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    Naspi anticipata 2026: tutto sulle nuove regole

    Cosa cambia per la Naspi anticipata? La Manovra 2026 ha ritoccato le modalità di liquidazione anticipata della NASpI per quanti intendono avviare un’attività autonoma / di impresa individuale o sottoscrivere il capitale sociale di una cooperativa di produzione e lavoro.

    L’INPS, grazie al Messaggio numero 1215 del 7 aprile 2026, fornisce una serie di indicazioni in merito alle novità introdotte dalla legge di bilancio, in particolare sulle conseguenze riguardanti la liquidazione anticipata per i lavoratori che ottengono la pensione, si rioccupano con un contratto di lavoro subordinato o beneficiano dell’assegno ordinario di invalidità.

    Analizziamo le novità in dettaglio.

    Indice

    Quali sono i requisiti richiesti per l’indennità NASpI?

    Domanda di NASpI all’INPS

    Durata

    Liquidazione anticipata della NASpI

    Naspi anticipata: cosa cambia con la Manovra 2026?

    Naspi anticipata: in quali casi si perde la seconda rata dell’incentivo?

    Rioccupazione del beneficiario che ha ricevuto la Naspi anticipata

    Naspi anticipata: decorrenza delle novità sull’incentivo

    Quali sono i requisiti richiesti per l’indennità NASpI?

    Hanno diritto a ricevere l’indennità economica NASpI i soggetti in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

    Stato di disoccupazione

    Almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione

    Almeno 13 settimane di contribuzione successive alla cessazione del rapporto a tempo indeterminato avvenuta per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale (per i soli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025)

    Domanda di NASpI all’INPS

    Per poter ricevere il sussidio è necessario trasmettere apposita domanda telematica all’INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni decorrenti dalla cessazione del contratto, avvalendosi della piattaforma online disponibile su “inps.it – Lavoro – NASpI: indennità mensile di disoccupazione”.

    In alternativa è possibile rivolgersi a:

    Contact Center INPS

    Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

    Alla data di invio della domanda è strettamente collegata la decorrenza dell’indennità, in base alla seguente regola:

    In caso di domanda presentata entro l’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto, l’indennità NASpI spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto

    Se la domanda è presentata in data successiva l’ottavo giorno, la prestazione spetta dal primo giorno successivo la data di presentazione della domanda all’INPS

    Durata

    Conclusasi positivamente l’istruttoria INPS, l’Istituto provvede a liquidare mensilmente l’indennità direttamente al soggetto beneficiario, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, nel rispetto di un limite massimo di ventiquattro mesi.

    Liquidazione anticipata della NASpI

    In deroga alla liquidazione mensile della NASpI la normativa (articolo 8, Decreto Legislativo numero 22/2015) consente al lavoratore di chiedere “la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato” a titolo di incentivo “all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa”.

    L’articolo 8 introduce di fatto un incentivo all’autoimprenditorialità posto che il beneficiario la NASpI può chiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’intero importo dovuto dall’INPS per l’avvio di:

    Attività professionale esercitata da liberi professionisti (anche se iscritti a specifiche casse)

    Attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola

    Sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio

    Costituzione di società unipersonale (s.r.l., s.r.l.s. e s.p.a.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio

    Costituzione o ingresso in società di persone (s.n.c. o s.a.s.)

    Costituzione o ingresso in società di capitali (s.r.l.)

    Il soggetto interessato presenta all’INPS la domanda telematica di liquidazione della Naspi anticipata entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o di sottoscrizione della quota di capitale della cooperativa.

    Naspi anticipata: cosa cambia con la Manovra 2026?

    L’incentivo all’autoimprenditorialità ha conosciuto una modifica ad opera della Legge 30 dicembre 2025, numero 199 (Manovra 2026).

    Nello specifico è stato eliminato il riferimento al pagamento in un’unica soluzione e, grazie al nuovo comma 3-bis, si prevede ora l’erogazione della Naspi anticipata in due rate.

    La prima rata, pari al 70 per cento dell’intero importo dovuto, viene erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione della NASpI.

    La seconda rata, pari al residuo 30 per cento, viene corrisposta al termine del periodo teorico di durata della NASpI e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica dell’assenza di intervenuta rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato e dell’assenza di titolarità di pensione diretta a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

    Leggi anche: “Naspi e Dis-Coll, Cig, Iscro: gli importi minimi e massimi pagabili per il 2026”

    Naspi anticipata: in quali casi si perde la seconda rata dell’incentivo?

    Alla luce del nuovo comma 3-bis, il richiedente la liquidazione anticipata della NASpI che diventa titolare di pensione diretta perde il diritto alla seconda rata del 30 per cento.

    Se il titolare della prestazione presenta domanda di assegno ordinario di invalidità, deve optare per una delle due prestazioni:

    Se opta per l’assegno ordinario di invalidità: la seconda rata dell’anticipazione non viene erogata

    Se opta per la liquidazione anticipata della NASpI: viene erogata la seconda rata del 30% e viene sospeso il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità di disoccupazione

    L’assegno ordinario di invalidità può essere ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI erogata in forma anticipata, qualora permanga la titolarità dello stesso.

    Rioccupazione del beneficiario che ha ricevuto la Naspi anticipata

    Il richiedente l’incentivo che si rioccupa con un contratto di lavoro subordinato (eccezion fatta per il rapporto con la cooperativa di cui ha sottoscritto una quota) entro la fine del periodo di durata della NASpI o entro sei mesi dalla domanda di anticipazione:

    Non riceve la seconda rata del 30 per cento

    È tenuto alla restituzione della prima rata del 70 per cento già corrisposta

    Naspi anticipata: decorrenza delle novità sull’incentivo

    Le nuove modalità di pagamento dell’incentivo riguardano le domande di prestazione presentate a fare data dal 1° gennaio 2026.

    Foto di copertina: iStock/deepblue4you […]

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    Bonus asilo nido 2026: disponibile la piattaforma INPS per l’invio delle domande

    Il Messaggio INPS del 31 marzo 2026 numero 1136 ha comunicato l’apertura del servizio telematico per l’invio delle domande di Bonus asilo nido 2026. 

    La prestazione si concretizza in un contributo statale a fronte delle spese sostenute, in alternativa, per: 

    Il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati;

    Forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

    Analizziamo la novità in dettaglio. 

    Indice

    Bonus asilo nido 2026: i requisiti

    Bonus asilo nido 2026: chi deve fare domanda?

    Bonus asilo nido 2026: quali sono i servizi ammessi?

    Bonus asilo nido 2026: importo parametrato all’ISEE

    Come fare domanda per il Bonus asilo nido 2026?

    Bonus asilo nido 2026: c’è il rinnovo d’ufficio

    Bonus asilo nido 2026: incumulabilità

    Bonus asilo nido 2026: i requisiti

    Introdotto dall’articolo 1, comma 355, Legge 11 dicembre 2016, numero 232 la domanda di Bonus asilo nido può essere trasmessa dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

    Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero, in caso di cittadino di uno Stato extra UE, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o degli altri titoli di soggiorno descritti dall’INPS con Circolare numero 29 del 27 marzo 2026;

    Residenza in Italia.

    Il diritto ad ottenere il contributo è esteso anche all’affidatario del minore in stato di affidamento temporaneo o preadottivo.

    Bonus asilo nido 2026: chi deve fare domanda?

    Nelle ipotesi di contributo a sostegno delle spese per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (contributo asilo nido) la misura dev’essere richiesta “dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta” (Circolare INPS numero 29/2026). 

    Al contrario, per il contributo dovuto a fronte del supporto presso la propria abitazione a favore di bambini affetti da gravi patologie croniche (contributo forme di supporto presso la propria abitazione) la domanda all’INPS è trasmessa dal “genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune”. 

    Bonus asilo nido 2026: quali sono i servizi ammessi?

    Il contributo asilo nido spetta per le sole ipotesi di frequenza di servizi educativi per l’infanzia erogati da strutture pubbliche o private, in possesso di regolare titolo abilitativo secondo le legislazioni regionali in cui opera la struttura e riconducibili ad una delle seguenti categorie:

    Nidi e micronidi;

    Sezioni primavera;

    Spazi gioco;

    Servizi educativi in contesto domiciliare.

    Sono invece escluse dal rimborso statale le spese sostenute per servizi diversi da quelli educativi, ad esempio servizi ricreativi, servizi pre-scuola o post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie “che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore” (Circolare INPS). 

    Bonus asilo nido 2026: importo parametrato all’ISEE

    Il bonus si concretizza in un contributo statale erogato direttamente dall’INPS ai soggetti beneficiari che sostengono le spese sopra descritte.  La somma spettante varia in ragione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.

    Tale valore è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di Assegno Unico Universale per i figli a carico (AUU) dai componenti del nucleo ISEE. Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024, il bonus si attesta a:

    3.600,00 euro complessivi, riconosciuti in dieci rate da 327,27 euro e una rata da 327,30 euro, con ISEE neutralizzato pari o inferiore a 40 mila euro;

    1.500,00 euro complessivi, riconosciuti in dieci rate da 136,37 euro e una rata da 136,30 euro, con ISEE neutralizzato superiore a 40 mila euro ovvero nel caso di ISEE assente.

    Per i nati in data antecedente al 1° gennaio 2024 il contributo si attesta a:

    3.000,00 euro complessivi, erogati in dieci rate da 272,73 euro e una rata da 272,70 euro, con ISEE neutralizzato fino a 25.000,99 euro;

    2.500,00 euro complessivi, liquidati in dieci rate da 227,27 euro e una rata da 227,30 euro, con ISEE neutralizzato da 25.001 a 40 mila euro;

    1.500,00 euro complessivi, riconosciuti in dieci rate da 136,37 euro e una rata da 136,30 euro, in presenza di un ISEE neutralizzato superiore a 40 mila euro o con ISEE assente.

    Il contributo forme di supporto presso la propria abitazione, precisa INPS, è erogato in “unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile”. 

    Può interessarti anche: “Assegno unico 2026: guida pratica al sussidio universale per chi ha figli”.

    Come fare domanda per il Bonus asilo nido 2026?

    Grazie al Messaggio numero 1136/2026 INPS ha comunicato l’apertura del servizio per la presentazione delle domande di contributo per l’annualità corrente.  La piattaforma sarà attiva sino al prossimo 31 dicembre. Le istanze sono trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

    In autonomia, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, da parte di coloro che sono in possesso dell’identità digitale SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS;

    Avvalendosi dei servizi degli Istituti di patronato.

    Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve indicare a quale dei due benefici descritti intende accedere. 

    Bonus asilo nido 2026: c’è il rinnovo d’ufficio

    A decorrere dal 1° gennaio 2026 la domanda presentata dal genitore per il minore “produce effetti non più su base annuale, bensì per l’intero ciclo di fruizione del beneficio” (Circolare numero 29/2026). 

    Ne consegue che la domanda conserva la propria validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età, fermo restando il monitoraggio sulla permanenza dei requisiti normativi. 

    Per gli anni solari successivi quello di prima presentazione della domanda, il richiedente “non è più tenuto a inoltrare una nuova istanza”. Per dare continuità alla prestazione, ancora l’INPS, è sufficiente accedere alla domanda già registrata a sistema e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del beneficio nell’anno di riferimento. 

    Questa operazione “garantisce la prenotazione contestuale delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del contributo per il nuovo anno solare”. 

    Bonus asilo nido 2026: incumulabilità

    Il contributo asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale prevista con le Leggi numero 266/2005 e numero 203/2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido). 

    Per garantire il corretto riconoscimento dell’agevolazione fiscale, INPS comunica all’Agenzia Entrate, con apposito flusso telematico, l’erogazione del contributo. 

    Il contributo previsto invece per forme di supporto presso la propria abitazione costituisce reddito esente dall’imposizione fiscale, in quanto sussidio corrisposto a titolo assistenziale ai sensi del D.P.R. numero 601/1973, da certificare nell’apposita sezione della Certificazione Unica (CU). 

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    Il Messaggio INPS del 31 marzo 2026 numero 1136 ha comunicato l’apertura del servizio telematico per l’invio delle domande di Bonus asilo nido 2026. 

    La prestazione si concretizza in un contributo statale a fronte delle spese sostenute, in alternativa, per: 

    Il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati;

    Forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

    Analizziamo la novità in dettaglio. 

    Indice

    Bonus asilo nido 2026: i requisiti

    Bonus asilo nido 2026: chi deve fare domanda?

    Bonus asilo nido 2026: quali sono i servizi ammessi?

    Bonus asilo nido 2026: importo parametrato all’ISEE

    Come fare domanda per il Bonus asilo nido 2026?

    Bonus asilo nido 2026: c’è il rinnovo d’ufficio

    Bonus asilo nido 2026: incumulabilità

    Bonus asilo nido 2026: i requisiti

    Introdotto dall’articolo 1, comma 355, Legge 11 dicembre 2016, numero 232 la domanda di Bonus asilo nido può essere trasmessa dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

    Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero, in caso di cittadino di uno Stato extra UE, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o degli altri titoli di soggiorno descritti dall’INPS con Circolare numero 29 del 27 marzo 2026;

    Residenza in Italia.

    Il diritto ad ottenere il contributo è esteso anche all’affidatario del minore in stato di affidamento temporaneo o preadottivo.

    Bonus asilo nido 2026: chi deve fare domanda?

    Nelle ipotesi di contributo a sostegno delle spese per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (contributo asilo nido) la misura dev’essere richiesta “dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta” (Circolare INPS numero 29/2026). 

    Al contrario, per il contributo dovuto a fronte del supporto presso la propria abitazione a favore di bambini affetti da gravi patologie croniche (contributo forme di supporto presso la propria abitazione) la domanda all’INPS è trasmessa dal “genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune”. 

    Bonus asilo nido 2026: quali sono i servizi ammessi?

    Il contributo asilo nido spetta per le sole ipotesi di frequenza di servizi educativi per l’infanzia erogati da strutture pubbliche o private, in possesso di regolare titolo abilitativo secondo le legislazioni regionali in cui opera la struttura e riconducibili ad una delle seguenti categorie:

    Nidi e micronidi;

    Sezioni primavera;

    Spazi gioco;

    Servizi educativi in contesto domiciliare.

    Sono invece escluse dal rimborso statale le spese sostenute per servizi diversi da quelli educativi, ad esempio servizi ricreativi, servizi pre-scuola o post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie “che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore” (Circolare INPS). 

    Bonus asilo nido 2026: importo parametrato all’ISEE

    Il bonus si concretizza in un contributo statale erogato direttamente dall’INPS ai soggetti beneficiari che sostengono le spese sopra descritte.  La somma spettante varia in ragione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.

    Tale valore è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di Assegno Unico Universale per i figli a carico (AUU) dai componenti del nucleo ISEE. Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024, il bonus si attesta a:

    3.600,00 euro complessivi, riconosciuti in dieci rate da 327,27 euro e una rata da 327,30 euro, con ISEE neutralizzato pari o inferiore a 40 mila euro;

    1.500,00 euro complessivi, riconosciuti in dieci rate da 136,37 euro e una rata da 136,30 euro, con ISEE neutralizzato superiore a 40 mila euro ovvero nel caso di ISEE assente.

    Per i nati in data antecedente al 1° gennaio 2024 il contributo si attesta a:

    3.000,00 euro complessivi, erogati in dieci rate da 272,73 euro e una rata da 272,70 euro, con ISEE neutralizzato fino a 25.000,99 euro;

    2.500,00 euro complessivi, liquidati in dieci rate da 227,27 euro e una rata da 227,30 euro, con ISEE neutralizzato da 25.001 a 40 mila euro;

    1.500,00 euro complessivi, riconosciuti in dieci rate da 136,37 euro e una rata da 136,30 euro, in presenza di un ISEE neutralizzato superiore a 40 mila euro o con ISEE assente.

    Il contributo forme di supporto presso la propria abitazione, precisa INPS, è erogato in “unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile”. 

    Può interessarti anche: “Assegno unico 2026: guida pratica al sussidio universale per chi ha figli”.

    Come fare domanda per il Bonus asilo nido 2026?

    Grazie al Messaggio numero 1136/2026 INPS ha comunicato l’apertura del servizio per la presentazione delle domande di contributo per l’annualità corrente.  La piattaforma sarà attiva sino al prossimo 31 dicembre. Le istanze sono trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

    In autonomia, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, da parte di coloro che sono in possesso dell’identità digitale SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS;

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    Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve indicare a quale dei due benefici descritti intende accedere. 

    Bonus asilo nido 2026: c’è il rinnovo d’ufficio

    A decorrere dal 1° gennaio 2026 la domanda presentata dal genitore per il minore “produce effetti non più su base annuale, bensì per l’intero ciclo di fruizione del beneficio” (Circolare numero 29/2026). 

    Ne consegue che la domanda conserva la propria validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età, fermo restando il monitoraggio sulla permanenza dei requisiti normativi. 

    Per gli anni solari successivi quello di prima presentazione della domanda, il richiedente “non è più tenuto a inoltrare una nuova istanza”. Per dare continuità alla prestazione, ancora l’INPS, è sufficiente accedere alla domanda già registrata a sistema e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del beneficio nell’anno di riferimento. 

    Questa operazione “garantisce la prenotazione contestuale delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del contributo per il nuovo anno solare”. 

    Bonus asilo nido 2026: incumulabilità

    Il contributo asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale prevista con le Leggi numero 266/2005 e numero 203/2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido). 

    Per garantire il corretto riconoscimento dell’agevolazione fiscale, INPS comunica all’Agenzia Entrate, con apposito flusso telematico, l’erogazione del contributo. 

    Il contributo previsto invece per forme di supporto presso la propria abitazione costituisce reddito esente dall’imposizione fiscale, in quanto sussidio corrisposto a titolo assistenziale ai sensi del D.P.R. numero 601/1973, da certificare nell’apposita sezione della Certificazione Unica (CU). 

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    Leggi di più… from Bonus asilo nido 2026: disponibile la piattaforma INPS per l’invio delle domande

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    Il Messaggio INPS del 31 marzo 2026 numero 1136 ha comunicato l’apertura del servizio telematico per l’invio delle domande di Bonus asilo nido 2026. 

    La prestazione si concretizza in un contributo statale a fronte delle spese sostenute, in alternativa, per: 

    Il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati;

    Forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

    Analizziamo la novità in dettaglio. 

    Indice

    Bonus asilo nido 2026: i requisiti

    Bonus asilo nido 2026: chi deve fare domanda?

    Bonus asilo nido 2026: quali sono i servizi ammessi?

    Bonus asilo nido 2026: importo parametrato all’ISEE

    Come fare domanda per il Bonus asilo nido 2026?

    Bonus asilo nido 2026: c’è il rinnovo d’ufficio

    Bonus asilo nido 2026: incumulabilità

    Bonus asilo nido 2026: i requisiti

    Introdotto dall’articolo 1, comma 355, Legge 11 dicembre 2016, numero 232 la domanda di Bonus asilo nido può essere trasmessa dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

    Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero, in caso di cittadino di uno Stato extra UE, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o degli altri titoli di soggiorno descritti dall’INPS con Circolare numero 29 del 27 marzo 2026;

    Residenza in Italia.

    Il diritto ad ottenere il contributo è esteso anche all’affidatario del minore in stato di affidamento temporaneo o preadottivo.

    Bonus asilo nido 2026: chi deve fare domanda?

    Nelle ipotesi di contributo a sostegno delle spese per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (contributo asilo nido) la misura dev’essere richiesta “dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta” (Circolare INPS numero 29/2026). 

    Al contrario, per il contributo dovuto a fronte del supporto presso la propria abitazione a favore di bambini affetti da gravi patologie croniche (contributo forme di supporto presso la propria abitazione) la domanda all’INPS è trasmessa dal “genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune”. 

    Bonus asilo nido 2026: quali sono i servizi ammessi?

    Il contributo asilo nido spetta per le sole ipotesi di frequenza di servizi educativi per l’infanzia erogati da strutture pubbliche o private, in possesso di regolare titolo abilitativo secondo le legislazioni regionali in cui opera la struttura e riconducibili ad una delle seguenti categorie:

    Nidi e micronidi;

    Sezioni primavera;

    Spazi gioco;

    Servizi educativi in contesto domiciliare.

    Sono invece escluse dal rimborso statale le spese sostenute per servizi diversi da quelli educativi, ad esempio servizi ricreativi, servizi pre-scuola o post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie “che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore” (Circolare INPS). 

    Bonus asilo nido 2026: importo parametrato all’ISEE

    Il bonus si concretizza in un contributo statale erogato direttamente dall’INPS ai soggetti beneficiari che sostengono le spese sopra descritte.  La somma spettante varia in ragione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.

    Tale valore è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di Assegno Unico Universale per i figli a carico (AUU) dai componenti del nucleo ISEE. Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024, il bonus si attesta a:

    3.600,00 euro complessivi, riconosciuti in dieci rate da 327,27 euro e una rata da 327,30 euro, con ISEE neutralizzato pari o inferiore a 40 mila euro;

    1.500,00 euro complessivi, riconosciuti in dieci rate da 136,37 euro e una rata da 136,30 euro, con ISEE neutralizzato superiore a 40 mila euro ovvero nel caso di ISEE assente.

    Per i nati in data antecedente al 1° gennaio 2024 il contributo si attesta a:

    3.000,00 euro complessivi, erogati in dieci rate da 272,73 euro e una rata da 272,70 euro, con ISEE neutralizzato fino a 25.000,99 euro;

    2.500,00 euro complessivi, liquidati in dieci rate da 227,27 euro e una rata da 227,30 euro, con ISEE neutralizzato da 25.001 a 40 mila euro;

    1.500,00 euro complessivi, riconosciuti in dieci rate da 136,37 euro e una rata da 136,30 euro, in presenza di un ISEE neutralizzato superiore a 40 mila euro o con ISEE assente.

    Il contributo forme di supporto presso la propria abitazione, precisa INPS, è erogato in “unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile”. 

    Può interessarti anche: “Assegno unico 2026: guida pratica al sussidio universale per chi ha figli”.

    Come fare domanda per il Bonus asilo nido 2026?

    Grazie al Messaggio numero 1136/2026 INPS ha comunicato l’apertura del servizio per la presentazione delle domande di contributo per l’annualità corrente.  La piattaforma sarà attiva sino al prossimo 31 dicembre. Le istanze sono trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

    In autonomia, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, da parte di coloro che sono in possesso dell’identità digitale SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS;

    Avvalendosi dei servizi degli Istituti di patronato.

    Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve indicare a quale dei due benefici descritti intende accedere. 

    Bonus asilo nido 2026: c’è il rinnovo d’ufficio

    A decorrere dal 1° gennaio 2026 la domanda presentata dal genitore per il minore “produce effetti non più su base annuale, bensì per l’intero ciclo di fruizione del beneficio” (Circolare numero 29/2026). 

    Ne consegue che la domanda conserva la propria validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età, fermo restando il monitoraggio sulla permanenza dei requisiti normativi. 

    Per gli anni solari successivi quello di prima presentazione della domanda, il richiedente “non è più tenuto a inoltrare una nuova istanza”. Per dare continuità alla prestazione, ancora l’INPS, è sufficiente accedere alla domanda già registrata a sistema e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del beneficio nell’anno di riferimento. 

    Questa operazione “garantisce la prenotazione contestuale delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del contributo per il nuovo anno solare”. 

    Bonus asilo nido 2026: incumulabilità

    Il contributo asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale prevista con le Leggi numero 266/2005 e numero 203/2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido). 

    Per garantire il corretto riconoscimento dell’agevolazione fiscale, INPS comunica all’Agenzia Entrate, con apposito flusso telematico, l’erogazione del contributo. 

    Il contributo previsto invece per forme di supporto presso la propria abitazione costituisce reddito esente dall’imposizione fiscale, in quanto sussidio corrisposto a titolo assistenziale ai sensi del D.P.R. numero 601/1973, da certificare nell’apposita sezione della Certificazione Unica (CU). 

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    Bonus asilo nido 2026: disponibile la piattaforma INPS per l’invio delle domande

    Il Messaggio INPS del 31 marzo 2026 numero 1136 ha comunicato l’apertura del servizio telematico per l’invio delle domande di Bonus asilo nido 2026. 

    La prestazione si concretizza in un contributo statale a fronte delle spese sostenute, in alternativa, per: 

    Il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati;

    Forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

    Analizziamo la novità in dettaglio. 

    Indice

    Bonus asilo nido 2026: i requisiti

    Bonus asilo nido 2026: chi deve fare domanda?

    Bonus asilo nido 2026: quali sono i servizi ammessi?

    Bonus asilo nido 2026: importo parametrato all’ISEE

    Come fare domanda per il Bonus asilo nido 2026?

    Bonus asilo nido 2026: c’è il rinnovo d’ufficio

    Bonus asilo nido 2026: incumulabilità

    Bonus asilo nido 2026: i requisiti

    Introdotto dall’articolo 1, comma 355, Legge 11 dicembre 2016, numero 232 la domanda di Bonus asilo nido può essere trasmessa dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

    Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero, in caso di cittadino di uno Stato extra UE, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o degli altri titoli di soggiorno descritti dall’INPS con Circolare numero 29 del 27 marzo 2026;

    Residenza in Italia.

    Il diritto ad ottenere il contributo è esteso anche all’affidatario del minore in stato di affidamento temporaneo o preadottivo.

    Bonus asilo nido 2026: chi deve fare domanda?

    Nelle ipotesi di contributo a sostegno delle spese per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (contributo asilo nido) la misura dev’essere richiesta “dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta” (Circolare INPS numero 29/2026). 

    Al contrario, per il contributo dovuto a fronte del supporto presso la propria abitazione a favore di bambini affetti da gravi patologie croniche (contributo forme di supporto presso la propria abitazione) la domanda all’INPS è trasmessa dal “genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune”. 

    Bonus asilo nido 2026: quali sono i servizi ammessi?

    Il contributo asilo nido spetta per le sole ipotesi di frequenza di servizi educativi per l’infanzia erogati da strutture pubbliche o private, in possesso di regolare titolo abilitativo secondo le legislazioni regionali in cui opera la struttura e riconducibili ad una delle seguenti categorie:

    Nidi e micronidi;

    Sezioni primavera;

    Spazi gioco;

    Servizi educativi in contesto domiciliare.

    Sono invece escluse dal rimborso statale le spese sostenute per servizi diversi da quelli educativi, ad esempio servizi ricreativi, servizi pre-scuola o post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie “che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore” (Circolare INPS). 

    Bonus asilo nido 2026: importo parametrato all’ISEE

    Il bonus si concretizza in un contributo statale erogato direttamente dall’INPS ai soggetti beneficiari che sostengono le spese sopra descritte.  La somma spettante varia in ragione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.

    Tale valore è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di Assegno Unico Universale per i figli a carico (AUU) dai componenti del nucleo ISEE. Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024, il bonus si attesta a:

    3.600,00 euro complessivi, riconosciuti in dieci rate da 327,27 euro e una rata da 327,30 euro, con ISEE neutralizzato pari o inferiore a 40 mila euro;

    1.500,00 euro complessivi, riconosciuti in dieci rate da 136,37 euro e una rata da 136,30 euro, con ISEE neutralizzato superiore a 40 mila euro ovvero nel caso di ISEE assente.

    Per i nati in data antecedente al 1° gennaio 2024 il contributo si attesta a:

    3.000,00 euro complessivi, erogati in dieci rate da 272,73 euro e una rata da 272,70 euro, con ISEE neutralizzato fino a 25.000,99 euro;

    2.500,00 euro complessivi, liquidati in dieci rate da 227,27 euro e una rata da 227,30 euro, con ISEE neutralizzato da 25.001 a 40 mila euro;

    1.500,00 euro complessivi, riconosciuti in dieci rate da 136,37 euro e una rata da 136,30 euro, in presenza di un ISEE neutralizzato superiore a 40 mila euro o con ISEE assente.

    Il contributo forme di supporto presso la propria abitazione, precisa INPS, è erogato in “unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile”. 

    Può interessarti anche: “Assegno unico 2026: guida pratica al sussidio universale per chi ha figli”.

    Come fare domanda per il Bonus asilo nido 2026?

    Grazie al Messaggio numero 1136/2026 INPS ha comunicato l’apertura del servizio per la presentazione delle domande di contributo per l’annualità corrente.  La piattaforma sarà attiva sino al prossimo 31 dicembre. Le istanze sono trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

    In autonomia, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, da parte di coloro che sono in possesso dell’identità digitale SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS;

    Avvalendosi dei servizi degli Istituti di patronato.

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    A decorrere dal 1° gennaio 2026 la domanda presentata dal genitore per il minore “produce effetti non più su base annuale, bensì per l’intero ciclo di fruizione del beneficio” (Circolare numero 29/2026). 

    Ne consegue che la domanda conserva la propria validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età, fermo restando il monitoraggio sulla permanenza dei requisiti normativi. 

    Per gli anni solari successivi quello di prima presentazione della domanda, il richiedente “non è più tenuto a inoltrare una nuova istanza”. Per dare continuità alla prestazione, ancora l’INPS, è sufficiente accedere alla domanda già registrata a sistema e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del beneficio nell’anno di riferimento. 

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    Bonus asilo nido 2026: incumulabilità

    Il contributo asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale prevista con le Leggi numero 266/2005 e numero 203/2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido). 

    Per garantire il corretto riconoscimento dell’agevolazione fiscale, INPS comunica all’Agenzia Entrate, con apposito flusso telematico, l’erogazione del contributo. 

    Il contributo previsto invece per forme di supporto presso la propria abitazione costituisce reddito esente dall’imposizione fiscale, in quanto sussidio corrisposto a titolo assistenziale ai sensi del D.P.R. numero 601/1973, da certificare nell’apposita sezione della Certificazione Unica (CU). 

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