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    Assegno di maternità dei Comuni: importi, ISEE e soglie limite per il 2026

    Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 numero 151 ha introdotto (articolo 74) un Assegno di maternità di base per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001 o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data.La misura è erogata dall’INPS in un’unica soluzione, previa domanda trasmessa dai genitori al comune di residenza.L’importo dell’assegno così come il valore dell’ISEE al di sotto del quale si può ottenere la prestazione vengono rivalutati annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.I valori aggiornati all’annualità 2026 sono stati comunicati dall’INPS con Circolare numero 16 dell’11 febbraio 2026.Analizziamo la novità in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Requisiti

    Altri requisiti

    Come si ottiene l’Assegno di maternità?

    Come trasmettere la domanda al Comune di residenza?

    Quali sono i documenti necessari?

    Importo 2026

    Requisiti

    L’Assegno di maternità concesso dai Comuni spetta per gli eventi di:

    parto;

    adozione;

    affidamento preadottivo;

    a beneficio dei cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (con riguardo alla tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi preventivamente al comune di residenza).I soggetti richiedenti devono avere un ISEE minorenni pari o inferiore a 20.668,26 euro, con riguardo agli eventi:

    nascite;

    affidamenti preadottivi;

    adozioni senza affidamento;

    verificatisi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

    Altri requisiti

    I soggetti richiedenti l’Assegno di maternità non devono beneficiare di alcun trattamento economico per la maternità, erogato sotto forma di indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro pubblici o privati.Se si beneficia di un trattamento economico di importo inferiore a quello dell’assegno, alla madre spetta la sola quota differenziale.

    Allegati

    Circolare Inps n.16 – 11 febbraio 2026

    115 KB

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    Come si ottiene l’Assegno di maternità?

    La domanda di assegno dev’essere presentata:

    al comune di residenza, incaricato dell’istruttoria necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti di legge;

    entro il termine di sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

    Una volta accolta la domanda di accesso all’assegno, con apposito provvedimento del comune di residenza, quest’ultimo provvede a trasmettere i dati del beneficiario all’INPS.L’Istituto è il soggetto incaricato di effettuare il pagamento del sussidio, in un’unica soluzione. La domanda di assegno (in base alle disposizioni dei singoli comuni) può essere trasmessa anche dal padre:

    se la madre abbandona il figlio ovvero in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi;

    in caso di decesso della madre del neonato.

    Come trasmettere la domanda al Comune di residenza?

    Per avere maggiori dettagli sulle modalità di invio della domanda di contributo e sui documenti da fornire, è opportuno contattare direttamente il Comune di residenza o collegarsi all’apposita pagina del sito internet dell’ente locale.A titolo di esempio per il Roma Capitale è disponibile la pagina “Assegno di maternità” in “comune.roma.it – Servizi – Sociale – Famiglie e persone di minore età”.All’interno della piattaforma, cliccando sulla voce “Come fare domanda” il portale informa che l’istanza si “presenta gratuitamente presso i CAF convenzionati con Roma Capitale entro 6 mesi dalla data del parto o, nei casi di adozione o affidamento preadottivo, dalla data di ingresso del bambino nella famiglia anagrafica”.

    Quali sono i documenti necessari?

    Tanto nell’ipotesi di invio della domanda di assegno in autonomia sul sito del singolo comune competente (necessarie le credenziali SPID, CIE o CNS) che di trasmissione per il tramite di intermediari (ad esempio CAF) è opportuno munirsi dei seguenti documenti:

    Attestazione ISEE in corso di validità con la composizione del nucleo familiare in cui risulti anche il nuovo nato per il quale si richiede il contributo;IBAN valido per l’accredito dell’importo e intestato o cointestato al richiedente;In caso di domanda inoltrata dalla madre cittadina extracomunitaria, il permesso di soggiorno in corso di validità (in alternativa, copia della richiesta di rinnovo e della ricevuta di pagamento dei relativi costi);In caso di domanda inoltrata dalla madre cittadina extracomunitaria, documento di identità e permesso di soggiorno del minore per cui si presenta la domanda se il figlio non è nato in Italia o in Europa.

    Nelle ipotesi di domanda inoltrata da un genitore / tutore il comune può altresì richiedere, per la madre minorenne, in alternativa:

    il documento di identità;

    il permesso di soggiorno della madre e del nipote con nazionalità extra europea.

    Importo 2026

    L’importo rivalutato dell’Assegno mensile di maternità, se spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, verificatisi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, è pari a 413,10 euro per cinque mensilità e, pertanto, a complessivi 2.065,50 euro.

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    Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 numero 151 ha introdotto (articolo 74) un Assegno di maternità di base per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001 o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data.La misura è erogata dall’INPS in un’unica soluzione, previa domanda trasmessa dai genitori al comune di residenza.L’importo dell’assegno così come il valore dell’ISEE al di sotto del quale si può ottenere la prestazione vengono rivalutati annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.I valori aggiornati all’annualità 2026 sono stati comunicati dall’INPS con Circolare numero 16 dell’11 febbraio 2026.Analizziamo la novità in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

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    Quali sono i documenti necessari?

    Importo 2026

    Requisiti

    L’Assegno di maternità concesso dai Comuni spetta per gli eventi di:

    parto;

    adozione;

    affidamento preadottivo;

    a beneficio dei cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (con riguardo alla tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi preventivamente al comune di residenza).I soggetti richiedenti devono avere un ISEE minorenni pari o inferiore a 20.668,26 euro, con riguardo agli eventi:

    nascite;

    affidamenti preadottivi;

    adozioni senza affidamento;

    verificatisi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

    Altri requisiti

    I soggetti richiedenti l’Assegno di maternità non devono beneficiare di alcun trattamento economico per la maternità, erogato sotto forma di indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro pubblici o privati.Se si beneficia di un trattamento economico di importo inferiore a quello dell’assegno, alla madre spetta la sola quota differenziale.

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    al comune di residenza, incaricato dell’istruttoria necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti di legge;

    entro il termine di sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

    Una volta accolta la domanda di accesso all’assegno, con apposito provvedimento del comune di residenza, quest’ultimo provvede a trasmettere i dati del beneficiario all’INPS.L’Istituto è il soggetto incaricato di effettuare il pagamento del sussidio, in un’unica soluzione. La domanda di assegno (in base alle disposizioni dei singoli comuni) può essere trasmessa anche dal padre:

    se la madre abbandona il figlio ovvero in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi;

    in caso di decesso della madre del neonato.

    Come trasmettere la domanda al Comune di residenza?

    Per avere maggiori dettagli sulle modalità di invio della domanda di contributo e sui documenti da fornire, è opportuno contattare direttamente il Comune di residenza o collegarsi all’apposita pagina del sito internet dell’ente locale.A titolo di esempio per il Roma Capitale è disponibile la pagina “Assegno di maternità” in “comune.roma.it – Servizi – Sociale – Famiglie e persone di minore età”.All’interno della piattaforma, cliccando sulla voce “Come fare domanda” il portale informa che l’istanza si “presenta gratuitamente presso i CAF convenzionati con Roma Capitale entro 6 mesi dalla data del parto o, nei casi di adozione o affidamento preadottivo, dalla data di ingresso del bambino nella famiglia anagrafica”.

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    Tanto nell’ipotesi di invio della domanda di assegno in autonomia sul sito del singolo comune competente (necessarie le credenziali SPID, CIE o CNS) che di trasmissione per il tramite di intermediari (ad esempio CAF) è opportuno munirsi dei seguenti documenti:

    Attestazione ISEE in corso di validità con la composizione del nucleo familiare in cui risulti anche il nuovo nato per il quale si richiede il contributo;IBAN valido per l’accredito dell’importo e intestato o cointestato al richiedente;In caso di domanda inoltrata dalla madre cittadina extracomunitaria, il permesso di soggiorno in corso di validità (in alternativa, copia della richiesta di rinnovo e della ricevuta di pagamento dei relativi costi);In caso di domanda inoltrata dalla madre cittadina extracomunitaria, documento di identità e permesso di soggiorno del minore per cui si presenta la domanda se il figlio non è nato in Italia o in Europa.

    Nelle ipotesi di domanda inoltrata da un genitore / tutore il comune può altresì richiedere, per la madre minorenne, in alternativa:

    il documento di identità;

    il permesso di soggiorno della madre e del nipote con nazionalità extra europea.

    Importo 2026

    L’importo rivalutato dell’Assegno mensile di maternità, se spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, verificatisi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, è pari a 413,10 euro per cinque mensilità e, pertanto, a complessivi 2.065,50 euro.

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    Lavoratori disabili: nuove regole per l’inserimento e copertura quote di riserva

    In Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025 ha trovato pubblicazione la Legge 29 dicembre 2025, numero 198, di conversione del DL Sicurezza.Quest’ultimo, approvato con Decreto – Legge 31 ottobre 2025, numero 159, prevede, nel suo testo coordinato, il rafforzamento delle politiche attive nei confronti dei lavoratori più fragili.Nello specifico, grazie all’articolo 14-bis, si eleva dal 10 al 60 per cento il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati con più di cinquanta dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante la stipula di apposite convenzioni.Vengono inoltre inseriti gli enti del Terzo settore non commerciali, diversi dalle imprese sociali, e le società benefit tra i soggetti destinatari con cui è possibile stipulare le suddette convenzioni.Analizziamo le novità in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Come adempiere all’obbligo di assunzione?

    Richiesta nominativa

    Le convenzioni

    Come adempiere all’obbligo di assunzione?

    Le aziende tenute ad assumere lavoratori con disabilità possono effettuare le assunzioni:

    con richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti;

    a mezzo stipula di apposite convenzioni.

    Richiesta nominativa

    Nel caso di richiesta nominativa i datori di lavoro indicano agli organi competenti le generalità del soggetto da avviare al lavoro.L’istanza può essere preceduta dalla domanda agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità, iscritte nelle liste del collocamento obbligatorio, che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.Il servizio di collocamento rilascia poi, su richiesta del datore di lavoro, un nulla osta di avviamento al lavoro, grazie al quale si riconosce preventivamente l’assunzione come avvenuta in assolvimento della quota d’obbligo.Il rilascio del nulla osta rappresenta l’opportunità di verificare l’avvenuta adozione, da parte dell’azienda, degli interventi utili a conciliare le caratteristiche della persona con la mansione da occupare.

    Le convenzioni

    Le novità di cui al Decreto Sicurezza interessano l’assolvimento dell’obbligo di assunzione dei lavoratori con disabilità a mezzo stipula di apposite convenzioni.I datori di lavoro hanno a disposizione tre tipi di convenzione. Di queste, due sono state oggetto di modifica da parte del DL Sicurezza.Convenzione articolo 11, Legge numero 68/1999Nessuna novità per la convenzione di cui all’articolo 11, Legge numero 68/1999 diretta a:

    inserimento delle persone con disabilità, attraverso la quale vengono stabiliti tempi e modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare (per esempio prevedendo la scelta nominativa del lavoratore o lo svolgimento di tirocini);

    integrare le persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento (la convenzione può prevedere forme di sostegno, consulenza e tutoraggio per favorire l’adattamento al lavoro).

    Convenzione che coinvolge soggetti terziIl secondo tipo di convenzione coinvolge altri soggetti oltre al datore di lavoro e si concretizza (articolo 12, Legge numero 68/1999) con l’assunzione a tempo indeterminato del personale con disabilità, inviato per essere impiegato presso un soggetto ospitante (cooperative e imprese sociali, disabili liberi professionisti o datori di lavoro non soggetti all’obbligo di riserva).Gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali sono a carico del soggetto ospitante, per la durata della durata convenzione (dodici mesi, prorogabili di altri dodici).Il datore di lavoro si impegna comunque ad affidare alla realtà ospitante un determinato ammontare di commesse.Le convenzioni, non ripetibili per il medesimo soggetto, possono riguardare al massimo un lavoratore con disabilità se il datore di lavoro occupa meno di cinquanta dipendenti, ovvero il 30% dei lavoratori con disabilità per le realtà con più di cinquanta dipendenti.Il successivo articolo 12-bis prevede un’altra forma di convenzione, questa volta destinata all’inserimento di persone con disabilità con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.Anche in questo tipo di convenzione il datore di lavoro affida commesse di lavoro a un destinatario (ad esempio cooperative sociali e loro consorzi, imprese sociali e datori di lavoro non soggetti all’obbligo di riserva) che, a fronte di ciò, assume i soggetti con disabilità.La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell’aliquota d’obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 60 per cento della quota di riserva.Quest’ultima percentuale è stata ritoccata dal DL Sicurezza, rispetto al precedente 10 per cento, così come l’inserimento degli enti del Terzo settore non commerciali e delle società benefit tra i soggetti autorizzati alla stipula delle convenzioni.Convenzione – quadroInteressata dalle modifiche del Decreto Sicurezza anche la convenzione prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. numero 276/2003.In particolare, al fine di favorire l’inserimento dei lavoratori con disabilità gli organismi individuati dalle regioni stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative, con i consorzi, le imprese sociali nonché (novità del DL Sicurezza) gli enti del Terzo settore non commerciali e le società benefit, apposite convenzioni quadro su base territoriale.Tali convenzioni hanno ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali, alle imprese sociali, alle società benefit e agli enti del Terzo settore non commerciali da parte delle imprese associate o aderenti.L’inserimento lavorativo di soggetti con disabilità con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario è utile per la copertura della quota di riserva cui sono tenute le imprese conferenti.Il numero delle coperture per ogni realtà è dato dall’ammontare annuo delle commesse conferite, diviso per il coefficiente indicato dalla convenzione, nei limiti di percentuali massime.I limiti percentuali non operano nei confronti delle imprese che occupano da quindici a trentacinque dipendenti.  

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    In Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025 ha trovato pubblicazione la Legge 29 dicembre 2025, numero 198, di conversione del DL Sicurezza.Quest’ultimo, approvato con Decreto – Legge 31 ottobre 2025, numero 159, prevede, nel suo testo coordinato, il rafforzamento delle politiche attive nei confronti dei lavoratori più fragili.Nello specifico, grazie all’articolo 14-bis, si eleva dal 10 al 60 per cento il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati con più di cinquanta dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante la stipula di apposite convenzioni.Vengono inoltre inseriti gli enti del Terzo settore non commerciali, diversi dalle imprese sociali, e le società benefit tra i soggetti destinatari con cui è possibile stipulare le suddette convenzioni.Analizziamo le novità in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

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    Richiesta nominativa

    Le convenzioni

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    Le aziende tenute ad assumere lavoratori con disabilità possono effettuare le assunzioni:

    con richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti;

    a mezzo stipula di apposite convenzioni.

    Richiesta nominativa

    Nel caso di richiesta nominativa i datori di lavoro indicano agli organi competenti le generalità del soggetto da avviare al lavoro.L’istanza può essere preceduta dalla domanda agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità, iscritte nelle liste del collocamento obbligatorio, che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.Il servizio di collocamento rilascia poi, su richiesta del datore di lavoro, un nulla osta di avviamento al lavoro, grazie al quale si riconosce preventivamente l’assunzione come avvenuta in assolvimento della quota d’obbligo.Il rilascio del nulla osta rappresenta l’opportunità di verificare l’avvenuta adozione, da parte dell’azienda, degli interventi utili a conciliare le caratteristiche della persona con la mansione da occupare.

    Le convenzioni

    Le novità di cui al Decreto Sicurezza interessano l’assolvimento dell’obbligo di assunzione dei lavoratori con disabilità a mezzo stipula di apposite convenzioni.I datori di lavoro hanno a disposizione tre tipi di convenzione. Di queste, due sono state oggetto di modifica da parte del DL Sicurezza.Convenzione articolo 11, Legge numero 68/1999Nessuna novità per la convenzione di cui all’articolo 11, Legge numero 68/1999 diretta a:

    inserimento delle persone con disabilità, attraverso la quale vengono stabiliti tempi e modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare (per esempio prevedendo la scelta nominativa del lavoratore o lo svolgimento di tirocini);

    integrare le persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento (la convenzione può prevedere forme di sostegno, consulenza e tutoraggio per favorire l’adattamento al lavoro).

    Convenzione che coinvolge soggetti terziIl secondo tipo di convenzione coinvolge altri soggetti oltre al datore di lavoro e si concretizza (articolo 12, Legge numero 68/1999) con l’assunzione a tempo indeterminato del personale con disabilità, inviato per essere impiegato presso un soggetto ospitante (cooperative e imprese sociali, disabili liberi professionisti o datori di lavoro non soggetti all’obbligo di riserva).Gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali sono a carico del soggetto ospitante, per la durata della durata convenzione (dodici mesi, prorogabili di altri dodici).Il datore di lavoro si impegna comunque ad affidare alla realtà ospitante un determinato ammontare di commesse.Le convenzioni, non ripetibili per il medesimo soggetto, possono riguardare al massimo un lavoratore con disabilità se il datore di lavoro occupa meno di cinquanta dipendenti, ovvero il 30% dei lavoratori con disabilità per le realtà con più di cinquanta dipendenti.Il successivo articolo 12-bis prevede un’altra forma di convenzione, questa volta destinata all’inserimento di persone con disabilità con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.Anche in questo tipo di convenzione il datore di lavoro affida commesse di lavoro a un destinatario (ad esempio cooperative sociali e loro consorzi, imprese sociali e datori di lavoro non soggetti all’obbligo di riserva) che, a fronte di ciò, assume i soggetti con disabilità.La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell’aliquota d’obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 60 per cento della quota di riserva.Quest’ultima percentuale è stata ritoccata dal DL Sicurezza, rispetto al precedente 10 per cento, così come l’inserimento degli enti del Terzo settore non commerciali e delle società benefit tra i soggetti autorizzati alla stipula delle convenzioni.Convenzione – quadroInteressata dalle modifiche del Decreto Sicurezza anche la convenzione prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. numero 276/2003.In particolare, al fine di favorire l’inserimento dei lavoratori con disabilità gli organismi individuati dalle regioni stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative, con i consorzi, le imprese sociali nonché (novità del DL Sicurezza) gli enti del Terzo settore non commerciali e le società benefit, apposite convenzioni quadro su base territoriale.Tali convenzioni hanno ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali, alle imprese sociali, alle società benefit e agli enti del Terzo settore non commerciali da parte delle imprese associate o aderenti.L’inserimento lavorativo di soggetti con disabilità con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario è utile per la copertura della quota di riserva cui sono tenute le imprese conferenti.Il numero delle coperture per ogni realtà è dato dall’ammontare annuo delle commesse conferite, diviso per il coefficiente indicato dalla convenzione, nei limiti di percentuali massime.I limiti percentuali non operano nei confronti delle imprese che occupano da quindici a trentacinque dipendenti.  

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    Lavoratori disabili: nuove regole per l’inserimento e copertura quote di riserva

    In Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025 ha trovato pubblicazione la Legge 29 dicembre 2025, numero 198, di conversione del DL Sicurezza.Quest’ultimo, approvato con Decreto – Legge 31 ottobre 2025, numero 159, prevede, nel suo testo coordinato, il rafforzamento delle politiche attive nei confronti dei lavoratori più fragili.Nello specifico, grazie all’articolo 14-bis, si eleva dal 10 al 60 per cento il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati con più di cinquanta dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante la stipula di apposite convenzioni.Vengono inoltre inseriti gli enti del Terzo settore non commerciali, diversi dalle imprese sociali, e le società benefit tra i soggetti destinatari con cui è possibile stipulare le suddette convenzioni.Analizziamo le novità in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Come adempiere all’obbligo di assunzione?

    Richiesta nominativa

    Le convenzioni

    Come adempiere all’obbligo di assunzione?

    Le aziende tenute ad assumere lavoratori con disabilità possono effettuare le assunzioni:

    con richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti;

    a mezzo stipula di apposite convenzioni.

    Richiesta nominativa

    Nel caso di richiesta nominativa i datori di lavoro indicano agli organi competenti le generalità del soggetto da avviare al lavoro.L’istanza può essere preceduta dalla domanda agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità, iscritte nelle liste del collocamento obbligatorio, che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.Il servizio di collocamento rilascia poi, su richiesta del datore di lavoro, un nulla osta di avviamento al lavoro, grazie al quale si riconosce preventivamente l’assunzione come avvenuta in assolvimento della quota d’obbligo.Il rilascio del nulla osta rappresenta l’opportunità di verificare l’avvenuta adozione, da parte dell’azienda, degli interventi utili a conciliare le caratteristiche della persona con la mansione da occupare.

    Le convenzioni

    Le novità di cui al Decreto Sicurezza interessano l’assolvimento dell’obbligo di assunzione dei lavoratori con disabilità a mezzo stipula di apposite convenzioni.I datori di lavoro hanno a disposizione tre tipi di convenzione. Di queste, due sono state oggetto di modifica da parte del DL Sicurezza.Convenzione articolo 11, Legge numero 68/1999Nessuna novità per la convenzione di cui all’articolo 11, Legge numero 68/1999 diretta a:

    inserimento delle persone con disabilità, attraverso la quale vengono stabiliti tempi e modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare (per esempio prevedendo la scelta nominativa del lavoratore o lo svolgimento di tirocini);

    integrare le persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento (la convenzione può prevedere forme di sostegno, consulenza e tutoraggio per favorire l’adattamento al lavoro).

    Convenzione che coinvolge soggetti terziIl secondo tipo di convenzione coinvolge altri soggetti oltre al datore di lavoro e si concretizza (articolo 12, Legge numero 68/1999) con l’assunzione a tempo indeterminato del personale con disabilità, inviato per essere impiegato presso un soggetto ospitante (cooperative e imprese sociali, disabili liberi professionisti o datori di lavoro non soggetti all’obbligo di riserva).Gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali sono a carico del soggetto ospitante, per la durata della durata convenzione (dodici mesi, prorogabili di altri dodici).Il datore di lavoro si impegna comunque ad affidare alla realtà ospitante un determinato ammontare di commesse.Le convenzioni, non ripetibili per il medesimo soggetto, possono riguardare al massimo un lavoratore con disabilità se il datore di lavoro occupa meno di cinquanta dipendenti, ovvero il 30% dei lavoratori con disabilità per le realtà con più di cinquanta dipendenti.Il successivo articolo 12-bis prevede un’altra forma di convenzione, questa volta destinata all’inserimento di persone con disabilità con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.Anche in questo tipo di convenzione il datore di lavoro affida commesse di lavoro a un destinatario (ad esempio cooperative sociali e loro consorzi, imprese sociali e datori di lavoro non soggetti all’obbligo di riserva) che, a fronte di ciò, assume i soggetti con disabilità.La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell’aliquota d’obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 60 per cento della quota di riserva.Quest’ultima percentuale è stata ritoccata dal DL Sicurezza, rispetto al precedente 10 per cento, così come l’inserimento degli enti del Terzo settore non commerciali e delle società benefit tra i soggetti autorizzati alla stipula delle convenzioni.Convenzione – quadroInteressata dalle modifiche del Decreto Sicurezza anche la convenzione prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. numero 276/2003.In particolare, al fine di favorire l’inserimento dei lavoratori con disabilità gli organismi individuati dalle regioni stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative, con i consorzi, le imprese sociali nonché (novità del DL Sicurezza) gli enti del Terzo settore non commerciali e le società benefit, apposite convenzioni quadro su base territoriale.Tali convenzioni hanno ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali, alle imprese sociali, alle società benefit e agli enti del Terzo settore non commerciali da parte delle imprese associate o aderenti.L’inserimento lavorativo di soggetti con disabilità con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario è utile per la copertura della quota di riserva cui sono tenute le imprese conferenti.Il numero delle coperture per ogni realtà è dato dall’ammontare annuo delle commesse conferite, diviso per il coefficiente indicato dalla convenzione, nei limiti di percentuali massime.I limiti percentuali non operano nei confronti delle imprese che occupano da quindici a trentacinque dipendenti.  

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