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    Festività del 1° maggio: come è trattata in busta paga?

    La festività del 1° maggio 2026 rientra tra le ricorrenze previste dalla Legge 27 maggio 1949, numero 260 in cui i dipendenti hanno diritto di assentarsi dal lavoro senza perdere quote di retribuzione.

    Gli effetti in busta paga sono tuttavia diversi a seconda che il dipendente sia retribuito in misura fissa mensile o, al contrario, in base alle ore lavorate nel mese.

    Analizziamo la questione in dettaglio.

    Indice

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti con retribuzione fissa mensile

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti a paga oraria

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana lunga

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana corta

    Festività del 1° maggio lavorata

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti con retribuzione fissa mensile

    I dipendenti con retribuzione fissa mensile non ricevono alcun compenso aggiuntivo per la festività goduta di venerdì 1° maggio.

    Per i dipendenti in parola il compenso fisso mensile è da intendersi già comprensivo delle somme dovute per le festività cadenti nell’anno.

    Fanno eccezione le ipotesi di festività non godute perché cadenti di domenica. In situazioni simili il dipendente ha comunque diritto ad un compenso aggiuntivo, la cui funzione è quella di compensare il disagio sofferto a causa dell’omessa fruizione di un giorno di riposo.

    In busta paga di maggio 2026 la festività goduta di venerdì 1 sarà esposta a titolo puramente figurativo, non incidendo sul calcolo del netto mensile.

    Leggi anche: “25 aprile cade di sabato: cosa succede alla tua busta paga?”

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti a paga oraria

    I dipendenti a paga oraria hanno invece diritto ad un apposito compenso in cedolino a titolo di festività goduta del 1° maggio.

    Per i soggetti in parola è opportuno distinguere tra:

    Festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, per le quali spetta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio, ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale di lavoro contrattuale o, in mancanza, legale;

    Altre festività, per le quali il calcolo della retribuzione avviene come nel punto precedente, con la differenza che, se il lavoratore è sospeso da oltre due settimane, il compenso non viene corrisposto.

    A differenza dei dipendenti con retribuzione fissa mensile, i lavoratori a paga oraria ricevono un compenso per festività goduta che concorre al calcolo del netto mensile oltre che di:

    Contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda e dipendente;

    Ritenute fiscali (IRPEF e addizionali regionali e comunali).

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana lunga

    I lavoratori con orario settimanale distribuito su sei giorni (di norma dal lunedì al sabato) hanno diritto ad un compenso per la festività goduta del 1° maggio, ottenuto moltiplicando la retribuzione oraria lorda per il risultato di: Orario settimanale a tempo pieno / 6.

    Ipotizziamo che il compenso orario spettante al dipendente sia pari ad euro 14,30 lordi e che l’orario settimanale a tempo pieno previsto dal CCNL applicato al dipendente corrisponda a 40 ore settimanali.

    In tal caso il compenso per la festività goduta del 1° maggio 2026 è pari a: 14,30 euro × (40 / 6) = 95,34 euro.

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana corta

    A meno che la contrattazione collettiva applicata non disponga diversamente, nelle ipotesi di settimana corta (orario di lavoro distribuito su cinque giorni settimanali, di norma dal lunedì al venerdì) il calcolo del compenso per festività goduta rispetta la seguente formula:

    Retribuzione oraria lorda × (orario settimanale a tempo pieno / 5) = compenso per festività goduta.

    Riprendendo l’esempio del paragrafo precedente la somma dovuta al dipendente corrisponde, a parità di retribuzione oraria lorda, a: 14,30 euro × (40 / 5) = 114,40 euro.

    Sul punto la Corte di Cassazione (sentenza del 14 ottobre 1993, numero 10132) ha chiarito che il compenso spettante al lavoratore subordinato nelle festività infrasettimanali va determinato, nel caso di settimana corta, dividendo il valore pecuniario dell’orario settimanale per cinque giorni effettivi di lavoro, atteso che il ragguaglio ad un sesto è previsto sul presupposto che l’orario settimanale sia distribuito in sei giorni.

    Festività del 1° maggio lavorata

    Qualora, per effetto di un apposito scritto tra azienda e dipendente, quest’ultimo abbia prestato attività lavorativa nel corso della giornata del 1° maggio spettano in busta paga, oltre a quanto descritto sinora per le ipotesi di festività goduta, i compensi a titolo di:

    Lavoro supplementare, per i dipendenti a tempo parziale;

    Lavoro straordinario, per i dipendenti a tempo pieno ovvero i lavoratori part-time che, nella stessa settimana, superino la soglia dell’orario full-time.

    I compensi sono frutto del seguente calcolo: Retribuzione oraria lorda (maggiorata della percentuale prevista dal CCNL applicato) × ore lavorate il 1° maggio.

    Mentre per il lavoro supplementare la percentuale di maggiorazione è di norma unica a prescindere dal tipo di prestazione, lo stesso non può dirsi per il lavoro straordinario che beneficia di percentuali diverse a seconda che trattasi di:

    Lavoro straordinario diurno;

    Lavoro straordinario notturno;

    Lavoro straordinario festivo diurno;

    Lavoro straordinario festivo notturno.

    Non è tuttavia escluso che il CCNL preveda percentuali simili, come per il contratto collettivo Cooperative sociali (articolo 53), il quale contempla le seguenti percentuali di maggiorazione:

    15% per lo straordinario diurno;

    30% per lo straordinario notturno e lo straordinario diurno festivo;

    50% per lo straordinario notturno festivo.

    In alternativa alla liquidazione del lavoro supplementare / straordinario, il datore di lavoro può optare per il riconoscimento della sola maggiorazione per lavoro festivo e di un riposo compensativo (retribuito) in altra giornata.

    Foto di copertina: iStock/utah778 […]

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    Festività del 1° maggio: come è trattata in busta paga?

    La festività del 1° maggio 2026 rientra tra le ricorrenze previste dalla Legge 27 maggio 1949, numero 260 in cui i dipendenti hanno diritto di assentarsi dal lavoro senza perdere quote di retribuzione.

    Gli effetti in busta paga sono tuttavia diversi a seconda che il dipendente sia retribuito in misura fissa mensile o, al contrario, in base alle ore lavorate nel mese.

    Analizziamo la questione in dettaglio.

    Indice

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti con retribuzione fissa mensile

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti a paga oraria

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana lunga

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana corta

    Festività del 1° maggio lavorata

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti con retribuzione fissa mensile

    I dipendenti con retribuzione fissa mensile non ricevono alcun compenso aggiuntivo per la festività goduta di venerdì 1° maggio.

    Per i dipendenti in parola il compenso fisso mensile è da intendersi già comprensivo delle somme dovute per le festività cadenti nell’anno.

    Fanno eccezione le ipotesi di festività non godute perché cadenti di domenica. In situazioni simili il dipendente ha comunque diritto ad un compenso aggiuntivo, la cui funzione è quella di compensare il disagio sofferto a causa dell’omessa fruizione di un giorno di riposo.

    In busta paga di maggio 2026 la festività goduta di venerdì 1 sarà esposta a titolo puramente figurativo, non incidendo sul calcolo del netto mensile.

    Leggi anche: “25 aprile cade di sabato: cosa succede alla tua busta paga?”

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti a paga oraria

    I dipendenti a paga oraria hanno invece diritto ad un apposito compenso in cedolino a titolo di festività goduta del 1° maggio.

    Per i soggetti in parola è opportuno distinguere tra:

    Festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, per le quali spetta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio, ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale di lavoro contrattuale o, in mancanza, legale;

    Altre festività, per le quali il calcolo della retribuzione avviene come nel punto precedente, con la differenza che, se il lavoratore è sospeso da oltre due settimane, il compenso non viene corrisposto.

    A differenza dei dipendenti con retribuzione fissa mensile, i lavoratori a paga oraria ricevono un compenso per festività goduta che concorre al calcolo del netto mensile oltre che di:

    Contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda e dipendente;

    Ritenute fiscali (IRPEF e addizionali regionali e comunali).

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana lunga

    I lavoratori con orario settimanale distribuito su sei giorni (di norma dal lunedì al sabato) hanno diritto ad un compenso per la festività goduta del 1° maggio, ottenuto moltiplicando la retribuzione oraria lorda per il risultato di: Orario settimanale a tempo pieno / 6.

    Ipotizziamo che il compenso orario spettante al dipendente sia pari ad euro 14,30 lordi e che l’orario settimanale a tempo pieno previsto dal CCNL applicato al dipendente corrisponda a 40 ore settimanali.

    In tal caso il compenso per la festività goduta del 1° maggio 2026 è pari a: 14,30 euro × (40 / 6) = 95,34 euro.

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana corta

    A meno che la contrattazione collettiva applicata non disponga diversamente, nelle ipotesi di settimana corta (orario di lavoro distribuito su cinque giorni settimanali, di norma dal lunedì al venerdì) il calcolo del compenso per festività goduta rispetta la seguente formula:

    Retribuzione oraria lorda × (orario settimanale a tempo pieno / 5) = compenso per festività goduta.

    Riprendendo l’esempio del paragrafo precedente la somma dovuta al dipendente corrisponde, a parità di retribuzione oraria lorda, a: 14,30 euro × (40 / 5) = 114,40 euro.

    Sul punto la Corte di Cassazione (sentenza del 14 ottobre 1993, numero 10132) ha chiarito che il compenso spettante al lavoratore subordinato nelle festività infrasettimanali va determinato, nel caso di settimana corta, dividendo il valore pecuniario dell’orario settimanale per cinque giorni effettivi di lavoro, atteso che il ragguaglio ad un sesto è previsto sul presupposto che l’orario settimanale sia distribuito in sei giorni.

    Festività del 1° maggio lavorata

    Qualora, per effetto di un apposito scritto tra azienda e dipendente, quest’ultimo abbia prestato attività lavorativa nel corso della giornata del 1° maggio spettano in busta paga, oltre a quanto descritto sinora per le ipotesi di festività goduta, i compensi a titolo di:

    Lavoro supplementare, per i dipendenti a tempo parziale;

    Lavoro straordinario, per i dipendenti a tempo pieno ovvero i lavoratori part-time che, nella stessa settimana, superino la soglia dell’orario full-time.

    I compensi sono frutto del seguente calcolo: Retribuzione oraria lorda (maggiorata della percentuale prevista dal CCNL applicato) × ore lavorate il 1° maggio.

    Mentre per il lavoro supplementare la percentuale di maggiorazione è di norma unica a prescindere dal tipo di prestazione, lo stesso non può dirsi per il lavoro straordinario che beneficia di percentuali diverse a seconda che trattasi di:

    Lavoro straordinario diurno;

    Lavoro straordinario notturno;

    Lavoro straordinario festivo diurno;

    Lavoro straordinario festivo notturno.

    Non è tuttavia escluso che il CCNL preveda percentuali simili, come per il contratto collettivo Cooperative sociali (articolo 53), il quale contempla le seguenti percentuali di maggiorazione:

    15% per lo straordinario diurno;

    30% per lo straordinario notturno e lo straordinario diurno festivo;

    50% per lo straordinario notturno festivo.

    In alternativa alla liquidazione del lavoro supplementare / straordinario, il datore di lavoro può optare per il riconoscimento della sola maggiorazione per lavoro festivo e di un riposo compensativo (retribuito) in altra giornata.

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    Pensioni maggio 2026: date di pagamento e tutti i dettagli del cedolino

    Martedì 21 aprile INPS ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le informazioni principali riguardanti l’imminente pagamento del cedolino delle pensioni maggio 2026.

    Come ricorda l’Istituto, copia del documento di liquidazione e disponibile collegandosi all’apposita piattaforma del sito inps.it servizio “Cedolino della pensione”.

    Indice

    Pensioni maggio 2026: le date di pagamento

    Pensioni maggio 2026: come vengono accreditate?

    Le ritenute fiscali delle Pensioni maggio 2026

    Pensioni maggio 2026: Conguagli fiscali

    Pensioni maggio 2026: Dove scaricare il cedolino?

    Semplificazione del cedolino

    Pensioni maggio 2026: le date di pagamento

    I pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennita di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonche delle rendite vitalizie dell’INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, ovvero il giorno successivo se trattasi di giornata festiva o non bancabile.

    Unica eccezione e il mese di gennaio, in cui il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile.

    In base alle regole descritte, l’accredito del rateo di pensione di maggio 2026 sara effettuato con valuta:

    2 maggio, nel caso di pagamento presso Poste Italiane (primo giorno bancabile per Poste Italiane);

    4 maggio, nel caso di pagamento presso gli istituti bancari (primo giorno bancabile per gli istituti di credito).

    Nel caso di soggetti titolari di piu prestazioni pensionistiche e assistenziali, il pagamento viene effettuato con un unico mandato di pagamento.

    Pensioni maggio 2026: come vengono accreditate?

    Il pagamento della pensione avviene mediante accredito degli importi spettanti sulle coordinate bancarie o postali (IBAN) intestate al titolare della pensione e registrate nei sistemi dell’INPS.

    Il ritiro delle somme in contanti presso gli uffici postali e ammesso per i soli importi complessivamente pari o inferiori a 1.000,00 euro netti.

    Ove l’importo spettante al beneficiario superi tale limite, l’interessato e tenuto a comunicare all’Istituto le coordinate bancarie o postali (IBAN) sulle quali indirizzare l’accredito.

    Le ritenute fiscali delle Pensioni maggio 2026

    Dall’importo lordo della pensione di maggio 2026 sono trattenuti gli importi a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e le rate di:

    Saldo addizionale regionale 2025, recuperato in undici rate mensili da gennaio a novembre;

    Saldo addizionale comunale 2025, recuperato in undici rate mensili da gennaio a novembre;

    Acconto addizionale comunale 2026, trattenuto in nove rate mensili da marzo a novembre.

    INPS ricorda che le prestazioni di invalidita civile, le pensioni o gli assegni sociali e le prestazioni non assoggettate alla tassazione non subiscono trattenute fiscali.

    Pensioni maggio 2026: Conguagli fiscali

    In relazione alla CU (Certificazione Unica) 2026 INPS ha definito l’IRPEF dovuta e versata per l’anno di imposta 2025 cumulando gli imponibili di ciascuna pensione e di prestazioni di altra natura.

    Dai calcoli citati puo essersi determinato un conguaglio fiscale:

    A credito, se il beneficiario ha versato nel 2025 piu IRPEF del dovuto;

    A debito, se il versato nel 2025 e stato inferiore rispetto all’imposta da pagare sul totale delle prestazioni erogate.

    Per i titolari di sole prestazioni pensionistiche o di accompagnamento a pensione, l’importo risultante dal conguaglio fiscale e stato rispettivamente pagato o recuperato sulla mensilita di aprile.

    In caso di conguaglio a debito, se la mensilita di pensione di aprile non era sufficientemente capiente per consentire l’intero prelievo, il recupero dell’importo e proseguito sulla mensilita di maggio.

    Per le prestazioni pensionistiche con un importo annuo complessivo fino a 18 mila euro, qualora il ricalcolo dell’IRPEF abbia determinato un conguaglio a debito superiore a 100 euro, il recupero e suddiviso e trattenuto fino alla mensilita di novembre.

    Pensioni maggio 2026: Dove scaricare il cedolino?

    I beneficiari la pensione di maggio possono scaricare la copia del cedolino collegandosi a inps.it – Pensione e Previdenza – Cedolino della pensione, muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS.

    Nel corso del 2026, afferma INPS, gli accessi mensili al servizio Cedolino della pensione hanno superato i due milioni.

    Ancora piu rilevanti i numeri degli accessi tramite applicazione mobile, attestandosi su una media di tre milioni di accessi con punte di piu di quattro milioni solo a gennaio.

    Semplificazione del cedolino

    L’impegno dell’INPS per il presente e il futuro e di rendere sempre piu chiaro il contenuto del cedolino, grazie alla progressiva revisione e semplificazione delle voci utilizzate, ad esempio:

    Conguagli fiscali a credito o a debito relativi all’IRPEF o alle addizionali regionali e comunali;

    Conguagli a seguito della dichiarazione dei redditi effettuata tramite modello 730;

    Erogazione di maggiorazioni o integrazioni al trattamento minimo;

    Recuperi rateizzati di prestazioni indebite;

    Applicazione di trattenute per quote associative sindacali, cessione del quinto, pignoramenti presso terzi.

    Foto di copertina: iStock/Dobrila Vignjevic […]

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    Pensioni maggio 2026: date di pagamento e tutti i dettagli del cedolino

    Martedì 21 aprile INPS ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le informazioni principali riguardanti l’imminente pagamento del cedolino delle pensioni maggio 2026.

    Come ricorda l’Istituto, copia del documento di liquidazione e disponibile collegandosi all’apposita piattaforma del sito inps.it servizio “Cedolino della pensione”.

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    Pensioni maggio 2026: le date di pagamento

    Pensioni maggio 2026: come vengono accreditate?

    Le ritenute fiscali delle Pensioni maggio 2026

    Pensioni maggio 2026: Conguagli fiscali

    Pensioni maggio 2026: Dove scaricare il cedolino?

    Semplificazione del cedolino

    Pensioni maggio 2026: le date di pagamento

    I pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennita di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonche delle rendite vitalizie dell’INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, ovvero il giorno successivo se trattasi di giornata festiva o non bancabile.

    Unica eccezione e il mese di gennaio, in cui il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile.

    In base alle regole descritte, l’accredito del rateo di pensione di maggio 2026 sara effettuato con valuta:

    2 maggio, nel caso di pagamento presso Poste Italiane (primo giorno bancabile per Poste Italiane);

    4 maggio, nel caso di pagamento presso gli istituti bancari (primo giorno bancabile per gli istituti di credito).

    Nel caso di soggetti titolari di piu prestazioni pensionistiche e assistenziali, il pagamento viene effettuato con un unico mandato di pagamento.

    Pensioni maggio 2026: come vengono accreditate?

    Il pagamento della pensione avviene mediante accredito degli importi spettanti sulle coordinate bancarie o postali (IBAN) intestate al titolare della pensione e registrate nei sistemi dell’INPS.

    Il ritiro delle somme in contanti presso gli uffici postali e ammesso per i soli importi complessivamente pari o inferiori a 1.000,00 euro netti.

    Ove l’importo spettante al beneficiario superi tale limite, l’interessato e tenuto a comunicare all’Istituto le coordinate bancarie o postali (IBAN) sulle quali indirizzare l’accredito.

    Le ritenute fiscali delle Pensioni maggio 2026

    Dall’importo lordo della pensione di maggio 2026 sono trattenuti gli importi a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e le rate di:

    Saldo addizionale regionale 2025, recuperato in undici rate mensili da gennaio a novembre;

    Saldo addizionale comunale 2025, recuperato in undici rate mensili da gennaio a novembre;

    Acconto addizionale comunale 2026, trattenuto in nove rate mensili da marzo a novembre.

    INPS ricorda che le prestazioni di invalidita civile, le pensioni o gli assegni sociali e le prestazioni non assoggettate alla tassazione non subiscono trattenute fiscali.

    Pensioni maggio 2026: Conguagli fiscali

    In relazione alla CU (Certificazione Unica) 2026 INPS ha definito l’IRPEF dovuta e versata per l’anno di imposta 2025 cumulando gli imponibili di ciascuna pensione e di prestazioni di altra natura.

    Dai calcoli citati puo essersi determinato un conguaglio fiscale:

    A credito, se il beneficiario ha versato nel 2025 piu IRPEF del dovuto;

    A debito, se il versato nel 2025 e stato inferiore rispetto all’imposta da pagare sul totale delle prestazioni erogate.

    Per i titolari di sole prestazioni pensionistiche o di accompagnamento a pensione, l’importo risultante dal conguaglio fiscale e stato rispettivamente pagato o recuperato sulla mensilita di aprile.

    In caso di conguaglio a debito, se la mensilita di pensione di aprile non era sufficientemente capiente per consentire l’intero prelievo, il recupero dell’importo e proseguito sulla mensilita di maggio.

    Per le prestazioni pensionistiche con un importo annuo complessivo fino a 18 mila euro, qualora il ricalcolo dell’IRPEF abbia determinato un conguaglio a debito superiore a 100 euro, il recupero e suddiviso e trattenuto fino alla mensilita di novembre.

    Pensioni maggio 2026: Dove scaricare il cedolino?

    I beneficiari la pensione di maggio possono scaricare la copia del cedolino collegandosi a inps.it – Pensione e Previdenza – Cedolino della pensione, muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS.

    Nel corso del 2026, afferma INPS, gli accessi mensili al servizio Cedolino della pensione hanno superato i due milioni.

    Ancora piu rilevanti i numeri degli accessi tramite applicazione mobile, attestandosi su una media di tre milioni di accessi con punte di piu di quattro milioni solo a gennaio.

    Semplificazione del cedolino

    L’impegno dell’INPS per il presente e il futuro e di rendere sempre piu chiaro il contenuto del cedolino, grazie alla progressiva revisione e semplificazione delle voci utilizzate, ad esempio:

    Conguagli fiscali a credito o a debito relativi all’IRPEF o alle addizionali regionali e comunali;

    Conguagli a seguito della dichiarazione dei redditi effettuata tramite modello 730;

    Erogazione di maggiorazioni o integrazioni al trattamento minimo;

    Recuperi rateizzati di prestazioni indebite;

    Applicazione di trattenute per quote associative sindacali, cessione del quinto, pignoramenti presso terzi.

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