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    Denuncia/comunicazione di infortunio INAIL: aggiornato il servizio online. Guida pratica

    A partire dal 23 maggio 2025 i datori di lavoro obbligati a inviare all’INAIL la denuncia o comunicazione di infortunio trovano un nuovo campo obbligatorio per l’acquisizione dell’informazione relativa all’eventuale accadimento dell’evento lesivo in cantiere.

    Il campo “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)” è utile anche alla gestione della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili, a norma del Decreto – Legge 2 marzo 2024, numero 19 (convertito in Legge 29 aprile 2024, numero 56).

    Tutte le novità e istruzioni.

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    Indice

    L’assicurazione INAIL per gli eventi di infortunio

    Denuncia o comunicazione di infortunio: quale differenza?

    I moduli di denuncia/comunicazione di infortunio

    Cosa cambia nella denuncia di infortunio?

    Cosa cambia nella comunicazione di infortunio?

    L’assicurazione INAIL per gli eventi di infortunio

    L’INAIL riconosce un’indennità economica a fronte degli eventi di infortunio da cui deriva uno stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

    Nello specifico, il compenso è a carico di:

    datore di lavoro, per il giorno dell’infortunio e i tre giorni successivi;

    INAIL, dal quarto giorno successivo l’infortunio sino a guarigione.

    Sono fatte salve le disposizioni dei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro circa l’eventuale obbligo in capo all’azienda di integrare l’indennità INAIL sino al 100% o una percentuale inferiore della retribuzione spettante al dipendente per i periodi di lavoro ordinario.

    Denuncia o comunicazione di infortunio: quale differenza?

    La denuncia di infortunio (indicata nel sito INAIL come “Denuncia / comunicazione di infortunio”) dev’essere trasmessa dal datore di lavoro a fronte di eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento.

    Il datore di lavoro è obbligato a trasmettere la denuncia a prescindere da qualsiasi valutazione sull’indennizzabilità dell’evento da parte dell’INAIL.

    La denuncia dev’essere trasmessa all’Istituto entro:

    2 giorni da quello di ricezione dei riferimenti del certificato medico;

    24 ore dall’evento in caso di morte o pericolo di morte.

    Per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, la denuncia assolve anche la funzione di segnalare l’evento all’autorità locale di pubblica sicurezza, destinataria delle informazioni per il tramite dell’INAIL.

    Nel più breve tempo possibile (e, in ogni caso, entro 4 giorni dalla disponibilità dei dati) l’Ispettorato Territoriale del Lavoro procede, su richiesta dell’infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta.

    La comunicazione di infortunio, al contrario, è necessaria nel momento in cui l’infortunio comporta l’assenza del lavoratore per almeno 1 giorno (escluso quello dell’evento) e fino a 3 giorni.

    Il datore di lavoro trasmette la comunicazione entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. L’utente ha altresì la possibilità di convertire la comunicazione in denuncia di infortunio nel caso di estensione della prognosi oltre i tre giorni.

    In definitiva, a differenza della denuncia, la comunicazione ha un’utilità esclusivamente statistico – informativa, posto che riguarda eventi per i quali (in assenza di estensione della prognosi) non interviene la tutela assicurativa INAIL.

    L’assenza di qualsiasi intervento economico da parte dell’Istituto con riguardo agli eventi oggetto di comunicazione, fa sì che quest’ultima è caratterizzata da una quantità inferiore di informazioni rispetto alla denuncia, in particolare per quanto riguarda i dati retributivi del dipendente.

    Leggi anche Rendita Inail per infortunio domestico: quando spetta, importi, modulo

    I moduli di denuncia/comunicazione di infortunio

    I moduli in bianco per la denuncia degli eventi di infortunio (e le relative istruzioni di compilazione) sono disponibili collegandosi al portale INAIL e successivamente:

    per la denuncia di infortunio il materiale è disponibile seguendo il percorso “Home – Atti e documenti – Assicurazione – Prestazioni – Denuncia infortunio”;

    per la comunicazione di infortunio i documenti sono consultabili (e scaricabili) su “Home – Atti e documenti – Prevenzione – Comunicazione di infortunio”.

    Cosa cambia nella denuncia di infortunio?

    I datori di lavoro per denunciare gli infortuni all’INAIL hanno a disposizione due modelli (scaricabili in fondo all’articolo, nel box Allegati):

    Modello 4-bis R.A.;

    Modello 4-bis R.A. Nav.

    In entrambi i documenti l’aggiornamento del 23 maggio 2025 ha inserito la voce “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)” all’interno della sezione relativa al luogo dell’evento (pagina 3).

    La voce in questione richiede come unica azione da parte dell’utente di indicare “Sì” o “No”.

    Per cantiere, stando alle istruzioni di compilazione, si intende “qualunque luogo in cui si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’allegato X” del Decreto Legislativo numero 81/2008 (Testo unico sicurezza) nello specifico:

    i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

    gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

    Per trasmettere la denuncia di infortunio all’INAIL è necessario collegarsi al portale “inail.it – Accedi ai servizi online” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

    Dall’homepage si seleziona dal menù a sinistra la voce “Denunce di Infortunio e Malattia – Denuncia / Comunicazione di Infortunio”.All’interno della denuncia online, nella sezione “Luogo evento” l’utente risponde alla domanda obbligatorio “Attività svolta in cantiere”.

    Rispondendo “Sì”, il sistema blocca la richiesta successiva riguardante gli infortuni in itinere.

    Cosa cambia nella comunicazione di infortunio?

    L’invio della comunicazione di infortunio avviene attraverso il portale “inail.it” seguendo lo stesso percorso della denuncia, con la differenza che, dall’homepage, si seleziona “Denunce di Infortunio e Malattia – Comunicazione di Infortunio”.

    A seguito dell’aggiornamento del 23 maggio 2025 nella sezione numero 5 “Infortunio” relativa al luogo dell’evento, l’utente trova il campo “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)”.

    Rispondendo in maniera positiva il campo “Infortunio in itinere” diventa grigio e diventa non selezionabile.

    Allegati

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    Denuncia/comunicazione di infortunio INAIL: aggiornato il servizio online. Guida pratica

    A partire dal 23 maggio 2025 i datori di lavoro obbligati a inviare all’INAIL la denuncia o comunicazione di infortunio trovano un nuovo campo obbligatorio per l’acquisizione dell’informazione relativa all’eventuale accadimento dell’evento lesivo in cantiere.

    Il campo “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)” è utile anche alla gestione della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili, a norma del Decreto – Legge 2 marzo 2024, numero 19 (convertito in Legge 29 aprile 2024, numero 56).

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    L’assicurazione INAIL per gli eventi di infortunio

    Denuncia o comunicazione di infortunio: quale differenza?

    I moduli di denuncia/comunicazione di infortunio

    Cosa cambia nella denuncia di infortunio?

    Cosa cambia nella comunicazione di infortunio?

    L’assicurazione INAIL per gli eventi di infortunio

    L’INAIL riconosce un’indennità economica a fronte degli eventi di infortunio da cui deriva uno stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

    Nello specifico, il compenso è a carico di:

    datore di lavoro, per il giorno dell’infortunio e i tre giorni successivi;

    INAIL, dal quarto giorno successivo l’infortunio sino a guarigione.

    Sono fatte salve le disposizioni dei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro circa l’eventuale obbligo in capo all’azienda di integrare l’indennità INAIL sino al 100% o una percentuale inferiore della retribuzione spettante al dipendente per i periodi di lavoro ordinario.

    Denuncia o comunicazione di infortunio: quale differenza?

    La denuncia di infortunio (indicata nel sito INAIL come “Denuncia / comunicazione di infortunio”) dev’essere trasmessa dal datore di lavoro a fronte di eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento.

    Il datore di lavoro è obbligato a trasmettere la denuncia a prescindere da qualsiasi valutazione sull’indennizzabilità dell’evento da parte dell’INAIL.

    La denuncia dev’essere trasmessa all’Istituto entro:

    2 giorni da quello di ricezione dei riferimenti del certificato medico;

    24 ore dall’evento in caso di morte o pericolo di morte.

    Per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, la denuncia assolve anche la funzione di segnalare l’evento all’autorità locale di pubblica sicurezza, destinataria delle informazioni per il tramite dell’INAIL.

    Nel più breve tempo possibile (e, in ogni caso, entro 4 giorni dalla disponibilità dei dati) l’Ispettorato Territoriale del Lavoro procede, su richiesta dell’infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta.

    La comunicazione di infortunio, al contrario, è necessaria nel momento in cui l’infortunio comporta l’assenza del lavoratore per almeno 1 giorno (escluso quello dell’evento) e fino a 3 giorni.

    Il datore di lavoro trasmette la comunicazione entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. L’utente ha altresì la possibilità di convertire la comunicazione in denuncia di infortunio nel caso di estensione della prognosi oltre i tre giorni.

    In definitiva, a differenza della denuncia, la comunicazione ha un’utilità esclusivamente statistico – informativa, posto che riguarda eventi per i quali (in assenza di estensione della prognosi) non interviene la tutela assicurativa INAIL.

    L’assenza di qualsiasi intervento economico da parte dell’Istituto con riguardo agli eventi oggetto di comunicazione, fa sì che quest’ultima è caratterizzata da una quantità inferiore di informazioni rispetto alla denuncia, in particolare per quanto riguarda i dati retributivi del dipendente.

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    I moduli di denuncia/comunicazione di infortunio

    I moduli in bianco per la denuncia degli eventi di infortunio (e le relative istruzioni di compilazione) sono disponibili collegandosi al portale INAIL e successivamente:

    per la denuncia di infortunio il materiale è disponibile seguendo il percorso “Home – Atti e documenti – Assicurazione – Prestazioni – Denuncia infortunio”;

    per la comunicazione di infortunio i documenti sono consultabili (e scaricabili) su “Home – Atti e documenti – Prevenzione – Comunicazione di infortunio”.

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    I datori di lavoro per denunciare gli infortuni all’INAIL hanno a disposizione due modelli (scaricabili in fondo all’articolo, nel box Allegati):

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    In entrambi i documenti l’aggiornamento del 23 maggio 2025 ha inserito la voce “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)” all’interno della sezione relativa al luogo dell’evento (pagina 3).

    La voce in questione richiede come unica azione da parte dell’utente di indicare “Sì” o “No”.

    Per cantiere, stando alle istruzioni di compilazione, si intende “qualunque luogo in cui si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’allegato X” del Decreto Legislativo numero 81/2008 (Testo unico sicurezza) nello specifico:

    i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

    gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

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    L’invio della comunicazione di infortunio avviene attraverso il portale “inail.it” seguendo lo stesso percorso della denuncia, con la differenza che, dall’homepage, si seleziona “Denunce di Infortunio e Malattia – Comunicazione di Infortunio”.

    A seguito dell’aggiornamento del 23 maggio 2025 nella sezione numero 5 “Infortunio” relativa al luogo dell’evento, l’utente trova il campo “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)”.

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    A partire dal 23 maggio 2025 i datori di lavoro obbligati a inviare all’INAIL la denuncia o comunicazione di infortunio trovano un nuovo campo obbligatorio per l’acquisizione dell’informazione relativa all’eventuale accadimento dell’evento lesivo in cantiere.

    Il campo “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)” è utile anche alla gestione della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili, a norma del Decreto – Legge 2 marzo 2024, numero 19 (convertito in Legge 29 aprile 2024, numero 56).

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    Cosa cambia nella denuncia di infortunio?

    Cosa cambia nella comunicazione di infortunio?

    L’assicurazione INAIL per gli eventi di infortunio

    L’INAIL riconosce un’indennità economica a fronte degli eventi di infortunio da cui deriva uno stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

    Nello specifico, il compenso è a carico di:

    datore di lavoro, per il giorno dell’infortunio e i tre giorni successivi;

    INAIL, dal quarto giorno successivo l’infortunio sino a guarigione.

    Sono fatte salve le disposizioni dei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro circa l’eventuale obbligo in capo all’azienda di integrare l’indennità INAIL sino al 100% o una percentuale inferiore della retribuzione spettante al dipendente per i periodi di lavoro ordinario.

    Denuncia o comunicazione di infortunio: quale differenza?

    La denuncia di infortunio (indicata nel sito INAIL come “Denuncia / comunicazione di infortunio”) dev’essere trasmessa dal datore di lavoro a fronte di eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento.

    Il datore di lavoro è obbligato a trasmettere la denuncia a prescindere da qualsiasi valutazione sull’indennizzabilità dell’evento da parte dell’INAIL.

    La denuncia dev’essere trasmessa all’Istituto entro:

    2 giorni da quello di ricezione dei riferimenti del certificato medico;

    24 ore dall’evento in caso di morte o pericolo di morte.

    Per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, la denuncia assolve anche la funzione di segnalare l’evento all’autorità locale di pubblica sicurezza, destinataria delle informazioni per il tramite dell’INAIL.

    Nel più breve tempo possibile (e, in ogni caso, entro 4 giorni dalla disponibilità dei dati) l’Ispettorato Territoriale del Lavoro procede, su richiesta dell’infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta.

    La comunicazione di infortunio, al contrario, è necessaria nel momento in cui l’infortunio comporta l’assenza del lavoratore per almeno 1 giorno (escluso quello dell’evento) e fino a 3 giorni.

    Il datore di lavoro trasmette la comunicazione entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. L’utente ha altresì la possibilità di convertire la comunicazione in denuncia di infortunio nel caso di estensione della prognosi oltre i tre giorni.

    In definitiva, a differenza della denuncia, la comunicazione ha un’utilità esclusivamente statistico – informativa, posto che riguarda eventi per i quali (in assenza di estensione della prognosi) non interviene la tutela assicurativa INAIL.

    L’assenza di qualsiasi intervento economico da parte dell’Istituto con riguardo agli eventi oggetto di comunicazione, fa sì che quest’ultima è caratterizzata da una quantità inferiore di informazioni rispetto alla denuncia, in particolare per quanto riguarda i dati retributivi del dipendente.

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    per la denuncia di infortunio il materiale è disponibile seguendo il percorso “Home – Atti e documenti – Assicurazione – Prestazioni – Denuncia infortunio”;

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    i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

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    A seguito dell’aggiornamento del 23 maggio 2025 nella sezione numero 5 “Infortunio” relativa al luogo dell’evento, l’utente trova il campo “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)”.

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    Cessione del quinto pensione INPS: il contratto si può rinegoziare. Come fare

    Buone notizie per i pensionati. L’INPS nell’ottica di semplificare le procedure di rinegoziazione delle cessioni del quinto ha realizzato una funzione telematica che permette a banche e finanziarie convenzionate di caricare direttamente i dati relativi all’estinzione del finanziamento precedente.

    L’intento dell’INPS è evitare l’invio della documentazione via posta elettronica certificata (PEC), prassi finora adottata dall’Istituto che comporta inevitabilmente una dilatazione dei tempi di definizione delle pratiche.

    L’innovazione tecnologica riguarda le ipotesi di rinegoziazione esterna del contratto di cessione del quinto della pensione, in cui il debitore estingue il piano di ammortamento in corso e ne attiva uno nuovo con una realtà (banca / finanziaria) diversa dalla precedente.

    Indice

    La cessione del quinto della pensione

    Come ottenere la cessione del quinto?

    Cosa deve fare il creditore?

    Istruttoria Inps per la cessione del quinto

    Durata del prestito

    Il prestito si può rinegoziare

    In cosa consiste la rinegoziazione?

    La procedura di rinegoziazione esterna

    Nuovo servizio online INPS

    Avvio dal 1° luglio 2025

    La cessione del quinto della pensione

    Al pari dello stipendio la pensione può essere utilizzata per ottenere un prestito personale, rimborsabile, anziché attraverso un addebito automatico in conto corrente, a mezzo trattenute effettuate direttamente dall’INPS sul netto mensile da liquidare al pensionato.

    La trattenuta mensile, a tutela della condizione economico-finanziaria del debitore, non può eccedere un quinto dell’importo della pensione.A differenza del prestito tradizionale con addebito in conto corrente, la cessione del quinto comporta che, alla stregua del datore di lavoro, le somme trattenute dall’INPS sul netto da pensione vengono bonificate direttamente al soggetto creditore (banca / finanziaria) con cui il pensionato ha contratto il debito.

    Come ottenere la cessione del quinto?

    Per ottenere un prestito con cessione del quinto della pensione è necessario innanzitutto farsi rilasciare, presentandosi personalmente in una sede territoriale INPS, la comunicazione di cedibilità della pensione. Trattasi di un documento in cui si riporta l’importo massimo della rata del prestito, da trattenere.

    La comunicazione di cedibilità dev’essere consegnata alla banca / finanziaria con cui si stipula il contratto di finanziamento.

    Se il creditore è una realtà convenzionata con l’INPS, la comunicazione di cedibilità è elaborata direttamente dalla società attraverso un collegamento telematico con l’Istituto e i tassi di interesse sono quelli frutto della convenzione.

    Cosa deve fare il creditore?

    Le banche / finanziarie sono tenute, prima della stipula del contratto di prestito, a ottenere l’accreditamento dell’INPS.

    La procedura interessa anche le società di cartolarizzazione che acquisiscono crediti relativi a finanziamenti con cessione del quinto già in corso di ammortamento sulle pensioni.

    Un passaggio ulteriore è quello della convenzione con l’INPS, al fine di assicurare tassi di interesse inferiori rispetto a quelli di mercato, a diretto vantaggio del pensionato – debitore.

    Istruttoria Inps per la cessione del quinto

    Prima di definire il piano di ammortamento, l’INPS verifica la presenza di tutte le condizioni a tutela del pensionato:

    la banca / finanziaria deve possedere tutti i requisiti di legge;

    il tasso applicato al prestito non deve eccedere il valore soglia anti-usura per gli intermediari finanziari ordinari ovvero il tasso convenzionale se trattasi di intermediari convenzionati;

    la rata prevista nel contratto di prestito non deve eccedere un quinto dell’importo cedibile della pensione;

    nel contratto devono essere indicate tutte le spese di istruttoria, estinzione anticipata, premio assicurativo contro il rischio di premorienza, commissioni e interessi.

    Completata l’istruttoria l’INPS provvede a versare la quota mensile stabilita, trattenendola direttamente dalla pensione.

    Da notare che la cessione del quinto agisce riducendo il netto spettante al pensionato, depurato di tutte le trattenute fiscali e previdenziali.

    Durata del prestito

    Il contratto di prestito con cessione del quinto non può avere durata superiore ai dieci anni ed è obbligatoria la polizza assicurativa con contro il rischio di premorienza del titolare della prestazione.

    Il prestito si può rinegoziare

    La normativa (articolo 39, D.P.R. 5 gennaio 1950, numero 180) ammette la rinegoziazione dei contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione.

    La rinegoziazione è altresì ammessa con riguardo ai contratti da estinguersi con cessione del quinto dello stipendio, poi traslati sulla pensione.

    Sono invece esclusi da rinegoziazione i finanziamenti con piano di ammortamento che è ancora in fase di accodamento.

    In cosa consiste la rinegoziazione?

    La rinegoziazione ha come obiettivo l’estinzione del finanziamento e la stipula di un nuovo contratto con condizioni diverse, ad esempio riguardanti durata del prestito, importo e interessi.

    A seconda della natura del nuovo soggetto creditore possiamo distinguere tra:

    rinegoziazione interna, se il nuovo contratto di finanziamento è stipulato con il medesimo soggetto (banca / finanziaria) di quello precedente (estinto);

    rinegoziazione esterna, nelle ipotesi in cui il nuovo contratto di finanziamento è stipulato con un soggetto creditore diverso da quello precedente.

    Nelle ipotesi di rinegoziazione esterna il soggetto contraente il nuovo finanziamento è tenuto a bonificare al creditore precedente le somme a titolo di saldo del debito residuo. Solo in questo modo la cessione del quinto può considerarsi estinta, evitando così la compresenza di due prestiti.

    La procedura di rinegoziazione esterna

    Nella rinegoziazione esterna della cessione del quinto è necessario che il nuovo soggetto creditore comunichi all’INPS gli estremi del versamento effettuato a beneficio della banca / finanziaria con cui il pensionato aveva in corso il prestito. 

    Una volta ricevuta la comunicazione l’Istituto può procedere alla chiusura del piano di ammortamento, attivandone uno nuovo.

    La prassi sinora adottata dall’INPS consisteva nell’invio di una PEC (posta elettronica certificata) da parte della banca / finanziaria (convenzionata o meno) titolare del nuovo contratto di prestito, cui seguiva l’inserimento dei dati nella procedura “Quote Quinto”, da parte delle sedi dell’Istituto territorialmente competenti.

    Nell’ottica di semplificare e velocizzare la procedura e in particolare lo scambio di informazioni tra la banca / finanziaria e l’INPS, quest’ultimo ha implementato un servizio telematico che consente di ottenere una maggiore tempestività nella definizione delle varie fasi del processo di rinegoziazione.

    Nuovo servizio online INPS

    Come reso noto con Messaggio n.1768 del 5 giugno 2025, l’INPS ha realizzato una funzione che, rispetto al passato, consente alle banche / finanziarie convenzionate di caricare direttamente in procedura i dati relativi all’estinzione del finanziamento precedente, evitando così lo scambio di dati a mezzo PEC.

    La nuova piattaforma, denominata “dematerializzazione CRO/TRN” riservata alle sole realtà creditrici convenzionate con l’Istituto, è accessibile attraverso i servizi di “Web Services” e “Web Application”.

    Ai fini dell’inoltro dei dati relativi all’estinzione del finanziamento, precisa l’INPS, i creditori convenzionati devono “utilizzare esclusivamente la nuova funzione in argomento, astenendosi dall’inviare all’INPS, con modalità diverse da quelle descritte, comunicazioni o comunque documenti comprovanti l’avvenuta estinzione”.

    Avvio dal 1° luglio 2025

    Nell’ottica di consentire alle realtà convenzionate di adeguarsi alla nuova modalità di trasmissione dei dati, la prassi sinora in uso (invio della PEC) resterà attiva fino al 30 giugno 2025.

    Di conseguenza, dal 1° luglio prossimo le sedi territoriali INPS non saranno più tenute al caricamento manuale in procedura “Quote Quinto” dei dati relativi all’estinzione del finanziamento precedente.

    Fanno eccezione i soli rinnovi di piani multipli su pensioni della Gestione pubblica, da parte delle società convenzionate, riguardanti pensionati che nella procedura “Quote Quinto” risultano debitori di più piani in corso di ammortamento.

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    Cessione del quinto pensione INPS: il contratto si può rinegoziare. Come fare

    Buone notizie per i pensionati. L’INPS nell’ottica di semplificare le procedure di rinegoziazione delle cessioni del quinto ha realizzato una funzione telematica che permette a banche e finanziarie convenzionate di caricare direttamente i dati relativi all’estinzione del finanziamento precedente.

    L’intento dell’INPS è evitare l’invio della documentazione via posta elettronica certificata (PEC), prassi finora adottata dall’Istituto che comporta inevitabilmente una dilatazione dei tempi di definizione delle pratiche.

    L’innovazione tecnologica riguarda le ipotesi di rinegoziazione esterna del contratto di cessione del quinto della pensione, in cui il debitore estingue il piano di ammortamento in corso e ne attiva uno nuovo con una realtà (banca / finanziaria) diversa dalla precedente.

    Indice

    La cessione del quinto della pensione

    Come ottenere la cessione del quinto?

    Cosa deve fare il creditore?

    Istruttoria Inps per la cessione del quinto

    Durata del prestito

    Il prestito si può rinegoziare

    In cosa consiste la rinegoziazione?

    La procedura di rinegoziazione esterna

    Nuovo servizio online INPS

    Avvio dal 1° luglio 2025

    La cessione del quinto della pensione

    Al pari dello stipendio la pensione può essere utilizzata per ottenere un prestito personale, rimborsabile, anziché attraverso un addebito automatico in conto corrente, a mezzo trattenute effettuate direttamente dall’INPS sul netto mensile da liquidare al pensionato.

    La trattenuta mensile, a tutela della condizione economico-finanziaria del debitore, non può eccedere un quinto dell’importo della pensione.A differenza del prestito tradizionale con addebito in conto corrente, la cessione del quinto comporta che, alla stregua del datore di lavoro, le somme trattenute dall’INPS sul netto da pensione vengono bonificate direttamente al soggetto creditore (banca / finanziaria) con cui il pensionato ha contratto il debito.

    Come ottenere la cessione del quinto?

    Per ottenere un prestito con cessione del quinto della pensione è necessario innanzitutto farsi rilasciare, presentandosi personalmente in una sede territoriale INPS, la comunicazione di cedibilità della pensione. Trattasi di un documento in cui si riporta l’importo massimo della rata del prestito, da trattenere.

    La comunicazione di cedibilità dev’essere consegnata alla banca / finanziaria con cui si stipula il contratto di finanziamento.

    Se il creditore è una realtà convenzionata con l’INPS, la comunicazione di cedibilità è elaborata direttamente dalla società attraverso un collegamento telematico con l’Istituto e i tassi di interesse sono quelli frutto della convenzione.

    Cosa deve fare il creditore?

    Le banche / finanziarie sono tenute, prima della stipula del contratto di prestito, a ottenere l’accreditamento dell’INPS.

    La procedura interessa anche le società di cartolarizzazione che acquisiscono crediti relativi a finanziamenti con cessione del quinto già in corso di ammortamento sulle pensioni.

    Un passaggio ulteriore è quello della convenzione con l’INPS, al fine di assicurare tassi di interesse inferiori rispetto a quelli di mercato, a diretto vantaggio del pensionato – debitore.

    Istruttoria Inps per la cessione del quinto

    Prima di definire il piano di ammortamento, l’INPS verifica la presenza di tutte le condizioni a tutela del pensionato:

    la banca / finanziaria deve possedere tutti i requisiti di legge;

    il tasso applicato al prestito non deve eccedere il valore soglia anti-usura per gli intermediari finanziari ordinari ovvero il tasso convenzionale se trattasi di intermediari convenzionati;

    la rata prevista nel contratto di prestito non deve eccedere un quinto dell’importo cedibile della pensione;

    nel contratto devono essere indicate tutte le spese di istruttoria, estinzione anticipata, premio assicurativo contro il rischio di premorienza, commissioni e interessi.

    Completata l’istruttoria l’INPS provvede a versare la quota mensile stabilita, trattenendola direttamente dalla pensione.

    Da notare che la cessione del quinto agisce riducendo il netto spettante al pensionato, depurato di tutte le trattenute fiscali e previdenziali.

    Durata del prestito

    Il contratto di prestito con cessione del quinto non può avere durata superiore ai dieci anni ed è obbligatoria la polizza assicurativa con contro il rischio di premorienza del titolare della prestazione.

    Il prestito si può rinegoziare

    La normativa (articolo 39, D.P.R. 5 gennaio 1950, numero 180) ammette la rinegoziazione dei contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione.

    La rinegoziazione è altresì ammessa con riguardo ai contratti da estinguersi con cessione del quinto dello stipendio, poi traslati sulla pensione.

    Sono invece esclusi da rinegoziazione i finanziamenti con piano di ammortamento che è ancora in fase di accodamento.

    In cosa consiste la rinegoziazione?

    La rinegoziazione ha come obiettivo l’estinzione del finanziamento e la stipula di un nuovo contratto con condizioni diverse, ad esempio riguardanti durata del prestito, importo e interessi.

    A seconda della natura del nuovo soggetto creditore possiamo distinguere tra:

    rinegoziazione interna, se il nuovo contratto di finanziamento è stipulato con il medesimo soggetto (banca / finanziaria) di quello precedente (estinto);

    rinegoziazione esterna, nelle ipotesi in cui il nuovo contratto di finanziamento è stipulato con un soggetto creditore diverso da quello precedente.

    Nelle ipotesi di rinegoziazione esterna il soggetto contraente il nuovo finanziamento è tenuto a bonificare al creditore precedente le somme a titolo di saldo del debito residuo. Solo in questo modo la cessione del quinto può considerarsi estinta, evitando così la compresenza di due prestiti.

    La procedura di rinegoziazione esterna

    Nella rinegoziazione esterna della cessione del quinto è necessario che il nuovo soggetto creditore comunichi all’INPS gli estremi del versamento effettuato a beneficio della banca / finanziaria con cui il pensionato aveva in corso il prestito. 

    Una volta ricevuta la comunicazione l’Istituto può procedere alla chiusura del piano di ammortamento, attivandone uno nuovo.

    La prassi sinora adottata dall’INPS consisteva nell’invio di una PEC (posta elettronica certificata) da parte della banca / finanziaria (convenzionata o meno) titolare del nuovo contratto di prestito, cui seguiva l’inserimento dei dati nella procedura “Quote Quinto”, da parte delle sedi dell’Istituto territorialmente competenti.

    Nell’ottica di semplificare e velocizzare la procedura e in particolare lo scambio di informazioni tra la banca / finanziaria e l’INPS, quest’ultimo ha implementato un servizio telematico che consente di ottenere una maggiore tempestività nella definizione delle varie fasi del processo di rinegoziazione.

    Nuovo servizio online INPS

    Come reso noto con Messaggio n.1768 del 5 giugno 2025, l’INPS ha realizzato una funzione che, rispetto al passato, consente alle banche / finanziarie convenzionate di caricare direttamente in procedura i dati relativi all’estinzione del finanziamento precedente, evitando così lo scambio di dati a mezzo PEC.

    La nuova piattaforma, denominata “dematerializzazione CRO/TRN” riservata alle sole realtà creditrici convenzionate con l’Istituto, è accessibile attraverso i servizi di “Web Services” e “Web Application”.

    Ai fini dell’inoltro dei dati relativi all’estinzione del finanziamento, precisa l’INPS, i creditori convenzionati devono “utilizzare esclusivamente la nuova funzione in argomento, astenendosi dall’inviare all’INPS, con modalità diverse da quelle descritte, comunicazioni o comunque documenti comprovanti l’avvenuta estinzione”.

    Avvio dal 1° luglio 2025

    Nell’ottica di consentire alle realtà convenzionate di adeguarsi alla nuova modalità di trasmissione dei dati, la prassi sinora in uso (invio della PEC) resterà attiva fino al 30 giugno 2025.

    Di conseguenza, dal 1° luglio prossimo le sedi territoriali INPS non saranno più tenute al caricamento manuale in procedura “Quote Quinto” dei dati relativi all’estinzione del finanziamento precedente.

    Fanno eccezione i soli rinnovi di piani multipli su pensioni della Gestione pubblica, da parte delle società convenzionate, riguardanti pensionati che nella procedura “Quote Quinto” risultano debitori di più piani in corso di ammortamento.

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