La Manovra di bilancio 2023, attualmente in discussione alla Camera dei deputati, ripropone per l’anno a venire il meccanismo del pensionamento anticipato, dopo “Quota 100” con 62 anni di età e 38 di contributi (biennio 2019 – 2021) e “Quota 102” caratterizzata da 64 anni di età e 38 di contributi (anno 2022). Questa volta, tuttavia, il disegno di legge prevede la possibilità di accedere alla pensione con un diverso mix di anzianità anagrafica e contributiva, la cosiddetta pensione Quota 103.
A stabilirlo è l’articolo 53 “Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile” di cui al Titolo IV “Lavoro, famiglia e politiche sociali”, Capo I “Lavoro e politiche sociali” del testo approvato dall’esecutivo Meloni nel Consiglio dei ministri datato 21 novembre 2022.
La norma in questione aggiunge al Decreto-legge 28 gennaio 2019, numero 4 (convertito, con modificazioni, in Legge 28 marzo 2019 numero 26), l’articolo 14.1 “Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile” riguardante appunto il meccanismo di pensione anticipata detto “Quota 103”.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Pensione Quota 103: a chi spetta
Il diritto alla pensione anticipata è riconosciuto agli iscritti:
All’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della stessa, gestite dall’Inps;Alla Gestione Separata;
Ai sensi del nuovo articolo 14.1, comma 2, nel caso di iscritti a due o più gestioni previdenziali “che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni” è riconosciuta la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’Inps (escludendo quindi tutte le casse professionali) in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della Legge 24 dicembre 2012 numero 228.
Pensione Quota 103: requisiti
La possibilità di accedere al pensionamento anticipato opera, nel 2023, con riferimento a quanti abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni ed un’anzianità contributiva minima di 41 anni. La somma dei due valori (62 + 41) restituisce come risultato 103, da cui, come intuibile, deriva la denominazione di “Quota 103”.
Per quanti conseguono il diritto entro il 31 dicembre 2023, lo stesso può essere esercitato “anche successivamente alla predetta data” (articolo 14.1, comma 1).
Pensione Quota 103: da quando decorre
Quanti maturano i requisiti per Quota 103:
Entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023;Dal 1° gennaio 2023 in poi, ottengono il diritto al pensionamento anticipato “trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi” (articolo 14.1, comma 5).
Dipendenti pubblici
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, tenuto conto “della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa” (articolo 14.1, comma 6), quanti maturano i requisiti citati:
Entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;Dal 1° gennaio 2023, ottengono il diritto al trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e, comunque, non prima del 1° agosto 2023.
Si precisa inoltre che la domanda di collocamento a riposo “deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi” (articolo 14.1, comma 6, lettera c). Inoltre, limitatamente al diritto alla pensione anticipata, non trova applicazione “l’articolo 2, comma 5, del decreto – legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125” (articolo 14.1, comma 6, lettera d).
Per il conseguimento della pensione a beneficio del personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, Legge 27 dicembre 1997, numero 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
Pensione Quota 103: incumulabilità con redditi da lavoro
La pensione anticipata con Quota 103 (articolo 14.1, comma 3) non è cumulabile “a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia”, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Fanno eccezione i compensi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.
Pensione Quota 103: soggetti esclusi
Le disposizioni in materia di pensionamento anticipato non si applicano per il conseguimento della prestazione:
Di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, Legge 28 giugno 2012 numero 92, nell’ambito di accordi tra datori di lavoro ed organizzazioni sindacali al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani;Di cui all’articolo 26, comma 9, lettera b) del Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 148, a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali in grado di prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;Di cui all’articolo 27, comma 5, lettera f) del medesimo D.Lgs numero 148/2015 in materia di Fondi di solidarietà bilaterali alternativi con le stesse finalità dell’articolo 26, comma 9, lettera b);Di cui all’articolo 41, comma 5-bis, Decreto legislativo numero 148/2015.
Sono altresì esclusi da Quota 103:
Il personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina del Decreto legislativo 30 aprile 1997 numero 165;Il personale delle forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il personale della Guardia di finanza.
Pensione Quota 103: importo
Importo
Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo “non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” (articolo 14.1, comma 1).
Si rammenta che per il biennio 2021 – 2022 il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti scatta al compimento dei 67 anni di età. Requisito, quest’ultimo, confermato anche per il biennio 2023 – 2024.
Al contrario, la pensione anticipata, che dal 1° gennaio 2012 ha sostituito la pensione di anzianità, spetta:
Per i lavoratori già in possesso, al 31 dicembre 1995, di anzianità contributiva, in presenza di 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, elevati a 42 anni e 10 mesi per gli uomini;Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, iscritti dal 1° gennaio 1996, a fronte di 64 anni di età, una contribuzione effettiva minima di 20 anni ed un ammontare mensile della pensione pari almeno a 2,8 volte l’assegno sociale.
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