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Categoria: leggioggi.it
Bonus elettrodomestici 2025, sconto in negozio fino a 200 euro. C’è il Decreto
E’ finalmente approdato in gazzetta il Decreto sul bonus elettrodomestici 2025. Si tratta del provvedimento che spiega come funziona il nuovo contributo introdotto per l’acquisto di forni, frigo, lavatrici (e non solo) da parte dei cittadini e delle cittadine. Per le indicazioni più operative e tutti i dettagli si devono però attendere i decreti direttoriali della Direzione generale del Mimit.
Il contributo sarà erogato poi tramite sconto in fattura, direttamente al momento dell’acquisto. Sarà poi il venditore a recuperare i soldi con il consueto metodo del credito di imposta fruibile in compensazione.
Dal provvedimento siglato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e da quello dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, si evince che tutto passerà da un codice alfanumerico, collegato direttamente al codice fiscale del beneficiario, che il beneficiario presenterà in negozio al momento dell’acquisto. Sugli importi resta quello che si era detto mesi fa: sconto del 30% sul prezzo del prodotto, fino a un massimo 100 euro e 200 euro per Isee fino a 25mila euro.I decreti direttoriali conterranno “le tempistiche di attivazione dell’iniziativa, la durata”, come scritto nel decreto, il funzionamento della piattaforma informatica, le attività di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori”.Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere altre notizie e approfondimenti su bonus e sussidi statali.
Indice
Bonus elettrodomestici fino a esaurimento soldi
Il decreto sul Bonus elettrodomestici 2025
Sconto in fattura
Quanto spetta di sconto sull’acquisto
Elettrodomestici inclusi nel bonus 2025
Quindi si parte?
Differenza tra Bonus elettrodomestici 2025 e Bonus mobili ed elettrodomestici
Bonus elettrodomestici fino a esaurimento soldi
Diciamo subito che il contributo economico per l’acquisto di elettrodomestici viene finanziato con un fondo di 50 milioni di euro. Lo Stato quindi potrà erogare soldi solo fino al raggiungimento di questa cifra complessiva, suddivisa per tutta la platea di cittadini/e. In sostanza L’agevolazione è disponibile fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Il decreto sul Bonus elettrodomestici 2025
Il bonus elettrodomestici ha subito diversi rallentamenti. Il decreto attuativo, atteso già a fine febbraio, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale a fine settembre. Tutto quindi è pronto per partire.
All’interno sono elencate le tipologie di prodotti acquistabili con lo sconto istituito dalla legge di bilancio 2025. Sette categorie di prodotti e un contributo e un contributo emesso in veste di sconto in fattura sotto forma di voucher con codice alfanumerico, da consegnare in negozio.
Come si legge nel decreto, il voucher verrà “concesso all’utente finale maggiorenne ed è spendibile presso il venditore per l’acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall’utente finale”. Dopo aver verificato il possesso dei requisiti “la piattaforma informatica conferma all’utente il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l’importo massimo attraverso il rilascio di un voucher, avente una validità limitata nel tempo dal momento dell’emissione, associato al codice fiscale dell’utente finale richiedente”.
Scarica qui il Decreto
DECRETO 3 settembre 2025
Sconto in fattura
Come anticipato il bonus elettrodomestici 2025 sarà erogato direttamente come sconto in fattura: il cliente pagherà meno al momento dell’acquisto e sarà poi il venditore a recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione. La gestione del bonus passerà attraverso la piattaforma digitale di PagoPA, mentre i controlli e le verifiche saranno affidati a Invitalia.
Chi ha diritto a ricevere il contributo riceverà un codice alfanumerico associato al proprio codice fiscale, dove è esplicitato l’importo massimo ottenibile.
La piattaforma sarà collegata alla banca dati dell’Inps per il controllo delle Dsu, in modo da verificare in automatico l’Isee del richiedente. Appurati i requisiti, la piattaforma confermerà all’utente «il diritto al riconoscimento del contributo», con anche l’importo da utilizzare. A quel punto sarà rilasciato il voucher, con durata limitata, associato al codice fiscale del richiedente.
Quanto spetta di sconto sull’acquisto
Il bonus elettrodomestici coprirà il 30% del prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100 euro. Importo che potrà salire a 200 euro per le famiglie con Isee inferiore a 25mila euro. Il contributo sarà applicato come sconto diretto al momento dell’acquisto, ma resta vincolato alla rottamazione di un vecchio elettrodomestico di classe energetica più bassa.Per finanziare la misura sono stati stanziati 50 milioni di euro. Una cifra che, secondo le stime, dovrebbe bastare a coprire diverse centinaia di migliaia di richieste. Nonostante non sia previsto un click day, è probabile che, una volta esauriti i fondi, il bonus non sarà più disponibile.
Elettrodomestici inclusi nel bonus 2025
Il decreto interministeriale elenca sette tipologie di prodotto incluse nel contributo economico: – lavatrici e lavasciuga di classe energetica non inferiore alla A; – forni almeno di classe A; – cappe da cucina almeno di classe B; – lavastoviglie di classe non inferiore alla C; – asciugabiancheria almeno di classe C; – frigoriferi e congelatori di classe non inferiore alla D; – piani cottura conformi ai limiti del Regolamento Ue 2019/2016
Può esserti utile anche:
FORMATO EBOOK
Bonus Infissi e Serramenti – eBook in pdf
L’eBook fornisce una guida completa e dettagliata su come ottenere agevolazioni fiscali per la sostituzione di infissi in immobili ad uso abitativo e edifici di qualsiasi destinazione d’uso. Vengono fornite informazioni dettagliate sugli interventi e sulle regole per ottenere agevolazioni fiscali per la sostituzione di infissi, porte esterne, scuri, tapparelle e vetrate panoramiche. Il testo è diviso in due parti: la prima parte riguarda gli interventi e le regole per ottenere agevolazioni fiscali per gli immobili ad uso abitativo, mentre la seconda parte riguarda l’Ecobonus per gli interventi sugli edifici di qualsiasi categoria catastale. Vengono forniti modelli per richiedere l’IVA ridotta al 10% per gli interventi che riguardano le parti staccate dei serramenti e l’autocertificazione per la detrazione relativa all’edilizia libera.Tra i contenuti si evidenziano i seguenti focus.AGEVOLAZIONI PER IMMOBILI AD USO ABITATIVOInformazioni dettagliate sugli interventi, sulle ristrutturazioni e sulle regole per ottenere agevolazioni fiscali per la sostituzione di infissi, porte esterne, scuri, tapparelle e vetrate panoramiche negli immobili ad uso abitativo. Vengono fornite indicazioni operative tratte da documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, circolari e risposte ad interpelli. Vengono inoltre forniti modelli per richiedere l’IVA ridotta al 10% per gli interventi che riguardano le parti staccate dei serramenti e l’autocertificazione per la detrazione relativa all’edilizia libera.ECOBONUS PER EDIFICI DI QUALSIASI CATEGORIA CATASTALEIl lettore troverà analisi dettagliate sugli interventi e sulle regole per ottenere l’Ecobonus per gli interventi sugli edifici di qualsiasi categoria catastale. Vengono fornite indicazioni operative tratte da documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, circolari e risposte ad interpelli. Vengono inoltre forniti modelli per richiedere l’IVA ridotta al 10% per gli interventi che riguardano le parti staccate dei serramenti e l’autocertificazione per la detrazione relativa all’edilizia libera.BONUS INFISSI PER IMMOBILI AD USO ABITATIVOL’eBook offre precise indicazioni sul Bonus infissi per gli immobili ad uso abitativo. Vengono fornite informazioni sulle regole ed i requisiti per ottenere la detrazione del 50% prevista dall’art. 16-bis del d.P.R. 917/1986. Viene fornita una lista dettagliata degli interventi ammessi a godere dell’agevolazione fiscale.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI INFISSI E SERRAMENTIGli interventi di manutenzione straordinaria che riguardano gli infissi e serramenti. Vengono fornite informazioni sulle regole ed i requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali previste per tali interventi.APPLICAZIONE DELL’IVA AGEVOLATA DEL 10% SUGLI INFISSI E SERRAMENTIL’opera fornisce informazioni dettagliate sull’applicazione dell’IVA agevolata del 10% sugli infissi e serramenti. Vengono fornite informazioni sulle regole e le condizioni per beneficiare dell’agevolazione fiscale.MODELLI DI AUTOCERTIFICAZIONEPresenti i modelli di autocertificazione per l’IVA ridotta al 10% e per la detrazione relativa all’edilizia libera. Questi modelli consentono ai contribuenti di compilare in modo corretto e completo la documentazione necessaria per beneficiare delle detrazioni fiscali disponibili.Antonella DonatiGiornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia
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Quindi si parte?
Si deve attendere ora la pubblicazione dei decreti direttoriali da parte della Direzione generale competente del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Quest’ultimo tassello chiarirà gli elementi operativi, come la data di partenza e l’avvio della piattaforma.
Differenza tra Bonus elettrodomestici 2025 e Bonus mobili ed elettrodomestici
Attenzione a non confondere il contributo per l’acquisto di elettrodomestici introdotto dal Decreto Bollette con l’altro Bonus mobili ed elettrodomestici (già da tempo in vigore per chi ristruttura casa).
Oltre al nuovo bonus elettrodomestici, esiste infatti un’altra agevolazione simile, ma con regole diverse. È il bonus mobili ed elettrodomestici legato alle ristrutturazioni. In questo caso non si tratta di uno sconto diretto, ma di una detrazione fiscale: chi acquista mobili o grandi elettrodomestici per arredare una casa in ristrutturazione può recuperare parte della spesa tramite la dichiarazione dei redditi. Per il 2025, la detrazione si applica su un massimo di 5.000 euro, comprese le spese di trasporto e montaggio, e va suddivisa in dieci rate annuali di pari importo. Negli anni precedenti il tetto era più alto: 8.000 euro nel 2023, poi ridotto a 5.000 nel 2024. Il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili, come bonifico o carta. Non sono ammessi contanti, assegni o altri metodi non verificabili.
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Incentivi auto 2025: si parte a ottobre per ISEE fino a 40 mila euro. Ecco il portale
Lo scorso 8 settembre è stato pubblicato In Gazzetta ufficiale il Decreto del ministero dell’ambiente che regola gli incentivi auto a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici.I bonus, destinati a persone fisiche e microimprese con residenza o sede legale nelle aree urbane funzionali, ha il chiaro obiettivo di favorire il rinnovo del parco circolante con veicoli a zero emissioni.Per accedere al contributo è infatti necessario rottamare un veicolo termico fino a Euro 5.Le richieste di bonus saranno gestite dall’apposito portale online sviluppato da Sogei che, attualmente, consente la registrazione dei soli venditori aderenti all’iniziativa.Come precisa il decreto attuativo, con apposita comunicazione pubblicata sul portale del MASE (“mase.gov.it”, sezione “Bandi e avvisi”) sarà resa nota la data a partire dalla quale i richiedenti il bonus potranno procedere all’invio delle domande telematiche.Ecco come funzioneranno gli incentivi auto quest’anno.Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere altre news e aggiornamenti
Indice
Quali incentivi auto sono previsti
Incentivi auto per le persone fisiche
Incentivi auto per le microimprese
Come viene riconosciuto il bonus
Le domande di incentivo
Quali incentivi auto sono previsti
Gli incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli si distinguono in:
incentivi per le persone fisiche;
incentivi per le microimprese.
Incentivi auto per le persone fisiche
Le persone fisiche hanno diritto al bonus per l’acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica, con prezzo risultante dal listino della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35 mila euro (IVA e optional esclusi).L’incentivo è riconosciuto ad un solo soggetto per nucleo familiare ed è pari a:
11 mila euro, se l’acquirente risiede in un’area urbana funzionale con ISEE inferiore o pari a 30 mila euro;
9 mila euro, se l’acquirente risiede in un’area urbana funzionale con ISEE superiore a 30 mila ma inferiore a 40 mila euro.
Condizioni per la fruizione del bonusIl bonus spetta per l’acquisto di un solo veicolo della categoria M1, intestato al soggetto beneficiario del contributo, la cui proprietà dev’essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi.Il decreto precisa che è altresì necessario rispettare le seguenti condizioni:
rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato in una classe fino a Euro 5;
la persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi e può generare il bonus a proprio favore ovvero a beneficio di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare, come definito ai fini dell’ISEE;
nel documento comprovante l’acquisto dev’essere espressamente dichiarato il veicolo destinato alla rottamazione e indicata la misura dello sconto praticato in ragione dell’incentivo concesso.
Incentivi auto per le microimprese
Possono beneficiare del bonus le microimprese con sede legale in un’area urbana funzionale per l’acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica.Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus e l’importo dell’incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20 mila euro.Condizioni per la fruizione del bonusI veicoli per cui è riconosciuto il bonus devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo (titolare della microimpresa) e la proprietà dev’essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi.Per la legittima fruizione dell’incentivo devono essere osservate le seguenti condizioni:
ogni contributo per l’acquisto di ogni singolo veicolo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omoologato in una classe fino a Euro 5;
al momento della prenotazione del bonus il veicolo destinato alla rottamazione dev’essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
Leggi anche Auto aziendali e fringe benefit: come funziona la tassazione 2025
Come viene riconosciuto il bonus
Il bonus è riconosciuto dal venditore all’acquirente (persona fisica o microimpresa) mediante compensazione con il prezzo di acquisto.La misura è da intendersi:
per le persone fisiche, non cumulabile con altri incentivi nazionali ed europei;
per le microimprese, riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti, ai sensi del Regolamento de minimis e de minimis settore agricolo;
per le microimprese, non cumulabile con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all’acquisto degli stessi veicoli oggetto di contribuzione.
Le domande di incentivo
Al fine di ottenere i bonus i richiedenti provvedono a registrarsi nella piattaforma informatica dedicata, sviluppata da Sogei, disponibile collegandosi a bonusveicolielettrici.mase.gov.it.Persone fisicheCon riguardo alle persone fisiche, all’atto della registrazione in piattaforma, è necessario inserire:
la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, in cui si attesta di essere residenti in un’area urbana funzionale;
la targa del veicolo da rottamare (l’interessato dev’essere primo intestatario del veicolo da almeno sei mesi);
l’indicazione se il bonus sarà generato a favore di colui che procede alla registrazione o di un altro componente maggiorenne del nucleo familiare.
La persona fisica, all’esito della registrazione, può generare l’incentivo in misura pari a 11 mila o 9 mila euro a seconda dell’ISEE.MicroimpreseIn sede di registrazione sul portale online il titolare della microimpresa inserisce:
La dichiarazione sostitutiva di autocertificazione in cui attesta:
Che la microimpresa è regolarmente costituita ed iscritta come attiva nel registro imprese;
Di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ovvero in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
Di avere meno di dieci dipendenti;
Di avere un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a due milioni di euro;
Di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali;
L’importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti nei trentasei mesi precedenti la registrazione;
Di non rientrare nelle imprese escluse dal Regolamento de minimis o dal Regolamento de minimis settore agricolo;
Che la microimpresa ha sede legale in un’area urbana funzionale;
La targa del veicolo da rottamare, intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
Conclusa la registrazione la microimpresa genera il bonus, previo inserimento del prezzo del veicolo da acquistare.Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus.
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Omessa dichiarazione IMU 2025: entro il 29 settembre ci si può ancora ravvedere
I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IMU entro lo scorso 30 giugno hanno ancora la possibilità di sanare l’irregolarità entro il 29 settembre 2025 facendosi carico di sanzioni ridotte.In questi casi opera infatti la finestra temporale di novanta giorni concessa dalla normativa in materia di ravvedimento operoso.Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
Entro quando presentare la dichiarazione IMU
Dichiarazioni fiscali non inviate entro i termini
Dichiarazione IMU non inviata
I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze
La revisione del sistema sanzionatorio tributario
Come procedere al ravvedimento operoso
A quanto ammontano le sanzioni IMU
Entro quando presentare la dichiarazione IMU
A norma dell’articolo 1, comma 769, Legge numero 160/2019, la dichiarazione IMU dev’essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.Si precisa che la dichiarazione ha effetto anche per le annualità successive, a meno che non vengano modificati i dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.In caso di locazione finanziaria per l’acquisto dell’immobile (anche da costruire o in corso di costruzione con contestuale stipula del contratto di leasing) la dichiarazione IMU si presenta entro novanta giorni dalla stipula del contratto. A fronte della risoluzione anticipata o del mancato riscatto, la dichiarazione dev’essere trasmessa entro novanta giorni dalla riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna.
Leggi anche Acconto IMU non pagato: gli importi 2025 di sanzioni e interessi
Dichiarazioni fiscali non inviate entro i termini
Il legislatore (articolo 2, comma 7, del D.P.R. numero 322/1998) precisa che sono comunque considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per invio tardivo.Al contrario, le dichiarazioni inviate con un ritardo superiore a novanta giorni sono considerate omesse ma costituiscono comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili denunciati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta (articolo 2, comma 7, secondo periodo).Tale disposizione, tuttavia, vale per le sole dichiarazioni relative a imposte sui redditi, IRAP ed IVA, non potendo essere estesa in maniera automatica ad altri tributi (come l’IMU).
Dichiarazione IMU non inviata
Con esclusivo riferimento alla dichiarazione IMU inviata in ritardo, valgono le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo numero 472/1997 (in vigore fino al 31 dicembre 2025).Ne consegue che:
se la dichiarazione è trasmessa entro novanta giorni dalla scadenza, sempre che la violazione non sia già stata contestata e “comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza” la sanzione è ridotta “ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione” (articolo 13, comma 1, lettera c), Decreto Legislativo numero 472/1997);
se la dichiarazione IMU è inviata con un ritardo superiore a novanta giorni, la riduzione della sanzione non è applicabile (articolo 13, comma 2-ter, Decreto Legislativo numero 472/1997).
Il pagamento della sanzione ridotta dev’essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze
In occasione di una serie di incontri con la stampa specializzata, risalenti a febbraio 2024, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che, in materia di tributi locali, la dichiarazione può essere presentata in ogni momento, a patto di sanare l’adempimento tardivo con l’istituto del ravvedimento operoso.In assenza di disposizioni specifiche, precisa il MEF, è sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i novanta giorni dalla scadenza, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472/1997.In sintesi:
se la dichiarazione IMU è trasmessa entro novanta giorni dalla scadenza, si applica la sanzione ridotta di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), Decreto Legislativo numero 472/1997;
se la dichiarazione è inviata oltre i novanta giorni dalla scadenza, il contribuente ha comunque la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13 citato, purché compatibili.
La revisione del sistema sanzionatorio tributario
Grazie alla revisione del sistema sanzionatorio tributario, intervenuta con Decreto Legislativo 14 giugno 2024, numero 87, articolo 5, il legislatore ha previsto che l’articolo 13, comma 2-ter in parola (operativo sino al 31 dicembre 2025) è applicabile per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.I contribuenti possono sanare l’omessa presentazione della dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno 2025, approfittando della riduzione della sanzione a patto che si ottemperi all’adempimento entro il 29 settembre 2025 (il novantesimo giorno cade di domenica).Spirato il termine è comunque possibile presentare la dichiarazione, senza poter però beneficiare della riduzione della sanzione.
Come procedere al ravvedimento operoso
Per procedere al ravvedimento operoso entro il 29 settembre 2025, oltre a presentare la dichiarazione IMU è necessario versare l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi con:
modello F24 telematico o cartaceo (barrando l’apposita casella relativa al ravvedimento);
bollettino postale, dove indicare i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e il codice catastale del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Se i fabbricati sono situati in comuni diversi, è necessario compilare tanti bollettini quanti sono i comuni interessati.
A quanto ammontano le sanzioni IMU
La normativa in materia di IMU (articolo 1, comma 775, Legge 27 dicembre 2019, numero 160) prevede, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, una sanzione dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.Al contrario, in caso di:
infedele dichiarazione, opera la sanzione dal 50 al 100 percento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro;
mancata, incompleta o infedele risposta al questionario opera la sanzione da 100,00 a 500,00 euro;
risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50,00 a 200,00 euro.
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Omessa dichiarazione IMU 2025: entro il 29 settembre ci si può ancora ravvedere
I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IMU entro lo scorso 30 giugno hanno ancora la possibilità di sanare l’irregolarità entro il 29 settembre 2025 facendosi carico di sanzioni ridotte.In questi casi opera infatti la finestra temporale di novanta giorni concessa dalla normativa in materia di ravvedimento operoso.Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
Entro quando presentare la dichiarazione IMU
Dichiarazioni fiscali non inviate entro i termini
Dichiarazione IMU non inviata
I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze
La revisione del sistema sanzionatorio tributario
Come procedere al ravvedimento operoso
A quanto ammontano le sanzioni IMU
Entro quando presentare la dichiarazione IMU
A norma dell’articolo 1, comma 769, Legge numero 160/2019, la dichiarazione IMU dev’essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.Si precisa che la dichiarazione ha effetto anche per le annualità successive, a meno che non vengano modificati i dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.In caso di locazione finanziaria per l’acquisto dell’immobile (anche da costruire o in corso di costruzione con contestuale stipula del contratto di leasing) la dichiarazione IMU si presenta entro novanta giorni dalla stipula del contratto. A fronte della risoluzione anticipata o del mancato riscatto, la dichiarazione dev’essere trasmessa entro novanta giorni dalla riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna.
Leggi anche Acconto IMU non pagato: gli importi 2025 di sanzioni e interessi
Dichiarazioni fiscali non inviate entro i termini
Il legislatore (articolo 2, comma 7, del D.P.R. numero 322/1998) precisa che sono comunque considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per invio tardivo.Al contrario, le dichiarazioni inviate con un ritardo superiore a novanta giorni sono considerate omesse ma costituiscono comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili denunciati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta (articolo 2, comma 7, secondo periodo).Tale disposizione, tuttavia, vale per le sole dichiarazioni relative a imposte sui redditi, IRAP ed IVA, non potendo essere estesa in maniera automatica ad altri tributi (come l’IMU).
Dichiarazione IMU non inviata
Con esclusivo riferimento alla dichiarazione IMU inviata in ritardo, valgono le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo numero 472/1997 (in vigore fino al 31 dicembre 2025).Ne consegue che:
se la dichiarazione è trasmessa entro novanta giorni dalla scadenza, sempre che la violazione non sia già stata contestata e “comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza” la sanzione è ridotta “ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione” (articolo 13, comma 1, lettera c), Decreto Legislativo numero 472/1997);
se la dichiarazione IMU è inviata con un ritardo superiore a novanta giorni, la riduzione della sanzione non è applicabile (articolo 13, comma 2-ter, Decreto Legislativo numero 472/1997).
Il pagamento della sanzione ridotta dev’essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze
In occasione di una serie di incontri con la stampa specializzata, risalenti a febbraio 2024, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che, in materia di tributi locali, la dichiarazione può essere presentata in ogni momento, a patto di sanare l’adempimento tardivo con l’istituto del ravvedimento operoso.In assenza di disposizioni specifiche, precisa il MEF, è sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i novanta giorni dalla scadenza, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472/1997.In sintesi:
se la dichiarazione IMU è trasmessa entro novanta giorni dalla scadenza, si applica la sanzione ridotta di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), Decreto Legislativo numero 472/1997;
se la dichiarazione è inviata oltre i novanta giorni dalla scadenza, il contribuente ha comunque la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13 citato, purché compatibili.
La revisione del sistema sanzionatorio tributario
Grazie alla revisione del sistema sanzionatorio tributario, intervenuta con Decreto Legislativo 14 giugno 2024, numero 87, articolo 5, il legislatore ha previsto che l’articolo 13, comma 2-ter in parola (operativo sino al 31 dicembre 2025) è applicabile per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.I contribuenti possono sanare l’omessa presentazione della dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno 2025, approfittando della riduzione della sanzione a patto che si ottemperi all’adempimento entro il 29 settembre 2025 (il novantesimo giorno cade di domenica).Spirato il termine è comunque possibile presentare la dichiarazione, senza poter però beneficiare della riduzione della sanzione.
Come procedere al ravvedimento operoso
Per procedere al ravvedimento operoso entro il 29 settembre 2025, oltre a presentare la dichiarazione IMU è necessario versare l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi con:
modello F24 telematico o cartaceo (barrando l’apposita casella relativa al ravvedimento);
bollettino postale, dove indicare i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) e il codice catastale del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Se i fabbricati sono situati in comuni diversi, è necessario compilare tanti bollettini quanti sono i comuni interessati.
A quanto ammontano le sanzioni IMU
La normativa in materia di IMU (articolo 1, comma 775, Legge 27 dicembre 2019, numero 160) prevede, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, una sanzione dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.Al contrario, in caso di:
infedele dichiarazione, opera la sanzione dal 50 al 100 percento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro;
mancata, incompleta o infedele risposta al questionario opera la sanzione da 100,00 a 500,00 euro;
risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50,00 a 200,00 euro.
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Foto copertina: istock/ridvan_celik […]
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