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    Contributi lavoro domestico: dal 2026 stop ai bollettini cartacei per datori di colf e badanti

    Dal gennaio 2026 l’INPS cambia le regole di invio dei bollettini di pagamento dei contributi per il lavoro domestico. L’Istituto completa infatti il processo di dematerializzazione dei bollettini per colf, badanti e baby-sitter, superando progressivamente l’invio della tradizionale lettera annuale cartacea con i modelli pagoPA. L’obiettivo è rendere il sistema più semplice, tracciabile e sempre disponibile, con una serie di servizi digitali accessibili online, da app e tramite assistenza telefonica. Vediamo nel dettaglio tutte le novità e cosa devono fare i datori di lavoro domestico, in special modo quelli sotto i 76 anni.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Stop ai bollettini cartacei per i datori under 76

    Eccezione per chi ha 76 anni o più (solo per il 2026)

    Dove si pagano i contributi dal 2026

    Come accedere al Portale dei Pagamenti

    Pagamento online: carta, conto corrente e altri strumenti

    Pagamento presso banche, poste e home banking

    Pagamento tramite App INPS Mobile e App IO

    Cosa devono fare ora i datori di lavoro domestico

    Stop ai bollettini cartacei per i datori under 76

    La novità principale riguarda l’eliminazione della spedizione postale dei modelli di pagamento cartacei.Dal mese di gennaio 2026, l’INPS non invierà più i bollettini cartacei ai datori di lavoro domestico con meno di 76 anni, che in passato avevano richiesto la spedizione postale. Questa scelta rientra nel percorso di digitalizzazione dei servizi dedicati ai datori di lavoro domestico. In pratica, chi fino ad oggi riceveva a casa la consueta lettera annuale con le indicazioni per effettuare i versamenti e i modelli pagoPA, dal 2026 non la riceverà più se ha meno di 76 anni.Questo significa che il pagamento dei contributi non si baserà più sul supporto cartaceo inviato dall’Istituto, ma sui canali digitali messi a disposizione dall’INPS.

    Eccezione per chi ha 76 anni o più (solo per il 2026)

    Per accompagnare la transizione verso il nuovo sistema, l’INPS ha previsto una misura temporanea.Solo per l’anno 2026, i datori di lavoro domestico che hanno 76 anni o più continueranno a ricevere la lettera annuale cartacea con i modelli di pagamento, come misura di accompagnamento nella fase di passaggio al servizio online. Si tratta però di una soluzione transitoria. L’obiettivo dichiarato dell’Istituto è favorire un passaggio graduale verso strumenti più semplici e sempre disponibili. È quindi prevedibile che, negli anni successivi, anche questa categoria venga progressivamente coinvolta nella completa digitalizzazione.

    Dove si pagano i contributi dal 2026

    l punto di accesso principale per il pagamento dei contributi è il sito istituzionale www.inps.it.In particolare, il servizio è disponibile nella sezione “Portale dei Pagamenti – Lavoratori Domestici”.

    Accedendo a questo portale, il datore di lavoro domestico può:

    generare e stampare l’avviso pagoPA;

    effettuare il pagamento direttamente online;

    consultare e ristampare le ricevute dei versamenti già effettuati.

    Il servizio è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, quindi non ci sono più vincoli di orario legati agli sportelli o agli uffici postali.

    Come accedere al Portale dei Pagamenti

    Per utilizzare il servizio online, il datore di lavoro domestico può:

    inserire il codice fiscale e il codice del rapporto di lavoro;

    oppure accedere con le proprie credenziali digitali (SPID, CIE, CNS o eIDAS).

    Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile stampare l’avviso pagoPA oppure pagare direttamente online.L’avviso pagoPA permette di versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) aderente al circuito pagoPA, come banche, poste e altri operatori autorizzati.

    Pagamento online: carta, conto corrente e altri strumenti

    Chi preferisce pagare direttamente via internet può farlo in pochi passaggi. Dal portale INPS è possibile eseguire il pagamento online tramite:

    carta di credito;

    carta di debito;

    conto corrente;

    altri metodi previsti dal circuito pagoPA.

    Il sistema è sempre disponibile, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Questo consente ai datori di lavoro di pagare i contributi in qualsiasi momento, senza dover attendere l’arrivo del bollettino cartaceo

    Pagamento presso banche, poste e home banking

    Nonostante la dematerializzazione, restano attivi anche i canali “tradizionali”, purché collegati a pagoPA.È infatti possibile pagare:

    presso banche;

    presso uffici postali;

    presso altri prestatori di servizi di pagamento aderenti a pagoPA, utilizzando il codice avviso o il QR code

    Inoltre, il versamento può essere effettuato tramite home banking, anche attraverso il circuito CBILL, per le banche che lo prevedono.In sostanza, non cambia la possibilità di pagare allo sportello o online tramite la propria banca: cambia solo la modalità di ricezione dell’avviso, che non sarà più spedito a casa per la maggior parte dei datori.

    Pagamento tramite App INPS Mobile e App IO

    Un’altra novità importante è la possibilità di pagare direttamente dallo smartphone.I contributi per colf e badanti possono essere versati anche tramite:

    App INPS Mobile;

    App IO

    Questo significa che il datore di lavoro può gestire i pagamenti in modo ancora più rapido, direttamente dal proprio telefono, senza passare dal computer.

    Cosa devono fare ora i datori di lavoro domestico

    In sintesi, chi ha meno di 76 anni deve prepararsi a non ricevere più i bollettini cartacei dal 2026. Per non avere problemi nei versamenti, è consigliabile:

    verificare di avere SPID, CIE o CNS attivi;

    prendere familiarità con il Portale dei Pagamenti – Lavoratori Domestici;

    scaricare e consultare il Manuale utente;

    in caso di difficoltà, contattare il Contact Center o attendere la chiamata informativa degli operatori.

    La dematerializzazione dei contributi per colf, badanti e baby-sitter rappresenta un cambiamento significativo, ma punta a rendere il sistema più semplice, veloce e sicuro per tutti. Con i canali digitali attivi 24 ore su 24 e il supporto telefonico dedicato, l’obiettivo è accompagnare i datori di lavoro domestico verso una gestione completamente online dei pagamenti, riducendo al minimo disagi e complicazioni.

    Foto di copertina: istock/sasirin pamai […]

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    Dal gennaio 2026 l’INPS cambia le regole di invio dei bollettini di pagamento dei contributi per il lavoro domestico. L’Istituto completa infatti il processo di dematerializzazione dei bollettini per colf, badanti e baby-sitter, superando progressivamente l’invio della tradizionale lettera annuale cartacea con i modelli pagoPA. L’obiettivo è rendere il sistema più semplice, tracciabile e sempre disponibile, con una serie di servizi digitali accessibili online, da app e tramite assistenza telefonica. Vediamo nel dettaglio tutte le novità e cosa devono fare i datori di lavoro domestico, in special modo quelli sotto i 76 anni.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

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    Stop ai bollettini cartacei per i datori under 76

    Eccezione per chi ha 76 anni o più (solo per il 2026)

    Dove si pagano i contributi dal 2026

    Come accedere al Portale dei Pagamenti

    Pagamento online: carta, conto corrente e altri strumenti

    Pagamento presso banche, poste e home banking

    Pagamento tramite App INPS Mobile e App IO

    Cosa devono fare ora i datori di lavoro domestico

    Stop ai bollettini cartacei per i datori under 76

    La novità principale riguarda l’eliminazione della spedizione postale dei modelli di pagamento cartacei.Dal mese di gennaio 2026, l’INPS non invierà più i bollettini cartacei ai datori di lavoro domestico con meno di 76 anni, che in passato avevano richiesto la spedizione postale. Questa scelta rientra nel percorso di digitalizzazione dei servizi dedicati ai datori di lavoro domestico. In pratica, chi fino ad oggi riceveva a casa la consueta lettera annuale con le indicazioni per effettuare i versamenti e i modelli pagoPA, dal 2026 non la riceverà più se ha meno di 76 anni.Questo significa che il pagamento dei contributi non si baserà più sul supporto cartaceo inviato dall’Istituto, ma sui canali digitali messi a disposizione dall’INPS.

    Eccezione per chi ha 76 anni o più (solo per il 2026)

    Per accompagnare la transizione verso il nuovo sistema, l’INPS ha previsto una misura temporanea.Solo per l’anno 2026, i datori di lavoro domestico che hanno 76 anni o più continueranno a ricevere la lettera annuale cartacea con i modelli di pagamento, come misura di accompagnamento nella fase di passaggio al servizio online. Si tratta però di una soluzione transitoria. L’obiettivo dichiarato dell’Istituto è favorire un passaggio graduale verso strumenti più semplici e sempre disponibili. È quindi prevedibile che, negli anni successivi, anche questa categoria venga progressivamente coinvolta nella completa digitalizzazione.

    Dove si pagano i contributi dal 2026

    l punto di accesso principale per il pagamento dei contributi è il sito istituzionale www.inps.it.In particolare, il servizio è disponibile nella sezione “Portale dei Pagamenti – Lavoratori Domestici”.

    Accedendo a questo portale, il datore di lavoro domestico può:

    generare e stampare l’avviso pagoPA;

    effettuare il pagamento direttamente online;

    consultare e ristampare le ricevute dei versamenti già effettuati.

    Il servizio è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, quindi non ci sono più vincoli di orario legati agli sportelli o agli uffici postali.

    Come accedere al Portale dei Pagamenti

    Per utilizzare il servizio online, il datore di lavoro domestico può:

    inserire il codice fiscale e il codice del rapporto di lavoro;

    oppure accedere con le proprie credenziali digitali (SPID, CIE, CNS o eIDAS).

    Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile stampare l’avviso pagoPA oppure pagare direttamente online.L’avviso pagoPA permette di versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) aderente al circuito pagoPA, come banche, poste e altri operatori autorizzati.

    Pagamento online: carta, conto corrente e altri strumenti

    Chi preferisce pagare direttamente via internet può farlo in pochi passaggi. Dal portale INPS è possibile eseguire il pagamento online tramite:

    carta di credito;

    carta di debito;

    conto corrente;

    altri metodi previsti dal circuito pagoPA.

    Il sistema è sempre disponibile, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Questo consente ai datori di lavoro di pagare i contributi in qualsiasi momento, senza dover attendere l’arrivo del bollettino cartaceo

    Pagamento presso banche, poste e home banking

    Nonostante la dematerializzazione, restano attivi anche i canali “tradizionali”, purché collegati a pagoPA.È infatti possibile pagare:

    presso banche;

    presso uffici postali;

    presso altri prestatori di servizi di pagamento aderenti a pagoPA, utilizzando il codice avviso o il QR code

    Inoltre, il versamento può essere effettuato tramite home banking, anche attraverso il circuito CBILL, per le banche che lo prevedono.In sostanza, non cambia la possibilità di pagare allo sportello o online tramite la propria banca: cambia solo la modalità di ricezione dell’avviso, che non sarà più spedito a casa per la maggior parte dei datori.

    Pagamento tramite App INPS Mobile e App IO

    Un’altra novità importante è la possibilità di pagare direttamente dallo smartphone.I contributi per colf e badanti possono essere versati anche tramite:

    App INPS Mobile;

    App IO

    Questo significa che il datore di lavoro può gestire i pagamenti in modo ancora più rapido, direttamente dal proprio telefono, senza passare dal computer.

    Cosa devono fare ora i datori di lavoro domestico

    In sintesi, chi ha meno di 76 anni deve prepararsi a non ricevere più i bollettini cartacei dal 2026. Per non avere problemi nei versamenti, è consigliabile:

    verificare di avere SPID, CIE o CNS attivi;

    prendere familiarità con il Portale dei Pagamenti – Lavoratori Domestici;

    scaricare e consultare il Manuale utente;

    in caso di difficoltà, contattare il Contact Center o attendere la chiamata informativa degli operatori.

    La dematerializzazione dei contributi per colf, badanti e baby-sitter rappresenta un cambiamento significativo, ma punta a rendere il sistema più semplice, veloce e sicuro per tutti. Con i canali digitali attivi 24 ore su 24 e il supporto telefonico dedicato, l’obiettivo è accompagnare i datori di lavoro domestico verso una gestione completamente online dei pagamenti, riducendo al minimo disagi e complicazioni.

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    Congedo parentale maggiorato all’80 per cento: attenzione a come si compila la domanda INPS

    A norma del Testo Unico sulla maternità – paternità (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, numero 151) i periodi di assenza dal lavoro per congedo parentale possono beneficiare di un’indennità economica a carico dell’INPS, di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro.L’indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento della retribuzione media giornaliera del lavoratore beneficiario, eccezion fatta per taluni periodi in cui, per effetto di quanto previsto dalla Manovra 2025 (Legge 30 dicembre 2024, numero 207) l’indennità è maggiorata all’80% della retribuzione.Per poter beneficiare dell’aumento il lavoratore deve prestare particolare attenzione in sede di richiesta del congedo all’INPS.Analizziamo la questione in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Tre mesi di congedo maggiorato all’80 per cento

    Dieci mesi per ogni coppia genitoriale

    Quanti mesi di congedo maggiorato spettano?

    Domanda telematica

    Indennità economica

    Come chiedere l’indennità maggiorata?

    Tre mesi di congedo maggiorato all’80 per cento

    La Legge di bilancio 2025 non aggiunge ulteriori mesi di assenza per congedo parentale indennizzato dall’INPS ma, nell’ambito delle mensilità già previste dalla normativa, eleva l’indennità a carico dell’Istituto all’80 per cento della retribuzione (in luogo della percentuale ordinaria del 30 per cento), per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale.L’elevazione dell’indennità è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i sei anni di vita del minore ovvero entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

    Dieci mesi per ogni coppia genitoriale

    Come anticipato, la Manovra 2025 non aggiunge ulteriori periodi di assenza per congedo parentale ma, al contrario, delle mensilità già spettanti alla coppia genitoriale, eleva per talune di esse l’indennità a carico INPS.Come previsto dall’articolo 32 del Testo Unico il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabile a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi) da fruire entro i quattordici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, in cui:

    alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;

    al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;

    a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.

    Pertanto, il congedo parentale risulta indennizzabile (per coppia genitoriale o genitore solo):

    per un mese all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di bilancio 2023);

    per un ulteriore mese all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di bilancio 2024 e Legge di bilancio 2025);

    per un ulteriore mese all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di bilancio 2025);

    per sei mesi al 30% della retribuzione, a prescindere dalla situazione reddituale.

    I due mesi di congedo parentale residui non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del Testo Unico.

    Quanti mesi di congedo maggiorato spettano?

    I tre mesi di congedo parentale all’80% spettano se il minore è nato, adottato, affidato / collocato dal 1° gennaio 2025, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità / paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento dell’assenza.Al contrario, secondo le indicazioni fornite dall’INPS con Circolare 26 maggio 2025, numero 95, per gli eventi che si collocano in data antecedente il 1° gennaio 2025, il numero di mensilità maggiorate varia in ragione di:

    data di nascita, adozione, affidamento;

    data in cui i genitori hanno terminato il periodo di congedo di maternità – paternità.

    Domanda telematica

    Per ottenere il congedo parentale maggiorato è necessario presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

    portale “inps.it” per quanti sono in possesso di identità digitale SPID, CIE o CNS, utilizzando la piattaforma “Domande di maternità e paternità”;

    tramite il Contact center Multicanale, disponibile al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai singoli gestori);

    rivolgendosi agli Istituti di patronato.

    Indennità economica

    L’indennità per congedo parentale a carico dell’INPS è di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, salvo poi essere da quest’ultimo recuperata sui contributi da versare all’Istituto con modello F24.Grazie alla copia della domanda di congedo parentale fornita dal dipendente, il datore di lavoro ha a disposizione i dati necessari per inserire l’indennità in busta paga, in particolare:

    giorni / ore di assenza

    dati del minore (ad esempio il codice fiscale);

    dati dei periodi di congedo eventualmente fruiti dall’altro genitore;

    eventuale richiesta di congedo parentale maggiorato all’80%.

    Come chiedere l’indennità maggiorata?

    Il dipendente che non indica espressamente, all’interno della domanda telematica INPS, la volontà di essere indennizzato all’80%, vedrà riconoscersi in busta paga la percentuale ordinaria al 30%.In sede di compilazione della domanda online, sezione “Richiedi una prestazione – Congedo parentale”, è necessario inserire i dati:

    anagrafici;

    del congedo (come l’evento che conferisce il diritto all’assenza e i riferimenti anagrafici del minore)

    lavorativi;

    nonché i documenti utili alla definizione della pratica.

    Nella pagina dedicata ai dati dell’evento, nello specifico il periodo di congedo l’interessato deve cliccare sulla voce “Seleziona per richiedere l’indennità maggiorata”.Selezionando la voce il dipendente dichiara di avere a disposizione periodi indennizzabili all’80%, anche in relazione a quanto fruito dall’altro genitore.Una volta conclusa la pratica di compilazione e inviata la domanda di congedo all’INPS, il dipendente fornisce copia del documento al datore di lavoro, in modo tale che quest’ultimo abbia a disposizione tutti i dati per poter liquidare l’indennità maggiorata in busta paga.

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    A norma del Testo Unico sulla maternità – paternità (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, numero 151) i periodi di assenza dal lavoro per congedo parentale possono beneficiare di un’indennità economica a carico dell’INPS, di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro.L’indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento della retribuzione media giornaliera del lavoratore beneficiario, eccezion fatta per taluni periodi in cui, per effetto di quanto previsto dalla Manovra 2025 (Legge 30 dicembre 2024, numero 207) l’indennità è maggiorata all’80% della retribuzione.Per poter beneficiare dell’aumento il lavoratore deve prestare particolare attenzione in sede di richiesta del congedo all’INPS.Analizziamo la questione in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

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    Quanti mesi di congedo maggiorato spettano?

    Domanda telematica

    Indennità economica

    Come chiedere l’indennità maggiorata?

    Tre mesi di congedo maggiorato all’80 per cento

    La Legge di bilancio 2025 non aggiunge ulteriori mesi di assenza per congedo parentale indennizzato dall’INPS ma, nell’ambito delle mensilità già previste dalla normativa, eleva l’indennità a carico dell’Istituto all’80 per cento della retribuzione (in luogo della percentuale ordinaria del 30 per cento), per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale.L’elevazione dell’indennità è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i sei anni di vita del minore ovvero entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

    Dieci mesi per ogni coppia genitoriale

    Come anticipato, la Manovra 2025 non aggiunge ulteriori periodi di assenza per congedo parentale ma, al contrario, delle mensilità già spettanti alla coppia genitoriale, eleva per talune di esse l’indennità a carico INPS.Come previsto dall’articolo 32 del Testo Unico il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabile a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi) da fruire entro i quattordici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, in cui:

    alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;

    al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;

    a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.

    Pertanto, il congedo parentale risulta indennizzabile (per coppia genitoriale o genitore solo):

    per un mese all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di bilancio 2023);

    per un ulteriore mese all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di bilancio 2024 e Legge di bilancio 2025);

    per un ulteriore mese all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (Legge di bilancio 2025);

    per sei mesi al 30% della retribuzione, a prescindere dalla situazione reddituale.

    I due mesi di congedo parentale residui non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del Testo Unico.

    Quanti mesi di congedo maggiorato spettano?

    I tre mesi di congedo parentale all’80% spettano se il minore è nato, adottato, affidato / collocato dal 1° gennaio 2025, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità / paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento dell’assenza.Al contrario, secondo le indicazioni fornite dall’INPS con Circolare 26 maggio 2025, numero 95, per gli eventi che si collocano in data antecedente il 1° gennaio 2025, il numero di mensilità maggiorate varia in ragione di:

    data di nascita, adozione, affidamento;

    data in cui i genitori hanno terminato il periodo di congedo di maternità – paternità.

    Domanda telematica

    Per ottenere il congedo parentale maggiorato è necessario presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

    portale “inps.it” per quanti sono in possesso di identità digitale SPID, CIE o CNS, utilizzando la piattaforma “Domande di maternità e paternità”;

    tramite il Contact center Multicanale, disponibile al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai singoli gestori);

    rivolgendosi agli Istituti di patronato.

    Indennità economica

    L’indennità per congedo parentale a carico dell’INPS è di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, salvo poi essere da quest’ultimo recuperata sui contributi da versare all’Istituto con modello F24.Grazie alla copia della domanda di congedo parentale fornita dal dipendente, il datore di lavoro ha a disposizione i dati necessari per inserire l’indennità in busta paga, in particolare:

    giorni / ore di assenza

    dati del minore (ad esempio il codice fiscale);

    dati dei periodi di congedo eventualmente fruiti dall’altro genitore;

    eventuale richiesta di congedo parentale maggiorato all’80%.

    Come chiedere l’indennità maggiorata?

    Il dipendente che non indica espressamente, all’interno della domanda telematica INPS, la volontà di essere indennizzato all’80%, vedrà riconoscersi in busta paga la percentuale ordinaria al 30%.In sede di compilazione della domanda online, sezione “Richiedi una prestazione – Congedo parentale”, è necessario inserire i dati:

    anagrafici;

    del congedo (come l’evento che conferisce il diritto all’assenza e i riferimenti anagrafici del minore)

    lavorativi;

    nonché i documenti utili alla definizione della pratica.

    Nella pagina dedicata ai dati dell’evento, nello specifico il periodo di congedo l’interessato deve cliccare sulla voce “Seleziona per richiedere l’indennità maggiorata”.Selezionando la voce il dipendente dichiara di avere a disposizione periodi indennizzabili all’80%, anche in relazione a quanto fruito dall’altro genitore.Una volta conclusa la pratica di compilazione e inviata la domanda di congedo all’INPS, il dipendente fornisce copia del documento al datore di lavoro, in modo tale che quest’ultimo abbia a disposizione tutti i dati per poter liquidare l’indennità maggiorata in busta paga.

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    Rinnovo Assegno di inclusione 2026: niente mese di stop, ma la prima mensilità ADI è ridotta

    Dal 1° gennaio 2026 cambiano alcune regole fondamentali dell’Assegno di Inclusione (ADI), il sostegno economico destinato ai nuclei familiari in difficoltà. La legge di Bilancio 2026 interviene in modo diretto sulla durata del beneficio, sui meccanismi di rinnovo e sulle modalità di pagamento, introducendo modifiche che avranno un impatto concreto sulle famiglie. Le novità più importanti riguardano l’eliminazione del mese di sospensione tra un periodo e l’altro, la possibilità di presentare domanda subito dopo la scadenza, la prima rata del rinnovo pagata al 50% e l’estensione del contributo straordinario ai casi di novembre 2025. Tutti i dettagli sono stati forniti nel messaggio Inps n.640 del 23 febbraio 2026.Vediamo nel dettaglio cosa cambia.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Niente più sospensione di un mese dal 2026

    Rinnovo possibile subito dopo la scadenza

    Decorrenza del pagamento: cosa succede se il nucleo cambia

    Prima rata del rinnovo dimezzata al 50%

    Contributo straordinario esteso ai casi di novembre 2025

    Durata complessiva e rinnovi successivi

    Cosa cambia davvero nel 2026

    Niente più sospensione di un mese dal 2026

    La modifica più rilevante introdotta nel 2026 è l’eliminazione del mese di sospensione obbligatorio tra la fine di un periodo di fruizione e l’inizio del rinnovo.Fino al 2025, l’Assegno di Inclusione veniva riconosciuto per un massimo di 18 mesi consecutivi. Una volta raggiunta la diciottesima mensilità, il nucleo familiare doveva attendere un mese di stop prima di poter presentare la domanda di rinnovo. Questo mese di sospensione si applicava anche dopo ogni successivo rinnovo di 12 mesi.Dal 2026 questo meccanismo viene cancellato. Non esiste più alcun mese di pausa forzata. Il beneficio continua a essere erogato per un periodo massimo di 18 mesi, ma alla scadenza può essere rinnovato senza interruzioni temporali obbligatorie.Si tratta di una novità molto importante perché elimina il cosiddetto “mese di buco”, durante il quale molte famiglie si trovavano senza alcun sostegno economico. Con la nuova disciplina, il passaggio tra un periodo e l’altro diventa più lineare e garantisce maggiore continuità nella protezione economica.

    Allegati

    Messaggio numero 640 del 23-02-2026

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    Rinnovo possibile subito dopo la scadenza

    Collegata allo stop della sospensione è un’altra novità operativa: la possibilità di presentare la domanda di rinnovo già dal mese successivo all’ultimo pagamento.In concreto, quando il nucleo familiare riceve la diciottesima mensilità (oppure la dodicesima in caso di rinnovo), potrà inoltrare la nuova domanda già dal mese immediatamente successivo. Non sarà più necessario attendere un periodo di inattività obbligatoria.Questo cambiamento semplifica molto la gestione del beneficio. Le famiglie potranno programmare per tempo la richiesta di rinnovo e ridurre al minimo il rischio di interruzioni nei pagamenti.Resta comunque necessario presentare una nuova domanda e attendere l’esito positivo dell’istruttoria da parte dell’INPS. Il rinnovo non è automatico, ma diventa più rapido e meno penalizzante rispetto al passato.

    Decorrenza del pagamento: cosa succede se il nucleo cambia

    La legge chiarisce anche quando decorre il pagamento del beneficio rinnovato. La regola varia in base alla situazione del nucleo familiare:

    se la composizione del nucleo non è cambiata, il beneficio decorre dal mese di presentazione della domanda, una volta conclusa positivamente l’istruttoria.

    se invece la composizione del nucleo è variata, il pagamento decorre dal mese di sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD).

    Questo significa che eventuali cambiamenti nella famiglia (ad esempio ingresso o uscita di un componente) possono incidere sulla tempistica del primo pagamento del rinnovo. È quindi fondamentale aggiornare correttamente la situazione familiare e completare tutti gli adempimenti richiesti.

    Prima rata del rinnovo dimezzata al 50%

    Accanto agli aspetti positivi legati alla continuità del beneficio, la legge introduce anche una novità che incide direttamente sull’importo percepito.La prima mensilità del rinnovo sarà pagata in misura pari al 50% dell’importo spettante. In pratica, quando si avvia il nuovo periodo di 12 mesi:

    il primo mese viene pagato dimezzato;

    dal secondo mese in poi si torna all’importo pieno.

    Questa regola vale per ogni rinnovo successivo ai primi 18 mesi. È una modifica significativa perché riduce l’importo percepito proprio nel momento di ripartenza del beneficio.Ad esempio, se una famiglia percepisce normalmente 600 euro al mese, nel primo mese del rinnovo riceverà 300 euro. Dal mese successivo tornerà a percepire 600 euro.Si tratta di un elemento che le famiglie dovranno considerare attentamente nella pianificazione delle spese, soprattutto nei casi in cui il bilancio domestico sia particolarmente fragile.

    Contributo straordinario esteso ai casi di novembre 2025

    Un’altra novità importante riguarda il contributo straordinario aggiuntivo previsto dalla normativa precedente.La legge di Bilancio 2026 stabilisce che questo contributo si applica anche ai nuclei familiari che hanno ricevuto la diciottesima mensilità dell’ADI nel mese di novembre 2025.In questi casi, se vengono rispettati i requisiti previsti, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all’importo della prima mensilità di rinnovo, con un limite massimo di 500 euro.L’estensione ai casi di novembre 2025 amplia la platea dei beneficiari e consente di evitare penalizzazioni per chi si trova in una fase di passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina.È importante ricordare che il contributo non è automatico: occorre verificare la presenza dei requisiti previsti dalla legge.

    Durata complessiva e rinnovi successivi

    La struttura generale dell’Assegno di Inclusione resta invariata nella durata massima iniziale: il beneficio continua a essere erogato per un massimo di 18 mesi consecutivi. Alla scadenza:

    può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi;

    al termine di ogni rinnovo di 12 mesi può essere nuovamente richiesto un altro rinnovo, sempre presentando domanda.

    La vera novità non è quindi nella durata, ma nella modalità di passaggio tra un periodo e l’altro e nell’introduzione della prima rata ridotta.

    Cosa cambia davvero nel 2026

    In sintesi, le novità introdotte nel 2026 producono effetti concreti su due piani. Da un lato, viene garantita maggiore continuità:

    eliminazione del mese di sospensione;

    possibilità di presentare subito la domanda di rinnovo;

    passaggio più fluido tra un periodo e l’altro.

    Dall’altro lato, viene introdotta una riduzione temporanea dell’importo:

    prima mensilità del rinnovo pagata al 50%.

    A questo si aggiunge l’estensione del contributo straordinario ai nuclei che hanno concluso i primi 18 mesi a novembre 2025, misura che offre un sostegno aggiuntivo in una fase di transizione.Nel complesso, l’Assegno di Inclusione 2026 diventa più continuo e meno frammentato, ma richiede attenzione nella gestione del rinnovo e nella programmazione delle entrate familiari, soprattutto nel primo mese del nuovo periodo.

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    Foto copertina: istock/Panuwat Dangsungnoen […]

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