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    Vaccini obbligatori: due indennizzi e un assegno per i danneggiati. Come chiederli

    Lo Stato italiano si impegna ad assicurare un indennizzo a coloro per i quali risulti accertato un grave danno alla salute conseguente a trattamenti sanitari imposti, come i vaccini obbligatori.Nel rispetto di un principio di solidarietà sociale, le prestazioni sono riconosciute a prescindere da qualsiasi condizione di reddito del beneficiario e sono da intendersi, altresì, esenti dalle imposte sui redditi e cumulabili con eventuali ulteriori provvidenze economiche erogate da enti pubblici.Entrando in dettaglio, sono due i provvedimenti normativi che garantiscono ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, previa domanda, un indennizzo di cui alla Legge numero 210/1992 e un sussidio aggiuntivo, disciplinato invece dalla successiva Legge numero 229/2005.Ecco chi ne ha diritto e come richiederli.

    Indice

    Indennizzo per i danneggiati da vaccini obbligatori

    Indennizzo aggiuntivo

    Assegno una tantum

    Indennizzo per i danneggiati da vaccini obbligatori

    La Legge 25 febbraio 1992, numero 210 riconosce un indennizzo economico ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti.La misura si traduce in un assegno composto da:

    una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla Legge numero 177/1976 (cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito);

    una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla Legge numero 324/1959.

    I soli soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie possono altresì inoltrare domanda per ottenere un assegno una tantum, corrispondente al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo stesso.

    Chi può presentare domanda di indennizzo?

    L’indennizzo può essere richiesto da:

    Soggetti danneggiati in maniera irreversibile da epatite o infezione da HIV derivante da trasfusione o somministrazione di emoderivati;

    Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie per legge o ordinanza di un’autorità sanitaria;

    Operatori sanitari che in occasione e durante il servizio abbiano contratto infezioni per effetto di contatto con sangue e suoi derivati;

    Soggetti non vaccinati che abbiano riportato una menomazione permanente in conseguenza di contatto con persona vaccinata;

    Soggetti che per motivi di lavoro o incarico del proprio ufficio (ovvero per poter accedere ad uno stato estero) si sono sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultassero necessarie;

    Soggetti danneggiati irreversibilmente per vaccinazione anti SARS-COV-2;

    Soggetti operanti in strutture sanitarie ospedaliere a rischio, i quali si sono sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie;

    Coniuge contagiato da uno dei soggetti sopra descritti;

    Figlio contagiato durante la gestazione dalla madre che ha accesso all’indennizzo;

    Aventi diritto nel seguente ordine:

    Coniuge;

    Figli;

    Genitori;

    Fratelli minorenni;

    Fratelli maggiorenni;

    qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla normativa, sia derivata la morte.

    A chi e come chiedere l’indennizzo?

    Il sussidio in argomento dev’essere richiesto all’Azienda Sanitaria di residenza, che poi si occupa dell’istruttoria e della verifica circa la completezza di tutta la documentazione fornita.Il termine per la presentazione della domanda è di tre anni per i soggetti danneggiati da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati.I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione presentata, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.In caso di decesso del danneggiato, connesso con patologie conseguenti la titolarità dell’indennizzo, gli aventi diritto (nell’ordine, coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) possono inoltrare domanda per la liquidazione di un assegno una tantum di 77.468,53 euro (da corrispondersi in un’unica soluzione o reversibile per 15 anni).La domanda di assegno una tantum dev’essere presentata all’Azienda sanitaria dell’ultima residenza del danneggiato deceduto, entro i 10 anni dalla data stessa del decesso.

    Pagamento dell’indennizzoAlla liquidazione dell’indennizzo provvede l’Ufficio V della Direzione dei Servizi del Tesoro (DST), entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo da parte del Ministero della Salute.Il pagamento delle singole rate viene effettuato con cadenza bimestrale posticipata.La modulistica necessaria per assicurare il corretto pagamento delle somme, da inviare all’Ufficio V della DST, è disponibile sul portale “dag.mef.gov.it – Aree Tematiche – Indennizzi – Danni da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”.

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    Indennizzo aggiuntivo

    La Legge 29 ottobre 2005, numero 229 riconosce ai soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, già beneficiari dell’indennizzo di cui alla Legge numero 210/1992, un ulteriore sussidio pari, rispettivamente, a sei, cinque o quattro volte la somma attribuita dalla medesima Legge numero 210/1992, a seconda della categoria assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera.I soggetti interessati al riconoscimento della misura devono inoltrare apposita domanda al Ministero della Salute, nel rispetto delle modalità descritte sulla pagina “salute.gov.it – Servizi – Sistemi informativi – Servizi online – Riconoscimento di indennizzo aggiuntivo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causa da vaccinazioni obbligatorie (Legge 229/05)”.Nello specifico, gli aventi diritto inoltrano la richiesta di sussidio all’apposito ufficio ministeriale competente (Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure – DGVESC) che provvede ad istruirla ai fini della predisposizione della graduatoria dei richiedenti.Tale graduatoria è realizzata in base al criterio cronologico di presentazione delle istanze, dei parametri della gravità dell’infermità ovvero delle difficoltà economiche dei richiedenti e dei loro nuclei familiari.In caso di accoglimento della domanda, viene emesso un decreto direttoriale per la liquidazione e il relativo mandato di pagamento.

    Assegno una tantum

    Sempre questi soggetti possono altresì ottenere un assegno una tantum pari al 50% dell’ulteriore indennizzo, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.

    Come viene corrisposto l’indennizzo?L’indennizzo aggiuntivo è riconosciuto nelle modalità di seguito descritte:

    se trattasi di soggetto capace di intendere e volere che non beneficia di assistenza prevalente e continuativa, l’indennizzo è corrisposto integralmente al danneggiato;

    se il soggetto è capace di intendere e di volere e beneficia di assistenza prevalente e continuativa, l’indennizzo è riconosciuto per il 50% al danneggiato e il 50% residuo ai congiunti che prestano assistenza;

    se il soggetto è minore e / o incapace di intendere e di volere e beneficia di assistenza prevalente e continuativa, l’indennizzo è riconosciuto integralmente ai congiunti conviventi che prestano assistenza (per conviventi si intendono coloro che dall’anagrafe comunale risultano iscritti nello stesso stato di famiglia).

    Chi paga le somme?Il pagamento delle rate dell’ulteriore indennizzo è effettuato dall’Ufficio V della Direzione dei Servizi del Tesoro (presso il MEF), entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo da parte del Ministero della Salute.L’erogazione delle somme avviene con cadenza mensile posticipata.Per assicurare la regolarità e la correttezza dei pagamenti, sul portale “dag.mef.gov.it – Aree Tematiche – Indennizzi – Danni da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati” sono disponibili una serie di moduli, che l’interessato è tenuto a sottoscrivere e indirizzare all’Ufficio V unitamente a copia del documento di identità in corso di validità.

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    Malati oncologici: assenza fino a 24 mesi con tutela posto di lavoro, ma senza stipendio. L’ok della Camera

    Misura Cosa prevede Estensione del comporto Da 180 giorni a 24 mesi (continuativi o frazionati) per conservare il posto Retribuzione durante il comporto Non prevista: nessuno stipendio, né contributi, né anzianità di servizio Divieto di altre attività lavorative Durante i 24 mesi non si può svolgere altro lavoro Accesso allo smart working Prevista una corsia […]

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    Pasticcio sugli Acconti Irpef: il governo annuncia correzioni alla norma. Cosa è successo

    Il governo Meloni ha dovuto ammettere un altro mezzo errore sul fronte fiscale, dopo la denuncia della CGIL e dei Centri di assistenza fiscale (CAF): milioni di lavoratori e pensionati rischiavano di pagare acconti Irpef più alti del dovuto. Il motivo? Una norma scritta male che, per il calcolo degli acconti da versare nel 2024 sul reddito 2025, utilizzava ancora le vecchie aliquote a quattro scaglioni, anziché le nuove a tre introdotte dalla riforma fiscale.Un corto circuito generato dal decreto della delega fiscale che introduceva l’Irpef a tre aliquote solo per il 2024, lasciando invariati gli acconti a quattro aliquote per il 2024 e il 2025, e la norma dell’ultima legge di Bilancio con cui la riforma Irpef a 3 aliquote è stata resa strutturale dal 2025 in avanti. Un equivoco che avrebbe significato per i cittadini semplici anticipare più tasse, che si sarebbero recuperate solo un anno dopo. Notizia che ha fatto il giro dei giornali in queste ore e che ha portato il governo a intervenire tramite comunicato del Ministero dell’economia.Travolto dalle proteste, il Mef ha diffuso una nota ufficiale promettendo un intervento correttivo, che arriverà probabilmente dopo il 10 aprile, in tempo – assicurano – per evitare “aggravi in termini di dichiarazione e di versamento”.

    Vediamo cosa è successo, passo per passo, e come verrà risolto tutto. Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere news fiscali come questa.

    Il taglio delle aliquote Irpef… a metàNel 2024, il governo ha varato una mini-riforma dell’Irpef. L’obiettivo: semplificare il sistema e ridurre il carico fiscale per i redditi medio-bassi. Si è passati da quattro a tre aliquote:

    23% fino a 28.000 euro (prima era solo fino a 15.000 euro)

    35% da 28.001 a 50.000 euro

    43% sopra i 50.000 euro

    Una riforma che vale solo per i redditi a partire dal 2024 e che, secondo la legge di Bilancio, sarà confermata anche per gli anni successivi.Ma c’è un problema: quando si paga l’acconto, cioè l’anticipo sulle tasse dell’anno dopo, si usa normalmente il metodo “storico”, cioè si prende l’Irpef netta dell’anno prima e si versa in anticipo il 100% (diviso in due rate: giugno e novembre).E qui è scattata la contraddizione.

    Gli acconti Irpef con le vecchie regoleNonostante la riforma Irpef sia già in vigore e stabilizzata anche per il 2025, per il calcolo degli acconti Irpef del 2024 (che si riferiscono appunto al 2025) il governo aveva previsto l’uso delle vecchie regole del 2023, con quattro aliquote e detrazioni più basse.Questo perché, tecnicamente, la norma che riduce le aliquote era stata presentata come temporanea solo per il 2024, e solo successivamente stabilizzata dal 2025 in poi.Morale: si sarebbero pagati anticipi calcolati su un sistema fiscale che non esiste più. Un cortocircuito normativo.

    Chi rischiava di pagare di piùIl pasticcio colpiva soprattutto lavoratori dipendenti e pensionati che nel 2023 avevano avuto un piccolo conguaglio a debito – per esempio, per un bonus recuperato, un reddito accessorio, un rimborso da dichiarazione precedente.Persone che normalmente non versano acconti Irpef, perché tutto è trattenuto direttamente in busta paga o nel cedolino della pensione.Ma in questi casi particolari, se emerge un debito, il sistema fiscale li obbliga a pagare l’acconto anche per l’anno successivo.Con le vecchie aliquote, però, l’importo dell’acconto risulta più alto di quello che sarà effettivamente dovuto con le nuove.In sostanza il problema è sugli acconti Irpef:Il Governo aveva scritto nella legge che per calcolare l’anticipo IRPEF (cioè l’acconto per l’anno dopo), si doveva usare ancora il vecchio sistema a 4 aliquote, quindi:❌ Calcolo con le vecchie regole = imposta più alta → acconto più alto➡️ Paghi più del dovuto in anticipo, e recuperi il credito l’anno dopo.📌 Esempio semplificatoMettiamo che nel 2023 un contribuente ha pagato:– IRPEF netta: 3.000 € (con le 4 aliquote)Nel 2024, con la nuova legge:– IRPEF netta vera: 2.700 €Però l’acconto per il 2025 (da pagare nel 2024) viene calcolato su 3.000 €, quindi:– Si paga in anticipo 300 € in più rispetto a quanto servirà davvero.– E questi soldi tornano solo nel 2026, con la dichiarazione dei redditi del 2025.

    Le proteste dei sindacatiLa prima a suonare l’allarme è stata la CGIL, insieme al Consorzio nazionale CAAF CGIL. In una lettera inviata al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al viceministro Maurizio Leo, hanno denunciato il “grave rischio di penalizzazione” per milioni di contribuenti.Due le richieste avanzate: applicare subito le nuove aliquote anche per calcolare gli acconti oppure, almeno, autorizzare formalmente il “metodo previsionale”, cioè il calcolo libero dell’acconto in base alle previsioni reali, senza rischio di sanzioni.

    Il comunicato stampa del governoDopo giorni di silenzio, la pressione si è fatta troppo forte. Il 25 marzo, il Ministero dell’Economia ha diffuso un comunicato ufficiale in cui ammette il problema e annuncia l’intenzione di intervenire “anche in via normativa”, per evitare che qualcuno paghi più del dovuto.Nella nota si legge:“Sono pervenute segnalazioni in merito a un maggior carico fiscale per i lavoratori dipendenti che verrebbero gravati dell’onere di versare l’acconto Irpef per il 2025 anche in mancanza di redditi ulteriori.”Il Mef ha precisato che l’incongruenza nasce dal fatto che le modifiche erano inizialmente previste per un solo anno (2024), ma poi sono diventate strutturali. Il cortocircuito normativo non era stato previsto, né corretto in tempo.Per evitare confusione, in sostanza, il governo cambierà la norma, così sarà chiaro che si devono usare le aliquote nuove (quelle del 2025) per calcolare l’acconto.La promessa è che la correzione arriverà “in tempo utile” per la campagna fiscale, e costerà circa 250 milioni di euro alle casse pubbliche (cioè in minori incassi di acconti Irpef nel 2024).

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    Pensioni di aprile 2025: date di pagamento e novità nel cedolino Inps

    Tutto pronto per l’accredito Inps delle pensioni di aprile 2025, le cui disposizioni di pagamento sono già state inviate. Al pari di quanto avviene per i lavoratori dipendenti con la busta paga, tutte le voci fiscali che interessano i pensionati e le pensionate vengono raccolta nel cedolino pensione Inps, che mette anche in luce tutte le misure decise dal governo per tutelare il potere d’acquisto dei pensionati. Tra queste c’è la rivalutazione dell’importo della pensione in base all’inflazione rilevata dall’ISTAT.Il cedolino mensile della pensione contiene una serie di voci e dettagli non sempre facili da interpretare. Per semplificare la consultazione, l’INPS mette a disposizione un servizio online che permette ai pensionati non solo di visualizzare il documento, ma anche di confrontarlo con quelli dei mesi precedenti.Con l’avvicinarsi della data di pagamento delle pensioni di aprile 2025, vediamo quali sono le novità principali nel cedolino e come accedere al servizio per leggerlo in autonomia.Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per avere altre notizie e aggiornamenti in tema di pensioni.

    Indice

    Date di pagamento delle pensioni di aprile 2025

    Aumento maggiorazioni e arretrati da gennaio 2025

    Addizionali regionali e comunali

    Addio ai conguagli IRPEF

    Pensioni fino a 18 mila euro annui

    Dove si trova il cedolino pensione Inps di aprile 2025

    Online la Certificazione Unica 2025

    Date di pagamento delle pensioni di aprile 2025

    Prendendo a riferimento le date ufficiali di accredito delle pensioni, comunicate dall’Inps con Circolare 23 dello scorso 28 gennaio, il prossimo cedolino sarà liquidato in conto corrente con giorno disponibilità valuta martedì 1° aprile.A partire dalla stessa data coloro che hanno optato per il ritiro delle somme in contanti potranno recarsi presso gli uffici postali, possibilmente rispettando l’eventuale calendario affisso all’esterno.Quest’ultimo ha l’obiettivo di evitare assembramenti o file eccessive agli sportelli, invitando i pensionati a presentarsi alle singole date, distinte per ordine alfabetico.Da ultimo si ricorda che la pensione di maggio sarà accreditata in conto corrente e resa disponibile in ufficio postale il secondo giorno del mese (venerdì 2) essendo il 1° maggio festivo.

    Aumento maggiorazioni e arretrati da gennaio 2025

    La recente Manovra 2025 ha disposto per il 2025 un incremento dell’importo mensile delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, degli assegni sociali, delle pensioni sociali e delle pensioni corrisposte agli invalidi civili, in misura pari a 8,00 euro.Nel cedolino delle pensioni di aprile 2025 si attende poi il riconoscimento degli arretrati da gennaio 2025 a marzo 2025, corrispondenti a un totale di 24,00 euro.

    Addizionali regionali e comunali

    La pensione di aprile 2025 continua ad essere gravata dalle trattenute fiscali a titolo di:

    Addizionale regionale a saldo, calcolata sui redditi totalizzati nell’anno precedente, trattenuta da gennaio 2025 a novembre 2025;

    Addizionale comunale a saldo, anch’essa determinata in funzione dei redditi 2024, recuperata da gennaio 2025 a novembre 2025;

    Addizionale comunale in acconto per l’anno corrente, trattenuta sui ratei di pensione da marzo 2025 a novembre 2025.

    Come ricorda l’INPS (Circolare 28 gennaio 2025, numero 23) l’importo delle addizionali è calcolato in base alle aliquote percentuali stabilite dalle Regioni e dai Comuni di residenza, comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo delle pensioni per l’anno corrente.Quanti risiedono presso Enti territoriali che hanno deliberato una modifiche delle aliquote si vedono rideterminare gli importi delle addizionali a saldo a partire dal mese di marzo 2025.

    Addio ai conguagli IRPEF

    I pensionati che nel corso dei singoli mesi del 2024 si sono visti addebitare delle ritenute IRPEF inferiori a quelle effettivamente dovute per l’intera annualità, hanno dovuto subire sulle rate di pensione di gennaio 2025 e febbraio 2025 il recupero delle imposte ancora dovute (cosiddetto conguaglio fiscale negativo).Avendo esaurito a febbraio le trattenute, le rate di pensione decorrenti da marzo (ivi compresa pertanto quella di aprile) non sono più gravate dal conguaglio a debito per il contribuente.

    Pensioni fino a 18 mila euro annui

    Un’eccezione rispetto alla regola poc’anzi descritta riguarda coloro che sono titolari di trattamenti pensionistici fino a 18 mila euro annui.Per questi ultimi, se il conguaglio fiscale a debito eccede i 100 euro, opera un meccanismo di favore, atto a diluire nel tempo l’impatto delle trattenute sul cedolino della pensione.Nello specifico, per i pensionati in parola il recupero opera sino alla mensilità di novembre 2025, coinvolgendo pertanto anche il cedolino di aprile. 

    Dove si trova il cedolino pensione Inps di aprile 2025

    Il cedolino delle pensioni di aprile 2025, una volta pubblicato, è disponibile collegandosi all’apposita piattaforma dell’Istituto, presente su “inps.it – Pensione e Previdenza – Cedolino della pensione”.Il servizio, accessibile con le credenziali SPID, CIE o CNS, permette, oltre alla consultazione del cedolino, di sfruttare le seguenti funzionalità:

    Confronta cedolini;

    Visualizza elenco prospetti di liquidazione (Modelli TE08);

    Gestione deleghe sindacali;

    Comunicazioni al pensionato;

    Variazione ufficio pagatore;

    Recupero e stampa Certificazione Unica;

    Riepilogo dati anagrafici e di pagamento;

    Certificato di pensione (Modello Obis / M);

    Duplicato libretto di pensione;

    Conguagli IRPEF;

    Cessione del quinto;

    Bonus quattordicesima e bonus 154 euro;

    Recupero indebiti.

    Online la Certificazione Unica 2025

    Lo scorso 14 marzo l’INPS ha comunicato la pubblicazione online delle Certificazioni Uniche (CU) 2025, relative all’attestazione dei redditi da pensione erogati dall’Istituto nel corso dell’anno precedente. Con questo documento pensionate e pensionati possono le dichiarazioni 730/2025.

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