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    Bonifici istantanei, senza costi extra da oggi 9 gennaio: ma NON gratuiti. Cosa cambia davvero

    Occhio a non farsi fuorviare da titoli che gridano alle novità sui bonifici istantanei senza costi da Gennaio 2025. Certo, la notizia è vera: da oggi tutte le banche devono adeguarsi al regolamento comunitario 886/2024 e offrire il servizio di bonifico istantaneo alle stesse condizioni di quello ordinario, senza applicare dei costi supplementari.

    Lo stop ai costi extra, però, non significa che i bonifici saranno gratuiti, ma solo che tutti gli istituti bancari dell’area Euro dovranno d’ora in avanti applicare le stesse condizioni sia per gli ordinari sia per gli istantanei.

    Ecco in concreto cosa cambia.

    Indice

    Bonifici ordinari e istantanei

    Novità sui bonifici dal 9 gennaio 2025

    Bonifici istantanei senza costi extra dal 2025

    L’area SEPA

    Obbligo bonifico istantaneo da ottobre 2025

    Bonifici ordinari e istantanei

    C’è una differenza fondamentale quando si parla di possibilità di bonifico: quella tra ordinario e istantaneo. Il bonifico ordinario è quello che normalmente arriva in differita, in genere entro 24 ore dalla data di effettuazione (giorni feriali). Al contrario i bonifici istantanei sono quelli che vengono accreditati sul conto del beneficiario in un tempo di 10 secondi, con immediata disponibilità della cifra inviata. Il limite massimo per questo tipo di bonifici è di 100mila euro. Possono essere inviati qualsiasi ora del giorno e della notte e 365 giorni all’anno, a differenza di quelli ordinari, che vengono lavorati solo nei giorni feriali.

    Novità sui bonifici dal 9 gennaio 2025

    Dal 9 gennaio 2025 entrano ufficialmente in vigore le nuove regole Ue che modificano i pagamenti effettuati tramite bonifico nell’area dell’Unione europea. Diventa cioè operativo il regolamento comunitario 886/2024, che modifica e aggiorna quello del 2012 sui pagamenti Sep. In sostanza viene previsto, per tutti gli istituti che operano nel tessuto bancario europeo, l’obbligo di offrire il servizio di pagamento tramite bonifico istantaneo in euro allo stesso prezzo praticato per i bonifici tradizionali.

    Come stabilito dall’articolo 5 ter del regolamento, “Le eventuali commissioni applicate da un PSP ai pagatori e ai beneficiari per l’invio e la ricezione di bonifici istantanei non sono superiori alle commissioni applicate da tale PSP per l’invio e la ricezione di altri bonifici di tipo corrispondente”.

    Bonifici istantanei senza costi extra dal 2025

    Detto ciò, è ormai chiaro che dal 9 gennaio 2025 chi fa un bonifico istantaneo dovrà vedersi applicare la stessa commissione di un bonifico ordinario.

    Se la propria banca prevede questo servizio e, ad esempio, applica 0,33 centesimi per l’invio di un bonifico ordinario, dovrà applicare sempre 0,33 centesimi per l’invio di uno istantaneo. Come in questo esempio:

    Da quest’anno l’obbligo è riservato ai trasferimenti in euro. A partire dal 9 gennaio 2027 le regole in questione varranno anche per gli istituti situati in uno Stato membro la cui moneta non è l’euro.

    L’area SEPA

    Le regole in vigore nel 2025 valgono per tutti i bonifici istantanei nell’area Sepa: la Single Euro Payments Area, zona unica in cui le transazioni in euro sono eseguite secondo standard uniformi. Oggi fanno parte di quest’area i 27 Paesi membri dell’Unione europea , inclusi quelli non euro, e 9 Paesi esterni, cioè Città del Vaticano, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Svizzera e San Marino.

    Obbligo bonifico istantaneo da ottobre 2025

    Oltre alla novità dei zero costi extra rispetto al bonifico ordinario, dal 9 ottobre arriva un ulteriore passo in direzione degli utenti e clienti di istituti bancari: da questa data entra in vigore l’obbligo per le banche non solo di riceverli ma anche di offrire il servizio di bonifico istantaneo ai propri clienti per consentirne una ulteriore espansione.

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    Congedo parentale 80%, indennità maggiorata per 3 mesi nel 2025: come funziona

    Genitori presenti Limiti di durata del congedo parentale Entrambi Fruizione da parte della sola madre: sei mesi (trascorso il periodo di congedo di maternità) Fruizione da parte del solo padre: sette mesi a partire dalla nascita del figlio Fruizione da parte di entrambi i genitori: undici mesi totali, nel rispetto dei limiti massimi individuali (sei […]

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    Il pacchetto lavoro 2025: Bonus Irpef, cuneo fiscale, Naspi, benefit e premi. Le misure

    La Manovra di bilancio 2025, approvata con Legge 30 dicembre 2024 numero 207 e in vigore dal 1° gennaio, ha introdotto alcune misure di rilievo in materia di lavoro, con particolare attenzione al tema della riduzione del cuneo fiscale.Oltre alla conferma degli scaglioni Irpef al 23, 35 e 43% (già previsti per il solo periodo d’imposta 2024 dal Decreto legislativo numero 216/2023) la Legge di bilancio per l’anno corrente estende l’operatività della maxi-deduzione del costo del lavoro e dell’aliquota sostitutiva al 5% per i premi di risultato.Il pacchetto lavoro in Manovra 2025 vanta poi interventi in materia di lavoro notturno e straordinario per i dipendenti del turismo, senza dimenticare le nuove regole in materia di trasferte e di indennità di disoccupazione NASpI.Per conoscere le novità sulla Manovra di quest’anno consigliamo l’E-book di FiscoeTasse “Legge di bilancio 2025“.Analizziamo in dettaglio le misure in vigore quest’anno nel pacchetto lavoro.

    Indice

    Riduzione del cuneo fiscale

    Aliquote Irpef 2025

    Bonus Irpef 2025

    Premi di risultato con aliquota Irpef al 5%

    Fringe benefit

    Novità sul Regime Forfettario 2025

    Proroga maxi-deduzione del costo del lavoro

    Bonus lavoro notturno e straordinari nel turismo

    Trasferte dei dipendenti

    Novità Naspi 2025

    Riduzione del cuneo fiscale

    In materia di riduzione del cuneo fiscale, da intendersi come il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori dipendenti, la Manovra 2025:

    non estende la riduzione dei contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) del 6-7% che, pertanto, termina definitivamente il 31 dicembre 2024;

    introduce un bonus IRPEF aggiuntivo per i contribuenti con redditi non superiori a 20 mila euro;

    introduce un’ulteriore detrazione fiscale per coloro che hanno redditi superiori a 20 mila euro ma non eccedenti i 40 mila euro.

    Aliquote Irpef 2025

    La Legge di bilancio 2025 rende strutturali (articolo 1, comma 2) gli scaglioni Irpef previsti dal Decreto legislativo numero 216/2023 (articolo 1, comma 1) per il solo periodo d’imposta 2024.Di conseguenza, dal periodo d’imposta 2025, l’Irpef lorda si calcola applicando le seguenti percentuali:

    23% per i redditi fino a 28 mila euro;

    35% per i redditi oltre 28 mila e fino a 50 mila euro,

    43% per i redditi oltre 50 mila euro.

    Bonus Irpef 2025

    Al comma 4, invece, sempre la Legge di bilancio riconosce un bonus aggiuntivo a quanti:

    sono titolari di reddito di lavoro dipendente (ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, con esclusione delle pensioni di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati);

    hanno un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro.

    La somma spettante (che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali) è riconosciuta in busta paga in via automatica dal datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta) applicando una percentuale al reddito di lavoro dipendente dell’interessato, pari a:

    7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500,00 euro;

    5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500,00 euro ma non a 15.000,00 euro;

    4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000,00 euro.

    Ulteriore detrazioneLa Legge numero 207/2024 introduce all’articolo 1, comma 6 un’ulteriore detrazione fiscale a beneficio dei titolari di reddito di lavoro dipendente (sempre ai sensi dell’articolo 49 del TUIR, eccezion fatta per pensioni e assegni ad esse equiparati) con un reddito complessivo superiore a 20 mila euro.Nei loro confronti, la detrazione, rapportata al periodo di lavoro, si attesta a:

    1.000,00 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20 mila euro ma non a 32 mila euro;

    Al risultato della seguente operazione 1.000,00 * [(40.000,00 – reddito complessivo) / 8.000,00] se il reddito complessivo è superiore a 32 mila euro ma non a 40 mila euro.

    Come nel caso del bonus sopra descritto, l’ulteriore detrazione è riconosciuta in automatica dai sostituti d’imposta (datori di lavoro) all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.Gli stessi sostituti verificano in sede di conguaglio l’effettiva spettanza della detrazione. Se quest’ultima risulta non dovuta l’azienda provvede al recupero delle somme.La trattenuta è dilazionata in dieci rate di pari importo, a partire dalla prima retribuzione cui si applicano gli effetti del conguaglio, se la detrazione da recuperare è superiore a 60,00 euro.

    Premi di risultato con aliquota Irpef al 5%

    La normativa fiscale riconosce un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, a beneficio di:

    premi di risultato, corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali in relazione ad incrementi di produttività, redditività, efficienza ed innovazione;

    somme pagate a titolo di partecipazioni agli utili;

    entro il limite di importo complessivo (premi + utili) di 3 mila euro (elevati a 4 mila euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori).Il beneficio fiscale è riservato ai dipendenti titolari nell’anno precedente di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80 mila euro.Alla stregua di quanto avvenuto nei periodi di imposta 2023 e 2024, l’articolo 1, comma 385 della Legge numero 207/2024 riduce dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività con riguardo a premi e somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.

    Fringe benefit

    La retribuzione riconosciuta ai lavoratori dipendenti non è rappresentata esclusivamente dalle somme in denaro erogate in busta paga, a titolo di minimi retributivi e altri importi aggiuntivi a questi ultimi (ad esempio a titolo di indennità ad personam e superminimi).A seconda delle decisioni aziendali e / o degli obblighi imposti dalla contrattazione collettiva è possibile, infatti, permettere ai dipendenti di fruire di una serie di beni e servizi, ricevuti nel corso del periodo d’imposta in ragione del contratto di lavoro in essere. In questi casi si parla di retribuzione in natura o fringe benefit.Sempre nell’ottica di ridurre il cuneo fiscale, la soglia di detassazione per i beni e servizi di modico valore riconosciuti dai datori di lavoro ai dipendenti è stata eccezionalmente innalzata, per il periodo d’imposta 2024, dal valore strutturale di 258,23 euro a:

    1.000,00 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;

    2.000,00 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.

    Leggi anche: Fringe benefit 2025: soglie di detassazione fino a 2mila euro e bonus affitto dipendenti

    Novità sul Regime Forfettario 2025

    La normativa italiana, rappresentata dalla Legge numero 190/2014, dispone all’articolo 1, comma 57, che non possono accedere al regime forfettario i soggetti che si trovano in una serie di condizioni di esclusione, tra cui figura (lettera d-ter) l’aver percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati eccedenti l’importo di 30 mila euro.L’articolo 1, comma 12 della Legge di bilancio eleva da 30 a 35 mila euro, per l’anno 2025, il limite di reddito superato il quale si incorre nell’esclusione dal regime forfettario. Si tratta della soglia di reddito annuo di lavoro dipendente ed assimilato, superata la quale il contribuente non può aderire al regime forfettario nell’anno successivo.

    Proroga maxi-deduzione del costo del lavoro

    La maxi-deduzione del costo del lavoro, di cui all’articolo 4 del Decreto legislativo 30 dicembre 2023 numero 216, è riproposta per il periodo d’imposta successivo quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi. A prevederlo l’articolo 1, comma 399, della Manovra 2025.Le citate disposizioni operano anche per gli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta, con riguardo al periodo d’imposta precedente.

    Bonus lavoro notturno e straordinari nel turismo

    Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, la Legge numero 207/2024 (articolo 1, comma 395) riconosce un trattamento integrativo speciale, per il periodo 1° gennaio 2025 – 30 settembre 2025, ai lavoratori:

    Degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

    Del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali.

    Il trattamento in parola, che non concorre alla formazione del reddito, è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.Le disposizioni di cui al comma 395 sono riservate ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a euro 40 mila.Il sostituto d’imposta (datore di lavoro):

    riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del dipendente, il quale attesta per iscritto l’importo del reddito conseguito nell’anno 2024;

    compensa il credito maturato per effetto del trattamento integrativo speciale di cui al comma 395 mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17, Decreto legislativo numero 241/1997;

    attesta il trattamento liquidato al dipendente all’interno della Certificazione Unica (CU).

    Trasferte dei dipendenti

    La Manovra 2025 riscrive le regole in materia di indennità e rimborsi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in occasione di trasferte o missioni.Nello specifico, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, per le trasferte o le missioni di cui all’articolo 51, comma 5, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917) non concorrono a formare il reddito rilevante ai fini fiscali (e contributivi) se “i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241” (articolo 1, comma 81, lettera a), Manovra 2025).Le disposizioni descritte operano “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024” (articolo 1, comma 83, Manovra 2025).

    Novità Naspi 2025

    L’indennità di disoccupazione NASpI è riservata, previa domanda all’Inps, a coloro che possono far valere, congiuntamente:

    Stato di disoccupazione involontaria;

    Almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

    La Legge di bilancio (articolo 1, comma 171) introduce un ulteriore requisito. Nello specifico, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, la NASpI è riservata a quanti “possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale”.Leggi anche: Assenza ingiustificata: al via le dimissioni tacite, senza diritto alla NaspiSono fatte salve le ipotesi di dimissioni di cui al comma 2, articolo 3, Decreto legislativo numero 22/2015 nello specifico:

    dimissioni per giusta causa;

    casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, Legge numero 604/1966;

    Sono altresì esclusi dalla regola descritta gli eventi di dimissione di cui all’articolo 55 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (Decreto legislativo numero 151/2001). Tali si intendono le dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità, il quale ha inizio da trecento giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio.L’ulteriore requisito per l’accesso alla NASpI si applica a condizione che “l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria” per cui si richiede il sussidio di disoccupazione (articolo 1, comma 171, Manovra 2025).

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    Bonus nascite 1.000 euro nel 2025: requisiti, pagamento e domanda

    La Manovra di bilancio 2025, approvata con Legge 30 dicembre 2024 numero 207, ha puntato molto sul sostegno alla natalità e alle famiglie con figli: tra le misure approvate spicca infatti il nuovo Bonus nascite da 1.000 euro. Nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2025 si legge infatti che la manovra “rafforza altresì le iniziative in favore delle famiglie e della genitorialità, anche con misure volte a supportare gli istituti per la conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari”.Come anticipato dal Documento Programmatico di Bilancio, la Legge numero 207/2024, oltre alla previsione di un terzo mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione (in luogo della percentuale ordinaria del 30%) e alla riproposizione del bonus mamme lavoratrici (dipendenti e autonome), la normativa contempla un sussidio una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025.

    Ecco in dettaglio come funziona il Bonus nascite 2025.

    Indice

    Bonus nascite una tantum

    A chi spetta il Bonus nascite da 1.000 euro

    Soglie ISEE per il Bonus nascite 2025

    Da quando viene pagato il Bonus

    Come richiedere il Bonus nascite nel 2025

    Bonus nascite esentasse

    Fondi stanziati

    Bonus nascite una tantum

    Il 2025 inizia con una delle misure introdotte con la nuova Legge di bilancio, decisa a puntare molto sugli aiuti alle famiglie: il bonus nuova nati da mille euro. L’articolo 1, comma 206 della Manovra, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, introduce, per ogni figlio o adottato dal 1° gennaio 2025, un importo una tantum pari a 1.000 euro.

    A chi spetta il Bonus nascite da 1.000 euro

    Il bonus di 1.000 euro spetta per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.Possono però anche averne diritto i figli di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea, purché in possesso di:

    permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

    titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.

    Al pari di quanto richiesto per l’Assegno Unico e Universale, i soggetti beneficiari del bonus nascite devono obbligatoriamente risiedere in Italia.

    Soglie ISEE per il Bonus nascite 2025

    Il sussidio è riservato ai genitori richiedenti inseriti in un nucleo familiare titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui.Nella determinazione dell’ISEE utile ai fini del riconoscimento del bonus non rilevano le erogazioni relative all’Assegno Unico e Universale (AUU) di cui al Decreto legislativo 29 dicembre 2021, numero 230.

    Da quando viene pagato il Bonus

    Come disposto dall’articolo 1, comma 206 il bonus una tantum è liquidato ai soggetti beneficiari nel mese successivo al mese di nascita o adozione.In attesa di indicazioni ufficiali da parte dell’INPS (con apposita circolare o messaggio) si ipotizza che i pagamenti dei bonus una tantum saranno effettuati dall’Istituto direttamente ai soggetti beneficiari, utilizzando le modalità di pagamento indicate dagli interessati in sede di invio della domanda.

    Come richiedere il Bonus nascite nel 2025

    Il contributo una tantum spetta previa apposita domanda trasmessa all’INPS.L’Istituto stesso è chiamato a gestire l’erogazione del bonus con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente “e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (articolo 1, comma 206, Legge numero 207/2024).Sulle modalità di trasmissione delle domande si attendono i consueti chiarimenti dell’Istituto. Possiamo però già dire che le istanze dovranno essere inviate in via telematica all’INPS, collegandosi (in autonomia) al portale “inps.it”.Al pari di quanto avviene per altri servizi online dell’Istituto, l’accesso agli stessi avviene esclusivamente per coloro che sono in possesso delle credenziali Spid, Cns oppure Cie.

    In alternativa, l’Istituto consentirà probabilmente di trasmettere le domande chiamando il Contact Center dell’INPS oppure rivolgendosi ad enti di Patronato e intermediari dell’Istituto.

    Per conoscere le novità sulla Manovra di quest’anno consigliamo l’E-book di FiscoeTasse “Legge di bilancio 2025“.

    Bonus nascite esentasse

    La somma riconosciuta a titolo di bonus nascite:

    non concorre alla formazione del reddito complessivo rilevante ai fini fiscali, a norma del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917);

    non subisce alcuna trattenuta a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e relative addizionali regionali e comunali.

    Fondi stanziati

    L’erogazione del bonus nascite è finanziata grazie a un plafond di spesa valutato in 330 milioni di euro per l’anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a partire dall’annualità 2026.L’INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dal bonus nascite inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre che al Ministero dell’economia e delle finanze.Nel caso in cui, in sede di attuazione del bonus, si “verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa” sopra descritta, con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare:

    Il valore annuo del bonus, corrispondente a 1.000,00 euro;

    Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) pari a 40 mila euro.

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    Assegno 850 euro anziani invalidi: al via da gennaio 2025. A chi spetta e come ottenerlo

    Il Decreto legislativo 15 marzo 2024 numero 29 in tema di politiche in favore delle persone anziane – detto anche Decreto Anziani – ha istituito (articolo 34) in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, un assegno universale destinato a promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti: l‘Assegno da 850 euro per anziani invalidi. La misura, chiamata Prestazione universale, spetta, previa domanda all’INPS, ad anziani invalidi in possesso di requisiti anagrafici (età pari o superiore agli 80 anni) economici (valore dell’ISEE) e sanitari (bisogno assistenziale gravissimo e titolarità dell’indennità di accompagnamento).Alla luce delle indicazioni Inps, fornite con il Messaggio 4490 del 30 dicembre 2024, analizziamo in dettaglio a chi spetta la Prestazione universale e come ottenerla.

    Indice

    A chi spetta l’assegno da 850 euro anziani invalidi

    Come ottenere la Prestazione universale da 850 euro

    Invio domanda per l’Assegno da 850 euro anziani invalidi

    Precompilazione domanda

    Consultazione della domanda

    Prestazione universale anziani invalidi: importo

    Assegno non tassato

    E l’Accompagnamento?

    Per approfondire il tema del sostegno alle persone invalide, titolari di legge 104 in difficoltà consigliamo La tutela dei soggetti disabili una guida a supporto dei familiari e ai professionisti che si occupano dell’assistenza e della tutela di un soggetto disabile.

    A chi spetta l’assegno da 850 euro anziani invalidi

    Possono accedere alla Prestazione universale le persone anziane non autosufficienti in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

    età anagrafica pari o superiore a 80 anni;

    livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall’INPS, in base alle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica (di cui al D.M. numero 155/2024);

    ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, in corso di validità, non superiore a 6 mila euro;

    titolarità dell’indennità di accompagnamento (ovvero il possesso dei requisiti per il riconoscimento del beneficio).

    Il beneficiario dev’essere in possesso dei requisiti descritti all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio.Da ultimo l’INPS precisa che “qualora per qualsiasi motivazione, dovesse cessare il pagamento dell’indennità di accompagnamento, l’assegno di assistenza (quota integrativa) non può essere erogato” (Messaggio INPS).

    Come ottenere la Prestazione universale da 850 euro

    La Prestazione universale da 850 euro (più l’assegno di accompagnamento) è erogata dall’INPS su espressa richiesta della persona anziana non autosufficiente, in possesso dei requisiti descritti.L’istanza dev’essere presentata online all’Istituto a partire dal 2 gennaio 2025 grazie all’apposita piattaforma disponibile collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Decreto Anziani / Prestazione Universale” in autonomia (con le credenziali SPID, CIE o CNS) ovvero tramite i patronati.

    Invio domanda per l’Assegno da 850 euro anziani invalidi

    L’istanza all’INPS finalizzata ad ottenere la Prestazione universale dev’essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica dal primo giorno del mese in cui viene perfezionato il requisito anagrafico (80 anni), in alternativa:

    collegandosi in autonomia alla piattaforma INPS “Decreto Anziani / Prestazione Universale” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS;

    avvalendosi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

    La presentazione della domanda può essere effettuata per tutto il periodo della sperimentazione, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.In caso di accoglimento dell’istanza la prestazione è riconosciuta dal mese di presentazione della stessa sino alla scadenza del periodo di sperimentazione, se presenti tutti i requisiti per l’intero periodo.L’istruttoria INPS viene avviata dalla data di presentazione della domanda, se il requisito anagrafico è già perfezionato, ovvero al suo perfezionamento, se successivo.La procedura online, in ogni caso, non consente l’inoltro della domanda a coloro che non hanno compiuto 80 anni di età, se il raggiungimento dell’età non si verifica all’interno del mese di trasmissione dell’istanza.

    Allegati

    Messaggio Inps 4490/30 dicembre 2024

    188 KB

    Messaggio Inps 4490/30 dicembre 2024 – Allegato 1

    1.016 KB

    Precompilazione domanda

    La procedura telematica di invio delle domande prevede la precompilazione di alcuni dati, grazie alla consultazione degli archivi INPS.In particolare, una volta inserito il codice fiscale, vengono compilati in automatico:

    cittadinanza;

    residenza;

    contatti.

    I dati possono essere accettati o modificati dall’interessato.Al contrario, quest’ultimo è tenuto a indicare:

    il valore dell’ISEE socio-sanitario;

    la titolarità dell’indennità di accompagnamento.

    Ai fini della valutazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo devono inoltre essere dichiarati gli elementi necessari mediante compilazione di un apposito questionario.

    Consultazione della domanda

    Il soggetto richiedente può consultare lo stato della domanda, in alternativa:

    accedendo alla piattaforma online presente sul sito “inps.it” in autonomia o avvalendosi degli Istituti di patronato;

    chiamando il Contact Center Multicanale dell’Istituto, disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da telefono cellulare).

    Prestazione universale anziani invalidi: importo

    La Prestazione universale da 850 euro è pagata dall’INPS direttamente al beneficiario, su base mensile, a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

    Il sussidio erogato, è composto da due parti:

    Una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento;

    Una quota integrativa (definita Assegno di assistenza) per un importo attualmente pari a 850,00 euro mensili.

    La quota fissa e quella integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati, in particolare:

    la quota fissa è riconosciuta secondo le modalità già in uso per l’indennità di accompagnamento;

    la quota integrativa è liquidata a mezzo di uno specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite la piattaforma INPS “Prestazione Universale”.

    Nel provvedimento di liquidazione inviato al richiedente viene specificata la:

    quota fissa, con indicazione del certificato di pensione identificativo dell’indennità di accompagnamento;

    quota integrativa, con indicazione della decorrenza della rata e dell’importo mensile riconosciuto.

    Da notare che la quota integrativa è finalizzata a:

    remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto dai lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona e titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all’articolo 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81;

    compensare l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.

    Assegno non tassato

    Le somme ricevute dall’INPS nell’ambito della Prestazione universale sono da intendersi:

    esente da imposizione fiscale;

    non soggetta a pignoramento.

    E l’Accompagnamento?

    Come chiarito nel Messaggio INPS numero 4490/2024 la Prestazione Universale, una volta riconosciuta, assorbe l’indennità di accompagnamento (prevista dalla Legge 11 febbraio 1980, numero 18) e le ulteriori prestazioni fornite dagli ATS, negli ambiti di propria competenza (articolo 1, comma 164, Legge 30 dicembre 2021, numero 234).A tal proposito l’interessato in sede di domanda deve espressamente optare per il riconoscimento della Prestazione Universale in sostituzione delle misure citate.

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