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    Non solo pensioni. Tutti i pagamenti Inps di marzo 2026: il calendario

    Il mese di marzo si presenta ricco di novità per due delle principali prestazioni economiche riconosciute dall’INPS. Ci riferiamo in particolare alle pensioni e all’Assegno Unico Universale.Sul rateo di pensione di marzo INPS ha infatti applicato la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35 al 33 per cento, prevista dalla legge di bilancio 2026.Per quanto riguarda invece l’Assegno Unico gli importi e le soglie ISEE di riferimento sono stati rivalutati dell’1,4% in base all’andamento dell’inflazione rilevato dall’ISTAT.Dallo scorso mese di febbraio le mensilità dell’AUU vengono erogate con i valori aggiornati, mentre gli arretrati relativi a gennaio 2026 sono attesi a partire dal corrente mese di marzo.Sempre da marzo, senza un ISEE valido, l’assegno è erogato ma negli importi minimi previsti dalla normativa.I ritardatari possono tuttavia presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 30 giugno 2026 ed ottenere così gli arretrati dell’AUU calcolati da marzo.In parallelo alle novità su pensioni e Assegno Unico, a marzo proseguono i pagamenti delle altre principali prestazioni liquidate dall’INPS.Analizziamone il calendario in dettaglio. Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Pensioni già pagate

    Assegno di Inclusione (ADI) di marzo 2026

    Supporto Formazione e Lavoro (SFL) di marzo 2026

    Assegno Unico Universale di marzo 2026

    Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

    Pensioni già pagate

    Come reso noto dall’INPS con apposita news pubblicata sul sito istituzionale (portale “inps.it – INPS Comunica – Notizie – Pensionati: il cedolino della pensione di marzo 2026”)l’accredito del rateo di pensione di marzo 2026 è avvenuto con valuta lunedì 2.A partire dalla stessa data è possibile ritirare le somme in contanti presso gli uffici postali. Si precisa che il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi complessivamente pari o inferiori a 1.000,00 euro netti.Ove l’importo spettante al beneficiario superi la soglia descritta il pensionato è tenuto a comunicare all’INPS le coordinate bancarie o postali (IBAN) su cui indirizzare l’accredito.Per segnalare i riferimenti bancari, INPS mette a disposizione un’apposita piattaforma telematica, raggiungibile collegandosi a “inps.it – Pensione e Previdenza – Cambiare le coordinate di accredito della pensione”.Per accedere al servizio è richiesta l’identità digitale (credenziali SPID, CIE o CNS).Adeguamento aliquote IRPEFDal mese di marzo il calcolo dell’IRPEF avviene nel rispetto delle novità introdotte dalla recente legge di bilancio 2026, che ha decretato la riduzione della seconda aliquota dal 35 al 33 per cento, per lo scaglione di reddito oltre 28 mila e fino a 50 mila euro.Sempre nel cedolino di marzo vengono messi in pagamento “gli importi a credito relativi a gennaio e febbraio 2026” (news INPS).  Incremento della maggiorazione socialePer effetto della Manovra 2026 è stato introdotto l’incremento strutturale delle maggiorazioni sociali riconosciute ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni, nonché agli invalidi civili totali maggiorenni.Dallo scorso 1° gennaio, quindi, l’importo della maggiorazione prevista dalla Legge numero 448/2001, è aumentato di 20,00 euro mensili per tredici mensilità.Il limite di reddito annuo individuale per beneficiare della misura è stato incrementato di 260,00 euro (corrispondenti a 20,00 euro per tredici mensilità).Di conseguenza, a decorrere dal mese di marzo:

    le pensioni vengono incrementate come disposto dalla nuova legge;

    vengono riconosciuti i conguagli a credito relativi all’aumento spettante per le mensilità pregresse di gennaio e febbraio 2026.

    Leggi anche Pensioni 2026: stop a Quota 103 e Opzione Donna. Resta Ape sociale. Cosa cambia quest’anno

    Assegno di Inclusione (ADI) di marzo 2026

    A marzo i primi pagamenti dell’Assegno di Inclusione (ADI) per i nuovi beneficiari del sussidio sono previsti venerdì 13.A renderlo noto il calendario diffuso dall’INPS con Messaggio numero 214 del 22 gennaio 2026.Peraltro, in coincidenza delle date dei primi pagamenti sono di norma “disposti anche i pagamenti di eventuali mensilità arretrate spettanti”, precisa l’Istituto.Slittano invece a fine mese le ricariche delle Carte ADI per quanti già beneficiano della misura (rinnovi mensili).Sempre stando al calendario ufficiale INPS, in fase di rinnovo mensile, per le prestazioni in corso di pagamento, qualora siano confermati i requisiti per il mantenimento dell’ADI, le ricariche sono attese venerdì 27 marzo.

    Supporto Formazione e Lavoro (SFL) di marzo 2026

    A marzo i nuovi beneficiari del Supporto Formazione e Lavoro riceveranno la prima rata del sussidio, indicativamente, nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13, sulla falsariga di quanto avviene per l’ADI.Per i rinnovi mensili (da intendersi come le posizioni che già beneficiano della prestazione) i pagamenti di marzo sono attesi invece a fine mese, nello specifico giovedì 26 e venerdì 27.

    Assegno Unico Universale di marzo 2026

    La rata di marzo dell’Assegno Unico Universale sarà liquidata direttamente dall’INPS ai soggetti beneficiari nelle giornate di giovedì 19 e venerdì 20.A comunicarlo lo stesso Istituto con Messaggio numero 3931 del 24 dicembre 2025.Le date descritte, precisa INPS, interessano i pagamenti dell’AUU relativi all’anno 2026 “per le prestazioni in corso di godimento che non hanno subito variazioni”.Al contrario, il pagamento della prima rata della prestazione (nuovi beneficiari) è effettuato, di norma, nell’ultima “settimana del mese successivo a quello di presentazione della domanda”.Nella stessa data sono accreditati “anche gli importi delle rate in cui l’AUU è stato oggetto di un conguaglio, a credito o a debito”, precisa ancora INPS.Si ricorda che per l’annualità corrente l’Istituto ha confermato con apposita news dello scorso 2 febbraio, pubblicata sul sito “inps.it – INPS Comunica – Notizie”, che non sarà necessario presentare una nuova domanda di AUU per chi ha già una pratica in stato accolta.La prestazione sarà infatti erogata d’ufficio in continuità, salvo che la domanda precedente non sia decaduta, revocata o respinta.

    Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

    Le indennità NASpI e DIS-COLL sono erogate direttamente dall’INPS ai soggetti beneficiari, previa domanda, che si trovino involontariamente privi di impiego, sia esso di natura subordinata (NASpI) o parasubordinata (DIS-COLL).Per marzo i pagamenti dell’Istituto sono attesi nella prima metà del mese, indicativamente a partire da lunedì 9.

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    Il mese di marzo si presenta ricco di novità per due delle principali prestazioni economiche riconosciute dall’INPS. Ci riferiamo in particolare alle pensioni e all’Assegno Unico Universale.Sul rateo di pensione di marzo INPS ha infatti applicato la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35 al 33 per cento, prevista dalla legge di bilancio 2026.Per quanto riguarda invece l’Assegno Unico gli importi e le soglie ISEE di riferimento sono stati rivalutati dell’1,4% in base all’andamento dell’inflazione rilevato dall’ISTAT.Dallo scorso mese di febbraio le mensilità dell’AUU vengono erogate con i valori aggiornati, mentre gli arretrati relativi a gennaio 2026 sono attesi a partire dal corrente mese di marzo.Sempre da marzo, senza un ISEE valido, l’assegno è erogato ma negli importi minimi previsti dalla normativa.I ritardatari possono tuttavia presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 30 giugno 2026 ed ottenere così gli arretrati dell’AUU calcolati da marzo.In parallelo alle novità su pensioni e Assegno Unico, a marzo proseguono i pagamenti delle altre principali prestazioni liquidate dall’INPS.Analizziamone il calendario in dettaglio. Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

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    Come reso noto dall’INPS con apposita news pubblicata sul sito istituzionale (portale “inps.it – INPS Comunica – Notizie – Pensionati: il cedolino della pensione di marzo 2026”)l’accredito del rateo di pensione di marzo 2026 è avvenuto con valuta lunedì 2.A partire dalla stessa data è possibile ritirare le somme in contanti presso gli uffici postali. Si precisa che il pagamento in contanti è ammesso solo per gli importi complessivamente pari o inferiori a 1.000,00 euro netti.Ove l’importo spettante al beneficiario superi la soglia descritta il pensionato è tenuto a comunicare all’INPS le coordinate bancarie o postali (IBAN) su cui indirizzare l’accredito.Per segnalare i riferimenti bancari, INPS mette a disposizione un’apposita piattaforma telematica, raggiungibile collegandosi a “inps.it – Pensione e Previdenza – Cambiare le coordinate di accredito della pensione”.Per accedere al servizio è richiesta l’identità digitale (credenziali SPID, CIE o CNS).Adeguamento aliquote IRPEFDal mese di marzo il calcolo dell’IRPEF avviene nel rispetto delle novità introdotte dalla recente legge di bilancio 2026, che ha decretato la riduzione della seconda aliquota dal 35 al 33 per cento, per lo scaglione di reddito oltre 28 mila e fino a 50 mila euro.Sempre nel cedolino di marzo vengono messi in pagamento “gli importi a credito relativi a gennaio e febbraio 2026” (news INPS).  Incremento della maggiorazione socialePer effetto della Manovra 2026 è stato introdotto l’incremento strutturale delle maggiorazioni sociali riconosciute ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni, nonché agli invalidi civili totali maggiorenni.Dallo scorso 1° gennaio, quindi, l’importo della maggiorazione prevista dalla Legge numero 448/2001, è aumentato di 20,00 euro mensili per tredici mensilità.Il limite di reddito annuo individuale per beneficiare della misura è stato incrementato di 260,00 euro (corrispondenti a 20,00 euro per tredici mensilità).Di conseguenza, a decorrere dal mese di marzo:

    le pensioni vengono incrementate come disposto dalla nuova legge;

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    Assegno di Inclusione (ADI) di marzo 2026

    A marzo i primi pagamenti dell’Assegno di Inclusione (ADI) per i nuovi beneficiari del sussidio sono previsti venerdì 13.A renderlo noto il calendario diffuso dall’INPS con Messaggio numero 214 del 22 gennaio 2026.Peraltro, in coincidenza delle date dei primi pagamenti sono di norma “disposti anche i pagamenti di eventuali mensilità arretrate spettanti”, precisa l’Istituto.Slittano invece a fine mese le ricariche delle Carte ADI per quanti già beneficiano della misura (rinnovi mensili).Sempre stando al calendario ufficiale INPS, in fase di rinnovo mensile, per le prestazioni in corso di pagamento, qualora siano confermati i requisiti per il mantenimento dell’ADI, le ricariche sono attese venerdì 27 marzo.

    Supporto Formazione e Lavoro (SFL) di marzo 2026

    A marzo i nuovi beneficiari del Supporto Formazione e Lavoro riceveranno la prima rata del sussidio, indicativamente, nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13, sulla falsariga di quanto avviene per l’ADI.Per i rinnovi mensili (da intendersi come le posizioni che già beneficiano della prestazione) i pagamenti di marzo sono attesi invece a fine mese, nello specifico giovedì 26 e venerdì 27.

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    La rata di marzo dell’Assegno Unico Universale sarà liquidata direttamente dall’INPS ai soggetti beneficiari nelle giornate di giovedì 19 e venerdì 20.A comunicarlo lo stesso Istituto con Messaggio numero 3931 del 24 dicembre 2025.Le date descritte, precisa INPS, interessano i pagamenti dell’AUU relativi all’anno 2026 “per le prestazioni in corso di godimento che non hanno subito variazioni”.Al contrario, il pagamento della prima rata della prestazione (nuovi beneficiari) è effettuato, di norma, nell’ultima “settimana del mese successivo a quello di presentazione della domanda”.Nella stessa data sono accreditati “anche gli importi delle rate in cui l’AUU è stato oggetto di un conguaglio, a credito o a debito”, precisa ancora INPS.Si ricorda che per l’annualità corrente l’Istituto ha confermato con apposita news dello scorso 2 febbraio, pubblicata sul sito “inps.it – INPS Comunica – Notizie”, che non sarà necessario presentare una nuova domanda di AUU per chi ha già una pratica in stato accolta.La prestazione sarà infatti erogata d’ufficio in continuità, salvo che la domanda precedente non sia decaduta, revocata o respinta.

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    le pensioni vengono incrementate come disposto dalla nuova legge;

    vengono riconosciuti i conguagli a credito relativi all’aumento spettante per le mensilità pregresse di gennaio e febbraio 2026.

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    Assegno di Inclusione (ADI) di marzo 2026

    A marzo i primi pagamenti dell’Assegno di Inclusione (ADI) per i nuovi beneficiari del sussidio sono previsti venerdì 13.A renderlo noto il calendario diffuso dall’INPS con Messaggio numero 214 del 22 gennaio 2026.Peraltro, in coincidenza delle date dei primi pagamenti sono di norma “disposti anche i pagamenti di eventuali mensilità arretrate spettanti”, precisa l’Istituto.Slittano invece a fine mese le ricariche delle Carte ADI per quanti già beneficiano della misura (rinnovi mensili).Sempre stando al calendario ufficiale INPS, in fase di rinnovo mensile, per le prestazioni in corso di pagamento, qualora siano confermati i requisiti per il mantenimento dell’ADI, le ricariche sono attese venerdì 27 marzo.

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    A marzo i nuovi beneficiari del Supporto Formazione e Lavoro riceveranno la prima rata del sussidio, indicativamente, nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13, sulla falsariga di quanto avviene per l’ADI.Per i rinnovi mensili (da intendersi come le posizioni che già beneficiano della prestazione) i pagamenti di marzo sono attesi invece a fine mese, nello specifico giovedì 26 e venerdì 27.

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    Le indennità NASpI e DIS-COLL sono erogate direttamente dall’INPS ai soggetti beneficiari, previa domanda, che si trovino involontariamente privi di impiego, sia esso di natura subordinata (NASpI) o parasubordinata (DIS-COLL).Per marzo i pagamenti dell’Istituto sono attesi nella prima metà del mese, indicativamente a partire da lunedì 9.

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    Stagione estiva 2026: contratti e modalità di assunzione dei dipendenti stagionali

    Un aspetto non trascurabile in vista della prossima stagione estiva è la possibilità di assumere i dipendenti a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali definite come tali dalla normativa (Decreto Legislativo 15 giugno 2015, numero 81) o dai contratti collettivi.Considerato il carattere eccezionale delle prestazioni, legate ad un aumento dell’attività conseguente a picchi e cicli stagionali, questo tipo di contratti sfugge alle limitazioni previste dallo stesso Decreto Legislativo numero 81/2015 per i rapporti a termine ordinari.Ci riferiamo in particolare all’esenzione dal regime delle causali, della durata massima di ventiquattro mesi, dello stacco temporale in caso di riassunzione a tempo determinato nonché dei limiti numerici alla quantità di contratti a termine occupati in azienda.Vista la normativa di favore riservata ai contratti stagionali analizziamo in dettaglio quando e come possono essere legittimamente stipulati.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Quali sono le attività stagionali

    Stipula del contratto

    Periodo di prova

    Comunicazione di assunzione

    Trattamento economico e normativo

    Scadenza del termine

    Recesso anticipato

    Quali somme riconoscere alla cessazione del contratto

    Diritto di precedenza

    Quali sono le attività stagionali

    Le attività stagionali sono quelle individuate con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.In mancanza del DM continua a trovare applicazione l’elenco delle attività stagionali di cui all’allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525.

    Rientrano altresì tra le attività stagionali:

    le fattispecie indicate dalla contrattazione collettiva;

    lLe attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico – produttive o collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data del 12 gennaio 2025, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria (ai sensi dell’articolo 51 del Decreto Legislativo numero 81/2015).

    Stipula del contratto

    Il contratto a termine stagionale dev’essere stipulato da azienda e dipendente in forma scritta.Il documento è obbligatorio che richiami il diritto di precedenza, il quale se maturato dal dipendente, può essere successivamente fatto valere nei confronti del datore di lavoro.Entro cinque giorni dall’inizio della prestazione il dipendente deve ricevere una copia del contratto. Tuttavia, ai fini della validità del patto di prova, è opportuno che il contratto di lavoro venga sottoscritto prima dell’inizio della prestazione, anche in ragione dell’invio del modello UniLav di assunzione.Se manca la forma scritta, la previsione di un termine al contratto si considera priva di effetto.

    Periodo di prova

    Nel rapporto di lavoro a termine il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego.Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del contratto.

    In ogni caso, la durata della prova non può essere:

    inferiore a due giorni;

    superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non eccedente i sei mesi, ovvero a trenta giorni, per i rapporti aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

    Per i rapporti di durata superiore a dodici mesi, il periodo di prova è calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, anche oltre la durata massima di trenta giorni.In caso di rinnovo (riassunzione) di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, non può essere previsto il periodo di prova.

    Comunicazione di assunzione

    Entro il giorno precedente l’inizio del rapporto l’azienda deve trasmettere in via telematica la comunicazione di assunzione con modello UniLav, utilizzando l’apposito portale online messo a disposizione dalla Regione / Provincia competente.Nella comunicazione dev’essere riportata, oltre alla data di avvio della collaborazione, quella di scadenza del contratto che, in assenza di comunicazioni di proroga o trasformazione a tempo indeterminato, coincide con la risoluzione naturale del rapporto.Copia della comunicazione di assunzione dev’essere consegnata al dipendente.

    Trattamento economico e normativo

    Ai dipendenti con contratto a termine stagionale spetta lo stesso trattamento economico e normativo applicato in azienda ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, eccezion fatta per i legittimi riproporzionamenti dovuti alla durata ridotta del rapporto.

    Scadenza del termine

    Una volta raggiunta la data di scadenza inizialmente prevista nel contratto di assunzione e nella comunicazione UniLav il rapporto di lavoro si risolve naturalmente, senza necessità di ulteriori adempimenti a carico dell’azienda o del dipendente.Le parti possono tuttavia accordarsi per:

    estendere la durata temporale del contratto a termine, grazie all’istituto della proroga;

    trasformare il contratto a tempo indeterminato.

    La normativa (Decreto Legislativo numero 81/2015) consente comunque alle parti di interrompere il contratto e di riassumere a termine il dipendente.

    Recesso anticipato

    Il contratto a termine stagionale assicura a entrambe le parti la presenza di un rapporto di lavoro almeno sino alla data di scadenza dello stesso.Pertanto, l’interruzione anticipata del contratto è possibile esclusivamente per eventi di particolare gravità, come:

    Dimissioni per giusta causa (se a risolvere il contratto è il lavoratore);

    Licenziamento per giusta causa o impossibilità sopravvenuta della prestazione, se l’evento, pur se prevedibile, non era evitabile (se il contratto è risolto su iniziativa del datore di lavoro).

    Quali somme riconoscere alla cessazione del contratto

    Alla cessazione del contratto il datore di lavoro, in aggiunta alla retribuzione ordinaria maturata nell’ultimo mese in forza in azienda, è tenuto a riconoscere:

    ferie e permessi maturati e non goduti;

    mensilità aggiuntive maturate e non ancora liquidate;

    trattamento di fine rapporto (TFR) maturato sino alla data di cessazione.

    Diritto di precedenza

    Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali può esercitare il diritto di precedenza in occasione delle nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro, per le medesime attività.Per l’esercizio del diritto è necessario che il dipendente manifesti tale volontà per iscritto al datore di lavoro, entro il termine di tre mesi dalla cessazione del contratto.Il diritto si estingue trascorso un anno dalla medesima data.

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    Pubblicato il

    Stagione estiva 2026: contratti e modalità di assunzione dei dipendenti stagionali

    Un aspetto non trascurabile in vista della prossima stagione estiva è la possibilità di assumere i dipendenti a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali definite come tali dalla normativa (Decreto Legislativo 15 giugno 2015, numero 81) o dai contratti collettivi.Considerato il carattere eccezionale delle prestazioni, legate ad un aumento dell’attività conseguente a picchi e cicli stagionali, questo tipo di contratti sfugge alle limitazioni previste dallo stesso Decreto Legislativo numero 81/2015 per i rapporti a termine ordinari.Ci riferiamo in particolare all’esenzione dal regime delle causali, della durata massima di ventiquattro mesi, dello stacco temporale in caso di riassunzione a tempo determinato nonché dei limiti numerici alla quantità di contratti a termine occupati in azienda.Vista la normativa di favore riservata ai contratti stagionali analizziamo in dettaglio quando e come possono essere legittimamente stipulati.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Quali sono le attività stagionali

    Stipula del contratto

    Periodo di prova

    Comunicazione di assunzione

    Trattamento economico e normativo

    Scadenza del termine

    Recesso anticipato

    Quali somme riconoscere alla cessazione del contratto

    Diritto di precedenza

    Quali sono le attività stagionali

    Le attività stagionali sono quelle individuate con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.In mancanza del DM continua a trovare applicazione l’elenco delle attività stagionali di cui all’allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525.

    Rientrano altresì tra le attività stagionali:

    le fattispecie indicate dalla contrattazione collettiva;

    lLe attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico – produttive o collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data del 12 gennaio 2025, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria (ai sensi dell’articolo 51 del Decreto Legislativo numero 81/2015).

    Stipula del contratto

    Il contratto a termine stagionale dev’essere stipulato da azienda e dipendente in forma scritta.Il documento è obbligatorio che richiami il diritto di precedenza, il quale se maturato dal dipendente, può essere successivamente fatto valere nei confronti del datore di lavoro.Entro cinque giorni dall’inizio della prestazione il dipendente deve ricevere una copia del contratto. Tuttavia, ai fini della validità del patto di prova, è opportuno che il contratto di lavoro venga sottoscritto prima dell’inizio della prestazione, anche in ragione dell’invio del modello UniLav di assunzione.Se manca la forma scritta, la previsione di un termine al contratto si considera priva di effetto.

    Periodo di prova

    Nel rapporto di lavoro a termine il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego.Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del contratto.

    In ogni caso, la durata della prova non può essere:

    inferiore a due giorni;

    superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non eccedente i sei mesi, ovvero a trenta giorni, per i rapporti aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

    Per i rapporti di durata superiore a dodici mesi, il periodo di prova è calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, anche oltre la durata massima di trenta giorni.In caso di rinnovo (riassunzione) di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, non può essere previsto il periodo di prova.

    Comunicazione di assunzione

    Entro il giorno precedente l’inizio del rapporto l’azienda deve trasmettere in via telematica la comunicazione di assunzione con modello UniLav, utilizzando l’apposito portale online messo a disposizione dalla Regione / Provincia competente.Nella comunicazione dev’essere riportata, oltre alla data di avvio della collaborazione, quella di scadenza del contratto che, in assenza di comunicazioni di proroga o trasformazione a tempo indeterminato, coincide con la risoluzione naturale del rapporto.Copia della comunicazione di assunzione dev’essere consegnata al dipendente.

    Trattamento economico e normativo

    Ai dipendenti con contratto a termine stagionale spetta lo stesso trattamento economico e normativo applicato in azienda ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, eccezion fatta per i legittimi riproporzionamenti dovuti alla durata ridotta del rapporto.

    Scadenza del termine

    Una volta raggiunta la data di scadenza inizialmente prevista nel contratto di assunzione e nella comunicazione UniLav il rapporto di lavoro si risolve naturalmente, senza necessità di ulteriori adempimenti a carico dell’azienda o del dipendente.Le parti possono tuttavia accordarsi per:

    estendere la durata temporale del contratto a termine, grazie all’istituto della proroga;

    trasformare il contratto a tempo indeterminato.

    La normativa (Decreto Legislativo numero 81/2015) consente comunque alle parti di interrompere il contratto e di riassumere a termine il dipendente.

    Recesso anticipato

    Il contratto a termine stagionale assicura a entrambe le parti la presenza di un rapporto di lavoro almeno sino alla data di scadenza dello stesso.Pertanto, l’interruzione anticipata del contratto è possibile esclusivamente per eventi di particolare gravità, come:

    Dimissioni per giusta causa (se a risolvere il contratto è il lavoratore);

    Licenziamento per giusta causa o impossibilità sopravvenuta della prestazione, se l’evento, pur se prevedibile, non era evitabile (se il contratto è risolto su iniziativa del datore di lavoro).

    Quali somme riconoscere alla cessazione del contratto

    Alla cessazione del contratto il datore di lavoro, in aggiunta alla retribuzione ordinaria maturata nell’ultimo mese in forza in azienda, è tenuto a riconoscere:

    ferie e permessi maturati e non goduti;

    mensilità aggiuntive maturate e non ancora liquidate;

    trattamento di fine rapporto (TFR) maturato sino alla data di cessazione.

    Diritto di precedenza

    Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali può esercitare il diritto di precedenza in occasione delle nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro, per le medesime attività.Per l’esercizio del diritto è necessario che il dipendente manifesti tale volontà per iscritto al datore di lavoro, entro il termine di tre mesi dalla cessazione del contratto.Il diritto si estingue trascorso un anno dalla medesima data.

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