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    Commercialisti ed esperti contabili, riforma professione: cosa cambia?

    Il Consiglio dei ministri numero 141 riunitosi giovedì 11 settembre 2025 ha approvato su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio un disegno di legge di delega all’Esecutivo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.Il testo, si legge nel comunicato stampa diffuso a margine del CDM sul portale di Palazzo Chigi, ha l’obiettivo di riorganizzare le attività professionali e valorizzare i profili multidisciplinari della categoria dei commercialisti ed esperti contabili, al fine di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato.Tra le novità, riporta sempre il comunicato stampa, figura la revisione della disciplina del tirocinio, con la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi, triennale per gli esperti contabili e magistrale per i commercialisti, al fine di ridurre i tempi per l’abilitazione e favorire un accesso più rapido al mondo del lavoro.Analizziamo le principali riforme in dettaglio.Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi

    Indice

    La delega

    Incompatibilità e compensi

    Accesso alle cariche elettive

    Elezione degli organi rappresentativi

    Durata dei mandati

    Responsabilità disciplinare

    Revisione dei tirocini

    Forme collettive di assicurazione

    La delega

    Stando alla bozza di disegno di legge approvato in Consiglio dei ministri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della norma, un decreto legislativo recante la disciplina di riforma dell’ordinamento della professione di commercialista e di esperto contabile, anche al fine di “adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali” oltre a “razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente”.

    Incompatibilità e compensi

    Lo schema di disegno di legge delega l’Esecutivo a riordinare la disciplina in materia di incompatibilità nell’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, anche individuando ipotesi di deroga temporanea in casi specifici.Fermo restando quanto disposto dalla Legge numero 49/2023, il decreto legislativo è chiamato a prevedere che:

    la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d’opera sia libera ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità nonché al contenuto specifico ed alle caratteristiche delle prestazioni professionali e garantisca comunque un equo compenso;

    siano aggiornati, con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale, specifici parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria.

    Accesso alle cariche elettive

    Il provvedimento adottato in CDM si impegna a ridefinire la disciplina in materia di accesso alle cariche elettive del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Consiglio dell’ordine territoriale:

    mediante la previsione di disposizioni volte a ridurre l’anzianità di iscrizione all’albo per l’assunzione della singola carica elettiva;

    valorizzando l’equilibrio generazionale e prevedendo che i regolamenti dei Consigli nazionali garantiscano la parità di genere attraverso specifiche misure, quali le quote di genere, la doppia preferenza di genere ovvero l’alternanza di generi nella composizione della lista, o altre misure idonee.

    Elezione degli organi rappresentativi

    Il disegno di legge delega intende ritoccare le modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Consiglio dell’ordine territoriale “in linea con l’obiettivo della transizione digitale”.Nello specifico si prevede l’utilizzo della modalità telematica a distanza per l’espressione del voto, secondo forme che garantiscano l’uniformità delle procedure nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di voto.Altro aspetto toccato dal DDL è la revisione e razionalizzazione della disciplina in materia di:

    cause di incompatibilità e di sostituzione dei componenti del Consiglio dell’ordine territoriale e di componente del Consiglio nazionale;

    decadenza e sospensione dalla carica di componente dei Consigli dell’ordine territoriale e di componente del Consiglio nazionale.

    Durata dei mandati

    La bozza di decreto si concentra sulla durata del mandato dei Consigli degli ordini, del Consiglio nazionale e degli altri organi territoriali e nazionali, da prevedere in misura pari a quattro anni, mantenendo “la disciplina del limite dei due mandati consecutivi”.

    Responsabilità disciplinare

    L’Esecutivo è delegato alla “revisione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia disciplinare” con particolare riguardo anche alle regole per il funzionamento del Consiglio di disciplina territoriale, dei Collegi di disciplina e del Consiglio di disciplina nazionale, ivi compreso lo svolgimento dei relativi procedimenti, nel rispetto dei principi generali fissati dal regolamento di cui al D.P.R. numero 137/2012 e dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa nonché del rispetto del principio del contraddittorio.La delega contempla altresì la “previsione della disciplina delle ipotesi di cancellazione”dall’albo professionale.

    Revisione dei tirocini

    Il decreto legislativo non manca di intervenire sulla disciplina del tirocinio per l’iscrizione nelle Sezioni A e B dell’Albo e l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.Nello specifico si prevede lo svolgimento del tirocinio, interamente, anche durante il corso di studi universitari, così da ridurre, si legge nella bozza, i tempi “per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione e incentivare le nuove generazioni all’esercizio della stessa”.

    Forme collettive di assicurazione

    Tra gli ultimi aspetti affrontati dal DDL figura l’eventuale introduzione di forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività di dottore commercialista e di esperto contabile, uniformi per tutti gli iscritti all’Albo con oneri a carico del Consiglio nazionale.L’obiettivo dichiarato è “accrescere la tutela della clientela” fermo restando l’eventuale “obbligo assicurativo individuale per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio di attività professionali, se non coperti dalla polizza collettiva, e per l’adeguamento dei massimali all’attività concretamente svolta”.

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    San Francesco torna festa nazionale, ed entra in busta paga: ecco gli effetti e da quando

    Buona notizia per i lavoratori e le lavoratrici italiane: il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, tornerà a essere festa nazionale.

    Sui tavoli del Parlamento c’è infatti una proposta di legge presentata da più partiti e già approvata in Commissione affari costituzionali. Dopo il sì della Camera, previsto inizialmente per giovedì 18 settembre ma rimandato, a causa della bagarre scatenata dal voto sulla separazione delle carriere dei giudici, la palla passerà al Senato, per l’approvazione definitiva.

    La questione non riguarda solo la dimensione simbolica – pace, fraternità, tutela dell’ambiente – legata alla figura del Santo di Assisi, ma anche conseguenze pratiche, che si rifletteranno direttamente nella busta paga dei dipendenti.Per leggere altre news e approfondimenti come questo, in tema di lavoro e busta paga iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi.

    Indice

    San Francesco torna festa nazionale

    Perché era stata abrogata e cosa cambia adesso

    Effetti in busta paga

    Chi saranno i lavoratori più coinvolti

    Gli step di approvazione

    San Francesco torna festa nazionale

    Dopo decenni di assenza dal calendario ufficiale, il 4 ottobre si prepara a tornare festa nazionale. L’aula della Camera ha avviato la discussione sul disegno di legge, già approvato all’unanimità dalla commissione Affari costituzionali. La scelta non è casuale: nel 2026 cadrà l’ottavo centenario della morte di San Francesco e il provvedimento mira a sottolineare i valori che la sua figura rappresenta, come la pace, la fraternità e la solidarietà. L’iniziativa è stata sostenuta da Noi Moderati con Maurizio Lupi e da Fratelli d’Italia, ma ha raccolto ampio appoggio trasversale nella maggioranza parlamentare.

    Perché era stata abrogata e cosa cambia adesso

    La festa di San Francesco non è una novità assoluta. Già nel 1958 era stata riconosciuta come solennità civile, con bandiere esposte negli edifici pubblici e riduzione dell’orario di lavoro. Tuttavia, nel 1977, in pieno periodo di austerità economica, molte ricorrenze furono eliminate dal calendario con la Legge 5 marzo 1977, n. 54, per contenere i costi e aumentare la produttività. Tra queste, anche il 4 ottobre, insieme ad altre come l’Epifania e il Corpus Domini.Negli anni successivi, la ricorrenza è rimasta come “giornata della Pace” con celebrazioni nelle scuole, ma senza effetti concreti sul lavoro o sugli stipendi. Con la nuova legge, invece, il 4 ottobre ritroverà lo status di vera e propria festa nazionale, con conseguenze anche sul piano retributivo per chi lavora in aziende pubbliche e private.

    Effetti in busta paga

    Il ritorno di San Francesco tra le festività nazionali non è soltanto una questione simbolica. In busta paga, infatti, una giornata di festa in più significa che lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore privato troveranno in busta paga una nuova giornata di festività retribuita, come se fosse stata lavorata. Succede così per il Natale e Santo Stefano, per Pasqua, per l’immacolata. E dal 2027 anche per San Francesco. Lavoratori e lavoratrici avranno quindi diritto a:

    riposo retribuito: i lavoratori dipendenti avranno diritto alla normale paga giornaliera anche senza prestare servizio, esattamente come avviene per Natale, Pasqua o Ferragosto.

    straordinari più remunerati: chi dovrà lavorare il 4 ottobre, ad esempio nel settore sanitario, nelle Forze dell’ordine o nei servizi essenziali, riceverà la maggiorazione prevista dai contratti collettivi per i festivi.

    turni e indennità: per chi lavora su turni, la festività comporterà calcoli specifici su permessi e indennità, con un onere stimato in oltre 10 milioni di euro l’anno a carico dello Stato per coprire straordinari e indennità nei comparti pubblici.

    Il governo ha già previsto che la copertura dei costi scatterà dal 2027, perché nel 2026 il 4 ottobre cadrà di domenica e non produrrà effetti aggiuntivi. In questo modo, lavoratori e aziende avranno un anno di tempo per organizzarsi ai nuovi meccanismi.

    Chi saranno i lavoratori più coinvolti

    Tutti beneficeranno del 4 ottobre festa nazionale di San Francesco. Essendo, appunto, nazionale, avrà effetti su tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati. In particolare:

    sul settore pubblico, con scuole e uffici che resteranno chiusi, salvo eccezioni legate a servizi essenziali.

    nella sanità e nei servizi di sicurezza, dove il lavoro non può fermarsi: medici, infermieri, poliziotti, vigili del fuoco e militari saranno chiamati a garantire la continuità dei servizi, ricevendo però le relative maggiorazioni di stipendio.

    sul settore privato, le aziende dovranno adeguarsi alla normativa, garantendo ai lavoratori il riposo retribuito o, in caso di attività obbligatoria, la paga festiva maggiorata.

    La misura interesserà dunque milioni di lavoratori, sia nel pubblico che nel privato, ma con un impatto diverso a seconda delle mansioni svolte e dei contratti collettivi applicati.

    Gli step di approvazione

    Il disegno di legge, già approvato in commissione e in discussione alla Camera, dovrà ora completare l’iter parlamentare con il voto definitivo del Senato. Nonostante alcune osservazioni della commissione Bilancio – che ha imposto che le celebrazioni siano facoltative per non gravare su scuole e amministrazioni locali – l’approvazione appare scontata vista la compattezza della maggioranza.Il ritorno effettivo della festività avverrà a partire dal 2027, quando il 4 ottobre cadrà di lunedì. Solo allora si potrà vedere il primo impatto concreto in busta paga, con un giorno di riposo retribuito in più per la maggior parte dei dipendenti e con indennità aggiuntive per chi lavorerà.

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    Bonus psicologo: guida all’invio domanda e graduatorie, passo per passo

    Dallo scorso 15 settembre e fino al prossimo 14 novembre i residenti in Italia in possesso di un ISEE non superiore a 50 mila euro possono presentare all’INPS la domanda di Bonus psicologo annualità 2025.La misura, introdotta con Decreto n.228 del 30 dicembre 2021 ha l’obiettivo di sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia in modo da assicurare un aiuto psicologico alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.L’importo del contributo, erogato direttamente al professionista, è modulato in base all’ISEE del richiedente e non può comunque eccedere i 50 euro per singola seduta.Con la Circolare n. 124 del’11 settembre 2025 l’INPS ha fornito le istruzioni necessarie per l’invio delle domande e l’accesso al bonus.Analizziamo la novità in dettaglio.Per leggere altre news e approfondimenti come questo, in tema di welfare e sussidi, iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi.

    Indice

    A quanto ammonta il Bonus psicologo

    Invio della domanda

    ISEE con omissioni o difformità

    Dichiarazione di responsabilità

    Entro quando trasmettere le domande

    Elaborazione delle graduatorie

    Come utilizzare il bonus

    Erogazione del contributo al professionista

    Entro quando utilizzare il bonus

    A quanto ammonta il Bonus psicologo

    L’ammontare del contributo è parametrato in base all’ISEE del richiedente, in particolare:

    con un valore ISEE inferiore a 15 mila euro, il beneficio, fino a 50,00 euro per ogni seduta, è erogato sino a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500,00 euro per singolo beneficiario;

    con un valore ISEE compreso tra 15 mila e 30 mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50,00 per singola seduta, è riconosciuto nel rispetto del limite massimo di 1.000,00 euro per singolo beneficiario;

    con un ISEE superiore a 30 mila ma non eccedente i 50 mila euro, il bonus, fino a 50,00 euro per ogni seduta, è erogato nel limite complessivo di 500,00 euro per singolo beneficiario.

    Invio della domanda

    L’istanza per accedere al Bonus psicologo dev’essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo all’apposito servizio “Contributo sessioni psicoterapia” del sito “inps.it”, selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, con una delle seguenti modalità:

    portale web INPS (“inps.it”) direttamente dal cittadino, autenticandosi con le credenziali SPID, CIE o CNS (il servizio è raggiungibile al percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità – Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità – Strumenti – Vedi tutti – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”);

    contact Center Multicanale, disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero al numero 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Ai fini della presentazione della domanda il cittadino richiedente dev’essere in possesso di un’attestazione ISEE:

    di valore non superiore a 50 mila euro;

    in corso di validità alla data della domanda.

    ISEE con omissioni o difformità

    Nel caso di ISEE contenente omissioni e / o difformità, il richiedente sarà informato, in sede di presentazione della domanda, della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme ed a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio.Dal momento che, chiarisce la Circolare INPS, ai fini della richiesta delle prestazioni assistenziali, l’ISEE con omissioni e / o difformità è equiparato ad un ISEE valido, il richiedente ha quindici giorni di tempo “dal termine ultimo di presentazione della domanda, per regolarizzare l’ISEE” attraverso queste tre modalità, alternative tra loro:

    presentare una nuova DSU, con le informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;

    presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;

    rettificare la DSU con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

    Scaduto il termine di quindici giorni per regolarizzare la posizione, la domanda gravata da omissioni o difformità nell’attestazione ISEE, è considerata improcedibile ai fini dell’erogazione del bonus.

    Leggi anche ISEE 2025: DSU da rifare per accedere ad Assegno unico, bonus e sussidi Inps

    Dichiarazione di responsabilità

    In sede di invio della domanda all’INPS il cittadino deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura.Le istanze prive della dichiarazione sul possesso dei requisiti saranno considerate inammissibili.

    Entro quando trasmettere le domande

    Le domande di Bonus psicologo per l’annualità corrente possono essere trasmesse all’INPS dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025.Le istanze presentate oltre il termine saranno considerate inammissibili.

    Elaborazione delle graduatorie

    Conclusasi la finestra temporale per la presentazione delle domande si procede all’elaborazione delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio.Gli elenchi, distinti per Regione e Provincia autonoma di residenza, sono stilati tenendo conto “del valore ISEE più basso e, a parità di ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande” (Circolare INPS).Il richiedente è informato dell’elaborazione delle graduatorie con SMS e / o e-mail trasmessa ai recapiti indicati in domanda.L’esito è altresì consultabile sulla piattaforma telematica del sito “inps.it”, sezione “Ricevute e provvedimenti”.

    Come utilizzare il bonus

    In caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento è indicato l’importo del bonus e il codice univoco associato da comunicare per ogni sessione di psicoterapia al professionista.

    Quest’ultimo dev’essere scelto tra gli specialisti privati che:

    hanno aderito all’iniziativa, dandone formale comunicazione al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (CNOP);

    sono regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti dell’Albo degli psicologi.

    Il professionista, in apposita sezione della piattaforma telematica del sito “inps.it”, è chiamato ad indicare il codice univoco associato al richiedente, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.

    Erogazione del contributo al professionista

    Il bonus, nella misura massima di 50,00 euro a seduta, è liquidato direttamente al professionista, secondo le modalità dallo stesso indicate. La Circolare INPS ricorda che “nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione”.

    Entro quando utilizzare il bonus

    Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio INPS con il quale si comunica il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del bonus.Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.Inoltre, a decorrere dall’annualità 2025, i destinatari del contributo “che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda” decadono dal contributo e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie (Circolare INPS).Alla luce di quest’ultima novità, ancora l’Istituto, i professionisti devono “avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta e comunque entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni”.

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    Fino a 12 mila euro di bonus per adozioni internazionali: come richiederlo e moduli

    ISEE ordinario Ammontare massimo del rimborso Fino a 25 mila euro 12.500,00 euro Da 25.000,01 a 40 mila euro 9.600,00 euro Oltre 40 mila euro 7.000,00 euro ISEE ordinario Contributo aggiuntivo Fino a 25 mila euro 3.750,00 euro (pari al 30% del rimborso previsto per la fascia ISEE di appartenenza) Da 25.000,01 a 40 mila […]

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    Carta acquisti da 40 euro al mese: requisiti, regole e come ottenerla nel 2025

    Beneficiario Requisiti Età pari o superiore a 65 anni Non godere di trattamenti o, nell’anno di competenza del beneficio, godere di trattamenti di importo inferiore, per l’anno 2025, rispettivamente a 8.117,17 euro, se di età compresa tra 65 e 69 anni, ovvero a 10.822,90 euro, se di età pari o superiore a 70 anni) Avere […]

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