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    ZES unica 2026: bonus assunzioni 100% centro-sud, come richiederlo quest’anno

    La Circolare INPS del 3 febbraio 2026 numero 10 fornisce i chiarimenti necessari per applicare in busta paga lo sgravio introdotto con Decreto – Legge 7 maggio 2024, numero 60 e pari al 100% dei contributi previdenziali a carico azienda per i datori di lavoro privati che assumono nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.Analizziamo la questione in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Datori di lavoro della ZES unica

    Lavoratori per cui spetta il beneficio

    I rapporti di lavoro incentivabili

    Domanda preliminare all’INPS

    Istruttoria INPS

    Inserimento del bonus in UniEmens

    A quanto ammonta l’esonero?

    Datori di lavoro della ZES unica

    Il bonus previsto dal Decreto – Legge numero 60/2024 è riservato ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.Si richiede altresì, nel mese in cui si è proceduto all’assunzione incentivabile, una base occupazionale pari o inferiore a dieci dipendenti.La misura spetta in favore di quanti hanno assunto presso una “sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno personale nelle medesime regioni” (Circolare INPS numero 10/2026).La ZES unica comprende l’intero territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.Aggiunte Marche e UmbriaPer effetto della Legge numero 171/2025, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa (20 novembre 2025) la ZES unica ricomprende anche l’intero territorio delle regioni Marche e Umbria.Con riguardo, pertanto, alle assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria, l’esonero spetta per i soli eventi che si verificano a decorrere dall’entrata in vigore della norma, il 20 novembre 2025.Prestazione svolta nella ZES unicaL’esonero contributivo può essere legittimamente riconosciuto solo a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta presso una sede di lavoro (o unità produttiva) collocata in una delle regioni della ZES unica.Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso UniEmens i lavoratori, ossia il luogo “dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa dei dipendenti” (Circolare INPS).Ai fini del legittimo riconoscimento del beneficio, ciò che rileva è che la prestazione lavorativa sia effettivamente esercitata in una delle regioni della ZES unica, a prescindere dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.Ne deriva che nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni interessate, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo quello del trasferimento.

    Lavoratori per cui spetta il beneficio

    Possono beneficiare dell’esonero le assunzioni di dipendenti che alla data dell’evento incentivato:

    hanno un’età uguale o maggiore a trentacinque anni;

    sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

    I rapporti di lavoro incentivabili

    L’esonero contributivo è riservato alle assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche se a tempo parziale) effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.Stante la formulazione testuale della norma, precisa la Circolare INPS numero 10/2026, che fa espresso riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, l’esonero non può essere riconosciuto “nelle ipotesi in cui si sia proceduto alla trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere”.Sono tuttavia da ritenersi esclusi dall’operatività dello sgravio i seguenti rapporti di lavoro:

    apprendistato;

    contratto di lavoro domestico;

    contratto a chiamata.

    Domanda preliminare all’INPS

    Al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse statali, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo per l’assunzione già effettuata deve trasmettere all’INPS la domanda di ammissione al bonus.Quest’ultima è inviata per il tramite del modulo di istanza online reperibile sulla piattaforma “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito “inps.it”, selezionando la voce “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 24”.

    Nel modulo devono essere indicate le seguenti informazioni:

    I dati identificativi dell’impresa, con particolare riguardo al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;

    I dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato e la dichiarazione circa la sussistenza dello status di disoccupato di lunga durata alla data di assunzione;

    La tipologia di contratto di lavoro, se trattasi di orario full-time o part-time, nonché l’eventuale percentuale oraria di lavoro;

    L’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro (per i rapporti a tempo parziale dev’essere indicata la retribuzione effettivamente erogata);

    La regione e la provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

    Istruttoria INPS

    Ricevuta l’istanza aziendale INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, provvede a:

    calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’aliquota previdenziale a carico azienda indicata nella richiesta;

    consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta;

    fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di legge siano rispettati, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

    Conclusa positivamente l’istruttoria, INPS comunica l’accoglimento della domanda sul “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e altresì l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

    Inserimento del bonus in UniEmens

    L’agevolazione è indicata, a cura del datore di lavoro, nel flusso telematico UniEmens, da trasmettere mensilmente all’INPS.L’esposizione del contributo avviene nel rispetto delle specifiche indicate nei paragrafi 10, 11 e 12 della Circolare numero 10/2026.Il bonus è utilizzato come credito in sede di calcolo dei contributi da versare all’Istituto con modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo quello di competenza dei contributi stessi.

    A quanto ammonta l’esonero?

    Il bonus corrisponde al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo di 650,00 euro su base mensile per singolo lavoratore.Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia mensile si riproporziona assumendo a riferimento la somma di 20,96 euro (650,00 euro / 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione dev’essere proporzionalmente ridotto.Non sono comunque oggetto di agevolazione (e sono pertanto dovuti in misura intera) i premi e contributi dovuti all’INAIL.

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    La Circolare INPS del 3 febbraio 2026 numero 10 fornisce i chiarimenti necessari per applicare in busta paga lo sgravio introdotto con Decreto – Legge 7 maggio 2024, numero 60 e pari al 100% dei contributi previdenziali a carico azienda per i datori di lavoro privati che assumono nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.Analizziamo la questione in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

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    Datori di lavoro della ZES unica

    Lavoratori per cui spetta il beneficio

    I rapporti di lavoro incentivabili

    Domanda preliminare all’INPS

    Istruttoria INPS

    Inserimento del bonus in UniEmens

    A quanto ammonta l’esonero?

    Datori di lavoro della ZES unica

    Il bonus previsto dal Decreto – Legge numero 60/2024 è riservato ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.Si richiede altresì, nel mese in cui si è proceduto all’assunzione incentivabile, una base occupazionale pari o inferiore a dieci dipendenti.La misura spetta in favore di quanti hanno assunto presso una “sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno personale nelle medesime regioni” (Circolare INPS numero 10/2026).La ZES unica comprende l’intero territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.Aggiunte Marche e UmbriaPer effetto della Legge numero 171/2025, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa (20 novembre 2025) la ZES unica ricomprende anche l’intero territorio delle regioni Marche e Umbria.Con riguardo, pertanto, alle assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria, l’esonero spetta per i soli eventi che si verificano a decorrere dall’entrata in vigore della norma, il 20 novembre 2025.Prestazione svolta nella ZES unicaL’esonero contributivo può essere legittimamente riconosciuto solo a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta presso una sede di lavoro (o unità produttiva) collocata in una delle regioni della ZES unica.Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso UniEmens i lavoratori, ossia il luogo “dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa dei dipendenti” (Circolare INPS).Ai fini del legittimo riconoscimento del beneficio, ciò che rileva è che la prestazione lavorativa sia effettivamente esercitata in una delle regioni della ZES unica, a prescindere dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.Ne deriva che nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni interessate, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo quello del trasferimento.

    Lavoratori per cui spetta il beneficio

    Possono beneficiare dell’esonero le assunzioni di dipendenti che alla data dell’evento incentivato:

    hanno un’età uguale o maggiore a trentacinque anni;

    sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

    I rapporti di lavoro incentivabili

    L’esonero contributivo è riservato alle assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche se a tempo parziale) effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.Stante la formulazione testuale della norma, precisa la Circolare INPS numero 10/2026, che fa espresso riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, l’esonero non può essere riconosciuto “nelle ipotesi in cui si sia proceduto alla trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere”.Sono tuttavia da ritenersi esclusi dall’operatività dello sgravio i seguenti rapporti di lavoro:

    apprendistato;

    contratto di lavoro domestico;

    contratto a chiamata.

    Domanda preliminare all’INPS

    Al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse statali, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo per l’assunzione già effettuata deve trasmettere all’INPS la domanda di ammissione al bonus.Quest’ultima è inviata per il tramite del modulo di istanza online reperibile sulla piattaforma “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito “inps.it”, selezionando la voce “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 24”.

    Nel modulo devono essere indicate le seguenti informazioni:

    I dati identificativi dell’impresa, con particolare riguardo al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;

    I dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato e la dichiarazione circa la sussistenza dello status di disoccupato di lunga durata alla data di assunzione;

    La tipologia di contratto di lavoro, se trattasi di orario full-time o part-time, nonché l’eventuale percentuale oraria di lavoro;

    L’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro (per i rapporti a tempo parziale dev’essere indicata la retribuzione effettivamente erogata);

    La regione e la provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

    Istruttoria INPS

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    calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’aliquota previdenziale a carico azienda indicata nella richiesta;

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    fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di legge siano rispettati, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

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    L’agevolazione è indicata, a cura del datore di lavoro, nel flusso telematico UniEmens, da trasmettere mensilmente all’INPS.L’esposizione del contributo avviene nel rispetto delle specifiche indicate nei paragrafi 10, 11 e 12 della Circolare numero 10/2026.Il bonus è utilizzato come credito in sede di calcolo dei contributi da versare all’Istituto con modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo quello di competenza dei contributi stessi.

    A quanto ammonta l’esonero?

    Il bonus corrisponde al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo di 650,00 euro su base mensile per singolo lavoratore.Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia mensile si riproporziona assumendo a riferimento la somma di 20,96 euro (650,00 euro / 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione dev’essere proporzionalmente ridotto.Non sono comunque oggetto di agevolazione (e sono pertanto dovuti in misura intera) i premi e contributi dovuti all’INAIL.

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    ZES unica 2026: bonus assunzioni 100% centro-sud, come richiederlo quest’anno

    La Circolare INPS del 3 febbraio 2026 numero 10 fornisce i chiarimenti necessari per applicare in busta paga lo sgravio introdotto con Decreto – Legge 7 maggio 2024, numero 60 e pari al 100% dei contributi previdenziali a carico azienda per i datori di lavoro privati che assumono nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.Analizziamo la questione in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

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    Datori di lavoro della ZES unica

    Lavoratori per cui spetta il beneficio

    I rapporti di lavoro incentivabili

    Domanda preliminare all’INPS

    Istruttoria INPS

    Inserimento del bonus in UniEmens

    A quanto ammonta l’esonero?

    Datori di lavoro della ZES unica

    Il bonus previsto dal Decreto – Legge numero 60/2024 è riservato ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.Si richiede altresì, nel mese in cui si è proceduto all’assunzione incentivabile, una base occupazionale pari o inferiore a dieci dipendenti.La misura spetta in favore di quanti hanno assunto presso una “sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno personale nelle medesime regioni” (Circolare INPS numero 10/2026).La ZES unica comprende l’intero territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.Aggiunte Marche e UmbriaPer effetto della Legge numero 171/2025, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa (20 novembre 2025) la ZES unica ricomprende anche l’intero territorio delle regioni Marche e Umbria.Con riguardo, pertanto, alle assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria, l’esonero spetta per i soli eventi che si verificano a decorrere dall’entrata in vigore della norma, il 20 novembre 2025.Prestazione svolta nella ZES unicaL’esonero contributivo può essere legittimamente riconosciuto solo a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta presso una sede di lavoro (o unità produttiva) collocata in una delle regioni della ZES unica.Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso UniEmens i lavoratori, ossia il luogo “dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa dei dipendenti” (Circolare INPS).Ai fini del legittimo riconoscimento del beneficio, ciò che rileva è che la prestazione lavorativa sia effettivamente esercitata in una delle regioni della ZES unica, a prescindere dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.Ne deriva che nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni interessate, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo quello del trasferimento.

    Lavoratori per cui spetta il beneficio

    Possono beneficiare dell’esonero le assunzioni di dipendenti che alla data dell’evento incentivato:

    hanno un’età uguale o maggiore a trentacinque anni;

    sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

    I rapporti di lavoro incentivabili

    L’esonero contributivo è riservato alle assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche se a tempo parziale) effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.Stante la formulazione testuale della norma, precisa la Circolare INPS numero 10/2026, che fa espresso riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, l’esonero non può essere riconosciuto “nelle ipotesi in cui si sia proceduto alla trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere”.Sono tuttavia da ritenersi esclusi dall’operatività dello sgravio i seguenti rapporti di lavoro:

    apprendistato;

    contratto di lavoro domestico;

    contratto a chiamata.

    Domanda preliminare all’INPS

    Al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse statali, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo per l’assunzione già effettuata deve trasmettere all’INPS la domanda di ammissione al bonus.Quest’ultima è inviata per il tramite del modulo di istanza online reperibile sulla piattaforma “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito “inps.it”, selezionando la voce “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 24”.

    Nel modulo devono essere indicate le seguenti informazioni:

    I dati identificativi dell’impresa, con particolare riguardo al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;

    I dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato e la dichiarazione circa la sussistenza dello status di disoccupato di lunga durata alla data di assunzione;

    La tipologia di contratto di lavoro, se trattasi di orario full-time o part-time, nonché l’eventuale percentuale oraria di lavoro;

    L’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro (per i rapporti a tempo parziale dev’essere indicata la retribuzione effettivamente erogata);

    La regione e la provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

    Istruttoria INPS

    Ricevuta l’istanza aziendale INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, provvede a:

    calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’aliquota previdenziale a carico azienda indicata nella richiesta;

    consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta;

    fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di legge siano rispettati, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

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    L’agevolazione è indicata, a cura del datore di lavoro, nel flusso telematico UniEmens, da trasmettere mensilmente all’INPS.L’esposizione del contributo avviene nel rispetto delle specifiche indicate nei paragrafi 10, 11 e 12 della Circolare numero 10/2026.Il bonus è utilizzato come credito in sede di calcolo dei contributi da versare all’Istituto con modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo quello di competenza dei contributi stessi.

    A quanto ammonta l’esonero?

    Il bonus corrisponde al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo di 650,00 euro su base mensile per singolo lavoratore.Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia mensile si riproporziona assumendo a riferimento la somma di 20,96 euro (650,00 euro / 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione dev’essere proporzionalmente ridotto.Non sono comunque oggetto di agevolazione (e sono pertanto dovuti in misura intera) i premi e contributi dovuti all’INAIL.

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    Pagamenti INPS di febbraio 2026: le date per Assegno unico, ADI, Naspi e Dis-Coll

    Il 2 febbraio 2026 sul portale Inps, l’Istituto ha confermato che anche per l’annualità corrente non sarà necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico universale per chi ha già una pratica in stato accolta.La prestazione sarà infatti erogata d’ufficio in continuità, salvo che la domanda precedente non sia decaduta, revocata o respinta.Sempre l’Istituto ricorda che senza un ISEE valido, dal mese di marzo 2026 l’AUU sarà erogato negli importi minimi previsti dalla normativa.I beneficiari privi di ISEE aggiornato potranno comunque regolarizzare la posizione presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 30 giugno 2026, così da recuperare gli arretrati da marzo.Nel frattempo, proseguono a febbraio i pagamenti INPS, non solo dell’Assegno Unico Universale ma altresì di ADI, NASpI, DIS-COLL e Supporto Formazione e Lavoro.Ecco il calendario completo.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Assegno Unico Universale

    Assegno di Inclusione

    Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

    Supporto Formazione e Lavoro

    Assegno Unico Universale

    Come reso da INPS con Messaggio 3931 del 24 dicembre 2025 i pagamenti dell’Assegno unico universale per i figli a carico (AUU), per le prestazioni in corso di godimento che non hanno subito variazioni, sono previsti nelle giornate del 19 – 20 febbraio 2026.Al contrario, il pagamento della prima rata della prestazione (per i nuovi beneficiari) è effettuato, di norma, nell’ultima settimana del mese successivo quello di presentazione della domanda (Messaggio INPS numero 3931/2025).Nella stessa data sono peraltro accreditati gli importi delle rate in cui l’Assegno Unico è stato oggetto di un conguaglio, a debito o a credito.Si precisa che per quanti presentano le domande di accesso all’AUU dal 1° marzo al 30 giugno 2026 l’Assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dallo stesso mese di marzo.

    Per le domande presentate invece dopo il 30 giugno, l’Assegno:

    decorre dal mese successivo quello di presentazione dell’istanza;

    è determinato in ragione dell’ISEE al momento della domanda.

    Le istanze di accesso all’AUU devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno unico e universale per i figli a carico”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

    In alternativa, è possibile inviare le domande:

    contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile, a pagamento);

    avvalendosi dei servizi offerti dagli enti di patronato.

    Assegno di Inclusione

    INPS, al pari di quanto descritto per l’AUU, ha diffuso con apposito messaggio (numero 214 del 22 gennaio 2026) le date di accredito del beneficio economico dell’Assegno di Inclusione ADI con riguardo al 2026.Nello specifico, per coloro che già percepiscono il sussidio (rinnovi mensili) la ricarica della Carta ADI è prevista per venerdì 27 febbraio 2026.Per coloro che invece attendono il primo pagamento (nuovi beneficiari) la data di riferimento è sabato 14 febbraio 2026.Come ricorda il Messaggio numero 214/2026 in coincidenza “delle date dei primi pagamenti sono, di norma, disposti anche i pagamenti di eventualità mensilità arretrate spettanti”.A differenza dell’AUU, liquidato direttamente ai soggetti beneficiari, l’Assegno di Inclusione è riconosciuto a mezzo ricarica mensile dell’apposita Carta ADI.Quest’ultima si presenta come una carta di pagamento elettronica prepagata, rilasciata dagli uffici postali all’esito dell’istruttoria di accesso all’ADI.

    Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

    Le indennità riconosciute dall’INPS a fronte degli eventi di perdita involontaria dell’occupazione (NASpI e DIS-COLL) sono attese nella prima metà del mese di febbraio, indicativamente a partire da lunedì 9.Si precisa che l’indennità NASpI è destinata ai titoli di contratto di lavoro subordinato, che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

    apprendisti;

    soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;

    dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;

    operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

    La prestazione DIS-COLL è invece riservata agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, compresi:

    collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto);

    assegnisti di ricerca e dottorandi con borsa di studio.

    Tanto l’indennità NASpI quanto la DIS-COLL vengono liquidate dall’INPS direttamente ai soggetti beneficiari.

    Supporto Formazione e Lavoro

    Tempistiche simili a quelle dell’Assegno di Inclusione sono previste per l’accredito di febbraio del Supporto Formazione e Lavoro (SFL), nello specifico:

    13-14 febbraio 2026 per i nuovi beneficiari;

    27 febbraio 2026 per i rinnovi mensili (soggetti che già beneficiano della prestazione).

    Introdotto con Decreto – Legge 4 maggio 2023, numero 48 (la stessa norma che disciplina l’ADI) il Supporto Formazione e Lavoro si concretizza in un beneficio economico di 500,00 euro mensili, a titolo di indennità di partecipazione ad una serie di misure di attivazione lavorativa.Il soggetto percettore è infatti tenuto a partecipare a progetti di:

    Formazione e accompagnamento al lavoro;

    Qualificazione e riqualificazione professionale;

    Politiche attive del lavoro, comunque denominate;

    Progetti utili alla collettività;

    Servizio civile universale.

    Al pari dell’ADI, il Supporto Formazione e Lavoro spetta previa domanda telematica all’INPS, a quanti hanno un’età compresa tra i 18 e i 59 anni e sono in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza ed economici.

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    Leggi di più… from Pagamenti INPS di febbraio 2026: le date per Assegno unico, ADI, Naspi e Dis-Coll

    Pubblicato il

    Pagamenti INPS di febbraio 2026: le date per Assegno unico, ADI, Naspi e Dis-Coll

    Il 2 febbraio 2026 sul portale Inps, l’Istituto ha confermato che anche per l’annualità corrente non sarà necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico universale per chi ha già una pratica in stato accolta.La prestazione sarà infatti erogata d’ufficio in continuità, salvo che la domanda precedente non sia decaduta, revocata o respinta.Sempre l’Istituto ricorda che senza un ISEE valido, dal mese di marzo 2026 l’AUU sarà erogato negli importi minimi previsti dalla normativa.I beneficiari privi di ISEE aggiornato potranno comunque regolarizzare la posizione presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 30 giugno 2026, così da recuperare gli arretrati da marzo.Nel frattempo, proseguono a febbraio i pagamenti INPS, non solo dell’Assegno Unico Universale ma altresì di ADI, NASpI, DIS-COLL e Supporto Formazione e Lavoro.Ecco il calendario completo.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Assegno Unico Universale

    Assegno di Inclusione

    Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

    Supporto Formazione e Lavoro

    Assegno Unico Universale

    Come reso da INPS con Messaggio 3931 del 24 dicembre 2025 i pagamenti dell’Assegno unico universale per i figli a carico (AUU), per le prestazioni in corso di godimento che non hanno subito variazioni, sono previsti nelle giornate del 19 – 20 febbraio 2026.Al contrario, il pagamento della prima rata della prestazione (per i nuovi beneficiari) è effettuato, di norma, nell’ultima settimana del mese successivo quello di presentazione della domanda (Messaggio INPS numero 3931/2025).Nella stessa data sono peraltro accreditati gli importi delle rate in cui l’Assegno Unico è stato oggetto di un conguaglio, a debito o a credito.Si precisa che per quanti presentano le domande di accesso all’AUU dal 1° marzo al 30 giugno 2026 l’Assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dallo stesso mese di marzo.

    Per le domande presentate invece dopo il 30 giugno, l’Assegno:

    decorre dal mese successivo quello di presentazione dell’istanza;

    è determinato in ragione dell’ISEE al momento della domanda.

    Le istanze di accesso all’AUU devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno unico e universale per i figli a carico”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

    In alternativa, è possibile inviare le domande:

    contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile, a pagamento);

    avvalendosi dei servizi offerti dagli enti di patronato.

    Assegno di Inclusione

    INPS, al pari di quanto descritto per l’AUU, ha diffuso con apposito messaggio (numero 214 del 22 gennaio 2026) le date di accredito del beneficio economico dell’Assegno di Inclusione ADI con riguardo al 2026.Nello specifico, per coloro che già percepiscono il sussidio (rinnovi mensili) la ricarica della Carta ADI è prevista per venerdì 27 febbraio 2026.Per coloro che invece attendono il primo pagamento (nuovi beneficiari) la data di riferimento è sabato 14 febbraio 2026.Come ricorda il Messaggio numero 214/2026 in coincidenza “delle date dei primi pagamenti sono, di norma, disposti anche i pagamenti di eventualità mensilità arretrate spettanti”.A differenza dell’AUU, liquidato direttamente ai soggetti beneficiari, l’Assegno di Inclusione è riconosciuto a mezzo ricarica mensile dell’apposita Carta ADI.Quest’ultima si presenta come una carta di pagamento elettronica prepagata, rilasciata dagli uffici postali all’esito dell’istruttoria di accesso all’ADI.

    Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

    Le indennità riconosciute dall’INPS a fronte degli eventi di perdita involontaria dell’occupazione (NASpI e DIS-COLL) sono attese nella prima metà del mese di febbraio, indicativamente a partire da lunedì 9.Si precisa che l’indennità NASpI è destinata ai titoli di contratto di lavoro subordinato, che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

    apprendisti;

    soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;

    dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;

    operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

    La prestazione DIS-COLL è invece riservata agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, compresi:

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    Tanto l’indennità NASpI quanto la DIS-COLL vengono liquidate dall’INPS direttamente ai soggetti beneficiari.

    Supporto Formazione e Lavoro

    Tempistiche simili a quelle dell’Assegno di Inclusione sono previste per l’accredito di febbraio del Supporto Formazione e Lavoro (SFL), nello specifico:

    13-14 febbraio 2026 per i nuovi beneficiari;

    27 febbraio 2026 per i rinnovi mensili (soggetti che già beneficiano della prestazione).

    Introdotto con Decreto – Legge 4 maggio 2023, numero 48 (la stessa norma che disciplina l’ADI) il Supporto Formazione e Lavoro si concretizza in un beneficio economico di 500,00 euro mensili, a titolo di indennità di partecipazione ad una serie di misure di attivazione lavorativa.Il soggetto percettore è infatti tenuto a partecipare a progetti di:

    Formazione e accompagnamento al lavoro;

    Qualificazione e riqualificazione professionale;

    Politiche attive del lavoro, comunque denominate;

    Progetti utili alla collettività;

    Servizio civile universale.

    Al pari dell’ADI, il Supporto Formazione e Lavoro spetta previa domanda telematica all’INPS, a quanti hanno un’età compresa tra i 18 e i 59 anni e sono in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza ed economici.

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