Pubblicato il

    Intelligenza Artificiale e PMI: un corso gratuito per acquisire competenze strategiche

    Nel 2025 l’Intelligenza Artificiale (IA) rappresenta un elemento centrale nei processi di innovazione delle piccole e medie imprese italiane. La diffusione di soluzioni basate sull’AI è in forte crescita: secondo il Work Trend Index 2025 di Microsoft, il 70% delle aziende italiane ha già introdotto agenti AI nei flussi operativi e il 60% prevede di aumentare gli investimenti in questa tecnologia entro i prossimi tre anni.

    Alla luce di questi dati, emerge la necessità di un rafforzamento delle competenze digitali anche all’interno delle PMI. In risposta a questa esigenza, Microsoft, in collaborazione con Founderz e Maggioli Editore, ha realizzato il percorso formativo gratuito “AI Skills for All – PMI”.

    Indice

    Obiettivi del corso

    Contenuti formativi

    Perché investire nella formazione AI per le PMI

    Modalità di iscrizione

    In sintesi

    Obiettivi del corso

    Il corso, completamente online e accessibile gratuitamente, è finalizzato a:

    Illustrare il potenziale dell’Intelligenza Artificiale in ambito aziendale;

    Favorire l’utilizzo consapevole degli strumenti Microsoft, tra cui Copilot;

    Fornire competenze concrete per l’ottimizzazione dei processi;

    Promuovere un approccio etico e responsabile all’impiego dell’AI;

    Contenuti formativi

    Il percorso ha una durata complessiva di circa 2 ore, suddivise in moduli teorici e pratici. Tra gli argomenti trattati:

    Introduzione all’Intelligenza Artificiale applicata alle PMI;

    Utilizzo pratico di strumenti di AI accessibili e integrabili nei flussi aziendali;

    Casi d’uso reali e simulazioni attraverso piattaforme Microsoft (Copilot Web);

    Non sono richieste competenze tecniche pregresse.

    Perché investire nella formazione AI per le PMI

    L’adozione dell’Intelligenza Artificiale consente alle piccole e medie imprese di:

    Automatizzare attività ripetitive e ridurre tempi operativi;

    Migliorare l’efficienza nei processi decisionali;

    Offrire un servizio più tempestivo e personalizzato alla clientela;

    Secondo il Work Trend Index 2025, l’83% dei decision maker ritiene che il 2025 sia l’anno chiave per ridefinire i modelli organizzativi, evidenziando la crescente rilevanza delle skill digitali nell’ambito aziendale.

    Modalità di iscrizione

    Il corso è disponibile gratuitamente al seguente link.

    Una volta completata la registrazione, è possibile accedere immediatamente al materiale formativo. Al termine del corso viene rilasciato un badge di riconoscimento Microsoft, utile anche in ambito professionale e HR.

    In sintesi

    L’Intelligenza Artificiale costituisce oggi una leva strategica per la crescita e l’innovazione delle PMI. Grazie all’iniziativa “AI Skills for All”, viene offerta un’occasione concreta per aggiornare le competenze interne, sfruttare le potenzialità degli strumenti digitali e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del mercato.

    Un’opportunità gratuita, accessibile e certificata, pensata per sostenere l’evoluzione digitale delle imprese italiane.

    Per restare aggiornato su questa e altre opportunità, iscriviti gratis alla Neewsletter LeggiOggi. Compila il form qui sotto:

    Iscriviti alla newsletter

    Iscriviti

    Si è verificato un errore
    durante la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la
    privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social […]

    Leggi di più… from Intelligenza Artificiale e PMI: un corso gratuito per acquisire competenze strategiche

    Pubblicato il

    Disabilità 2025: minori con indennità di frequenza, tutela garantita con la maggiore età

    La Riforma della disabilità introdotta con Decreto legislativo 3 maggio 2024 numero 62 ha un impatto tale sulle procedure di accertamento dell’invalidità che necessita di un periodo di sperimentazione in venti province italiane e il coordinamento con alcune procedure vigenti nell’ottica di non penalizzare indirettamente i beneficiari le prestazioni economiche INPS.

    Un esempio sono i soggetti titolari dell’indennità di frequenza che, una volta raggiunta la maggiore età, possono ottenere in via provvisoria il riconoscimento delle prestazioni riservate ai maggiorenni invalidi.

    Alla luce del fatto che la normativa (D.L. numero 90/2014) richiede l’invio di un’apposita domanda amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, l’Istituto, grazie al Messaggio 4 giugno 2025, numero 1766, ha chiarito come devono comportarsi i beneficiari l’indennità di frequenza che si apprestano a compiere diciotto anni e intendono continuare a percepire le prestazioni economiche, nel rispetto della nuova procedura di accertamento della disabilità.Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere news e aggiornamenti in tema di welfare, disabilità e Legge 104.

    Indice

    Cos’è l’indennità di frequenza

    A quanto ammonta l’indennità

    Cosa cambia con la Riforma della disabilità?

    Cosa accade con il compimento della maggiore età?

    Indicazioni Inps

    Cos’è l’indennità di frequenza

    Erogata previa domanda all’INPS, l’indennità di frequenza è una prestazione economica finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità, fino al compimento della maggiore età.

    Il beneficio è riservato a quanti sono in possesso dei seguenti requisiti:

    età minore di diciotto anni;

    riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età ovvero della perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;

    frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido), di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti, di centri ambulatoriali diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;

    reddito inferiore alla soglia stabilita annualmente, pari nel 2025 ad euro 5.771,35 rispetto ai 5.725,46 dell’anno precedente;

    cittadinanza italiana;

    iscrizione all’anagrafe del comune di residenza (per i cittadini comunitari);

    permesso di soggiorno di almeno un anno (per i cittadini extra UE;

    residenza stabile e abituale sul territorio dello Stato.

    Per quanto riguarda l’accertamento del requisito reddituale, in sede di prima liquidazione, viene effettuata una verifica dei redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva.

    Per le annualità successive, al contrario, si considerano per le pensioni i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento mentre per le altre tipologie di redditi, gli importi percepiti negli anni precedenti.

    A quanto ammonta l’indennità

    Il beneficio economico è liquidato per un massimo di dodici mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico – riabilitativo.

    Per l’anno corrente l’indennità si attesta a 336 euro mensili (rispetto ai 333,33 euro mensili del 2024).

    La somma percepita è incompatibile con:

    Qualsiasi forma di ricovero;

    Indennità di accompagnamento per invalido civile totale;

    Indennità di accompagnamento per ciechi totali;

    Speciale indennità prevista per ciechi parziali;

    Indennità di comunicazione per i sordi prelinguali.

    L’interessato ha comunque la facoltà di scegliere il trattamento più favorevole.

    Cosa cambia con la Riforma della disabilità?

    Il Decreto 62 del 3 maggio 2024 (detto anche DL Disabilità) identifica la valutazione di base come il procedimento unitario per il riconoscimento della condizione di disabilità.La valutazione di base è affidata in via esclusiva all’INPS su tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 2026. La normativa prevede a monte una fase di sperimentazione della riforma della durata di dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2025, da realizzarsi in nove province italiane diventate poi venti a norma del Milleproroghe 2025 (che ha peraltro esteso il periodo di sperimentazione di ulteriori dodici mesi, garantendo così l’efficacia della riforma su tutto il territorio nazionale a partire da gennaio 2027).La nuova procedura di accertamento della disabilità si attiva su richiesta dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, ovvero del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, con la trasmissione in via telematica del certificato medico introduttivo rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare.Possono altresì rilasciare il certificato i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale, i medici in quiescenza iscritti all’albo, i liberi professionisti e i medici in servizio presso strutture private accreditate.L’invio telematico all’INPS del certificato, pertanto, attiva direttamente la procedura di accertamento della disabilità, senza che sia necessario associare al documento la domanda di accertamento sanitario.

    Cosa accade con il compimento della maggiore età?

    Il beneficiario l’indennità di frequenza nel momento in cui raggiunge la maggiore età perde il diritto al sussidio.Tuttavia la normativa (articolo 25, comma 5, Decreto – Legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114) prevede il riconoscimento in via provvisoria delle prestazioni previste per i maggiorenni invalidi a quanti sono già titolari dell’indennità di frequenza.La procedura opera a condizione che i soggetti interessati inviino domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, fermo restando l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa.

    Indicazioni Inps

    Alla luce degli adempimenti richiesti per il riconoscimento delle prestazioni spettanti ai maggiorenni invalidi e delle novità introdotte dal Decreto Disabilità in materia di valutazione di base, si rende necessario, afferma il Messaggio INPS 4 giugno 2025, numero 1766, coordinare le due discipline, nell’ottica di salvaguardare le tutele previste per i minori.A tal proposito, nelle Province in cui è attualmente in corso di sperimentazione la Riforma della disabilità, per “domanda in via amministrativa” ai sensi del citato articolo 25, comma 5, D.L. numero 90/2014, necessaria per il riconoscimento delle prestazioni riservate ai maggiorenni invalidi, si intende l’invio telematico all’INPS del certificato medico introduttivo “effettuato nei sei mesi precedenti al compimento della maggiore età” (Messaggio numero 1766/2025).Sempre l’Istituto comunica che nell’ottica di prevenire “l’eventuale pagamento di prestazioni economiche previste per i maggiorenni risultanti non dovute all’esito della verifica dei requisiti sanitari, si procederà alla calendarizzazione della valutazione di base su tali posizioni entro 30 giorni dal raggiungimento della maggiore età”.

    Vuoi ricevere altri aggiornamenti, come questo, in tema di disabilità? Iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi compilando il form qui sotto:

    Iscriviti alla newsletter

    Iscriviti

    Si è verificato un errore
    durante la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la
    privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social

    Foto copertina: istock/MonthiraYodtiwong […]

    Leggi di più… from Disabilità 2025: minori con indennità di frequenza, tutela garantita con la maggiore età

    Pubblicato il

    Denuncia/comunicazione di infortunio INAIL: aggiornato il servizio online. Guida pratica

    A partire dal 23 maggio 2025 i datori di lavoro obbligati a inviare all’INAIL la denuncia o comunicazione di infortunio trovano un nuovo campo obbligatorio per l’acquisizione dell’informazione relativa all’eventuale accadimento dell’evento lesivo in cantiere.

    Il campo “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)” è utile anche alla gestione della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili, a norma del Decreto – Legge 2 marzo 2024, numero 19 (convertito in Legge 29 aprile 2024, numero 56).

    Tutte le novità e istruzioni.

    Se vuoi ricevere altri aggiornamenti in tema di welfare e sussidi, puoi iscriverti al canale Telegram di LeggiOggi.

    Indice

    L’assicurazione INAIL per gli eventi di infortunio

    Denuncia o comunicazione di infortunio: quale differenza?

    I moduli di denuncia/comunicazione di infortunio

    Cosa cambia nella denuncia di infortunio?

    Cosa cambia nella comunicazione di infortunio?

    L’assicurazione INAIL per gli eventi di infortunio

    L’INAIL riconosce un’indennità economica a fronte degli eventi di infortunio da cui deriva uno stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

    Nello specifico, il compenso è a carico di:

    datore di lavoro, per il giorno dell’infortunio e i tre giorni successivi;

    INAIL, dal quarto giorno successivo l’infortunio sino a guarigione.

    Sono fatte salve le disposizioni dei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro circa l’eventuale obbligo in capo all’azienda di integrare l’indennità INAIL sino al 100% o una percentuale inferiore della retribuzione spettante al dipendente per i periodi di lavoro ordinario.

    Denuncia o comunicazione di infortunio: quale differenza?

    La denuncia di infortunio (indicata nel sito INAIL come “Denuncia / comunicazione di infortunio”) dev’essere trasmessa dal datore di lavoro a fronte di eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento.

    Il datore di lavoro è obbligato a trasmettere la denuncia a prescindere da qualsiasi valutazione sull’indennizzabilità dell’evento da parte dell’INAIL.

    La denuncia dev’essere trasmessa all’Istituto entro:

    2 giorni da quello di ricezione dei riferimenti del certificato medico;

    24 ore dall’evento in caso di morte o pericolo di morte.

    Per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, la denuncia assolve anche la funzione di segnalare l’evento all’autorità locale di pubblica sicurezza, destinataria delle informazioni per il tramite dell’INAIL.

    Nel più breve tempo possibile (e, in ogni caso, entro 4 giorni dalla disponibilità dei dati) l’Ispettorato Territoriale del Lavoro procede, su richiesta dell’infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta.

    La comunicazione di infortunio, al contrario, è necessaria nel momento in cui l’infortunio comporta l’assenza del lavoratore per almeno 1 giorno (escluso quello dell’evento) e fino a 3 giorni.

    Il datore di lavoro trasmette la comunicazione entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. L’utente ha altresì la possibilità di convertire la comunicazione in denuncia di infortunio nel caso di estensione della prognosi oltre i tre giorni.

    In definitiva, a differenza della denuncia, la comunicazione ha un’utilità esclusivamente statistico – informativa, posto che riguarda eventi per i quali (in assenza di estensione della prognosi) non interviene la tutela assicurativa INAIL.

    L’assenza di qualsiasi intervento economico da parte dell’Istituto con riguardo agli eventi oggetto di comunicazione, fa sì che quest’ultima è caratterizzata da una quantità inferiore di informazioni rispetto alla denuncia, in particolare per quanto riguarda i dati retributivi del dipendente.

    Leggi anche Rendita Inail per infortunio domestico: quando spetta, importi, modulo

    I moduli di denuncia/comunicazione di infortunio

    I moduli in bianco per la denuncia degli eventi di infortunio (e le relative istruzioni di compilazione) sono disponibili collegandosi al portale INAIL e successivamente:

    per la denuncia di infortunio il materiale è disponibile seguendo il percorso “Home – Atti e documenti – Assicurazione – Prestazioni – Denuncia infortunio”;

    per la comunicazione di infortunio i documenti sono consultabili (e scaricabili) su “Home – Atti e documenti – Prevenzione – Comunicazione di infortunio”.

    Cosa cambia nella denuncia di infortunio?

    I datori di lavoro per denunciare gli infortuni all’INAIL hanno a disposizione due modelli (scaricabili in fondo all’articolo, nel box Allegati):

    Modello 4-bis R.A.;

    Modello 4-bis R.A. Nav.

    In entrambi i documenti l’aggiornamento del 23 maggio 2025 ha inserito la voce “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)” all’interno della sezione relativa al luogo dell’evento (pagina 3).

    La voce in questione richiede come unica azione da parte dell’utente di indicare “Sì” o “No”.

    Per cantiere, stando alle istruzioni di compilazione, si intende “qualunque luogo in cui si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’allegato X” del Decreto Legislativo numero 81/2008 (Testo unico sicurezza) nello specifico:

    i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

    gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

    Per trasmettere la denuncia di infortunio all’INAIL è necessario collegarsi al portale “inail.it – Accedi ai servizi online” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

    Dall’homepage si seleziona dal menù a sinistra la voce “Denunce di Infortunio e Malattia – Denuncia / Comunicazione di Infortunio”.All’interno della denuncia online, nella sezione “Luogo evento” l’utente risponde alla domanda obbligatorio “Attività svolta in cantiere”.

    Rispondendo “Sì”, il sistema blocca la richiesta successiva riguardante gli infortuni in itinere.

    Cosa cambia nella comunicazione di infortunio?

    L’invio della comunicazione di infortunio avviene attraverso il portale “inail.it” seguendo lo stesso percorso della denuncia, con la differenza che, dall’homepage, si seleziona “Denunce di Infortunio e Malattia – Comunicazione di Infortunio”.

    A seguito dell’aggiornamento del 23 maggio 2025 nella sezione numero 5 “Infortunio” relativa al luogo dell’evento, l’utente trova il campo “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)”.

    Rispondendo in maniera positiva il campo “Infortunio in itinere” diventa grigio e diventa non selezionabile.

    Allegati

    Modello 4-bis R.A. PDF

    323 KB

    Modello 4-bis R.A. Nav PDF

    321 KB

    Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

    Iscriviti

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

    ×

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social

    Foto di copertina: istock/Chadchai Krisadapong […]

    Leggi di più… from Denuncia/comunicazione di infortunio INAIL: aggiornato il servizio online. Guida pratica

    Pubblicato il

    Denuncia/comunicazione di infortunio INAIL: aggiornato il servizio online. Guida pratica

    A partire dal 23 maggio 2025 i datori di lavoro obbligati a inviare all’INAIL la denuncia o comunicazione di infortunio trovano un nuovo campo obbligatorio per l’acquisizione dell’informazione relativa all’eventuale accadimento dell’evento lesivo in cantiere.

    Il campo “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)” è utile anche alla gestione della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili, a norma del Decreto – Legge 2 marzo 2024, numero 19 (convertito in Legge 29 aprile 2024, numero 56).

    Tutte le novità e istruzioni.

    Se vuoi ricevere altri aggiornamenti in tema di welfare e sussidi, puoi iscriverti al canale Telegram di LeggiOggi.

    Indice

    L’assicurazione INAIL per gli eventi di infortunio

    Denuncia o comunicazione di infortunio: quale differenza?

    I moduli di denuncia/comunicazione di infortunio

    Cosa cambia nella denuncia di infortunio?

    Cosa cambia nella comunicazione di infortunio?

    L’assicurazione INAIL per gli eventi di infortunio

    L’INAIL riconosce un’indennità economica a fronte degli eventi di infortunio da cui deriva uno stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

    Nello specifico, il compenso è a carico di:

    datore di lavoro, per il giorno dell’infortunio e i tre giorni successivi;

    INAIL, dal quarto giorno successivo l’infortunio sino a guarigione.

    Sono fatte salve le disposizioni dei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro circa l’eventuale obbligo in capo all’azienda di integrare l’indennità INAIL sino al 100% o una percentuale inferiore della retribuzione spettante al dipendente per i periodi di lavoro ordinario.

    Denuncia o comunicazione di infortunio: quale differenza?

    La denuncia di infortunio (indicata nel sito INAIL come “Denuncia / comunicazione di infortunio”) dev’essere trasmessa dal datore di lavoro a fronte di eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento.

    Il datore di lavoro è obbligato a trasmettere la denuncia a prescindere da qualsiasi valutazione sull’indennizzabilità dell’evento da parte dell’INAIL.

    La denuncia dev’essere trasmessa all’Istituto entro:

    2 giorni da quello di ricezione dei riferimenti del certificato medico;

    24 ore dall’evento in caso di morte o pericolo di morte.

    Per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, la denuncia assolve anche la funzione di segnalare l’evento all’autorità locale di pubblica sicurezza, destinataria delle informazioni per il tramite dell’INAIL.

    Nel più breve tempo possibile (e, in ogni caso, entro 4 giorni dalla disponibilità dei dati) l’Ispettorato Territoriale del Lavoro procede, su richiesta dell’infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta.

    La comunicazione di infortunio, al contrario, è necessaria nel momento in cui l’infortunio comporta l’assenza del lavoratore per almeno 1 giorno (escluso quello dell’evento) e fino a 3 giorni.

    Il datore di lavoro trasmette la comunicazione entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. L’utente ha altresì la possibilità di convertire la comunicazione in denuncia di infortunio nel caso di estensione della prognosi oltre i tre giorni.

    In definitiva, a differenza della denuncia, la comunicazione ha un’utilità esclusivamente statistico – informativa, posto che riguarda eventi per i quali (in assenza di estensione della prognosi) non interviene la tutela assicurativa INAIL.

    L’assenza di qualsiasi intervento economico da parte dell’Istituto con riguardo agli eventi oggetto di comunicazione, fa sì che quest’ultima è caratterizzata da una quantità inferiore di informazioni rispetto alla denuncia, in particolare per quanto riguarda i dati retributivi del dipendente.

    Leggi anche Rendita Inail per infortunio domestico: quando spetta, importi, modulo

    I moduli di denuncia/comunicazione di infortunio

    I moduli in bianco per la denuncia degli eventi di infortunio (e le relative istruzioni di compilazione) sono disponibili collegandosi al portale INAIL e successivamente:

    per la denuncia di infortunio il materiale è disponibile seguendo il percorso “Home – Atti e documenti – Assicurazione – Prestazioni – Denuncia infortunio”;

    per la comunicazione di infortunio i documenti sono consultabili (e scaricabili) su “Home – Atti e documenti – Prevenzione – Comunicazione di infortunio”.

    Cosa cambia nella denuncia di infortunio?

    I datori di lavoro per denunciare gli infortuni all’INAIL hanno a disposizione due modelli (scaricabili in fondo all’articolo, nel box Allegati):

    Modello 4-bis R.A.;

    Modello 4-bis R.A. Nav.

    In entrambi i documenti l’aggiornamento del 23 maggio 2025 ha inserito la voce “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)” all’interno della sezione relativa al luogo dell’evento (pagina 3).

    La voce in questione richiede come unica azione da parte dell’utente di indicare “Sì” o “No”.

    Per cantiere, stando alle istruzioni di compilazione, si intende “qualunque luogo in cui si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’allegato X” del Decreto Legislativo numero 81/2008 (Testo unico sicurezza) nello specifico:

    i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

    gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

    Per trasmettere la denuncia di infortunio all’INAIL è necessario collegarsi al portale “inail.it – Accedi ai servizi online” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

    Dall’homepage si seleziona dal menù a sinistra la voce “Denunce di Infortunio e Malattia – Denuncia / Comunicazione di Infortunio”.All’interno della denuncia online, nella sezione “Luogo evento” l’utente risponde alla domanda obbligatorio “Attività svolta in cantiere”.

    Rispondendo “Sì”, il sistema blocca la richiesta successiva riguardante gli infortuni in itinere.

    Cosa cambia nella comunicazione di infortunio?

    L’invio della comunicazione di infortunio avviene attraverso il portale “inail.it” seguendo lo stesso percorso della denuncia, con la differenza che, dall’homepage, si seleziona “Denunce di Infortunio e Malattia – Comunicazione di Infortunio”.

    A seguito dell’aggiornamento del 23 maggio 2025 nella sezione numero 5 “Infortunio” relativa al luogo dell’evento, l’utente trova il campo “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)”.

    Rispondendo in maniera positiva il campo “Infortunio in itinere” diventa grigio e diventa non selezionabile.

    Allegati

    Modello 4-bis R.A. PDF

    323 KB

    Modello 4-bis R.A. Nav PDF

    321 KB

    Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

    Iscriviti

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

    ×

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social

    Foto di copertina: istock/Chadchai Krisadapong […]

    Leggi di più… from Denuncia/comunicazione di infortunio INAIL: aggiornato il servizio online. Guida pratica

    Pubblicato il

    Denuncia/comunicazione di infortunio INAIL: aggiornato il servizio online. Guida pratica

    A partire dal 23 maggio 2025 i datori di lavoro obbligati a inviare all’INAIL la denuncia o comunicazione di infortunio trovano un nuovo campo obbligatorio per l’acquisizione dell’informazione relativa all’eventuale accadimento dell’evento lesivo in cantiere.

    Il campo “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)” è utile anche alla gestione della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili, a norma del Decreto – Legge 2 marzo 2024, numero 19 (convertito in Legge 29 aprile 2024, numero 56).

    Tutte le novità e istruzioni.

    Se vuoi ricevere altri aggiornamenti in tema di welfare e sussidi, puoi iscriverti al canale Telegram di LeggiOggi.

    Indice

    L’assicurazione INAIL per gli eventi di infortunio

    Denuncia o comunicazione di infortunio: quale differenza?

    I moduli di denuncia/comunicazione di infortunio

    Cosa cambia nella denuncia di infortunio?

    Cosa cambia nella comunicazione di infortunio?

    L’assicurazione INAIL per gli eventi di infortunio

    L’INAIL riconosce un’indennità economica a fronte degli eventi di infortunio da cui deriva uno stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

    Nello specifico, il compenso è a carico di:

    datore di lavoro, per il giorno dell’infortunio e i tre giorni successivi;

    INAIL, dal quarto giorno successivo l’infortunio sino a guarigione.

    Sono fatte salve le disposizioni dei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro circa l’eventuale obbligo in capo all’azienda di integrare l’indennità INAIL sino al 100% o una percentuale inferiore della retribuzione spettante al dipendente per i periodi di lavoro ordinario.

    Denuncia o comunicazione di infortunio: quale differenza?

    La denuncia di infortunio (indicata nel sito INAIL come “Denuncia / comunicazione di infortunio”) dev’essere trasmessa dal datore di lavoro a fronte di eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento.

    Il datore di lavoro è obbligato a trasmettere la denuncia a prescindere da qualsiasi valutazione sull’indennizzabilità dell’evento da parte dell’INAIL.

    La denuncia dev’essere trasmessa all’Istituto entro:

    2 giorni da quello di ricezione dei riferimenti del certificato medico;

    24 ore dall’evento in caso di morte o pericolo di morte.

    Per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, la denuncia assolve anche la funzione di segnalare l’evento all’autorità locale di pubblica sicurezza, destinataria delle informazioni per il tramite dell’INAIL.

    Nel più breve tempo possibile (e, in ogni caso, entro 4 giorni dalla disponibilità dei dati) l’Ispettorato Territoriale del Lavoro procede, su richiesta dell’infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta.

    La comunicazione di infortunio, al contrario, è necessaria nel momento in cui l’infortunio comporta l’assenza del lavoratore per almeno 1 giorno (escluso quello dell’evento) e fino a 3 giorni.

    Il datore di lavoro trasmette la comunicazione entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. L’utente ha altresì la possibilità di convertire la comunicazione in denuncia di infortunio nel caso di estensione della prognosi oltre i tre giorni.

    In definitiva, a differenza della denuncia, la comunicazione ha un’utilità esclusivamente statistico – informativa, posto che riguarda eventi per i quali (in assenza di estensione della prognosi) non interviene la tutela assicurativa INAIL.

    L’assenza di qualsiasi intervento economico da parte dell’Istituto con riguardo agli eventi oggetto di comunicazione, fa sì che quest’ultima è caratterizzata da una quantità inferiore di informazioni rispetto alla denuncia, in particolare per quanto riguarda i dati retributivi del dipendente.

    Leggi anche Rendita Inail per infortunio domestico: quando spetta, importi, modulo

    I moduli di denuncia/comunicazione di infortunio

    I moduli in bianco per la denuncia degli eventi di infortunio (e le relative istruzioni di compilazione) sono disponibili collegandosi al portale INAIL e successivamente:

    per la denuncia di infortunio il materiale è disponibile seguendo il percorso “Home – Atti e documenti – Assicurazione – Prestazioni – Denuncia infortunio”;

    per la comunicazione di infortunio i documenti sono consultabili (e scaricabili) su “Home – Atti e documenti – Prevenzione – Comunicazione di infortunio”.

    Cosa cambia nella denuncia di infortunio?

    I datori di lavoro per denunciare gli infortuni all’INAIL hanno a disposizione due modelli (scaricabili in fondo all’articolo, nel box Allegati):

    Modello 4-bis R.A.;

    Modello 4-bis R.A. Nav.

    In entrambi i documenti l’aggiornamento del 23 maggio 2025 ha inserito la voce “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)” all’interno della sezione relativa al luogo dell’evento (pagina 3).

    La voce in questione richiede come unica azione da parte dell’utente di indicare “Sì” o “No”.

    Per cantiere, stando alle istruzioni di compilazione, si intende “qualunque luogo in cui si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’allegato X” del Decreto Legislativo numero 81/2008 (Testo unico sicurezza) nello specifico:

    i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

    gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

    Per trasmettere la denuncia di infortunio all’INAIL è necessario collegarsi al portale “inail.it – Accedi ai servizi online” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

    Dall’homepage si seleziona dal menù a sinistra la voce “Denunce di Infortunio e Malattia – Denuncia / Comunicazione di Infortunio”.All’interno della denuncia online, nella sezione “Luogo evento” l’utente risponde alla domanda obbligatorio “Attività svolta in cantiere”.

    Rispondendo “Sì”, il sistema blocca la richiesta successiva riguardante gli infortuni in itinere.

    Cosa cambia nella comunicazione di infortunio?

    L’invio della comunicazione di infortunio avviene attraverso il portale “inail.it” seguendo lo stesso percorso della denuncia, con la differenza che, dall’homepage, si seleziona “Denunce di Infortunio e Malattia – Comunicazione di Infortunio”.

    A seguito dell’aggiornamento del 23 maggio 2025 nella sezione numero 5 “Infortunio” relativa al luogo dell’evento, l’utente trova il campo “Attività svolta in cantiere (per lavori edili o di ingegneria civile)”.

    Rispondendo in maniera positiva il campo “Infortunio in itinere” diventa grigio e diventa non selezionabile.

    Allegati

    Modello 4-bis R.A. PDF

    323 KB

    Modello 4-bis R.A. Nav PDF

    321 KB

    Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

    Iscriviti

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

    ×

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social

    Foto di copertina: istock/Chadchai Krisadapong […]

    Leggi di più… from Denuncia/comunicazione di infortunio INAIL: aggiornato il servizio online. Guida pratica