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    Detrazione spese disabili: cosa si può scaricare dalla dichiarazione 730/2025

    Il 30 aprile si è alzato ufficialmente il sipario sulla dichiarazione 730/2025 grazie alla messa a disposizione del modello 730 precompilato.Dipendenti e pensionati possono così consultare ed eventualmente modificare / integrare i dati precaricati dall’Agenzia Entrate, entro il termine ultimo di invio delle dichiarazioni fissato al prossimo 30 settembre 2025.La presentazione del 730 non è fatta esclusivamente di debiti e imposte da versare all’Erario ma altresì della possibilità di beneficiare di uno o più sconti fiscali alla luce di determinate spese sostenute nel corso del 2024, per le quali viene riconosciuta una detrazione d’imposta.Quest’ultima si concretizza in un abbattimento dell’imposta principale (IRPEF) per talune spese, come quelle per la cura e il sostegno delle persone con disabilità, ritenute dalla normativa meritevoli di un’agevolazione fiscale.Analizziamo in dettaglio quali spese per i soggetti portatori di handicap possono essere scaricate nel 730/2025.Leggi anche Legge 104, accertamento disabilità: tutte le novità in vigore da Gennaio 2025

    Indice

    Detrazioni 730/2025 disabili: spese sanitarie

    Spese per veicoli

    Cani guida

    Mantenimento dei cani guida

    Addetti all’assistenza personale

    Premi assicurativi

    Detrazioni 730/2025 disabili: spese sanitarie

    All’interno del quadro E – oneri e spese è possibile riportare nel rigo E3 l’ammontare delle spese sanitarie per persone con disabilità, in particolare:

    Mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;

    Sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione (acquisto, ad esempio, di fax, modem, computer o supporto telematico).

    Per le spese descritte la detrazione ammonta al 19% dell’intero importo.Rientrano tra i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento, le spese per:

    acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti, nonché apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e correzione dei difetti della colonna vertebrale;

    trasporto in autoambulanza;

    acquisto di arti artificiali per la deambulazione;

    adattare l’ascensore alla carrozzella;

    la costruzione di rampe, destinate a eliminare le barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni;

    installazione e / o la manutenzione delle pedane di sollevamento per persone disabili.

    Sulle spese descritte (anche se sostenute dal familiare che ha carico il portatore di handicap) si può fruire della detrazione solo sulla parte che eccede le somme già beneficiarie della detrazione (del 50, 75, 90 o 110%) per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

    Spese per veicoli

    Nel rigo E4 del modello 730/2025 è possibile indicare le spese (detraibili) sostenute per l’acquisto (anche se a beneficio del familiare a carico) di:

    motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in ragione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;

    autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di non vedenti, sordi, persone con disabilità psichica o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, nonché invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione e persone con pluriamputazioni.

    La detrazione del 19%, calcolata nel rispetto del limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riguardo ad un solo veicolo (moto o auto) a condizione che venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.Il contribuente può beneficiare della detrazione una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il mezzo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico (PRA).Da notare che anche le spese di ripartizione (sostenute entro quattro anni dall’acquisto) possono rientrare tra le somme detraibili, eccezion fatta per l’ordinaria manutenzione (tali si intendono i costi di esercizio come, ad esempio, premio assicurativo, carburante o lubrificante).

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    Cani guida

    Compilando il rigo E5 del modello 730 il contribuente ha diritto alla detrazione della spesa sostenuta (compresa quella a beneficio del familiare a carico) per l’acquisto di cani guida per non vedenti.La detrazione si calcola in misura pari al 19% dell’intero costo sostenuto, con riguardo (al pari dei veicoli) all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni (fanno eccezione i casi di perdita dell’animale).

    Mantenimento dei cani guida

    Barrando la casella del rigo E81 del 730/2025 il contribuente ottiene la detrazione forfettaria di 1.000,00 euro in relazione alle spese sostenute per il mantenimento dei cani guida.L’agevolazione fiscale è destinata al solo soggetto non vedente (e non altresì alla persone di cui lo stesso risulti fiscalmente a carico) a condizione che il reddito complessivo non ecceda i 120 mila euro.In caso di superamento della soglia reddituale, il credito si riduce sino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240 mila euro.

    Addetti all’assistenza personale

    Possono essere scaricate in dichiarazione dei redditi le spese (anche se sostenute per i familiari, a carico o meno) per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.Indicando il codice 15 nei righi da E8 a E10 del 730/2025 si ottiene la detrazione del 19% calcolata su un importo massimo di 2.100,00 euro (la detrazione, pertanto, non potrà eccedere i 400,00 euro). Si precisa che il limite di spesa è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l’assistenza (nel caso di più familiari che hanno sostenuto le spese per lo stesso soggetto, il limite massimo di 2.100,00 euro dev’essere ripartito tra coloro che si sono fatti carico delle somme).Possono tuttavia beneficiare della misura esclusivamente coloro i quali hanno un reddito complessivo non superiore a 40 mila euro (calcolato considerando anche i redditi dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni).

    Premi assicurativi

    Indicando il codice 38 nei righi da E8 a E10 del 730/2025 si ottiene una detrazione del 19% calcolata sui premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, numero 104.L’ammontare della spesa su cui calcolare la detrazione non deve tuttavia superare la soglia di 750,00 euro

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    Reddito di libertà da 500 euro: nuove domande dal 12 maggio. Istruzioni e date

    Sono aperte dal 12 maggio le domande di Reddito di Reddito di libertà per donne vittime di violenza. Lo ha annunciato l’Inps con messaggio 1429 del 7 maggio 2025.L’importo quest’anno è salito da 400 a 500 euro erogato per un massimo di 12 mesi. L’aumento è stato deciso e ufficializzato con la pubblicazione in gazzetta ufficiale datata 4 marzo del decreto interministeriale (che era stato firmato lo scorso 2 dicembre), che definisce la ripartizione dei 30 milioni del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, 10 milioni all’anno per 2024, 2025 e 2026.I 30 milioni stanziati dal provvedimento sono destinati a erogare un sussidio alle donne che hanno subito violenza e stanno cercando di ricostruire la propria vita riacquisendo, pian piano, autonomia socio-economica, oltre che psicologica.Le donne a cui era stato negato il sussidio in precedenza, per insufficienza di fondi, hanno avuto tempo fino allo scorso 18 aprile per re-inoltrare domanda, in base alle regole del regime transitorio. Terminata la prima fase, si è aperta la seconda: quella delle nuove istanze di sussidio.

    Allegato

    Messaggio Inps 1429 del 7 maggio 2025

    Il Reddito di Libertà è infatti una misura di sostegno economico destinata alle donne vittime di violenza che si trovano in condizioni di difficoltà economica. Il contributo punta a favorire l’indipendenza economica e l’emancipazione personale di chi ha subito abusi.Per ricevere altri aggiornamenti su questo e altro tema, iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi.

    Indice

    Reddito di libertà 2025: l’importo sale a 500 euro

    Chi può chiedere il Reddito di libertà nel 2025

    I requisiti di accesso

    Le scadenze 2025

    Pagamento mensile del Reddito di libertà

    La domanda all’Inps

    Come si fa in sintesi

    Reddito di libertà 2025: l’importo sale a 500 euro

    Dal 5 marzo 2025, l’importo massimo del Reddito di Libertà è stato incrementato da 400 a 500 euro mensili. Il decreto del 2 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 marzo 2025, ha stabilito questa modifica con l’obiettivo di rendere il contributo più adeguato alle necessità delle beneficiarie.L’incremento dell’importo è stato possibile grazie all’aumento del Fondo per il Reddito di Libertà, finanziato con 10 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026. Questo aumento tiene conto dell’inflazione e del costo della vita, cercando di offrire un aiuto più efficace a chi si trova in situazioni di vulnerabilità economica.

    Chi può chiedere il Reddito di libertà nel 2025

    Il contributo è destinato esclusivamente alle donne vittime di violenza che si trovano in una condizione di disagio economico. Per accedere al beneficio, è necessario:

    Essere residenti in Italia;

    Essere cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con regolare permesso di soggiorno;

    Essere seguite da un centro antiviolenza riconosciuto o dai servizi sociali;

    Essere in una situazione di bisogno economico attestata dai servizi sociali professionali.

    Il sussidio è anche compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito, come l’Assegno di Inclusione, ma non è cumulabile con altre misure di assistenza economica aventi la stessa finalità.

    I requisiti di accesso

    Oltre alle pre-condizioni già elencate, altri requisiti sono essenziali per aver diritto al contributo mensile.

    Attestazione del percorso di fuoriuscita dalla violenza: il centro antiviolenza deve certificare che la donna sta seguendo un percorso di emancipazione e autonomia.

    Attestazione dello stato di bisogno: i servizi sociali devono confermare che la richiedente si trova in una situazione economica difficile.

    Requisiti di cittadinanza e residenza: la beneficiaria deve essere residente in Italia e possedere un regolare permesso di soggiorno se cittadina extracomunitaria.

    Le richieste devono essere presentate con tutta la documentazione necessaria per dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste.

    Le scadenze 2025

    La possibilità di accedere al beneficio di libertà segue precise tempistiche, suddivise in due fasi principali:

    Fase transitoria: dal 5 marzo al 18 aprile 2025

    Le donne che avevano già presentato domanda in passato, ma non avevano ricevuto il contributo a causa di insufficienza di fondi, hanno potuto ripresentarla entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto (ossia, entro il 18 aprile 2025).

    La ripresentazione della domanda si fa tramite il Comune di residenza, che si occupa di verificare la permanenza dei requisiti e inoltrare la richiesta all’INPS.

    Le domande non ripresentate entro questa data decadono automaticamente e le richiedenti dovranno presentare una nuova domanda seguendo le modalità ordinarie.

    Regime ordinario: dal 2025 in poi

    Le nuove domande possono essere presentate dal 12 maggio al 31 dicembre di ogni anno.

    L’erogazione del contributo avviene nei limiti delle risorse disponibili per ogni regione: una volta esauriti i fondi stanziati per l’anno in corso, le domande non accolte decadono automaticamente e dovranno essere ripresentate l’anno successivo.

    Le domande vengono valutate e accolte in ordine cronologico, in base alla data e all’ora di trasmissione della richiesta all’INPS.

    Pagamento mensile del Reddito di libertà

    Le donne beneficiarie del Reddito di Libertà ricevono il sussidio mensilmente e per massimo 12 mesi. I 500 euro mensili vengono accreditati direttamente sul conto corrente della beneficiaria, con l’IBAN indicato in fase di domanda. Il pagamento è effettuato centralmente dalla Direzione generale dell’Inps che gestisce la disponibilità dei fondi su base regionale.Per garantire una distribuzione equa, ogni Regione può integrare il finanziamento statale con risorse proprie, aumentando così il numero di domande accolte. In tal caso, le Regioni devono presentare richiesta all’INPS e versare i fondi aggiuntivi sul conto di Tesoreria dello Stato, specificando la destinazione dei fondi per il Reddito di Libertà.L’Inps effettua controlli periodici e pubblica report statistici per monitorare l’andamento delle erogazioni, verificando il corretto utilizzo delle risorse disponibili e garantendo che il beneficio raggiunga effettivamente le donne che ne hanno più bisogno.

    La domanda all’Inps

    Il Reddito di libertà, spiega l’Inps nel messaggio 1429 del 7 maggio 2025 si invia tramite i Comuni di riferimento di ogni cittadina. Le domande devono infatti essere presentate tramite i Comuni di residenza, utilizzando il modulo INPS “SR208” disponibile sul sito ufficiale dell’INPS.

    Passaggi per la presentazione della domanda:

    Compilare il modulo SR208 con tutti i dati richiesti.

    Il Comune verifica la documentazione e trasmette la domanda all’INPS.

    L’Inps assegna un codice univoco che determina l’ordine di graduatoria.

    Verifica della disponibilità dei fondi e successiva erogazione del contributo.

    Per quanto riguarda le richieste inserite nel regime transitorio (in cui rientrano le donne a cui era stato negato il sussidio per fondi insufficienti, e che ora devono ripresentare domanda), le istanze sono scadute il 18 aprile 2025. A queste però è stata data priorità rispetto alle nuove richieste.Dopo la ripresentazione, i Comuni forniranno una copia della domanda, indicando il numero originale e la data di trasmissione.

    Come si fa in sintesi

    Riassumendo il da farsi, come precisato anche sul portale Inps, le domande non accolte per insufficienza di budget potevano essere ripresentate all’INPS dal 5 marzo al 18 aprile 2025 per il tramite dei Comuni, al fine di comprovare la permanenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo e hanno la priorità sulle nuove domande.Per il re-invio delle domande, i Comuni devono accedere al servizio online raggiungibile digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni”, selezionando poi il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”. Qui presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.Sempre in questa sezione il Comune può visualizzare le domande presentate per il Reddito e fra queste quelle con esito “Non accolta per insufficienza di budget” e ripresentarle utilizzando l’apposita funzione dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di accesso alla misura.I Comuni rilasciano all’interessata la copia della domanda ritrasmessa, che riporta nel campo “N. domanda”, il numero domanda indicato dal Comune, la data e l’ora di trasmissione della domanda originaria.Concluso il periodo relativo al regime transitorio fino al 18 aprile 2025, a decorrere dal 12 maggio 2025 (come comunicato con un messaggio Inps ad hoc), le donne in possesso dei requisiti possono presentare, per il tramite dei Comuni di riferimento, le nuove domande a valere sulle risorse finanziarie per il 2025 utilizzando il modulo SR208, denominato “Domanda Reddito di Libertà”.

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    Licenziamento senza motivi: la Cassazione ordina la reintegra. Ecco quando

    Nelle imprese con più di 15 dipendenti l’assenza di qualsiasi motivazione al licenziamento non è una semplice violazione formale ma, dal momento che impedisce l’identificazione stessa del fatto e l’esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore, determina l’illegittimità originaria del recesso, con conseguente reintegra del dipendente.  A stabilirlo la Corte di Cassazione con sentenza 9544 dell’11 aprile 2025, con cui gli Ermellini si sono pronunciati sul caso di un licenziamento intimato nel 2017 per cui il lavoratore ha ottenuto in secondo grado la sola tutela indennitaria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.Ecco chi deve essere reintegrato in questi casi.

    Scarica la sentenza

    Cassazione, sentenza n.9544/2025

    153 KB

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    Indice

    La controversia sul licenziamento

    Tutele in caso di licenziamento

    Per la Corte d’Appello basta l’indennità

    La Cassazione ribalta tutto

    In sostanza

    La controversia sul licenziamento

    La controversia all’esame della Cassazione prende le mosse dalla pronuncia della Corte di Appello di Firenze che, a parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara a partire dal 2014 l’esistenza di un formale contratto a progetto, convertito (ai sensi dell’articolo 69, comma 1, Decreto Legislativo numero 276/2003) in rapporto di lavoro subordinato per mancanza, appunto, del progetto.In considerazione del fatto che con il lavoratore interessato (il quale svolgeva attività di perito assicurativo e liquidatore) la Corte territoriale ravvisa la presenza di un rapporto di lavoro subordinato, si accorda altresì la tutela per licenziamento inefficace per violazione del requisito della motivazione, ai sensi dell’articolo 18, comma 6, Legge numero 300/1970 (Statuto dei lavoratori) come modificato dalla cosiddetta Riforma Fornero (Legge numero 92/2012).

    Leggi news e aggiornamenti costanti in tema di lavoro, iscrivendoti al canale Telegram LeggiOggi.

    Tutele in caso di licenziamento

    Ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, Legge numero 604/1966 la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni citate è inefficace.

    La tutela indennitariaL’articolo 18, comma 6, Statuto dei lavoratori, dispone che, nell’ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, Legge numero 604/1966, si applica il regime di cui al quinto comma, con attribuzione al lavoratore di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento.In quest’ultima ipotesi operano, in luogo delle tutele previste dal comma 6, le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto o settimo.

    La reintegra attenuataA norma dell’articolo 18, comma 4, il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa:

    annulla il licenziamento;

    condanna l’azienda alla reintegrazione nel posto di lavoro e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, calcolati dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione, maggiorato degli interessi nella misura legale, senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;

    condanna l’azienda al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il dipendente ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.

    In ogni caso, la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.

    Leggi anche Licenziamento senza preavviso: si può fare? Cosa dice la legge

    Per la Corte d’Appello basta l’indennità

    Il giudice di secondo grado, ritenuta l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 69, Decreto Legislativo numero 276/2003, sostiene l’illegittimità del recesso intimato al lavoratore con comunicazione del 26 settembre 2017, da qualificarsi come licenziamento inefficace visto il contesto del rapporto di lavoro subordinato e la mancanza di qualsiasi motivazione.Secondo la Corte di Appello, considerate le ragioni addotte dal datore di lavoro nel corso del giudizio, si tratta di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo al quale si applica la tutela di cui all’articolo 18, comma 6 con:

    dichiarazione di inefficacia del licenziamento;

    attribuzione di un’indennità risarcitoria tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità;

    a meno che il giudice accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del recesso.Nel caso di specie, ad avviso della Corte di Appello, poiché il lavoratore reclamante non ha dimostrato la mancanza della giustificazione addotta in giudizio e non l’ha in effetti neppure contestata gli spetta un’indennità che, avuto riguardo alla gravità della violazione, è congruo stabilire nella misura massima di dodici mensilità.

    FORMATO CARTACEO

    Il lavoro subordinato

    Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni).
    L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno.
    L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella).
    Vincenzo FerranteUniversità Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);Mirko AltimariUniversità Cattolica di Milano;Silvia BertoccoUniversità di Padova;Laura CalafàUniversità di Verona;Matteo CortiUniversità Cattolica di Milano;Ombretta DessìUniversità di Cagliari;Maria Giovanna GrecoUniversità di Parma;Francesca MalzaniUniversità di Brescia;Marco NovellaUniversità di Genova;Fabio PantanoUniversità di Parma;Roberto PettinelliUniversità del Piemonte orientale;Flavio Vincenzo PonteUniversità della Calabria;Fabio RavelliUniversità di Brescia;Nicolò RossiAvvocato in Novara;Alessandra SartoriUniversità degli studi di Milano;Claudio SerraAvvocato in Torino.

     

    A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023

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    Scopri di più

    La Cassazione ribalta tutto

    Investita della questione la Suprema Corte afferma il principio di diritto per cui, in tema di vizi della motivazione del licenziamento, nel regime delle imprese con più di quindici dipendenti, l’omessa o generica individuazione del fatto non integra una mera violazione formale ma, poiché impedisce che si possa pervenire alla stessa identificazione del fatto che, pertanto, dovrà essere dichiarato insussistente dal giudice, ha una ricaduta sostanziale che determina l’illegittimità originaria del licenziamento, con applicazione della reintegra attenuata di cui al comma 4 dell’articolo 18.Pertanto, nel caso di specie, la causa è rinviata alla Corte territoriale, la quale, in diversa composizione, è chiamata ad applicare l’articolo 18, comma 4 e provvedere sulle relative conseguenze.

    A parere della Suprema Corte nelle ipotesi in cui vi sia carenza di motivazione manca al tempo stesso anche la ragione giustificativa del licenziamento, con applicazione della tutela di cui al quarto comma dell’articolo 18, atteso che in tale fattispecie non è neppure possibile identificare il fatto (se disciplinare o organizzativo).Non si discute perciò di un vizio formale minore che produce semplicemente l’inefficacia del recesso con applicazione del comma 6, articolo 18 ma di un vizio grave e radicale che incide sulla legittimità stessa dell’atto e che non è riconducibile nella disciplina di cui al medesimo comma sesto.

    In sostanza

    In parole semplici, la Cassazione ha stabilito che se un’azienda con più di 15 dipendenti licenzia un lavoratore senza indicare alcuna motivazione, il licenziamento non è solo irregolare, ma totalmente illegittimo: manca infatti la base stessa su cui il lavoratore potrebbe difendersi. Di conseguenza il giudice deve annullare il recesso e disporre la reintegra del dipendente (con la tutela prevista dall’art. 18, comma 4: rientro al lavoro, contributi versati e indennità fino a 12 mensilità).

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    Artigiani e commercianti: in vigore lo sconto del 50% sui contributi. Durata, calcolo, destinatari

    La Manovra di bilancio 2025 ha introdotto un’importante novità per i lavoratori autonomi che lavorano come artigiani e commercianti. Riguarda il tema dei contributi: è stato previsto un0 sconto del 50% sui contributi previdenziali per chi si iscrive per la prima volta alle gestioni INPS dedicate ad artigiani e commercianti.Dopo mesi di attesa, la misura finalmente è in vigore. Con la Circolare INPS 83 del 24 aprile 2025 l’Istituto ha fornito le indicazioni operative riguardanti beneficiari, misura e modalità di accesso al bonus.

    Vediamo nel dettaglio queste novità.

    Indice

    Artigiani e commercianti: sconto contributi 2025 del 50%

    A chi spetta lo sconto

    Importo

    Durata dello sconto contributi

    Compatibilità con altri aiuti

    Come ottenere lo sconto contributi del 50%

    Come rinunciare al bonus artigiani e commercianti

    I controlli Inps

    Compatibilità aiuti di Stato

    Artigiani e commercianti: sconto contributi 2025 del 50%

    La Legge di bilancio 2025, in vigore dallo scorso 1° gennaio, ha stabilito, all’articolo 1 comma 186, che i lavoratori iscritti nell’anno corrente, per la prima volta, ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1, articolo 1, Legge 2 agosto 1990, numero 233, e che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere una riduzione contributiva pari al 50%.Misura estesa anche ai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni artigiani / commercianti.

    A chi spetta lo sconto

    Entrando nei dettagli, in base alle istruzioni fornite dall’Inps, la riduzione contributiva spetta a:

    titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfettario;

    soci di società, sia di persone che di capitali (S.R.L.);

    coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati.

    Questi devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

    avere avviato nel corso del 2025 un’attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;

    Essersi iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale (annualità 2025).

    Ne consegue che l’esonero spetta ai soggetti, inclusi i coadiuvanti e coadiutori familiari, che abbiano avviato l’attività lavorativa o siano entrati in società tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

    Importo

    L’incentivo si concretizza in un abbattimento del 50% dell’aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti). Risultano invece in ogni caso dovuti, in misura piena:

    il contributo di maternità, pari a 7,44 euro annui;

    per gli iscritti alla Gestione commercianti, l’aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

    La riduzione ha ad oggetto sia i contributi dovuti entro il limite fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione sia i contributi dovuti sui redditi eccedenti tale limite.

    Durata dello sconto contributi

    La riduzione contributiva per artigiani e commercianti è attribuita, previa domanda, per 36 mesi continuativi decorrenti dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società, avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

    Compatibilità con altri aiuti

    La riduzione contributiva per artigiani e commercianti non è compatibile con altre misure agevolative vigenti che prevedono un abbattimento delle aliquote previdenziali e assistenziali.Pertanto, precisa la Circolare INPS numero 83/2025, non è possibile riconoscere il bonus nel caso in cui i lavoratori già fruiscano della riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto ovvero del regime forfettario previdenziale.

    L’alternatività tra i bonus è da intendersi riferita al singolo lavoratore e non all’intero nucleo aziendale, essendo possibile, pertanto, fruire delle diverse agevolazioni in capo ai diversi componenti del nucleo.

    Come ottenere lo sconto contributi del 50%

    L’accesso alla riduzione contributiva è subordinato alla presentazione, da parte del soggetto interessato, di apposita domanda all’INPS.Nel modulo di presentazione dell’istanza, il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. numero 445/2000, il possesso dei requisiti sopra descritti.

    La domanda è presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) del sito Inps, compilando il relativo modulo, il cui rilascio verrà comunicato con apposito messaggio dell’Istituto.Attraverso il medesimo portale, i richiedenti possono altresì verificare l’esito dell’istanza.I contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione e che intendono presentare la relativa istanza di accesso, possono effettuare il “versamento della contribuzione nella misura ridotta” (Circolare INPS).Nel caso in cui i medesimi abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o a rimborso.

    Come rinunciare al bonus artigiani e commercianti

    Con apposito messaggio l’INPS comunicherà il rilascio del modello di domanda di rinuncia al bonus.L’esercizio di tale opzione determina la perdita della riduzione contributiva a decorrere dal mese successivo la presentazione dell’istanza.

    I controlli Inps

    L’Istituto ha l’incarico di effettuare le verifiche d’ufficio sulla sussistenza dei requisiti per la legittima fruizione del bonus.Qualora a seguito dei controlli emerga la carenza dei requisiti stessi in capo al contribuente o la sussistenza di un periodo precedente al 1° gennaio 2025 di attività lavorativa autonoma o che avrebbe dato titolo all’iscrizione a una delle due gestioni previdenziali in argomento, l’INPS procede al disconoscimento della riduzione contributiva, con conseguente applicazione delle regole ordinarie di imposizione contributiva e al recupero dei contributi dovuti e non pagati con aggravio delle sanzioni civili, calcolate a decorrere dalla data originaria di scadenza dei versamenti.

    Compatibilità aiuti di Stato

    L’agevolazione è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.Il massimale di aiuto concedibile ai sensi del regolamento è pari a 300 mila euro nell’arco di tre anni.Pertanto, la riduzione può essere fruita solo se l’importo spettante non supera il massimale citato, nel corso del triennio mobile di riferimento, corrispondente ai tre anni solari a partire dalla data di concessione dell’aiuto.Ad esempio, se l’aiuto è concesso il 10 marzo 2025 il calcolo del limite massimo concedibile viene determinato in funzione degli aiuti concessi all’impresa dall’11 marzo 2022 al 10 marzo 2025.

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