Pubblicato il

    Stretta sull’Assegno di inclusione, dal 2025: stop all’ADI se i figli non vanno a scuola

    Per ricevere l’Assegno di inclusione non basta più avere i requisiti economici o familiari: i figli devono andare a scuola. E se non lo fanno, si rischia di perdere il sussidio.Questa è la novità più importante introdotta dal decreto attuativo firmato dai Ministeri del lavoro e dell’istruzione, che rende la frequenza scolastica dei minori un requisito obbligatorio per ricevere il sostegno economico previsto dall’Assegno di inclusione.Il provvedimento rende operativa una misura introdotta dal Decreto Lavoro, che punta a premiare le famiglie che investono nell’educazione dei figli e a scoraggiare l’abbandono scolastico, che in Italia resta ancora molto diffuso. In pratica, ogni famiglia che riceve l’Assegno e ha a carico uno o più figli minorenni dovrà dimostrare che questi stanno andando regolarmente a scuola.Se i dati raccolti dalle amministrazioni non lo confermano, i genitori avranno 10 giorni di tempo per presentare i documenti che provano l’iscrizione e la frequenza scolastica. Se non lo fanno l’aiuto economico verrà prima sospeso e poi cancellato definitivamente.Ecco cosa cambia, come avvengono i controlli e cosa bisogna fare per non perdere il beneficio.

    Indice

    Diritto all’Assegno di inclusione

    La novità del 2025: obbligo scolastico per i minori

    Cosa succede se il figlio/a non va a scuola

    Come evitare la sospensione del sussidio

    Diritto all’Assegno di inclusione

    L’Assegno di inclusione è uno strumento pensato per le famiglie che si trovano in difficoltà economiche e che hanno al loro interno minori, persone con disabilità, anziani o soggetti svantaggiati. Dal 1° gennaio 2024, questa misura ha preso il posto del Reddito di cittadinanza, diventando un pilastro del nuovo welfare italiano. Ma a partire da maggio 2025, con l’entrata in vigore di un nuovo decreto attuativo, arriva una stretta importante: chi ha figli minorenni e non li manda a scuola perde il diritto all’assegno.Il diritto quindi non sarà più legato solo a requisiti economici e di residenza, ma anche ad adempimenti educativi.La soglia ISEE per l’accesso alla misura passa da 9.360 a 10.140 euro e cresce la soglia del reddito familiare da non superare, che passa da 6.000 a 6.500 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza ADI. Inoltre deve includere almeno una delle seguenti categorie:

    un minorenne,

    una persona con disabilità,

    una persona con almeno 60 anni,

    oppure un soggetto fragile segnalato dai servizi sociali.

    Per i nuclei composti interamente da persone con almeno 67 anni (o da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) la soglia di reddito familiare passa da 7.560 euro a 8.190 euro annui, sempre moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza.Il sostegno economico varia in base alla composizione del nucleo familiare. L’importo spettante viene determinato attraverso due componenti principali:– una quota di integrazione del reddito familiare: il suo valore varia in base al reddito del nucleo familiare e alla scala di equivalenza. Per una famiglia senza altri redditi, il beneficio può arrivare fino a 6.500 euro annui o 8.190 euro annui nel caso di nuclei con disabili o anziani.– un’integrazione specifica per il canone di locazione: destinata alle famiglie in affitto, questa quota può arrivare fino a 3.640 euro annui (circa 303 euro al mese).L’importo è erogato attraverso una carta prepagata, nota come Carta ADI, e il beneficio dura fino a 18 mesi, rinnovabili.Ma il sostegno non è automatico: chi riceve l’Assegno deve firmare il Patto per l’inclusione sociale, partecipare a colloqui con gli assistenti sociali e accettare percorsi formativi o lavorativi se idoneo.

    La novità del 2025: obbligo scolastico per i minori

    Il decreto firmato dai Ministri del Lavoro e dell’Istruzione stabilisce che, per continuare a percepire l’Assegno di inclusione, è obbligatorio dimostrare la regolare frequenza scolastica dei figli minorenni. Non si tratta di una raccomandazione: è una condizione essenziale per mantenere il beneficio.Il principio è semplice: un sostegno economico pubblico non può prescindere dal rispetto di un diritto fondamentale come quello all’istruzione. Lo Stato, quindi, non darà più soldi a chi non garantisce ai propri figli il diritto-dovere di andare a scuola.Il controllo non avviene tramite autocertificazione o dichiarazioni generiche: sarà il Comune, attraverso la piattaforma GePI, a incrociare i dati scolastici dei minori con quelli anagrafici. Le informazioni arrivano direttamente dal Ministero dell’istruzione, grazie all’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANIST) e alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).Se dalla verifica emerge che uno o più minori risultano assenti da scuola o non iscritti, la famiglia riceverà una comunicazione ufficiale e avrà 10 giorni di tempo per fornire la documentazione mancante. In caso contrario, scatterà la sospensione dell’assegno a partire dal mese successivo.

    Cosa succede se il figlio/a non va a scuola

    Il meccanismo prevede due livelli di controllo: il primo è automatico e digitale; il secondo prevede l’intervento degli assistenti sociali, che possono convocare i genitori per firmare un nuovo Patto e assumere un impegno formale a far tornare il figlio a scuola.Se questo impegno non viene rispettato entro 7 giorni, il sussidio viene sospeso e potrà essere riattivato solo una volta dimostrata la ripresa della frequenza scolastica. Se invece il rientro a scuola non avviene senza giustificato motivo, la famiglia perderà in modo definitivo il diritto all’Assegno.

    Come evitare la sospensione del sussidio

    Le famiglie che ricevono l’Assegno di inclusione devono quindi attivarsi in modo responsabile. È consigliabile:

    verificare regolarmente la situazione scolastica dei minori,

    conservare sempre i certificati di iscrizione e i documenti utili,

    in caso di trasferimento scolastico, comunicare subito il cambiamento agli uffici competenti.

    E’ quindi importante non ignorare eventuali notifiche ricevute.

    Vuoi ricevere altre notizie come questa? Iscriviti qui al canale Telegram di LeggiOggi e alla Newsletter gratuita, compilando il form qui sotto:

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social

    Foto copertina: istock/atakan […]

    Leggi di più… from Stretta sull’Assegno di inclusione, dal 2025: stop all’ADI se i figli non vanno a scuola

    Pubblicato il

    Stretta sull’Assegno di inclusione, dal 2025: stop all’ADI se i figli non vanno a scuola

    Per ricevere l’Assegno di inclusione non basta più avere i requisiti economici o familiari: i figli devono andare a scuola. E se non lo fanno, si rischia di perdere il sussidio.Questa è la novità più importante introdotta dal decreto attuativo firmato dai Ministeri del lavoro e dell’istruzione, che rende la frequenza scolastica dei minori un requisito obbligatorio per ricevere il sostegno economico previsto dall’Assegno di inclusione.Il provvedimento rende operativa una misura introdotta dal Decreto Lavoro, che punta a premiare le famiglie che investono nell’educazione dei figli e a scoraggiare l’abbandono scolastico, che in Italia resta ancora molto diffuso. In pratica, ogni famiglia che riceve l’Assegno e ha a carico uno o più figli minorenni dovrà dimostrare che questi stanno andando regolarmente a scuola.Se i dati raccolti dalle amministrazioni non lo confermano, i genitori avranno 10 giorni di tempo per presentare i documenti che provano l’iscrizione e la frequenza scolastica. Se non lo fanno l’aiuto economico verrà prima sospeso e poi cancellato definitivamente.Ecco cosa cambia, come avvengono i controlli e cosa bisogna fare per non perdere il beneficio.

    Indice

    Diritto all’Assegno di inclusione

    La novità del 2025: obbligo scolastico per i minori

    Cosa succede se il figlio/a non va a scuola

    Come evitare la sospensione del sussidio

    Diritto all’Assegno di inclusione

    L’Assegno di inclusione è uno strumento pensato per le famiglie che si trovano in difficoltà economiche e che hanno al loro interno minori, persone con disabilità, anziani o soggetti svantaggiati. Dal 1° gennaio 2024, questa misura ha preso il posto del Reddito di cittadinanza, diventando un pilastro del nuovo welfare italiano. Ma a partire da maggio 2025, con l’entrata in vigore di un nuovo decreto attuativo, arriva una stretta importante: chi ha figli minorenni e non li manda a scuola perde il diritto all’assegno.Il diritto quindi non sarà più legato solo a requisiti economici e di residenza, ma anche ad adempimenti educativi.La soglia ISEE per l’accesso alla misura passa da 9.360 a 10.140 euro e cresce la soglia del reddito familiare da non superare, che passa da 6.000 a 6.500 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza ADI. Inoltre deve includere almeno una delle seguenti categorie:

    un minorenne,

    una persona con disabilità,

    una persona con almeno 60 anni,

    oppure un soggetto fragile segnalato dai servizi sociali.

    Per i nuclei composti interamente da persone con almeno 67 anni (o da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) la soglia di reddito familiare passa da 7.560 euro a 8.190 euro annui, sempre moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza.Il sostegno economico varia in base alla composizione del nucleo familiare. L’importo spettante viene determinato attraverso due componenti principali:– una quota di integrazione del reddito familiare: il suo valore varia in base al reddito del nucleo familiare e alla scala di equivalenza. Per una famiglia senza altri redditi, il beneficio può arrivare fino a 6.500 euro annui o 8.190 euro annui nel caso di nuclei con disabili o anziani.– un’integrazione specifica per il canone di locazione: destinata alle famiglie in affitto, questa quota può arrivare fino a 3.640 euro annui (circa 303 euro al mese).L’importo è erogato attraverso una carta prepagata, nota come Carta ADI, e il beneficio dura fino a 18 mesi, rinnovabili.Ma il sostegno non è automatico: chi riceve l’Assegno deve firmare il Patto per l’inclusione sociale, partecipare a colloqui con gli assistenti sociali e accettare percorsi formativi o lavorativi se idoneo.

    La novità del 2025: obbligo scolastico per i minori

    Il decreto firmato dai Ministri del Lavoro e dell’Istruzione stabilisce che, per continuare a percepire l’Assegno di inclusione, è obbligatorio dimostrare la regolare frequenza scolastica dei figli minorenni. Non si tratta di una raccomandazione: è una condizione essenziale per mantenere il beneficio.Il principio è semplice: un sostegno economico pubblico non può prescindere dal rispetto di un diritto fondamentale come quello all’istruzione. Lo Stato, quindi, non darà più soldi a chi non garantisce ai propri figli il diritto-dovere di andare a scuola.Il controllo non avviene tramite autocertificazione o dichiarazioni generiche: sarà il Comune, attraverso la piattaforma GePI, a incrociare i dati scolastici dei minori con quelli anagrafici. Le informazioni arrivano direttamente dal Ministero dell’istruzione, grazie all’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANIST) e alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).Se dalla verifica emerge che uno o più minori risultano assenti da scuola o non iscritti, la famiglia riceverà una comunicazione ufficiale e avrà 10 giorni di tempo per fornire la documentazione mancante. In caso contrario, scatterà la sospensione dell’assegno a partire dal mese successivo.

    Cosa succede se il figlio/a non va a scuola

    Il meccanismo prevede due livelli di controllo: il primo è automatico e digitale; il secondo prevede l’intervento degli assistenti sociali, che possono convocare i genitori per firmare un nuovo Patto e assumere un impegno formale a far tornare il figlio a scuola.Se questo impegno non viene rispettato entro 7 giorni, il sussidio viene sospeso e potrà essere riattivato solo una volta dimostrata la ripresa della frequenza scolastica. Se invece il rientro a scuola non avviene senza giustificato motivo, la famiglia perderà in modo definitivo il diritto all’Assegno.

    Come evitare la sospensione del sussidio

    Le famiglie che ricevono l’Assegno di inclusione devono quindi attivarsi in modo responsabile. È consigliabile:

    verificare regolarmente la situazione scolastica dei minori,

    conservare sempre i certificati di iscrizione e i documenti utili,

    in caso di trasferimento scolastico, comunicare subito il cambiamento agli uffici competenti.

    E’ quindi importante non ignorare eventuali notifiche ricevute.

    Vuoi ricevere altre notizie come questa? Iscriviti qui al canale Telegram di LeggiOggi e alla Newsletter gratuita, compilando il form qui sotto:

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social

    Foto copertina: istock/atakan […]

    Leggi di più… from Stretta sull’Assegno di inclusione, dal 2025: stop all’ADI se i figli non vanno a scuola

    Pubblicato il

    Stretta sull’Assegno di inclusione, dal 2025: stop all’ADI se i figli non vanno a scuola

    Per ricevere l’Assegno di inclusione non basta più avere i requisiti economici o familiari: i figli devono andare a scuola. E se non lo fanno, si rischia di perdere il sussidio.Questa è la novità più importante introdotta dal decreto attuativo firmato dai Ministeri del lavoro e dell’istruzione, che rende la frequenza scolastica dei minori un requisito obbligatorio per ricevere il sostegno economico previsto dall’Assegno di inclusione.Il provvedimento rende operativa una misura introdotta dal Decreto Lavoro, che punta a premiare le famiglie che investono nell’educazione dei figli e a scoraggiare l’abbandono scolastico, che in Italia resta ancora molto diffuso. In pratica, ogni famiglia che riceve l’Assegno e ha a carico uno o più figli minorenni dovrà dimostrare che questi stanno andando regolarmente a scuola.Se i dati raccolti dalle amministrazioni non lo confermano, i genitori avranno 10 giorni di tempo per presentare i documenti che provano l’iscrizione e la frequenza scolastica. Se non lo fanno l’aiuto economico verrà prima sospeso e poi cancellato definitivamente.Ecco cosa cambia, come avvengono i controlli e cosa bisogna fare per non perdere il beneficio.

    Indice

    Diritto all’Assegno di inclusione

    La novità del 2025: obbligo scolastico per i minori

    Cosa succede se il figlio/a non va a scuola

    Come evitare la sospensione del sussidio

    Diritto all’Assegno di inclusione

    L’Assegno di inclusione è uno strumento pensato per le famiglie che si trovano in difficoltà economiche e che hanno al loro interno minori, persone con disabilità, anziani o soggetti svantaggiati. Dal 1° gennaio 2024, questa misura ha preso il posto del Reddito di cittadinanza, diventando un pilastro del nuovo welfare italiano. Ma a partire da maggio 2025, con l’entrata in vigore di un nuovo decreto attuativo, arriva una stretta importante: chi ha figli minorenni e non li manda a scuola perde il diritto all’assegno.Il diritto quindi non sarà più legato solo a requisiti economici e di residenza, ma anche ad adempimenti educativi.La soglia ISEE per l’accesso alla misura passa da 9.360 a 10.140 euro e cresce la soglia del reddito familiare da non superare, che passa da 6.000 a 6.500 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza ADI. Inoltre deve includere almeno una delle seguenti categorie:

    un minorenne,

    una persona con disabilità,

    una persona con almeno 60 anni,

    oppure un soggetto fragile segnalato dai servizi sociali.

    Per i nuclei composti interamente da persone con almeno 67 anni (o da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) la soglia di reddito familiare passa da 7.560 euro a 8.190 euro annui, sempre moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza.Il sostegno economico varia in base alla composizione del nucleo familiare. L’importo spettante viene determinato attraverso due componenti principali:– una quota di integrazione del reddito familiare: il suo valore varia in base al reddito del nucleo familiare e alla scala di equivalenza. Per una famiglia senza altri redditi, il beneficio può arrivare fino a 6.500 euro annui o 8.190 euro annui nel caso di nuclei con disabili o anziani.– un’integrazione specifica per il canone di locazione: destinata alle famiglie in affitto, questa quota può arrivare fino a 3.640 euro annui (circa 303 euro al mese).L’importo è erogato attraverso una carta prepagata, nota come Carta ADI, e il beneficio dura fino a 18 mesi, rinnovabili.Ma il sostegno non è automatico: chi riceve l’Assegno deve firmare il Patto per l’inclusione sociale, partecipare a colloqui con gli assistenti sociali e accettare percorsi formativi o lavorativi se idoneo.

    La novità del 2025: obbligo scolastico per i minori

    Il decreto firmato dai Ministri del Lavoro e dell’Istruzione stabilisce che, per continuare a percepire l’Assegno di inclusione, è obbligatorio dimostrare la regolare frequenza scolastica dei figli minorenni. Non si tratta di una raccomandazione: è una condizione essenziale per mantenere il beneficio.Il principio è semplice: un sostegno economico pubblico non può prescindere dal rispetto di un diritto fondamentale come quello all’istruzione. Lo Stato, quindi, non darà più soldi a chi non garantisce ai propri figli il diritto-dovere di andare a scuola.Il controllo non avviene tramite autocertificazione o dichiarazioni generiche: sarà il Comune, attraverso la piattaforma GePI, a incrociare i dati scolastici dei minori con quelli anagrafici. Le informazioni arrivano direttamente dal Ministero dell’istruzione, grazie all’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANIST) e alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).Se dalla verifica emerge che uno o più minori risultano assenti da scuola o non iscritti, la famiglia riceverà una comunicazione ufficiale e avrà 10 giorni di tempo per fornire la documentazione mancante. In caso contrario, scatterà la sospensione dell’assegno a partire dal mese successivo.

    Cosa succede se il figlio/a non va a scuola

    Il meccanismo prevede due livelli di controllo: il primo è automatico e digitale; il secondo prevede l’intervento degli assistenti sociali, che possono convocare i genitori per firmare un nuovo Patto e assumere un impegno formale a far tornare il figlio a scuola.Se questo impegno non viene rispettato entro 7 giorni, il sussidio viene sospeso e potrà essere riattivato solo una volta dimostrata la ripresa della frequenza scolastica. Se invece il rientro a scuola non avviene senza giustificato motivo, la famiglia perderà in modo definitivo il diritto all’Assegno.

    Come evitare la sospensione del sussidio

    Le famiglie che ricevono l’Assegno di inclusione devono quindi attivarsi in modo responsabile. È consigliabile:

    verificare regolarmente la situazione scolastica dei minori,

    conservare sempre i certificati di iscrizione e i documenti utili,

    in caso di trasferimento scolastico, comunicare subito il cambiamento agli uffici competenti.

    E’ quindi importante non ignorare eventuali notifiche ricevute.

    Vuoi ricevere altre notizie come questa? Iscriviti qui al canale Telegram di LeggiOggi e alla Newsletter gratuita, compilando il form qui sotto:

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social

    Foto copertina: istock/atakan […]

    Leggi di più… from Stretta sull’Assegno di inclusione, dal 2025: stop all’ADI se i figli non vanno a scuola

    Pubblicato il

    Assegni al nucleo familiare ANF 2025-2026: i nuovi importi mensili

    Drasticamente ridotti dal 1° marzo 2022, a causa dell’introduzione dell’Assegno unico universale, gli Assegni al nucleo familiare – ANF -continuano a essere riconosciuti nelle sole ipotesi in cui siano presenti il richiedente la prestazione oltre a coniuge, fratelli, sorelle e nipoti (leggi qui cosa è cambiato dall’introduzione dell’AUU).Al pari degli anni d’oro in cui l’ANF veniva erogato a una vasta platea di lavoratori dipendenti, l’Assegno mensile è annualmente rivalutato dal 1° luglio per effetto della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, rilevato dall’Istat.Ne consegue che alla luce della variazione dell’indice risultata pari ad un +0,8% tra il 2023 e il 2024, l’INPS ha comunicato con Circolare 19 maggio 2025, numero 92 i nuovi livelli di reddito e importi mensili degli ANF a valere dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.Analizziamo la novità in dettaglio.

    Allegati

    Circolare Inps 92 del 19/05/2025 (ANF)

    113 KB

    Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

    Iscriviti

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

    ×

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social

    Indice

    Rivalutazione degli ANF dal 1° luglio 2025

    Le nuove tabelle degli ANF

    A chi spettano gli ANF – Assegni al nucleo familiare

    Domanda ANF – Assegni al nucleo familiare

    Come si calcolo l’ANF

    Rivalutazione degli ANF dal 1° luglio 2025

    Il Decreto 69 del 13 marzo 1988 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini dell’erogazione dell’ANF sono rivalutati annualmente, dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) calcolata dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente.Tra l’annualità 2024 e 2023 la suddetta variazione dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, si è attestata da un +0,8%.In ragione di quanto descritto, i livelli di reddito per l’erogazione degli ANF vengono rivalutati con il predetto indice a decorrere dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.Le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali sono fornite in allegato alla Circolare INPS numero 92/2025.I livelli di reddito, ricorda l’Istituto, hanno validità per la determinazione degli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. 

    Le nuove tabelle degli ANF

    In ragione del fatto che dal 1° marzo 2022 l’ANF è stato abrogato con riguardo ai nuclei familiari con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito interessano esclusivamente gli attuali (residui) beneficiari della prestazione, nello specifico i nuclei con familiari “diversi da figli e orfanili” composti “dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti” (Circolare numero 92/2025).Pertanto, la rivalutazione è stata predisposta con riferimento alle seguenti tabelle:

    Tabella 19, nuclei familiari composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli;

    Tabella 20 A, nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile);

    Tabella 20 B, nuclei monoparentali (richiedente celibe / nubile, separato / a, divorziato / a, vedovo / a, abbandonato / a, straniero / a, con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile);

    Tabella 21 A, nuclei familiari (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote) in cui siano presenti componenti inabili;

    Tabella 21 B, nuclei monoparentali (richiedente celibe / nubile, separato / a, divorziato / a, vedovo / a, abbandonato / a, straniero / a, con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili);

    Tabella 21 C, nuclei familiari (solo coniuge o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote) senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile);

    Tabella 21 D, nuclei monoparentali (richiedente celibe / nubile, separato / a, divorziato / a, vedovo / a, abbandonato / a, straniero / a, con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile).

    Per meglio comprendere la portata della rivalutazione ipotizziamo il caso di un nucleo familiare composto da tre persone, interessato dalla tabella 19.A fronte di un reddito familiare annuo di 33.300,00 euro l’ANF mensile spettante dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 (Circolare 15 maggio 2024, numero 65) si è attestato ad euro 239,77 (seconda fascia, dal momento che la prima fascia, cui corrispondeva un ANF di 254,79 euro mensili, necessitava di un reddito fino a 33.274,22 euro).A parità di reddito annuo, dal 1° luglio 2025 lo stesso nucleo familiare ricadrà nella prima fascia di importo. Ne consegue che sino al 30 giugno 2026 la prestazione mensile passerà dai 239,77 euro precedenti del 2024-2025 a 254,79 euro.Per effetto della rivalutazione, infatti, la prima fascia spetterà a quanti possiedono un reddito annuo fino a 33.540,41 euro rispetto ai precedenti 33.274,22 euro del periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025.

    A chi spettano gli ANF – Assegni al nucleo familiare

    L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica riconosciuta dall’INPS a norma del Decreto – Legge numero 69/1988 a sostegno di:

    Lavoratori dipendenti del settore privato;

    Lavoratori domestici e domestici somministrati

    Iscritti alla Gestione Separata;

    Lavoratori dipendenti agricoli a pagamento diretto ANF;

    Percettori di NASpI;

    Percettori di CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, ASO, AIS, IMA;

    Beneficiari di prestazioni antitubercolari;

    Lavoratori in aspettativa sindacale;

    Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;

    Lavoratori socialmente utili (LSU) e titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);

    Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF;

    Lavoratori dipendenti di aziende fallite o cessate;

    Titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente.

    Sono al contrario esclusi dal sussidio:

    Coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

    Piccoli coltivatori diretti;

    Titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, come artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

    Come anticipato, a partire dal 1° marzo 2022, l’ANF è stato abrogato (per effetto dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale) con riferimento ai nuclei familiari con figli ed orfanili.Ne consegue che attualmente il nucleo, per poter legittimamente beneficiare della prestazione, dev’essere composto da:

    Richiedente l’Assegno;

    Coniuge non legalmente ed effettivamente separato ovvero la parte dell’unione civile non sciola da unione civile;

    Fratelli, sorelle e nipoti in linea collaterale del richiedente, di età inferiore ai diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti.

    Domanda ANF – Assegni al nucleo familiare

    Previa domanda all’INPS, il diritto all’ANF decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione, nel corso del quale si verificano le condizioni stabilite per il riconoscimento del sussidio.Il diritto, al contrario, si interrompe alla fine del periodo di paga in corso in cui le condizioni di spettanza degli ANF vengono a mancare.

    Come si calcolo l’ANF

    L’ammontare mensile degli ANF è determinato in ragione di:

    tipologia del nucleo familiare;

    numero dei componenti il nucleo familiare;

    reddito complessivo del nucleo familiare.

    Da notare che le tabelle prevedono importi degli ANF decrescenti all’aumentare del reddito del nucleo familiare.Eccezion fatta per talune ipotesi particolari (ad esempio i dipendenti di aziende cessate o fallite nei cui confronti l’ANF è liquidato direttamente dall’INPS) la prestazione è di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, salvo poi essere da quest’ultimo recuperata rispetto ai contributi da versare all’Istituto con modello F24.

    Vuoi ricevere altre notizie come questa? Iscriviti qui al canale Telegram di LeggiOggi e alla Newsletter gratuita, compilando il form qui sotto:

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social

    Foto copertina: istock/alexsl […]

    Leggi di più… from Assegni al nucleo familiare ANF 2025-2026: i nuovi importi mensili

    Pubblicato il

    Assegni al nucleo familiare ANF 2025-2026: i nuovi importi mensili

    Drasticamente ridotti dal 1° marzo 2022, a causa dell’introduzione dell’Assegno unico universale, gli Assegni al nucleo familiare – ANF -continuano a essere riconosciuti nelle sole ipotesi in cui siano presenti il richiedente la prestazione oltre a coniuge, fratelli, sorelle e nipoti (leggi qui cosa è cambiato dall’introduzione dell’AUU).Al pari degli anni d’oro in cui l’ANF veniva erogato a una vasta platea di lavoratori dipendenti, l’Assegno mensile è annualmente rivalutato dal 1° luglio per effetto della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, rilevato dall’Istat.Ne consegue che alla luce della variazione dell’indice risultata pari ad un +0,8% tra il 2023 e il 2024, l’INPS ha comunicato con Circolare 19 maggio 2025, numero 92 i nuovi livelli di reddito e importi mensili degli ANF a valere dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.Analizziamo la novità in dettaglio.

    Allegati

    Circolare Inps 92 del 19/05/2025 (ANF)

    113 KB

    Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

    Iscriviti

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

    ×

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social

    Indice

    Rivalutazione degli ANF dal 1° luglio 2025

    Le nuove tabelle degli ANF

    A chi spettano gli ANF – Assegni al nucleo familiare

    Domanda ANF – Assegni al nucleo familiare

    Come si calcolo l’ANF

    Rivalutazione degli ANF dal 1° luglio 2025

    Il Decreto 69 del 13 marzo 1988 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini dell’erogazione dell’ANF sono rivalutati annualmente, dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) calcolata dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente.Tra l’annualità 2024 e 2023 la suddetta variazione dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, si è attestata da un +0,8%.In ragione di quanto descritto, i livelli di reddito per l’erogazione degli ANF vengono rivalutati con il predetto indice a decorrere dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.Le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali sono fornite in allegato alla Circolare INPS numero 92/2025.I livelli di reddito, ricorda l’Istituto, hanno validità per la determinazione degli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. 

    Le nuove tabelle degli ANF

    In ragione del fatto che dal 1° marzo 2022 l’ANF è stato abrogato con riguardo ai nuclei familiari con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito interessano esclusivamente gli attuali (residui) beneficiari della prestazione, nello specifico i nuclei con familiari “diversi da figli e orfanili” composti “dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti” (Circolare numero 92/2025).Pertanto, la rivalutazione è stata predisposta con riferimento alle seguenti tabelle:

    Tabella 19, nuclei familiari composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli;

    Tabella 20 A, nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile);

    Tabella 20 B, nuclei monoparentali (richiedente celibe / nubile, separato / a, divorziato / a, vedovo / a, abbandonato / a, straniero / a, con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile);

    Tabella 21 A, nuclei familiari (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote) in cui siano presenti componenti inabili;

    Tabella 21 B, nuclei monoparentali (richiedente celibe / nubile, separato / a, divorziato / a, vedovo / a, abbandonato / a, straniero / a, con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili);

    Tabella 21 C, nuclei familiari (solo coniuge o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote) senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile);

    Tabella 21 D, nuclei monoparentali (richiedente celibe / nubile, separato / a, divorziato / a, vedovo / a, abbandonato / a, straniero / a, con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile).

    Per meglio comprendere la portata della rivalutazione ipotizziamo il caso di un nucleo familiare composto da tre persone, interessato dalla tabella 19.A fronte di un reddito familiare annuo di 33.300,00 euro l’ANF mensile spettante dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 (Circolare 15 maggio 2024, numero 65) si è attestato ad euro 239,77 (seconda fascia, dal momento che la prima fascia, cui corrispondeva un ANF di 254,79 euro mensili, necessitava di un reddito fino a 33.274,22 euro).A parità di reddito annuo, dal 1° luglio 2025 lo stesso nucleo familiare ricadrà nella prima fascia di importo. Ne consegue che sino al 30 giugno 2026 la prestazione mensile passerà dai 239,77 euro precedenti del 2024-2025 a 254,79 euro.Per effetto della rivalutazione, infatti, la prima fascia spetterà a quanti possiedono un reddito annuo fino a 33.540,41 euro rispetto ai precedenti 33.274,22 euro del periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025.

    A chi spettano gli ANF – Assegni al nucleo familiare

    L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica riconosciuta dall’INPS a norma del Decreto – Legge numero 69/1988 a sostegno di:

    Lavoratori dipendenti del settore privato;

    Lavoratori domestici e domestici somministrati

    Iscritti alla Gestione Separata;

    Lavoratori dipendenti agricoli a pagamento diretto ANF;

    Percettori di NASpI;

    Percettori di CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, ASO, AIS, IMA;

    Beneficiari di prestazioni antitubercolari;

    Lavoratori in aspettativa sindacale;

    Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;

    Lavoratori socialmente utili (LSU) e titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);

    Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF;

    Lavoratori dipendenti di aziende fallite o cessate;

    Titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente.

    Sono al contrario esclusi dal sussidio:

    Coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

    Piccoli coltivatori diretti;

    Titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, come artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

    Come anticipato, a partire dal 1° marzo 2022, l’ANF è stato abrogato (per effetto dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale) con riferimento ai nuclei familiari con figli ed orfanili.Ne consegue che attualmente il nucleo, per poter legittimamente beneficiare della prestazione, dev’essere composto da:

    Richiedente l’Assegno;

    Coniuge non legalmente ed effettivamente separato ovvero la parte dell’unione civile non sciola da unione civile;

    Fratelli, sorelle e nipoti in linea collaterale del richiedente, di età inferiore ai diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti.

    Domanda ANF – Assegni al nucleo familiare

    Previa domanda all’INPS, il diritto all’ANF decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione, nel corso del quale si verificano le condizioni stabilite per il riconoscimento del sussidio.Il diritto, al contrario, si interrompe alla fine del periodo di paga in corso in cui le condizioni di spettanza degli ANF vengono a mancare.

    Come si calcolo l’ANF

    L’ammontare mensile degli ANF è determinato in ragione di:

    tipologia del nucleo familiare;

    numero dei componenti il nucleo familiare;

    reddito complessivo del nucleo familiare.

    Da notare che le tabelle prevedono importi degli ANF decrescenti all’aumentare del reddito del nucleo familiare.Eccezion fatta per talune ipotesi particolari (ad esempio i dipendenti di aziende cessate o fallite nei cui confronti l’ANF è liquidato direttamente dall’INPS) la prestazione è di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, salvo poi essere da quest’ultimo recuperata rispetto ai contributi da versare all’Istituto con modello F24.

    Vuoi ricevere altre notizie come questa? Iscriviti qui al canale Telegram di LeggiOggi e alla Newsletter gratuita, compilando il form qui sotto:

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social

    Foto copertina: istock/alexsl […]

    Leggi di più… from Assegni al nucleo familiare ANF 2025-2026: i nuovi importi mensili