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    I nuovi codici ATECO 2025, operativi da oggi 1° aprile: cosa cambia, esempi, elenco completo

    Operativi da oggi 1° aprile i nuovi codici ATECO 2025. La nuova classificazione delle attività economiche, in vigore dal 1° gennaio 2025, sostituisce la precedente versione del 2007, poi aggiornata al 2022. Nonostante la riforma fosse stata introdotta a far data da inizio anno, l’adozione operativa dei nuovi codici era stata fissata tuttavia al 1° aprile 2025, data a partire dalla quale imprese e professionisti dovranno utilizzarli per fini amministrativi, fiscali e statistici.

    Anche l’Inps si è adeguata al cambiamento, con la circolare del 31 marzo, che annuncia l’adozione della nuova classificazione predisposta dall’Istat.

    L’obiettivo di questa revisione è armonizzare la classificazione italiana con quella europea, migliorando la rappresentazione delle attività economiche emergenti e adeguando le descrizioni di settore ai cambiamenti intervenuti negli ultimi anni.Di seguito le novità in vigore, alcuni esempi di nuovi codici ATECO 2025 e gli indirizzi per consultare la mappa completa.

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    Indice

    Novità principali dei codici ATECO 2025

    Esempi di nuovi Codici Ateco 2025

    Il passaggio dai vecchi ai nuovi codici ATECO

    Entrata in vigore nuovi Codici ATECO

    Novità anche per l’Inps

    Elenco dei codici ATECO 2025

    Adempimenti fiscali e amministrativi per l’adozione di ATECO 2025

    Contatti utili

    Novità principali dei codici ATECO 2025

    La nuova classificazione introduce modifiche sostanziali, tra cui:

    nuovi settori economici e aggiornamenti nelle descrizioni delle attività esistenti.

    una ricodifica completa dei registri statistici e amministrativi gestiti da ISTAT, Camere di commercio e Agenzia delle Entrate.

    l’obbligo di utilizzo dei nuovi codici per tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi dal 1° aprile 2025, salvo indicazioni diverse riportate nei modelli ufficiali.

    La classificazione ATECO 2025 contiene in totale 3.257 codici.Come chiarito da Istat, rispetto alla vecchia classificazione ATECO, il dettaglio della nuova classificazione è leggermente aumentato: le sezioni sono passate da 21 a 22, le classi da 615 a 651, le sottocategorie da 1.241 a 1.290 a fronte di una diminuzione delle divisioni da 88 a 87 e di una stabilità in termini di categorie (pari a 920 codici).

    Leggi anche: Novità Forfettari dal 1° gennaio 2025: fattura semplificata senza tetto dei 400 euro

    Esempi di nuovi Codici Ateco 2025

    Il numero dei nuovi codici è molto ampio e dettagliato. Ecco qualche esempio significativo:

    Settore Agricoltura

    01.63.10: Attività successive alla raccolta.

    03.30.00: Attività di supporto alla pesca e all’acquacoltura.

    Settore Energia

    35.11.00: Produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili.

    35.12.00: Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

    Settore Manifatturiero

    16.26.00: Produzione di combustibili solidi da biomassa vegetale.

    28.97.00: Fabbricazione di macchine per la produzione additiva.

    Settore Servizi di Alloggio e Ristorazione

    55.40.00: Attività di servizi di intermediazione per servizi di alloggio.

    56.12.00: Attività di servizi di ristorazione mobile.

    Settore Informatica e Telecomunicazioni

    62.10.00: Attività di programmazione informatica.

    63.91.00: Attività dei portali di ricerca sul web.

    Il passaggio dai vecchi ai nuovi codici ATECO

    Per supportare imprese e professionisti nella transizione verso i nuovi codici, ISTAT e il sistema camerale metteranno a disposizione:

    Tabelle di conversione tra i codici ATECO 2007 e ATECO 2025, disponibili entro i primi mesi del 2025 sul sito ufficiale di ISTAT.

    Strumenti di ricerca online, che consentiranno di individuare il codice ATECO corretto in base alla descrizione dell’attività economica.

    Piattaforme digitali delle Camere di commercio, come l’app impresa.italia.it, tramite cui le imprese potranno consultare gratuitamente la visura camerale aggiornata con i nuovi codici.

    Entrata in vigore nuovi Codici ATECO

    Le date chiave di questa piccola rivoluzione sono essenzialmente due:

    1° gennaio 2025: data da cui i nuovi codici ATECO 2025 sono entrati in vigore in modo formale, sostituendo la vecchia classificazione; entrano formalmente in vigore e sostituiscono quelli attuali (ATECO 2007 aggiornati al 2022).

    1° aprile 2025: data da cui i nuovi codici ATECO diventano operativi e obbligatori per tutti gli adempimenti statistici, amministrativi e fiscali.

    Novità anche per l’Inps

    Si è adeguata alle modifiche anche l’Inps, che con la circolare 71 del 31 marzo 2025 ha annunciato l’adozione nei propri sistemi informativi, la nuova classificazione delle attività economiche sulla quale basare, come criterio non esclusivo, l’inquadramento dei datori di lavoro.

    E’ stata anche aggiornata la “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” e, dal 1° aprile 2025, è possibile assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti.La palla passa quindi ai datori di lavoro che, a partire dal 1° aprile 2025, per le nuove iscrizioni con data di inizio dell’attività successiva al 31 marzo 2025, devono indicare alternativamente:

    il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA);

    il codice risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla CCIAA.

    Come precisato dall’Istituto, per tutte le matricole attive iscritte in data precedente al 1° aprile 2025, l’Inps provvede progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025, corrispondente all’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

    Elenco dei codici ATECO 2025

    Per consultare l’elenco completo dei codici e dei titoli della classificazione ATECO 2025, l’ISTAT ha reso disponibile la Struttura ATECO 2025 e nota metodologica in formato PDF, accessibile a questo link.

    Inoltre, è possibile scaricare la struttura completa in formato Excel, che offre una visione dettagliata dei codici e delle relative descrizioni (nel box Allegati qui sotto).

    Allegati

    Struttura ATECO 2025

    196 KB

    Nota metodologica ATECO 2025

    2 MB

    Circolare Inps 71 del 31/03/2025

    138 KB

    Adempimenti fiscali e amministrativi per l’adozione di ATECO 2025

    Dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori economici dovranno adeguarsi ai nuovi codici per gli atti e le dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate e alle Camere di commercio. Di seguito gli adempimenti previsti:

    Adempimenti fiscali: non vi è obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dei dati IVA. Tuttavia, se il nuovo codice ATECO risulta più rappresentativo dell’attività economica svolta, sarà possibile aggiornare la propria posizione presso l’Agenzia delle Entrate utilizzando i modelli disponibili sul sito ufficiale:

    Modello AA7/10 per società ed enti.

    Modello AA9/12 per imprese individuali e liberi professionisti.

    Modello AA5/6 per enti non commerciali.

    Adempimenti statistici: dal 1° aprile 2025, sarà possibile verificare e confermare la riclassificazione proposta da ISTAT tramite il portale “Statistica&Imprese”. Gli utenti che riterranno inadeguata la nuova codifica potranno richiedere una modifica direttamente online.

    Adempimenti camerali: le Camere di commercio aggiorneranno d’ufficio il codice ATECO delle imprese registrate. Per un periodo transitorio, le visure camerali riporteranno sia il nuovo codice che quello precedente, facilitando così il passaggio alle nuove codifiche.

    Contatti utili

    Per eventuali richieste di chiarimento o segnalazioni riguardanti la nuova classificazione, ISTAT ha attivato i seguenti canali di supporto:

    atecoinfo@istat.it: attivo dal 1° aprile 2025 per richieste di assistenza.

    comitatoatecoistat@istat.it: per inviare suggerimenti utili alle future revisioni della classificazione.

    Consigliamo anche ATECO 2025 – Classificazione delle attività economiche, in formato xls.

    Foto copertina: istock/Dilok Klaisataporn […]

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    I nuovi codici ATECO 2025, operativi da oggi 1° aprile: cosa cambia, esempi, elenco completo

    Operativi da oggi 1° aprile i nuovi codici ATECO 2025. La nuova classificazione delle attività economiche, in vigore dal 1° gennaio 2025, sostituisce la precedente versione del 2007, poi aggiornata al 2022. Nonostante la riforma fosse stata introdotta a far data da inizio anno, l’adozione operativa dei nuovi codici era stata fissata tuttavia al 1° aprile 2025, data a partire dalla quale imprese e professionisti dovranno utilizzarli per fini amministrativi, fiscali e statistici.

    Anche l’Inps si è adeguata al cambiamento, con la circolare del 31 marzo, che annuncia l’adozione della nuova classificazione predisposta dall’Istat.

    L’obiettivo di questa revisione è armonizzare la classificazione italiana con quella europea, migliorando la rappresentazione delle attività economiche emergenti e adeguando le descrizioni di settore ai cambiamenti intervenuti negli ultimi anni.Di seguito le novità in vigore, alcuni esempi di nuovi codici ATECO 2025 e gli indirizzi per consultare la mappa completa.

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    Indice

    Novità principali dei codici ATECO 2025

    Esempi di nuovi Codici Ateco 2025

    Il passaggio dai vecchi ai nuovi codici ATECO

    Entrata in vigore nuovi Codici ATECO

    Novità anche per l’Inps

    Elenco dei codici ATECO 2025

    Adempimenti fiscali e amministrativi per l’adozione di ATECO 2025

    Contatti utili

    Novità principali dei codici ATECO 2025

    La nuova classificazione introduce modifiche sostanziali, tra cui:

    nuovi settori economici e aggiornamenti nelle descrizioni delle attività esistenti.

    una ricodifica completa dei registri statistici e amministrativi gestiti da ISTAT, Camere di commercio e Agenzia delle Entrate.

    l’obbligo di utilizzo dei nuovi codici per tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi dal 1° aprile 2025, salvo indicazioni diverse riportate nei modelli ufficiali.

    La classificazione ATECO 2025 contiene in totale 3.257 codici.Come chiarito da Istat, rispetto alla vecchia classificazione ATECO, il dettaglio della nuova classificazione è leggermente aumentato: le sezioni sono passate da 21 a 22, le classi da 615 a 651, le sottocategorie da 1.241 a 1.290 a fronte di una diminuzione delle divisioni da 88 a 87 e di una stabilità in termini di categorie (pari a 920 codici).

    Leggi anche: Novità Forfettari dal 1° gennaio 2025: fattura semplificata senza tetto dei 400 euro

    Esempi di nuovi Codici Ateco 2025

    Il numero dei nuovi codici è molto ampio e dettagliato. Ecco qualche esempio significativo:

    Settore Agricoltura

    01.63.10: Attività successive alla raccolta.

    03.30.00: Attività di supporto alla pesca e all’acquacoltura.

    Settore Energia

    35.11.00: Produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili.

    35.12.00: Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

    Settore Manifatturiero

    16.26.00: Produzione di combustibili solidi da biomassa vegetale.

    28.97.00: Fabbricazione di macchine per la produzione additiva.

    Settore Servizi di Alloggio e Ristorazione

    55.40.00: Attività di servizi di intermediazione per servizi di alloggio.

    56.12.00: Attività di servizi di ristorazione mobile.

    Settore Informatica e Telecomunicazioni

    62.10.00: Attività di programmazione informatica.

    63.91.00: Attività dei portali di ricerca sul web.

    Il passaggio dai vecchi ai nuovi codici ATECO

    Per supportare imprese e professionisti nella transizione verso i nuovi codici, ISTAT e il sistema camerale metteranno a disposizione:

    Tabelle di conversione tra i codici ATECO 2007 e ATECO 2025, disponibili entro i primi mesi del 2025 sul sito ufficiale di ISTAT.

    Strumenti di ricerca online, che consentiranno di individuare il codice ATECO corretto in base alla descrizione dell’attività economica.

    Piattaforme digitali delle Camere di commercio, come l’app impresa.italia.it, tramite cui le imprese potranno consultare gratuitamente la visura camerale aggiornata con i nuovi codici.

    Entrata in vigore nuovi Codici ATECO

    Le date chiave di questa piccola rivoluzione sono essenzialmente due:

    1° gennaio 2025: data da cui i nuovi codici ATECO 2025 sono entrati in vigore in modo formale, sostituendo la vecchia classificazione; entrano formalmente in vigore e sostituiscono quelli attuali (ATECO 2007 aggiornati al 2022).

    1° aprile 2025: data da cui i nuovi codici ATECO diventano operativi e obbligatori per tutti gli adempimenti statistici, amministrativi e fiscali.

    Novità anche per l’Inps

    Si è adeguata alle modifiche anche l’Inps, che con la circolare 71 del 31 marzo 2025 ha annunciato l’adozione nei propri sistemi informativi, la nuova classificazione delle attività economiche sulla quale basare, come criterio non esclusivo, l’inquadramento dei datori di lavoro.

    E’ stata anche aggiornata la “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” e, dal 1° aprile 2025, è possibile assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti.La palla passa quindi ai datori di lavoro che, a partire dal 1° aprile 2025, per le nuove iscrizioni con data di inizio dell’attività successiva al 31 marzo 2025, devono indicare alternativamente:

    il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA);

    il codice risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla CCIAA.

    Come precisato dall’Istituto, per tutte le matricole attive iscritte in data precedente al 1° aprile 2025, l’Inps provvede progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025, corrispondente all’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

    Elenco dei codici ATECO 2025

    Per consultare l’elenco completo dei codici e dei titoli della classificazione ATECO 2025, l’ISTAT ha reso disponibile la Struttura ATECO 2025 e nota metodologica in formato PDF, accessibile a questo link.

    Inoltre, è possibile scaricare la struttura completa in formato Excel, che offre una visione dettagliata dei codici e delle relative descrizioni (nel box Allegati qui sotto).

    Allegati

    Struttura ATECO 2025

    196 KB

    Nota metodologica ATECO 2025

    2 MB

    Circolare Inps 71 del 31/03/2025

    138 KB

    Adempimenti fiscali e amministrativi per l’adozione di ATECO 2025

    Dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori economici dovranno adeguarsi ai nuovi codici per gli atti e le dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate e alle Camere di commercio. Di seguito gli adempimenti previsti:

    Adempimenti fiscali: non vi è obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dei dati IVA. Tuttavia, se il nuovo codice ATECO risulta più rappresentativo dell’attività economica svolta, sarà possibile aggiornare la propria posizione presso l’Agenzia delle Entrate utilizzando i modelli disponibili sul sito ufficiale:

    Modello AA7/10 per società ed enti.

    Modello AA9/12 per imprese individuali e liberi professionisti.

    Modello AA5/6 per enti non commerciali.

    Adempimenti statistici: dal 1° aprile 2025, sarà possibile verificare e confermare la riclassificazione proposta da ISTAT tramite il portale “Statistica&Imprese”. Gli utenti che riterranno inadeguata la nuova codifica potranno richiedere una modifica direttamente online.

    Adempimenti camerali: le Camere di commercio aggiorneranno d’ufficio il codice ATECO delle imprese registrate. Per un periodo transitorio, le visure camerali riporteranno sia il nuovo codice che quello precedente, facilitando così il passaggio alle nuove codifiche.

    Contatti utili

    Per eventuali richieste di chiarimento o segnalazioni riguardanti la nuova classificazione, ISTAT ha attivato i seguenti canali di supporto:

    atecoinfo@istat.it: attivo dal 1° aprile 2025 per richieste di assistenza.

    comitatoatecoistat@istat.it: per inviare suggerimenti utili alle future revisioni della classificazione.

    Consigliamo anche ATECO 2025 – Classificazione delle attività economiche, in formato xls.

    Foto copertina: istock/Dilok Klaisataporn […]

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    I nuovi codici ATECO 2025, operativi da oggi 1° aprile: cosa cambia, esempi, elenco completo

    Operativi da oggi 1° aprile i nuovi codici ATECO 2025. La nuova classificazione delle attività economiche, in vigore dal 1° gennaio 2025, sostituisce la precedente versione del 2007, poi aggiornata al 2022. Nonostante la riforma fosse stata introdotta a far data da inizio anno, l’adozione operativa dei nuovi codici era stata fissata tuttavia al 1° aprile 2025, data a partire dalla quale imprese e professionisti dovranno utilizzarli per fini amministrativi, fiscali e statistici.

    Anche l’Inps si è adeguata al cambiamento, con la circolare del 31 marzo, che annuncia l’adozione della nuova classificazione predisposta dall’Istat.

    L’obiettivo di questa revisione è armonizzare la classificazione italiana con quella europea, migliorando la rappresentazione delle attività economiche emergenti e adeguando le descrizioni di settore ai cambiamenti intervenuti negli ultimi anni.Di seguito le novità in vigore, alcuni esempi di nuovi codici ATECO 2025 e gli indirizzi per consultare la mappa completa.

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    Esempi di nuovi Codici Ateco 2025

    Il passaggio dai vecchi ai nuovi codici ATECO

    Entrata in vigore nuovi Codici ATECO

    Novità anche per l’Inps

    Elenco dei codici ATECO 2025

    Adempimenti fiscali e amministrativi per l’adozione di ATECO 2025

    Contatti utili

    Novità principali dei codici ATECO 2025

    La nuova classificazione introduce modifiche sostanziali, tra cui:

    nuovi settori economici e aggiornamenti nelle descrizioni delle attività esistenti.

    una ricodifica completa dei registri statistici e amministrativi gestiti da ISTAT, Camere di commercio e Agenzia delle Entrate.

    l’obbligo di utilizzo dei nuovi codici per tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi dal 1° aprile 2025, salvo indicazioni diverse riportate nei modelli ufficiali.

    La classificazione ATECO 2025 contiene in totale 3.257 codici.Come chiarito da Istat, rispetto alla vecchia classificazione ATECO, il dettaglio della nuova classificazione è leggermente aumentato: le sezioni sono passate da 21 a 22, le classi da 615 a 651, le sottocategorie da 1.241 a 1.290 a fronte di una diminuzione delle divisioni da 88 a 87 e di una stabilità in termini di categorie (pari a 920 codici).

    Leggi anche: Novità Forfettari dal 1° gennaio 2025: fattura semplificata senza tetto dei 400 euro

    Esempi di nuovi Codici Ateco 2025

    Il numero dei nuovi codici è molto ampio e dettagliato. Ecco qualche esempio significativo:

    Settore Agricoltura

    01.63.10: Attività successive alla raccolta.

    03.30.00: Attività di supporto alla pesca e all’acquacoltura.

    Settore Energia

    35.11.00: Produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili.

    35.12.00: Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

    Settore Manifatturiero

    16.26.00: Produzione di combustibili solidi da biomassa vegetale.

    28.97.00: Fabbricazione di macchine per la produzione additiva.

    Settore Servizi di Alloggio e Ristorazione

    55.40.00: Attività di servizi di intermediazione per servizi di alloggio.

    56.12.00: Attività di servizi di ristorazione mobile.

    Settore Informatica e Telecomunicazioni

    62.10.00: Attività di programmazione informatica.

    63.91.00: Attività dei portali di ricerca sul web.

    Il passaggio dai vecchi ai nuovi codici ATECO

    Per supportare imprese e professionisti nella transizione verso i nuovi codici, ISTAT e il sistema camerale metteranno a disposizione:

    Tabelle di conversione tra i codici ATECO 2007 e ATECO 2025, disponibili entro i primi mesi del 2025 sul sito ufficiale di ISTAT.

    Strumenti di ricerca online, che consentiranno di individuare il codice ATECO corretto in base alla descrizione dell’attività economica.

    Piattaforme digitali delle Camere di commercio, come l’app impresa.italia.it, tramite cui le imprese potranno consultare gratuitamente la visura camerale aggiornata con i nuovi codici.

    Entrata in vigore nuovi Codici ATECO

    Le date chiave di questa piccola rivoluzione sono essenzialmente due:

    1° gennaio 2025: data da cui i nuovi codici ATECO 2025 sono entrati in vigore in modo formale, sostituendo la vecchia classificazione; entrano formalmente in vigore e sostituiscono quelli attuali (ATECO 2007 aggiornati al 2022).

    1° aprile 2025: data da cui i nuovi codici ATECO diventano operativi e obbligatori per tutti gli adempimenti statistici, amministrativi e fiscali.

    Novità anche per l’Inps

    Si è adeguata alle modifiche anche l’Inps, che con la circolare 71 del 31 marzo 2025 ha annunciato l’adozione nei propri sistemi informativi, la nuova classificazione delle attività economiche sulla quale basare, come criterio non esclusivo, l’inquadramento dei datori di lavoro.

    E’ stata anche aggiornata la “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” e, dal 1° aprile 2025, è possibile assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti.La palla passa quindi ai datori di lavoro che, a partire dal 1° aprile 2025, per le nuove iscrizioni con data di inizio dell’attività successiva al 31 marzo 2025, devono indicare alternativamente:

    il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA);

    il codice risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla CCIAA.

    Come precisato dall’Istituto, per tutte le matricole attive iscritte in data precedente al 1° aprile 2025, l’Inps provvede progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025, corrispondente all’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

    Elenco dei codici ATECO 2025

    Per consultare l’elenco completo dei codici e dei titoli della classificazione ATECO 2025, l’ISTAT ha reso disponibile la Struttura ATECO 2025 e nota metodologica in formato PDF, accessibile a questo link.

    Inoltre, è possibile scaricare la struttura completa in formato Excel, che offre una visione dettagliata dei codici e delle relative descrizioni (nel box Allegati qui sotto).

    Allegati

    Struttura ATECO 2025

    196 KB

    Nota metodologica ATECO 2025

    2 MB

    Circolare Inps 71 del 31/03/2025

    138 KB

    Adempimenti fiscali e amministrativi per l’adozione di ATECO 2025

    Dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori economici dovranno adeguarsi ai nuovi codici per gli atti e le dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate e alle Camere di commercio. Di seguito gli adempimenti previsti:

    Adempimenti fiscali: non vi è obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dei dati IVA. Tuttavia, se il nuovo codice ATECO risulta più rappresentativo dell’attività economica svolta, sarà possibile aggiornare la propria posizione presso l’Agenzia delle Entrate utilizzando i modelli disponibili sul sito ufficiale:

    Modello AA7/10 per società ed enti.

    Modello AA9/12 per imprese individuali e liberi professionisti.

    Modello AA5/6 per enti non commerciali.

    Adempimenti statistici: dal 1° aprile 2025, sarà possibile verificare e confermare la riclassificazione proposta da ISTAT tramite il portale “Statistica&Imprese”. Gli utenti che riterranno inadeguata la nuova codifica potranno richiedere una modifica direttamente online.

    Adempimenti camerali: le Camere di commercio aggiorneranno d’ufficio il codice ATECO delle imprese registrate. Per un periodo transitorio, le visure camerali riporteranno sia il nuovo codice che quello precedente, facilitando così il passaggio alle nuove codifiche.

    Contatti utili

    Per eventuali richieste di chiarimento o segnalazioni riguardanti la nuova classificazione, ISTAT ha attivato i seguenti canali di supporto:

    atecoinfo@istat.it: attivo dal 1° aprile 2025 per richieste di assistenza.

    comitatoatecoistat@istat.it: per inviare suggerimenti utili alle future revisioni della classificazione.

    Consigliamo anche ATECO 2025 – Classificazione delle attività economiche, in formato xls.

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    Novità Lavoro 2025: le FAQ utili su dimissioni implicite, contratti e lavoratori svantaggiati

    Con l’entrata in vigore della legge 13 dicembre 2024, n. 203 – nota come Collegato lavoro – il governo ha varato un corposo pacchetto di misure che intervengono in profondità sul mondo del lavoro, toccando ambiti chiave come i contratti di somministrazione, il lavoro agile, la durata del periodo di prova nei contratti a termine alle dimissioni per fatti concludenti, stringendo così le maglie della Naspi. Una prima ricognizione sulle misure è stata fatta da parte del Ministero del Lavoro con la Circolare n. 6 del 27 marzo 2025, che ha fornito chiarimenti operativi alle imprese, ai consulenti e ai lavoratori. L’obiettivo è duplice: da un lato, evitare interpretazioni difformi; dall’altro, garantire che i cambiamenti producano effetti concreti senza creare incertezza giuridica.Tra le modifiche più significative, spiccano l’eliminazione del regime transitorio sui 24 mesi di somministrazione, la ridefinizione delle categorie escluse dai limiti quantitativi nei contratti a termine, l’introduzione di nuove regole per i lavoratori svantaggiati, il termine di cinque giorni per le comunicazioni relative al lavoro agile, e una norma che riconosce per la prima volta le dimissioni implicite in caso di assenze prolungate, dette dimissioni per fatti concludenti.Ecco una guida pratica in formato FAQ, con risposte chiare e sintetiche alle domande più frequenti sulle nuove disposizioni, un vademecum utile per lavoratori, aziende e professionisti.

    Indice

    Quali sono i nuovi limiti per le missioni a termine in somministrazione?

    Le missioni svolte prima del 12 gennaio 2025 si conteggiano?

    I contratti attivi prima del 12 gennaio 2025 possono continuare?

    Quali categorie sono escluse dai limiti del 30% nei contratti a termine o somministrazione?

    I lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato vanno conteggiati nel limite del 30%?

    Chi è considerato svantaggiato secondo la legge?

    Chi sono i “molto svantaggiati”?

    Cosa cambia per i soggetti svantaggiati nei contratti a termine in somministrazione?

    Come viene definita ora un’attività stagionale?

    Come si calcola ora il periodo di prova nei contratti a termine?

    Quali sono i limiti minimi e massimi del periodo di prova?

    Nei contratti oltre 12 mesi si può superare il limite dei 30 giorni?

    I contratti collettivi possono modificare la durata del periodo di prova?

    Quando va comunicato l’inizio del lavoro agile?

    E in caso di proroga o cessazione anticipata?

    Il termine dei 5 giorni vale anche per le pubbliche amministrazioni?

    Quali sanzioni sono previste per mancata comunicazione?

    Cosa si intende per dimissioni per fatti concludenti?

    Il licenziamento è automatico dopo 15 giorni di assenza?

    Cosa accade dopo la comunicazione all’Ispettorato?

    Il lavoratore può opporsi alla risoluzione?

    Cosa succede se il lavoratore presenta dimissioni online dopo la comunicazione del datore?

    Il datore può trattenere l’indennità di preavviso?

    Il termine dei 15 giorni può essere modificato dal contratto collettivo?

    Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere notizie e approfondimenti in tema di lavoro. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

    Quali sono i nuovi limiti per le missioni a termine in somministrazione?

    Dal 12 gennaio 2025, il limite massimo è di 24 mesi complessivi. Superarlo comporta la trasformazione automatica a tempo indeterminato con l’utilizzatore.

    Le missioni svolte prima del 12 gennaio 2025 si conteggiano?

    No, si parte da zero: solo le missioni avviate dopo quella data rientrano nel conteggio.

    I contratti attivi prima del 12 gennaio 2025 possono continuare?

    Sì, fino al 30 giugno 2025, anche se superano i 24 mesi, purché stipulati prima del 12 gennaio.

    Quali categorie sono escluse dai limiti del 30% nei contratti a termine o somministrazione?

    Start-up innovative, attività stagionali, sostituzioni, over 50, giovani al primo impiego, disoccupati di lungo corso, spettacoli, nuove attività.

    I lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato vanno conteggiati nel limite del 30%?

    No, sono esclusi dal conteggio del limite del 30% previsto per i lavoratori somministrati a tempo determinato. Secondo quanto previsto dall’articolo 10 della legge, come chiarito dalla Circolare n. 6/2025, l’utilizzatore può impiegare in somministrazione a termine lavoratori già assunti a tempo indeterminato dall’agenzia, senza doverli includere nel calcolo del tetto del 30% rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda.

    LAVORATORI SVANTAGGIATI

    Chi è considerato svantaggiato secondo la legge?

    La definizione di lavoratore svantaggiato è contenuta nell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, recepito in Italia attraverso il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2017, e viene ripresa espressamente nella legge 203/2024 e nella relativa Circolare n. 6/2025. Si tratta di una categoria ampia e articolata, che include diversi profili di fragilità sociale ed economica, il cui comune denominatore è la difficoltà strutturale di accesso al mercato del lavoro.

    Sono considerati svantaggiati: Disoccupati da almeno 6 mesi, ossia persone fuori dal mercato del lavoro che non riescono a reinserirsi nel breve periodo; Giovani tra i 15 e i 24 anni, considerati a rischio di esclusione per mancanza di esperienza; Over 50, che spesso incontrano ostacoli nella ricollocazione professionale dopo la perdita del lavoro; Persone senza diploma di scuola secondaria superiore o professionale, o che hanno concluso gli studi da meno di due anni senza ancora aver trovato un’occupazione regolare; Adulti che vivono soli con persone a carico, spesso con responsabilità familiari che complicano la ricerca di un lavoro; Appartenenti a minoranze etniche, che necessitano di migliorare le proprie competenze linguistiche o professionali; Lavoratori in settori a forte disparità di genere, dove uno dei due sessi è chiaramente sottorappresentato (es. donne in edilizia o uomini nell’assistenza sociale).

    Chi sono i “molto svantaggiati”?

    Chi non ha un impiego da almeno 24 mesi (o da 12 se rientra nelle categorie svantaggiate).

    Cosa cambia per i soggetti svantaggiati nei contratti a termine in somministrazione?

    Per questi lavoratori non è obbligatorio indicare la causale, nemmeno se il contratto supera i 12 mesi.Nel dettaglio, in base alla disciplina ordinaria (art. 19 del D.lgs. 81/2015), un contratto a termine superiore ai 12 mesi può essere stipulato solo in presenza di una causale giustificativa – come esigenze temporanee, sostitutive o di picco produttivo. Tuttavia, questa regola non si applica ai lavoratori svantaggiati: le agenzie di somministrazione possono infatti stipulare contratti anche oltre i 12 mesi senza indicare alcuna motivazione specifica.

    LAVORO STAGIONALE

    Come viene definita ora un’attività stagionale?

    Con l’articolo 11 della legge 203/2024 la definizione non si limita più alle attività elencate nel D.P.R. 1525/1963, ma si estende anche a quelle “organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno” e a esigenze tecnico-produttive collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa.In sostanza, sono considerate stagionali anche le attività caratterizzate da un andamento ciclico o da picchi produttivi ricorrenti. Questo vale ad esempio per l’e-commerce nei mesi natalizi, per la produzione agricola legata ai raccolti, o per il turismo estivo e invernale.

    PERIODO DI PROVA NEI CONTRATTI A TERMINE

    Come si calcola ora il periodo di prova nei contratti a termine?

    Si applica il criterio di 1 giorno di prova ogni 15 giorni di calendario di contratto. Il periodo deve essere proporzionale alla durata complessiva e alle mansioni previste. È una misura introdotta per garantire equità e trasparenza.

    Quali sono i limiti minimi e massimi del periodo di prova?

    Il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni e non può superare 15 giorni per contratti fino a 6 mesi e 30 giorni per quelli tra 6 e 12 mesi. I limiti sono fissi per legge e non derogabili in pejus.

    Nei contratti oltre 12 mesi si può superare il limite dei 30 giorni?

    Sì, per contratti a termine superiori a 12 mesi si continua ad applicare il criterio 1:15 anche oltre i 30 giorni. Questo consente una prova più lunga, proporzionata alla durata del contratto.

    I contratti collettivi possono modificare la durata del periodo di prova?

    Solo se in senso migliorativo per il lavoratore. Non è ammesso stabilire durate più lunghe rispetto a quanto previsto dalla norma.

    LAVORO AGILE – SMART WORKING

    Quando va comunicato l’inizio del lavoro agile?

    Entro 5 giorni dalla data effettiva di avvio della prestazione da remoto. Il termine decorre dalla data di inizio del lavoro agile, non dalla firma dell’accordo.

    E in caso di proroga o cessazione anticipata?

    Ogni modifica, proroga o cessazione va comunicata entro 5 giorni dall’evento. Il rispetto del termine è obbligatorio per evitare sanzioni.

    Il termine dei 5 giorni vale anche per le pubbliche amministrazioni?

    No, le PA seguono la disciplina previgente e comunicano entro il 20 del mese successivo all’inizio della prestazione.

    Quali sanzioni sono previste per mancata comunicazione?

    La mancata o tardiva comunicazione comporta una sanzione da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. La norma si applica dal 12 gennaio 2025 per il settore privato.

    DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI

    Cosa si intende per dimissioni per fatti concludenti?

    Si parla di dimissioni per fatti concludenti quando un lavoratore si assenta ingiustificatamente per oltre 15 giorni. In questo caso, il datore può interpretare tale comportamento come una rinuncia implicita al rapporto di lavoro. È una forma di cessazione che non richiede una comunicazione esplicita da parte del lavoratore.

    Il licenziamento è automatico dopo 15 giorni di assenza?

    No, l’interruzione del rapporto non avviene automaticamente. Il datore deve comunicare l’assenza prolungata all’Ispettorato del Lavoro, che può eventualmente verificarne la fondatezza. Solo dopo questa comunicazione si può procedere alla cessazione.

    Cosa accade dopo la comunicazione all’Ispettorato?

    Una volta notificata l’assenza, il datore può registrare la cessazione del rapporto tramite il modello UNILAV. La data di interruzione del rapporto coincide con quella della comunicazione all’Ispettorato, e da lì decorrono gli obblighi formali.

    Il lavoratore può opporsi alla risoluzione?

    Sì, il lavoratore può evitare la cessazione se dimostra che l’assenza era dovuta a cause di forza maggiore (es. ricovero, impedimento grave) o a un comportamento del datore. Spetta al lavoratore fornire prove concrete che giustifichino l’assenza.

    Cosa succede se il lavoratore presenta dimissioni online dopo la comunicazione del datore?

    In quel caso, prevalgono le dimissioni volontarie trasmesse dal lavoratore tramite il portale telematico. La procedura di cessazione avviata dal datore viene automaticamente annullata.

    Il datore può trattenere l’indennità di preavviso?

    Sì, se prevista dal contratto, l’indennità di mancato preavviso può essere trattenuta dalle competenze finali da corrispondere al lavoratore. È un risarcimento per il danno subito dall’improvvisa cessazione.

    Il termine dei 15 giorni può essere modificato dal contratto collettivo?

    Sì, ma solo in senso più favorevole al lavoratore. Se il CCNL prevede un termine più lungo, questo si applica; se invece prevede un termine inferiore, si applica comunque quello minimo legale di 15 giorni.

    Per dettagli e approfondimenti puoi consultare direttamente sia la Legge Collegato lavoro sia la circolare n.6 del Ministero, scaricabili nel box qui sotto:

    Allegati

    Collegato Lavoro – Gazzetta ufficiale

    Circolare n.6 del 27/03/2025

    328 KB

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    Pubblicato il

    Assegno di inclusione di aprile 2025: le date di pagamento Inps

    Il Messaggio INPS 4326/2024 ha fornito il calendario dei pagamenti che l’Istituto stesso effettuerà nel corso del 2024 a quanti beneficiano dell’Assegno di Inclusione (ADI), introdotto dal 1° gennaio 2024 a norma del Decreto Legge 4 maggio 2023, numero 48 (convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, numero 85).L’ADI, previsto in sostituzione dell’abrogato Reddito di Cittadinanza, riveste l’importante funzione di contrasto alle situazioni di povertà, fragilità ed esclusione sociale, mediante un sostegno economico mensile, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.In presenza dei requisiti di cittadinanza, residenza, soggiorno ed economico-patrimoniali, l’ADI spetta previa domanda telematica trasmessa all’INPS, in alternativa dal soggetto interessato, a mezzo della piattaforma disponibile sul portale Inps oppure avvalendosi dei servizi offerti da patronati e centri di assistenza fiscale.Le date di pagamento dell’ADI nel 2025, comunicate dall’Istituto con il Messaggio numero 4326/2024, sono opportunamente distinte tra primi pagamenti (per i nuovi beneficiari) e rinnovi mensile (soggetti già destinatari dell’ADI nei mesi precedenti).Analizziamo in dettaglio quando sarà pagato l’ADI nel mese di aprile 2025.Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere notizie e aggiornamenti in tema di welfare e sussidi Inps.

    Indice

    Nuovi beneficiari Assegno di inclusione ADI

    Rinnovi mensili Assegno di inclusione ADI

    Modalità pagamento ADI di aprile 2025

    Utilizzo carta ADI

    Durata Assegno di inclusione

    Importi Assegno di inclusione 2025

    Nuovi beneficiari Assegno di inclusione ADI

    I pagamenti ai soggetti che beneficiano per la prima volta dell’Assegno di inclusione saranno effettuati martedì 15 aprile, stando al calendario comunicato dall’INPS con il Messaggio numero 4326/2024.La stessa data vale anche per le liquidazioni di eventuali mensilità arretrate spettanti ai beneficiari.

    Rinnovi mensili Assegno di inclusione ADI

    In sede di rinnovo mensile dell’ADI, vale a dire per coloro che già beneficiano del sussidio, i pagamenti di aprile sono previsti per sabato 26 aprile

    Modalità pagamento ADI di aprile 2025

    L’Assegno di Inclusione è erogato alle date sopra descritte a mezzo ricarica da parte dell’INPS della Carta di inclusione (Carta ADI).Quest’ultima è uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile rilasciato da Poste Italiane con già disponibile la somma relativa alla prima mensilità.La Carta ADI consente di:

    effettuare prelievi di contante presso gli sportelli automatici ATM postali e bancari, abilitati su circuito Mastercard in Italia, entro un limite mensile non superiore a 100,00 euro (soglia riproporzionata in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare);

    effettuare acquisti di beni e servizi presso i POS degli esercizi commerciali in Italia convenzionati con il circuito Mastercard che rientrano nelle categorie di spesa previste dalla normativa di riferimento;

    pagare presso gli uffici postali le utenze domestiche, grazie a bollettini o MAV postali;

    effettuare presso gli uffici postali un bonifico SEPA o un postagiro mensile a beneficio del locatore indicato nel contratto di affitto o dell’intermediario che ha concesso il mutuo.

    L’ADI può essere erogato suddividendo l’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite.

    Utilizzo carta ADI

    La Carta di Inclusione, il cui utilizzo è consentito al solo soggetto titolare del sussidio, è dotata di un codice personale e segreto, consegnato insieme al dispositivo elettronico.Per l’utilizzo della Carta presso POS e ATM è richiesta la digitazione del PIN.Il supporto fisico, essendo dotato di tecnologia contactless, permette di effettuare pagamenti presso esercizi commerciali dotati di POS, senza la digitazione del PIN per importi inferiori a 50,00 euro.

    Durata Assegno di inclusione

    Il beneficio economico dell’ADI è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi.Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese. A causa della sospensione mensile nel 2025 l’ADI verrà pagato per 11 mesi.

    Importi Assegno di inclusione 2025

    La somma corrisposta a mezzo ricarica della Carta ADI è composta da:

    il beneficio economico dell’Assegno di Inclusione ad integrazione del reddito familiare (quota A) fino alla soglia di 6.500,00 euro annui, ovvero di 8.190,00 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza (la quota è comunque moltiplicata per l’apposito valore risultante dalla scala di equivalenza);

    un secondo beneficio economico (quota B) ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino a un massimo di 3.640,00 euro annui, ovvero di 1.950,00 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

    Il beneficio economico non può, in ogni caso, essere inferiore ai 480,00 euro annui.Leggi anche > Assegno di inclusione e SFL 2025, nuovi importi e prorogheIl sostegno al pagamento del canone di locazione è attribuito al beneficiario intestatario del relativo contratto, indicato nella richiesta di individualizzazione, anche se diverso dai componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza.In caso di più intestatari, in sede di invio della domanda è identificato, di comune accordo tra gli intestatari, il componente cui attribuire il sostegno.A fronte di una mancata indicazione, l’ADI è attribuito al soggetto che ne ha trasmesso l’istanza.

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