Pubblicato il

    Omessa dichiarazione IMU 2025: entro il 29 settembre ci si può ancora ravvedere

    I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IMU entro lo scorso 30 giugno hanno ancora la possibilità di sanare l’irregolarità entro il 29 settembre 2025 facendosi carico di sanzioni ridotte.In questi casi opera infatti la finestra temporale di novanta giorni concessa dalla normativa in materia di ravvedimento operoso.Analizziamo la questione in dettaglio.

    Indice

    Entro quando presentare la dichiarazione IMU

    Dichiarazioni fiscali non inviate entro i termini

    Dichiarazione IMU non inviata

    I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze

    La revisione del sistema sanzionatorio tributario

    Come procedere al ravvedimento operoso

    A quanto ammontano le sanzioni IMU

    Entro quando presentare la dichiarazione IMU

    A norma dell’articolo 1, comma 769, Legge numero 160/2019, la dichiarazione IMU dev’essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.Si precisa che la dichiarazione ha effetto anche per le annualità successive, a meno che non vengano modificati i dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.In caso di locazione finanziaria per l’acquisto dell’immobile (anche da costruire o in corso di costruzione con contestuale stipula del contratto di leasing) la dichiarazione IMU si presenta entro novanta giorni dalla stipula del contratto. A fronte della risoluzione anticipata o del mancato riscatto, la dichiarazione dev’essere trasmessa entro novanta giorni dalla riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna.

    Leggi anche Acconto IMU non pagato: gli importi 2025 di sanzioni e interessi

    Dichiarazioni fiscali non inviate entro i termini

    Il legislatore (articolo 2, comma 7, del D.P.R. numero 322/1998) precisa che sono comunque considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per invio tardivo.Al contrario, le dichiarazioni inviate con un ritardo superiore a novanta giorni sono considerate omesse ma costituiscono comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili denunciati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta (articolo 2, comma 7, secondo periodo).Tale disposizione, tuttavia, vale per le sole dichiarazioni relative a imposte sui redditi, IRAP ed IVA, non potendo essere estesa in maniera automatica ad altri tributi (come l’IMU).

    Dichiarazione IMU non inviata

    Con esclusivo riferimento alla dichiarazione IMU inviata in ritardo, valgono le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo numero 472/1997 (in vigore fino al 31 dicembre 2025).Ne consegue che:

    se la dichiarazione è trasmessa entro novanta giorni dalla scadenza, sempre che la violazione non sia già stata contestata e “comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza” la sanzione è ridotta “ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione” (articolo 13, comma 1, lettera c), Decreto Legislativo numero 472/1997);

    se la dichiarazione IMU è inviata con un ritardo superiore a novanta giorni, la riduzione della sanzione non è applicabile (articolo 13, comma 2-ter, Decreto Legislativo numero 472/1997).

    Il pagamento della sanzione ridotta dev’essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

    I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze

    In occasione di una serie di incontri con la stampa specializzata, risalenti a febbraio 2024, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che, in materia di tributi locali, la dichiarazione può essere presentata in ogni momento, a patto di sanare l’adempimento tardivo con l’istituto del ravvedimento operoso.In assenza di disposizioni specifiche, precisa il MEF, è sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i novanta giorni dalla scadenza, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472/1997.In sintesi:

    se la dichiarazione IMU è trasmessa entro novanta giorni dalla scadenza, si applica la sanzione ridotta di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), Decreto Legislativo numero 472/1997;

    se la dichiarazione è inviata oltre i novanta giorni dalla scadenza, il contribuente ha comunque la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13 citato, purché compatibili.

    La revisione del sistema sanzionatorio tributario

    Grazie alla revisione del sistema sanzionatorio tributario, intervenuta con Decreto Legislativo 14 giugno 2024, numero 87, articolo 5, il legislatore ha previsto che l’articolo 13, comma 2-ter in parola (operativo sino al 31 dicembre 2025) è applicabile per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.I contribuenti possono sanare l’omessa presentazione della dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno 2025, approfittando della riduzione della sanzione a patto che si ottemperi all’adempimento entro il 29 settembre 2025 (il novantesimo giorno cade di domenica).Spirato il termine è comunque possibile presentare la dichiarazione, senza poter però beneficiare della riduzione della sanzione.

    Come procedere al ravvedimento operoso

    Per procedere al ravvedimento operoso entro il 29 settembre 2025, oltre a presentare la dichiarazione IMU è necessario versare l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi con:

    modello F24 telematico o cartaceo (barrando l’apposita casella relativa al ravvedimento);

    bollettino postale, dove indicare i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e il codice catastale del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

    Se i fabbricati sono situati in comuni diversi, è necessario compilare tanti bollettini quanti sono i comuni interessati.

    A quanto ammontano le sanzioni IMU

    La normativa in materia di IMU (articolo 1, comma 775, Legge 27 dicembre 2019, numero 160) prevede, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, una sanzione dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.Al contrario, in caso di:

    infedele dichiarazione, opera la sanzione dal 50 al 100 percento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro;

    mancata, incompleta o infedele risposta al questionario opera la sanzione da 100,00 a 500,00 euro;

    risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50,00 a 200,00 euro.

    Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere altre news e aggiornamenti in tema fiscale.

    Per restare sempre aggiornato/a puoi iscriverti gratis alla Newsletter LeggiOggi

    Foto copertina: istock/ridvan_celik […]

    Leggi di più… from Omessa dichiarazione IMU 2025: entro il 29 settembre ci si può ancora ravvedere

    Pubblicato il

    Omessa dichiarazione IMU 2025: entro il 29 settembre ci si può ancora ravvedere

    I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IMU entro lo scorso 30 giugno hanno ancora la possibilità di sanare l’irregolarità entro il 29 settembre 2025 facendosi carico di sanzioni ridotte.In questi casi opera infatti la finestra temporale di novanta giorni concessa dalla normativa in materia di ravvedimento operoso.Analizziamo la questione in dettaglio.

    Indice

    Entro quando presentare la dichiarazione IMU

    Dichiarazioni fiscali non inviate entro i termini

    Dichiarazione IMU non inviata

    I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze

    La revisione del sistema sanzionatorio tributario

    Come procedere al ravvedimento operoso

    A quanto ammontano le sanzioni IMU

    Entro quando presentare la dichiarazione IMU

    A norma dell’articolo 1, comma 769, Legge numero 160/2019, la dichiarazione IMU dev’essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.Si precisa che la dichiarazione ha effetto anche per le annualità successive, a meno che non vengano modificati i dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.In caso di locazione finanziaria per l’acquisto dell’immobile (anche da costruire o in corso di costruzione con contestuale stipula del contratto di leasing) la dichiarazione IMU si presenta entro novanta giorni dalla stipula del contratto. A fronte della risoluzione anticipata o del mancato riscatto, la dichiarazione dev’essere trasmessa entro novanta giorni dalla riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna.

    Leggi anche Acconto IMU non pagato: gli importi 2025 di sanzioni e interessi

    Dichiarazioni fiscali non inviate entro i termini

    Il legislatore (articolo 2, comma 7, del D.P.R. numero 322/1998) precisa che sono comunque considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per invio tardivo.Al contrario, le dichiarazioni inviate con un ritardo superiore a novanta giorni sono considerate omesse ma costituiscono comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili denunciati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta (articolo 2, comma 7, secondo periodo).Tale disposizione, tuttavia, vale per le sole dichiarazioni relative a imposte sui redditi, IRAP ed IVA, non potendo essere estesa in maniera automatica ad altri tributi (come l’IMU).

    Dichiarazione IMU non inviata

    Con esclusivo riferimento alla dichiarazione IMU inviata in ritardo, valgono le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo numero 472/1997 (in vigore fino al 31 dicembre 2025).Ne consegue che:

    se la dichiarazione è trasmessa entro novanta giorni dalla scadenza, sempre che la violazione non sia già stata contestata e “comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza” la sanzione è ridotta “ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione” (articolo 13, comma 1, lettera c), Decreto Legislativo numero 472/1997);

    se la dichiarazione IMU è inviata con un ritardo superiore a novanta giorni, la riduzione della sanzione non è applicabile (articolo 13, comma 2-ter, Decreto Legislativo numero 472/1997).

    Il pagamento della sanzione ridotta dev’essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

    I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze

    In occasione di una serie di incontri con la stampa specializzata, risalenti a febbraio 2024, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che, in materia di tributi locali, la dichiarazione può essere presentata in ogni momento, a patto di sanare l’adempimento tardivo con l’istituto del ravvedimento operoso.In assenza di disposizioni specifiche, precisa il MEF, è sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i novanta giorni dalla scadenza, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472/1997.In sintesi:

    se la dichiarazione IMU è trasmessa entro novanta giorni dalla scadenza, si applica la sanzione ridotta di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), Decreto Legislativo numero 472/1997;

    se la dichiarazione è inviata oltre i novanta giorni dalla scadenza, il contribuente ha comunque la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13 citato, purché compatibili.

    La revisione del sistema sanzionatorio tributario

    Grazie alla revisione del sistema sanzionatorio tributario, intervenuta con Decreto Legislativo 14 giugno 2024, numero 87, articolo 5, il legislatore ha previsto che l’articolo 13, comma 2-ter in parola (operativo sino al 31 dicembre 2025) è applicabile per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.I contribuenti possono sanare l’omessa presentazione della dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno 2025, approfittando della riduzione della sanzione a patto che si ottemperi all’adempimento entro il 29 settembre 2025 (il novantesimo giorno cade di domenica).Spirato il termine è comunque possibile presentare la dichiarazione, senza poter però beneficiare della riduzione della sanzione.

    Come procedere al ravvedimento operoso

    Per procedere al ravvedimento operoso entro il 29 settembre 2025, oltre a presentare la dichiarazione IMU è necessario versare l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi con:

    modello F24 telematico o cartaceo (barrando l’apposita casella relativa al ravvedimento);

    bollettino postale, dove indicare i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e il codice catastale del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

    Se i fabbricati sono situati in comuni diversi, è necessario compilare tanti bollettini quanti sono i comuni interessati.

    A quanto ammontano le sanzioni IMU

    La normativa in materia di IMU (articolo 1, comma 775, Legge 27 dicembre 2019, numero 160) prevede, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, una sanzione dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.Al contrario, in caso di:

    infedele dichiarazione, opera la sanzione dal 50 al 100 percento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro;

    mancata, incompleta o infedele risposta al questionario opera la sanzione da 100,00 a 500,00 euro;

    risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50,00 a 200,00 euro.

    Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere altre news e aggiornamenti in tema fiscale.

    Per restare sempre aggiornato/a puoi iscriverti gratis alla Newsletter LeggiOggi

    Foto copertina: istock/ridvan_celik […]

    Leggi di più… from Omessa dichiarazione IMU 2025: entro il 29 settembre ci si può ancora ravvedere

    Pubblicato il

    Omessa dichiarazione IMU 2025: entro il 29 settembre ci si può ancora ravvedere

    I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IMU entro lo scorso 30 giugno hanno ancora la possibilità di sanare l’irregolarità entro il 29 settembre 2025 facendosi carico di sanzioni ridotte.In questi casi opera infatti la finestra temporale di novanta giorni concessa dalla normativa in materia di ravvedimento operoso.Analizziamo la questione in dettaglio.

    Indice

    Entro quando presentare la dichiarazione IMU

    Dichiarazioni fiscali non inviate entro i termini

    Dichiarazione IMU non inviata

    I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze

    La revisione del sistema sanzionatorio tributario

    Come procedere al ravvedimento operoso

    A quanto ammontano le sanzioni IMU

    Entro quando presentare la dichiarazione IMU

    A norma dell’articolo 1, comma 769, Legge numero 160/2019, la dichiarazione IMU dev’essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.Si precisa che la dichiarazione ha effetto anche per le annualità successive, a meno che non vengano modificati i dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.In caso di locazione finanziaria per l’acquisto dell’immobile (anche da costruire o in corso di costruzione con contestuale stipula del contratto di leasing) la dichiarazione IMU si presenta entro novanta giorni dalla stipula del contratto. A fronte della risoluzione anticipata o del mancato riscatto, la dichiarazione dev’essere trasmessa entro novanta giorni dalla riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna.

    Leggi anche Acconto IMU non pagato: gli importi 2025 di sanzioni e interessi

    Dichiarazioni fiscali non inviate entro i termini

    Il legislatore (articolo 2, comma 7, del D.P.R. numero 322/1998) precisa che sono comunque considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per invio tardivo.Al contrario, le dichiarazioni inviate con un ritardo superiore a novanta giorni sono considerate omesse ma costituiscono comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili denunciati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta (articolo 2, comma 7, secondo periodo).Tale disposizione, tuttavia, vale per le sole dichiarazioni relative a imposte sui redditi, IRAP ed IVA, non potendo essere estesa in maniera automatica ad altri tributi (come l’IMU).

    Dichiarazione IMU non inviata

    Con esclusivo riferimento alla dichiarazione IMU inviata in ritardo, valgono le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo numero 472/1997 (in vigore fino al 31 dicembre 2025).Ne consegue che:

    se la dichiarazione è trasmessa entro novanta giorni dalla scadenza, sempre che la violazione non sia già stata contestata e “comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza” la sanzione è ridotta “ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione” (articolo 13, comma 1, lettera c), Decreto Legislativo numero 472/1997);

    se la dichiarazione IMU è inviata con un ritardo superiore a novanta giorni, la riduzione della sanzione non è applicabile (articolo 13, comma 2-ter, Decreto Legislativo numero 472/1997).

    Il pagamento della sanzione ridotta dev’essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

    I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze

    In occasione di una serie di incontri con la stampa specializzata, risalenti a febbraio 2024, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che, in materia di tributi locali, la dichiarazione può essere presentata in ogni momento, a patto di sanare l’adempimento tardivo con l’istituto del ravvedimento operoso.In assenza di disposizioni specifiche, precisa il MEF, è sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i novanta giorni dalla scadenza, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472/1997.In sintesi:

    se la dichiarazione IMU è trasmessa entro novanta giorni dalla scadenza, si applica la sanzione ridotta di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), Decreto Legislativo numero 472/1997;

    se la dichiarazione è inviata oltre i novanta giorni dalla scadenza, il contribuente ha comunque la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13 citato, purché compatibili.

    La revisione del sistema sanzionatorio tributario

    Grazie alla revisione del sistema sanzionatorio tributario, intervenuta con Decreto Legislativo 14 giugno 2024, numero 87, articolo 5, il legislatore ha previsto che l’articolo 13, comma 2-ter in parola (operativo sino al 31 dicembre 2025) è applicabile per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.I contribuenti possono sanare l’omessa presentazione della dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno 2025, approfittando della riduzione della sanzione a patto che si ottemperi all’adempimento entro il 29 settembre 2025 (il novantesimo giorno cade di domenica).Spirato il termine è comunque possibile presentare la dichiarazione, senza poter però beneficiare della riduzione della sanzione.

    Come procedere al ravvedimento operoso

    Per procedere al ravvedimento operoso entro il 29 settembre 2025, oltre a presentare la dichiarazione IMU è necessario versare l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi con:

    modello F24 telematico o cartaceo (barrando l’apposita casella relativa al ravvedimento);

    bollettino postale, dove indicare i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e il codice catastale del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

    Se i fabbricati sono situati in comuni diversi, è necessario compilare tanti bollettini quanti sono i comuni interessati.

    A quanto ammontano le sanzioni IMU

    La normativa in materia di IMU (articolo 1, comma 775, Legge 27 dicembre 2019, numero 160) prevede, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, una sanzione dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.Al contrario, in caso di:

    infedele dichiarazione, opera la sanzione dal 50 al 100 percento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro;

    mancata, incompleta o infedele risposta al questionario opera la sanzione da 100,00 a 500,00 euro;

    risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50,00 a 200,00 euro.

    Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere altre news e aggiornamenti in tema fiscale.

    Per restare sempre aggiornato/a puoi iscriverti gratis alla Newsletter LeggiOggi

    Foto copertina: istock/ridvan_celik […]

    Leggi di più… from Omessa dichiarazione IMU 2025: entro il 29 settembre ci si può ancora ravvedere

    Pubblicato il

    Omessa dichiarazione IMU 2025: entro il 29 settembre ci si può ancora ravvedere

    I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IMU entro lo scorso 30 giugno hanno ancora la possibilità di sanare l’irregolarità entro il 29 settembre 2025 facendosi carico di sanzioni ridotte.In questi casi opera infatti la finestra temporale di novanta giorni concessa dalla normativa in materia di ravvedimento operoso.Analizziamo la questione in dettaglio.

    Indice

    Entro quando presentare la dichiarazione IMU

    Dichiarazioni fiscali non inviate entro i termini

    Dichiarazione IMU non inviata

    I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze

    La revisione del sistema sanzionatorio tributario

    Come procedere al ravvedimento operoso

    A quanto ammontano le sanzioni IMU

    Entro quando presentare la dichiarazione IMU

    A norma dell’articolo 1, comma 769, Legge numero 160/2019, la dichiarazione IMU dev’essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.Si precisa che la dichiarazione ha effetto anche per le annualità successive, a meno che non vengano modificati i dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.In caso di locazione finanziaria per l’acquisto dell’immobile (anche da costruire o in corso di costruzione con contestuale stipula del contratto di leasing) la dichiarazione IMU si presenta entro novanta giorni dalla stipula del contratto. A fronte della risoluzione anticipata o del mancato riscatto, la dichiarazione dev’essere trasmessa entro novanta giorni dalla riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna.

    Leggi anche Acconto IMU non pagato: gli importi 2025 di sanzioni e interessi

    Dichiarazioni fiscali non inviate entro i termini

    Il legislatore (articolo 2, comma 7, del D.P.R. numero 322/1998) precisa che sono comunque considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per invio tardivo.Al contrario, le dichiarazioni inviate con un ritardo superiore a novanta giorni sono considerate omesse ma costituiscono comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili denunciati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta (articolo 2, comma 7, secondo periodo).Tale disposizione, tuttavia, vale per le sole dichiarazioni relative a imposte sui redditi, IRAP ed IVA, non potendo essere estesa in maniera automatica ad altri tributi (come l’IMU).

    Dichiarazione IMU non inviata

    Con esclusivo riferimento alla dichiarazione IMU inviata in ritardo, valgono le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo numero 472/1997 (in vigore fino al 31 dicembre 2025).Ne consegue che:

    se la dichiarazione è trasmessa entro novanta giorni dalla scadenza, sempre che la violazione non sia già stata contestata e “comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza” la sanzione è ridotta “ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione” (articolo 13, comma 1, lettera c), Decreto Legislativo numero 472/1997);

    se la dichiarazione IMU è inviata con un ritardo superiore a novanta giorni, la riduzione della sanzione non è applicabile (articolo 13, comma 2-ter, Decreto Legislativo numero 472/1997).

    Il pagamento della sanzione ridotta dev’essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

    I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze

    In occasione di una serie di incontri con la stampa specializzata, risalenti a febbraio 2024, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che, in materia di tributi locali, la dichiarazione può essere presentata in ogni momento, a patto di sanare l’adempimento tardivo con l’istituto del ravvedimento operoso.In assenza di disposizioni specifiche, precisa il MEF, è sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i novanta giorni dalla scadenza, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472/1997.In sintesi:

    se la dichiarazione IMU è trasmessa entro novanta giorni dalla scadenza, si applica la sanzione ridotta di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), Decreto Legislativo numero 472/1997;

    se la dichiarazione è inviata oltre i novanta giorni dalla scadenza, il contribuente ha comunque la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13 citato, purché compatibili.

    La revisione del sistema sanzionatorio tributario

    Grazie alla revisione del sistema sanzionatorio tributario, intervenuta con Decreto Legislativo 14 giugno 2024, numero 87, articolo 5, il legislatore ha previsto che l’articolo 13, comma 2-ter in parola (operativo sino al 31 dicembre 2025) è applicabile per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.I contribuenti possono sanare l’omessa presentazione della dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno 2025, approfittando della riduzione della sanzione a patto che si ottemperi all’adempimento entro il 29 settembre 2025 (il novantesimo giorno cade di domenica).Spirato il termine è comunque possibile presentare la dichiarazione, senza poter però beneficiare della riduzione della sanzione.

    Come procedere al ravvedimento operoso

    Per procedere al ravvedimento operoso entro il 29 settembre 2025, oltre a presentare la dichiarazione IMU è necessario versare l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi con:

    modello F24 telematico o cartaceo (barrando l’apposita casella relativa al ravvedimento);

    bollettino postale, dove indicare i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e il codice catastale del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

    Se i fabbricati sono situati in comuni diversi, è necessario compilare tanti bollettini quanti sono i comuni interessati.

    A quanto ammontano le sanzioni IMU

    La normativa in materia di IMU (articolo 1, comma 775, Legge 27 dicembre 2019, numero 160) prevede, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, una sanzione dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.Al contrario, in caso di:

    infedele dichiarazione, opera la sanzione dal 50 al 100 percento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro;

    mancata, incompleta o infedele risposta al questionario opera la sanzione da 100,00 a 500,00 euro;

    risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50,00 a 200,00 euro.

    Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere altre news e aggiornamenti in tema fiscale.

    Per restare sempre aggiornato/a puoi iscriverti gratis alla Newsletter LeggiOggi

    Foto copertina: istock/ridvan_celik […]

    Leggi di più… from Omessa dichiarazione IMU 2025: entro il 29 settembre ci si può ancora ravvedere

    Pubblicato il

    Commercialisti ed esperti contabili, riforma professione: cosa cambia?

    Il Consiglio dei ministri numero 141 riunitosi giovedì 11 settembre 2025 ha approvato su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio un disegno di legge di delega all’Esecutivo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.Il testo, si legge nel comunicato stampa diffuso a margine del CDM sul portale di Palazzo Chigi, ha l’obiettivo di riorganizzare le attività professionali e valorizzare i profili multidisciplinari della categoria dei commercialisti ed esperti contabili, al fine di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato.Tra le novità, riporta sempre il comunicato stampa, figura la revisione della disciplina del tirocinio, con la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi, triennale per gli esperti contabili e magistrale per i commercialisti, al fine di ridurre i tempi per l’abilitazione e favorire un accesso più rapido al mondo del lavoro.Analizziamo le principali riforme in dettaglio.Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi

    Indice

    La delega

    Incompatibilità e compensi

    Accesso alle cariche elettive

    Elezione degli organi rappresentativi

    Durata dei mandati

    Responsabilità disciplinare

    Revisione dei tirocini

    Forme collettive di assicurazione

    La delega

    Stando alla bozza di disegno di legge approvato in Consiglio dei ministri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della norma, un decreto legislativo recante la disciplina di riforma dell’ordinamento della professione di commercialista e di esperto contabile, anche al fine di “adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali” oltre a “razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente”.

    Incompatibilità e compensi

    Lo schema di disegno di legge delega l’Esecutivo a riordinare la disciplina in materia di incompatibilità nell’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, anche individuando ipotesi di deroga temporanea in casi specifici.Fermo restando quanto disposto dalla Legge numero 49/2023, il decreto legislativo è chiamato a prevedere che:

    la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d’opera sia libera ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità nonché al contenuto specifico ed alle caratteristiche delle prestazioni professionali e garantisca comunque un equo compenso;

    siano aggiornati, con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale, specifici parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria.

    Accesso alle cariche elettive

    Il provvedimento adottato in CDM si impegna a ridefinire la disciplina in materia di accesso alle cariche elettive del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Consiglio dell’ordine territoriale:

    mediante la previsione di disposizioni volte a ridurre l’anzianità di iscrizione all’albo per l’assunzione della singola carica elettiva;

    valorizzando l’equilibrio generazionale e prevedendo che i regolamenti dei Consigli nazionali garantiscano la parità di genere attraverso specifiche misure, quali le quote di genere, la doppia preferenza di genere ovvero l’alternanza di generi nella composizione della lista, o altre misure idonee.

    Elezione degli organi rappresentativi

    Il disegno di legge delega intende ritoccare le modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Consiglio dell’ordine territoriale “in linea con l’obiettivo della transizione digitale”.Nello specifico si prevede l’utilizzo della modalità telematica a distanza per l’espressione del voto, secondo forme che garantiscano l’uniformità delle procedure nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di voto.Altro aspetto toccato dal DDL è la revisione e razionalizzazione della disciplina in materia di:

    cause di incompatibilità e di sostituzione dei componenti del Consiglio dell’ordine territoriale e di componente del Consiglio nazionale;

    decadenza e sospensione dalla carica di componente dei Consigli dell’ordine territoriale e di componente del Consiglio nazionale.

    Durata dei mandati

    La bozza di decreto si concentra sulla durata del mandato dei Consigli degli ordini, del Consiglio nazionale e degli altri organi territoriali e nazionali, da prevedere in misura pari a quattro anni, mantenendo “la disciplina del limite dei due mandati consecutivi”.

    Responsabilità disciplinare

    L’Esecutivo è delegato alla “revisione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia disciplinare” con particolare riguardo anche alle regole per il funzionamento del Consiglio di disciplina territoriale, dei Collegi di disciplina e del Consiglio di disciplina nazionale, ivi compreso lo svolgimento dei relativi procedimenti, nel rispetto dei principi generali fissati dal regolamento di cui al D.P.R. numero 137/2012 e dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa nonché del rispetto del principio del contraddittorio.La delega contempla altresì la “previsione della disciplina delle ipotesi di cancellazione”dall’albo professionale.

    Revisione dei tirocini

    Il decreto legislativo non manca di intervenire sulla disciplina del tirocinio per l’iscrizione nelle Sezioni A e B dell’Albo e l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.Nello specifico si prevede lo svolgimento del tirocinio, interamente, anche durante il corso di studi universitari, così da ridurre, si legge nella bozza, i tempi “per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione e incentivare le nuove generazioni all’esercizio della stessa”.

    Forme collettive di assicurazione

    Tra gli ultimi aspetti affrontati dal DDL figura l’eventuale introduzione di forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività di dottore commercialista e di esperto contabile, uniformi per tutti gli iscritti all’Albo con oneri a carico del Consiglio nazionale.L’obiettivo dichiarato è “accrescere la tutela della clientela” fermo restando l’eventuale “obbligo assicurativo individuale per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio di attività professionali, se non coperti dalla polizza collettiva, e per l’adeguamento dei massimali all’attività concretamente svolta”.

    Iscriviti alla Newsletter LeggiOggi per restare aggiornato in tema di lavoro e professioni. […]

    Leggi di più… from Commercialisti ed esperti contabili, riforma professione: cosa cambia?