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    Visite mediche del lavoro: cosa cambia nel 2025 sulla sorveglianza sanitaria

    La nuova Legge 203 del 13 dicembre 2024, nota come Collegato Lavoro alla Legge di bilancio 2025, in vigore dal 12 gennaio, ha introdotto importanti cambiamenti sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro per quanto riguarda visite mediche. Queste modifiche aggiornano il Decreto legislativo 81/2008, che stabilisce le regole per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.In questo articolo vedremo nel dettaglio le novità, tenendo conto anche delle spiegazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n. 9740 del 30 dicembre 2024.

    Indice

    Cos’è la sorveglianza sanitaria

    Visite mediche anche in fase preassuntiva

    Stop a ripetizioni di esami già effettuati

    Esclusione dalle visite mediche

    Accertamento tossico/alcol dipendenza

    Esiti delle visite

    Ricorsi contro le visite mediche del lavoro

    Cartella sanitaria e di rischio

    Cos’è la sorveglianza sanitaria

    Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli atti medici (svolti a cura e spese del datore di lavoro) destinati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.La sorveglianza sanitaria interessa i lavoratori esposti a:

    agenti fisici come, ad esempio, rumore, ultrasuoni, infrasuoni e vibrazioni meccaniche;

    agenti biologici;

    agenti chimici pericolosi per la salute;

    amianto.

    Sono inoltre coinvolti dalla sorveglianza sanitaria gli addetti a:

    videoterminali;

    lavoro notturno;

    movimentazione manuale dei carichi;

    apparecchi di sollevamento e alla guida di macchine per movimentazione terra e merci.

    Visite mediche anche in fase preassuntiva

    La sorveglianza sanitaria si traduce in una serie di visite mediche, effettuate dal medico competente, destinate a verificare lo stato di salute dei lavoratori e l’idoneità degli stessi alla mansione specifica cui sono adibiti:

    preventive e, in particolare, a seguito delle modifiche disposte dal Collegato Lavoro, anche in fase preassuntiva (articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1.1), così da valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione;

    periodiche, per controllare lo stato di salute e confermare l’idoneità alla mansione;

    su richiesta del lavoratore, per esprimere un giudizio di idoneità specifica alla mansione, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali ovvero alle condizioni di salute del dipendente, suscettibili di peggiorare a causa delle attività svolte;

    in occasione di un cambio di mansione, onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

    precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata eccedente i sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente per verificare nuovamente l’idoneità alla mansione (frase, quest’ultima, introdotta dal Collegato Lavoro, grazie all’articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1.3);

    all’atto della cessazione del rapporto se si tratta di lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute o iscritti anche una sola volta nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione.

    Con riguardo al punto 5) la Legge numero 203/2024 dispone che qualora “non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.

    Stop a ripetizioni di esami già effettuati

    Il nuovo comma 2-bis di cui all’articolo 41 del Testo Unico, come modificato dal Collegato Lavoro 2025, dispone che il medico competente, nella prescrizione di esami clinici / biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del dipendente stesso, al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.

    In sostanza, il medico del lavoro deve evitare di far ripetere al lavoratore esami già fatti, se ritiene che siano ancora validi e utili per la visita preventiva.

    Esclusione dalle visite mediche

    A norma dell’articolo 41, comma 3, del Testo Unico (non interessato dalle modifiche del Collegato Lavoro) le visite mediche non possono essere effettuate:

    per accertare stati di gravidanza;

    negli altri casi vietati dalla normativa vigente, come per accertare l’idoneità / infermità per malattia o infortunio di tutti i lavoratori (tali accertamenti possono essere effettuati solo per il tramite di strutture pubbliche o Istituti specializzati di diritto pubblico).

    Accertamento tossico/alcol dipendenza

    Il Collegato Lavoro posticipa dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2024 il termine di scadenza entro il quale, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

    Esiti delle visite

    Il medico competente, sulla base dei risultati delle visite effettuate, esprime per iscritto (rilasciando copia del documento al datore di lavoro e al dipendente) uno dei seguenti giudizi:

    Idoneità;

    Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

    Inidoneità temporanea;

    Inidoneità permanente.

    Ricorsi contro le visite mediche del lavoro

    Se un lavoratore non è d’accordo con il giudizio del medico competente, ad esempio quello ricevuto prima dell’assunzione, può fare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del risultato. Il ricorso deve essere presentato all’azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, che potrà confermare, modificare o annullare il giudizio dopo eventuali verifiche aggiuntive.Una novità importante introdotta dal Collegato Lavoro è che ora la competenza per gestire questi ricorsi è attribuita all’ASL, mentre in passato era affidata all’organo di vigilanza.

    Cartella sanitaria e di rischio

    Gli esiti della sorveglianza sanitaria sono indicati dal medico competente nell’apposita cartella sanitaria e di rischio.Il medico è chiamato a elaborare, aggiornare e custodire la cartella, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a visita medica. La cartella, predisposta su formato cartaceo e / o informatizzato, dev’essere conservata in originale dall’azienda per almeno dieci anni, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.Il dipendente ha comunque diritto, alla cessazione del rapporto, di ricevere copia della cartella. 

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    La nuova Legge 203 del 13 dicembre 2024, nota come Collegato Lavoro alla Legge di bilancio 2025, in vigore dal 12 gennaio, ha introdotto importanti cambiamenti sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro per quanto riguarda visite mediche. Queste modifiche aggiornano il Decreto legislativo 81/2008, che stabilisce le regole per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.In questo articolo vedremo nel dettaglio le novità, tenendo conto anche delle spiegazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n. 9740 del 30 dicembre 2024.

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    Cos’è la sorveglianza sanitaria

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    Stop a ripetizioni di esami già effettuati

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    Accertamento tossico/alcol dipendenza

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    Cartella sanitaria e di rischio

    Cos’è la sorveglianza sanitaria

    Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli atti medici (svolti a cura e spese del datore di lavoro) destinati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.La sorveglianza sanitaria interessa i lavoratori esposti a:

    agenti fisici come, ad esempio, rumore, ultrasuoni, infrasuoni e vibrazioni meccaniche;

    agenti biologici;

    agenti chimici pericolosi per la salute;

    amianto.

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    videoterminali;

    lavoro notturno;

    movimentazione manuale dei carichi;

    apparecchi di sollevamento e alla guida di macchine per movimentazione terra e merci.

    Visite mediche anche in fase preassuntiva

    La sorveglianza sanitaria si traduce in una serie di visite mediche, effettuate dal medico competente, destinate a verificare lo stato di salute dei lavoratori e l’idoneità degli stessi alla mansione specifica cui sono adibiti:

    preventive e, in particolare, a seguito delle modifiche disposte dal Collegato Lavoro, anche in fase preassuntiva (articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1.1), così da valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione;

    periodiche, per controllare lo stato di salute e confermare l’idoneità alla mansione;

    su richiesta del lavoratore, per esprimere un giudizio di idoneità specifica alla mansione, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali ovvero alle condizioni di salute del dipendente, suscettibili di peggiorare a causa delle attività svolte;

    in occasione di un cambio di mansione, onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

    precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata eccedente i sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente per verificare nuovamente l’idoneità alla mansione (frase, quest’ultima, introdotta dal Collegato Lavoro, grazie all’articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1.3);

    all’atto della cessazione del rapporto se si tratta di lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute o iscritti anche una sola volta nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione.

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    In sostanza, il medico del lavoro deve evitare di far ripetere al lavoratore esami già fatti, se ritiene che siano ancora validi e utili per la visita preventiva.

    Esclusione dalle visite mediche

    A norma dell’articolo 41, comma 3, del Testo Unico (non interessato dalle modifiche del Collegato Lavoro) le visite mediche non possono essere effettuate:

    per accertare stati di gravidanza;

    negli altri casi vietati dalla normativa vigente, come per accertare l’idoneità / infermità per malattia o infortunio di tutti i lavoratori (tali accertamenti possono essere effettuati solo per il tramite di strutture pubbliche o Istituti specializzati di diritto pubblico).

    Accertamento tossico/alcol dipendenza

    Il Collegato Lavoro posticipa dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2024 il termine di scadenza entro il quale, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

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    Il medico competente, sulla base dei risultati delle visite effettuate, esprime per iscritto (rilasciando copia del documento al datore di lavoro e al dipendente) uno dei seguenti giudizi:

    Idoneità;

    Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

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    Gli esiti della sorveglianza sanitaria sono indicati dal medico competente nell’apposita cartella sanitaria e di rischio.Il medico è chiamato a elaborare, aggiornare e custodire la cartella, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a visita medica. La cartella, predisposta su formato cartaceo e / o informatizzato, dev’essere conservata in originale dall’azienda per almeno dieci anni, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.Il dipendente ha comunque diritto, alla cessazione del rapporto, di ricevere copia della cartella. 

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    Cos’è la sorveglianza sanitaria

    Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli atti medici (svolti a cura e spese del datore di lavoro) destinati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.La sorveglianza sanitaria interessa i lavoratori esposti a:

    agenti fisici come, ad esempio, rumore, ultrasuoni, infrasuoni e vibrazioni meccaniche;

    agenti biologici;

    agenti chimici pericolosi per la salute;

    amianto.

    Sono inoltre coinvolti dalla sorveglianza sanitaria gli addetti a:

    videoterminali;

    lavoro notturno;

    movimentazione manuale dei carichi;

    apparecchi di sollevamento e alla guida di macchine per movimentazione terra e merci.

    Visite mediche anche in fase preassuntiva

    La sorveglianza sanitaria si traduce in una serie di visite mediche, effettuate dal medico competente, destinate a verificare lo stato di salute dei lavoratori e l’idoneità degli stessi alla mansione specifica cui sono adibiti:

    preventive e, in particolare, a seguito delle modifiche disposte dal Collegato Lavoro, anche in fase preassuntiva (articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1.1), così da valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione;

    periodiche, per controllare lo stato di salute e confermare l’idoneità alla mansione;

    su richiesta del lavoratore, per esprimere un giudizio di idoneità specifica alla mansione, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali ovvero alle condizioni di salute del dipendente, suscettibili di peggiorare a causa delle attività svolte;

    in occasione di un cambio di mansione, onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

    precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata eccedente i sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente per verificare nuovamente l’idoneità alla mansione (frase, quest’ultima, introdotta dal Collegato Lavoro, grazie all’articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1.3);

    all’atto della cessazione del rapporto se si tratta di lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute o iscritti anche una sola volta nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione.

    Con riguardo al punto 5) la Legge numero 203/2024 dispone che qualora “non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.

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    Il nuovo comma 2-bis di cui all’articolo 41 del Testo Unico, come modificato dal Collegato Lavoro 2025, dispone che il medico competente, nella prescrizione di esami clinici / biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del dipendente stesso, al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.

    In sostanza, il medico del lavoro deve evitare di far ripetere al lavoratore esami già fatti, se ritiene che siano ancora validi e utili per la visita preventiva.

    Esclusione dalle visite mediche

    A norma dell’articolo 41, comma 3, del Testo Unico (non interessato dalle modifiche del Collegato Lavoro) le visite mediche non possono essere effettuate:

    per accertare stati di gravidanza;

    negli altri casi vietati dalla normativa vigente, come per accertare l’idoneità / infermità per malattia o infortunio di tutti i lavoratori (tali accertamenti possono essere effettuati solo per il tramite di strutture pubbliche o Istituti specializzati di diritto pubblico).

    Accertamento tossico/alcol dipendenza

    Il Collegato Lavoro posticipa dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2024 il termine di scadenza entro il quale, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

    Esiti delle visite

    Il medico competente, sulla base dei risultati delle visite effettuate, esprime per iscritto (rilasciando copia del documento al datore di lavoro e al dipendente) uno dei seguenti giudizi:

    Idoneità;

    Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

    Inidoneità temporanea;

    Inidoneità permanente.

    Ricorsi contro le visite mediche del lavoro

    Se un lavoratore non è d’accordo con il giudizio del medico competente, ad esempio quello ricevuto prima dell’assunzione, può fare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del risultato. Il ricorso deve essere presentato all’azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, che potrà confermare, modificare o annullare il giudizio dopo eventuali verifiche aggiuntive.Una novità importante introdotta dal Collegato Lavoro è che ora la competenza per gestire questi ricorsi è attribuita all’ASL, mentre in passato era affidata all’organo di vigilanza.

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    Gli esiti della sorveglianza sanitaria sono indicati dal medico competente nell’apposita cartella sanitaria e di rischio.Il medico è chiamato a elaborare, aggiornare e custodire la cartella, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a visita medica. La cartella, predisposta su formato cartaceo e / o informatizzato, dev’essere conservata in originale dall’azienda per almeno dieci anni, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.Il dipendente ha comunque diritto, alla cessazione del rapporto, di ricevere copia della cartella. 

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    La nuova Legge 203 del 13 dicembre 2024, nota come Collegato Lavoro alla Legge di bilancio 2025, in vigore dal 12 gennaio, ha introdotto importanti cambiamenti sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro per quanto riguarda visite mediche. Queste modifiche aggiornano il Decreto legislativo 81/2008, che stabilisce le regole per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.In questo articolo vedremo nel dettaglio le novità, tenendo conto anche delle spiegazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n. 9740 del 30 dicembre 2024.

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    Cos’è la sorveglianza sanitaria

    Visite mediche anche in fase preassuntiva

    Stop a ripetizioni di esami già effettuati

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    Accertamento tossico/alcol dipendenza

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    Cartella sanitaria e di rischio

    Cos’è la sorveglianza sanitaria

    Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli atti medici (svolti a cura e spese del datore di lavoro) destinati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.La sorveglianza sanitaria interessa i lavoratori esposti a:

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    lavoro notturno;

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    La sorveglianza sanitaria si traduce in una serie di visite mediche, effettuate dal medico competente, destinate a verificare lo stato di salute dei lavoratori e l’idoneità degli stessi alla mansione specifica cui sono adibiti:

    preventive e, in particolare, a seguito delle modifiche disposte dal Collegato Lavoro, anche in fase preassuntiva (articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1.1), così da valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione;

    periodiche, per controllare lo stato di salute e confermare l’idoneità alla mansione;

    su richiesta del lavoratore, per esprimere un giudizio di idoneità specifica alla mansione, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali ovvero alle condizioni di salute del dipendente, suscettibili di peggiorare a causa delle attività svolte;

    in occasione di un cambio di mansione, onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

    precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata eccedente i sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente per verificare nuovamente l’idoneità alla mansione (frase, quest’ultima, introdotta dal Collegato Lavoro, grazie all’articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1.3);

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    Con riguardo al punto 5) la Legge numero 203/2024 dispone che qualora “non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.

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    Il nuovo comma 2-bis di cui all’articolo 41 del Testo Unico, come modificato dal Collegato Lavoro 2025, dispone che il medico competente, nella prescrizione di esami clinici / biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del dipendente stesso, al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.

    In sostanza, il medico del lavoro deve evitare di far ripetere al lavoratore esami già fatti, se ritiene che siano ancora validi e utili per la visita preventiva.

    Esclusione dalle visite mediche

    A norma dell’articolo 41, comma 3, del Testo Unico (non interessato dalle modifiche del Collegato Lavoro) le visite mediche non possono essere effettuate:

    per accertare stati di gravidanza;

    negli altri casi vietati dalla normativa vigente, come per accertare l’idoneità / infermità per malattia o infortunio di tutti i lavoratori (tali accertamenti possono essere effettuati solo per il tramite di strutture pubbliche o Istituti specializzati di diritto pubblico).

    Accertamento tossico/alcol dipendenza

    Il Collegato Lavoro posticipa dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2024 il termine di scadenza entro il quale, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

    Esiti delle visite

    Il medico competente, sulla base dei risultati delle visite effettuate, esprime per iscritto (rilasciando copia del documento al datore di lavoro e al dipendente) uno dei seguenti giudizi:

    Idoneità;

    Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

    Inidoneità temporanea;

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    Cartella sanitaria e di rischio

    Gli esiti della sorveglianza sanitaria sono indicati dal medico competente nell’apposita cartella sanitaria e di rischio.Il medico è chiamato a elaborare, aggiornare e custodire la cartella, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a visita medica. La cartella, predisposta su formato cartaceo e / o informatizzato, dev’essere conservata in originale dall’azienda per almeno dieci anni, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.Il dipendente ha comunque diritto, alla cessazione del rapporto, di ricevere copia della cartella. 

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    Pubblicato il

    Invalidità oncologica: revisione Inps semplificata da Gennaio 2025

    La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207), ha introdotto importanti novità per chi deve accertare la propria invalidità oncologica o una condizione di disabilità riconosciuta.In particolare, l’articolo 1, comma 167, stabilisce che fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione per chi ha già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità oncologica seguiranno le regole previste dal Decreto 76 del 16 luglio 2020. Tuttavia, chi lo desidera, può comunque richiedere una visita diretta.

    Per chiarire queste novità, l’INPS ha pubblicato le prime indicazioni pratiche con il Messaggio n. 188 del 17 gennaio 2025, fornendo istruzioni su come procedere.Vediamo in dettaglio cosa cambia. Leggi anche: Legge 104: le novità in arrivo da gennaio 2025

    Indice

    Revisione prestazioni per patologia oncologica

    Invalidità oncologica: valutazione sugli atti o visita diretta

    Come funziona l’accertamento di revisione invalidità oncologica

    Richiesta di visita diretta

    Semplificazione accertamento sanitario

    Revisione prestazioni per patologia oncologica

    La Manovra 2025 ha introdotto un’importante novità nel Decreto Disabilità (Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62), aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 33. Questa modifica riguarda la fase di sperimentazione delle nuove regole previste dal provvedimento.

    In particolare, il nuovo comma stabilisce che, fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione per le persone con invalidità oncologica continueranno a seguire le modalità previste dall’articolo 29-ter del Decreto-legge n. 76/2020. Questo significa che la revisione sarà effettuata sulla base della documentazione già disponibile, ma chi lo desidera potrà comunque richiedere una visita diretta.

    L’INPS, con il Messaggio n. 188/2024, ha chiarito che questa norma si applica solo alle prestazioni per patologie oncologiche già riconosciute. In altre parole, riguarda tutte le valutazioni sanitarie per patologie neoplastiche effettuate prima del 1° gennaio 2025 su tutto il territorio nazionale, comprese le nove province coinvolte nella sperimentazione della nuova procedura di valutazione. Quindi:

    Brescia;

    Catanzaro;

    Firenze;

    Forlì-Cesena;

    Frosinone;

    Perugia;

    Salerno;

    Sassari;

    Trieste.

    Per approfondire il tema del sostegno alle persone invalide, titolari di legge 104 in difficoltà consigliamo La tutela dei soggetti disabili una guida a supporto dei familiari e ai professionisti che si occupano dell’assistenza e della tutela di un soggetto disabile.

    Invalidità oncologica: valutazione sugli atti o visita diretta

    Lo svolgimento delle visite di revisione di invalidità oncologica (a norma dell’articolo 29-ter del Decreto – legge numero 76/2020) si caratterizza per la cosiddetta valutazione sugli atti.In sostanza, per motivi di semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap, l’articolo 29­-ter dispone che le commissioni mediche pubbliche preposte agli accertamenti sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo.Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato è convocato a visita diretta.

    Come funziona l’accertamento di revisione invalidità oncologica

    In attuazione di quanto disposto dal comma 3-bis introdotto dalla Manovra 2025, gli accertamenti di revisione di soggetti con patologie oncologiche devono essere definiti sugli atti, come descritto nel paragrafo precedente, in tutti i casi in cui la documentazione sanitaria allegata consenta una valutazione obiettiva.

    L’attuale processo di revisione sanitaria prevede, in via preliminare, l’invio all’interessato di una comunicazione con l’invito a trasmettere, entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, la documentazione utile a definire sugli atti l’accertamento sanitario.Una volta pervenuta la documentazione sanitaria, la Commissione incaricata deve procedere prioritariamente alla valutazione sugli atti, anche sulla base di documenti già acquisiti in precedenza.

    Richiesta di visita diretta

    Tutto quanto sopra descritto vale, fatta salva la facoltà degli interessati di richiedere una visita diretta.

    In attesa del rilascio della specifica funzionalità, l’istanza può essere trasmessa, entro il termine di 40 giorni, a mezzo posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata (PEC) al Centro Medico Legale di competenza.

    Qualora non pervenga “ulteriore documentazione sanitaria o indicazione da parte dell’interessato della preferenza di visita diretta, la Commissione medica può, comunque, procedere alla definizione sugli atti sulla base della documentazione in suo possesso, qualora ritenuta sufficiente per la formulazione del giudizio medico-legale”.

    Semplificazione accertamento sanitario

    L’articolo 1, comma 168 della Legge di bilancio 2025, con l’introduzione dell’articolo 33-bis al Decreto Disabilità, regolamenta e semplifica, per il 2025, il procedimento di accertamento sanitario in caso di contestuale attivazione dell’accertamento dell’invalidità assistenziale, ai sensi della Legge numero 104/1992 e della Legge numero 68/1999, per le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità, e previdenziale, per le prestazioni di invalidità e inabilità.Nello specifico si prevede che, per tutto l’anno corrente, l’INPS effettua l’accertamento dei requisiti sanitari in un’unica visita, secondo le istruzioni operative fornite con Messaggio numero 188/2025, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente.Leggi anche: Disabilità, nuovo certificato medico introduttivo da Gennaio 2025: cosa cambiaLe disposizioni operano anche per le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i due accertamenti non ecceda i tre mesi.La norma concerne anche gli ambiti territoriali dove, già nell’anno corrente, si applica in via sperimentale il procedimento valutativo di base.In conclusione nel 2025 sull’intero territorio nazionale, si deve procedere a una visita sanitaria unica, valida sia per il riconoscimento dell’invalidità / inabilità previdenziale, che per il procedimento valutativo di base.In ogni caso è opportuno, precisa l’Istituto, che la visita diretta, effettuata per l’accertamento del diritto a una prestazione / beneficio di natura assistenziale in favore di un disabile in età lavorativa, sia corredata da un’accurata anamnesi lavorativa, in grado di supportare il giudizio medico-legale anche a fronte di una contestuale o immediata successiva valutazione di natura previdenziale.Il duplice accertamento “deve effettuarsi con la massima urgenza in caso di domanda di invalidità civile o ai sensi della legge n. 104/1992 presentata da pazienti oncologici, al fine di rispettare la tempistica dettata dall’articolo 6 del decreto – legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80” (Messaggio INPS).

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