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    Bonus colonnine elettriche 80%: pagamenti in arrivo per le domande 2024

    Chiusasi ormai la finestra per le istanze del bonus colonnine elettriche 2024, arrivano ora i pagamenti ai beneficiari. Un decreto del Ministero delle imprese e Made in Italy ha sbloccato i soldi, disponendo la concessione e l’erogazione del contributo per le domande, presentate e ammesse, relative al 2024.I pagamenti verranno accreditati a chi ha inviato domanda, del 29 aprile al 27 maggio 2025, per acquisti e installazioni di infrastrutture di ricarica elettrica, effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. 

    I dettagli operativi sui beneficiari e regole per l’acquisto e la richiesta del contributo statale erano stati definiti con un decreto del 12 giugno 2024. ora, con l’ultimo decreto dell’11 giugno 2025 si dà il via ai pagamenti.

    Indice

    Cos’è il bonus colonnine elettriche 2024

    Spese ammesse al bonus

    L’importo del bonus

    Chi può chiedere il bonus colonnine elettriche 2024

    Bonus colonnine elettriche 2024: scadenze e domanda

    Domanda bonus colonnine elettriche: i documenti necessari

    Pagamenti sbloccati

    I controlli

    Cos’è il bonus colonnine elettriche 2024

    Anche per il 2024 chi ha installato le colonne di ricarica elettrica ha potuto richiedere un contributo a sostegno delle spese effettuate. E’ ormai conosciuto come bonus colonnine elettriche: il contributo economico erogato a privati e condomini per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, come colonnine e wall box.

    Spese ammesse al bonus

    Tra le spese che, documentandole, possono essere oggetto di bonus, troviamo l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese:

    – l’installazione delle colonnine;– gli impianti elettrici;– le opere edili strettamente necessarie;– gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;– progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;– connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).

    L’importo del bonus

    Come chiarito dal decreto 12 giugno 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy, per il 2024 vengono stanziare risorse totali pari a 20 milioni di euro per l’annualità 2024. Soffermandoci sull’importo individuale che può essere concesso, viene chiarito che le cittadine e i cittadini beneficiari possono ottenere, previa domanda, un contributo pari a:– all’80% del prezzo di acquisto e posa dell’infrastruttura,– nel limite massimo di 1.500 euro per persona fisica richiedente;– il limite di spesa è innalzato a 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali

    Chi può chiedere il bonus colonnine elettriche 2024

    Hanno potuto beneficiare del contributo per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici gli utenti domestici, ovvero persone fisiche residenti in Italia e condomìni in caso di posa in opera sulle parti di uso comune.

    Bonus colonnine elettriche 2024: scadenze e domanda

    Le domande relative alle installazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 potevano essere trasmesse dal 29 aprile al 27 maggio 2025, utilizzando la piattaforma informatica disponibile online sul sito Invitalia.

    Questi gli step:

    – accedere alla nuova Area Personale tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica CIE o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;– accedere sulla scrivania personale dove si potrà scegliere l’incentivo per cui presentare domanda;– scegliere quindi Colonnine domestiche, utilizzando l’apposito menu a discesa e compilare la domanda in ogni sua parte: il perfezionamento richiede il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.

    Ricordiamo che le domande per la tornata 2024 sono ormai chiuse. Come riportato sullo stesso sito del Ministero per le imprese e made in Italy, lo sportello per la concessione e l’erogazione del contributo si è chiuso alle ore 12:00 del 27 maggio 2025.

    Domanda bonus colonnine elettriche: i documenti necessari

    Sia gli utenti privati sia i condomini devono trasmettere alcuni dati e documenti obbligatori, senza i quali la domanda è inammissibile.

    Dati e documenti utenti privati

    – il codice fiscale e il documento d’identità del richiedente;– copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;– estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;– relazione finale relativa all’investimento realizzato e alle relative spese sostenute;– idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura;– i dati del conto corrente sul quale richiedere l’accreditamento del contributo.

    Dati e documenti condomini

    – codice fiscale del condominio ed estremi del documento d’identità dell’amministratore pro tempore con dichiarazione di quest’ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge di cui all’articolo 71-bis delle “Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie” o del condomino delegato per i condomìni fino a 8 partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;– delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile con la dichiarazione da parte dell’amministratore che tale delibera non è stata impugnata nel termine di cui all’articolo 1137 codice civile;– copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;– relazione finale relativa all’investimento realizzato e alle relative spese sostenute;– idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura;– i dati del conto corrente sul quale richiedere l’accreditamento del contributo.

    Allegato

    Decreto 12 giugno 2024 Bonus colonnine elettriche 2024

    705 KB

    Pagamenti sbloccati

    Con decreto direttoriale 11 giugno 2025 è stato dato l’ok operativo al pagamento dei contributi per l’anno 2024 (in merito alle domande presentate dal 29 aprile al 27 maggio 2025).

    Gli interessati possono verificare la propria ammissione al contributo consultando l’Allegato A del decreto (scaricabile qui sotto nel box Allegati), facendo riferimento all’ID della domanda.

    Allegati

    Allegato A – beneficiari bonus colonnine 2024

    345 KB

    I controlli

    Invitalia svolgerà comunque controlli a campione sulle richieste di contributo, disposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dai soggetti richiedenti. Chi ha ricevuto il contributo potrà quindi subire accertamenti d’ufficio, verifiche e ispezioni in loco, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni e documentazione inviate.

    Qualsiasi falsità delle dichiarazioni rese o l’irregolarità della documentazione prodotta porterà alla revoca del contributo, che il beneficiario dovrà restituire entro 60 giorno dal provvedimento di revoca.

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    Acconto IMU 2025: da versare entro oggi 16 giugno. Le aliquote e chi paga

    Tra le scadenze fiscali di questo giugno 2025, una delle più importanti è l’acconto IMU. E oggi 16 giugno scatta l’ultima chiamata per i proprietari di case, per pagare in acconto oppure in soluzione unica.

    Utile però ricordare che non tutti i cittadini sono chiamati all’adempimento. La maggior parte dei proprietari di prime case non deve preoccuparsi, perché esente dall’imposta.

    Dal 2025 è in vigore la nuova IMU semplificata ed è obbligatorio il prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU. Tutti i Comuni devono caricare la delibera delle aliquote sulla piattaforma predisposta dal MEF entro il 14 ottobre 2025, per essere poi pubblicate entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote base.

    In questo articolo, tutte le informazioni necessarie per comprendere chi deve pagare l’IMU, chi ne è esente, le categorie catastali coinvolte, le scadenze per i pagamenti e le conseguenze di un mancato pagamento.

    Indice

    Cos’è l’IMU

    Chi deve pagare l’IMU 2025

    Chi è esonerato dal pagamento IMU 2025

    Le categorie catastali degli immobili

    Scadenze pagamenti IMU 2025

    Calcolo pagamento IMU

    Mancato pagamento IMU: le sanzioni

    Come si paga l’IMU nel 2025

    IMU 2025: riferimenti utili

    Cos’è l’IMU

    L’IMU è un’imposta comunale sugli immobili, introdotta nel 2012, che si applica ai proprietari di immobili, compresi terreni agricoli e fabbricati. È stata creata per sostituire l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), per finanziare i servizi locali.

    Chi deve pagare l’IMU 2025

    L’IMU 2025 deve essere pagata da tutti i proprietari di immobili, ad eccezione di quelli con abitazioni principali (le famose prime case), a meno che queste non siano di lusso. In soldoni, pagano l’imposta:

    – proprietari di seconde case: l’IMU si applica su tutte le case diverse dall’abitazione principale;– proprietari di terreni: l’imposta è dovuta anche per i terreni agricoli e incolti, salvo alcune esenzioni specifiche;– proprietari di immobili commerciali: include negozi, uffici, capannoni e altri immobili a uso commerciale;– proprietari di prime case signorili e di lusso.

    Chi è esonerato dal pagamento IMU 2025

    Anche quest’anno, alcune categorie di proprietari sono esenti dal pagamento dell’IMU 2025. Le principali esenzioni includono:

    – abitazioni principali non di lusso: Le case adibite ad abitazione principale del proprietario non sono soggette all’IMU, a meno che non rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, considerate di lusso;– immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa: Esenti se adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari;– immobili di proprietà di enti pubblici e religiosi: Alcuni immobili posseduti da enti pubblici o religiosi possono essere esenti, purché non utilizzati per attività commerciali;– immobili in comodato d’uso gratuito: Immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) possono beneficiare di una riduzione del 50% della base imponibile, a patto che il contratto sia registrato;– immobili locati a canone concordato: possono beneficiare di una riduzione del 25% sull’aliquota IMU stabilita dal comune. Questo significa che il proprietario pagherà solo il 75% dell’IMU ordinaria prevista per quell’immobile;– immobili inagibili o inabitabili: gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati possono beneficiare di una riduzione del 50% della base imponibile. Per ottenere questa riduzione, è necessario presentare una perizia tecnica che attesti l’inagibilità o l’inabitabilità dell’immobile;-riduzione IMU per chi ha casa occupata: la riduzione dell’IMU per le case occupate può variare a seconda dei regolamenti comunali. Tuttavia, in generale, l’immobile occupato può beneficiare di una riduzione della base imponibile fino al 50%. Alcuni comuni potrebbero prevedere una riduzione maggiore o specifiche condizioni aggiuntive per applicare questa agevolazione;– agevolazioni anziani e disabili.

    Le categorie catastali degli immobili

    Le categorie catastali sono fondamentali per determinare l’importo dell’IMU. Esse classificano gli immobili in base alla loro destinazione d’uso. Ecco un breve elenco delle principali categorie:>> A/1 – A/11: Abitazioni (con la A/1, A/8 e A/9 considerate di lusso).>> B/1 – B/8: Collegati a usi collettivi (ospedali, scuole, biblioteche).>> C/1 – C/6: Immobili a uso commerciale (negozi, magazzini, laboratori).>> D/1 – D/10: Immobili a uso speciale (alberghi, teatri, fabbriche).>> E/1 – E/9: Immobili a uso particolare (stazioni, porti, aeroporti).

    Scadenze pagamenti IMU 2025

    Le scadenze per il pagamento dell’IMU sono fondamentali per evitare sanzioni. Nel 2025, le date da ricordare sono:

    – 16 giugno 2025: scadenza per il pagamento dell’acconto. L’acconto corrisponde generalmente al 50% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.– 16 dicembre 2025: scadenza per il saldo, che completa il pagamento dell’imposta per l’anno corrente.

    La scadenza dell’acconto IMU è generalmente fissata al 16 giugno di ogni anno, a meno che la data non cada di weekend o festivo. In questo caso il termine slitta al primo giorno feriale successivo.

    Nel 2025 fila tutto liscio, perché l’ultima data utile per pagare l’IMU in acconto o in soluzione unica è fissata a lunedì 16 giugno. Meglio segnarselo in calendario prima di partire per le vacanze.

    Calcolo pagamento IMU

    Il calcolo dell’IMU si basa su diversi fattori:– Rendita catastale: Punto di partenza per il calcolo dell’imposta. Deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda della categoria catastale dell’immobile;– Aliquota comunale: Ogni comune può stabilire una propria aliquota, che può variare entro certi limiti fissati dalla legge. Le aliquote possono essere diverse per ciascun tipo di immobile;– Detrazioni: Per le abitazioni principali di lusso (A/1, A/8, A/9), è prevista una detrazione di 200 euro.

    Da ricordare che dal 1° gennaio 2025 è in vigore la nuova IMU semplificata 2025: la riforma del 2024 che ha sfoltito le aliquote e a cui tutti i Comuni devono adeguarsi.

    Una delle novità focali introdotte dal Decreto sull’IMU semplificata riguarda appunto la classificazione delle fattispecie immobiliari soggette a IMU. Sono state individuate 128 nuove aliquote (al posto delle migliaia presenti nel periodo pre-riforma), che permettono di identificare con maggiore precisione le tipologie di immobili imponibili o esenti dall’imposta.

    Le amministrazioni dovranno adeguarsi alle nuove regole e pubblicare la loro delibera sulle aliquote 2025 tramite un prospetto da pubblicare entro il 14 ottobre prossimo su una piattaforma online predisposta dal MEF.

    Mancato pagamento IMU: le sanzioni

    Il mancato pagamento dell’IMU può comportare diverse conseguenze:

    – Sanzioni: Se non si paga entro la scadenza, si applicano delle sanzioni che possono variare dal 0,1% al 3,75% per ogni giorno di ritardo nei primi 14 giorni. Dal 15° giorno in poi, le sanzioni aumentano fino al 30% dell’importo dovuto.– Interessi di mora: Oltre alle sanzioni, si applicano gli interessi di mora calcolati giornalmente sulla base del tasso legale.– Procedure esattoriali: In caso di mancato pagamento prolungato, il comune può avviare procedure esecutive, come il pignoramento dei beni del contribuente.

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    I contratti di compravendita immobiliare

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    Come si paga l’IMU nel 2025

    Per il 2025 restano le stesse modalità di versamento dell’imposta previste gli scorsi anni. Il pagamento dell’IMU può essere effettuato tramite:

    – Modello F24: può essere compilato online o presso una banca o un ufficio postale. È il metodo più comune.– Servizi Online del Comune: alcuni comuni offrono la possibilità di pagare l’IMU direttamente attraverso il proprio sito web.

    Molte amministrazioni infatti mettono a disposizione portali di calcolo online e anche il modello F24 precompilato e semplificato.

    Calcola qui l’IMU 2025

    IMU 2025: riferimenti utili

    –Sito del Comune di residenza: Per informazioni dettagliate sulle aliquote e le modalità di pagamento.–Agenzia delle entrate: Per calcolare la rendita catastale e ottenere informazioni sulle categorie catastali.– Consulente fiscale: Per assistenza personalizzata nel calcolo e pagamento dell’IMU.

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    Forfettari: novità e proroghe versamenti 2025, approvate con il correttivo bis e Decreto Fisco

    Introdotto con Legge 190 del dicembre 2014, il regime forfettario offre ancora oggi una serie di novità normative, pur restando legato all’obiettivo principale di prevedere modalità semplificate di determinazione del reddito e di tassazione a beneficio di imprese e autonomi di piccole dimensioni.

    Le ultime modifiche, in ordine cronologico, sono figlie del Decreto 81 del 12 giugno 2025, con “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie”.

    Ribattezzato Decreto Correttivo bis, e in vigore dallo scorso 13 giugno, il testo si esprime, per i forfettari, su aspetti quali coefficienti di redditività, versamenti IVA e concordato preventivo biennale.Inoltre, lo scorso 12 giugno il Consiglio dei ministri ha varato un nuovo Decreto Fisco. Come spiegato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo, il provvedimento “tratta alcune tematiche che nello specifico riguardano il lavoro autonomo e le imprese”. Tra le novità si inserisce anche lo slittamento del pagamento del saldo 2024 e dell’acconto 2025 per i soggetti Isa e per i forfettari.

    Analizziamo le novità in dettaglio.Per ricevere altri aggiornamenti in tema fiscale puoi iscriverti al canale Telegram di LeggiOggi.

    Indice

    Regime forfettario e coefficienti di redditività

    Adempimenti IVA

    Concordato preventivo biennale

    Proroga versamenti nel Dl Fisco

    Cos’è il regime forfettario?

    Regime forfettario e coefficienti di redditività

    I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni interessati dal regime forfettario determinano il reddito imponibile ai fini fiscali applicando all’ammontare dei ricavi / compensi percepiti un coefficiente di redditività (espresso in percentuale), diverso a seconda del tipo di attività svolta.

    Sul punto il Decreto Legislativo numero 81/2025 dispone all’articolo 1 che, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, i forfettari continuano a determinare il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi / compensi le percentuali previste nell’allegato 4 alla Legge numero 190/2014.

    Da notare che le percentuali ancora vigenti sono quelle elaborate in funzione della classificazione ATECO 2007.

    Si coglie l’occasione per ricordare che, in caso di esercizio contemporaneo di attività con codici ATECO differenti, occorre applicare ai ricavi / compensi imputabili a ciascuna attività il coefficiente di redditività corrispondente (Circolare Agenzia Entrate 4 aprile 2016, numero 10/E).

    Adempimenti IVA

    Sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), i contribuenti in regime forfettario non possono addebitare l’IVA a titolo di rivalsa né tantomeno detrarre l’imposta assolta sugli acquisti nazionali e intracomunitari.

    Sempre in materia di acquisti intra UE i soggetti forfettari sono interessati dall’imposta se superata la soglia annua di 10 mila euro.

    In materia di liquidazioni e versamenti non sussiste alcun obbligo per i soggetti in parola, eccezion fatta per l’IVA riguardante le fatture di acquisto intra UE che superano la soglia annua di 10 mila euro e per altre operazioni per le quali il contribuente risulta debitore IVA in base al reverse charge.Nelle situazioni descritte, il versamento dev’essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare (articolo 6, Decreto Legislativo numero 81/2025).

    Concordato preventivo biennale

    Il capo II del Correttivo bis si preoccupa di modificare l’impianto del concordato preventivo biennale.

    A norma dell’articolo 7, comma 1 del decreto a decorrere dal 2025 i soggetti che applicano il regime forfettario non possono accedere al concordato preventivo biennale (CPB).

    Disciplinato dal Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, numero 13 il CPB permette ai titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività in Italia, di concordare preventivamente con l’Agenzia Entrate i redditi e i valori della produzione netta per i due anni successivi, nell’ottica di predeterminare le imposte dovute.

    L’AE si preoccupa di formulare una proposta di determinazione del reddito e del valore della produzione netta (con validità biennale) che il contribuente può accettare o meno.

    Oltre alla possibilità di predeterminare il reddito per il biennio successivo, il contribuente che aderisce al CPB applica un’imposta sostitutiva per la parte di reddito che eccede quello del periodo d’imposta precedente.

    Non sono invece contemplate semplificazioni contabili né dichiarative.

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    Nuovo Reddito di lavoro autonomo

    La riforma fiscale ha ridefinito i criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo, introducendo cambiamenti di grande impatto per i professionisti. L’intervento legislativo si è articolato su tre livelli:› Chiarezza normativa – Le nuove disposizioni codificano principi già consolidati, riducendo le incertezze interpretative.› Misure antielusive – Vengono stretti i margini di pianificazione fiscale, con una maggiore inclusione di componenti reddituali nella base imponibile.› Razionalizzazione del sistema – La disciplina diventa più organica e strutturata, introducendo nuovi principi come quello di onnicomprensività.Questo libro fornisce un’analisi approfondita delle nuove disposizioni, passando in rassegna tutti i componenti positivi e negativi di reddito e affrontando infine la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione tra professionisti, che consente di realizzare fusioni, conferimenti e trasformazioni senza incorrere in penalizzazioni fiscali, agevolando così la riorganizzazione e la crescita degli studi professionali. Attraverso un linguaggio chiaro e un approccio operativo, l’autore guida il lettore nell’analisi delle principali novità, offrendo strumenti pratici per interpretare e applicare la normativa. Grazie agli aggiornamenti garantiti fino al 30 novembre 2025, il volume assicura un supporto continuativo per seguire l’evoluzione normativa. La guida non solo permette di minimizzare i rischi di errori e sanzioni, ma rappresenta anche uno strumento strategico per ottimizzare la pianificazione fiscale, valorizzando ogni opportunità offerta dalla riforma.
    NICOLA FORTEDottore commercialista e revisore legale, pubblicista, componente della Commissione studi tributari del Notariato, componente della Commissione degli esperti relativa agli ISA, partecipa a programmi radiotelevisivi di informazione fiscale, docente presso la Fondazione Anselmo Anselmi del Notariato.

     

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    Proroga versamenti nel Dl Fisco

    Infine, un nuovo Decreto Fisco, varato in CDM lo scorso 12 giugno, introduce alcune novità sui pagamenti dovuti da Forfettari e soggetti ISA. In particolare, per il 2025, il primo acconto 2025 e il saldo 2024 slittano al 21 luglio 2025 (anziché il 30 giugno 2025) e al 20 agosto 2025 con maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.

    Cos’è il regime forfettario?

    Disciplinato dall’articolo 1, comma 54 e seguenti della Legge numero 190/2014 il forfettario è un regime fiscale naturale per imprese e autonomi di piccole dimensioni, in possesso dei seguenti requisiti:

    aver conseguito nel periodo d’imposta precedente (o che presumono di conseguire nel periodo d’imposta di inizio attività) ricavi o compensi non eccedenti gli 85 mila euro (valore ragguagliato ad anno);

    aver sostenuto o presumere di sostenere nel periodo d’imposta di inizio attività spese non eccedenti i 20 mila euro per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni di lavoro accessorio, titolari di borse di studio, di assegno o sussidio, ovvero di addestramento professionale, utili da partecipazione erogati agli associati che apportano solo lavoro, prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

    EsclusioniSono esclusi dal regime forfettario i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

    residenza all’estero, eccezion fatta per quanti risiedono in uno Stato membro dell’UE o aderente allo Spazio Economico Europeo e a patto che generino in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivo prodotto;

    effettuazione in via esclusiva o prevalente di attività di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili ovvero cessioni intra comunitarie di mezzi di trasporto nuovi;

    partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, associazioni professionali, società di fatto commerciali, imprese familiari e aziende coniugali;

    controllo diretto o indiretto di s.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore;

    adozione di altri regimi forfettari di determinazione del reddito, del regime del Patent box, del regime per i lavoratori impatriati o dei regimi speciali IVA;

    attività prevalente resa nei confronti di un datore di lavoro con cui sono in corso rapporto di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti;

    percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti i 30 mila euro, limite elevato a 35 mila euro per l’anno 2025, a meno che il contratto non sia cessato;

    precedente opzione per la contabilità ordinaria.

    Imposta sostitutivaUna delle principali caratteristiche del regime forfettario è l’applicazione al reddito imponibile (calcolato grazie ai coefficienti di redditività) di un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali – comunali ed IRAP pari al 5 per cento per il primo quinquennio di attività.

    Trascorso il periodo descritto o in caso di inosservanza delle condizioni richieste per l’applicazione dell’aliquota al 5 per cento, quest’ultima passa al 15 per cento.Leggi anche Novità Forfettari dal 1° gennaio 2025: fattura semplificata senza tetto dei 400 euro

    AdempimentiOltre ai descritti adempimenti IVA, i forfettari devono:

    Effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati, oltre all’obbligo di presentare la Certificazione Unica e il modello 770;

    Presentare il modello Redditi Persone Fisiche con modalità e scadenze ordinari;

    Conservare i documenti ricevuti ed emessi.

    Non è contemplato invece alcun obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

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    Pubblicato il

    Indennità ISCRO 800 euro: invio domanda dal 16 giugno per il 2025

    Anche quest’anno è possibile richiedere l’indennità ISCRO da 800 euro, un sussidio diventato ormai strutturale, quindi garantito tutti gli anni.

    I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata possono richiederla a partire da lunedì 16 giugno 2025, se in possesso di alcuni requisiti specifici, tra cui aver prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% alla media. A confermare l’avvio dell’iter di richiesta è stata l’Inps con un messaggio del 12 giugno, in cui comunica sia l’apertura delle domande sia la loro scadenza, fissata al 31 ottobre. Chi vuole chiederla ha quindi a disposizione qualche mese.

    Dopo un periodo di sperimentazione fino, l’ISCRO è stata confermata in via strutturale dalla Legge di bilancio 2024.

    I dettagli sulle domande.

    Indice

    Cos’è e requisiti per l’Indennità ISCRO autonomi

    Compatibilità ISCRO e Assegno ordinario di invalidità

    Domanda Indennità ISCRO 2025

    Come si invia domanda di ISCRO 2025?

    Durata Indennità ISCRO 2025

    Importo Indennità ISCRO autonomi 2025

    No ISCRO senza partita IVA

    Cos’è e requisiti per l’Indennità ISCRO autonomi

    L’ISCRO autonomi è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps, i quali esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo che:

    – non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;– non sono beneficiari di Assegno di inclusione;-hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno che precede quello di presentazione della domanda;– hanno dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro;– sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;– sono titolari di partita IVA attiva;– non hanno già beneficiato di ISCRO nel 2024.

    Per approfondire il tema degli autonomi aderenti al regime forfettario, con le regole 2025 per il lavoro autonomo, consigliamo il volume “Nuovo reddito da lavoro autonomo”(nel box qui sotto):

    FORMATO CARTACEO

    Nuovo Reddito di lavoro autonomo

    La riforma fiscale ha ridefinito i criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo, introducendo cambiamenti di grande impatto per i professionisti. L’intervento legislativo si è articolato su tre livelli:› Chiarezza normativa – Le nuove disposizioni codificano principi già consolidati, riducendo le incertezze interpretative.› Misure antielusive – Vengono stretti i margini di pianificazione fiscale, con una maggiore inclusione di componenti reddituali nella base imponibile.› Razionalizzazione del sistema – La disciplina diventa più organica e strutturata, introducendo nuovi principi come quello di onnicomprensività.Questo libro fornisce un’analisi approfondita delle nuove disposizioni, passando in rassegna tutti i componenti positivi e negativi di reddito e affrontando infine la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione tra professionisti, che consente di realizzare fusioni, conferimenti e trasformazioni senza incorrere in penalizzazioni fiscali, agevolando così la riorganizzazione e la crescita degli studi professionali. Attraverso un linguaggio chiaro e un approccio operativo, l’autore guida il lettore nell’analisi delle principali novità, offrendo strumenti pratici per interpretare e applicare la normativa. Grazie agli aggiornamenti garantiti fino al 30 novembre 2025, il volume assicura un supporto continuativo per seguire l’evoluzione normativa. La guida non solo permette di minimizzare i rischi di errori e sanzioni, ma rappresenta anche uno strumento strategico per ottimizzare la pianificazione fiscale, valorizzando ogni opportunità offerta dalla riforma.
    NICOLA FORTEDottore commercialista e revisore legale, pubblicista, componente della Commissione studi tributari del Notariato, componente della Commissione degli esperti relativa agli ISA, partecipa a programmi radiotelevisivi di informazione fiscale, docente presso la Fondazione Anselmo Anselmi del Notariato.

     

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    Compatibilità ISCRO e Assegno ordinario di invalidità

    Il sussidio ISCRO è compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità. Invece NON lo è con altri trattamenti pensionistici Inps, né dell’assegno di inclusione ADI. Questo vale durante l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione.

    Domanda Indennità ISCRO 2025

    Un messaggio Inps ha comunicato che per quest’anno le istanze di richiesta dell’indennità ISCRO si aprono lunedì 16 giugno. Da questa data è possibile inviare domanda online per il sussidio da 800 euro ai lavoratori autonomi. L’iter di richiesta si concluderà il 31 ottobre.

    Nel messaggio Inps 1858 si legge: “si comunica che a decorrere dal 16 giugno 2025 è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2025. Pertanto, a partire dalla predetta data è nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande in argomento e lo stesso rimarrà disponibile fino al 31 ottobre 2025, termine ultimo per la presentazione della domanda di indennità ISCRO per l’anno 2025”.

    E’ utile ricordare che l’indennità non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa. Significa che non possono accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2025 i beneficiari che hanno già fruito della prestazione per l’anno 2024.

    Come si invia domanda di ISCRO 2025?

    Il messaggio Inps spiega anche come inoltrare l’istanza per l’ISCRO. L’iter è online, come tutte le prestazioni Inps, salvo la possibilità da farsi aiutare da patronati e sportelli Inps.

    Per presentare la domanda è necessario accedere alla sezione: “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, disponibile nel sito Inps e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso:> “Sostegni, Sussidi e Indennità”> “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Dopo l’autenticazione, è necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.

    Ricordiamo che l’autenticazione al servizio è possibile solo con queste modalità:

     SPID di livello 2 o superiore;

     Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

     Carta nazionale dei servizi (CNS);

     IDAS. 

    Chi non vuole fare domanda online può sempre optare per i tradizionali canali offline: tramite il servizio di Contact Center Inps (numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile a pagamento); oppure recandosi da Caf e patronati.

    Durata Indennità ISCRO 2025

    L’indennità viene erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda.

    Importo Indennità ISCRO autonomi 2025

    L’importo erogato è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda. Su base mensile, l’importo che viene concesso al lavoratore, non deve essere inferiore a 250 euro e non deve superare gli 800 euro.In sostanza la somma può andare dai 250 agli 800 euro. Per fare un esempio ci basiamo sulle informazioni Inps: se il reddito dichiarato per gli anni 2021 e 2022 è pari rispettivamente a 6mila euro e a 5mila euro, si deve:

    > determinare la media del reddito (6.000 euro + 5.000 euro = 11.000 euro/2 = 5.500 euro);> dividere il risultato per due (base semestrale 5.500 euro /2 = 2.750 euro);> moltiplicare il risultato per il 25% (2.750 euro x 25% = 687,50 euro);

    No ISCRO senza partita IVA

    Importante sapere che, in caso di cessazione della partita IVA in costanza di erogazione dell’ISCRO, questa cesserà immediatamente, con conseguente recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

    Tutti i dettagli dell’indennità ISCRO sono stati forniti da Inps nella circolare 84 del 23 luglio 2024.

    Allegato utile

    Circolare Inps 84del 23 luglio 2024

    102 KB

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    Pubblicato il

    Rimborsi 730/2025 dipendenti: in arrivo da luglio. Ecco per chi e modalità di accredito

    L’arrivo dell’estate comporta per i dipendenti, non soltanto l’agognato momento delle meritate vacanze, ma altresì il dover fare i conti con la presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia Entrate, quest’anno con il modello 730/2025.

    Al di là delle ore passate a recuperare fatture, scontrini e documenti necessari per inserire le spese detraibili in dichiarazione, dal 730 possono anche arrivare sorprese positive.

    Ci riferiamo, in particolare, all’ipotesi in cui il dipendente risulta creditore nei confronti dell’Erario in quanto ha subito nel corso del periodo d’imposta interessato (in questo caso il 2024) ritenute fiscali superiori a quelle effettivamente a suo carico, calcolate in ragione dei redditi complessivamente totalizzati nell’anno.

    La differenza positiva, quale risulta dal modello 730 da presentare all’Agenzia Entrate, è rimborsata dal datore di lavoro in busta paga per conto dell’Erario.

    Trattandosi di un rimborso di imposte le somme riconosciute in cedolino sono esenti da qualsiasi trattenuta fiscale o contributiva, con il vantaggio di incrementare direttamente il netto da pagare all’interessato.

    Analizziamo ora in dettaglio chi ha diritto ai rimborsi da 730/2025 e come vengono riconosciuti.Per ricevere altri aggiornamenti in tema di pensioni Inps puoi iscriverti al canale Telegram di LeggiOggi.

    Indice

    Quando arrivano i rimborsi 730/2025?

    Rimborso 730/2025 ai dipendenti: busta paga di luglio

    Rimborsi 730/2025 senza sostituto d’imposta

    Rimborso 730/2025 assente: cosa fare?

    Quando arrivano i rimborsi 730/2025?

    La dichiarazione dei redditi con modello 730 è il momento finale del rapporto tra contribuente e Fisco, in relazione al periodo di imposta interessato.In queste sede si calcola infatti l’IRPEF, le addizionali regionali e comunali e le altre imposte effettivamente a carico del dipendente in relazione a tutti i redditi dallo stesso percepiti o totalizzati nel periodo d’imposta.Se, grazie all’inserimento in 730 di deduzioni e detrazioni d’imposta (ad esempio per spese sanitarie), risulta che l’imposta dovuta è inferiore a quella già trattenuta in busta paga nei singoli mesi del 2024, il contribuente ha diritto ad un rimborso a titolo di imposte pagate in eccesso.In questi casi si parla di conguaglio da 730 a credito per il contribuente.Discorso diverso per coloro che risultano aver subito ritenute fiscali inferiori a quelle effettivamente dovute. In questa situazioni è prevista una trattenuta in busta paga (direttamente sul netto) a titolo di imposte ancora dovute all’Erario (conguaglio da 730 a debito per il contribuente).

    Rimborso 730/2025 ai dipendenti: busta paga di luglio

    Coloro i quali presentano il modello 730 indicando i riferimenti del datore di lavoro nella sezione dedicata a “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” ricevono il rimborso fiscale direttamente in busta paga, attraverso una serie di voci che incrementano il netto mensile spettante.Le somme anticipate ai dipendenti per conto dell’Erario vengono successivamente recuperate dal datore di lavoro in sede di versamento dei tributi con modello F24.I rimborsi 730/2025, relativi all’IRPEF e alle altre imposte indicate nel documento che esprime il risultato contabile della dichiarazione (modello 730-4, che il datore di lavoro o l’intermediario incaricato ricevono direttamente dall’Agenzia Entrate), vengono riconosciuti a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio.Ipotizziamo il caso di un dipendente che presenta il modello 730 da cui risulta un credito nei confronti dell’Erario pari a 795,00 euro, a titolo di IRPEF.

    La busta paga di luglio 2025, liquidata nei primi giorni del mese di agosto, riporta, in base alla retribuzione dei giorni lavorati, un netto, depurato delle trattenute fiscali e contributive, pari a 2.245,00 euro.

    Grazie al rimborso fiscale, tuttavia, la somma liquidata al dipendente è complessivamente di 2.245,00 + 795,00 = 3.040,00 euro.

    Rimborsi 730/2025 senza sostituto d’imposta

    I contribuenti che presentano il modello 730 senza indicare il sostituto d’imposta perché manca ovvero, pur in presenza dello stesso, per libera scelta di non avvalersi di tale modalità, ricevono i rimborsi 730/2025 direttamente dall’Agenzia Entrate (con i tempi del Fisco).In tal caso l’erogazione dei rimborsi per IRPEF, addizionali, cedolare secca o imposta sostitutiva sui premi di risultato avviene, a partire dal mese di dicembre, da parte dell’Amministrazione finanziaria con accredito sul conto corrente bancario o postale (dotato di IBAN) che l’interessato ha comunicato all’AE.Se non sono state fornite le coordinate bancarie il rimborso è liquidato sotto forma di titoli di credito a copertura garantita, emessi da Poste Italiane S.p.A.Se il contribuente decide invece di utilizzare i crediti in compensazione di somme dovute all’Erario è tenuto a ricorrere esclusivamente ai servizi telematici messi a disposizione dall’AE, secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia.La scelta di presentare il 730 senza sostituto d’imposta è espressa in dichiarazione dei redditi barrando l’apposita casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” della sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

    Leggi anche: Dichiarazione 730/2025: come funziona il recupero bonus fiscale 1200 euro (a conguaglio)

    Rimborso 730/2025 assente: cosa fare?

    Il contribuente che presenta direttamente o per il tramite di un intermediario (CAF / professionista) il modello 730 e non si trova nelle buste paga, a partire da quella di competenza del mese di luglio, alcun rimborso fiscale è necessario che consideri innanzitutto la regola per cui il sostituto d’imposta non esegue il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a dodici euro.Accertato che l’importo dei rimborsi eccede la soglia descritta, il contribuente è opportuno che contatti il sostituto d’imposta al fine di verificare se quest’ultimo ha ricevuto dall’Agenzia Entrate il modello 730-4.Se nulla è stato trasmesso dall’Agenzia, il dipendente può trovarsi nella situazione in cui i rimborsi 730/2025 (pur in presenza di un sostituto d’imposta) venga erogato dall’Agenzia Entrate. Tale è l’ipotesi della dichiarazione dei redditi modificata rispetto al modello precompilato che, in alternativa:

    presenta un rimborso superiore a 4 mila euro;

    incide sulla determinazione del reddito o dell’imposta e presenta elementi di incoerenza quali:

    scostamento per importi significativi fra il credito IRPEF e i dati risultanti nei modelli di versamento, nelle CU e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;

    altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni ovvero a quelli esposti nelle CUM

    situazioni di rischio, confermate di anno in anno, individuate in base alle irregolarità emerse negli anni passati.

    In queste situazioni l’erogazione è effettuata con le stesse modalità dei contribuenti privi di sostituto d’imposta “a partire dal mese di dicembre entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine” (istruzioni AE per la compilazione del 730, disponibili su “agenziaentrate.gov.it”).

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