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    Decreto 1° maggio: salario giusto, incentivi all’assunzione, bonus. Tutte le novità

    In vigore dal 1° maggio 2026 il Decreto – Legge 30 aprile 2026, numero 62 (ribattezzato Decreto 1° maggio) introduce una serie di agevolazioni contributive per le assunzioni riguardanti giovani, donne cosiddette svantaggiate, lavoratori della ZES unica e dipendenti con contratto a termine.

    Analizziamo le novità in dettaglio.

    Indice

    Decreto 1° maggio: Bonus donne

    Decreto 1° maggio: Bonus giovani

    Decreto 1° maggio: Bonus ZES

    Decreto 1° maggio: incentivo alla stabilizzazione dei contratti

    Decreto 1° maggio: conciliazione vita – lavoro

    Decreto 1° maggio: disposizioni sul salario giusto

    Decreto 1° maggio: Bonus donne

    Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici cosiddette svantaggiate, anche nell’ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, l’articolo 1 del decreto – legge riconosce uno sgravio contributivo ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da:

    Almeno 24 mesi, ovunque residenti;

    Almeno 12 mesi e appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

    Lo sgravio spetta per un periodo massimo di 24 mesi e si concretizza nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

    L’esonero è comunque contenuto entro una soglia massima di:

    650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice;

    800 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice, se quest’ultima risiede nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

    L’esonero spetta per un periodo massimo ridotto di 12 mesi in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di lavoratore svantaggiato, contenuta nel citato articolo 2 del regolamento comunitario.

    Lo sgravio contributivo spetta ai datori di lavoro privati a condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

    Decreto 1° maggio: Bonus giovani

    L’articolo 2 del Decreto 1° maggio riconosce un ulteriore esonero contributivo ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a patto che, alla data dell’assunzione incentivata, i soggetti in parola:

    Non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età;

    Siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero da almeno 12 mesi se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2 del regolamento comunitario.

    Lo sgravio, escluso per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, spetta per un periodo massimo di 24 mesi e si concretizza nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per cento e, comunque, nel rispetto della soglia mensile di 500,00 euro per singolo lavoratore (limite elevato a 650,00 euro per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria).

    Sono esclusi dalla portata dell’esonero (e restano pertanto dovuti in misura intera) i premi e contributi INAIL.

    Al pari del Bonus donne anche lo sgravio contributivo per l’assunzione di under 35 è condizionato alla realizzazione di un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

    Decreto 1° maggio: Bonus ZES

    L’articolo 3 del Decreto 1° maggio introduce uno sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti (nel mese di assunzione) e assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

    Le assunzioni devono:

    Essere effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;

    Interessare personale non dirigenziale;

    Comportare la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

    Lo sgravio si concretizza in un esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, esclusi i premi e contributi INAIL e, comunque, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per singolo lavoratore.

    L’agevolazione contributiva spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e siano disoccupati da almeno 24 mesi.

    Le assunzioni devono altresì comportare un incremento occupazionale netto.

    Leggi anche: “Investimenti ZES Unica: domande entro il 30 maggio per non perdere il bonus”

    Decreto 1° maggio: incentivo alla stabilizzazione dei contratti

    Previsto un esonero contributivo a beneficio dei datori di lavoro privati che trasformano a tempo indeterminato contratti a termine di durata complessiva non superiore a 12 mesi.

    Lo sgravio spetta per un periodo massimo di 24 mesi e si concretizza nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, con esclusione di premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, per ciascun lavoratore.

    Il beneficio opera per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, di lavoratori che, alla medesima data di trasformazione del contratto, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.

    Le trasformazioni devono interessare, senza soluzione di continuità, i contratti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026.

    Decreto 1° maggio: conciliazione vita – lavoro

    Si riconosce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le realtà in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo numero 184/2025.

    L’esonero è determinato in misura non superiore all’1 per cento dei contributi, nel limite massimo di 50 mila euro annui per singola azienda.

    Decreto 1° maggio: disposizioni sul salario giusto

    Ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, la contrattazione collettiva costituisce lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. […]

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    Festività del 1° maggio: come è trattata in busta paga?

    La festività del 1° maggio 2026 rientra tra le ricorrenze previste dalla Legge 27 maggio 1949, numero 260 in cui i dipendenti hanno diritto di assentarsi dal lavoro senza perdere quote di retribuzione.

    Gli effetti in busta paga sono tuttavia diversi a seconda che il dipendente sia retribuito in misura fissa mensile o, al contrario, in base alle ore lavorate nel mese.

    Analizziamo la questione in dettaglio.

    Indice

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti con retribuzione fissa mensile

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti a paga oraria

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana lunga

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana corta

    Festività del 1° maggio lavorata

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti con retribuzione fissa mensile

    I dipendenti con retribuzione fissa mensile non ricevono alcun compenso aggiuntivo per la festività goduta di venerdì 1° maggio.

    Per i dipendenti in parola il compenso fisso mensile è da intendersi già comprensivo delle somme dovute per le festività cadenti nell’anno.

    Fanno eccezione le ipotesi di festività non godute perché cadenti di domenica. In situazioni simili il dipendente ha comunque diritto ad un compenso aggiuntivo, la cui funzione è quella di compensare il disagio sofferto a causa dell’omessa fruizione di un giorno di riposo.

    In busta paga di maggio 2026 la festività goduta di venerdì 1 sarà esposta a titolo puramente figurativo, non incidendo sul calcolo del netto mensile.

    Leggi anche: “25 aprile cade di sabato: cosa succede alla tua busta paga?”

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti a paga oraria

    I dipendenti a paga oraria hanno invece diritto ad un apposito compenso in cedolino a titolo di festività goduta del 1° maggio.

    Per i soggetti in parola è opportuno distinguere tra:

    Festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, per le quali spetta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio, ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale di lavoro contrattuale o, in mancanza, legale;

    Altre festività, per le quali il calcolo della retribuzione avviene come nel punto precedente, con la differenza che, se il lavoratore è sospeso da oltre due settimane, il compenso non viene corrisposto.

    A differenza dei dipendenti con retribuzione fissa mensile, i lavoratori a paga oraria ricevono un compenso per festività goduta che concorre al calcolo del netto mensile oltre che di:

    Contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda e dipendente;

    Ritenute fiscali (IRPEF e addizionali regionali e comunali).

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana lunga

    I lavoratori con orario settimanale distribuito su sei giorni (di norma dal lunedì al sabato) hanno diritto ad un compenso per la festività goduta del 1° maggio, ottenuto moltiplicando la retribuzione oraria lorda per il risultato di: Orario settimanale a tempo pieno / 6.

    Ipotizziamo che il compenso orario spettante al dipendente sia pari ad euro 14,30 lordi e che l’orario settimanale a tempo pieno previsto dal CCNL applicato al dipendente corrisponda a 40 ore settimanali.

    In tal caso il compenso per la festività goduta del 1° maggio 2026 è pari a: 14,30 euro × (40 / 6) = 95,34 euro.

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana corta

    A meno che la contrattazione collettiva applicata non disponga diversamente, nelle ipotesi di settimana corta (orario di lavoro distribuito su cinque giorni settimanali, di norma dal lunedì al venerdì) il calcolo del compenso per festività goduta rispetta la seguente formula:

    Retribuzione oraria lorda × (orario settimanale a tempo pieno / 5) = compenso per festività goduta.

    Riprendendo l’esempio del paragrafo precedente la somma dovuta al dipendente corrisponde, a parità di retribuzione oraria lorda, a: 14,30 euro × (40 / 5) = 114,40 euro.

    Sul punto la Corte di Cassazione (sentenza del 14 ottobre 1993, numero 10132) ha chiarito che il compenso spettante al lavoratore subordinato nelle festività infrasettimanali va determinato, nel caso di settimana corta, dividendo il valore pecuniario dell’orario settimanale per cinque giorni effettivi di lavoro, atteso che il ragguaglio ad un sesto è previsto sul presupposto che l’orario settimanale sia distribuito in sei giorni.

    Festività del 1° maggio lavorata

    Qualora, per effetto di un apposito scritto tra azienda e dipendente, quest’ultimo abbia prestato attività lavorativa nel corso della giornata del 1° maggio spettano in busta paga, oltre a quanto descritto sinora per le ipotesi di festività goduta, i compensi a titolo di:

    Lavoro supplementare, per i dipendenti a tempo parziale;

    Lavoro straordinario, per i dipendenti a tempo pieno ovvero i lavoratori part-time che, nella stessa settimana, superino la soglia dell’orario full-time.

    I compensi sono frutto del seguente calcolo: Retribuzione oraria lorda (maggiorata della percentuale prevista dal CCNL applicato) × ore lavorate il 1° maggio.

    Mentre per il lavoro supplementare la percentuale di maggiorazione è di norma unica a prescindere dal tipo di prestazione, lo stesso non può dirsi per il lavoro straordinario che beneficia di percentuali diverse a seconda che trattasi di:

    Lavoro straordinario diurno;

    Lavoro straordinario notturno;

    Lavoro straordinario festivo diurno;

    Lavoro straordinario festivo notturno.

    Non è tuttavia escluso che il CCNL preveda percentuali simili, come per il contratto collettivo Cooperative sociali (articolo 53), il quale contempla le seguenti percentuali di maggiorazione:

    15% per lo straordinario diurno;

    30% per lo straordinario notturno e lo straordinario diurno festivo;

    50% per lo straordinario notturno festivo.

    In alternativa alla liquidazione del lavoro supplementare / straordinario, il datore di lavoro può optare per il riconoscimento della sola maggiorazione per lavoro festivo e di un riposo compensativo (retribuito) in altra giornata.

    Foto di copertina: iStock/utah778 […]

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    Festività del 1° maggio: come è trattata in busta paga?

    La festività del 1° maggio 2026 rientra tra le ricorrenze previste dalla Legge 27 maggio 1949, numero 260 in cui i dipendenti hanno diritto di assentarsi dal lavoro senza perdere quote di retribuzione.

    Gli effetti in busta paga sono tuttavia diversi a seconda che il dipendente sia retribuito in misura fissa mensile o, al contrario, in base alle ore lavorate nel mese.

    Analizziamo la questione in dettaglio.

    Indice

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti con retribuzione fissa mensile

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti a paga oraria

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana lunga

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana corta

    Festività del 1° maggio lavorata

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti con retribuzione fissa mensile

    I dipendenti con retribuzione fissa mensile non ricevono alcun compenso aggiuntivo per la festività goduta di venerdì 1° maggio.

    Per i dipendenti in parola il compenso fisso mensile è da intendersi già comprensivo delle somme dovute per le festività cadenti nell’anno.

    Fanno eccezione le ipotesi di festività non godute perché cadenti di domenica. In situazioni simili il dipendente ha comunque diritto ad un compenso aggiuntivo, la cui funzione è quella di compensare il disagio sofferto a causa dell’omessa fruizione di un giorno di riposo.

    In busta paga di maggio 2026 la festività goduta di venerdì 1 sarà esposta a titolo puramente figurativo, non incidendo sul calcolo del netto mensile.

    Leggi anche: “25 aprile cade di sabato: cosa succede alla tua busta paga?”

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti a paga oraria

    I dipendenti a paga oraria hanno invece diritto ad un apposito compenso in cedolino a titolo di festività goduta del 1° maggio.

    Per i soggetti in parola è opportuno distinguere tra:

    Festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, per le quali spetta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio, ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale di lavoro contrattuale o, in mancanza, legale;

    Altre festività, per le quali il calcolo della retribuzione avviene come nel punto precedente, con la differenza che, se il lavoratore è sospeso da oltre due settimane, il compenso non viene corrisposto.

    A differenza dei dipendenti con retribuzione fissa mensile, i lavoratori a paga oraria ricevono un compenso per festività goduta che concorre al calcolo del netto mensile oltre che di:

    Contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda e dipendente;

    Ritenute fiscali (IRPEF e addizionali regionali e comunali).

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana lunga

    I lavoratori con orario settimanale distribuito su sei giorni (di norma dal lunedì al sabato) hanno diritto ad un compenso per la festività goduta del 1° maggio, ottenuto moltiplicando la retribuzione oraria lorda per il risultato di: Orario settimanale a tempo pieno / 6.

    Ipotizziamo che il compenso orario spettante al dipendente sia pari ad euro 14,30 lordi e che l’orario settimanale a tempo pieno previsto dal CCNL applicato al dipendente corrisponda a 40 ore settimanali.

    In tal caso il compenso per la festività goduta del 1° maggio 2026 è pari a: 14,30 euro × (40 / 6) = 95,34 euro.

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana corta

    A meno che la contrattazione collettiva applicata non disponga diversamente, nelle ipotesi di settimana corta (orario di lavoro distribuito su cinque giorni settimanali, di norma dal lunedì al venerdì) il calcolo del compenso per festività goduta rispetta la seguente formula:

    Retribuzione oraria lorda × (orario settimanale a tempo pieno / 5) = compenso per festività goduta.

    Riprendendo l’esempio del paragrafo precedente la somma dovuta al dipendente corrisponde, a parità di retribuzione oraria lorda, a: 14,30 euro × (40 / 5) = 114,40 euro.

    Sul punto la Corte di Cassazione (sentenza del 14 ottobre 1993, numero 10132) ha chiarito che il compenso spettante al lavoratore subordinato nelle festività infrasettimanali va determinato, nel caso di settimana corta, dividendo il valore pecuniario dell’orario settimanale per cinque giorni effettivi di lavoro, atteso che il ragguaglio ad un sesto è previsto sul presupposto che l’orario settimanale sia distribuito in sei giorni.

    Festività del 1° maggio lavorata

    Qualora, per effetto di un apposito scritto tra azienda e dipendente, quest’ultimo abbia prestato attività lavorativa nel corso della giornata del 1° maggio spettano in busta paga, oltre a quanto descritto sinora per le ipotesi di festività goduta, i compensi a titolo di:

    Lavoro supplementare, per i dipendenti a tempo parziale;

    Lavoro straordinario, per i dipendenti a tempo pieno ovvero i lavoratori part-time che, nella stessa settimana, superino la soglia dell’orario full-time.

    I compensi sono frutto del seguente calcolo: Retribuzione oraria lorda (maggiorata della percentuale prevista dal CCNL applicato) × ore lavorate il 1° maggio.

    Mentre per il lavoro supplementare la percentuale di maggiorazione è di norma unica a prescindere dal tipo di prestazione, lo stesso non può dirsi per il lavoro straordinario che beneficia di percentuali diverse a seconda che trattasi di:

    Lavoro straordinario diurno;

    Lavoro straordinario notturno;

    Lavoro straordinario festivo diurno;

    Lavoro straordinario festivo notturno.

    Non è tuttavia escluso che il CCNL preveda percentuali simili, come per il contratto collettivo Cooperative sociali (articolo 53), il quale contempla le seguenti percentuali di maggiorazione:

    15% per lo straordinario diurno;

    30% per lo straordinario notturno e lo straordinario diurno festivo;

    50% per lo straordinario notturno festivo.

    In alternativa alla liquidazione del lavoro supplementare / straordinario, il datore di lavoro può optare per il riconoscimento della sola maggiorazione per lavoro festivo e di un riposo compensativo (retribuito) in altra giornata.

    Foto di copertina: iStock/utah778 […]

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    Festività del 1° maggio: come è trattata in busta paga?

    La festività del 1° maggio 2026 rientra tra le ricorrenze previste dalla Legge 27 maggio 1949, numero 260 in cui i dipendenti hanno diritto di assentarsi dal lavoro senza perdere quote di retribuzione.

    Gli effetti in busta paga sono tuttavia diversi a seconda che il dipendente sia retribuito in misura fissa mensile o, al contrario, in base alle ore lavorate nel mese.

    Analizziamo la questione in dettaglio.

    Indice

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti con retribuzione fissa mensile

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti a paga oraria

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana lunga

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana corta

    Festività del 1° maggio lavorata

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti con retribuzione fissa mensile

    I dipendenti con retribuzione fissa mensile non ricevono alcun compenso aggiuntivo per la festività goduta di venerdì 1° maggio.

    Per i dipendenti in parola il compenso fisso mensile è da intendersi già comprensivo delle somme dovute per le festività cadenti nell’anno.

    Fanno eccezione le ipotesi di festività non godute perché cadenti di domenica. In situazioni simili il dipendente ha comunque diritto ad un compenso aggiuntivo, la cui funzione è quella di compensare il disagio sofferto a causa dell’omessa fruizione di un giorno di riposo.

    In busta paga di maggio 2026 la festività goduta di venerdì 1 sarà esposta a titolo puramente figurativo, non incidendo sul calcolo del netto mensile.

    Leggi anche: “25 aprile cade di sabato: cosa succede alla tua busta paga?”

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti a paga oraria

    I dipendenti a paga oraria hanno invece diritto ad un apposito compenso in cedolino a titolo di festività goduta del 1° maggio.

    Per i soggetti in parola è opportuno distinguere tra:

    Festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, per le quali spetta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio, ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale di lavoro contrattuale o, in mancanza, legale;

    Altre festività, per le quali il calcolo della retribuzione avviene come nel punto precedente, con la differenza che, se il lavoratore è sospeso da oltre due settimane, il compenso non viene corrisposto.

    A differenza dei dipendenti con retribuzione fissa mensile, i lavoratori a paga oraria ricevono un compenso per festività goduta che concorre al calcolo del netto mensile oltre che di:

    Contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda e dipendente;

    Ritenute fiscali (IRPEF e addizionali regionali e comunali).

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana lunga

    I lavoratori con orario settimanale distribuito su sei giorni (di norma dal lunedì al sabato) hanno diritto ad un compenso per la festività goduta del 1° maggio, ottenuto moltiplicando la retribuzione oraria lorda per il risultato di: Orario settimanale a tempo pieno / 6.

    Ipotizziamo che il compenso orario spettante al dipendente sia pari ad euro 14,30 lordi e che l’orario settimanale a tempo pieno previsto dal CCNL applicato al dipendente corrisponda a 40 ore settimanali.

    In tal caso il compenso per la festività goduta del 1° maggio 2026 è pari a: 14,30 euro × (40 / 6) = 95,34 euro.

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana corta

    A meno che la contrattazione collettiva applicata non disponga diversamente, nelle ipotesi di settimana corta (orario di lavoro distribuito su cinque giorni settimanali, di norma dal lunedì al venerdì) il calcolo del compenso per festività goduta rispetta la seguente formula:

    Retribuzione oraria lorda × (orario settimanale a tempo pieno / 5) = compenso per festività goduta.

    Riprendendo l’esempio del paragrafo precedente la somma dovuta al dipendente corrisponde, a parità di retribuzione oraria lorda, a: 14,30 euro × (40 / 5) = 114,40 euro.

    Sul punto la Corte di Cassazione (sentenza del 14 ottobre 1993, numero 10132) ha chiarito che il compenso spettante al lavoratore subordinato nelle festività infrasettimanali va determinato, nel caso di settimana corta, dividendo il valore pecuniario dell’orario settimanale per cinque giorni effettivi di lavoro, atteso che il ragguaglio ad un sesto è previsto sul presupposto che l’orario settimanale sia distribuito in sei giorni.

    Festività del 1° maggio lavorata

    Qualora, per effetto di un apposito scritto tra azienda e dipendente, quest’ultimo abbia prestato attività lavorativa nel corso della giornata del 1° maggio spettano in busta paga, oltre a quanto descritto sinora per le ipotesi di festività goduta, i compensi a titolo di:

    Lavoro supplementare, per i dipendenti a tempo parziale;

    Lavoro straordinario, per i dipendenti a tempo pieno ovvero i lavoratori part-time che, nella stessa settimana, superino la soglia dell’orario full-time.

    I compensi sono frutto del seguente calcolo: Retribuzione oraria lorda (maggiorata della percentuale prevista dal CCNL applicato) × ore lavorate il 1° maggio.

    Mentre per il lavoro supplementare la percentuale di maggiorazione è di norma unica a prescindere dal tipo di prestazione, lo stesso non può dirsi per il lavoro straordinario che beneficia di percentuali diverse a seconda che trattasi di:

    Lavoro straordinario diurno;

    Lavoro straordinario notturno;

    Lavoro straordinario festivo diurno;

    Lavoro straordinario festivo notturno.

    Non è tuttavia escluso che il CCNL preveda percentuali simili, come per il contratto collettivo Cooperative sociali (articolo 53), il quale contempla le seguenti percentuali di maggiorazione:

    15% per lo straordinario diurno;

    30% per lo straordinario notturno e lo straordinario diurno festivo;

    50% per lo straordinario notturno festivo.

    In alternativa alla liquidazione del lavoro supplementare / straordinario, il datore di lavoro può optare per il riconoscimento della sola maggiorazione per lavoro festivo e di un riposo compensativo (retribuito) in altra giornata.

    Foto di copertina: iStock/utah778 […]

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    Festività del 1° maggio: come è trattata in busta paga?

    La festività del 1° maggio 2026 rientra tra le ricorrenze previste dalla Legge 27 maggio 1949, numero 260 in cui i dipendenti hanno diritto di assentarsi dal lavoro senza perdere quote di retribuzione.

    Gli effetti in busta paga sono tuttavia diversi a seconda che il dipendente sia retribuito in misura fissa mensile o, al contrario, in base alle ore lavorate nel mese.

    Analizziamo la questione in dettaglio.

    Indice

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti con retribuzione fissa mensile

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti a paga oraria

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana lunga

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana corta

    Festività del 1° maggio lavorata

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti con retribuzione fissa mensile

    I dipendenti con retribuzione fissa mensile non ricevono alcun compenso aggiuntivo per la festività goduta di venerdì 1° maggio.

    Per i dipendenti in parola il compenso fisso mensile è da intendersi già comprensivo delle somme dovute per le festività cadenti nell’anno.

    Fanno eccezione le ipotesi di festività non godute perché cadenti di domenica. In situazioni simili il dipendente ha comunque diritto ad un compenso aggiuntivo, la cui funzione è quella di compensare il disagio sofferto a causa dell’omessa fruizione di un giorno di riposo.

    In busta paga di maggio 2026 la festività goduta di venerdì 1 sarà esposta a titolo puramente figurativo, non incidendo sul calcolo del netto mensile.

    Leggi anche: “25 aprile cade di sabato: cosa succede alla tua busta paga?”

    Festività del 1° maggio non lavorata: dipendenti a paga oraria

    I dipendenti a paga oraria hanno invece diritto ad un apposito compenso in cedolino a titolo di festività goduta del 1° maggio.

    Per i soggetti in parola è opportuno distinguere tra:

    Festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, per le quali spetta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio, ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale di lavoro contrattuale o, in mancanza, legale;

    Altre festività, per le quali il calcolo della retribuzione avviene come nel punto precedente, con la differenza che, se il lavoratore è sospeso da oltre due settimane, il compenso non viene corrisposto.

    A differenza dei dipendenti con retribuzione fissa mensile, i lavoratori a paga oraria ricevono un compenso per festività goduta che concorre al calcolo del netto mensile oltre che di:

    Contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda e dipendente;

    Ritenute fiscali (IRPEF e addizionali regionali e comunali).

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana lunga

    I lavoratori con orario settimanale distribuito su sei giorni (di norma dal lunedì al sabato) hanno diritto ad un compenso per la festività goduta del 1° maggio, ottenuto moltiplicando la retribuzione oraria lorda per il risultato di: Orario settimanale a tempo pieno / 6.

    Ipotizziamo che il compenso orario spettante al dipendente sia pari ad euro 14,30 lordi e che l’orario settimanale a tempo pieno previsto dal CCNL applicato al dipendente corrisponda a 40 ore settimanali.

    In tal caso il compenso per la festività goduta del 1° maggio 2026 è pari a: 14,30 euro × (40 / 6) = 95,34 euro.

    Festività del 1° maggio: dipendenti con settimana corta

    A meno che la contrattazione collettiva applicata non disponga diversamente, nelle ipotesi di settimana corta (orario di lavoro distribuito su cinque giorni settimanali, di norma dal lunedì al venerdì) il calcolo del compenso per festività goduta rispetta la seguente formula:

    Retribuzione oraria lorda × (orario settimanale a tempo pieno / 5) = compenso per festività goduta.

    Riprendendo l’esempio del paragrafo precedente la somma dovuta al dipendente corrisponde, a parità di retribuzione oraria lorda, a: 14,30 euro × (40 / 5) = 114,40 euro.

    Sul punto la Corte di Cassazione (sentenza del 14 ottobre 1993, numero 10132) ha chiarito che il compenso spettante al lavoratore subordinato nelle festività infrasettimanali va determinato, nel caso di settimana corta, dividendo il valore pecuniario dell’orario settimanale per cinque giorni effettivi di lavoro, atteso che il ragguaglio ad un sesto è previsto sul presupposto che l’orario settimanale sia distribuito in sei giorni.

    Festività del 1° maggio lavorata

    Qualora, per effetto di un apposito scritto tra azienda e dipendente, quest’ultimo abbia prestato attività lavorativa nel corso della giornata del 1° maggio spettano in busta paga, oltre a quanto descritto sinora per le ipotesi di festività goduta, i compensi a titolo di:

    Lavoro supplementare, per i dipendenti a tempo parziale;

    Lavoro straordinario, per i dipendenti a tempo pieno ovvero i lavoratori part-time che, nella stessa settimana, superino la soglia dell’orario full-time.

    I compensi sono frutto del seguente calcolo: Retribuzione oraria lorda (maggiorata della percentuale prevista dal CCNL applicato) × ore lavorate il 1° maggio.

    Mentre per il lavoro supplementare la percentuale di maggiorazione è di norma unica a prescindere dal tipo di prestazione, lo stesso non può dirsi per il lavoro straordinario che beneficia di percentuali diverse a seconda che trattasi di:

    Lavoro straordinario diurno;

    Lavoro straordinario notturno;

    Lavoro straordinario festivo diurno;

    Lavoro straordinario festivo notturno.

    Non è tuttavia escluso che il CCNL preveda percentuali simili, come per il contratto collettivo Cooperative sociali (articolo 53), il quale contempla le seguenti percentuali di maggiorazione:

    15% per lo straordinario diurno;

    30% per lo straordinario notturno e lo straordinario diurno festivo;

    50% per lo straordinario notturno festivo.

    In alternativa alla liquidazione del lavoro supplementare / straordinario, il datore di lavoro può optare per il riconoscimento della sola maggiorazione per lavoro festivo e di un riposo compensativo (retribuito) in altra giornata.

    Foto di copertina: iStock/utah778 […]

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