 dell’articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), n. 2).2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell’articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 della legge n. 197 del 2022: – a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 può essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui allo stesso comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;– b) il pagamento delle somme di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente: 1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; 2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. – c) l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025; d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025.

    Come essere riammessi

    I contribuenti decaduti che vogliono rientrare nel piano di definizione agevolata quater, devono presentare una nuova dichiarazione di adesione online, seguendo le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate riscossione. E bisognerà farlo entro il prossimo 30 aprile.

    La dichiarazione può essere integrata entro il 30 aprile 2025 e deve contenere i soli debiti presenti nella dichiarazione resa per l’adesione originaria.

    Cosa succede dopo la riammissione 2025

    Il contribuente riammesso al piano nel 2025, dovrà quindi impegnarsi a pagare il debito pregresso a rate: il pagamento degli arretrati della rottamazione quater, sui quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio di quest’anno, oppure potrà essere dilazionato fino a un massimo di 10 rate.

    Alle somme sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 e vanno versate:

    Calendario pagamenti 2025

    Chi è stato riammesso, come chiarito all’art.3-bis, deve rispettare questo calendario pagamenti:

    il pagamento delle somme arretrate sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente: 1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;

    2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente: le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025; il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 202 e successivi.

    La Rottamazione quater

    Ricordiamo che ad oggi sono in vigore solo i pagamenti relativi alla rottamazione quater, solo per chi ha già aderito tempo fa. Questa però comprende solo i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Le attuali scadenze dei pagamenti sono fissate in base a queste date: dopo la rata del 30 novembre 2024, le scadenze sono previste il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno, secondo il proprio piano di pagamenti.

    Per altri aggiornamenti simili, iscriviti alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social

    Foto copertina: istock/AndreyPopov […]

    Leggi di più… from Riapre la Rottamazione quater, ma solo per i decaduti: domanda di ripescaggio entro il 30 aprile

    Pubblicato il

    Riapre la Rottamazione quater, ma solo per i decaduti: domanda di ripescaggio entro il 30 aprile

    Con il via libera definitivo al Decreto Milleproroghe, è stata ufficializzata la riapertura della Rottamazione quater ai contribuenti che erano decaduti dal piano di definizione agevolata per mancato o tardivo pagamento delle rate dovute.Tramontata al momento la rottamazione 5 delle cartelle esattoriali fino al 2023, resta solo una riapertura dei termini a chi aveva già aderito alla Rottamazione quater e ne è decaduto: una platea di circa mezzo milione i contribuenti beneficiari. Questa la riformulazione approvata con la conversione al Senato del Milleproroghe. Troppo costoso sarebbe stato introdurre un nuovo piano di definizione agevolata per i debiti dal 2000 al 2023: circa 5 miliardi di euro. Cifra che non ha messo d’accordo la maggioranza, attualmente concentrata sul taglio delle aliquote Irpef. Non si tratta più quindi di una nuova definizione agevolata, ma solo di una riammissione dei contribuenti decaduti dal quarto piano agevolativo, per non aver pagato le rate in essere o averle pagate in ritardo.

    Ricevi altre news e approfondimenti fiscali iscrivendoti al nuovo canale Telegram di LeggiOggi

    Indice

    Riapertura Rottamazione a chi è decaduto

    Il testo dell’emendamento

    Come essere riammessi

    Cosa succede dopo la riammissione 2025

    Calendario pagamenti 2025

    La Rottamazione quater

    Riapertura Rottamazione a chi è decaduto

    Come riportato anche da Fiscooggi, (il sito informativo delle Entrate), il decreto Milleproroghe predisposto dal Governo anche quest’anno, ha concluso il suo iter di conversione. Cambia la norma sulla riammissione dei decaduti dalla rottamazione quater, per non aver pagato o pagato in ritardo. La riformulazione dell’emendamento al Milleproroghe riammette al piano agevolato (i cui termini erano già scaduti) solo chi aveva già aderito.In pratica, i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2024, nell’ambito della procedura di definizione agevolata prevista dall’articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 29 dicembre 2022 (cosiddetta procedura di rottamazione-quater), sono incorsi in un mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto di adesione alla stessa procedura agevolata, possono essere nuovamente riammessi. Per la riammissione occorre presentare una dichiarazione entro il 30 aprile, con le modalità che l’agente della riscossione pubblicherà  sul proprio sito internet entro venti giorni dal dall’entrata in vigore della legge di conversione, in cui il debitore sceglie il numero di rate delle quali intende effettuare il pagamento (massimo dieci).

    Il testo dell’emendamento

    Ecco il testo dell’articolo 3.bis del Milleproroghe convertito e pronto a riammettere i decaduti della Rottamazione quater. Art. 3-bis. (Riammissione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali) 1. Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dallo stesso comma 235 dell’articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), n. 2).2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell’articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 della legge n. 197 del 2022: – a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 può essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui allo stesso comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;– b) il pagamento delle somme di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente: 1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; 2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. – c) l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025; d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025.

    Come essere riammessi

    I contribuenti decaduti che vogliono rientrare nel piano di definizione agevolata quater, devono presentare una nuova dichiarazione di adesione online, seguendo le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate riscossione. E bisognerà farlo entro il prossimo 30 aprile.

    La dichiarazione può essere integrata entro il 30 aprile 2025 e deve contenere i soli debiti presenti nella dichiarazione resa per l’adesione originaria.

    Cosa succede dopo la riammissione 2025

    Il contribuente riammesso al piano nel 2025, dovrà quindi impegnarsi a pagare il debito pregresso a rate: il pagamento degli arretrati della rottamazione quater, sui quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio di quest’anno, oppure potrà essere dilazionato fino a un massimo di 10 rate.

    Alle somme sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 e vanno versate:

    Calendario pagamenti 2025

    Chi è stato riammesso, come chiarito all’art.3-bis, deve rispettare questo calendario pagamenti:

    il pagamento delle somme arretrate sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente: 1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;

    2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente: le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025; il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 202 e successivi.

    La Rottamazione quater

    Ricordiamo che ad oggi sono in vigore solo i pagamenti relativi alla rottamazione quater, solo per chi ha già aderito tempo fa. Questa però comprende solo i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Le attuali scadenze dei pagamenti sono fissate in base a queste date: dopo la rata del 30 novembre 2024, le scadenze sono previste il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno, secondo il proprio piano di pagamenti.

    Per altri aggiornamenti simili, iscriviti alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social

    Foto copertina: istock/AndreyPopov […]

    Leggi di più… from Riapre la Rottamazione quater, ma solo per i decaduti: domanda di ripescaggio entro il 30 aprile

    Pubblicato il

    Riapre la Rottamazione quater, ma solo per i decaduti: domanda di ripescaggio entro il 30 aprile

    Con il via libera definitivo al Decreto Milleproroghe, è stata ufficializzata la riapertura della Rottamazione quater ai contribuenti che erano decaduti dal piano di definizione agevolata per mancato o tardivo pagamento delle rate dovute.Tramontata al momento la rottamazione 5 delle cartelle esattoriali fino al 2023, resta solo una riapertura dei termini a chi aveva già aderito alla Rottamazione quater e ne è decaduto: una platea di circa mezzo milione i contribuenti beneficiari. Questa la riformulazione approvata con la conversione al Senato del Milleproroghe. Troppo costoso sarebbe stato introdurre un nuovo piano di definizione agevolata per i debiti dal 2000 al 2023: circa 5 miliardi di euro. Cifra che non ha messo d’accordo la maggioranza, attualmente concentrata sul taglio delle aliquote Irpef. Non si tratta più quindi di una nuova definizione agevolata, ma solo di una riammissione dei contribuenti decaduti dal quarto piano agevolativo, per non aver pagato le rate in essere o averle pagate in ritardo.

    Ricevi altre news e approfondimenti fiscali iscrivendoti al nuovo canale Telegram di LeggiOggi

    Indice

    Riapertura Rottamazione a chi è decaduto

    Il testo dell’emendamento

    Come essere riammessi

    Cosa succede dopo la riammissione 2025

    Calendario pagamenti 2025

    La Rottamazione quater

    Riapertura Rottamazione a chi è decaduto

    Come riportato anche da Fiscooggi, (il sito informativo delle Entrate), il decreto Milleproroghe predisposto dal Governo anche quest’anno, ha concluso il suo iter di conversione. Cambia la norma sulla riammissione dei decaduti dalla rottamazione quater, per non aver pagato o pagato in ritardo. La riformulazione dell’emendamento al Milleproroghe riammette al piano agevolato (i cui termini erano già scaduti) solo chi aveva già aderito.In pratica, i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2024, nell’ambito della procedura di definizione agevolata prevista dall’articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 29 dicembre 2022 (cosiddetta procedura di rottamazione-quater), sono incorsi in un mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto di adesione alla stessa procedura agevolata, possono essere nuovamente riammessi. Per la riammissione occorre presentare una dichiarazione entro il 30 aprile, con le modalità che l’agente della riscossione pubblicherà  sul proprio sito internet entro venti giorni dal dall’entrata in vigore della legge di conversione, in cui il debitore sceglie il numero di rate delle quali intende effettuare il pagamento (massimo dieci).

    Il testo dell’emendamento

    Ecco il testo dell’articolo 3.bis del Milleproroghe convertito e pronto a riammettere i decaduti della Rottamazione quater. Art. 3-bis. (Riammissione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali) 1. Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dallo stesso comma 235 dell’articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), n. 2).2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell’articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 della legge n. 197 del 2022: – a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 può essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui allo stesso comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;– b) il pagamento delle somme di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente: 1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; 2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. – c) l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025; d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025.

    Come essere riammessi

    I contribuenti decaduti che vogliono rientrare nel piano di definizione agevolata quater, devono presentare una nuova dichiarazione di adesione online, seguendo le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate riscossione. E bisognerà farlo entro il prossimo 30 aprile.

    La dichiarazione può essere integrata entro il 30 aprile 2025 e deve contenere i soli debiti presenti nella dichiarazione resa per l’adesione originaria.

    Cosa succede dopo la riammissione 2025

    Il contribuente riammesso al piano nel 2025, dovrà quindi impegnarsi a pagare il debito pregresso a rate: il pagamento degli arretrati della rottamazione quater, sui quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio di quest’anno, oppure potrà essere dilazionato fino a un massimo di 10 rate.

    Alle somme sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 e vanno versate:

    Calendario pagamenti 2025

    Chi è stato riammesso, come chiarito all’art.3-bis, deve rispettare questo calendario pagamenti:

    il pagamento delle somme arretrate sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente: 1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;

    2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente: le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025; il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 202 e successivi.

    La Rottamazione quater

    Ricordiamo che ad oggi sono in vigore solo i pagamenti relativi alla rottamazione quater, solo per chi ha già aderito tempo fa. Questa però comprende solo i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Le attuali scadenze dei pagamenti sono fissate in base a queste date: dopo la rata del 30 novembre 2024, le scadenze sono previste il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno, secondo il proprio piano di pagamenti.

    Per altri aggiornamenti simili, iscriviti alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social

    Foto copertina: istock/AndreyPopov […]

    Leggi di più… from Riapre la Rottamazione quater, ma solo per i decaduti: domanda di ripescaggio entro il 30 aprile