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    Bonus Psicologo 2025: domande da oggi 15 settembre. Requisiti e importi per fascia Isee

    Torna la possibilità di inviare all’INPS domanda per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, detto anche Bonus Psicologo.

    La misura, introdotta con Decreto n. 228 del 30 dicembre 2021 ha come obiettivo quello di supportare l’assistenza psicologica ai cittadini che nel periodo della pandemia e della successiva crisi socio-economica, hanno visto accrescere gli stati di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

    A seguito dell’adozione del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 10 luglio scorso, riguardante la ripartizione delle risorse pubbliche relative al Bonus Psicologo per gli anni 2024 e 2025, l’INPS è intervenuta con Messaggio n.2460 dell’11 agosto 2025, per fornire le indicazioni necessarie a quanti intendono presentare le domande di Bonus Psicologo per l’annualità corrente.

    Ecco i dettagli.

    Allegato

    Messaggio Inps n.2460/2025

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    Indice

    Scadenze nuova domanda per il Bonus psicologo

    La domanda si invia così

    Domanda valida solo con questi requisiti

    Elaborazione graduatorie ed erogazione soldi

    Gli importi del Bonus (non uguali per tutti)

    Come si usano i soldi erogati

    Il contributo per sessioni di psicoterapia

    Entro quando utilizzare il Bonus psicologo attribuito

    Scadenze nuova domanda per il Bonus psicologo

    Come reso noto dall’INPS con il messaggio 2460, dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025 è possibile trasmettere la domanda per il Bonus Psicologo. Si parte quindi oggi 15 settembre con l’invio istanze.

    La domanda si invia così

    Le istanze di accesso al bonus devono essere inviate all’INPS con modalità esclusivamente telematica, collegandosi al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” del sito Inps, selezionando poi “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”.

    La piattaforma è raggiungibile con le credenziali SPID, CIE o CNS al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità – Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità – Strumenti – Vedi tutti – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

    In alternativa è possibile chiamare il Contact Center dell’Istituto, disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Domanda valida solo con questi requisiti

    Possono accedere al bonus le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, beneficiarie di un percorso psicoterapeutico.

    Al momento della presentazione della domanda l’interessato dev’essere in possesso dei seguenti requisiti:

    residenza in Italia;

    ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) con valore non superiore a 50 mila euro.

    In fase di trasmissione dell’istanza l’INPS informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida (necessaria per ottenere l’ISEE):

    In caso di assenza di una DSU valida, il richiedente è informato della necessità di:

    Presentare la relativa DSU;

    Presentare la domanda di accesso al bonus dopo il rilascio di una DSU valida;

    In caso di presenza di una DSU valida la domanda è acquisita.

    Presentata la domanda all’INPS non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario.

    Elaborazione graduatorie ed erogazione soldi

    Terminato il periodo di presentazione delle domande, INPS procede alla redazione delle graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, individuando i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse pubbliche disponibili.

    L’assegnazione del beneficio avviene in base all’ordine di arrivo delle domande “prioritariamente alle persone con ISEE più basso” (articolo 6, comma 7, Decreto interministeriale 10 luglio 2025).

    L’Istituto comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda e, contestualmente, associa e trasmette all’interessato un codice univoco del valore attribuito.

    Gli importi del Bonus (non uguali per tutti)

    Il Bonus psicologo è riconosciuto una sola volta, secondo un importo parametrato alle seguenti fasce dell’ISEE:

    ISEE inferiore a 15 mila euro: bonus fino a 50 euro per seduta, erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

    ISEE compreso tra 15 mila e 30 mila euro: bonus, fino a 50 euro per seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

    ISEE superiore a 30 mila euro e non eccedente i 50 mila euro: bonus fino a 50 euro per ogni seduta, riconosciuto a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

    Come si usano i soldi erogati

    Il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco ai fini della prenotazione della seduta.

    Il professionista accede alla piattaforma del sito Inps e, verificata la disponibilità dell’importo della prestazione, ne indica l’ammontare inserendo la data della seduta concordata.

    L’Istituto, a sua volta, comunica al beneficiario i dati della prenotazione. Quest’ultimo può disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne.

    Effettuata la seduta, il professionista:

    Emette fattura indicando nella stessa il codice univoco attribuito;

    Inserisce nella piattaforma INPS:

    Codice univoco;

    Data e numero della fattura emessa;

    Compenso dovuto per la seduta.

    A questo punto l’Istituto comunica al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.

    Il contributo per sessioni di psicoterapia

    Il bonus psicologo è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (CNOP).

    L’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa è consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata del sito Inps.

    I professionisti sono chiamati ad autenticarsi sul portale dell’Istituto utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS.

    L’avvenuto inserimento nell’elenco implica l’obbligo di accettazione dei benefici secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Decreto interministeriale del 10 luglio 2025.

    Il professionista inserito in elenco è abilitato all’inserimento del proprio IBAN.

    Entro quando utilizzare il Bonus psicologo attribuito

    Il beneficio assegnato dall’INPS dev’essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda.Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.

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    Foto copertina: istock/Jacob Wackerhausen […]

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    La misura, introdotta con Decreto n. 228 del 30 dicembre 2021 ha come obiettivo quello di supportare l’assistenza psicologica ai cittadini che nel periodo della pandemia e della successiva crisi socio-economica, hanno visto accrescere gli stati di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

    A seguito dell’adozione del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 10 luglio scorso, riguardante la ripartizione delle risorse pubbliche relative al Bonus Psicologo per gli anni 2024 e 2025, l’INPS è intervenuta con Messaggio n.2460 dell’11 agosto 2025, per fornire le indicazioni necessarie a quanti intendono presentare le domande di Bonus Psicologo per l’annualità corrente.

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    Come reso noto dall’INPS con il messaggio 2460, dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025 è possibile trasmettere la domanda per il Bonus Psicologo. Si parte quindi oggi 15 settembre con l’invio istanze.

    La domanda si invia così

    Le istanze di accesso al bonus devono essere inviate all’INPS con modalità esclusivamente telematica, collegandosi al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” del sito Inps, selezionando poi “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”.

    La piattaforma è raggiungibile con le credenziali SPID, CIE o CNS al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità – Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità – Strumenti – Vedi tutti – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

    In alternativa è possibile chiamare il Contact Center dell’Istituto, disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Domanda valida solo con questi requisiti

    Possono accedere al bonus le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, beneficiarie di un percorso psicoterapeutico.

    Al momento della presentazione della domanda l’interessato dev’essere in possesso dei seguenti requisiti:

    residenza in Italia;

    ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) con valore non superiore a 50 mila euro.

    In fase di trasmissione dell’istanza l’INPS informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida (necessaria per ottenere l’ISEE):

    In caso di assenza di una DSU valida, il richiedente è informato della necessità di:

    Presentare la relativa DSU;

    Presentare la domanda di accesso al bonus dopo il rilascio di una DSU valida;

    In caso di presenza di una DSU valida la domanda è acquisita.

    Presentata la domanda all’INPS non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario.

    Elaborazione graduatorie ed erogazione soldi

    Terminato il periodo di presentazione delle domande, INPS procede alla redazione delle graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, individuando i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse pubbliche disponibili.

    L’assegnazione del beneficio avviene in base all’ordine di arrivo delle domande “prioritariamente alle persone con ISEE più basso” (articolo 6, comma 7, Decreto interministeriale 10 luglio 2025).

    L’Istituto comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda e, contestualmente, associa e trasmette all’interessato un codice univoco del valore attribuito.

    Gli importi del Bonus (non uguali per tutti)

    Il Bonus psicologo è riconosciuto una sola volta, secondo un importo parametrato alle seguenti fasce dell’ISEE:

    ISEE inferiore a 15 mila euro: bonus fino a 50 euro per seduta, erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

    ISEE compreso tra 15 mila e 30 mila euro: bonus, fino a 50 euro per seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

    ISEE superiore a 30 mila euro e non eccedente i 50 mila euro: bonus fino a 50 euro per ogni seduta, riconosciuto a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

    Come si usano i soldi erogati

    Il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco ai fini della prenotazione della seduta.

    Il professionista accede alla piattaforma del sito Inps e, verificata la disponibilità dell’importo della prestazione, ne indica l’ammontare inserendo la data della seduta concordata.

    L’Istituto, a sua volta, comunica al beneficiario i dati della prenotazione. Quest’ultimo può disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne.

    Effettuata la seduta, il professionista:

    Emette fattura indicando nella stessa il codice univoco attribuito;

    Inserisce nella piattaforma INPS:

    Codice univoco;

    Data e numero della fattura emessa;

    Compenso dovuto per la seduta.

    A questo punto l’Istituto comunica al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.

    Il contributo per sessioni di psicoterapia

    Il bonus psicologo è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (CNOP).

    L’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa è consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata del sito Inps.

    I professionisti sono chiamati ad autenticarsi sul portale dell’Istituto utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS.

    L’avvenuto inserimento nell’elenco implica l’obbligo di accettazione dei benefici secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Decreto interministeriale del 10 luglio 2025.

    Il professionista inserito in elenco è abilitato all’inserimento del proprio IBAN.

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    Colf e badanti stranieri, assunzioni più semplici: cosa cambia con il nuovo Decreto Flussi

    Nella riunione del 4 settembre 2025 numero 140 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare in Italia di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, in special modo per il settore colf e badanti. Tra gli obiettivi del provvedimento figurano una maggiore efficienza degli Sportelli unici per l’immigrazione, a beneficio dell’utenza e dei datori di lavoro, nonché il rafforzamento del quadro giuridico in materia di lavoro dei cittadini stranieri in Italia, nell’ottica di garantire un’entrata legale e ordinata di tali cittadini e contrastare così il reclutamento e l’impiego illegale di manodopera straniera.Una delle novità di maggior rilievo interessa le quote di ingresso di assistenti familiari o sociosanitari.Analizziamo la questione in dettaglio.Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere altre news e aggiornamenti in tema di lavoro, e alla Newsletter gratuita di LeggiOggi.

    Indice

    Cosa cambia per colf e badanti?

    La misura sperimentale per il 2025

    Come avviene la richiesta di nulla osta al lavoro?

    Requisito dell’attività svolta

    Cosa cambia per colf e badanti?

    Il decreto approvato in Consiglio dei ministri di recente interviene sulle procedure di ingresso in Italia per colf e badanti.Nello specifico, stando al comunicato stampa diffuso a margine del CDM, grazie al nuovo provvedimento si “pongono stabilmente al di fuori del meccanismo delle quote l’ingresso e il soggiorno di lavoratori da impiegare” nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, a patto che l’assistenza sia diretta a persone con “disabilità o grandi anziane”.Si dispone inoltre che, nei primi dodici mesi di effettiva occupazione legale in Italia, tali lavoratori possano svolgere esclusivamente l’attività autorizzata” e “cambiare datore di lavoro solo con autorizzazione degli Ispettorati territoriali del lavoro.La riforma descritta rende pertanto strutturale l’eliminazione dei vincoli numerici per colf e badanti, già prevista in via sperimentale per l’annualità corrente, a norma del D.L. numero 145/2024.

    Resta fermo sia il riscontro rigoroso dei requisiti d’ingresso sia l’obbligo di presentare domanda di nulla osta al lavoro esclusivamente attraverso le agenzie per il lavoro o le associazioni datoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico”.

    La misura sperimentale per il 2025

    A decorrere dal 7 febbraio 2025 ore 9:00 (come risulta dalla Circolare interministeriale 24 ottobre 2024 numero 9032) in via sperimentale e solo per l’annualità corrente, il Decreto – Legge 11 ottobre 2024, numero 145 ha previsto il rilascio “al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, del T.U.I., di nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato” entro un numero massimo di 10 mila istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di:

    persone con disabilità, come definite ai sensi dell’articolo 2, Decreto Legislativo 3 maggio 2024, numero 62;

    grandi anziani, come definiti dall’articolo 2, lettera b), del Decreto Legislativo 15 marzo 2024, numero 29.

    Nello specifico si intende per persona con disabilità, a norma della Legge numero 104/1992 (articolo 3, comma 1), chi “presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.Si intendono invece come grandi anziane, le persone che hanno compiuto 80 anni, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), Decreto Legislativo numero 29/2024.

    Come avviene la richiesta di nulla osta al lavoro?

    Le regole sperimentali in vigore nel 2025 impongono, come anticipato, la presentazione allo Sportello unico per l’immigrazione competente, delle istanze di nulla osta al lavoro, per l’assunzione a termine o a tempo indeterminato, esclusivamente da parte:

    delle agenzie per il lavoro regolarmente iscritte all’albo informatico di cui al Decreto Legislativo numero 276/2003;

    delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.

    Le richieste di assunzione possono essere altresì presentate per l’assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall’articolo 3, comma 3 della Legge 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia.Non è consentita l’assunzione del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro.Alle agenzie per il lavoro e associazioni datoriali è richiesto di allegare alle istanze di nulla osta la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e quarto periodo dell’articolo 2, comma 2, D.L. numero 145/2024, nello specifico la certificazione su:

    Condizione di disabilità;

    Età anagrafica per la categoria dei grandi anziani.

    La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno sono “disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 22, del T.U.I., con esclusione del comma 5.01 del medesimo articolo” (circolare 24 ottobre 2024).Il nulla osta è infatti concesso previa verifica dell’Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’articolo 24-bis del medesimo Testo Unico Immigrazione.

    Requisito dell’attività svolta

    I lavoratori stranieri assunti per assistenza familiare o sociosanitaria, come peraltro contemplato nel nuovo decreto – legge approvato in CDM del 4 settembre 2025, limitatamente “ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente l’attività lavorativa per la quale sono stati assunti” (circolare interministeriale).Eventuali cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi del rapporto di lavoro sono soggetti all’autorizzazione preliminare dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) competente.Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a termine o a tempo indeterminato, è richiesto allo Sportello unico per l’immigrazione un nuovo nulla osta. […]

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    Contributi, pensione e Naspi per ricercatori e post-doc: le nuove istruzioni INPS

    Con la circolare n. 125 dell’11 settembre 2025, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti sugli obblighi contributivi per ricercatori e post-doc, derivanti dalla stipula dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc, previsti dagli articoli 22 e 22-bis della legge n. 240/2010. Si tratta di una novità di grande rilievo per il mondo accademico e della ricerca, che interessa università, enti pubblici di ricerca e istituzioni scientifiche, oltre che i giovani studiosi che si affacciano alla carriera accademica.Il documento definisce in modo puntuale il quadro normativo, specifica la natura dei contratti, le regole di selezione, la durata, il trattamento economico e soprattutto gli aspetti previdenziali e contributivi. L’INPS chiarisce che per questi rapporti si applicano le stesse regole dei contratti a tempo determinato, con alcune particolarità per la gestione da parte delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, la circolare introduce i codici identificativi da utilizzare nei flussi Uniemens per dichiarare correttamente le posizioni dei lavoratori interessati.Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere altre news e aggiornamenti su contributi e lavoro, e alla Newsletter gratuita di LeggiOggi.

    Indice

    Contratti di ricerca: a chi si rivolgono

    Incarichi post-doc

    Gli obblighi contributivi per i contratti di ricerca e post-doc

    Modalità di dichiarazione nei flussi Uniemens

    Le conseguenze pratiche per ricercatori e università

    Contratti di ricerca: a chi si rivolgono

    I contratti di ricerca, disciplinati dall’art. 22 della legge n. 240/2010, sono rapporti di lavoro a tempo determinato destinati all’esclusivo svolgimento di progetti di ricerca. Introdotti in sostituzione degli assegni di ricerca, possono essere stipulati da università, enti pubblici di ricerca e istituzioni equiparate.

    Questa tipologia di contratti:

    ha durata biennale, rinnovabile una sola volta, con limite massimo di cinque anni complessivi (anche presso istituzioni diverse);

    è destinata a candidati con dottorato di ricerca, titolo equivalente conseguito all’estero o specializzazione in area medica;

    prevede una retribuzione non inferiore al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo definito.

    Non danno diritto all’accesso automatico ai ruoli accademici e non sono compatibili con la frequenza di corsi di studio universitari o con altri rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni, che comportano invece l’aspettativa senza assegni.

    Incarichi post-doc

    Gli incarichi post-doc sono invece stati introdotti dall’art. 22-bis della legge n. 240/2010. Si tratta di contratti a tempo determinato che si collocano nella fase pre-ruolo della carriera accademica e hanno la finalità di consentire lo svolgimento di attività di ricerca, di collaborazione didattica e di “terza missione” (cioè attività di trasferimento tecnologico e di diffusione della conoscenza).

    Questi:

    sono riservati a chi possiede un dottorato di ricerca, un titolo equivalente o una specializzazione medica;

    hanno durata annuale, prorogabile fino a un massimo di tre anni complessivi;

    prevedono un trattamento economico minimo stabilito con decreto ministeriale, non inferiore a quello del ricercatore confermato a tempo definito;

    non sono compatibili con altri rapporti di lavoro subordinato e comportano, per i dipendenti pubblici, l’aspettativa senza assegni.

    Questa nuova figura si affianca ai contratti di ricerca, ma si caratterizza per una durata più breve e per un inquadramento più specifico nella fase di transizione tra formazione e carriera accademica.

    Gli obblighi contributivi per i contratti di ricerca e post-doc

    Il punto centrale della circolare riguarda la contribuzione previdenziale. L’INPS chiarisce che sia i contratti di ricerca che gli incarichi post-doc sono equiparati ai rapporti di lavoro a tempo determinato. Ricercatori e post doc quindi devono fare riferimento alle stesse regole. Perciò i datori di lavoro sono tenuti a:

    versare i contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) presso le casse e i fondi di riferimento (ad esempio CPDEL, CTPS, CPS, FPLD);

    adempiere agli obblighi relativi al trattamento di fine rapporto (TFR);

    contribuire alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione ex ENPDEP, se previste;

    versare la contribuzione per la NASpI nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile.

    Non è invece dovuto il contributo addizionale dell’1,40% previsto per altri contratti a termine. Inoltre, le pubbliche amministrazioni non devono versare contributi per malattia e maternità, poiché in questi casi la tutela è garantita direttamente dal datore di lavoro.

    Modalità di dichiarazione nei flussi Uniemens

    Un aspetto tecnico molto importante riguarda le modalità con cui i datori di lavoro devono dichiarare questi rapporti nei flussi Uniemens. La circolare introduce codici specifici:

    “52” per i contratti di ricerca (art. 22);

    “53” per gli incarichi post-doc (art. 22-bis);

    “63” per l’aspettativa legata ai contratti di ricerca;

    “64” per l’aspettativa legata agli incarichi post-doc.

    Questi codici devono essere utilizzati a partire dalla pubblicazione della circolare e servono a garantire una corretta tracciabilità delle posizioni contributive.

    Le conseguenze pratiche per ricercatori e università

    Per i ricercatori e i post-doc, la novità principale è che il lavoro svolto con questi contratti produce piena copertura previdenziale, con versamento dei contributi ai fondi pensione di riferimento e diritto all’assicurazione contro la disoccupazione NASpI.Per le università e gli enti di ricerca, invece, la circolare comporta la necessità di adeguare i propri sistemi di gestione amministrativa e contabile, per rispettare gli obblighi contributivi e utilizzare correttamente i codici Uniemens.

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    Rinnovo CCNL docenti a ATA: aumenti e le novità. A che punto siamo

    Il prossimo 24 settembre alle ore 11 si terrà un nuovo tavolo negoziale tra ARAN e le parti sociali per il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca per il triennio 2022/2024.A far notizia in questi giorni sono però le parole del Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, espresse al termine dell’ultimo Consiglio dei ministri tenutosi giovedì 4 settembre.Il titolare del dicastero ha annunciato la messa a disposizione di 240 milioni di euro da destinare al personale della scuola quale misura una tantum di 145 euro lordi.Analizziamo le novità in dettaglio.

    Indice

    Il rinnovo del CCNL

    Ultimo incontro il 4 settembre 2025

    Prossimo incontro il 24 settembre

    Una tantum in arrivo?

    Le risorse nel DL Scuola

    145 euro lordi di una tantum

    Gli aumenti del nuovo CCNL docenti

    Gli altri CCNL rinnovati

    Il rinnovo del CCNL

    Il 27 febbraio 2025 si è svolto il primo incontro di trattativa tra ARAN e le sigle sindacali per il rinnovo del CCNL 2022-2024 del comparto Istruzione e Ricerca che interessa, stando alle stime di FLC CGIL, 1.300.000 lavoratori di scuola, università, ricerca e AFAM i quali “attendono di veder rinnovato il proprio contratto ormai scaduto da anni” (news del 27 febbraio 2025 sul portale “flcgil.it”).

    Ultimo incontro il 4 settembre 2025

    In ordine cronologico l’ultimo incontro negoziale per il rinnovo del contratto collettivo si è tenuto in ARAN lo scorso 4 settembre.Sulla base del resoconto diffuso da FLC CGIL sul proprio sito internet nel corso dell’incontro “è stata presentata una prima bozza per il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2022-2024, con particolare riferimento all’orario di lavoro del personale tecnico amministrativo (TA) delle istituzioni AFAM”.Tra le novità, riporta il sindacato, figura “un orario di servizio settimanale che potrebbe estendersi fino a 48 ore, inclusi gli straordinari, per un periodo di sei mesi”.Per il personale AFAM con Elevate Qualificazioni (EQ) il modello di riferimento è la disciplina che regola la categoria EP (Elevata Professionalità) nell’università.

    Inoltre, per gli Accompagnatori al pianoforte “viene considerata la possibilità di un orario multiperiodale fino a 13 settimane”.

    Ad avviso di FLC CGIL, la prima bozza ricevuta in materia di orario di lavoro “non sembra migliorare le condizioni generali del personale TA”. Per questo motivo il sindacato ha chiesto:

    il rafforzamento della contrattazione integrativa per evitare un’eccessiva discrezionalità da parte del datore di lavoro;

    di valutare l’introduzione, in via sperimentale e non obbligatoria, della settimana lavorativa corta su quattro giorni (ipotesi accolta con interesse da ARAN).

    Da ultimo il sindacato ha posto l’attenzione sulle figure di supporto alla didattica, come gli accompagnatori al pianoforte e i tecnici di laboratorio.Questi profili, afferma FLC CGIL, pur “essendo strettamente correlati all’attività didattica e di ricerca, si trovano ad operare con orari tipici del personale TA su 36 ore settimanali”. È indispensabile, conclude il sindacato, trovare “una soluzione che permetta di migliorare le loro condizioni lavorative”.

    Prossimo incontro il 24 settembre

    Le trattative sul rinnovo contrattuale proseguiranno nel corso di un nuovo incontro fissato per mercoledì 24 settembre.Stando alle parole del presidente di ARAN Antonio Naddeo, raccolte dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, la prossima “riunione è prevista per il 24 settembre e confido in un’accelerazione significativa del confronto, vista l’imminente apertura delle nuove tornate contrattuali 2025-2027 per altri comparti”.È fondamentale, ha concluso Naddeo, imprimere “slancio a questo negoziato per garantire stabilità e risposte concrete al personale coinvolto”.

    Una tantum in arrivo?

    In attesa del tavolo negoziale del 24 settembre, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato, stando all’agenzia “ansa.it”, che “ci sono 240 milioni di euro da destinare al contratto del personale della scuola”.Le risorse aggiuntive, ha aggiunto Valditara a margine dell’ultimo CDM tenutosi lo scorso 4 settembre, rappresentano una misura una tantum ma “molto importante, 240 milioni di euro per il contratto, per gli stipendi, del personale scolastico”.

    Le risorse nel DL Scuola

    Lo sblocco dei 240 milioni di euro è contenuto nel decreto approvato dal Consiglio dei ministri del 4 settembre 2025, riguardante “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”.Con il provvedimento, si legge nel comunicato stampa disponibile sul portale “governo.it”, si stanziano “risorse aggiuntive per il rinnovo contrattuale 2022-2024, per la formazione dei docenti, per la copertura sanitaria integrativa e per il miglioramento dell’offerta formativa”.

    145 euro lordi di una tantum

    Le risorse aggiuntive annunciate dal titolare del dicastero di Viale Trastevere dovrebbero tradursi, quantifica “Il Sole 24 Ore”, in una somma “una tantum di 145 euro lordi per 1,2 milioni di lavoratori interessati (di cui 850 mila docenti)”.La CGIL calcola che l’una tantum si tradurrebbe in “un aumento di 10,33 lordi mensili a dipendente per un solo anno” riporta il quotidiano “Il Corriere della Sera”.

    Gli aumenti del nuovo CCNL docenti

    I 240 milioni di euro dell’ultimo Decreto Scuola si sommano ai 3 miliardi già reperiti dalle scorse leggi di bilancio con i quali, sempre stando a “Il Sole 24 Ore”, si “punta a riconoscere incrementi medi di 150 euro” lordi mensili.Per le singole categorie del comparto Istruzione e Ricerca l’aumento si attesta a lordi mensili:

    130 euro per il personale ATA

    142 euro per il personale delle università (professori esclusi);

    150 euro per i docenti;

    211 euro per gli enti di ricerca;

    174 euro per il personale AFAM;

    secondo le cifre diffuse dal portale “orizzontescuola.it” all’avvio delle trattative sindacali.

    Gli altri CCNL rinnovati

    La contrattazione collettiva ha siglato negli ultimi mesi altri accordi di rinnovo, tra questi:

    Rinnovo CCNL CED (attività digitali);

    CNL PMI edilizia, periodo 2025/28: le tabelle degli aumenti e novità;

    CCNL metalmeccanici: nuovi aumenti in arrivo dal 1° settembre 2025.

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