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    Liquidazione permessi in busta paga: come funziona e come richiederla al datore di lavoro

    I dipendenti in situazioni di difficoltà economica possono valutare di chiedere la liquidazione permessi in busta paga previsti dalla contrattazione collettiva e sino a quel momento maturati.

    Operando in questo modo il lavoratore rinuncia di fatto ad assentarsi per la quantità di ore/giorni corrispondente all’importo liquidato, in cambio di un incremento del netto mensile.

    Analizziamo la questione in dettaglio.

    Indice

    Liquidazione permessi in busta paga: come funziona

    Come chiedere la liquidazione permessi in busta paga

    Perché l’azienda può negare la liquidazione

    Liquidazione permessi in busta paga

    Come si calcola la liquidazione dei permessi

    Liquidazione permessi in busta paga: attenzione all’aumento del reddito

    Liquidazione permessi in busta paga: come funziona

    La possibilità di ottenere in busta paga la monetizzazione dei permessi è limitata alle sole ipotesi di ore di assenza retribuite accantonate e non godute in ossequio a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale.

    Sono pertanto interessate le ipotesi di:

    Permessi in sostituzione di festività abolite per legge (permessi ex-festività);

    Permessi per riduzione dell’orario di lavoro (permessi ROL);

    Accantonamento delle prestazioni eccedenti l’orario contrattuale nella banca delle ore;

    Altre ipotesi di permessi previste dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale, per cui si ha l’accantonamento delle ore/giorni di assenza da sfruttare in un momento successivo, avendo comunque diritto alla retribuzione.

    Sono escluse invece dalla liquidazione le ore/giorni di ferie, per le quali la monetizzazione ricorre solo in sede di cessazione del contratto.

    Come chiedere la liquidazione permessi in busta paga

    Per ottenere la monetizzazione dei permessi in busta paga il dipendente è tenuto a trasmettere apposita comunicazione scritta al datore di lavoro o a un suo delegato alla gestione del personale.

    Nella missiva il dipendente è opportuno che indichi:

    L’ammontare (in ore o giorni) dei permessi di cui si intende ottenere la liquidazione;

    In quale cedolino ricevere la somma;

    Di essere consapevole che, attraverso la liquidazione in busta paga, il medesimo rinuncia, in maniera irrevocabile, alla possibilità di fruire di una corrispondente quantità di ore/giorni di permesso.

    Il documento, oltre alla firma del dipendente, dev’essere sottoscritto dal datore di lavoro/delegato per ricevuta e accettazione. L’assenza della firma per accettazione equivale ad un diniego, il quale è opportuno che sia motivato in forma scritta.

    Perché l’azienda può negare la liquidazione

    Il datore di lavoro può giustificare il diniego alla liquidazione con:

    Esigenze di cassa, se le disponibilità economiche non sono tali da consentire un’immediata liquidazione dei permessi, eventualmente proponendone il pagamento in un momento successivo;

    Necessità di assicurare un adeguato riposo al dipendente, in modo da evitargli conseguenze negative sulla propria condizione psico-fisica o per scongiurare incidenti e/o danni al dipendente stesso, ai colleghi, a terzi o ai beni aziendali;

    Apposite clausole dell’accordo aziendale/regolamento interno che limitano la possibilità di liquidare i permessi in busta paga.

    Leggi anche: “Quattordicesima in busta paga: a chi spetta e come si calcola”

    Liquidazione permessi in busta paga

    L’azienda che accoglie positivamente la richiesta di monetizzazione dei permessi espone in busta paga un compenso a tale titolo che concorre al calcolo di:

    Contributi previdenziali e assistenziali a carico dipendente e trattenuti in busta paga sulle competenze lorde;

    Contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda, pagati all’INPS con modello F24 unitamente ai contributi trattenuti al dipendente;

    Ritenute fiscali a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali, trattenute al dipendente in busta paga e versate dal datore di lavoro all’Erario con modello F24.

    Come si calcola la liquidazione dei permessi

    In busta paga l’azienda indica nella colonna relativa alle competenze del mese il numero di ore/giorni di permessi da liquidare e l’ammontare della retribuzione oraria o giornaliera.

    Il compenso lordo spettante al dipendente è il risultato di: retribuzione oraria × ore di permessi da liquidare (se espressi in ore) oppure retribuzione giornaliera × giorni di permessi da liquidare (se indicati in giorni).

    L’unico valore non noto al dipendente è quello della retribuzione oraria o giornaliera, che l’interessato può facilmente individuare nell’apposita casella posta nella parte alta del cedolino paga.

    Liquidazione permessi in busta paga: attenzione all’aumento del reddito

    Un aspetto non trascurabile nel momento in cui si valuta la liquidazione dei permessi è quello per cui ad un aumento del netto mensile si accompagna, trattandosi di somme imponibili a livello fiscale, un incremento del reddito annuo.

    Quest’ultimo ha effetti, tra le altre cose, sul calcolo dell’ISEE, quale valore di riferimento per l’accesso a prestazioni socio-assistenziali agevolate.

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    I dipendenti in situazioni di difficoltà economica possono valutare di chiedere la liquidazione permessi in busta paga previsti dalla contrattazione collettiva e sino a quel momento maturati.

    Operando in questo modo il lavoratore rinuncia di fatto ad assentarsi per la quantità di ore/giorni corrispondente all’importo liquidato, in cambio di un incremento del netto mensile.

    Analizziamo la questione in dettaglio.

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    Liquidazione permessi in busta paga: come funziona

    Come chiedere la liquidazione permessi in busta paga

    Perché l’azienda può negare la liquidazione

    Liquidazione permessi in busta paga

    Come si calcola la liquidazione dei permessi

    Liquidazione permessi in busta paga: attenzione all’aumento del reddito

    Liquidazione permessi in busta paga: come funziona

    La possibilità di ottenere in busta paga la monetizzazione dei permessi è limitata alle sole ipotesi di ore di assenza retribuite accantonate e non godute in ossequio a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale.

    Sono pertanto interessate le ipotesi di:

    Permessi in sostituzione di festività abolite per legge (permessi ex-festività);

    Permessi per riduzione dell’orario di lavoro (permessi ROL);

    Accantonamento delle prestazioni eccedenti l’orario contrattuale nella banca delle ore;

    Altre ipotesi di permessi previste dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale, per cui si ha l’accantonamento delle ore/giorni di assenza da sfruttare in un momento successivo, avendo comunque diritto alla retribuzione.

    Sono escluse invece dalla liquidazione le ore/giorni di ferie, per le quali la monetizzazione ricorre solo in sede di cessazione del contratto.

    Come chiedere la liquidazione permessi in busta paga

    Per ottenere la monetizzazione dei permessi in busta paga il dipendente è tenuto a trasmettere apposita comunicazione scritta al datore di lavoro o a un suo delegato alla gestione del personale.

    Nella missiva il dipendente è opportuno che indichi:

    L’ammontare (in ore o giorni) dei permessi di cui si intende ottenere la liquidazione;

    In quale cedolino ricevere la somma;

    Di essere consapevole che, attraverso la liquidazione in busta paga, il medesimo rinuncia, in maniera irrevocabile, alla possibilità di fruire di una corrispondente quantità di ore/giorni di permesso.

    Il documento, oltre alla firma del dipendente, dev’essere sottoscritto dal datore di lavoro/delegato per ricevuta e accettazione. L’assenza della firma per accettazione equivale ad un diniego, il quale è opportuno che sia motivato in forma scritta.

    Perché l’azienda può negare la liquidazione

    Il datore di lavoro può giustificare il diniego alla liquidazione con:

    Esigenze di cassa, se le disponibilità economiche non sono tali da consentire un’immediata liquidazione dei permessi, eventualmente proponendone il pagamento in un momento successivo;

    Necessità di assicurare un adeguato riposo al dipendente, in modo da evitargli conseguenze negative sulla propria condizione psico-fisica o per scongiurare incidenti e/o danni al dipendente stesso, ai colleghi, a terzi o ai beni aziendali;

    Apposite clausole dell’accordo aziendale/regolamento interno che limitano la possibilità di liquidare i permessi in busta paga.

    Leggi anche: “Quattordicesima in busta paga: a chi spetta e come si calcola”

    Liquidazione permessi in busta paga

    L’azienda che accoglie positivamente la richiesta di monetizzazione dei permessi espone in busta paga un compenso a tale titolo che concorre al calcolo di:

    Contributi previdenziali e assistenziali a carico dipendente e trattenuti in busta paga sulle competenze lorde;

    Contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda, pagati all’INPS con modello F24 unitamente ai contributi trattenuti al dipendente;

    Ritenute fiscali a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali, trattenute al dipendente in busta paga e versate dal datore di lavoro all’Erario con modello F24.

    Come si calcola la liquidazione dei permessi

    In busta paga l’azienda indica nella colonna relativa alle competenze del mese il numero di ore/giorni di permessi da liquidare e l’ammontare della retribuzione oraria o giornaliera.

    Il compenso lordo spettante al dipendente è il risultato di: retribuzione oraria × ore di permessi da liquidare (se espressi in ore) oppure retribuzione giornaliera × giorni di permessi da liquidare (se indicati in giorni).

    L’unico valore non noto al dipendente è quello della retribuzione oraria o giornaliera, che l’interessato può facilmente individuare nell’apposita casella posta nella parte alta del cedolino paga.

    Liquidazione permessi in busta paga: attenzione all’aumento del reddito

    Un aspetto non trascurabile nel momento in cui si valuta la liquidazione dei permessi è quello per cui ad un aumento del netto mensile si accompagna, trattandosi di somme imponibili a livello fiscale, un incremento del reddito annuo.

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    Contributi INPS 2026 artigiani e commercianti: saldo e acconto, scadenze e importi

    Contributi INPS 2026 artigiani e commercianti: la normativa (Decreto Legislativo 9 luglio 1997 numero 241, articolo 10) stabilisce che artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti all’INPS per i propri contributi devono determinarne l’ammontare in dichiarazione dei redditi.

    I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli Enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

    Attraverso la Circolare 27 maggio 2026, numero 62 INPS fornisce le indicazioni per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2026-PF e la riscossione dei contributi dovuti a saldo 2025 e in acconto 2026.

    Analizziamo le novità in dettaglio.

    Indice

    Contributi INPS 2026 Artigiani e commercianti

    Contributi INPS 2026:Professionisti iscritti alla Gestione separata

    Termini e modalità di versamento dei Contributi INPS 2026

    La rateizzazione dei Contributi INPS 2026

    Contributi INPS 2026 Artigiani e commercianti

    Artigiani e commercianti sono tenuti a versare i contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) all’INPS, calcolati sul minimale di reddito, in quattro rate:

    Prima rata, il 18 maggio 2026;

    Seconda rata, il 20 agosto 2026;

    Terza rata, il 16 novembre 2026;

    Quarta rata, il 16 febbraio 2027.

    I contributi determinati sui redditi eccedenti il minimale (acconto e saldo) sono invece versati all’INPS secondo le scadenze previste per gli acconti e i saldi dell’IRPEF.

    Per effetto del citato articolo 10 del D.Lgs. n. 241/1997, i titolari di imprese artigiane o esercenti attività commerciali o del terziario, nonché i soci titolari di una propria posizione assicurativa nei predetti settori, devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello Redditi 2026-PF.

    L’importo di riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali corrisponde al totale dei redditi di impresa conseguiti nel 2025, al netto delle eventuali perdite dei periodi di imposta precedenti. Per i soci di s.r.l. iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani o degli esercenti attività commerciali, la base imponibile è costituita anche dalla parte del reddito di impresa della s.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili.

    Contributi INPS 2026:Professionisti iscritti alla Gestione separata

    I professionisti che esercitano per professione abituale un’attività di lavoro autonomo il cui esercizio è svincolato dall’iscrizione ad appositi albi professionali o dal versamento contributivo ad appositi enti previdenziali di diritto privato sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS.

    Il versamento dei contributi all’Istituto avviene con il meccanismo degli acconti (ciascuno del 40 per cento) e del saldo, con gli stessi criteri del pagamento dell’IRPEF.

    Ai soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, iscritti e obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, è riservata la sezione II del Quadro RR. Per semplificare la determinazione del contributo totale dovuto, degli acconti versati e del saldo, è prevista la sezione IV, in cui devono essere riportati i totali degli importi calcolati nella sezione II.

    La base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o in regime forfettario. Al fine di evitare versamenti indebiti, è necessaria una previa valutazione della presenza di altri redditi percepiti dal professionista che potrebbero essere soggetti al versamento della contribuzione presso la stessa Gestione separata o altre Casse previdenziali obbligatorie.

    Determinata la base imponibile, viene calcolato il contributo dovuto applicando l’aliquota del 24 o del 26,07% a seconda che il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria.

    Termini e modalità di versamento dei Contributi INPS 2026

    I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione a carico degli iscritti alla Gestione separata devono essere versati con modello F24 alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi:

    Al 30 giugno 2026 o al 30 luglio 2026 (per coloro che si avvalgono della possibilità di rateazione) per il saldo 2025 e primo acconto 2026;

    Al 30 novembre 2026 per il secondo acconto 2026.

    Qualora il contribuente intenda pagare il saldo 2025 in forma rateale, il pagamento dev’essere completato entro il 16 dicembre 2026.

    I contribuenti che versano tra il 30 giugno 2026 e il 30 luglio 2026 devono sempre applicare sulle somme una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, da versare separatamente dai contributi utilizzando le causali indicate nella circolare INPS.

    La rateizzazione dei Contributi INPS 2026

    La possibilità di dilazionare il pagamento dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile è limitata, per artigiani e commercianti, al saldo 2025 e primo acconto 2026, con esclusione dei contributi dovuti sul minimale predetto.

    Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno d’imposta 2025 che sull’importo del primo acconto 2026.

    La prima rata del piano di ammortamento dev’essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito, mentre le altre rate alle scadenze indicate nel modello Redditi. In ogni caso, il pagamento rateale deve concludersi entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

    Si precisa che la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 30 giugno 2026 al 30 luglio 2026.

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    Contributi INPS 2026 artigiani e commercianti: la normativa (Decreto Legislativo 9 luglio 1997 numero 241, articolo 10) stabilisce che artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti all’INPS per i propri contributi devono determinarne l’ammontare in dichiarazione dei redditi.

    I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli Enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

    Attraverso la Circolare 27 maggio 2026, numero 62 INPS fornisce le indicazioni per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2026-PF e la riscossione dei contributi dovuti a saldo 2025 e in acconto 2026.

    Analizziamo le novità in dettaglio.

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    Contributi INPS 2026 Artigiani e commercianti

    Contributi INPS 2026:Professionisti iscritti alla Gestione separata

    Termini e modalità di versamento dei Contributi INPS 2026

    La rateizzazione dei Contributi INPS 2026

    Contributi INPS 2026 Artigiani e commercianti

    Artigiani e commercianti sono tenuti a versare i contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) all’INPS, calcolati sul minimale di reddito, in quattro rate:

    Prima rata, il 18 maggio 2026;

    Seconda rata, il 20 agosto 2026;

    Terza rata, il 16 novembre 2026;

    Quarta rata, il 16 febbraio 2027.

    I contributi determinati sui redditi eccedenti il minimale (acconto e saldo) sono invece versati all’INPS secondo le scadenze previste per gli acconti e i saldi dell’IRPEF.

    Per effetto del citato articolo 10 del D.Lgs. n. 241/1997, i titolari di imprese artigiane o esercenti attività commerciali o del terziario, nonché i soci titolari di una propria posizione assicurativa nei predetti settori, devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello Redditi 2026-PF.

    L’importo di riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali corrisponde al totale dei redditi di impresa conseguiti nel 2025, al netto delle eventuali perdite dei periodi di imposta precedenti. Per i soci di s.r.l. iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani o degli esercenti attività commerciali, la base imponibile è costituita anche dalla parte del reddito di impresa della s.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili.

    Contributi INPS 2026:Professionisti iscritti alla Gestione separata

    I professionisti che esercitano per professione abituale un’attività di lavoro autonomo il cui esercizio è svincolato dall’iscrizione ad appositi albi professionali o dal versamento contributivo ad appositi enti previdenziali di diritto privato sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS.

    Il versamento dei contributi all’Istituto avviene con il meccanismo degli acconti (ciascuno del 40 per cento) e del saldo, con gli stessi criteri del pagamento dell’IRPEF.

    Ai soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, iscritti e obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, è riservata la sezione II del Quadro RR. Per semplificare la determinazione del contributo totale dovuto, degli acconti versati e del saldo, è prevista la sezione IV, in cui devono essere riportati i totali degli importi calcolati nella sezione II.

    La base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o in regime forfettario. Al fine di evitare versamenti indebiti, è necessaria una previa valutazione della presenza di altri redditi percepiti dal professionista che potrebbero essere soggetti al versamento della contribuzione presso la stessa Gestione separata o altre Casse previdenziali obbligatorie.

    Determinata la base imponibile, viene calcolato il contributo dovuto applicando l’aliquota del 24 o del 26,07% a seconda che il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria.

    Termini e modalità di versamento dei Contributi INPS 2026

    I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione a carico degli iscritti alla Gestione separata devono essere versati con modello F24 alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi:

    Al 30 giugno 2026 o al 30 luglio 2026 (per coloro che si avvalgono della possibilità di rateazione) per il saldo 2025 e primo acconto 2026;

    Al 30 novembre 2026 per il secondo acconto 2026.

    Qualora il contribuente intenda pagare il saldo 2025 in forma rateale, il pagamento dev’essere completato entro il 16 dicembre 2026.

    I contribuenti che versano tra il 30 giugno 2026 e il 30 luglio 2026 devono sempre applicare sulle somme una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, da versare separatamente dai contributi utilizzando le causali indicate nella circolare INPS.

    La rateizzazione dei Contributi INPS 2026

    La possibilità di dilazionare il pagamento dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile è limitata, per artigiani e commercianti, al saldo 2025 e primo acconto 2026, con esclusione dei contributi dovuti sul minimale predetto.

    Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno d’imposta 2025 che sull’importo del primo acconto 2026.

    La prima rata del piano di ammortamento dev’essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito, mentre le altre rate alle scadenze indicate nel modello Redditi. In ogni caso, il pagamento rateale deve concludersi entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

    Si precisa che la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 30 giugno 2026 al 30 luglio 2026.

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    Contributi INPS 2026 artigiani e commercianti: la normativa (Decreto Legislativo 9 luglio 1997 numero 241, articolo 10) stabilisce che artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti all’INPS per i propri contributi devono determinarne l’ammontare in dichiarazione dei redditi.

    I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli Enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

    Attraverso la Circolare 27 maggio 2026, numero 62 INPS fornisce le indicazioni per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2026-PF e la riscossione dei contributi dovuti a saldo 2025 e in acconto 2026.

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    Contributi INPS 2026 Artigiani e commercianti

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    Artigiani e commercianti sono tenuti a versare i contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) all’INPS, calcolati sul minimale di reddito, in quattro rate:

    Prima rata, il 18 maggio 2026;

    Seconda rata, il 20 agosto 2026;

    Terza rata, il 16 novembre 2026;

    Quarta rata, il 16 febbraio 2027.

    I contributi determinati sui redditi eccedenti il minimale (acconto e saldo) sono invece versati all’INPS secondo le scadenze previste per gli acconti e i saldi dell’IRPEF.

    Per effetto del citato articolo 10 del D.Lgs. n. 241/1997, i titolari di imprese artigiane o esercenti attività commerciali o del terziario, nonché i soci titolari di una propria posizione assicurativa nei predetti settori, devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello Redditi 2026-PF.

    L’importo di riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali corrisponde al totale dei redditi di impresa conseguiti nel 2025, al netto delle eventuali perdite dei periodi di imposta precedenti. Per i soci di s.r.l. iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani o degli esercenti attività commerciali, la base imponibile è costituita anche dalla parte del reddito di impresa della s.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili.

    Contributi INPS 2026:Professionisti iscritti alla Gestione separata

    I professionisti che esercitano per professione abituale un’attività di lavoro autonomo il cui esercizio è svincolato dall’iscrizione ad appositi albi professionali o dal versamento contributivo ad appositi enti previdenziali di diritto privato sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS.

    Il versamento dei contributi all’Istituto avviene con il meccanismo degli acconti (ciascuno del 40 per cento) e del saldo, con gli stessi criteri del pagamento dell’IRPEF.

    Ai soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, iscritti e obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, è riservata la sezione II del Quadro RR. Per semplificare la determinazione del contributo totale dovuto, degli acconti versati e del saldo, è prevista la sezione IV, in cui devono essere riportati i totali degli importi calcolati nella sezione II.

    La base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o in regime forfettario. Al fine di evitare versamenti indebiti, è necessaria una previa valutazione della presenza di altri redditi percepiti dal professionista che potrebbero essere soggetti al versamento della contribuzione presso la stessa Gestione separata o altre Casse previdenziali obbligatorie.

    Determinata la base imponibile, viene calcolato il contributo dovuto applicando l’aliquota del 24 o del 26,07% a seconda che il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria.

    Termini e modalità di versamento dei Contributi INPS 2026

    I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione a carico degli iscritti alla Gestione separata devono essere versati con modello F24 alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi:

    Al 30 giugno 2026 o al 30 luglio 2026 (per coloro che si avvalgono della possibilità di rateazione) per il saldo 2025 e primo acconto 2026;

    Al 30 novembre 2026 per il secondo acconto 2026.

    Qualora il contribuente intenda pagare il saldo 2025 in forma rateale, il pagamento dev’essere completato entro il 16 dicembre 2026.

    I contribuenti che versano tra il 30 giugno 2026 e il 30 luglio 2026 devono sempre applicare sulle somme una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, da versare separatamente dai contributi utilizzando le causali indicate nella circolare INPS.

    La rateizzazione dei Contributi INPS 2026

    La possibilità di dilazionare il pagamento dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile è limitata, per artigiani e commercianti, al saldo 2025 e primo acconto 2026, con esclusione dei contributi dovuti sul minimale predetto.

    Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno d’imposta 2025 che sull’importo del primo acconto 2026.

    La prima rata del piano di ammortamento dev’essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito, mentre le altre rate alle scadenze indicate nel modello Redditi. In ogni caso, il pagamento rateale deve concludersi entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

    Si precisa che la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 30 giugno 2026 al 30 luglio 2026.

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