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    Bonus nido, pagamenti più veloci e rinnovo d’ufficio: cosa cambia con il Decreto 1° maggio

    Novità per il Bonus nido: il Decreto 1° maggio (D.L. 30 aprile 2026 numero 62) di recente convertito in Legge 25 giugno 2026 numero 112 introduce dal 1° luglio 2026 l’obbligo per i comuni e gli enti locali di comunicare direttamente all’INPS il codice fiscale e i dati identificativi delle strutture educative per l’infanzia in possesso di apposito titolo abilitativo.

    L’interscambio dei dati permetterà all’INPS di automatizzare i controlli, riducendo i tempi di lavorazione delle domande di Bonus nido e velocizzando il pagamento del contributo alle famiglie.

    Analizziamo le novità in dettaglio.

    Indice

    Bonus nido: con il Decreto Lavoro debutta l’interscambio dei dati tra comuni e INPS

    Bonus nido: pagamenti più veloci grazie all’interscambio

    Validità delle domande fino ai tre anni del bambino

    Aperta la campagna per le domande 2026

    Scelta del contributo

    Importo del bonus

    Bonus nido: con il Decreto Lavoro debutta l’interscambio dei dati tra comuni e INPS

    L’articolo 6, comma 5-bis del Decreto 1° maggio (D.L. numero 62/2026) stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2026, gli enti locali comunicano all’INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all’esercizio delle attività relative alla fornitura di servizi educativi per l’infanzia.

    Tale comunicazione avverrà, in fase di prima applicazione, entro il 1° settembre 2026.

    Bonus nido: pagamenti più veloci grazie all’interscambio

    La novità appena commentata, introdotta dal Decreto 1° maggio, permette “una comunicazione diretta tra le amministrazioni locali e l’Istituto” (precisa INPS nella news del 10 luglio 2026 “Bonus nido 2026: nuove semplificazioni con il Decreto Lavoro”, pubblicata nella sezione “INPS Comunica” del sito istituzionale).

    L’interscambio dei dati sulle strutture autorizzate consentirà all’INPS di “automatizzare i controlli” riducendo così i tempi di lavorazione e “velocizzando il procedimento di pagamento del Bonus nido a favore delle famiglie”.

    Questo intervento, precisa ancora l’INPS, si inserisce nel percorso di “semplificazione amministrativa dell’Istituto” e si aggiunge ad un’altra grande novità introdotta di recente.

    Ci si riferisce alla validità triennale della domanda di Bonus nido “che evita ai genitori l’obbligo di ripresentare la richiesta ogni anno”.

    Validità delle domande fino ai tre anni del bambino

    A decorrere dal 1° gennaio 2026 (nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 6-bis, comma 2, Decreto – Legge numero 95/2025) la domanda presentata dal genitore per il minore produce effetti non più su base annuale, bensì per l’intero ciclo di fruizione del beneficio.

    La domanda conserva la propria validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età, ferma restando la permanenza dei requisiti normativi di spettanza della misura.

    Ne consegue che, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della domanda, il richiedente non è più tenuto a inoltrare una nuova istanza.

    Per dare continuità alla prestazione, precisa INPS nella Circolare numero 29 del 27 marzo 2026, è sufficiente accedere alla domanda già registrata a sistema “e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del beneficio nell’anno di riferimento”.

    Questa operazione garantisce la prenotazione contestuale delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del contributo per il nuovo anno solare.

    Con riguardo al contributo per il supporto presso la propria abitazione, la posizione dev’essere aggiornata ogni anno solare inserendo l’apposita certificazione medica.

    Aperta la campagna per le domande 2026

    Grazie al Messaggio numero 1136 dello scorso 31 marzo INPS ha comunicato l’apertura del servizio telematico per la presentazione delle domande di Bonus nido per l’annualità corrente.

    Le domande possono essere presentate in autonomia collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

    In alternativa è possibile rivolgersi agli istituti di patronato.

    Come già precisato poc’anzi, dal 2026 le domande presentate sono valide fino al mese di agosto dell’anno di compimento dei tre anni di età del bambino (fatto salvo l’aggiornamento delle posizioni).

    Si precisa che in caso di più figli dev’essere presentata una domanda per ciascuno di essi.

    Scelta del contributo

    Il richiedente, al momento della presentazione della domanda di contributo, deve indicare a quale dei due benefici intende accedere, nello specifico:

    Contributo asilo nido;

    Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione.

    Si evidenzia che coloro i quali abbiano richiesto e ottenuto il contributo asilo nido per almeno una mensilità di un anno solare non possono ottenere il contributo forme di supporto presso la propria abitazione per il medesimo anno solare.

    Contributo asilo nido

    Il contributo asilo nido è destinato a sostenere le famiglie nel pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati.

    La misura in parola dev’essere richiesta dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta.

    Contributo forme di supporto presso la propria abitazione

    Il Bonus nido può esprimersi, in alternativa, in una misura destinata a finanziare forme di supporto presso la propria abitazione, a beneficio di bambini, al di sotto dei tre anni di età, affetti da gravi patologie.

    In tal caso il bonus dev’essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune.

    Importo del bonus

    Dal 1° gennaio 2026 l’importo del Bonus nido è parametrato al valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.

    Tale valore è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico, dai componenti del nucleo ISEE.

    Gli importi che INPS è chiamata ad erogare ai beneficiari il bonus sono determinati in ragione dell’ISEE e della data di nascita del minore.

    Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 il contributo è pari a:

    3.600,00 euro annui (dieci rate da 327,27 euro e una rata da 327,30 euro) con ISEE pari o inferiore a 40 mila euro;

    1.500,00 euro annui (dieci rate da 136,37 euro e una rata da 136,30 euro) con ISEE superiore a 40 mila euro o ISEE assente.

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    Novità per il Bonus nido: il Decreto 1° maggio (D.L. 30 aprile 2026 numero 62) di recente convertito in Legge 25 giugno 2026 numero 112 introduce dal 1° luglio 2026 l’obbligo per i comuni e gli enti locali di comunicare direttamente all’INPS il codice fiscale e i dati identificativi delle strutture educative per l’infanzia in possesso di apposito titolo abilitativo.

    L’interscambio dei dati permetterà all’INPS di automatizzare i controlli, riducendo i tempi di lavorazione delle domande di Bonus nido e velocizzando il pagamento del contributo alle famiglie.

    Analizziamo le novità in dettaglio.

    Indice

    Bonus nido: con il Decreto Lavoro debutta l’interscambio dei dati tra comuni e INPS

    Bonus nido: pagamenti più veloci grazie all’interscambio

    Validità delle domande fino ai tre anni del bambino

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    Importo del bonus

    Bonus nido: con il Decreto Lavoro debutta l’interscambio dei dati tra comuni e INPS

    L’articolo 6, comma 5-bis del Decreto 1° maggio (D.L. numero 62/2026) stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2026, gli enti locali comunicano all’INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all’esercizio delle attività relative alla fornitura di servizi educativi per l’infanzia.

    Tale comunicazione avverrà, in fase di prima applicazione, entro il 1° settembre 2026.

    Bonus nido: pagamenti più veloci grazie all’interscambio

    La novità appena commentata, introdotta dal Decreto 1° maggio, permette “una comunicazione diretta tra le amministrazioni locali e l’Istituto” (precisa INPS nella news del 10 luglio 2026 “Bonus nido 2026: nuove semplificazioni con il Decreto Lavoro”, pubblicata nella sezione “INPS Comunica” del sito istituzionale).

    L’interscambio dei dati sulle strutture autorizzate consentirà all’INPS di “automatizzare i controlli” riducendo così i tempi di lavorazione e “velocizzando il procedimento di pagamento del Bonus nido a favore delle famiglie”.

    Questo intervento, precisa ancora l’INPS, si inserisce nel percorso di “semplificazione amministrativa dell’Istituto” e si aggiunge ad un’altra grande novità introdotta di recente.

    Ci si riferisce alla validità triennale della domanda di Bonus nido “che evita ai genitori l’obbligo di ripresentare la richiesta ogni anno”.

    Validità delle domande fino ai tre anni del bambino

    A decorrere dal 1° gennaio 2026 (nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 6-bis, comma 2, Decreto – Legge numero 95/2025) la domanda presentata dal genitore per il minore produce effetti non più su base annuale, bensì per l’intero ciclo di fruizione del beneficio.

    La domanda conserva la propria validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età, ferma restando la permanenza dei requisiti normativi di spettanza della misura.

    Ne consegue che, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della domanda, il richiedente non è più tenuto a inoltrare una nuova istanza.

    Per dare continuità alla prestazione, precisa INPS nella Circolare numero 29 del 27 marzo 2026, è sufficiente accedere alla domanda già registrata a sistema “e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del beneficio nell’anno di riferimento”.

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    Grazie al Messaggio numero 1136 dello scorso 31 marzo INPS ha comunicato l’apertura del servizio telematico per la presentazione delle domande di Bonus nido per l’annualità corrente.

    Le domande possono essere presentate in autonomia collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

    In alternativa è possibile rivolgersi agli istituti di patronato.

    Come già precisato poc’anzi, dal 2026 le domande presentate sono valide fino al mese di agosto dell’anno di compimento dei tre anni di età del bambino (fatto salvo l’aggiornamento delle posizioni).

    Si precisa che in caso di più figli dev’essere presentata una domanda per ciascuno di essi.

    Scelta del contributo

    Il richiedente, al momento della presentazione della domanda di contributo, deve indicare a quale dei due benefici intende accedere, nello specifico:

    Contributo asilo nido;

    Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione.

    Si evidenzia che coloro i quali abbiano richiesto e ottenuto il contributo asilo nido per almeno una mensilità di un anno solare non possono ottenere il contributo forme di supporto presso la propria abitazione per il medesimo anno solare.

    Contributo asilo nido

    Il contributo asilo nido è destinato a sostenere le famiglie nel pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati.

    La misura in parola dev’essere richiesta dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta.

    Contributo forme di supporto presso la propria abitazione

    Il Bonus nido può esprimersi, in alternativa, in una misura destinata a finanziare forme di supporto presso la propria abitazione, a beneficio di bambini, al di sotto dei tre anni di età, affetti da gravi patologie.

    In tal caso il bonus dev’essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune.

    Importo del bonus

    Dal 1° gennaio 2026 l’importo del Bonus nido è parametrato al valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.

    Tale valore è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico, dai componenti del nucleo ISEE.

    Gli importi che INPS è chiamata ad erogare ai beneficiari il bonus sono determinati in ragione dell’ISEE e della data di nascita del minore.

    Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 il contributo è pari a:

    3.600,00 euro annui (dieci rate da 327,27 euro e una rata da 327,30 euro) con ISEE pari o inferiore a 40 mila euro;

    1.500,00 euro annui (dieci rate da 136,37 euro e una rata da 136,30 euro) con ISEE superiore a 40 mila euro o ISEE assente.

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    Novità per il Bonus nido: il Decreto 1° maggio (D.L. 30 aprile 2026 numero 62) di recente convertito in Legge 25 giugno 2026 numero 112 introduce dal 1° luglio 2026 l’obbligo per i comuni e gli enti locali di comunicare direttamente all’INPS il codice fiscale e i dati identificativi delle strutture educative per l’infanzia in possesso di apposito titolo abilitativo.

    L’interscambio dei dati permetterà all’INPS di automatizzare i controlli, riducendo i tempi di lavorazione delle domande di Bonus nido e velocizzando il pagamento del contributo alle famiglie.

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    L’articolo 6, comma 5-bis del Decreto 1° maggio (D.L. numero 62/2026) stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2026, gli enti locali comunicano all’INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all’esercizio delle attività relative alla fornitura di servizi educativi per l’infanzia.

    Tale comunicazione avverrà, in fase di prima applicazione, entro il 1° settembre 2026.

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    La novità appena commentata, introdotta dal Decreto 1° maggio, permette “una comunicazione diretta tra le amministrazioni locali e l’Istituto” (precisa INPS nella news del 10 luglio 2026 “Bonus nido 2026: nuove semplificazioni con il Decreto Lavoro”, pubblicata nella sezione “INPS Comunica” del sito istituzionale).

    L’interscambio dei dati sulle strutture autorizzate consentirà all’INPS di “automatizzare i controlli” riducendo così i tempi di lavorazione e “velocizzando il procedimento di pagamento del Bonus nido a favore delle famiglie”.

    Questo intervento, precisa ancora l’INPS, si inserisce nel percorso di “semplificazione amministrativa dell’Istituto” e si aggiunge ad un’altra grande novità introdotta di recente.

    Ci si riferisce alla validità triennale della domanda di Bonus nido “che evita ai genitori l’obbligo di ripresentare la richiesta ogni anno”.

    Validità delle domande fino ai tre anni del bambino

    A decorrere dal 1° gennaio 2026 (nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 6-bis, comma 2, Decreto – Legge numero 95/2025) la domanda presentata dal genitore per il minore produce effetti non più su base annuale, bensì per l’intero ciclo di fruizione del beneficio.

    La domanda conserva la propria validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età, ferma restando la permanenza dei requisiti normativi di spettanza della misura.

    Ne consegue che, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della domanda, il richiedente non è più tenuto a inoltrare una nuova istanza.

    Per dare continuità alla prestazione, precisa INPS nella Circolare numero 29 del 27 marzo 2026, è sufficiente accedere alla domanda già registrata a sistema “e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del beneficio nell’anno di riferimento”.

    Questa operazione garantisce la prenotazione contestuale delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del contributo per il nuovo anno solare.

    Con riguardo al contributo per il supporto presso la propria abitazione, la posizione dev’essere aggiornata ogni anno solare inserendo l’apposita certificazione medica.

    Aperta la campagna per le domande 2026

    Grazie al Messaggio numero 1136 dello scorso 31 marzo INPS ha comunicato l’apertura del servizio telematico per la presentazione delle domande di Bonus nido per l’annualità corrente.

    Le domande possono essere presentate in autonomia collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

    In alternativa è possibile rivolgersi agli istituti di patronato.

    Come già precisato poc’anzi, dal 2026 le domande presentate sono valide fino al mese di agosto dell’anno di compimento dei tre anni di età del bambino (fatto salvo l’aggiornamento delle posizioni).

    Si precisa che in caso di più figli dev’essere presentata una domanda per ciascuno di essi.

    Scelta del contributo

    Il richiedente, al momento della presentazione della domanda di contributo, deve indicare a quale dei due benefici intende accedere, nello specifico:

    Contributo asilo nido;

    Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione.

    Si evidenzia che coloro i quali abbiano richiesto e ottenuto il contributo asilo nido per almeno una mensilità di un anno solare non possono ottenere il contributo forme di supporto presso la propria abitazione per il medesimo anno solare.

    Contributo asilo nido

    Il contributo asilo nido è destinato a sostenere le famiglie nel pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati.

    La misura in parola dev’essere richiesta dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta.

    Contributo forme di supporto presso la propria abitazione

    Il Bonus nido può esprimersi, in alternativa, in una misura destinata a finanziare forme di supporto presso la propria abitazione, a beneficio di bambini, al di sotto dei tre anni di età, affetti da gravi patologie.

    In tal caso il bonus dev’essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune.

    Importo del bonus

    Dal 1° gennaio 2026 l’importo del Bonus nido è parametrato al valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.

    Tale valore è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico, dai componenti del nucleo ISEE.

    Gli importi che INPS è chiamata ad erogare ai beneficiari il bonus sono determinati in ragione dell’ISEE e della data di nascita del minore.

    Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 il contributo è pari a:

    3.600,00 euro annui (dieci rate da 327,27 euro e una rata da 327,30 euro) con ISEE pari o inferiore a 40 mila euro;

    1.500,00 euro annui (dieci rate da 136,37 euro e una rata da 136,30 euro) con ISEE superiore a 40 mila euro o ISEE assente.

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    Novità per il Bonus nido: il Decreto 1° maggio (D.L. 30 aprile 2026 numero 62) di recente convertito in Legge 25 giugno 2026 numero 112 introduce dal 1° luglio 2026 l’obbligo per i comuni e gli enti locali di comunicare direttamente all’INPS il codice fiscale e i dati identificativi delle strutture educative per l’infanzia in possesso di apposito titolo abilitativo.

    L’interscambio dei dati permetterà all’INPS di automatizzare i controlli, riducendo i tempi di lavorazione delle domande di Bonus nido e velocizzando il pagamento del contributo alle famiglie.

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    L’interscambio dei dati sulle strutture autorizzate consentirà all’INPS di “automatizzare i controlli” riducendo così i tempi di lavorazione e “velocizzando il procedimento di pagamento del Bonus nido a favore delle famiglie”.

    Questo intervento, precisa ancora l’INPS, si inserisce nel percorso di “semplificazione amministrativa dell’Istituto” e si aggiunge ad un’altra grande novità introdotta di recente.

    Ci si riferisce alla validità triennale della domanda di Bonus nido “che evita ai genitori l’obbligo di ripresentare la richiesta ogni anno”.

    Validità delle domande fino ai tre anni del bambino

    A decorrere dal 1° gennaio 2026 (nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 6-bis, comma 2, Decreto – Legge numero 95/2025) la domanda presentata dal genitore per il minore produce effetti non più su base annuale, bensì per l’intero ciclo di fruizione del beneficio.

    La domanda conserva la propria validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età, ferma restando la permanenza dei requisiti normativi di spettanza della misura.

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    Questa operazione garantisce la prenotazione contestuale delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del contributo per il nuovo anno solare.

    Con riguardo al contributo per il supporto presso la propria abitazione, la posizione dev’essere aggiornata ogni anno solare inserendo l’apposita certificazione medica.

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    Grazie al Messaggio numero 1136 dello scorso 31 marzo INPS ha comunicato l’apertura del servizio telematico per la presentazione delle domande di Bonus nido per l’annualità corrente.

    Le domande possono essere presentate in autonomia collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

    In alternativa è possibile rivolgersi agli istituti di patronato.

    Come già precisato poc’anzi, dal 2026 le domande presentate sono valide fino al mese di agosto dell’anno di compimento dei tre anni di età del bambino (fatto salvo l’aggiornamento delle posizioni).

    Si precisa che in caso di più figli dev’essere presentata una domanda per ciascuno di essi.

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    Il richiedente, al momento della presentazione della domanda di contributo, deve indicare a quale dei due benefici intende accedere, nello specifico:

    Contributo asilo nido;

    Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione.

    Si evidenzia che coloro i quali abbiano richiesto e ottenuto il contributo asilo nido per almeno una mensilità di un anno solare non possono ottenere il contributo forme di supporto presso la propria abitazione per il medesimo anno solare.

    Contributo asilo nido

    Il contributo asilo nido è destinato a sostenere le famiglie nel pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati.

    La misura in parola dev’essere richiesta dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta.

    Contributo forme di supporto presso la propria abitazione

    Il Bonus nido può esprimersi, in alternativa, in una misura destinata a finanziare forme di supporto presso la propria abitazione, a beneficio di bambini, al di sotto dei tre anni di età, affetti da gravi patologie.

    In tal caso il bonus dev’essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune.

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    Dal 1° gennaio 2026 l’importo del Bonus nido è parametrato al valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.

    Tale valore è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico, dai componenti del nucleo ISEE.

    Gli importi che INPS è chiamata ad erogare ai beneficiari il bonus sono determinati in ragione dell’ISEE e della data di nascita del minore.

    Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 il contributo è pari a:

    3.600,00 euro annui (dieci rate da 327,27 euro e una rata da 327,30 euro) con ISEE pari o inferiore a 40 mila euro;

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    Pubblicato il

    Bonus nuovi nati e Assegno Unico, ecco un modo per non perdere le prestazioni

    Dalla seconda metà del 2025 INPS ha avviato una campagna di comunicazione proattiva destinata ad invitare i neogenitori a richiedere le prestazioni offerte dall’Istituto, in particolare l’Assegno Unico Universale per i figli a carico e il Bonus nuovi nati.

    La campagna fa parte del progetto “Personalizzazione e proattività” (creato grazie ai fondi del PNRR) ed ha l’obiettivo di semplificare i rapporti con il cittadino e a proporre servizi specifici a gruppi di utenti che hanno le stesse necessità, prima ancora che siano loro a chiedere informazioni.

    Stando ai dati diffusi dall’INPS con la news dello scorso 10 luglio, la campagna di comunicazione sta dando risultati positivi, tanto da essere stata estesa nel 2026 ai possibili beneficiari del Bonus nuovi nati.

    Analizziamo il servizio INPS in dettaglio.

    Indice

    Gli avvisi automatici per AUU e Bonus nuovi nati

    Come si attivano le notifiche?

    Risultati positivi

    Il Bonus nuovi nati

    Assegno Unico Universale

    Gli avvisi automatici per AUU e Bonus nuovi nati

    La campagna di comunicazione avviata dall’INPS ha l’obiettivo di informare le persone che hanno diritto alle prestazioni liquidate dall’Istituto, in particolare Assegno Unico e Bonus nuovi nati.

    Il sistema individua innanzitutto i possibili beneficiari delle prestazioni, in base:

    Alle informazioni già in possesso dell’Istituto e presenti nei propri archivi, grazie a precedenti richieste;

    Al verificarsi di un evento importante, come la nascita di un figlio.

    Il passaggio successivo consiste nell’informare il paniere delle persone attraverso degli avvisi automatici.

    Per poter beneficiare del servizio è tuttavia necessaria un’azione da parte degli utenti, consistente nel prestare il loro consenso all’invio delle notifiche.

    Come si attivano le notifiche?

    Per attivare i servizi proattivi dell’INPS è necessario:

    Collegarsi all’area riservata del portale INPS (“inps.it”) tramite il tasto “Accedi”, usando le credenziali dell’identità digitale (SPID, CIE o CNS);

    Cliccare su “Vai ai tuoi consensi”;

    Fornire il consenso per l’invio delle comunicazioni e aderire così ai servizi proattivi dell’Istituto.

    Gli utenti che necessitano di assistenza possono ricorrere al video tutorial presente nella pagina “Cos’è MyINPS” (disponibile al percorso “Home – Assistenza – Che cos’è MyINPS?”).

    Risultati positivi

    La news INPS dello scorso 10 luglio fornisce anche le statistiche dei cittadini che hanno ricevuto gli alert relativi ad Assegno Unico e Bonus nuovi nati.

    I risultati della campagna, ancora in corso, sono “molto importanti” precisa l’Istituto.

    Dal 1° settembre 2023 sono 335.124 i cittadini che hanno ricevuto un’e-mail che li informava del diritto a chiedere l’AUU (245.406 utenti) o a integrarlo (89.718 utenti).

    Tra questi, 169.467 hanno presentato la domanda e 59.436 l’hanno integrata inserendo il nuovo figlio.

    Dal 4 novembre 2025 la campagna comprende anche l’invito a richiedere il Bonus nuovi nati, con “una media di circa 30.300 genitori contattati ogni mese”, ricorda INPS.

    Il Bonus nuovi nati

    Introdotto dalla Manovra 2025 (Legge 30 dicembre 2024, numero 207) il Bonus nuovi nati si concretizza in un contributo pubblico a favore dei genitori, nell’ottica di incentivare la natalità e contribuire alle spese delle famiglie.

    La misura è riconosciuta al genitore di un minore nato, in affido preadottivo o adottato dal 1° gennaio 2025, in possesso di un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, applicabile al minore al quale si riferisce l’evento, con un valore non superiore ai 40 mila euro.

    Importo una tantum

    Il bonus ammonta a 1.000,00 euro, liquidati una tantum.

    Domanda all’INPS: la scadenza

    Per ottenere il Bonus nuovi nati è necessario trasmettere apposita domanda telematica, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di nascita o di ingresso del minore in famiglia.

    Per gli eventi verificatisi nel 2026, prima della data di apertura della campagna di presentazione delle domande per l’annualità corrente, l’istanza può essere eccezionalmente inviata entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del Messaggio INPS 14 aprile 2026, numero 1268.

    La data – limite in parola è pertanto quella del 12 agosto 2026.

    Come trasmettere la domanda all’INPS?

    L’istanza telematica può essere trasmessa collegandosi all’apposita piattaforma INPS, disponibile su “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Bonus nuovi nati”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

    I cittadini possono, in alternativa all’invio telematico, chiamare il Contact Center dell’INPS o rivolgersi agli Istituti di patronato.

    Presenza di più figli

    In caso di più figli (ad esempio per il parto gemellare) è necessario presentare una domanda per ogni figlio.

    Assegno Unico Universale

    Istituito con Decreto Legislativo 29 dicembre 2021 numero 230 l’Assegno Unico Universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ciascun figlio:

    Fino al compimento dei 21 anni, al ricorrere di determinate condizioni;

    Senza limiti di età per i figli disabili.

    L’importo spettante al nucleo familiare varia in base a:

    Età e numero dei figli;

    Condizione economica del nucleo familiare, attestata grazie all’ISEE in corso di validità;

    Eventuali situazioni di disabilità dei figli.

    Figli a carico

    L’AUU è riconosciuto per sostenere economicamente le famiglie con figli a carico. La prestazione spetta:

    Per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati la prestazione decorre dal settimo mese di gravidanza);

    Per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:

    Frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

    Svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a otto mila euro annui;

    Sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

    Svolga il servizio civile universale;

    Per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

    Importo

    L’AUU si compone di due quote:

    Somma – base differenziata a seconda dell’ISEE del nucleo familiare e dell’età – condizioni del figlio a carico;

    Una o più maggiorazioni riconosciute in ragione delle condizioni del nucleo familiare, del numero e delle caratteristiche dei figli a carico.

    Domanda all’INPS

    L’AUU spetta previa domanda telematica trasmessa all’INPS, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno unico e universale per i figli a carico”.

    In alternativa è possibile inviare l’istanza chiamando il Contact Center dell’INPS o rivolgendosi agli enti di patronato.

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