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    In vigore il DDL Lavoro 2025: stretta Naspi, dimissioni, smart working e lavoro stagionale. Le novità

    Ufficialmente in vigore il DDL lavoro 2025, che dal 12 gennaio diventa operativo. Si tratta del decreto in tema di lavoro collegato alla Legge di bilancio 2025, con molte novità rilevanti in tema di dimissioni, Naspi, lavori stagionali e in somministrazione e cassa integrazione. Un testo di 33 articolo con molte novità, tra le tante: regole semplificate per gli stagionali e i lavoratori in contratto di somministrazione, possibilità di lavorare durante la cassa integrazione, paletti per le assenze ingiustificate sul lavoro e novità in tema di smart working e periodo di prova.

    Ecco in sostanza le regole in vigore.

    Indice

    Conciliazioni telematiche

    Assenze ingiustificate: dimissioni tacite senza Naspi

    Semplificazioni nella Somministrazione di Lavoro

    Si può lavorare durante la CIG

    Modifiche al periodo di prova

    DDL lavoro e novità smart working

    Conciliazioni telematiche

    Una delle principali novità inserite nei 33 articoli del DDL Lavoro 2025 riguarda la modalità di svolgimento delle conciliazioni sindacali. Sarà infatti possibile gestire le controversie di lavoro in modalità telematica o tramite collegamenti audiovisivi, con l’obiettivo di agevolare l’accesso ai servizi di conciliazione e ridurre i costi operativi per tutte le parti coinvolte. Questo cambiamento mira a rendere il processo di risoluzione delle dispute più flessibile e accessibile, mantenendo comunque l’affidabilità delle procedure in atto.

    Assenze ingiustificate: dimissioni tacite senza Naspi

    E’ poi prevista una regolamentazione più stringente sulle cosiddette dimissioni per fatti concludenti. In caso di assenza ingiustificata di un lavoratore, che superi i termini stabiliti dal proprio CCNL– o in mancanza di specifiche del CCNL – oltre i 15 giorni – il datore di lavoro dovrà notificare l’assenza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Così facendo, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore, e di conseguenza, quest’ultimo non potrà fare richiesta di Naspi (essendo considerata interruzione del lavoro per volontà del dipendente. Obiettivo dichiarato: limitare comportamenti opportunistici ai fini Naspi.

    Approfondisci in questo articolo: Assenza ingiustificata: al via le dimissioni tacite, senza diritto alla Naspi

    Semplificazioni nella Somministrazione di Lavoro

    Il decreto prevede anche semplificazioni significative per la somministrazione di lavoro a tempo determinato. Tra le principali novità vi è l’esclusione dal computo dei limiti quantitativi della somministrazione a tempo determinato per lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l’agenzia di somministrazione o per specifiche esigenze (stagionalità, start-up, sostituzioni temporanee). Questa modifica intende incentivare l’utilizzo di contratti flessibili e rendere più dinamico il mercato del lavoro, allineandosi alle esigenze produttive delle imprese.

    In soldoni, le aziende avranno la possibilità di utilizzare senza limiti e vincoli i contratti in somministrazione a tempo determinato e indeterminato.

    Si può lavorare durante la CIG

    Tra le altre disposizioni del DDL Lavoro, vi è l’autorizzazione a svolgere attività lavorative durante la cassa integrazione (CIG): unico vincolo di informare l’INPS preventivamente. I lavoratori che intraprendono attività retribuite durante la CIG perdono il diritto al trattamento integrativo per le giornate di lavoro effettuate. Questa norma mira a consentire una maggiore autonomia ai lavoratori e a ridurre la dipendenza esclusiva dalle misure di integrazione salariale.

    Modifiche al periodo di prova

    Il decreto Lavoro stabilisce anche regole più precise riguardo alla durata del periodo di prova nei contratti a termine. La durata è stabilita in un giorno per ogni 15 di calendario, con una durata minima di due giorni per contratti fino a 6 mesi e fino a un massimo di 30 giorni per contratti di durata fino a un anno. Questa regolamentazione vuole offrire maggiore chiarezza e tutela sia ai datori di lavoro che ai lavoratori, bilanciando il diritto alla valutazione reciproca durante il periodo iniziale di lavoro.

    Leggi anche > Periodo di prova non superato: ho diritto alla Naspi?

    DDL lavoro e novità smart working

    In tema di smart working, il Collegato conferma l’obbligo in capo al datore di lavoro di comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro i nomi dei lavoratori e le date di inizio/fine del lavoro agile, e deve farlo entro 5 giorni dall’avvio del periodo.Per quanto riguarda il lavoro autonomo invece, del DDL lavoro viene confermata una norma sul contratto ibrido a causa mista, che introduce la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.

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    In vigore il DDL Lavoro 2025: stretta Naspi, dimissioni, smart working e lavoro stagionale. Le novità

    Ufficialmente in vigore il DDL lavoro 2025, che dal 12 gennaio diventa operativo. Si tratta del decreto in tema di lavoro collegato alla Legge di bilancio 2025, con molte novità rilevanti in tema di dimissioni, Naspi, lavori stagionali e in somministrazione e cassa integrazione. Un testo di 33 articolo con molte novità, tra le tante: regole semplificate per gli stagionali e i lavoratori in contratto di somministrazione, possibilità di lavorare durante la cassa integrazione, paletti per le assenze ingiustificate sul lavoro e novità in tema di smart working e periodo di prova.

    Ecco in sostanza le regole in vigore.

    Indice

    Conciliazioni telematiche

    Assenze ingiustificate: dimissioni tacite senza Naspi

    Semplificazioni nella Somministrazione di Lavoro

    Si può lavorare durante la CIG

    Modifiche al periodo di prova

    DDL lavoro e novità smart working

    Conciliazioni telematiche

    Una delle principali novità inserite nei 33 articoli del DDL Lavoro 2025 riguarda la modalità di svolgimento delle conciliazioni sindacali. Sarà infatti possibile gestire le controversie di lavoro in modalità telematica o tramite collegamenti audiovisivi, con l’obiettivo di agevolare l’accesso ai servizi di conciliazione e ridurre i costi operativi per tutte le parti coinvolte. Questo cambiamento mira a rendere il processo di risoluzione delle dispute più flessibile e accessibile, mantenendo comunque l’affidabilità delle procedure in atto.

    Assenze ingiustificate: dimissioni tacite senza Naspi

    E’ poi prevista una regolamentazione più stringente sulle cosiddette dimissioni per fatti concludenti. In caso di assenza ingiustificata di un lavoratore, che superi i termini stabiliti dal proprio CCNL– o in mancanza di specifiche del CCNL – oltre i 15 giorni – il datore di lavoro dovrà notificare l’assenza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Così facendo, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore, e di conseguenza, quest’ultimo non potrà fare richiesta di Naspi (essendo considerata interruzione del lavoro per volontà del dipendente. Obiettivo dichiarato: limitare comportamenti opportunistici ai fini Naspi.

    Approfondisci in questo articolo: Assenza ingiustificata: al via le dimissioni tacite, senza diritto alla Naspi

    Semplificazioni nella Somministrazione di Lavoro

    Il decreto prevede anche semplificazioni significative per la somministrazione di lavoro a tempo determinato. Tra le principali novità vi è l’esclusione dal computo dei limiti quantitativi della somministrazione a tempo determinato per lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l’agenzia di somministrazione o per specifiche esigenze (stagionalità, start-up, sostituzioni temporanee). Questa modifica intende incentivare l’utilizzo di contratti flessibili e rendere più dinamico il mercato del lavoro, allineandosi alle esigenze produttive delle imprese.

    In soldoni, le aziende avranno la possibilità di utilizzare senza limiti e vincoli i contratti in somministrazione a tempo determinato e indeterminato.

    Si può lavorare durante la CIG

    Tra le altre disposizioni del DDL Lavoro, vi è l’autorizzazione a svolgere attività lavorative durante la cassa integrazione (CIG): unico vincolo di informare l’INPS preventivamente. I lavoratori che intraprendono attività retribuite durante la CIG perdono il diritto al trattamento integrativo per le giornate di lavoro effettuate. Questa norma mira a consentire una maggiore autonomia ai lavoratori e a ridurre la dipendenza esclusiva dalle misure di integrazione salariale.

    Modifiche al periodo di prova

    Il decreto Lavoro stabilisce anche regole più precise riguardo alla durata del periodo di prova nei contratti a termine. La durata è stabilita in un giorno per ogni 15 di calendario, con una durata minima di due giorni per contratti fino a 6 mesi e fino a un massimo di 30 giorni per contratti di durata fino a un anno. Questa regolamentazione vuole offrire maggiore chiarezza e tutela sia ai datori di lavoro che ai lavoratori, bilanciando il diritto alla valutazione reciproca durante il periodo iniziale di lavoro.

    Leggi anche > Periodo di prova non superato: ho diritto alla Naspi?

    DDL lavoro e novità smart working

    In tema di smart working, il Collegato conferma l’obbligo in capo al datore di lavoro di comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro i nomi dei lavoratori e le date di inizio/fine del lavoro agile, e deve farlo entro 5 giorni dall’avvio del periodo.Per quanto riguarda il lavoro autonomo invece, del DDL lavoro viene confermata una norma sul contratto ibrido a causa mista, che introduce la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.

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    Bonus nido 2025: nuovi importi e calcolo. Come funziona quest’anno

    Una legge del 2016 (la numero 232 al comma 355 dell’articolo 1) ha introdotto, ormai da tempo, un contributo erogato dall’INPS per il pagamento delle rette di frequenza di asili nido pubblici e privati nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche: il bonus nido. Il contributo è stato poi rinnovato di anno in anno, confermato dalle diverse manovre finanziarie, compresa la Legge di bilancio 2025, che ha rinnovato e introdotto alcune novità al bonus. La domanda di bonus nido dev’essere trasmessa all’INPS, nel rispetto delle indicazioni operative annualmente fornite con apposito messaggio:

    con riguardo al contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, dal genitore / affidatario che ne sostiene l’onere;

    con riferimento al contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, dal genitore / affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione.

    L’importo del contributo (ribattezzato Bonus Nido) spetta in misura diversa a seconda dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE minorenni) in corso di validità.La recente Manovra di bilancio 2025, in vigore dallo scorso 1° gennaio interviene in materia di Bonus nido (articolo 1, commi 210 e 211), da un lato aumentando l’autorizzazione di spesa e, dall’altro, eliminando il requisito legato alla presenza di un ulteriore figlio di età inferiore ai dieci anni necessario per poter ottenere il contributo maggiorato.Ecco come funziona il bonus nido nel 2025.

    Indice

    Importi Bonus Nido 2025

    Bonus nido maggiorato 2025: a chi spetta

    Aumento fondi 2025

    Come richiedere il Bonus nido 2025

    Assegno unico fuori dal calcolo ISEE

    Importi Bonus Nido 2025

    L’ammontare del Bonus Nido è, come anticipato, diverso a seconda dell’ISEE minorenni, in corso di validità, del nucleo familiare, in particolare:

    un importo massimo di 3.000 euro con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;

    un importo massimo di 2.500 euro con ISEE minorenni in corso di validità da 25.001 a 40.000 euro;

    un importo massimo di 1.500 euro in presenza di un ISEE minorenni in corso di validità superiore a 40 mila euro ovvero di:

    Assenza di ISEE minorenni;

    ISEE con omissioni e / o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e / o dei dati reddituali auto-dichiarati;

    ISEE discordante;

    ISEE minorenni non calcolabile.

    Bonus nido maggiorato 2025: a chi spetta

    Nella versione della Legge numero 232/2016 (articolo 1, comma 355), precedente alle modifiche operate dalla Manovra 2025, in presenza dei seguenti requisiti:

    Figli nati a decorrere dal 1° gennaio 2024;

    Nuclei familiari con un valore dell’ISEE fino a 40 mila euro;

    Nuclei in cui sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni;

    il Bonus Nido è elevato di un importo pari a 2.100,00 euro.La legge di bilancio 2025, con l’articolo 1, comma 210, elimina il riferimento ai nuclei familiari in cui sia “già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni”, quale requisito necessario per poter accedere al contributo maggiorato. Restano invece vigenti le altre condizioni legate all’ISEE e ai figli nati a decorrere dal 1° gennaio 2024.Ne consegue che, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025, i nuclei familiari in cui risultano:

    nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024;

    ISEE minorenni fino a 40 mila euro;

    possono ottenere un contributo sia per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati che per l’utilizzo di forme di supporto domiciliare, maggiorato di 2.100,00 euro e, pertanto, con i seguenti importi massimi:

    3.600 euro con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40 mila euro (Bonus Nido maggiorato);

    1.500 euro con ISEE minorenni superiore a 40 mila euro (Bonus Nido non maggiorato).

    L’importo massimo di 1.500,00 euro spetta altresì nelle ipotesi di:

    assenza di ISEE minorenni;

    ISEE recante omissioni e / o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e / o dei dati reddituali auto-dichiarati;

    ISEE discordante.

    Per conoscere le novità sulla Manovra di quest’anno consigliamo l’E-book di FiscoeTasse “Legge di bilancio 2025“.

    Aumento fondi 2025

    A seguito dell’abrogazione del requisito legato alla presenza di un figlio di età inferiore ai dieci anni il Bonus Nido maggiorato conosce un’estensione della platea dei potenziali beneficiari. Per questo motivo la Manovra 2025, grazie all’articolo 1, comma 211, aumenta l’autorizzazione di spesa (di cui all’articolo 1, comma 355 citato) di:

    97 milioni di euro per l’anno 2025;

    131 milioni di euro per l’anno 2026;

    194 milioni di euro per l’anno 2027;

    197 milioni di euro per l’anno 2028;

    200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

    Come richiedere il Bonus nido 2025

    Per poter presentare le domande di contributo per l’anno 2025 (anche alla luce delle modifiche introdotte dall’ultima legge di bilancio) è necessario attendere l’apposito messaggio con cui l’INPS comunica l’aggiornamento della piattaforma telematica (presente sul portale “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”) messa a disposizione dall’Istituto per l’invio delle istanze.

    Assegno unico fuori dal calcolo ISEE

    Un’ulteriore novità introdotta dalla Manovra 2025 e suscettibile di influenzare l’erogazione del Bonus Nido è quella contemplata dall’articolo 1, comma 209 della stessa Legge numero 207/2024.Nello specifico si dispone che, per la determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’attribuzione del contributo, non rilevano le erogazioni relative all’Assegno Unico e Universale.Per effetto di quanto descritto, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 355, Legge numero 232/2016 è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

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    Le nuove tabelle ACI 2025 per calcolare i Fringe benefit e rimborsi Km delle auto aziendali

    Sono in vigore le nuove tabelle ACI 2025 per calcolare i rimborsi chilometrici nell’ambito dei fringe benefit aziendali, con alcune novità.

    La Gazzetta ufficiale del 30 dicembre ospita il nuovo calcolo dei costi chilometrici ripartito per tutte le tipologie di autoveicoli, concessi in uso ai dipendenti di aziende.

    Inoltre, dal 1° gennaio 2025 sono anche cambiati i calcoli dei rimborsi, che d’ora in poi verranno effettuati per alimentazione dei veicoli (non più per emissione di co2) e sulla base di nuove percentuali di conteggio.

    Ecco le novità e le tabelle ACI 2025.

    Per i dettagli sulle regole in tema di welfare per dipendenti consigliamo il libro Welfare aziendale & Fringe benefit , aggiornato alla Legge di bilancio 2025

    Indice

    Cosa sono i Fringe benefit con rimborsi KM

    Tabelle ACI 2025: novità sul calcolo rimborsi

    Le nuove tabelle ACI 2025

    Cosa sono i Fringe benefit con rimborsi KM

    I fringe benefit con rimborsi chilometrici sono compensazioni legate all’uso di un veicolo aziendale, concesso in uso promiscuo ai dipendenti, per scopi personali oltre che professionali. Il rimborso chilometrico si calcola basandosi su una stima convenzionale della distanza percorsa per uso privato, utilizzando le tabelle ACI per stabilire il costo per chilometro. Questo valore viene poi applicato per determinare il valore del beneficio fruibile dal dipendente, che ha impatti fiscali sia per l’azienda che per il lavoratore.

    Leggi anche: Fringe benefit 2025: soglie di detassazione fino a 2mila euro e bonus affitto dipendenti

    Tabelle ACI 2025: novità sul calcolo rimborsi

    Partiamo dalle nuove regole sul calcolo delle cifre per il rimborsi dei costi per chilometro, effettuati dal dipendente che utilizza un’auto aziendale.

    A partire dal 1° gennaio 2025, ci saranno importanti cambiamenti nelle regole per il calcolo dei fringe benefit relativi all’uso promiscuo di auto aziendali per i dipendenti. Queste modifiche sono dettagliate nell’articolo 1, comma 48, della legge, che ha apportato una revisione all’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).Cambiano i criteri: da Co2 ad alimentazione veicoloLa principale novità introdotta è la modifica del criterio di determinazione del valore del fringe benefit. Si passa da un sistema basato sul livello di emissioni di anidride carbonica a un nuovo metodo che considera la tipologia di alimentazione del veicolo. Questo cambiamento mira a favorire l’uso di veicoli meno inquinanti, come quelli elettrici, e a penalizzare quelli con motori endotermici, indipendentemente dalle loro emissioni specifiche.

    Le nuove regole specificano che, per le auto e i veicoli a due ruote di nuova immatricolazione e con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il valore del fringe benefit sarà pari al 50% del costo derivante da un utilizzo convenzionale di 15.000 chilometri annui, secondo i costi chilometrici riportati nelle tabelle ACI. Da questa somma vanno sottratti eventuali importi già pagati dal dipendente.

    Nuove percentuali di calcoloInoltre, il decreto introduce delle percentuali ridotte per i veicoli ecologici:

    veicoli completamente elettrici: 10% del costo chilometrico standard per 15.000 km/anno.

    veicoli ibridi plug-in: 20% del costo chilometrico standard per 15.000 km/anno.

    altri veicoli: 50% del costo chilometrico standard per 15.000 km/anno.

    Le tabelle ACI del 2025 sono aggiornate per riflettere queste nuove percentuali, facilitando il calcolo del fringe benefit per ogni tipo di veicolo.Le disposizioni si applicano esclusivamente ai veicoli di nuova immatricolazione, assegnati con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, il termine “di nuova immatricolazione” si riferisce a veicoli immatricolati a partire da tale data e il momento della firma dell’atto di assegnazione tra datore di lavoro e dipendente è decisivo per determinare l’applicabilità delle nuove regole.

    Vai al servizio ACI di calcolo dei costi chilometrici

    Le nuove tabelle ACI 2025

    Detto ciò, sulla Gazzetta ufficiale del 30 dicembre, l’Agenzia entrate ha pubblicato tutte le nuove tabelle ACI, da utilizzare quest’anno per calcolare i rimborsi chilometrici per le auto aziendali utilizzate dai dipendenti. In sostanza, le tabelle Aci servono per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.

    Queste sono suddivise nel 2025 per tipologia di veicoli, in dettaglio:

    Fringe benefit 2025 autoveicoli a benzina in produzione >> link al pdf

    Fringe benefit 2025 autoveicoli a gasolio in produzione,

    Fringe benefit 2025 autoveicoli a benzina GPL in produzione,

    Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-benzina in produzione,

    Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-gasolio in produzione,

    Fringe benefit 2025 autoveicoli ibridi-plug in  in produzione,

    Fringe benefit 2025 autoveicoli  elettrici in produzione,

    Fringe benefit 2025 autoveicoli benzina fuori produzione,

    Fringe benefit 2025 autoveicoli a gasolio fuori produzione,

    Fringe benefit 225 autoveicoli benzina-GPL, benzina-metano, e metano esclusivo fuori produzione,

    Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-benzina fuori produzione

    Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-gasolio fuori produzione,

    Fringe benefit 2025 autoveicoli ibridi-plug in fuori produzione,

    Fringe benefit 2025 autoveicoli elettrici fuori produzione,

    Fringe benefit 2025 motoveicoli,

    Fringe benefit 2025 autocaravan.

    Allegati

    Nuove Tabelle ACI – i PDF […]

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    Le nuove tabelle ACI 2025 per calcolare i Fringe benefit e rimborsi Km delle auto aziendali

    Sono in vigore le nuove tabelle ACI 2025 per calcolare i rimborsi chilometrici nell’ambito dei fringe benefit aziendali, con alcune novità.

    La Gazzetta ufficiale del 30 dicembre ospita il nuovo calcolo dei costi chilometrici ripartito per tutte le tipologie di autoveicoli, concessi in uso ai dipendenti di aziende.

    Inoltre, dal 1° gennaio 2025 sono anche cambiati i calcoli dei rimborsi, che d’ora in poi verranno effettuati per alimentazione dei veicoli (non più per emissione di co2) e sulla base di nuove percentuali di conteggio.

    Ecco le novità e le tabelle ACI 2025.

    Per i dettagli sulle regole in tema di welfare per dipendenti consigliamo il libro Welfare aziendale & Fringe benefit , aggiornato alla Legge di bilancio 2025

    Indice

    Cosa sono i Fringe benefit con rimborsi KM

    Tabelle ACI 2025: novità sul calcolo rimborsi

    Le nuove tabelle ACI 2025

    Cosa sono i Fringe benefit con rimborsi KM

    I fringe benefit con rimborsi chilometrici sono compensazioni legate all’uso di un veicolo aziendale, concesso in uso promiscuo ai dipendenti, per scopi personali oltre che professionali. Il rimborso chilometrico si calcola basandosi su una stima convenzionale della distanza percorsa per uso privato, utilizzando le tabelle ACI per stabilire il costo per chilometro. Questo valore viene poi applicato per determinare il valore del beneficio fruibile dal dipendente, che ha impatti fiscali sia per l’azienda che per il lavoratore.

    Leggi anche: Fringe benefit 2025: soglie di detassazione fino a 2mila euro e bonus affitto dipendenti

    Tabelle ACI 2025: novità sul calcolo rimborsi

    Partiamo dalle nuove regole sul calcolo delle cifre per il rimborsi dei costi per chilometro, effettuati dal dipendente che utilizza un’auto aziendale.

    A partire dal 1° gennaio 2025, ci saranno importanti cambiamenti nelle regole per il calcolo dei fringe benefit relativi all’uso promiscuo di auto aziendali per i dipendenti. Queste modifiche sono dettagliate nell’articolo 1, comma 48, della legge, che ha apportato una revisione all’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).Cambiano i criteri: da Co2 ad alimentazione veicoloLa principale novità introdotta è la modifica del criterio di determinazione del valore del fringe benefit. Si passa da un sistema basato sul livello di emissioni di anidride carbonica a un nuovo metodo che considera la tipologia di alimentazione del veicolo. Questo cambiamento mira a favorire l’uso di veicoli meno inquinanti, come quelli elettrici, e a penalizzare quelli con motori endotermici, indipendentemente dalle loro emissioni specifiche.

    Le nuove regole specificano che, per le auto e i veicoli a due ruote di nuova immatricolazione e con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il valore del fringe benefit sarà pari al 50% del costo derivante da un utilizzo convenzionale di 15.000 chilometri annui, secondo i costi chilometrici riportati nelle tabelle ACI. Da questa somma vanno sottratti eventuali importi già pagati dal dipendente.

    Nuove percentuali di calcoloInoltre, il decreto introduce delle percentuali ridotte per i veicoli ecologici:

    veicoli completamente elettrici: 10% del costo chilometrico standard per 15.000 km/anno.

    veicoli ibridi plug-in: 20% del costo chilometrico standard per 15.000 km/anno.

    altri veicoli: 50% del costo chilometrico standard per 15.000 km/anno.

    Le tabelle ACI del 2025 sono aggiornate per riflettere queste nuove percentuali, facilitando il calcolo del fringe benefit per ogni tipo di veicolo.Le disposizioni si applicano esclusivamente ai veicoli di nuova immatricolazione, assegnati con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, il termine “di nuova immatricolazione” si riferisce a veicoli immatricolati a partire da tale data e il momento della firma dell’atto di assegnazione tra datore di lavoro e dipendente è decisivo per determinare l’applicabilità delle nuove regole.

    Vai al servizio ACI di calcolo dei costi chilometrici

    Le nuove tabelle ACI 2025

    Detto ciò, sulla Gazzetta ufficiale del 30 dicembre, l’Agenzia entrate ha pubblicato tutte le nuove tabelle ACI, da utilizzare quest’anno per calcolare i rimborsi chilometrici per le auto aziendali utilizzate dai dipendenti. In sostanza, le tabelle Aci servono per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.

    Queste sono suddivise nel 2025 per tipologia di veicoli, in dettaglio:

    Fringe benefit 2025 autoveicoli a benzina in produzione >> link al pdf

    Fringe benefit 2025 autoveicoli a gasolio in produzione,

    Fringe benefit 2025 autoveicoli a benzina GPL in produzione,

    Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-benzina in produzione,

    Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-gasolio in produzione,

    Fringe benefit 2025 autoveicoli ibridi-plug in  in produzione,

    Fringe benefit 2025 autoveicoli  elettrici in produzione,

    Fringe benefit 2025 autoveicoli benzina fuori produzione,

    Fringe benefit 2025 autoveicoli a gasolio fuori produzione,

    Fringe benefit 225 autoveicoli benzina-GPL, benzina-metano, e metano esclusivo fuori produzione,

    Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-benzina fuori produzione

    Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-gasolio fuori produzione,

    Fringe benefit 2025 autoveicoli ibridi-plug in fuori produzione,

    Fringe benefit 2025 autoveicoli elettrici fuori produzione,

    Fringe benefit 2025 motoveicoli,

    Fringe benefit 2025 autocaravan.

    Allegati

    Nuove Tabelle ACI – i PDF […]

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