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    Lavoratori disabili: nuove regole per l’inserimento e copertura quote di riserva

    In Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025 ha trovato pubblicazione la Legge 29 dicembre 2025, numero 198, di conversione del DL Sicurezza.Quest’ultimo, approvato con Decreto – Legge 31 ottobre 2025, numero 159, prevede, nel suo testo coordinato, il rafforzamento delle politiche attive nei confronti dei lavoratori più fragili.Nello specifico, grazie all’articolo 14-bis, si eleva dal 10 al 60 per cento il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati con più di cinquanta dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante la stipula di apposite convenzioni.Vengono inoltre inseriti gli enti del Terzo settore non commerciali, diversi dalle imprese sociali, e le società benefit tra i soggetti destinatari con cui è possibile stipulare le suddette convenzioni.Analizziamo le novità in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Come adempiere all’obbligo di assunzione?

    Richiesta nominativa

    Le convenzioni

    Come adempiere all’obbligo di assunzione?

    Le aziende tenute ad assumere lavoratori con disabilità possono effettuare le assunzioni:

    con richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti;

    a mezzo stipula di apposite convenzioni.

    Richiesta nominativa

    Nel caso di richiesta nominativa i datori di lavoro indicano agli organi competenti le generalità del soggetto da avviare al lavoro.L’istanza può essere preceduta dalla domanda agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità, iscritte nelle liste del collocamento obbligatorio, che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.Il servizio di collocamento rilascia poi, su richiesta del datore di lavoro, un nulla osta di avviamento al lavoro, grazie al quale si riconosce preventivamente l’assunzione come avvenuta in assolvimento della quota d’obbligo.Il rilascio del nulla osta rappresenta l’opportunità di verificare l’avvenuta adozione, da parte dell’azienda, degli interventi utili a conciliare le caratteristiche della persona con la mansione da occupare.

    Le convenzioni

    Le novità di cui al Decreto Sicurezza interessano l’assolvimento dell’obbligo di assunzione dei lavoratori con disabilità a mezzo stipula di apposite convenzioni.I datori di lavoro hanno a disposizione tre tipi di convenzione. Di queste, due sono state oggetto di modifica da parte del DL Sicurezza.Convenzione articolo 11, Legge numero 68/1999Nessuna novità per la convenzione di cui all’articolo 11, Legge numero 68/1999 diretta a:

    inserimento delle persone con disabilità, attraverso la quale vengono stabiliti tempi e modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare (per esempio prevedendo la scelta nominativa del lavoratore o lo svolgimento di tirocini);

    integrare le persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento (la convenzione può prevedere forme di sostegno, consulenza e tutoraggio per favorire l’adattamento al lavoro).

    Convenzione che coinvolge soggetti terziIl secondo tipo di convenzione coinvolge altri soggetti oltre al datore di lavoro e si concretizza (articolo 12, Legge numero 68/1999) con l’assunzione a tempo indeterminato del personale con disabilità, inviato per essere impiegato presso un soggetto ospitante (cooperative e imprese sociali, disabili liberi professionisti o datori di lavoro non soggetti all’obbligo di riserva).Gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali sono a carico del soggetto ospitante, per la durata della durata convenzione (dodici mesi, prorogabili di altri dodici).Il datore di lavoro si impegna comunque ad affidare alla realtà ospitante un determinato ammontare di commesse.Le convenzioni, non ripetibili per il medesimo soggetto, possono riguardare al massimo un lavoratore con disabilità se il datore di lavoro occupa meno di cinquanta dipendenti, ovvero il 30% dei lavoratori con disabilità per le realtà con più di cinquanta dipendenti.Il successivo articolo 12-bis prevede un’altra forma di convenzione, questa volta destinata all’inserimento di persone con disabilità con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.Anche in questo tipo di convenzione il datore di lavoro affida commesse di lavoro a un destinatario (ad esempio cooperative sociali e loro consorzi, imprese sociali e datori di lavoro non soggetti all’obbligo di riserva) che, a fronte di ciò, assume i soggetti con disabilità.La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell’aliquota d’obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 60 per cento della quota di riserva.Quest’ultima percentuale è stata ritoccata dal DL Sicurezza, rispetto al precedente 10 per cento, così come l’inserimento degli enti del Terzo settore non commerciali e delle società benefit tra i soggetti autorizzati alla stipula delle convenzioni.Convenzione – quadroInteressata dalle modifiche del Decreto Sicurezza anche la convenzione prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. numero 276/2003.In particolare, al fine di favorire l’inserimento dei lavoratori con disabilità gli organismi individuati dalle regioni stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative, con i consorzi, le imprese sociali nonché (novità del DL Sicurezza) gli enti del Terzo settore non commerciali e le società benefit, apposite convenzioni quadro su base territoriale.Tali convenzioni hanno ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali, alle imprese sociali, alle società benefit e agli enti del Terzo settore non commerciali da parte delle imprese associate o aderenti.L’inserimento lavorativo di soggetti con disabilità con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario è utile per la copertura della quota di riserva cui sono tenute le imprese conferenti.Il numero delle coperture per ogni realtà è dato dall’ammontare annuo delle commesse conferite, diviso per il coefficiente indicato dalla convenzione, nei limiti di percentuali massime.I limiti percentuali non operano nei confronti delle imprese che occupano da quindici a trentacinque dipendenti.  

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    ZES unica 2026: bonus assunzioni 100% centro-sud, come richiederlo quest’anno

    La Circolare INPS del 3 febbraio 2026 numero 10 fornisce i chiarimenti necessari per applicare in busta paga lo sgravio introdotto con Decreto – Legge 7 maggio 2024, numero 60 e pari al 100% dei contributi previdenziali a carico azienda per i datori di lavoro privati che assumono nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.Analizziamo la questione in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Datori di lavoro della ZES unica

    Lavoratori per cui spetta il beneficio

    I rapporti di lavoro incentivabili

    Domanda preliminare all’INPS

    Istruttoria INPS

    Inserimento del bonus in UniEmens

    A quanto ammonta l’esonero?

    Datori di lavoro della ZES unica

    Il bonus previsto dal Decreto – Legge numero 60/2024 è riservato ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.Si richiede altresì, nel mese in cui si è proceduto all’assunzione incentivabile, una base occupazionale pari o inferiore a dieci dipendenti.La misura spetta in favore di quanti hanno assunto presso una “sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno personale nelle medesime regioni” (Circolare INPS numero 10/2026).La ZES unica comprende l’intero territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.Aggiunte Marche e UmbriaPer effetto della Legge numero 171/2025, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa (20 novembre 2025) la ZES unica ricomprende anche l’intero territorio delle regioni Marche e Umbria.Con riguardo, pertanto, alle assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria, l’esonero spetta per i soli eventi che si verificano a decorrere dall’entrata in vigore della norma, il 20 novembre 2025.Prestazione svolta nella ZES unicaL’esonero contributivo può essere legittimamente riconosciuto solo a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta presso una sede di lavoro (o unità produttiva) collocata in una delle regioni della ZES unica.Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso UniEmens i lavoratori, ossia il luogo “dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa dei dipendenti” (Circolare INPS).Ai fini del legittimo riconoscimento del beneficio, ciò che rileva è che la prestazione lavorativa sia effettivamente esercitata in una delle regioni della ZES unica, a prescindere dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.Ne deriva che nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni interessate, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo quello del trasferimento.

    Lavoratori per cui spetta il beneficio

    Possono beneficiare dell’esonero le assunzioni di dipendenti che alla data dell’evento incentivato:

    hanno un’età uguale o maggiore a trentacinque anni;

    sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

    I rapporti di lavoro incentivabili

    L’esonero contributivo è riservato alle assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche se a tempo parziale) effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.Stante la formulazione testuale della norma, precisa la Circolare INPS numero 10/2026, che fa espresso riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, l’esonero non può essere riconosciuto “nelle ipotesi in cui si sia proceduto alla trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere”.Sono tuttavia da ritenersi esclusi dall’operatività dello sgravio i seguenti rapporti di lavoro:

    apprendistato;

    contratto di lavoro domestico;

    contratto a chiamata.

    Domanda preliminare all’INPS

    Al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse statali, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo per l’assunzione già effettuata deve trasmettere all’INPS la domanda di ammissione al bonus.Quest’ultima è inviata per il tramite del modulo di istanza online reperibile sulla piattaforma “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito “inps.it”, selezionando la voce “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 24”.

    Nel modulo devono essere indicate le seguenti informazioni:

    I dati identificativi dell’impresa, con particolare riguardo al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;

    I dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato e la dichiarazione circa la sussistenza dello status di disoccupato di lunga durata alla data di assunzione;

    La tipologia di contratto di lavoro, se trattasi di orario full-time o part-time, nonché l’eventuale percentuale oraria di lavoro;

    L’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro (per i rapporti a tempo parziale dev’essere indicata la retribuzione effettivamente erogata);

    La regione e la provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

    Istruttoria INPS

    Ricevuta l’istanza aziendale INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, provvede a:

    calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’aliquota previdenziale a carico azienda indicata nella richiesta;

    consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta;

    fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di legge siano rispettati, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

    Conclusa positivamente l’istruttoria, INPS comunica l’accoglimento della domanda sul “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e altresì l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

    Inserimento del bonus in UniEmens

    L’agevolazione è indicata, a cura del datore di lavoro, nel flusso telematico UniEmens, da trasmettere mensilmente all’INPS.L’esposizione del contributo avviene nel rispetto delle specifiche indicate nei paragrafi 10, 11 e 12 della Circolare numero 10/2026.Il bonus è utilizzato come credito in sede di calcolo dei contributi da versare all’Istituto con modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo quello di competenza dei contributi stessi.

    A quanto ammonta l’esonero?

    Il bonus corrisponde al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo di 650,00 euro su base mensile per singolo lavoratore.Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia mensile si riproporziona assumendo a riferimento la somma di 20,96 euro (650,00 euro / 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione dev’essere proporzionalmente ridotto.Non sono comunque oggetto di agevolazione (e sono pertanto dovuti in misura intera) i premi e contributi dovuti all’INAIL.

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    La Circolare INPS del 3 febbraio 2026 numero 10 fornisce i chiarimenti necessari per applicare in busta paga lo sgravio introdotto con Decreto – Legge 7 maggio 2024, numero 60 e pari al 100% dei contributi previdenziali a carico azienda per i datori di lavoro privati che assumono nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.Analizziamo la questione in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

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    I rapporti di lavoro incentivabili

    Domanda preliminare all’INPS

    Istruttoria INPS

    Inserimento del bonus in UniEmens

    A quanto ammonta l’esonero?

    Datori di lavoro della ZES unica

    Il bonus previsto dal Decreto – Legge numero 60/2024 è riservato ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.Si richiede altresì, nel mese in cui si è proceduto all’assunzione incentivabile, una base occupazionale pari o inferiore a dieci dipendenti.La misura spetta in favore di quanti hanno assunto presso una “sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno personale nelle medesime regioni” (Circolare INPS numero 10/2026).La ZES unica comprende l’intero territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.Aggiunte Marche e UmbriaPer effetto della Legge numero 171/2025, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa (20 novembre 2025) la ZES unica ricomprende anche l’intero territorio delle regioni Marche e Umbria.Con riguardo, pertanto, alle assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria, l’esonero spetta per i soli eventi che si verificano a decorrere dall’entrata in vigore della norma, il 20 novembre 2025.Prestazione svolta nella ZES unicaL’esonero contributivo può essere legittimamente riconosciuto solo a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta presso una sede di lavoro (o unità produttiva) collocata in una delle regioni della ZES unica.Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso UniEmens i lavoratori, ossia il luogo “dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa dei dipendenti” (Circolare INPS).Ai fini del legittimo riconoscimento del beneficio, ciò che rileva è che la prestazione lavorativa sia effettivamente esercitata in una delle regioni della ZES unica, a prescindere dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.Ne deriva che nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni interessate, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo quello del trasferimento.

    Lavoratori per cui spetta il beneficio

    Possono beneficiare dell’esonero le assunzioni di dipendenti che alla data dell’evento incentivato:

    hanno un’età uguale o maggiore a trentacinque anni;

    sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

    I rapporti di lavoro incentivabili

    L’esonero contributivo è riservato alle assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche se a tempo parziale) effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.Stante la formulazione testuale della norma, precisa la Circolare INPS numero 10/2026, che fa espresso riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, l’esonero non può essere riconosciuto “nelle ipotesi in cui si sia proceduto alla trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere”.Sono tuttavia da ritenersi esclusi dall’operatività dello sgravio i seguenti rapporti di lavoro:

    apprendistato;

    contratto di lavoro domestico;

    contratto a chiamata.

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    I dati identificativi dell’impresa, con particolare riguardo al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;

    I dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato e la dichiarazione circa la sussistenza dello status di disoccupato di lunga durata alla data di assunzione;

    La tipologia di contratto di lavoro, se trattasi di orario full-time o part-time, nonché l’eventuale percentuale oraria di lavoro;

    L’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro (per i rapporti a tempo parziale dev’essere indicata la retribuzione effettivamente erogata);

    La regione e la provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

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    L’agevolazione è indicata, a cura del datore di lavoro, nel flusso telematico UniEmens, da trasmettere mensilmente all’INPS.L’esposizione del contributo avviene nel rispetto delle specifiche indicate nei paragrafi 10, 11 e 12 della Circolare numero 10/2026.Il bonus è utilizzato come credito in sede di calcolo dei contributi da versare all’Istituto con modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo quello di competenza dei contributi stessi.

    A quanto ammonta l’esonero?

    Il bonus corrisponde al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo di 650,00 euro su base mensile per singolo lavoratore.Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia mensile si riproporziona assumendo a riferimento la somma di 20,96 euro (650,00 euro / 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione dev’essere proporzionalmente ridotto.Non sono comunque oggetto di agevolazione (e sono pertanto dovuti in misura intera) i premi e contributi dovuti all’INAIL.

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    La Circolare INPS del 3 febbraio 2026 numero 10 fornisce i chiarimenti necessari per applicare in busta paga lo sgravio introdotto con Decreto – Legge 7 maggio 2024, numero 60 e pari al 100% dei contributi previdenziali a carico azienda per i datori di lavoro privati che assumono nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.Analizziamo la questione in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

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    Datori di lavoro della ZES unica

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    I rapporti di lavoro incentivabili

    Domanda preliminare all’INPS

    Istruttoria INPS

    Inserimento del bonus in UniEmens

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    Datori di lavoro della ZES unica

    Il bonus previsto dal Decreto – Legge numero 60/2024 è riservato ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.Si richiede altresì, nel mese in cui si è proceduto all’assunzione incentivabile, una base occupazionale pari o inferiore a dieci dipendenti.La misura spetta in favore di quanti hanno assunto presso una “sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno personale nelle medesime regioni” (Circolare INPS numero 10/2026).La ZES unica comprende l’intero territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.Aggiunte Marche e UmbriaPer effetto della Legge numero 171/2025, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa (20 novembre 2025) la ZES unica ricomprende anche l’intero territorio delle regioni Marche e Umbria.Con riguardo, pertanto, alle assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria, l’esonero spetta per i soli eventi che si verificano a decorrere dall’entrata in vigore della norma, il 20 novembre 2025.Prestazione svolta nella ZES unicaL’esonero contributivo può essere legittimamente riconosciuto solo a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta presso una sede di lavoro (o unità produttiva) collocata in una delle regioni della ZES unica.Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso UniEmens i lavoratori, ossia il luogo “dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa dei dipendenti” (Circolare INPS).Ai fini del legittimo riconoscimento del beneficio, ciò che rileva è che la prestazione lavorativa sia effettivamente esercitata in una delle regioni della ZES unica, a prescindere dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.Ne deriva che nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni interessate, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo quello del trasferimento.

    Lavoratori per cui spetta il beneficio

    Possono beneficiare dell’esonero le assunzioni di dipendenti che alla data dell’evento incentivato:

    hanno un’età uguale o maggiore a trentacinque anni;

    sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

    I rapporti di lavoro incentivabili

    L’esonero contributivo è riservato alle assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche se a tempo parziale) effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.Stante la formulazione testuale della norma, precisa la Circolare INPS numero 10/2026, che fa espresso riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, l’esonero non può essere riconosciuto “nelle ipotesi in cui si sia proceduto alla trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere”.Sono tuttavia da ritenersi esclusi dall’operatività dello sgravio i seguenti rapporti di lavoro:

    apprendistato;

    contratto di lavoro domestico;

    contratto a chiamata.

    Domanda preliminare all’INPS

    Al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse statali, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo per l’assunzione già effettuata deve trasmettere all’INPS la domanda di ammissione al bonus.Quest’ultima è inviata per il tramite del modulo di istanza online reperibile sulla piattaforma “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito “inps.it”, selezionando la voce “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 24”.

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    I dati identificativi dell’impresa, con particolare riguardo al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;

    I dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato e la dichiarazione circa la sussistenza dello status di disoccupato di lunga durata alla data di assunzione;

    La tipologia di contratto di lavoro, se trattasi di orario full-time o part-time, nonché l’eventuale percentuale oraria di lavoro;

    L’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro (per i rapporti a tempo parziale dev’essere indicata la retribuzione effettivamente erogata);

    La regione e la provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

    Istruttoria INPS

    Ricevuta l’istanza aziendale INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, provvede a:

    calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’aliquota previdenziale a carico azienda indicata nella richiesta;

    consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta;

    fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di legge siano rispettati, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

    Conclusa positivamente l’istruttoria, INPS comunica l’accoglimento della domanda sul “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e altresì l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

    Inserimento del bonus in UniEmens

    L’agevolazione è indicata, a cura del datore di lavoro, nel flusso telematico UniEmens, da trasmettere mensilmente all’INPS.L’esposizione del contributo avviene nel rispetto delle specifiche indicate nei paragrafi 10, 11 e 12 della Circolare numero 10/2026.Il bonus è utilizzato come credito in sede di calcolo dei contributi da versare all’Istituto con modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo quello di competenza dei contributi stessi.

    A quanto ammonta l’esonero?

    Il bonus corrisponde al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo di 650,00 euro su base mensile per singolo lavoratore.Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia mensile si riproporziona assumendo a riferimento la somma di 20,96 euro (650,00 euro / 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione dev’essere proporzionalmente ridotto.Non sono comunque oggetto di agevolazione (e sono pertanto dovuti in misura intera) i premi e contributi dovuti all’INAIL.

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    Pubblicato il

    ZES unica 2026: bonus assunzioni 100% centro-sud, come richiederlo quest’anno

    La Circolare INPS del 3 febbraio 2026 numero 10 fornisce i chiarimenti necessari per applicare in busta paga lo sgravio introdotto con Decreto – Legge 7 maggio 2024, numero 60 e pari al 100% dei contributi previdenziali a carico azienda per i datori di lavoro privati che assumono nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.Analizziamo la questione in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Datori di lavoro della ZES unica

    Lavoratori per cui spetta il beneficio

    I rapporti di lavoro incentivabili

    Domanda preliminare all’INPS

    Istruttoria INPS

    Inserimento del bonus in UniEmens

    A quanto ammonta l’esonero?

    Datori di lavoro della ZES unica

    Il bonus previsto dal Decreto – Legge numero 60/2024 è riservato ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.Si richiede altresì, nel mese in cui si è proceduto all’assunzione incentivabile, una base occupazionale pari o inferiore a dieci dipendenti.La misura spetta in favore di quanti hanno assunto presso una “sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno personale nelle medesime regioni” (Circolare INPS numero 10/2026).La ZES unica comprende l’intero territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.Aggiunte Marche e UmbriaPer effetto della Legge numero 171/2025, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa (20 novembre 2025) la ZES unica ricomprende anche l’intero territorio delle regioni Marche e Umbria.Con riguardo, pertanto, alle assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria, l’esonero spetta per i soli eventi che si verificano a decorrere dall’entrata in vigore della norma, il 20 novembre 2025.Prestazione svolta nella ZES unicaL’esonero contributivo può essere legittimamente riconosciuto solo a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta presso una sede di lavoro (o unità produttiva) collocata in una delle regioni della ZES unica.Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso UniEmens i lavoratori, ossia il luogo “dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa dei dipendenti” (Circolare INPS).Ai fini del legittimo riconoscimento del beneficio, ciò che rileva è che la prestazione lavorativa sia effettivamente esercitata in una delle regioni della ZES unica, a prescindere dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.Ne deriva che nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni interessate, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo quello del trasferimento.

    Lavoratori per cui spetta il beneficio

    Possono beneficiare dell’esonero le assunzioni di dipendenti che alla data dell’evento incentivato:

    hanno un’età uguale o maggiore a trentacinque anni;

    sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

    I rapporti di lavoro incentivabili

    L’esonero contributivo è riservato alle assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche se a tempo parziale) effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.Stante la formulazione testuale della norma, precisa la Circolare INPS numero 10/2026, che fa espresso riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, l’esonero non può essere riconosciuto “nelle ipotesi in cui si sia proceduto alla trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere”.Sono tuttavia da ritenersi esclusi dall’operatività dello sgravio i seguenti rapporti di lavoro:

    apprendistato;

    contratto di lavoro domestico;

    contratto a chiamata.

    Domanda preliminare all’INPS

    Al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse statali, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo per l’assunzione già effettuata deve trasmettere all’INPS la domanda di ammissione al bonus.Quest’ultima è inviata per il tramite del modulo di istanza online reperibile sulla piattaforma “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito “inps.it”, selezionando la voce “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 24”.

    Nel modulo devono essere indicate le seguenti informazioni:

    I dati identificativi dell’impresa, con particolare riguardo al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;

    I dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato e la dichiarazione circa la sussistenza dello status di disoccupato di lunga durata alla data di assunzione;

    La tipologia di contratto di lavoro, se trattasi di orario full-time o part-time, nonché l’eventuale percentuale oraria di lavoro;

    L’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro (per i rapporti a tempo parziale dev’essere indicata la retribuzione effettivamente erogata);

    La regione e la provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

    Istruttoria INPS

    Ricevuta l’istanza aziendale INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, provvede a:

    calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’aliquota previdenziale a carico azienda indicata nella richiesta;

    consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta;

    fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di legge siano rispettati, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

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    Inserimento del bonus in UniEmens

    L’agevolazione è indicata, a cura del datore di lavoro, nel flusso telematico UniEmens, da trasmettere mensilmente all’INPS.L’esposizione del contributo avviene nel rispetto delle specifiche indicate nei paragrafi 10, 11 e 12 della Circolare numero 10/2026.Il bonus è utilizzato come credito in sede di calcolo dei contributi da versare all’Istituto con modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo quello di competenza dei contributi stessi.

    A quanto ammonta l’esonero?

    Il bonus corrisponde al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo di 650,00 euro su base mensile per singolo lavoratore.Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia mensile si riproporziona assumendo a riferimento la somma di 20,96 euro (650,00 euro / 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione dev’essere proporzionalmente ridotto.Non sono comunque oggetto di agevolazione (e sono pertanto dovuti in misura intera) i premi e contributi dovuti all’INAIL.

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