Pubblicato il

    Stagione estiva 2026: contratti e modalità di assunzione dei dipendenti stagionali

    Un aspetto non trascurabile in vista della prossima stagione estiva è la possibilità di assumere i dipendenti a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali definite come tali dalla normativa (Decreto Legislativo 15 giugno 2015, numero 81) o dai contratti collettivi.Considerato il carattere eccezionale delle prestazioni, legate ad un aumento dell’attività conseguente a picchi e cicli stagionali, questo tipo di contratti sfugge alle limitazioni previste dallo stesso Decreto Legislativo numero 81/2015 per i rapporti a termine ordinari.Ci riferiamo in particolare all’esenzione dal regime delle causali, della durata massima di ventiquattro mesi, dello stacco temporale in caso di riassunzione a tempo determinato nonché dei limiti numerici alla quantità di contratti a termine occupati in azienda.Vista la normativa di favore riservata ai contratti stagionali analizziamo in dettaglio quando e come possono essere legittimamente stipulati.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Quali sono le attività stagionali

    Stipula del contratto

    Periodo di prova

    Comunicazione di assunzione

    Trattamento economico e normativo

    Scadenza del termine

    Recesso anticipato

    Quali somme riconoscere alla cessazione del contratto

    Diritto di precedenza

    Quali sono le attività stagionali

    Le attività stagionali sono quelle individuate con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.In mancanza del DM continua a trovare applicazione l’elenco delle attività stagionali di cui all’allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525.

    Rientrano altresì tra le attività stagionali:

    le fattispecie indicate dalla contrattazione collettiva;

    lLe attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico – produttive o collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data del 12 gennaio 2025, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria (ai sensi dell’articolo 51 del Decreto Legislativo numero 81/2015).

    Stipula del contratto

    Il contratto a termine stagionale dev’essere stipulato da azienda e dipendente in forma scritta.Il documento è obbligatorio che richiami il diritto di precedenza, il quale se maturato dal dipendente, può essere successivamente fatto valere nei confronti del datore di lavoro.Entro cinque giorni dall’inizio della prestazione il dipendente deve ricevere una copia del contratto. Tuttavia, ai fini della validità del patto di prova, è opportuno che il contratto di lavoro venga sottoscritto prima dell’inizio della prestazione, anche in ragione dell’invio del modello UniLav di assunzione.Se manca la forma scritta, la previsione di un termine al contratto si considera priva di effetto.

    Periodo di prova

    Nel rapporto di lavoro a termine il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego.Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del contratto.

    In ogni caso, la durata della prova non può essere:

    inferiore a due giorni;

    superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non eccedente i sei mesi, ovvero a trenta giorni, per i rapporti aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

    Per i rapporti di durata superiore a dodici mesi, il periodo di prova è calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, anche oltre la durata massima di trenta giorni.In caso di rinnovo (riassunzione) di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, non può essere previsto il periodo di prova.

    Comunicazione di assunzione

    Entro il giorno precedente l’inizio del rapporto l’azienda deve trasmettere in via telematica la comunicazione di assunzione con modello UniLav, utilizzando l’apposito portale online messo a disposizione dalla Regione / Provincia competente.Nella comunicazione dev’essere riportata, oltre alla data di avvio della collaborazione, quella di scadenza del contratto che, in assenza di comunicazioni di proroga o trasformazione a tempo indeterminato, coincide con la risoluzione naturale del rapporto.Copia della comunicazione di assunzione dev’essere consegnata al dipendente.

    Trattamento economico e normativo

    Ai dipendenti con contratto a termine stagionale spetta lo stesso trattamento economico e normativo applicato in azienda ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, eccezion fatta per i legittimi riproporzionamenti dovuti alla durata ridotta del rapporto.

    Scadenza del termine

    Una volta raggiunta la data di scadenza inizialmente prevista nel contratto di assunzione e nella comunicazione UniLav il rapporto di lavoro si risolve naturalmente, senza necessità di ulteriori adempimenti a carico dell’azienda o del dipendente.Le parti possono tuttavia accordarsi per:

    estendere la durata temporale del contratto a termine, grazie all’istituto della proroga;

    trasformare il contratto a tempo indeterminato.

    La normativa (Decreto Legislativo numero 81/2015) consente comunque alle parti di interrompere il contratto e di riassumere a termine il dipendente.

    Recesso anticipato

    Il contratto a termine stagionale assicura a entrambe le parti la presenza di un rapporto di lavoro almeno sino alla data di scadenza dello stesso.Pertanto, l’interruzione anticipata del contratto è possibile esclusivamente per eventi di particolare gravità, come:

    Dimissioni per giusta causa (se a risolvere il contratto è il lavoratore);

    Licenziamento per giusta causa o impossibilità sopravvenuta della prestazione, se l’evento, pur se prevedibile, non era evitabile (se il contratto è risolto su iniziativa del datore di lavoro).

    Quali somme riconoscere alla cessazione del contratto

    Alla cessazione del contratto il datore di lavoro, in aggiunta alla retribuzione ordinaria maturata nell’ultimo mese in forza in azienda, è tenuto a riconoscere:

    ferie e permessi maturati e non goduti;

    mensilità aggiuntive maturate e non ancora liquidate;

    trattamento di fine rapporto (TFR) maturato sino alla data di cessazione.

    Diritto di precedenza

    Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali può esercitare il diritto di precedenza in occasione delle nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro, per le medesime attività.Per l’esercizio del diritto è necessario che il dipendente manifesti tale volontà per iscritto al datore di lavoro, entro il termine di tre mesi dalla cessazione del contratto.Il diritto si estingue trascorso un anno dalla medesima data.

    Per ricevere altri aggiornamenti simili iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi. Compila il form qui sotto:

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social […]

    Leggi di più… from Stagione estiva 2026: contratti e modalità di assunzione dei dipendenti stagionali

    Pubblicato il

    Imprese digital under 35: gli incentivi statali e il codice Ateco da utilizzare

    Lo scorso 2 marzo si è chiusa la finestra temporale eccezionalmente prevista dall’INPS per permettere ai liberi professionisti under 35 di presentare la domanda di contributo economico di 500,00 euro mensili introdotti dal Decreto Coesione.A chiarirlo il recente Messaggio dell’Istituto del 27 gennaio 2026, numero 270 con cui si è preso atto dell’estensione del beneficio anche ai titolari di partita IVA aperta tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.Sempre l’INPS, con un secondo Messaggio del 26 febbraio 2026, numero 685, ha integrato le attività ammesse all’incentivo, inserendo il codice ATECO relativo alle attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia.Analizziamo le novità in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Cosa prevede il Decreto Coesione

    In cosa consiste il sostegno economico

    Natura delle somme percepite

    Requisiti soggettivi

    Per quali settori spetta il contributo INPS?

    I nuovi codici ATECO 2025

    Come ottenere il contributo

    Le scadenze per l’invio della domanda all’INPS

    La riapertura dei termini di invio delle domande

    Cosa prevede il Decreto Coesione

    L’articolo 21, comma 3 del D.L. n. 60/2024 ha introdotto un sostegno economico a quanti non hanno compiuto i trentacinque anni di età ed hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività di impresa o libero professionale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

    Allegato

    Messaggio Inps numero 270 del 27-01-2026

    110 KB

    In cosa consiste il sostegno economico

    L’incentivo si concretizza in un contributo economico pari a 500,00 euro mensili corrisposto dall’INPS per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.La misura spetta a decorrere dal mese successivo quello di presentazione della domanda ed è erogata annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

    Natura delle somme percepite

    Il contributo non concorre alla formazione del reddito rilevante ai fini fiscali e, pertanto, non è soggetto ad alcuna ritenuta.Come per tutte le altre prestazioni che non concorrono a formare il reddito ai fini IRPEF, INPS è tenuto ad indicare “il contributo in questione nella Certificazione Unica – Redditi esenti con l’apposito codice” (Circolare INPS 28 novembre 2025, numero 148).

    Requisiti soggettivi

    Possono chiedere l’incentivo economico i soggetti che abbiano avviato un’impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, nei settori strategici identificati con apposito decreto ministeriale attuativo e che, alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, posseggono contestualmente i seguenti requisiti:

    età anagrafica inferiore a 35 anni;

    stato di disoccupazione.

    Per quali settori spetta il contributo INPS?

    L’identificazione dei settori strategici per i quali spetta il contributo INPS è avvenuta con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro delle Imprese e del made in Italy e il Ministro dell’Economia e delle finanze, datato 3 aprile 2025.Il decreto attuativo ha elencato i settori interessati richiamando i codici ATECO 2007 a 2 o 3 digit, in vigore però fino al 31 dicembre 2024.

    I nuovi codici ATECO 2025

    A seguito dell’adozione (dal 1° aprile 2025) della nuova classificazione ATECO 2025, i codici identificativi attualizzati dei settori destinatari del contributo sono stati resi noti dall’INPS con Circolare numero 148/2025 (Allegato n. 1).L’elenco è stato di recente integrato dal codice ATECO 2025 72.20.01 “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia” nell’ambito dei primi 2 digit dei codici ammessi dal decreto attuativo (Messaggio INPS 26 febbraio 2026, numero 685).

    Come ottenere il contributo

    I soggetti interessati al contributo devono trasmettere apposita istanza all’INPS, in modalità esclusivamente telematica, contenente le seguenti informazioni:

    dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, di quella di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese;

    l’appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo;

    i dati anagrafici e lo stato occupazionale del soggetto richiedente posseduti alla data di avvio dell’attività imprenditoriale.

    La domanda dev’essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione sul sito “inps.it”, nello specifico la piattaforma “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, voce “Incentivo Decreto Coesione” (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).Per coloro che non possiedono un’identità digitale, è possibile presentare la domanda per il tramite del Contact Center INPS o avvalendosi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

    Le scadenze per l’invio della domanda all’INPS

    A pena di decadenza, la domanda telematica dev’essere trasmessa all’INPS entro trenta giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale ovvero entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo se successivo.Ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni, per avvio dell’attività deve intendersi la data di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese.In fase di prima applicazione della norma, nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della Circolare numero 148, coincidente con il 28 novembre 2025,il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data.Per le attività avviate invece in data successiva alla pubblicazione della circolare, il termine di trenta giorni per l’invio dell’istanza decorre, in via ordinaria, dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale.

    La riapertura dei termini di invio delle domande

    Come recentemente chiarito dall’Istituto (Messaggio numero 270 del 27 gennaio 2026) i soggetti destinatari dell’incentivo sono anche coloro che, disoccupati e con età inferiore a trentacinque anni, abbiano avviato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’attività libero professionale in uno dei settori strategici sopra descritti.Di conseguenza, alla luce dell’estensione della platea dei beneficiari, il servizio di trasmissione della domanda telematica, presente sul portale “inps.it”, è stato adeguato al fine di consentire l’invio dell’istanza anche da parte dei liberi professionisti.Questi ultimi, non essendo tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese, devono dichiarare in sede di compilazione della domanda la “data di apertura della partita IVA, che deve necessariamente collocarsi tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025” (Messaggio INPS).Per permettere ai liberi professionisti di presentare le domande di accesso al contributo la piattaforma INPS è rimasta eccezionalmente aperta “dal 31 gennaio al 2 marzo 2026”.

    Per ricevere aggiornamenti simili iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi. Compila il form qui sotto:

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social […]

    Leggi di più… from Imprese digital under 35: gli incentivi statali e il codice Ateco da utilizzare

    Pubblicato il

    Imprese digital under 35: gli incentivi statali e il codice Ateco da utilizzare

    Lo scorso 2 marzo si è chiusa la finestra temporale eccezionalmente prevista dall’INPS per permettere ai liberi professionisti under 35 di presentare la domanda di contributo economico di 500,00 euro mensili introdotti dal Decreto Coesione.A chiarirlo il recente Messaggio dell’Istituto del 27 gennaio 2026, numero 270 con cui si è preso atto dell’estensione del beneficio anche ai titolari di partita IVA aperta tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.Sempre l’INPS, con un secondo Messaggio del 26 febbraio 2026, numero 685, ha integrato le attività ammesse all’incentivo, inserendo il codice ATECO relativo alle attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia.Analizziamo le novità in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Cosa prevede il Decreto Coesione

    In cosa consiste il sostegno economico

    Natura delle somme percepite

    Requisiti soggettivi

    Per quali settori spetta il contributo INPS?

    I nuovi codici ATECO 2025

    Come ottenere il contributo

    Le scadenze per l’invio della domanda all’INPS

    La riapertura dei termini di invio delle domande

    Cosa prevede il Decreto Coesione

    L’articolo 21, comma 3 del D.L. n. 60/2024 ha introdotto un sostegno economico a quanti non hanno compiuto i trentacinque anni di età ed hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività di impresa o libero professionale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

    Allegato

    Messaggio Inps numero 270 del 27-01-2026

    110 KB

    In cosa consiste il sostegno economico

    L’incentivo si concretizza in un contributo economico pari a 500,00 euro mensili corrisposto dall’INPS per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.La misura spetta a decorrere dal mese successivo quello di presentazione della domanda ed è erogata annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

    Natura delle somme percepite

    Il contributo non concorre alla formazione del reddito rilevante ai fini fiscali e, pertanto, non è soggetto ad alcuna ritenuta.Come per tutte le altre prestazioni che non concorrono a formare il reddito ai fini IRPEF, INPS è tenuto ad indicare “il contributo in questione nella Certificazione Unica – Redditi esenti con l’apposito codice” (Circolare INPS 28 novembre 2025, numero 148).

    Requisiti soggettivi

    Possono chiedere l’incentivo economico i soggetti che abbiano avviato un’impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, nei settori strategici identificati con apposito decreto ministeriale attuativo e che, alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, posseggono contestualmente i seguenti requisiti:

    età anagrafica inferiore a 35 anni;

    stato di disoccupazione.

    Per quali settori spetta il contributo INPS?

    L’identificazione dei settori strategici per i quali spetta il contributo INPS è avvenuta con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro delle Imprese e del made in Italy e il Ministro dell’Economia e delle finanze, datato 3 aprile 2025.Il decreto attuativo ha elencato i settori interessati richiamando i codici ATECO 2007 a 2 o 3 digit, in vigore però fino al 31 dicembre 2024.

    I nuovi codici ATECO 2025

    A seguito dell’adozione (dal 1° aprile 2025) della nuova classificazione ATECO 2025, i codici identificativi attualizzati dei settori destinatari del contributo sono stati resi noti dall’INPS con Circolare numero 148/2025 (Allegato n. 1).L’elenco è stato di recente integrato dal codice ATECO 2025 72.20.01 “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia” nell’ambito dei primi 2 digit dei codici ammessi dal decreto attuativo (Messaggio INPS 26 febbraio 2026, numero 685).

    Come ottenere il contributo

    I soggetti interessati al contributo devono trasmettere apposita istanza all’INPS, in modalità esclusivamente telematica, contenente le seguenti informazioni:

    dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, di quella di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese;

    l’appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo;

    i dati anagrafici e lo stato occupazionale del soggetto richiedente posseduti alla data di avvio dell’attività imprenditoriale.

    La domanda dev’essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione sul sito “inps.it”, nello specifico la piattaforma “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, voce “Incentivo Decreto Coesione” (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).Per coloro che non possiedono un’identità digitale, è possibile presentare la domanda per il tramite del Contact Center INPS o avvalendosi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

    Le scadenze per l’invio della domanda all’INPS

    A pena di decadenza, la domanda telematica dev’essere trasmessa all’INPS entro trenta giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale ovvero entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo se successivo.Ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni, per avvio dell’attività deve intendersi la data di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese.In fase di prima applicazione della norma, nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della Circolare numero 148, coincidente con il 28 novembre 2025,il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data.Per le attività avviate invece in data successiva alla pubblicazione della circolare, il termine di trenta giorni per l’invio dell’istanza decorre, in via ordinaria, dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale.

    La riapertura dei termini di invio delle domande

    Come recentemente chiarito dall’Istituto (Messaggio numero 270 del 27 gennaio 2026) i soggetti destinatari dell’incentivo sono anche coloro che, disoccupati e con età inferiore a trentacinque anni, abbiano avviato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’attività libero professionale in uno dei settori strategici sopra descritti.Di conseguenza, alla luce dell’estensione della platea dei beneficiari, il servizio di trasmissione della domanda telematica, presente sul portale “inps.it”, è stato adeguato al fine di consentire l’invio dell’istanza anche da parte dei liberi professionisti.Questi ultimi, non essendo tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese, devono dichiarare in sede di compilazione della domanda la “data di apertura della partita IVA, che deve necessariamente collocarsi tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025” (Messaggio INPS).Per permettere ai liberi professionisti di presentare le domande di accesso al contributo la piattaforma INPS è rimasta eccezionalmente aperta “dal 31 gennaio al 2 marzo 2026”.

    Per ricevere aggiornamenti simili iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi. Compila il form qui sotto:

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social […]

    Leggi di più… from Imprese digital under 35: gli incentivi statali e il codice Ateco da utilizzare

    Pubblicato il

    Imprese digital under 35: gli incentivi statali e il codice Ateco da utilizzare

    Lo scorso 2 marzo si è chiusa la finestra temporale eccezionalmente prevista dall’INPS per permettere ai liberi professionisti under 35 di presentare la domanda di contributo economico di 500,00 euro mensili introdotti dal Decreto Coesione.A chiarirlo il recente Messaggio dell’Istituto del 27 gennaio 2026, numero 270 con cui si è preso atto dell’estensione del beneficio anche ai titolari di partita IVA aperta tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.Sempre l’INPS, con un secondo Messaggio del 26 febbraio 2026, numero 685, ha integrato le attività ammesse all’incentivo, inserendo il codice ATECO relativo alle attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia.Analizziamo le novità in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Cosa prevede il Decreto Coesione

    In cosa consiste il sostegno economico

    Natura delle somme percepite

    Requisiti soggettivi

    Per quali settori spetta il contributo INPS?

    I nuovi codici ATECO 2025

    Come ottenere il contributo

    Le scadenze per l’invio della domanda all’INPS

    La riapertura dei termini di invio delle domande

    Cosa prevede il Decreto Coesione

    L’articolo 21, comma 3 del D.L. n. 60/2024 ha introdotto un sostegno economico a quanti non hanno compiuto i trentacinque anni di età ed hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività di impresa o libero professionale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

    Allegato

    Messaggio Inps numero 270 del 27-01-2026

    110 KB

    In cosa consiste il sostegno economico

    L’incentivo si concretizza in un contributo economico pari a 500,00 euro mensili corrisposto dall’INPS per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.La misura spetta a decorrere dal mese successivo quello di presentazione della domanda ed è erogata annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

    Natura delle somme percepite

    Il contributo non concorre alla formazione del reddito rilevante ai fini fiscali e, pertanto, non è soggetto ad alcuna ritenuta.Come per tutte le altre prestazioni che non concorrono a formare il reddito ai fini IRPEF, INPS è tenuto ad indicare “il contributo in questione nella Certificazione Unica – Redditi esenti con l’apposito codice” (Circolare INPS 28 novembre 2025, numero 148).

    Requisiti soggettivi

    Possono chiedere l’incentivo economico i soggetti che abbiano avviato un’impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, nei settori strategici identificati con apposito decreto ministeriale attuativo e che, alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, posseggono contestualmente i seguenti requisiti:

    età anagrafica inferiore a 35 anni;

    stato di disoccupazione.

    Per quali settori spetta il contributo INPS?

    L’identificazione dei settori strategici per i quali spetta il contributo INPS è avvenuta con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro delle Imprese e del made in Italy e il Ministro dell’Economia e delle finanze, datato 3 aprile 2025.Il decreto attuativo ha elencato i settori interessati richiamando i codici ATECO 2007 a 2 o 3 digit, in vigore però fino al 31 dicembre 2024.

    I nuovi codici ATECO 2025

    A seguito dell’adozione (dal 1° aprile 2025) della nuova classificazione ATECO 2025, i codici identificativi attualizzati dei settori destinatari del contributo sono stati resi noti dall’INPS con Circolare numero 148/2025 (Allegato n. 1).L’elenco è stato di recente integrato dal codice ATECO 2025 72.20.01 “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia” nell’ambito dei primi 2 digit dei codici ammessi dal decreto attuativo (Messaggio INPS 26 febbraio 2026, numero 685).

    Come ottenere il contributo

    I soggetti interessati al contributo devono trasmettere apposita istanza all’INPS, in modalità esclusivamente telematica, contenente le seguenti informazioni:

    dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, di quella di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese;

    l’appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo;

    i dati anagrafici e lo stato occupazionale del soggetto richiedente posseduti alla data di avvio dell’attività imprenditoriale.

    La domanda dev’essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione sul sito “inps.it”, nello specifico la piattaforma “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, voce “Incentivo Decreto Coesione” (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).Per coloro che non possiedono un’identità digitale, è possibile presentare la domanda per il tramite del Contact Center INPS o avvalendosi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

    Le scadenze per l’invio della domanda all’INPS

    A pena di decadenza, la domanda telematica dev’essere trasmessa all’INPS entro trenta giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale ovvero entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo se successivo.Ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni, per avvio dell’attività deve intendersi la data di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese.In fase di prima applicazione della norma, nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della Circolare numero 148, coincidente con il 28 novembre 2025,il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data.Per le attività avviate invece in data successiva alla pubblicazione della circolare, il termine di trenta giorni per l’invio dell’istanza decorre, in via ordinaria, dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale.

    La riapertura dei termini di invio delle domande

    Come recentemente chiarito dall’Istituto (Messaggio numero 270 del 27 gennaio 2026) i soggetti destinatari dell’incentivo sono anche coloro che, disoccupati e con età inferiore a trentacinque anni, abbiano avviato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’attività libero professionale in uno dei settori strategici sopra descritti.Di conseguenza, alla luce dell’estensione della platea dei beneficiari, il servizio di trasmissione della domanda telematica, presente sul portale “inps.it”, è stato adeguato al fine di consentire l’invio dell’istanza anche da parte dei liberi professionisti.Questi ultimi, non essendo tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese, devono dichiarare in sede di compilazione della domanda la “data di apertura della partita IVA, che deve necessariamente collocarsi tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025” (Messaggio INPS).Per permettere ai liberi professionisti di presentare le domande di accesso al contributo la piattaforma INPS è rimasta eccezionalmente aperta “dal 31 gennaio al 2 marzo 2026”.

    Per ricevere aggiornamenti simili iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi. Compila il form qui sotto:

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social […]

    Leggi di più… from Imprese digital under 35: gli incentivi statali e il codice Ateco da utilizzare

    Pubblicato il

    Imprese digital under 35: gli incentivi statali e il codice Ateco da utilizzare

    Lo scorso 2 marzo si è chiusa la finestra temporale eccezionalmente prevista dall’INPS per permettere ai liberi professionisti under 35 di presentare la domanda di contributo economico di 500,00 euro mensili introdotti dal Decreto Coesione.A chiarirlo il recente Messaggio dell’Istituto del 27 gennaio 2026, numero 270 con cui si è preso atto dell’estensione del beneficio anche ai titolari di partita IVA aperta tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.Sempre l’INPS, con un secondo Messaggio del 26 febbraio 2026, numero 685, ha integrato le attività ammesse all’incentivo, inserendo il codice ATECO relativo alle attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia.Analizziamo le novità in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Cosa prevede il Decreto Coesione

    In cosa consiste il sostegno economico

    Natura delle somme percepite

    Requisiti soggettivi

    Per quali settori spetta il contributo INPS?

    I nuovi codici ATECO 2025

    Come ottenere il contributo

    Le scadenze per l’invio della domanda all’INPS

    La riapertura dei termini di invio delle domande

    Cosa prevede il Decreto Coesione

    L’articolo 21, comma 3 del D.L. n. 60/2024 ha introdotto un sostegno economico a quanti non hanno compiuto i trentacinque anni di età ed hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività di impresa o libero professionale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

    Allegato

    Messaggio Inps numero 270 del 27-01-2026

    110 KB

    In cosa consiste il sostegno economico

    L’incentivo si concretizza in un contributo economico pari a 500,00 euro mensili corrisposto dall’INPS per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.La misura spetta a decorrere dal mese successivo quello di presentazione della domanda ed è erogata annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

    Natura delle somme percepite

    Il contributo non concorre alla formazione del reddito rilevante ai fini fiscali e, pertanto, non è soggetto ad alcuna ritenuta.Come per tutte le altre prestazioni che non concorrono a formare il reddito ai fini IRPEF, INPS è tenuto ad indicare “il contributo in questione nella Certificazione Unica – Redditi esenti con l’apposito codice” (Circolare INPS 28 novembre 2025, numero 148).

    Requisiti soggettivi

    Possono chiedere l’incentivo economico i soggetti che abbiano avviato un’impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, nei settori strategici identificati con apposito decreto ministeriale attuativo e che, alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, posseggono contestualmente i seguenti requisiti:

    età anagrafica inferiore a 35 anni;

    stato di disoccupazione.

    Per quali settori spetta il contributo INPS?

    L’identificazione dei settori strategici per i quali spetta il contributo INPS è avvenuta con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro delle Imprese e del made in Italy e il Ministro dell’Economia e delle finanze, datato 3 aprile 2025.Il decreto attuativo ha elencato i settori interessati richiamando i codici ATECO 2007 a 2 o 3 digit, in vigore però fino al 31 dicembre 2024.

    I nuovi codici ATECO 2025

    A seguito dell’adozione (dal 1° aprile 2025) della nuova classificazione ATECO 2025, i codici identificativi attualizzati dei settori destinatari del contributo sono stati resi noti dall’INPS con Circolare numero 148/2025 (Allegato n. 1).L’elenco è stato di recente integrato dal codice ATECO 2025 72.20.01 “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia” nell’ambito dei primi 2 digit dei codici ammessi dal decreto attuativo (Messaggio INPS 26 febbraio 2026, numero 685).

    Come ottenere il contributo

    I soggetti interessati al contributo devono trasmettere apposita istanza all’INPS, in modalità esclusivamente telematica, contenente le seguenti informazioni:

    dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, di quella di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese;

    l’appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo;

    i dati anagrafici e lo stato occupazionale del soggetto richiedente posseduti alla data di avvio dell’attività imprenditoriale.

    La domanda dev’essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione sul sito “inps.it”, nello specifico la piattaforma “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, voce “Incentivo Decreto Coesione” (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).Per coloro che non possiedono un’identità digitale, è possibile presentare la domanda per il tramite del Contact Center INPS o avvalendosi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

    Le scadenze per l’invio della domanda all’INPS

    A pena di decadenza, la domanda telematica dev’essere trasmessa all’INPS entro trenta giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale ovvero entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo se successivo.Ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni, per avvio dell’attività deve intendersi la data di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese.In fase di prima applicazione della norma, nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della Circolare numero 148, coincidente con il 28 novembre 2025,il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data.Per le attività avviate invece in data successiva alla pubblicazione della circolare, il termine di trenta giorni per l’invio dell’istanza decorre, in via ordinaria, dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale.

    La riapertura dei termini di invio delle domande

    Come recentemente chiarito dall’Istituto (Messaggio numero 270 del 27 gennaio 2026) i soggetti destinatari dell’incentivo sono anche coloro che, disoccupati e con età inferiore a trentacinque anni, abbiano avviato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’attività libero professionale in uno dei settori strategici sopra descritti.Di conseguenza, alla luce dell’estensione della platea dei beneficiari, il servizio di trasmissione della domanda telematica, presente sul portale “inps.it”, è stato adeguato al fine di consentire l’invio dell’istanza anche da parte dei liberi professionisti.Questi ultimi, non essendo tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese, devono dichiarare in sede di compilazione della domanda la “data di apertura della partita IVA, che deve necessariamente collocarsi tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025” (Messaggio INPS).Per permettere ai liberi professionisti di presentare le domande di accesso al contributo la piattaforma INPS è rimasta eccezionalmente aperta “dal 31 gennaio al 2 marzo 2026”.

    Per ricevere aggiornamenti simili iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi. Compila il form qui sotto:

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social […]

    Leggi di più… from Imprese digital under 35: gli incentivi statali e il codice Ateco da utilizzare