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    Dipendenti donatori di sangue: regole sui permessi, retribuzione e riposo

    Una buona notizia per tutti i dipendenti donatori di sangue è il riconoscimento di un’assenza retribuita dall’INPS per l’intera giornata lavorativa in cui si effettua la donazione di sangue o emocomponenti.La previsione, contenuta all’articolo 1 della Legge 13 luglio 1967, numero 584, in considerazione dell’importanza che riveste l’atto stesso della donazione, permette ai lavoratori che cedono gratuitamente il sangue di godere di una giornata di riposo senza per questo subire una perdita economica.Il tema della donazione di sangue è stato di recente trattato dall’Inps con circolare n.96 del 26 maggio 2025, fornendo una serie di istruzioni operative per il rimborso ai datori di lavoro privati delle retribuzioni corrisposte per i periodi di riposo fruiti dai dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione.

    Allegati

    Circolare Inps n.96 del 26 maggio 2025

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    Indice

    Donazione gratuita di sangue

    Permesso retribuito per donatori di sangue

    Requisiti per i permessi

    Quantitativo minimo della donazione

    Dichiarazione del donatore

    Inidoneità alla donazione

    I rimborsi Inps

    Centri autorizzati al prelievo di sangue

    Donazione gratuita di sangue

    Hanno diritto ad un permesso retribuito per l’intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione i lavoratori subordinati che donano gratuitamente sangue o emocomponenti.

    Il diritto è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla categoria e dal settore di appartenenza, compresi i lavoratori domestici.L’INPS riconosce il rimborso al datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte ai dipendenti del settore privato.

    Permesso retribuito per donatori di sangue

    Il permesso retribuito spetta al dipendente per l’intera giornata lavorativa interessata dalla donazione.

    Il periodo di riposo ha una durata di 24 ore, decorrenti dal momento in cui il dipendente si è assentato dal lavoro per il prelievo o, in mancanza di tale riferimento, dal momento della donazione risultante dal certificato medico. La retribuzione spettante al dipendente interessa le sole ore di lavoro effettivamente non prestate, nell’arco temporale delle 24 ore.

    Come chiarito dall’INPS con Circolare numero 96/2025 al lavoratore che ha effettuato la donazione sangue spetta la retribuzione corrispondente alle ore non lavorate, ricadenti nel periodo di riposo, calcolata considerando il compenso chesarebbero stato percepito“in busta paga (con riferimento alle voci fisse e continuative a esclusione degli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente) in caso di effettiva prestazione dell’attività lavorativa”.

    Facciamo l’esempio di un orario lavorativo giornaliero dalle 8 alle 16 dal lunedì al venerdì.Il dipendente si assenta alle 10 del lunedì per la donazione.Il periodo di riposo ha una durata di 24 ore che terminano alle 10 del martedì.Il permesso retribuito, pertanto, interessa l’arco temporale di 8 ore totali:

    Dalle 10 alle 16 del lunedì;

    Dalle 8 alle 10 del martedì;

    Al contrario, se lo stesso lavoratore effettua la donazione alle 8 del sabato non spetta alcun permesso retribuito dal momento che le 24 ore di riposo terminano la domenica alle 8.

    Requisiti per i permessi

    Affinché sussista il diritto del dipendente alla giornata di riposo e alla relativa retribuzione (con conseguente facoltà del datore di lavoro di chiedere il rimborso all’INPS) devono sussistere tre requisiti, riguardanti:

    quantità di sangue donato;

    caratteristiche del centro che ha effettuato il prelievo;

    dichiarazione del dipendente.

    Quantitativo minimo della donazione

    Il quantitativo minimo della donazione è fissato in 250 grammi, come risultante dal certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo.

    Il documento certificativo deve peraltro contenere:

    il codice fiscale dell’ASL / Azienda Ospedaliera o dell’Associazione / Federazione di volontariato responsabile dell’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione;

    i dati anagrafici del donatore, rilevati da un valido documento di riconoscimento, i cui estremi devono essere annotati sul certificato;

    la gratuità della donazione;

    il giorno e l’ora del prelievo.

    Dichiarazione del donatore

    Il datore di lavoro è necessario che acquisisca apposita dichiarazione rilasciata dal donatore, dove risulta:

    il godimento della giornata di riposo e della relativa retribuzione (specificata nel suo ammontare);

    la gratuità della cessione del sangue.

    Inidoneità alla donazione

    Il dipendente giudicato inidoneo alla donazione sangue ha diritto alla retribuzione per il solo tempo necessario all’accertamento dell’inidoneità.Di conseguenza, spetta la retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità.

    Tale intervallo di tempo dev’essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro transfusionale che al tempo necessario per lo spostamento del lavoratore alla sede di servizio.

    I rimborsi Inps

    Il datore di lavoro, entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il dipendente ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione, può ottenere il rimborso dall’INPS dell’importo della retribuzione corrisposta in busta paga per i periodi di assenza dell’interessato.

    A tal proposito è fatto carico al datore di lavoro di conservare la documentazione (certificati medici e dichiarazioni dei donatori ovvero il certificato di inidoneità) per un periodo di dieci anni. Di norma il datore di lavoro recupera le somme anticipate in busta paga per effetto dell’assenza retribuita, a mezzo corrispondente conguaglio (riduzione) dei contributi e degli importi da versare all’INPS con modello F24.

    A seguire è obbligatorio compilare il flusso telematico UniEmens (da trasmettere all’INPS entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di competenza della denuncia) specificando i dati informativi relativi alla tipologia di assenza intervenuta nel mese, nonché quelli relativi al conguaglio della retribuzione anticipata.

    L’esposizione dei dati in UniEmens deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dall’INPS con la Circolare numero 96/2025.Per le realtà che non operano con il sistema del conguaglio, le somme corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori domestici, sono rimborsate dall’INPS direttamente ai datori di lavoro. Questi ultimi sono tenuti a trasmettere apposita istanza telematica all’Istituto (secondo le istruzioni fornite con Circolare numero 5/2012) entro e non oltre la fine del mese successivo quello in cui è avvenuta la donazione sangue o si è verificata l’inidoneità.

    Centri autorizzati al prelievo di sangue

    Per poter beneficiare degli effetti retributivi e normativi descritti il prelievo di sangue deve risultare dal certificato redatto dal medico responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale o dell’unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (vedi Fidas) che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione e l’accreditamento secondo le modalità previste dalle Regioni e Province autonome.Il certificato riporta inoltre il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione / Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione.

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    Quantitativo minimo della donazione

    Dichiarazione del donatore

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    I rimborsi Inps

    Centri autorizzati al prelievo di sangue

    Donazione gratuita di sangue

    Hanno diritto ad un permesso retribuito per l’intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione i lavoratori subordinati che donano gratuitamente sangue o emocomponenti.

    Il diritto è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla categoria e dal settore di appartenenza, compresi i lavoratori domestici.L’INPS riconosce il rimborso al datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte ai dipendenti del settore privato.

    Permesso retribuito per donatori di sangue

    Il permesso retribuito spetta al dipendente per l’intera giornata lavorativa interessata dalla donazione.

    Il periodo di riposo ha una durata di 24 ore, decorrenti dal momento in cui il dipendente si è assentato dal lavoro per il prelievo o, in mancanza di tale riferimento, dal momento della donazione risultante dal certificato medico. La retribuzione spettante al dipendente interessa le sole ore di lavoro effettivamente non prestate, nell’arco temporale delle 24 ore.

    Come chiarito dall’INPS con Circolare numero 96/2025 al lavoratore che ha effettuato la donazione sangue spetta la retribuzione corrispondente alle ore non lavorate, ricadenti nel periodo di riposo, calcolata considerando il compenso chesarebbero stato percepito“in busta paga (con riferimento alle voci fisse e continuative a esclusione degli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente) in caso di effettiva prestazione dell’attività lavorativa”.

    Facciamo l’esempio di un orario lavorativo giornaliero dalle 8 alle 16 dal lunedì al venerdì.Il dipendente si assenta alle 10 del lunedì per la donazione.Il periodo di riposo ha una durata di 24 ore che terminano alle 10 del martedì.Il permesso retribuito, pertanto, interessa l’arco temporale di 8 ore totali:

    Dalle 10 alle 16 del lunedì;

    Dalle 8 alle 10 del martedì;

    Al contrario, se lo stesso lavoratore effettua la donazione alle 8 del sabato non spetta alcun permesso retribuito dal momento che le 24 ore di riposo terminano la domenica alle 8.

    Requisiti per i permessi

    Affinché sussista il diritto del dipendente alla giornata di riposo e alla relativa retribuzione (con conseguente facoltà del datore di lavoro di chiedere il rimborso all’INPS) devono sussistere tre requisiti, riguardanti:

    quantità di sangue donato;

    caratteristiche del centro che ha effettuato il prelievo;

    dichiarazione del dipendente.

    Quantitativo minimo della donazione

    Il quantitativo minimo della donazione è fissato in 250 grammi, come risultante dal certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo.

    Il documento certificativo deve peraltro contenere:

    il codice fiscale dell’ASL / Azienda Ospedaliera o dell’Associazione / Federazione di volontariato responsabile dell’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione;

    i dati anagrafici del donatore, rilevati da un valido documento di riconoscimento, i cui estremi devono essere annotati sul certificato;

    la gratuità della donazione;

    il giorno e l’ora del prelievo.

    Dichiarazione del donatore

    Il datore di lavoro è necessario che acquisisca apposita dichiarazione rilasciata dal donatore, dove risulta:

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    Il datore di lavoro, entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il dipendente ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione, può ottenere il rimborso dall’INPS dell’importo della retribuzione corrisposta in busta paga per i periodi di assenza dell’interessato.

    A tal proposito è fatto carico al datore di lavoro di conservare la documentazione (certificati medici e dichiarazioni dei donatori ovvero il certificato di inidoneità) per un periodo di dieci anni. Di norma il datore di lavoro recupera le somme anticipate in busta paga per effetto dell’assenza retribuita, a mezzo corrispondente conguaglio (riduzione) dei contributi e degli importi da versare all’INPS con modello F24.

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    Referendum 8 e 9 Giugno: tutte le FAQ sui quesiti, quorum, orari e modalità di voto

    Manca poco al Referendum 8 e 9 giugno 2025. Milioni di cittadine e cittadini italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque referendum abrogativi riguardanti temi centrali della vita civile e lavorativa: il lavoro, la sicurezza nei cantieri e il diritto alla cittadinanza. Cinque quesiti con cinque schede di colore diverso, su cui scegliere se mantenere o abrogare le norme attualmente in vigore.Questa consultazione popolare, prevista dall’articolo 75 della Costituzione, permette agli elettori di decidere direttamente se cancellare leggi o parti di legge. È una delle forme più importanti di partecipazione democratica. Ma per essere valida, richiede la partecipazione di almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto: un quorum che non sempre viene raggiunto.Per evitare dubbi e incertezze abbiamo realizzato una guida pratica in formato FAQ, che raccoglie le domande più frequenti sul referendum: come, dove e quando si vota, cosa significano i singoli quesiti, quali documenti servono, chi può votare e come.Consulta qui tutte le FAQ utili per sapere tutto sul referendum di giugno 2025.

    Indice

    Quando si vota per il Referendum abrogativo 2025?

    Di cosa parlano i requisiti del Referendum?

    Cosa significa votare SI o NO al Referendum di giugno?

    Al Referendum di Giugno 2025 c’è un Quorum da raggiungere. Cosa significa?

    Chi può votare al Referendum dell’8 e 9 giugno?

    Chi non può votare al Referendum dell’8 e 9 giugno?

    Quali documenti devo portare al seggio per votare?

    Cosa succede se la mia tessera elettorale è smarrita o ha esaurito gli spazi?

    Come si vota al Referendum dell’8 e 9 giugno?

    Di che colore sono le 5 schede di voto?

    Cosa viene chiesto nel Quesito 1 sulla scheda verde?

    Di cosa parla il Quesito 2 sulla scheda arancione?

    Di cosa parla il Quesito 3 sulla scheda grigia?

    Cosa viene chiesto nel Quesito 4 sulla scheda rossa?

    Cosa viene chiesto nel Quesito 5 sulla scheda gialla?

    Posso votare solo per alcuni Quesiti?

    Cosa succede se sbaglio a votare su una scheda o la rovino?

    I fac-simile delle schede sono già disponibili? Dove posso trovarli?

    Cosa succede se un quesito non raggiunge il quorum?

    Quali sono le conseguenze pratiche di un eventuale “Sì” sul quesito 1 (Contratto a tutele crescenti)?

    Quali sarebbero gli effetti del Sì sul quesito 2 (Piccole imprese: licenziamenti e indennità)?

    Cosa comporterebbe un Sì al quesito 3 (Lavoro subordinato, durata massima, proroghe e rinnovi)?

    Che impatto avrebbe il Sì sul quesito 4 (Responsabilità per infortuni sul lavoro)?

    Quali cambiamenti porterebbe un Sì al quesito 5 sulla Cittadinanza italiana?

    Quando si vota per il Referendum abrogativo 2025?

    Le giornate dedicate al voto sono due, per consentire a un maggior numero di cittadini di partecipare alla consultazione:

    Domenica 8 giugno 2025: i seggi saranno aperti dalle ore 7:00 alle ore 23:00. A disposizione per votare c’è l’intera giornata, fino a tarda sera.

    Lunedì 9 giugno 2025: i seggi apriranno alle ore 7:00 e chiuderanno alle ore 15:00. Il lunedì, quindi, la possibilità di votare è limitata alla mezza giornata.

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    Di cosa parlano i requisiti del Referendum?

    I quesiti referendari di giugno sono cinque, e toccano principalmente due macro-aree: il mondo del lavoro e la cittadinanza italiana. Nello specifico, quattro dei quesiti riguardano modifiche introdotte o norme mantenute dal cosiddetto Jobs Act del 2015, intervenendo su temi come i licenziamenti, i contratti a termine e la sicurezza sul lavoro. Il quinto quesito, invece, si concentra sui requisiti per ottenere la cittadinanza italiana. Prima di recarsi alle urne, è cruciale informarsi bene su cosa chiedono esattamente questi quesiti e quali implicazioni potrebbe avere il voto per il “Sì” o per il “No” su ciascuno di essi.

    Cosa significa votare SI o NO al Referendum di giugno?

    Il Referendum abrogativo presenta sempre due opzioni: “Sì” o “No”:

    Votare “Sì” significa esprimere la volontà di abrogare, cioè cancellare, la norma o la parte di norma indicata dal quesito referendario. Se il “Sì” prevale e il quorum viene raggiunto, quella legge o quella sua parte non sarà più in vigore.

    Votare “No” significa, al contrario, esprimere la volontà di mantenere la norma o la parte di norma così com’è, lasciandola in vigore. Se il “No” prevale e il quorum viene raggiunto, la legge resterà invariata.

    Al Referendum di Giugno 2025 c’è un Quorum da raggiungere. Cosa significa?

    Il quorum è una condizione necessaria affinché il risultato di un referendum abrogativo sia considerato valido. Secondo la Costituzione italiana, per la validità di un referendum abrogativo è necessario che alle urne si rechi almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto, ovvero il 50% più uno degli elettori. Se il quorum non viene raggiunto, il referendum non è valido, e la legge o la norma in questione rimarrà in vigore, indipendentemente dal numero di “Sì” o “No” espressi. Questo significa che anche l’astensione dal voto può influenzare l’esito del referendum.

    Chi può votare al Referendum dell’8 e 9 giugno?

    Hanno diritto di votare tutti i cittadini e le cittadine italiani che abbiano compiuto la maggiore età (18 anni) entro il giorno delle elezioni e che siano iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza. Il diritto di voto è personale ed eguale. È sempre consigliabile verificare la propria posizione elettorale in anticipo, rivolgendosi all’Ufficio Elettorale del proprio Comune, specialmente in caso di recenti cambi di residenza.

    Chi non può votare al Referendum dell’8 e 9 giugno?

    Non possono votare coloro che sono dichiarati interdetti per infermità di mente, oppure coloro che sono temporaneamente privati del diritto di voto per effetto di sentenza penale irrevocabile. Anche chi non ha raggiunto i 18 anni non può recarsi alle urne. In generale, le cause di esclusione dal diritto di voto sono stabilite dalla legge e sono limitate a situazioni specifiche che impediscono l’esercizio consapevole e responsabile del diritto.

    Quali documenti devo portare al seggio per votare?

    Per poter esprimere il voto al seggio, è necessario presentare due documenti:

    La tessera elettorale valida e con spazi disponibili per la timbratura. Se la tessera è esaurita negli spazi o è stata smarrita, è possibile richiederne una nuova all’ufficio elettorale del Comune di iscrizione, prima del giorno del voto.

    Un documento di riconoscimento in corso di validità. Sono accettati la carta d’identità, la patente di guida, il passaporto, o altri documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni, purché provvisti di fotografia e firma. È importante che il documento sia riconoscibile e non scaduto.

    Cosa succede se la mia tessera elettorale è smarrita o ha esaurito gli spazi?

    In caso di smarrimento, furto o esaurimento degli spazi della tessera elettorale, potete richiedere un duplicato o una nuova tessera all’Ufficio Elettorale del vostro Comune di residenza. Si consiglia vivamente di farlo con un certo anticipo rispetto alle date del voto per evitare lunghe code. Gli Uffici Elettorali sono solitamente aperti anche nei giorni immediatamente precedenti e durante le ore di votazione per il rilascio delle tessere, ma è sempre preferibile organizzarsi per tempo.

    Come si vota al Referendum dell’8 e 9 giugno?

    Una volta giunti al seggio e verificati i documenti, verranno consegnate al cittadino/a le cinque schede di voto, ognuna di un colore diverso per identificare i diversi quesiti, e una matita copiativa. Su ogni scheda troverete il quesito referendario e le due opzioni “Sì” e “No”. Per votare si deve tracciare una croce (X) in corrispondenza del “Sì” se si vuole abrogare la norma, oppure in corrispondenza del “No” se la si vuole mantenere in vigore. Concluso il voto occorre piegare le schede, in modo che nulla sia visibile, e poi inserirle nelle rispettive urne.

    Di che colore sono le 5 schede di voto?

    Le schede referendarie di giugno sono di colore diverso per facilitare l’identificazione di ogni quesito:

    Scheda verde chiaro: Quesito n. 1 – “Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione”.

    Scheda arancione: Quesito n. 2 – “Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale”.

    Scheda grigia: Quesito n. 3 – “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”.

    Scheda rosso rubino: Quesito n. 4 – “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione”.

    Scheda gialla: Quesito n. 5 – “Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”.

    Cosa viene chiesto nel Quesito 1 sulla scheda verde?

    Il primo quesito del Referendum di giugno, sulla scheda verde, riguarda la disciplina dei licenziamenti illegittimi introdotta dal Jobs Act nel 2015. Attualmente, per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 con contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, in caso di licenziamento illegittimo è previsto quasi esclusivamente un indennizzo economico, calcolato in base all’anzianità di servizio, e il reintegro nel posto di lavoro è un’eccezione (salvo licenziamenti discriminatori o nulli). Votando “Sì” si intende abrogare questa norma, ripristinando una possibilità più ampia di reintegro nel posto di lavoro, avvicinandosi allo spirito dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, seppur con le modifiche subite nel tempo. Votando “No” si mantiene l’attuale disciplina del Jobs Act, con il prevalere dell’indennizzo economico sul reintegro.

    Di cosa parla il Quesito 2 sulla scheda arancione?

    Il secondo quesito, sulla scheda arancione, si concentra sui licenziamenti nelle piccole imprese (fino a 15 dipendenti). La normativa attuale, che risale a una legge del 1966 e mantenuta dal Jobs Act, prevede un tetto massimo all’indennità risarcitoria in caso di licenziamento ingiusto: l’importo massimo che un lavoratore può ottenere è di sei mensilità. Questo limite, secondo i promotori, renderebbe poco incisiva la sanzione per l’impresa in caso di licenziamento infondato. Votando “Sì” si vuole cancellare questo tetto, lasciando al giudice la libertà di determinare l’importo del risarcimento in base al danno subito dal lavoratore, senza limiti massimi predefiniti. Votando “No” si mantiene l’attuale limite di sei mensilità per l’indennità risarcitoria.

    Di cosa parla il Quesito 3 sulla scheda grigia?

    Il terzo quesito del Referendum, sulla scheda grigia, mira a intervenire sull’uso dei contratti a tempo determinato. La legge attuale consente alle aziende di stipulare contratti a termine per i primi 12 mesi senza dover indicare una “causale”, cioè una motivazione specifica per l’assunzione a tempo determinato anziché indeterminato. L’obbligo di causale scatta solo per durate superiori ai 12 mesi o per i rinnovi. Votando “Sì” si propone di abrogare questa norma, rendendo obbligatoria la motivazione (la “causale”) fin dall’inizio per qualsiasi contratto a tempo determinato, indipendentemente dalla durata. L’obiettivo è ridurre il precariato e incentivare i contratti a tempo indeterminato. Votando “No” si mantiene la normativa attuale che permette contratti a termine senza causale per i primi 12 mesi.

    Cosa viene chiesto nel Quesito 4 sulla scheda rossa?

    Il quarto quesito, sulla scheda rosso rubino, affronta il tema della sicurezza sul lavoro, con un focus sulla responsabilità in caso di infortuni nei contratti d’appalto. Attualmente, l’articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) prevede che il committente (l’azienda che affida i lavori) sia responsabile insieme all’appaltatore (l’azienda che esegue i lavori) in caso di infortunio. Tuttavia, la norma esclude questa responsabilità solidale quando il danno è conseguenza di “rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”. Questo ha spesso portato a una limitazione delle responsabilità. Votando “Sì” si intende abrogare questa esclusione, estendendo la responsabilità solidale del committente anche agli infortuni legati a questi “rischi specifici”, al fine di garantire maggiore tutela ai lavoratori e incentivare la prevenzione. Votando “No” si mantiene l’attuale esclusione della responsabilità del committente per i danni derivanti da rischi specifici dell’appaltatore.

    Cosa viene chiesto nel Quesito 5 sulla scheda gialla?

    Il quinto e ultimo quesito, sulla scheda gialla, esce dall’ambito lavorativo per toccare i requisiti per l’ottenimento della cittadinanza italiana. La legge attuale (Legge n. 91/1992) stabilisce che uno straniero maggiorenne extracomunitario debba risiedere legalmente e ininterrottamente in Italia per almeno 10 anni prima di poter richiedere la cittadinanza per naturalizzazione. Votando “Sì” si propone di abrogare questa parte della norma, dimezzando il periodo di residenza richiesto da 10 a 5 anni, come era previsto dalla legge del 1865 fino alla riforma del 1992. Questo faciliterebbe il percorso per molti stranieri che vivono, studiano e lavorano in Italia da tempo. Votando “No” si mantiene il requisito dei 10 anni di residenza continuativa per la richiesta di cittadinanza. È importante sottolineare che questo quesito non modifica gli altri requisiti per la cittadinanza (come la conoscenza della lingua, il reddito, l’incensuratezza penale, etc.), che rimarrebbero in vigore.

    >> Ecco in dettaglio i 5 quesiti spiegati in modo semplice

    Posso votare solo per alcuni Quesiti?

    Sì, assolutamente. Si hanno a disposizione cinque schede, una per ogni quesito. Ognuno è libero di esprimere il vostro voto su tutti e cinque i quesiti, oppure di votare solo su alcuni di essi, lasciando in bianco le schede dei quesiti su cui non desiderate esprimervi. Il vostro voto sarà conteggiato solo per i quesiti su cui avrete espresso una scelta valida (Sì o No).

    Questo significa che, non votare su uno o più quesiti del Referendum significa non contribuire al raggiungimento del quorum richiesto per quel quesito.

    Cosa succede se sbaglio a votare su una scheda o la rovino?

    Se, per errore, segnate più di una casella sulla stessa scheda (ad esempio, sia “Sì” che “No”) o se la scheda è irrimediabilmente rovinata, il vostro voto per quel quesito sarà considerato nullo.

    I fac-simile delle schede sono già disponibili? Dove posso trovarli?

    Sì, il Viminale ha già reso pubblici i fac-simile delle 5 schede di voto per il Referendum dell’8 e 9 giugno. Questi documenti sono preziosi per familiarizzare con l’aspetto delle schede e con la formulazione esatta dei quesiti prima di recarsi al seggio. Potete trovarli sul sito del Ministero dell’Interno, sul sito di LeggiOggi.it e spesso anche sui siti dei Comuni. Consigliamo vivamente di visionarli per avere un’idea chiara di cosa vi troverete di fronte al momento del voto. (LeggiOggi li ha pubblicati qui).

    Cosa succede se un quesito non raggiunge il quorum?

    E’ importante sapere che il quorum è legato a ciascun quesito referendario. Ognuno dei 5 quesiti prevede i raggiungimento del quorum del 50%+1. Se al Referendum di giugno uno o più quesiti non raggiungono il quorum (ovvero il 50% più uno degli aventi diritto al voto non si reca alle urne), la consultazione riferita a quei quesiti specifici non è valida. Di conseguenza, la legge o la parte di legge oggetto del quesito non viene abrogata e rimane in vigore così com’è.

    Quali sono le conseguenze pratiche di un eventuale “Sì” sul quesito 1 (Contratto a tutele crescenti)?

    Se vincesse il “Sì” sul quesito 1, si tornerebbe a una disciplina dei licenziamenti illegittimi che prevederebbe una possibilità più ampia di reintegro nel posto di lavoro, anche per i lavoratori assunti dopo il 2015. Questo significa che, in caso di licenziamento riconosciuto come illegittimo dal giudice, il lavoratore potrebbe avere maggiori probabilità di essere riassunto nella stessa azienda, piuttosto che ricevere solo un indennizzo economico. L’obiettivo dei promotori è rafforzare le tutele per i lavoratori e disincentivare i licenziamenti privi di giusta causa.

    Quali sarebbero gli effetti del Sì sul quesito 2 (Piccole imprese: licenziamenti e indennità)?

    Se il “Sì” dovesse prevalere sul quesito 2, verrebbe eliminato il tetto massimo di 6 mensilità per l’indennità risarcitoria in caso di licenziamento ingiusto nelle piccole imprese. Questo permetterebbe ai giudici di valutare caso per caso il risarcimento dovuto al lavoratore, potendo stabilire importi superiori a 6 mensilità, proporzionati al danno subito. L’intento è dare maggiori tutele ai dipendenti delle piccole imprese, che sono una parte significativa della forza lavoro italiana.

    Cosa comporterebbe un Sì al quesito 3 (Lavoro subordinato, durata massima, proroghe e rinnovi)?

    Il voto “Sì” al quesito 3 porterebbe all’obbligo di indicare una causale specifica fin dall’inizio per qualsiasi contratto a tempo determinato, eliminando la possibilità di stipulare contratti senza motivazione per i primi 12 mesi. Questo implicherebbe che i datori di lavoro dovrebbero sempre giustificare la necessità di ricorrere a un contratto a termine, ad esempio per esigenze temporanee o sostitutive. L’obiettivo è contrastare il precariato e promuovere la stabilità occupazionale, rendendo il contratto a tempo indeterminato la forma contrattuale privilegiata.

    Che impatto avrebbe il Sì sul quesito 4 (Responsabilità per infortuni sul lavoro)?

    Se il “Sì” vincesse sul quesito 4, il committente (l’azienda che commissiona i lavori) diventerebbe corresponsabile per gli infortuni sul lavoro occorsi anche per “rischi specifici” dell’impresa appaltatrice. Questo significa che in caso di incidente, il lavoratore infortunato potrebbe rivolgersi sia all’appaltatore che al committente per il risarcimento dei danni. L’intenzione è quella di rafforzare la sicurezza sul lavoro e prevenire situazioni in cui le aziende appaltatrici meno solide finanziariamente possano sfuggire alle proprie responsabilità, garantendo una maggiore tutela per i lavoratori.

    Quali cambiamenti porterebbe un Sì al quesito 5 sulla Cittadinanza italiana?

    Un esito positivo del “Sì” sul quesito 5 del Referendum ridurrebbe da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale e continuativa richiesto agli stranieri extracomunitari maggiorenni per poter richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione. Questa modifica mira a semplificare e accelerare il processo di integrazione per quelle persone che vivono stabilmente in Italia da anni, riconoscendo il loro contributo alla società italiana. È importante ribadire che tutti gli altri requisiti (conoscenza della lingua, assenza di precedenti penali, reddito, ecc.) rimarrebbero invariati.

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    Infermieri: straordinari tassati al 5%. I chiarimenti delle Entrate

    A distanza di pochi mesi dall’introduzione della tassazione ridotta al 5% per gli straordinari pagati agli infermieri, arrivano i primi chiarimenti dell’Agenzia Entrate, sull’applicazione della misura.Con risposta ad Interpello del 19 aprile 2025 numero 19/E l’Agenzia delle entrate circoscrive il perimetro di applicazione dell’imposta sostitutiva sugli straordinari, come disciplinata dal comma 354 dell’ultima legge di bilancio 2025, in vigore dallo scorso 1° gennaio.Grazie al quesito di una azienda ospedaliera che occupa personale giuridicamente universitario l’Agenzia Entrate ha deciso di mettere in chiaro i requisiti oggettivi e soggettivi per poter beneficiare dell’abbattimento fiscale.Di seguito tutti i chiarimenti sulla tassazione agevolata al 5% sugli straordinari degli infermieri per il 2025.

    Indice

    L’aliquota al 5% sugli straordinari degli infermieri

    Gli straordinari nel CCNL Sanità 2019-21

    Da quando si applica l’imposta sostitutiva?

    Il vantaggio economico per gli infermieri

    Il quesito all’Agenzia Entrate

    La risposta dell’ADE

    L’aliquota al 5% sugli straordinari degli infermieri

    Si deve alla Legge di bilancio 2025 (all’articolo 1 comma 354) l’imposta sostitutiva di IRPEF ed addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 5%, sui compensi per il lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, svolto da infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN).

    Sfogliando della Manovra si legge infatti che: “I compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, citato al comma 353 del presente articolo, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento”.

    Allegato

    Risposta ADE n.139/2025

    2 MB

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    Gli straordinari nel CCNL Sanità 2019-21

    L’articolo 47 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità (in vigore per il triennio 2019-2021) stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto:

    non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro;

    devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.

    Il lavoro straordinario, peraltro, dev’essere espressamente autorizzato dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione, eccezion fatta per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l’autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile.

    Da quando si applica l’imposta sostitutiva?

    Il comma 354 prevede espressamente che il sostituto d’imposta (datore di lavoro) possa applicare l’aliquota al 5% sui compensi per il lavoro straordinario erogati a decorrere dal 2025, fatto salvo il principio di cassa allargato, di cui all’articolo 51, comma 1, ultimo periodo, del TUIR.Secondo il principio in parola si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo quello cui si riferiscono.Ne consegue che si considerano percepiti nel 2025 anche gli importi corrisposti entro il 12 gennaio 2026.Stando a quanto precisa l’Agenzia Entrate con Circolare 4/E del 16 maggio 2025, la norma si applica ai compensi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2025 a prescindere “dalla data di svolgimento della prestazione” di lavoro straordinario.Le somme trattenute ai contribuenti a titolo di imposta sostitutiva, vengono poi versate all’Erario con modello F24, utilizzando i codici tributo comunicati dall’AE con Risoluzione 31 gennaio 2025, numero 7/E. In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando altresì quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e come “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.Per quanto concerne accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso riguardanti l’aliquota al 5% si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

    Il vantaggio economico per gli infermieri

    Nel momento in cui opera un’imposta sostitutiva di IRPEF ed addizionali regionali / comunali significa che, in deroga alle percentuali di importo superiore previste per calcolare le somme dovute all’Erario e a regioni / comuni, si applica un’aliquota percentuale ridotta (in questo caso al 5%), con conseguenti minori trattenute fiscali a carico del soggetto beneficiario.In definitiva, a parità di importo, il compenso per lavoro straordinario sconta trattenute fiscali inferiori a quelle ordinarie e aumenta pertanto la somma liquidata in conto corrente al personale infermieristico.Lo stesso meccanismo vale per i premi di risultato che, a norma della Legge 28 dicembre 2015, numero 208, beneficiano di un’imposta sostitutiva di IRPEF ed addizionali pari al 10%, ridotta eccezionalmente al 5% per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027, grazie alla Manovra 2025 (articolo 1, comma 385). 

    Il quesito all’Agenzia Entrate

    La Risposta dell’Agenzia Entrate numero 139 del 19 aprile 2025 prende le mosse dall’interpello di una Azienda ospedaliera universitaria dove opera personale giuridicamente universitario, assegnato per effetto del protocollo di intesa Regione / Università con il profilo di “Collaboratore / Funzionario del settore socio sanitario, che presta attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche e iscritti all’albo delle professioni sanitarie”.Il personale impiegato riceve una retribuzione determinata in ragione della differenza tra il CCNL Università e il CCNL Comparto sanità.Secondo l’azienda ospedaliera, i compensi per lavoro straordinario devono comunque essere assoggettati all’imposta sostitutiva con aliquota al 5% (come previsto dalla Manovra 2025) anche se erogati “al personale universitario iscritto all’Albo delle Professioni Infermieristiche, che presta attività assistenziale sanitaria, strettamente connessa alle mansioni proprie della professione infermieristica, all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria”.

    La risposta dell’ADE

    Investita della questione, l’Agenzia delle entrate sottolinea che il tenore letterale della norma circoscrive tassativamente l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva a:

    compensi per lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 del CCNL Comparto Sanità (requisito oggettivo);

    erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (requisito soggettivo).

    Per poter trovare applicazione è necessaria, sottolinea l’Agenzia Entrate, la coesistenza di entrambi i requisiti sopra citati.Ciò posto, conclude l’AE, si ritiene che l’imposta sostitutiva del 5% prevista dal comma 354 della Manovra 2025 “non si applichi ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario” assegnato all’Azienda ospedaliera e svolgente “attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche”.

    In questo caso quindi non si può tassare al 5% il lavoro straordinario del personale universitario che svolge attività assistenziale sanitaria.

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    Infermieri: straordinari tassati al 5%. I chiarimenti delle Entrate

    A distanza di pochi mesi dall’introduzione della tassazione ridotta al 5% per gli straordinari pagati agli infermieri, arrivano i primi chiarimenti dell’Agenzia Entrate, sull’applicazione della misura.Con risposta ad Interpello del 19 aprile 2025 numero 19/E l’Agenzia delle entrate circoscrive il perimetro di applicazione dell’imposta sostitutiva sugli straordinari, come disciplinata dal comma 354 dell’ultima legge di bilancio 2025, in vigore dallo scorso 1° gennaio.Grazie al quesito di una azienda ospedaliera che occupa personale giuridicamente universitario l’Agenzia Entrate ha deciso di mettere in chiaro i requisiti oggettivi e soggettivi per poter beneficiare dell’abbattimento fiscale.Di seguito tutti i chiarimenti sulla tassazione agevolata al 5% sugli straordinari degli infermieri per il 2025.

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    L’aliquota al 5% sugli straordinari degli infermieri

    Gli straordinari nel CCNL Sanità 2019-21

    Da quando si applica l’imposta sostitutiva?

    Il vantaggio economico per gli infermieri

    Il quesito all’Agenzia Entrate

    La risposta dell’ADE

    L’aliquota al 5% sugli straordinari degli infermieri

    Si deve alla Legge di bilancio 2025 (all’articolo 1 comma 354) l’imposta sostitutiva di IRPEF ed addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 5%, sui compensi per il lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, svolto da infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN).

    Sfogliando della Manovra si legge infatti che: “I compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, citato al comma 353 del presente articolo, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento”.

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    Gli straordinari nel CCNL Sanità 2019-21

    L’articolo 47 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità (in vigore per il triennio 2019-2021) stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto:

    non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro;

    devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.

    Il lavoro straordinario, peraltro, dev’essere espressamente autorizzato dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione, eccezion fatta per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l’autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile.

    Da quando si applica l’imposta sostitutiva?

    Il comma 354 prevede espressamente che il sostituto d’imposta (datore di lavoro) possa applicare l’aliquota al 5% sui compensi per il lavoro straordinario erogati a decorrere dal 2025, fatto salvo il principio di cassa allargato, di cui all’articolo 51, comma 1, ultimo periodo, del TUIR.Secondo il principio in parola si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo quello cui si riferiscono.Ne consegue che si considerano percepiti nel 2025 anche gli importi corrisposti entro il 12 gennaio 2026.Stando a quanto precisa l’Agenzia Entrate con Circolare 4/E del 16 maggio 2025, la norma si applica ai compensi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2025 a prescindere “dalla data di svolgimento della prestazione” di lavoro straordinario.Le somme trattenute ai contribuenti a titolo di imposta sostitutiva, vengono poi versate all’Erario con modello F24, utilizzando i codici tributo comunicati dall’AE con Risoluzione 31 gennaio 2025, numero 7/E. In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando altresì quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e come “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.Per quanto concerne accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso riguardanti l’aliquota al 5% si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

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    Il quesito all’Agenzia Entrate

    La Risposta dell’Agenzia Entrate numero 139 del 19 aprile 2025 prende le mosse dall’interpello di una Azienda ospedaliera universitaria dove opera personale giuridicamente universitario, assegnato per effetto del protocollo di intesa Regione / Università con il profilo di “Collaboratore / Funzionario del settore socio sanitario, che presta attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche e iscritti all’albo delle professioni sanitarie”.Il personale impiegato riceve una retribuzione determinata in ragione della differenza tra il CCNL Università e il CCNL Comparto sanità.Secondo l’azienda ospedaliera, i compensi per lavoro straordinario devono comunque essere assoggettati all’imposta sostitutiva con aliquota al 5% (come previsto dalla Manovra 2025) anche se erogati “al personale universitario iscritto all’Albo delle Professioni Infermieristiche, che presta attività assistenziale sanitaria, strettamente connessa alle mansioni proprie della professione infermieristica, all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria”.

    La risposta dell’ADE

    Investita della questione, l’Agenzia delle entrate sottolinea che il tenore letterale della norma circoscrive tassativamente l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva a:

    compensi per lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 del CCNL Comparto Sanità (requisito oggettivo);

    erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (requisito soggettivo).

    Per poter trovare applicazione è necessaria, sottolinea l’Agenzia Entrate, la coesistenza di entrambi i requisiti sopra citati.Ciò posto, conclude l’AE, si ritiene che l’imposta sostitutiva del 5% prevista dal comma 354 della Manovra 2025 “non si applichi ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario” assegnato all’Azienda ospedaliera e svolgente “attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche”.

    In questo caso quindi non si può tassare al 5% il lavoro straordinario del personale universitario che svolge attività assistenziale sanitaria.

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