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    Pignoramento in busta paga: fino a quanto può arrivare la trattenuta? La guida

    I lavoratori dipendenti titolari di debiti di varia natura possono vedersi notificare una procedura di pignoramento in busta paga con conseguente trattenuta delle somme dovute direttamente sulla retribuzione mensile.

    In queste situazioni il datore di lavoro (terzo pignorato) è obbligato, in forza del debito che ha verso il dipendente (debitore pignoratizio) a titolo di retribuzione per la prestazione svolta dal medesimo, a trattenere in busta paga una determinata somma, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa.

    Le somme recuperate in cedolino devono poi essere bonificate dall’azienda direttamente al creditore del dipendente (creditore pignoratizio).

    Dal momento che le trattenute riducono il netto spettante al lavoratore, quest’ultimo ha tutto l’interesse a verificare che il pignoramento non superi i limiti di legge.

    Analizziamo la questione in dettaglio.

    Indice

    Importo del pignoramento in busta paga

    Pignoramento in busta paga: la trattenuta è sul netto

    Pignoramento in busta paga: possono esserci più procedure?

    Pignoramento in busta paga e cessione del quinto

    Pignoramento sul conto corrente

    Importo del pignoramento in busta paga

    L’ammontare del pignoramento in busta paga varia a seconda del tipo di debito.

    Crediti alimentari. Per i crediti alimentari la misura del pignoramento è definita dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, comunque non superiore a 1/3 del netto.

    Debiti verso il datore di lavoro. I debiti verso l’azienda derivanti dal rapporto di lavoro possono essere pignorati in busta paga nel limite di 1/5 del netto.

    Tributi. I debiti derivanti da tributi dovuti allo Stato, alle province o ai comuni e facenti capo, sin dall’origine, al lavoratore (nonché ogni altro credito vantato nei confronti del personale dipendente) possono essere pignorati entro il limite ordinario di 1/5 del netto.

    Fanno eccezione i pignoramenti effettuati dall’agente della riscossione per i quali il limite è pari a:

    1/10 del netto per retribuzioni (sempre nette) fino a 2.500,00 euro

    1/7 del netto per retribuzioni (nette) da 2.500,00 a 5.000,00 euro

    1/5 del netto per retribuzioni (nette) superiori a 5.000,00 euro

    Pignoramento in busta paga: la trattenuta è sul netto

    La trattenuta a titolo di pignoramento è effettuata, secondo i limiti di legge, direttamente sulla retribuzione netta mensile del dipendente.

    Trattasi dell’importo ottenuto una volta sottratte le somme a titolo di:

    Contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente

    Ritenute IRPEF

    Addizionali regionali e comunali

    L’importo su cui applicare la trattenuta è, in definitiva, quello che sarebbe stato accreditato al dipendente in assenza del pignoramento.

    A causa di quest’ultimo, la somma da liquidare al lavoratore dev’essere ulteriormente diminuita in base alla seguente operazione:

    Retribuzione netta – pignoramento = retribuzione da liquidare al dipendente.

    Pignoramento in busta paga: possono esserci più procedure?

    Può accadere che lo stesso dipendente sia colpito da più procedure di pignoramento.

    In situazioni simili occorre valutare la natura del credito, tra:

    Crediti di natura alimentare

    Crediti di natura fiscale

    Crediti di natura privata

    Se sono presenti pignoramenti che riguardano:

    Crediti di natura diversa, i creditori possono aggredire lo stipendio del lavoratore ma non oltre la metà del suo importo

    Crediti della stessa natura, vale l’ordine cronologico di notifica del pignoramento (il pignoramento notificato successivamente può essere applicato in busta paga una volta esaurito il precedente)

    Pignoramento in busta paga e cessione del quinto

    Può accadere che il dipendente colpito da pignoramento sia interessato da un prestito – finanziamento il cui piano di recupero preveda una trattenuta in busta paga a titolo di cessione del quinto.

    In questi casi, nell’ottica di garantire adeguate risorse economiche al debitore, è necessario distinguere tra:

    Cessione del quinto notificata quando un pignoramento è già esecutivo (pignoramento preesistente)

    Cessione del quinto notificata prima del pignoramento (cessione preesistente)

    Pignoramento preesistente. Nella prima casistica la cessione (trattenuta) può essere operata in busta paga limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio e la quota colpita da pignoramento.

    Se, ad esempio, la retribuzione netta è pari a 200,00 euro con un pignoramento in essere di 40,00 euro, la retribuzione cedibile è uguale alla differenza tra 80,00 euro (ossia i 2/5 di 200,00 euro) e la quota oggetto di pignoramento (pari a 40,00 euro), ossia 40,00 euro.

    Cessione preesistente. Se la cessione preesiste al pignoramento, quest’ultimo è ammesso sino al 50% della retribuzione, al netto della quota già ceduta.

    Consideriamo una retribuzione pari a 400,00 euro, di cui è stata ceduta la quota di 80,00 euro.

    Il pignoramento è possibile fino a 200,00 euro, cui sottrarre la quota già ceduta di 80,00 euro, per una cifra finale di 120,00 euro (200 – 80).

    Leggi anche: “Cessione del quinto della pensione: aggiornati i tassi per il terzo trimestre 2026”

    Pignoramento sul conto corrente

    Gli stipendi accreditati su conto corrente bancario o postale in data anteriore al pignoramento, sono aggredibili da quest’ultimo nel rispetto di un limite diverso dalle procedure appena descritte.

    In tal caso, infatti, la somma pignorabile è costituita dall’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, pari per il 2026 ad euro 546,24 mensili.

    Ad esempio, posto che la soglia per l’annualità corrente si attesta a 546,24 * 3 = 1.638,72 euro, se la retribuzione del dipendente ammonta ad euro 2.500,00, può essere aggredita dal pignoramento solo la quota di compenso che eccede euro 1.638,72.

    Al contrario, se la retribuzione è pari a 1.200,00 euro, la stessa non può essere oggetto di pignoramento.

    Per gli stipendi accreditati in conto corrente dopo il pignoramento vale invece il limite del quinto.

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    I lavoratori dipendenti titolari di debiti di varia natura possono vedersi notificare una procedura di pignoramento in busta paga con conseguente trattenuta delle somme dovute direttamente sulla retribuzione mensile.

    In queste situazioni il datore di lavoro (terzo pignorato) è obbligato, in forza del debito che ha verso il dipendente (debitore pignoratizio) a titolo di retribuzione per la prestazione svolta dal medesimo, a trattenere in busta paga una determinata somma, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa.

    Le somme recuperate in cedolino devono poi essere bonificate dall’azienda direttamente al creditore del dipendente (creditore pignoratizio).

    Dal momento che le trattenute riducono il netto spettante al lavoratore, quest’ultimo ha tutto l’interesse a verificare che il pignoramento non superi i limiti di legge.

    Analizziamo la questione in dettaglio.

    Indice

    Importo del pignoramento in busta paga

    Pignoramento in busta paga: la trattenuta è sul netto

    Pignoramento in busta paga: possono esserci più procedure?

    Pignoramento in busta paga e cessione del quinto

    Pignoramento sul conto corrente

    Importo del pignoramento in busta paga

    L’ammontare del pignoramento in busta paga varia a seconda del tipo di debito.

    Crediti alimentari. Per i crediti alimentari la misura del pignoramento è definita dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, comunque non superiore a 1/3 del netto.

    Debiti verso il datore di lavoro. I debiti verso l’azienda derivanti dal rapporto di lavoro possono essere pignorati in busta paga nel limite di 1/5 del netto.

    Tributi. I debiti derivanti da tributi dovuti allo Stato, alle province o ai comuni e facenti capo, sin dall’origine, al lavoratore (nonché ogni altro credito vantato nei confronti del personale dipendente) possono essere pignorati entro il limite ordinario di 1/5 del netto.

    Fanno eccezione i pignoramenti effettuati dall’agente della riscossione per i quali il limite è pari a:

    1/10 del netto per retribuzioni (sempre nette) fino a 2.500,00 euro

    1/7 del netto per retribuzioni (nette) da 2.500,00 a 5.000,00 euro

    1/5 del netto per retribuzioni (nette) superiori a 5.000,00 euro

    Pignoramento in busta paga: la trattenuta è sul netto

    La trattenuta a titolo di pignoramento è effettuata, secondo i limiti di legge, direttamente sulla retribuzione netta mensile del dipendente.

    Trattasi dell’importo ottenuto una volta sottratte le somme a titolo di:

    Contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente

    Ritenute IRPEF

    Addizionali regionali e comunali

    L’importo su cui applicare la trattenuta è, in definitiva, quello che sarebbe stato accreditato al dipendente in assenza del pignoramento.

    A causa di quest’ultimo, la somma da liquidare al lavoratore dev’essere ulteriormente diminuita in base alla seguente operazione:

    Retribuzione netta – pignoramento = retribuzione da liquidare al dipendente.

    Pignoramento in busta paga: possono esserci più procedure?

    Può accadere che lo stesso dipendente sia colpito da più procedure di pignoramento.

    In situazioni simili occorre valutare la natura del credito, tra:

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    Pignoramento in busta paga e cessione del quinto

    Può accadere che il dipendente colpito da pignoramento sia interessato da un prestito – finanziamento il cui piano di recupero preveda una trattenuta in busta paga a titolo di cessione del quinto.

    In questi casi, nell’ottica di garantire adeguate risorse economiche al debitore, è necessario distinguere tra:

    Cessione del quinto notificata quando un pignoramento è già esecutivo (pignoramento preesistente)

    Cessione del quinto notificata prima del pignoramento (cessione preesistente)

    Pignoramento preesistente. Nella prima casistica la cessione (trattenuta) può essere operata in busta paga limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio e la quota colpita da pignoramento.

    Se, ad esempio, la retribuzione netta è pari a 200,00 euro con un pignoramento in essere di 40,00 euro, la retribuzione cedibile è uguale alla differenza tra 80,00 euro (ossia i 2/5 di 200,00 euro) e la quota oggetto di pignoramento (pari a 40,00 euro), ossia 40,00 euro.

    Cessione preesistente. Se la cessione preesiste al pignoramento, quest’ultimo è ammesso sino al 50% della retribuzione, al netto della quota già ceduta.

    Consideriamo una retribuzione pari a 400,00 euro, di cui è stata ceduta la quota di 80,00 euro.

    Il pignoramento è possibile fino a 200,00 euro, cui sottrarre la quota già ceduta di 80,00 euro, per una cifra finale di 120,00 euro (200 – 80).

    Leggi anche: “Cessione del quinto della pensione: aggiornati i tassi per il terzo trimestre 2026”

    Pignoramento sul conto corrente

    Gli stipendi accreditati su conto corrente bancario o postale in data anteriore al pignoramento, sono aggredibili da quest’ultimo nel rispetto di un limite diverso dalle procedure appena descritte.

    In tal caso, infatti, la somma pignorabile è costituita dall’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, pari per il 2026 ad euro 546,24 mensili.

    Ad esempio, posto che la soglia per l’annualità corrente si attesta a 546,24 * 3 = 1.638,72 euro, se la retribuzione del dipendente ammonta ad euro 2.500,00, può essere aggredita dal pignoramento solo la quota di compenso che eccede euro 1.638,72.

    Al contrario, se la retribuzione è pari a 1.200,00 euro, la stessa non può essere oggetto di pignoramento.

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    I lavoratori dipendenti titolari di debiti di varia natura possono vedersi notificare una procedura di pignoramento in busta paga con conseguente trattenuta delle somme dovute direttamente sulla retribuzione mensile.

    In queste situazioni il datore di lavoro (terzo pignorato) è obbligato, in forza del debito che ha verso il dipendente (debitore pignoratizio) a titolo di retribuzione per la prestazione svolta dal medesimo, a trattenere in busta paga una determinata somma, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa.

    Le somme recuperate in cedolino devono poi essere bonificate dall’azienda direttamente al creditore del dipendente (creditore pignoratizio).

    Dal momento che le trattenute riducono il netto spettante al lavoratore, quest’ultimo ha tutto l’interesse a verificare che il pignoramento non superi i limiti di legge.

    Analizziamo la questione in dettaglio.

    Indice

    Importo del pignoramento in busta paga

    Pignoramento in busta paga: la trattenuta è sul netto

    Pignoramento in busta paga: possono esserci più procedure?

    Pignoramento in busta paga e cessione del quinto

    Pignoramento sul conto corrente

    Importo del pignoramento in busta paga

    L’ammontare del pignoramento in busta paga varia a seconda del tipo di debito.

    Crediti alimentari. Per i crediti alimentari la misura del pignoramento è definita dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, comunque non superiore a 1/3 del netto.

    Debiti verso il datore di lavoro. I debiti verso l’azienda derivanti dal rapporto di lavoro possono essere pignorati in busta paga nel limite di 1/5 del netto.

    Tributi. I debiti derivanti da tributi dovuti allo Stato, alle province o ai comuni e facenti capo, sin dall’origine, al lavoratore (nonché ogni altro credito vantato nei confronti del personale dipendente) possono essere pignorati entro il limite ordinario di 1/5 del netto.

    Fanno eccezione i pignoramenti effettuati dall’agente della riscossione per i quali il limite è pari a:

    1/10 del netto per retribuzioni (sempre nette) fino a 2.500,00 euro

    1/7 del netto per retribuzioni (nette) da 2.500,00 a 5.000,00 euro

    1/5 del netto per retribuzioni (nette) superiori a 5.000,00 euro

    Pignoramento in busta paga: la trattenuta è sul netto

    La trattenuta a titolo di pignoramento è effettuata, secondo i limiti di legge, direttamente sulla retribuzione netta mensile del dipendente.

    Trattasi dell’importo ottenuto una volta sottratte le somme a titolo di:

    Contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente

    Ritenute IRPEF

    Addizionali regionali e comunali

    L’importo su cui applicare la trattenuta è, in definitiva, quello che sarebbe stato accreditato al dipendente in assenza del pignoramento.

    A causa di quest’ultimo, la somma da liquidare al lavoratore dev’essere ulteriormente diminuita in base alla seguente operazione:

    Retribuzione netta – pignoramento = retribuzione da liquidare al dipendente.

    Pignoramento in busta paga: possono esserci più procedure?

    Può accadere che lo stesso dipendente sia colpito da più procedure di pignoramento.

    In situazioni simili occorre valutare la natura del credito, tra:

    Crediti di natura alimentare

    Crediti di natura fiscale

    Crediti di natura privata

    Se sono presenti pignoramenti che riguardano:

    Crediti di natura diversa, i creditori possono aggredire lo stipendio del lavoratore ma non oltre la metà del suo importo

    Crediti della stessa natura, vale l’ordine cronologico di notifica del pignoramento (il pignoramento notificato successivamente può essere applicato in busta paga una volta esaurito il precedente)

    Pignoramento in busta paga e cessione del quinto

    Può accadere che il dipendente colpito da pignoramento sia interessato da un prestito – finanziamento il cui piano di recupero preveda una trattenuta in busta paga a titolo di cessione del quinto.

    In questi casi, nell’ottica di garantire adeguate risorse economiche al debitore, è necessario distinguere tra:

    Cessione del quinto notificata quando un pignoramento è già esecutivo (pignoramento preesistente)

    Cessione del quinto notificata prima del pignoramento (cessione preesistente)

    Pignoramento preesistente. Nella prima casistica la cessione (trattenuta) può essere operata in busta paga limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio e la quota colpita da pignoramento.

    Se, ad esempio, la retribuzione netta è pari a 200,00 euro con un pignoramento in essere di 40,00 euro, la retribuzione cedibile è uguale alla differenza tra 80,00 euro (ossia i 2/5 di 200,00 euro) e la quota oggetto di pignoramento (pari a 40,00 euro), ossia 40,00 euro.

    Cessione preesistente. Se la cessione preesiste al pignoramento, quest’ultimo è ammesso sino al 50% della retribuzione, al netto della quota già ceduta.

    Consideriamo una retribuzione pari a 400,00 euro, di cui è stata ceduta la quota di 80,00 euro.

    Il pignoramento è possibile fino a 200,00 euro, cui sottrarre la quota già ceduta di 80,00 euro, per una cifra finale di 120,00 euro (200 – 80).

    Leggi anche: “Cessione del quinto della pensione: aggiornati i tassi per il terzo trimestre 2026”

    Pignoramento sul conto corrente

    Gli stipendi accreditati su conto corrente bancario o postale in data anteriore al pignoramento, sono aggredibili da quest’ultimo nel rispetto di un limite diverso dalle procedure appena descritte.

    In tal caso, infatti, la somma pignorabile è costituita dall’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, pari per il 2026 ad euro 546,24 mensili.

    Ad esempio, posto che la soglia per l’annualità corrente si attesta a 546,24 * 3 = 1.638,72 euro, se la retribuzione del dipendente ammonta ad euro 2.500,00, può essere aggredita dal pignoramento solo la quota di compenso che eccede euro 1.638,72.

    Al contrario, se la retribuzione è pari a 1.200,00 euro, la stessa non può essere oggetto di pignoramento.

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    I lavoratori dipendenti titolari di debiti di varia natura possono vedersi notificare una procedura di pignoramento in busta paga con conseguente trattenuta delle somme dovute direttamente sulla retribuzione mensile.

    In queste situazioni il datore di lavoro (terzo pignorato) è obbligato, in forza del debito che ha verso il dipendente (debitore pignoratizio) a titolo di retribuzione per la prestazione svolta dal medesimo, a trattenere in busta paga una determinata somma, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa.

    Le somme recuperate in cedolino devono poi essere bonificate dall’azienda direttamente al creditore del dipendente (creditore pignoratizio).

    Dal momento che le trattenute riducono il netto spettante al lavoratore, quest’ultimo ha tutto l’interesse a verificare che il pignoramento non superi i limiti di legge.

    Analizziamo la questione in dettaglio.

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    Importo del pignoramento in busta paga

    Pignoramento in busta paga: la trattenuta è sul netto

    Pignoramento in busta paga: possono esserci più procedure?

    Pignoramento in busta paga e cessione del quinto

    Pignoramento sul conto corrente

    Importo del pignoramento in busta paga

    L’ammontare del pignoramento in busta paga varia a seconda del tipo di debito.

    Crediti alimentari. Per i crediti alimentari la misura del pignoramento è definita dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, comunque non superiore a 1/3 del netto.

    Debiti verso il datore di lavoro. I debiti verso l’azienda derivanti dal rapporto di lavoro possono essere pignorati in busta paga nel limite di 1/5 del netto.

    Tributi. I debiti derivanti da tributi dovuti allo Stato, alle province o ai comuni e facenti capo, sin dall’origine, al lavoratore (nonché ogni altro credito vantato nei confronti del personale dipendente) possono essere pignorati entro il limite ordinario di 1/5 del netto.

    Fanno eccezione i pignoramenti effettuati dall’agente della riscossione per i quali il limite è pari a:

    1/10 del netto per retribuzioni (sempre nette) fino a 2.500,00 euro

    1/7 del netto per retribuzioni (nette) da 2.500,00 a 5.000,00 euro

    1/5 del netto per retribuzioni (nette) superiori a 5.000,00 euro

    Pignoramento in busta paga: la trattenuta è sul netto

    La trattenuta a titolo di pignoramento è effettuata, secondo i limiti di legge, direttamente sulla retribuzione netta mensile del dipendente.

    Trattasi dell’importo ottenuto una volta sottratte le somme a titolo di:

    Contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente

    Ritenute IRPEF

    Addizionali regionali e comunali

    L’importo su cui applicare la trattenuta è, in definitiva, quello che sarebbe stato accreditato al dipendente in assenza del pignoramento.

    A causa di quest’ultimo, la somma da liquidare al lavoratore dev’essere ulteriormente diminuita in base alla seguente operazione:

    Retribuzione netta – pignoramento = retribuzione da liquidare al dipendente.

    Pignoramento in busta paga: possono esserci più procedure?

    Può accadere che lo stesso dipendente sia colpito da più procedure di pignoramento.

    In situazioni simili occorre valutare la natura del credito, tra:

    Crediti di natura alimentare

    Crediti di natura fiscale

    Crediti di natura privata

    Se sono presenti pignoramenti che riguardano:

    Crediti di natura diversa, i creditori possono aggredire lo stipendio del lavoratore ma non oltre la metà del suo importo

    Crediti della stessa natura, vale l’ordine cronologico di notifica del pignoramento (il pignoramento notificato successivamente può essere applicato in busta paga una volta esaurito il precedente)

    Pignoramento in busta paga e cessione del quinto

    Può accadere che il dipendente colpito da pignoramento sia interessato da un prestito – finanziamento il cui piano di recupero preveda una trattenuta in busta paga a titolo di cessione del quinto.

    In questi casi, nell’ottica di garantire adeguate risorse economiche al debitore, è necessario distinguere tra:

    Cessione del quinto notificata quando un pignoramento è già esecutivo (pignoramento preesistente)

    Cessione del quinto notificata prima del pignoramento (cessione preesistente)

    Pignoramento preesistente. Nella prima casistica la cessione (trattenuta) può essere operata in busta paga limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio e la quota colpita da pignoramento.

    Se, ad esempio, la retribuzione netta è pari a 200,00 euro con un pignoramento in essere di 40,00 euro, la retribuzione cedibile è uguale alla differenza tra 80,00 euro (ossia i 2/5 di 200,00 euro) e la quota oggetto di pignoramento (pari a 40,00 euro), ossia 40,00 euro.

    Cessione preesistente. Se la cessione preesiste al pignoramento, quest’ultimo è ammesso sino al 50% della retribuzione, al netto della quota già ceduta.

    Consideriamo una retribuzione pari a 400,00 euro, di cui è stata ceduta la quota di 80,00 euro.

    Il pignoramento è possibile fino a 200,00 euro, cui sottrarre la quota già ceduta di 80,00 euro, per una cifra finale di 120,00 euro (200 – 80).

    Leggi anche: “Cessione del quinto della pensione: aggiornati i tassi per il terzo trimestre 2026”

    Pignoramento sul conto corrente

    Gli stipendi accreditati su conto corrente bancario o postale in data anteriore al pignoramento, sono aggredibili da quest’ultimo nel rispetto di un limite diverso dalle procedure appena descritte.

    In tal caso, infatti, la somma pignorabile è costituita dall’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, pari per il 2026 ad euro 546,24 mensili.

    Ad esempio, posto che la soglia per l’annualità corrente si attesta a 546,24 * 3 = 1.638,72 euro, se la retribuzione del dipendente ammonta ad euro 2.500,00, può essere aggredita dal pignoramento solo la quota di compenso che eccede euro 1.638,72.

    Al contrario, se la retribuzione è pari a 1.200,00 euro, la stessa non può essere oggetto di pignoramento.

    Per gli stipendi accreditati in conto corrente dopo il pignoramento vale invece il limite del quinto.

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    Leggi di più… from Pignoramento in busta paga: fino a quanto può arrivare la trattenuta? La guida

    Pubblicato il

    Rimborso 730 assente in busta paga. Come fare?

    Mancano poche settimane all’avvio del rimborso 730 in busta paga previsto a partire dai cedolini di competenza del mese di luglio.

    Ad essere interessati sono coloro che, negli scorsi mesi e settimane, hanno regolarmente trasmesso all’Agenzia Entrate (in autonomia o per il tramite di un intermediario) una dichiarazione dei redditi (modello 730-2026) relativa all’anno 2025 il cui saldo sia a credito per il contribuente.

    La situazione descritta si verifica se il dipendente, considerando tutti i redditi prodotti o percepiti nel 2025, risulta aver subito nel medesimo anno una tassazione superiore a quella effettivamente a suo carico.

    In questi casi al lavoratore spetta un rimborso in busta paga a titolo di imposte pagate in eccesso.

    L’erogazione del rimborso avviene, come anticipato, direttamente in cedolino da parte del datore di lavoro, il quale si sostituisce in tale attività all’Erario (si parla, non a caso, di sostituto d’imposta).

    Dal momento che i risultati delle dichiarazioni dei redditi devono necessariamente essere trasmessi dall’Agenzia Entrate al datore di lavoro (sostituto d’imposta) affinché quest’ultimo possa procedere al rimborso, può accadere che, per una serie di ragioni, le somme dovute al contribuente non siano presenti in busta paga.

    Come fare in questi casi? Analizziamo la questione in dettaglio.

    Indice

    Rimborso 730: il cedolino paga dev’essere quello di luglio

    Rimborso 730: la dichiarazione è stata regolarmente trasmessa?

    Rimborso 730: il sostituto d’imposta è stato indicato?

    Rimborso 730 senza sostituto d’imposta

    Rimborso 730 assente: contattare il datore di lavoro

    Rimborso 730: il cedolino paga dev’essere quello di luglio

    Dal momento che, come anticipato in premessa, i rimborsi 730 decorrono dalle buste paga di competenza del mese di luglio 2026, se il dipendente non riceve le somme in parola deve innanzitutto verificare di quale mensilità si tratti.

    Se, ad esempio, il cedolino è quello di giugno 2026 è normale che sia assente il rimborso, atteso invece nella busta paga del mese successivo.

    Leggi anche: “730 a debito: come pagarlo a rate in busta paga”

    Rimborso 730: la dichiarazione è stata regolarmente trasmessa?

    Il dipendente che non trova nel cedolino di luglio 2026 la voce di rimborso fiscale è opportuno che verifichi innanzitutto se la dichiarazione dei redditi è stata regolarmente trasmessa all’Agenzia Entrate.

    Se l’invio è stato effettuato in autonomia è possibile collegarsi al portale dell’AE (“agenziaentrate.gov.it“) e selezionare dalla pagina iniziale la voce “Accedi all’area riservata”.

    Dopo aver inserito le credenziali di accesso (identità digitale SPID – CIE – CNS o credenziali Entratel / Fisconline) il contribuente può infatti:

    Controllare lo stato di presentazione della dichiarazione dei redditi

    Scaricare le ricevute di invio del 730

    Se, al contrario, l’interessato si è rivolto ad un intermediario, è opportuno che contatti quest’ultimo per avere conferma della trasmissione del 730.

    Rimborso 730: il sostituto d’imposta è stato indicato?

    Il sostituto d’imposta (datore di lavoro) incaricato di procedere al rimborso in busta paga dev’essere indicato dal contribuente – intermediario nel frontespizio del modello 730.

    La sezione interessata è quella identificata con “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”, in cui devono essere indicati:

    Cognome e nome o ragione sociale del datore di lavoro

    Codice fiscale

    Comune

    Provincia

    Indirizzo, numero civico e CAP (oltre all’eventuale frazione)

    Numero di telefono / fax

    Indirizzo di posta elettronica

    Codice sede dell’Agenzia Entrate competente

    Se il campo riservato al sostituto d’imposta non è stato compilato correttamente (indicando ad esempio un altro datore di lavoro) il modello 730 non viene trasmesso dall’AE al soggetto effettivamente tenuto a rimborsare le somme in busta paga.

    In situazioni simili è necessario:

    Trasmettere un modello 730 integrativo, riportando i dati corretti del sostituto d’imposta

    Attendere che l’Agenzia Entrate invii i dati relativi alla liquidazione della dichiarazione dei redditi (modello 730-4) al sostituto d’imposta corretto

    Verificare, una volta che il sostituto d’imposta abbia ricevuto il modello 730-4, che il rimborso sia presente in busta paga

    Rimborso 730 senza sostituto d’imposta

    Un’ulteriore verifica, simile a quella di cui al punto precedente, è quella relativa ai dati indicati nel frontespizio del modello 730.

    Nello specifico, nella dichiarazione dei redditi non dev’essere selezionata la voce “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

    La casella in questione dev’essere barrata dai soli contribuenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

    Non hanno un sostituto d’imposta (datore di lavoro) tenuto ad effettuare il conguaglio o non vogliono avvalersi di tale possibilità

    Presentano il modello 730 a un centro di assistenza fiscale, a un professionista abilitato o la dichiarazione precompilata direttamente all’Agenzia Entrate

    La casella in parola, stando alle istruzioni dell’AE per la compilazione del 730 (disponibili sul sito “agenziaentrate.gov.it”) dev’essere barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2025 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e / o taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

    Rimborso 730 assente: contattare il datore di lavoro

    Se non ricorre nessuna delle situazioni precedenti è opportuno che il dipendente contatti direttamente il datore di lavoro / responsabile diretto affinché verifichi con chi si occupa dell’elaborazione delle buste paga, lo stato di trasmissione dei modelli 730-4 da parte dell’Agenzia Entrate. […]

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