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    Arretrati pensioni invalidità: in quali casi, quanti e come richiederli all’Inps

    Come richiedere gli arretrati pensioni invalidità? Introdotto dal 1° gennaio 2002, ad opera della Legge 28 dicembre 2001 numero 448, il cosiddetto “incremento al milione” si concretizza in una maggiorazione sociale, riservata ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni, al fine di garantire un reddito proprio corrispondente a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (equivalenti, appunto, ad un milione delle vecchie lire).

    Con esclusivo riferimento a invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della Legge 12 giugno 1984 numero 222, l’accesso all’incremento al milione è stato esteso, dal 20 luglio 2020 ed a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, a quanti hanno un’età pari o superiore a 18 anni, rispetto al precedente limite di 60 anni di età.

    A seguito di quest’ultima modifica, mentre per i titolari di pensione di inabilità ex lege numero 222/1984, è stato previsto l’obbligo di presentare apposita domanda, gli invalidi civili totali, i ciechi civili assoluti e i sordi, in possesso dei requisiti di legge, hanno ricevuto l’adeguamento in automatico, senza presentare alcuna istanza.
    Tuttavia, come devono comportarsi coloro che, alla data del 20 luglio 2020, avevano già superato i 60 anni di età e non hanno ricevuto alcuna somma aggiuntiva dall’Inps?

    In queste ipotesi è possibile inoltrare apposita domanda all’Istituto, al fine di ricevere gli importi arretrati, nei limiti della prescrizione di quinquennale. Vediamo come.

    IndiceArretrati pensioni invalidità per over 60Arretrati pensioni invalidità: come richiederliArretrati pensioni invalidità: importoArretrati pensioni invalidità: requisito anagraficoArretrati pensioni invalidità: requisiti reddituali

    Arretrati pensioni invalidità per over 60I soggetti potenzialmente interessati a dover chiedere gli arretrati all’Inps sono coloro che, alla data del 20 luglio 2020, avevano un’età anagrafica pari o superiore a 60 anni, in possesso dei requisiti reddituali previsti dall’articolo 38 della Legge numero 448/2001 e titolari di una pensione di invalidità.

    Le persone in questione, sono chiamate a controllare il certificato di pensione, contenuto nel modello “OBIS/M” e verificare che, effettivamente, non abbiano ricevuto l’incremento al milione.
    Se così fosse, è possibile chiedere gli arretrati dal raggiungimento dell’età anagrafica, nei limiti della prescrizione quinquennale.Arretrati pensioni invalidità: come richiederliPer ottenere gli arretrati della pensione di invalidità, è necessario inoltrare apposita domanda all’Inps, collegandosi a “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”, in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns.

    Effettuato l’accesso, si dovrà selezionare “Variazione prestazione pensionistica” e successivamente “Ricostituzioni / Supplementi”. All’interno della domanda di ricostituzione per maggiorazioni sociali, una volta indicati i dati anagrafici, sarà necessario indicare nei vari menù a tendina:Prodotto “Reddituale”;Tipo “Maggiorazione sociale”.Arretrati pensioni invalidità: importoStando alla tabella M5, allegata alla Circolare Inps del 26 ottobre 2022 numero 120, l’incremento al milione per invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti, a partire dai diciotto anni di età, ammonta, per l’anno corrente, ad euro 369,27 mensili che, sommato al trattamento di invalidità di 292,55 euro, porta ad un totale di 661,82 euro.

    Al contrario, per i titolari di pensione di inabilità, la maggiorazione sociale (spettante a partire dai diciotto anni) è pari, per il 2022, ad euro 136,44 mensili, corrispondenti a 1.773,72 euro annui (tabella H, allegata alla Circolare Inps numero 120/2022).

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    Arretrati pensioni invalidità: requisito anagraficoIl diritto alla maggiorazione è riconosciuto in favore degli invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti, titolari di pensione o di pensione di inabilità, in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, che abbiano compiuto diciotto anni.
    A prevederlo è l’articolo 38, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001 numero 448 (Legge finanziaria 2022), come modificato ad opera dell’articolo 15 del Decreto – legge 14 agosto 2020 numero 104 (cosiddetto Decreto “Agosto”).

    La sentenza della Corte Costituzionale
    La modifica del Decreto “Agosto” si è resa necessaria a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 152 del 23 giugno 2020, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 38, comma 4, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, disponeva il riconoscimento dell’incremento “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.

    La citata norma, infatti, riconosceva un incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (cosiddetto “incremento al milione”) ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla Legge numero 222/1984, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.

    Secondo la Corte Costituzionale, il requisito anagrafico di sessanta anni è “irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età” (Circolare Inps 23 settembre 2020 numero 107).

    Pertanto, in applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale, il Decreto “Agosto” ha previsto, con effetto dal 20 luglio 2020, l’estensione della maggiorazione sociale o “incremento al milione” a invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione ovvero titolari di pensione di inabilità (di cui all’articolo 2 della Legge numero 222/1984) di età superiore ai diciotto anni.

    Adeguamento d’ufficio o su domanda?
    Come reso noto dall’Inps nella news del 13 ottobre 2020 (disponibile su “inps.it – INPS Comunica – Notizie”) per:Invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordomuti, in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento è stato riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020, senza necessità, pertanto, di presentare alcuna domanda;Titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984, al contrario, l’adeguamento è attribuito su domanda dell’interessato che, se presentata entro il 30 ottobre 2020 consente di ricevere le somme dal 1° agosto 2020 mentre, negli altri casi, la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo la richiesta.Arretrati pensioni invalidità: requisiti redditualiPer accedere al beneficio sono richiesti i seguenti requisiti reddituali:Il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non eccedenti (nell’anno corrente) gli 8.603,66 euro;Il beneficiario coniugato (non legalmente ed effettivamente separato) deve possedere:1)     Redditi propri di importo non superiore a 8.603,66 euro;2)     Redditi cumulati con quelli del coniuge di importo annuo non eccedente i 14.701,05 euro.Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura. Nello specifico i redditi assoggettabili ad Irpef, sia a tassazione corrente che separata, nonché i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da Irpef, totalizzati tanto dal titolare quanto dal coniuge.
    Non concorrono invece al calcolo reddituale:Il reddito della casa di abitazione;Le pensioni di guerra;L’indennità di accompagnamento;L’importo aggiuntivo di 154,94 euro, previsto dall’articolo 70, comma 7, della Legge 23 dicembre 2000 numero 388;I trattamenti di famiglia;L’indennizzo previsto dalla Legge 25 febbraio 1992 numero 210, a beneficio dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.Nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano diritto all’incremento, quest’ultimo concorre al calcolo reddituale. Di conseguenza, come chiarito dall’Inps nella Circolare del 23 settembre 2020 numero 107, nel caso in cui “l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge”.

    Al contrario, se il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento “da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro” (ancora l’Inps). 

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