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    Assegno di Inclusione (ADI): rinnovo dei 12 mesi semplificato. Ecco il nuovo iter

    Hai percepito l’Assegno di Inclusione fino a giugno 2025 e non sai come funziona il rinnovo della prestazione? Sappi che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diffuso, con nota n.10558 dell’8 agosto 2025, una serie di istruzioni operative per la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei familiari che, per primi hanno fatto domanda di accesso all’ADI tra dicembre 2023 e gennaio 2024, ed hanno ricevuto a giugno scorso l’ultima delle diciotto mensilità del sussidio.

    In pratica il rinnovo sarà più snello e veloce per quanto riguarda la sottoscrizione del PAD, per chi vuole approfittare della possibilità di godere di altri 12 mesi di ADI. Ecco la procedura.

    Nota MLPS 10558 dell’8 agosto 2025

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    Leggi anche Assegno di inclusione, stop di un mese. Arriva il bonus ponte da 500 euro

    Indice

    Rinnovo ADI Assegno di inclusione

    Per i primi beneficiari dell’ADI ultima mensilità a giugno 2025

    Come rinnovare l’Assegno di inclusione 2025

    Procedura semplificata

    Variazioni del nucleo familiare

    Incontro con i servizi sociali

    Attenzione alla sospensione del sussidio

    Rinnovo ADI Assegno di inclusione

    Il Decreto 48/2023, istitutivo dell’Assegno di Inclusione, ha stabilito che il sussidio è erogato mensilmente, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi.

    Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

    Per i primi beneficiari dell’ADI ultima mensilità a giugno 2025

    Considerato il periodo di erogazione dell’ADI, sottolinea la nota ministeriale, i nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso al sussidio tra dicembre 2023 e gennaio 2024, considerato che la misura decorre dal 1° gennaio 2024, hanno percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle diciotto mensilità.

    Questi beneficiari, sull’apposita piattaforma del sito “inps.it” (sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno di Inclusione (ADI)”) visualizzano la loro domanda in stato “terminata” oltre a ricevere dall’Istituto il seguente sms: “Hai percepito le 18 mensilità di ADI. Per riprendere a ricevere la prestazione, potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese”.

    Come rinnovare l’Assegno di inclusione 2025

    Per ottenere il rinnovo dell’ADI il nucleo familiare è tenuto a presentare, dal 1° luglio 2025, una nuova domanda sul portale “inps.it”, collegandosi (grazie alle credenziali SPID, CIE o CNS) alla citata piattaforma “Assegno di Inclusione (ADI)”.

    In alternativa è possibile inviare la richiesta di rinnovo per il tramite di CAF e patronati. 

    I soggetti richiedenti l’ADI devono altresì “avere un Patto di attivazione digitale nucleo sottoscritto” (nota Ministero del Lavoro). Se la domanda, presentata nel mese di luglio 2025, è accolta e il PAD (Patto di attivazione digitale) nucleo è sottoscritto, il beneficio economico decorre dal mese di agosto 2025 (mese successivo quello di presentazione della domanda), fermo restando che il pagamento “potrà anche avvenire successivamente, con l’erogazione di eventuali arretrati” (ancora la nota ministeriale).

    Procedura semplificata

    Come anticipato dall’INPS con Messaggio 27 giugno 2025, numero 2052, al fine di agevolare la presentazione della domanda di rinnovo, sono previste alcune semplificazioni per quanto concerne la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale. I nuclei che risultano invariati (al netto di nascite o decessi) e a prescindere da quale componente del nucleo presenti la domanda, non sono tenuti a:

    Iscriversi al SIISL;

    Sottoscrivere un nuovo PAD nucleo.

    Si considerano infatti validi l’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del Patto effettuati in sede di presentazione della precedente domanda, la cui nuova decorrenza è associata alla data di invio della domanda di rinnovo.Se il richiedente che trasmette la richiesta di rinnovo dell’ADI, pur non essendovi tenuto, compila il PAD nucleo, la sottoscrizione è considerata quale aggiornamento del Patto associata alla precedente domanda e la sua decorrenza coincide sempre con la data di invio della richiesta di rinnovo.

    Variazioni del nucleo familiare

    A differenza delle casistiche citate, se la composizione del nucleo è variata, al netto di nascite e decessi, rispetto alla precedente domanda, la domanda di rinnovo dev’essere trasmessa secondo le regole ordinarie di presentazione, compreso l’obbligo di iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD nucleo.A seguito di tale domanda il beneficio economico avrà comunque una durata di dodici mesi qualora, all’interno del nuovo nucleo familiare, vi sia almeno un componente che abbia già interamente fruito delle precedenti diciotto mensilità.In caso di accoglimento della domanda il beneficio per i nuclei con variazioni decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD.

    Incontro con i servizi sociali

    A seguito dell’accoglimento dell’istanza i nuclei familiari hanno 120 giorni per presentarsi ai servizi sociali, a partire:

    dalla data di sottoscrizione del PAD;

    dalla data di presentazione della domanda di rinnovo (per i nuclei invariati);

    L’obbligo riguarda “anche i nuclei che nel corso della prima erogazione erano stati esonerati dagli obblighi di attivazione a seguito della valutazione multidimensionale” (nota ministeriale).I nuclei che durante il precedente periodo di fruizione dell’ADI avevano obblighi di partecipazione agli incontri di monitoraggio, qualora i servizi sociali avessero già calendarizzato un incontro prima della scadenza dei 120 giorni, la registrazione dello stesso ha validità anche ai fini dell’obbligo di presentazione previsto per i rinnovi.

    Attenzione alla sospensione del sussidio

    Come chiarisce la nota del Ministero del Lavoro, per le domande di rinnovo presentate a luglio (con PAD già sottoscritto) l’incontro con i servizi sociali deve avvenire al più tardi entro 120 giorni “cioè entro il mese di novembre 2025” così da evitare la sospensione del sussidio.Tuttavia, sempre la nota dell’8 agosto, in caso di mancato con i servizi sociali entro novembre, l’INPS sospenderà il pagamento dal mese successivo (dicembre).La sospensione potrà essere annullata solo a seguito della segnalazione di avvenuto incontro entro il giorno 20 del mese successivo quello della sospensione della misura (sempre dicembre).Se, ad esempio, i 120 giorni scadono il 9 novembre 2025 e, a tale data, non risulta ancora avvenuto l’incontro, è prevista la sospensione del pagamento dell’ADI di dicembre.

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    Disoccupazione agricola 2025: come funziona e modalità di accesso

    Destinatari Requisiti Misura Durata della prestazione OTI -Anzianità assicurativa di almeno due anni come dipendenti agricoli prima della domanda o per l’anno di competenza della prestazione, con accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola, precedente al biennio di riferimento della prestazione;   -Almeno 102 contributi giornalieri accreditati nell’anno di […]

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    Bonus Psicologo per il 2025: domande dal 15 settembre. Requisiti e importi per fascia Isee

    Torna la possibilità di inviare all’INPS domanda per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, detto anche Bonus Psicologo.

    La misura, introdotta con Decreto – Legge 30 dicembre 2021, numero 228, ha come obiettivo quello di supportare l’assistenza psicologica ai cittadini che nel periodo della pandemia e della successiva crisi socio-economica, hanno visto accrescere gli stati di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

    A seguito dell’adozione del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 10 luglio scorso, riguardante la ripartizione delle risorse pubbliche relative al Bonus Psicologo per gli anni 2024 e 2025, l’INPS è intervenuta con Messaggio n.2460 dell’11 agosto 2025, per fornire le indicazioni necessarie a quanti intendono presentare le domande di Bonus Psicologo per l’annualità corrente.

    Ecco i dettagli.

    Messaggio Inps n.2460/2025

    111 KB

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    Indice

    Scadenze nuova domanda per il Bonus psicologo

    La domanda si invia così

    Domanda valida solo con questi requisiti

    Elaborazione graduatorie ed erogazione soldi

    Gli importi del Bonus (non uguali per tutti)

    Come si usano i soldi erogati

    Il contributo per sessioni di psicoterapia

    Entro quando utilizzare il Bonus psicologo attribuito

    Scadenze nuova domanda per il Bonus psicologo

    Come reso noto dall’INPS con il messaggio 2460, dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025 è possibile trasmettere la domanda per il Bonus Psicologo.

    La domanda si invia così

    Le istanze di accesso al bonus devono essere inviate all’INPS con modalità esclusivamente telematica, collegandosi al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” del sito Inps, selezionando poi “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”.

    La piattaforma è raggiungibile con le credenziali SPID, CIE o CNS al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità – Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità – Strumenti – Vedi tutti – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

    In alternativa è possibile chiamare il Contact Center dell’Istituto, disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Domanda valida solo con questi requisiti

    Possono accedere al bonus le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, beneficiarie di un percorso psicoterapeutico.

    Al momento della presentazione della domanda l’interessato dev’essere in possesso dei seguenti requisiti:

    residenza in Italia;

    ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) con valore non superiore a 50 mila euro.

    In fase di trasmissione dell’istanza l’INPS informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida (necessaria per ottenere l’ISEE):

    In caso di assenza di una DSU valida, il richiedente è informato della necessità di:

    Presentare la relativa DSU;

    Presentare la domanda di accesso al bonus dopo il rilascio di una DSU valida;

    In caso di presenza di una DSU valida la domanda è acquisita.

    Presentata la domanda all’INPS non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario.

    Elaborazione graduatorie ed erogazione soldi

    Terminato il periodo di presentazione delle domande, INPS procede alla redazione delle graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, individuando i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse pubbliche disponibili.

    L’assegnazione del beneficio avviene in base all’ordine di arrivo delle domande “prioritariamente alle persone con ISEE più basso” (articolo 6, comma 7, Decreto interministeriale 10 luglio 2025).

    L’Istituto comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda e, contestualmente, associa e trasmette all’interessato un codice univoco del valore attribuito.

    Gli importi del Bonus (non uguali per tutti)

    Il Bonus psicologo è riconosciuto una sola volta, secondo un importo parametrato alle seguenti fasce dell’ISEE:

    ISEE inferiore a 15 mila euro: bonus fino a 50 euro per seduta, erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

    ISEE compreso tra 15 mila e 30 mila euro: bonus, fino a 50 euro per seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

    ISEE superiore a 30 mila euro e non eccedente i 50 mila euro: bonus fino a 50 euro per ogni seduta, riconosciuto a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

    Come si usano i soldi erogati

    Il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco ai fini della prenotazione della seduta.

    Il professionista accede alla piattaforma del sito Inps e, verificata la disponibilità dell’importo della prestazione, ne indica l’ammontare inserendo la data della seduta concordata.

    L’Istituto, a sua volta, comunica al beneficiario i dati della prenotazione. Quest’ultimo può disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne.

    Effettuata la seduta, il professionista:

    Emette fattura indicando nella stessa il codice univoco attribuito;

    Inserisce nella piattaforma INPS:

    Codice univoco;

    Data e numero della fattura emessa;

    Compenso dovuto per la seduta.

    A questo punto l’Istituto comunica al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.

    Il contributo per sessioni di psicoterapia

    Il bonus psicologo è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (CNOP).

    L’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa è consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata del sito Inps.

    I professionisti sono chiamati ad autenticarsi sul portale dell’Istituto utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS.

    L’avvenuto inserimento nell’elenco implica l’obbligo di accettazione dei benefici secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Decreto interministeriale del 10 luglio 2025.

    Il professionista inserito in elenco è abilitato all’inserimento del proprio IBAN.

    Entro quando utilizzare il Bonus psicologo attribuito

    Il beneficio assegnato dall’INPS dev’essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda.Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.

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    Torna la possibilità di inviare all’INPS domanda per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, detto anche Bonus Psicologo.

    La misura, introdotta con Decreto – Legge 30 dicembre 2021, numero 228, ha come obiettivo quello di supportare l’assistenza psicologica ai cittadini che nel periodo della pandemia e della successiva crisi socio-economica, hanno visto accrescere gli stati di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

    A seguito dell’adozione del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 10 luglio scorso, riguardante la ripartizione delle risorse pubbliche relative al Bonus Psicologo per gli anni 2024 e 2025, l’INPS è intervenuta con Messaggio n.2460 dell’11 agosto 2025, per fornire le indicazioni necessarie a quanti intendono presentare le domande di Bonus Psicologo per l’annualità corrente.

    Ecco i dettagli.

    Messaggio Inps n.2460/2025

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    Il contributo per sessioni di psicoterapia

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    Scadenze nuova domanda per il Bonus psicologo

    Come reso noto dall’INPS con il messaggio 2460, dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025 è possibile trasmettere la domanda per il Bonus Psicologo.

    La domanda si invia così

    Le istanze di accesso al bonus devono essere inviate all’INPS con modalità esclusivamente telematica, collegandosi al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” del sito Inps, selezionando poi “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”.

    La piattaforma è raggiungibile con le credenziali SPID, CIE o CNS al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità – Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità – Strumenti – Vedi tutti – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

    In alternativa è possibile chiamare il Contact Center dell’Istituto, disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Domanda valida solo con questi requisiti

    Possono accedere al bonus le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, beneficiarie di un percorso psicoterapeutico.

    Al momento della presentazione della domanda l’interessato dev’essere in possesso dei seguenti requisiti:

    residenza in Italia;

    ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) con valore non superiore a 50 mila euro.

    In fase di trasmissione dell’istanza l’INPS informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida (necessaria per ottenere l’ISEE):

    In caso di assenza di una DSU valida, il richiedente è informato della necessità di:

    Presentare la relativa DSU;

    Presentare la domanda di accesso al bonus dopo il rilascio di una DSU valida;

    In caso di presenza di una DSU valida la domanda è acquisita.

    Presentata la domanda all’INPS non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario.

    Elaborazione graduatorie ed erogazione soldi

    Terminato il periodo di presentazione delle domande, INPS procede alla redazione delle graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, individuando i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse pubbliche disponibili.

    L’assegnazione del beneficio avviene in base all’ordine di arrivo delle domande “prioritariamente alle persone con ISEE più basso” (articolo 6, comma 7, Decreto interministeriale 10 luglio 2025).

    L’Istituto comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda e, contestualmente, associa e trasmette all’interessato un codice univoco del valore attribuito.

    Gli importi del Bonus (non uguali per tutti)

    Il Bonus psicologo è riconosciuto una sola volta, secondo un importo parametrato alle seguenti fasce dell’ISEE:

    ISEE inferiore a 15 mila euro: bonus fino a 50 euro per seduta, erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

    ISEE compreso tra 15 mila e 30 mila euro: bonus, fino a 50 euro per seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

    ISEE superiore a 30 mila euro e non eccedente i 50 mila euro: bonus fino a 50 euro per ogni seduta, riconosciuto a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

    Come si usano i soldi erogati

    Il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco ai fini della prenotazione della seduta.

    Il professionista accede alla piattaforma del sito Inps e, verificata la disponibilità dell’importo della prestazione, ne indica l’ammontare inserendo la data della seduta concordata.

    L’Istituto, a sua volta, comunica al beneficiario i dati della prenotazione. Quest’ultimo può disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne.

    Effettuata la seduta, il professionista:

    Emette fattura indicando nella stessa il codice univoco attribuito;

    Inserisce nella piattaforma INPS:

    Codice univoco;

    Data e numero della fattura emessa;

    Compenso dovuto per la seduta.

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    Il contributo per sessioni di psicoterapia

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