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    Pensione futura: come calcolarla e cosa aspettarsi

    Ogni lavoratore si chiede a un certo punto se la futura pensione sarà sufficiente a mantenere uno stile di vita adeguato. Per avere un’idea chiara di quanto spetterà una volta arrivati a questo traguardo, è utile effettuare una simulazione con un calcolatore pensionistico, che permette di stimare l’importo sulla base dei contributi versati e dell’età.

    Non basta, però, affidarsi solo ai numeri: è altrettanto importante informarsi e pianificare con attenzione il proprio percorso verso la pensione.

    Per tale ragione, se vuoi ottenere una panoramica più chiara, richiedi una consulenza pensionistica personalizzata a un esperto.

    Indice

    A quanto ammonterà la pensione futura?

    Come effettuare il calcolo?

    Quando si può andare in pensione?

    A quanto ammonterà la pensione futura?

    Avere un’idea chiara di quanto si percepirà di pensione rispetto allo stipendio è fondamentale per pianificare al meglio il proprio futuro. In linea generale, più anni di contributi si accumulano, più alta sarà la percentuale dello stipendio che verrà garantita dalla pensione.

    Con 46 anni di contributi si può contare su un assegno pensionistico pari a circa il 70% dello stipendio. Con 40 anni, la percentuale scende al 60%, mentre con 30 anni si arriva intorno al 48%, cioè meno della metà della retribuzione. Questi numeri mostrano quanto sia importante non sottovalutare la questione previdenziale.

    Come effettuare il calcolo?

    Per sapere con precisione a quanto ammonterà la pensione esistono diversi strumenti. uno dei più semplici è il simulatore online gratuito “La mia pensione futura” presente sul portare INPS, che offre una stima dell’importo sulla base dei contributi versati e dell’età anagrafica.

    Questo faciliterà molto il controllo su quanto effettivamente si prenderà una volta in pensione. Se al momento in cui si visiona il cedolino le cifre sono troppo divergenti, chiedi il ricalcolo della pensione con MiaPensione, così da verificare la correttezza dei contributi accreditati, individuare eventuali periodi mancanti o anomali e cercare una soluzione.

    Quando si può andare in pensione?

    Per accedere alla pensione esistono due modalità principali: la pensione di vecchiaia e quella anticipata. Entrambe prevedono requisiti diversi e influenzano in modo significativo l’importo dell’assegno pensionistico.

    In generale, prima si va in pensione, più basso sarà l’importo ricevuto, per due motivi principali: si accumulano meno contributi e si riduce il coefficiente di trasformazione che permette il calcolo della pensione.

    La pensione di vecchiaia prevede che chi ha almeno un anno di contributi prima del 1° gennaio 1996 possa accedere con 20 anni di contributi e 67 anni di età. Per chi ha iniziato a versare i contributi dopo quella data, è necessario anche che l’importo della pensione sia almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale.

    La pensione anticipata, invece, consente di uscire dal lavoro indipendentemente dall’età anagrafica, purché si abbiano 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, o 41 anni e 10 mesi per le donne. In questo caso, la pensione viene calcolata con il sistema misto o retributivo. Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996 può accedere a 64 anni con 20 anni di contributi, ma solo se l’importo della pensione è almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale (1.409,13 euro nel 2023).

    Conoscere questi criteri è fondamentale per scegliere il momento giusto per il pensionamento.

    Foto copertina: istock/Chainarong Prasertthai […]

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    Pensione futura: come calcolarla e cosa aspettarsi

    Ogni lavoratore si chiede a un certo punto se la futura pensione sarà sufficiente a mantenere uno stile di vita adeguato. Per avere un’idea chiara di quanto spetterà una volta arrivati a questo traguardo, è utile effettuare una simulazione con un calcolatore pensionistico, che permette di stimare l’importo sulla base dei contributi versati e dell’età.

    Non basta, però, affidarsi solo ai numeri: è altrettanto importante informarsi e pianificare con attenzione il proprio percorso verso la pensione.

    Per tale ragione, se vuoi ottenere una panoramica più chiara, richiedi una consulenza pensionistica personalizzata a un esperto.

    Indice

    A quanto ammonterà la pensione futura?

    Come effettuare il calcolo?

    Quando si può andare in pensione?

    A quanto ammonterà la pensione futura?

    Avere un’idea chiara di quanto si percepirà di pensione rispetto allo stipendio è fondamentale per pianificare al meglio il proprio futuro. In linea generale, più anni di contributi si accumulano, più alta sarà la percentuale dello stipendio che verrà garantita dalla pensione.

    Con 46 anni di contributi si può contare su un assegno pensionistico pari a circa il 70% dello stipendio. Con 40 anni, la percentuale scende al 60%, mentre con 30 anni si arriva intorno al 48%, cioè meno della metà della retribuzione. Questi numeri mostrano quanto sia importante non sottovalutare la questione previdenziale.

    Come effettuare il calcolo?

    Per sapere con precisione a quanto ammonterà la pensione esistono diversi strumenti. uno dei più semplici è il simulatore online gratuito “La mia pensione futura” presente sul portare INPS, che offre una stima dell’importo sulla base dei contributi versati e dell’età anagrafica.

    Questo faciliterà molto il controllo su quanto effettivamente si prenderà una volta in pensione. Se al momento in cui si visiona il cedolino le cifre sono troppo divergenti, chiedi il ricalcolo della pensione con MiaPensione, così da verificare la correttezza dei contributi accreditati, individuare eventuali periodi mancanti o anomali e cercare una soluzione.

    Quando si può andare in pensione?

    Per accedere alla pensione esistono due modalità principali: la pensione di vecchiaia e quella anticipata. Entrambe prevedono requisiti diversi e influenzano in modo significativo l’importo dell’assegno pensionistico.

    In generale, prima si va in pensione, più basso sarà l’importo ricevuto, per due motivi principali: si accumulano meno contributi e si riduce il coefficiente di trasformazione che permette il calcolo della pensione.

    La pensione di vecchiaia prevede che chi ha almeno un anno di contributi prima del 1° gennaio 1996 possa accedere con 20 anni di contributi e 67 anni di età. Per chi ha iniziato a versare i contributi dopo quella data, è necessario anche che l’importo della pensione sia almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale.

    La pensione anticipata, invece, consente di uscire dal lavoro indipendentemente dall’età anagrafica, purché si abbiano 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, o 41 anni e 10 mesi per le donne. In questo caso, la pensione viene calcolata con il sistema misto o retributivo. Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996 può accedere a 64 anni con 20 anni di contributi, ma solo se l’importo della pensione è almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale (1.409,13 euro nel 2023).

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    Ogni lavoratore si chiede a un certo punto se la futura pensione sarà sufficiente a mantenere uno stile di vita adeguato. Per avere un’idea chiara di quanto spetterà una volta arrivati a questo traguardo, è utile effettuare una simulazione con un calcolatore pensionistico, che permette di stimare l’importo sulla base dei contributi versati e dell’età.

    Non basta, però, affidarsi solo ai numeri: è altrettanto importante informarsi e pianificare con attenzione il proprio percorso verso la pensione.

    Per tale ragione, se vuoi ottenere una panoramica più chiara, richiedi una consulenza pensionistica personalizzata a un esperto.

    Indice

    A quanto ammonterà la pensione futura?

    Come effettuare il calcolo?

    Quando si può andare in pensione?

    A quanto ammonterà la pensione futura?

    Avere un’idea chiara di quanto si percepirà di pensione rispetto allo stipendio è fondamentale per pianificare al meglio il proprio futuro. In linea generale, più anni di contributi si accumulano, più alta sarà la percentuale dello stipendio che verrà garantita dalla pensione.

    Con 46 anni di contributi si può contare su un assegno pensionistico pari a circa il 70% dello stipendio. Con 40 anni, la percentuale scende al 60%, mentre con 30 anni si arriva intorno al 48%, cioè meno della metà della retribuzione. Questi numeri mostrano quanto sia importante non sottovalutare la questione previdenziale.

    Come effettuare il calcolo?

    Per sapere con precisione a quanto ammonterà la pensione esistono diversi strumenti. uno dei più semplici è il simulatore online gratuito “La mia pensione futura” presente sul portare INPS, che offre una stima dell’importo sulla base dei contributi versati e dell’età anagrafica.

    Questo faciliterà molto il controllo su quanto effettivamente si prenderà una volta in pensione. Se al momento in cui si visiona il cedolino le cifre sono troppo divergenti, chiedi il ricalcolo della pensione con MiaPensione, così da verificare la correttezza dei contributi accreditati, individuare eventuali periodi mancanti o anomali e cercare una soluzione.

    Quando si può andare in pensione?

    Per accedere alla pensione esistono due modalità principali: la pensione di vecchiaia e quella anticipata. Entrambe prevedono requisiti diversi e influenzano in modo significativo l’importo dell’assegno pensionistico.

    In generale, prima si va in pensione, più basso sarà l’importo ricevuto, per due motivi principali: si accumulano meno contributi e si riduce il coefficiente di trasformazione che permette il calcolo della pensione.

    La pensione di vecchiaia prevede che chi ha almeno un anno di contributi prima del 1° gennaio 1996 possa accedere con 20 anni di contributi e 67 anni di età. Per chi ha iniziato a versare i contributi dopo quella data, è necessario anche che l’importo della pensione sia almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale.

    La pensione anticipata, invece, consente di uscire dal lavoro indipendentemente dall’età anagrafica, purché si abbiano 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, o 41 anni e 10 mesi per le donne. In questo caso, la pensione viene calcolata con il sistema misto o retributivo. Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996 può accedere a 64 anni con 20 anni di contributi, ma solo se l’importo della pensione è almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale (1.409,13 euro nel 2023).

    Conoscere questi criteri è fondamentale per scegliere il momento giusto per il pensionamento.

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    Decreto Flussi 2025: 22mila nuove quote assegnate. Precompilazione domande dal 1°luglio

    Conclusosi il ciclo di click days di febbraio per l’invio delle domande di nulla osta al lavoro, per l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri, nell’ambito del Decreto Flussi 2025, gli uffici ministeriali competenti hanno tirato le somme delle quote non utilizzate dai datori di lavoro.

    All’esito dei controlli e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto, il Ministero del lavoro ha redistribuito, con Nota direttoriale 2500 del 19 maggio 2025, un totale di 22.968 quote, relative all’anno corrente, per ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale e non.

    La redistribuzione delle quote, pur nel rispetto dei limiti massimi complessivi di ingressi consentiti dalla normativa, tiene conto delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, per un totale di: 11.575 quote assegnate per lavoro subordinato stagionale; 11.393 quote per lavoro subordinato non stagionale.

    Le nuove quote riferite al prossimo click day di ottobre, con precompilazione domande dal 1° al 31 luglio 2025.

    Indice

    Le quote di ingresso non utilizzate

    Decreto Flussi con 22 mila quote aggiuntive

    La distribuzione delle quote aggiuntive

    Precompilazione domande dal 1° luglio 2025

    Numero massimo di domande

    Il dettaglio delle quote assegnate

    Le quote di ingresso non utilizzate

    Per espressa disposizione del Dpcm 27 settembre 2023 (articolo 9, comma 2) ribattezzato Decreto Flussi, trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei click days se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rileva quote di ingresso significative non utilizzate, può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo di:

    136 mila unità per l’anno 2023;

    151 mila unità per l’anno 2024;

    165 mila unità per l’anno 2025.

    Decreto Flussi con 22 mila quote aggiuntive

    Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Flussi e alla luce dei dati comunicati dal Ministero dell’Interno, relativi alle istanze di nulla osta presentate nel corso dei click days, la Direzione generale per le Politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti ha attribuito per l’anno corrente (con Nota numero 2500 del 19 maggio 2025) ulteriori 22.968 quote destinate a ingressi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale.

    Allegato

    Nota 2500/2025 – Distribuzione quote aggiuntive di ingresso

    507 KB

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    La distribuzione delle quote aggiuntive

    Le 22.968 quote di ingresso aggiuntive riguardano esclusivamente i territori in cui le istanze di nulla osta non sono state soddisfatte dalla precedente attribuzione.A tal fine, si legge nella Nota numero 2500/2025, si utilizza una parte “del 40% delle quote riservate alle lavoratrici donne dall’art. 2, comma 7 bis del DL n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024”.Il 30% delle quote riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale nel settore turistico – alberghiero (15 mila) verrà assegnato per effetto del secondo click day del 1° ottobre 2025.

    Precompilazione domande dal 1° luglio 2025

    A tal proposito si ricorda che i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro con riguardo al settore turistico – alberghiero hanno decorrenza, per l’anno 2025:

    dalle ore 9 del 12 febbraio 2025, in misura pari al 70% delle quote complessive stagionali;

    per il restante 30% delle suddette quote, dalle ore 9 del 1° ottobre 2025.

    Per l’annualità corrente, i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro, nonché gli intermediari abilitati e autorizzati, che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI (“portaleservizi.dlci.interno.it”) gestito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).

    Con riguardo al click day del 1° ottobre 2025 la precompilazione è consentita dal 1° al 31 luglio 2025, collegandosi a “portaleservizi.dlci.interno.it”.I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti sono effettuati dalle amministrazioni competenti contestualmente all’accesso alla precompilazione.

    Se la verifica ha esito favorevole, il datore di lavoro per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceve al proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) il codice di attivazione domanda.

    L’inserimento, in sede di invio della richiesta di nulla osta al lavoro, del codice di attivazione consente l’accesso al modello di domanda di interesse, i cui campi, per facilitare l’utente nella compilazione, risultano, grazie all’interoperabilità tra le banche dati di Unioncamere, Agenzia Entrate e AGID, già parzialmente compilati. Se la pratica di nulla osta risulta fuori quota in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, il datore di lavoro visualizza sul portale ALI l’avviso di “pratica al momento non in quota”.

    Numero massimo di domande

    La Circolare ministeriale congiunta (Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero del Turismo) del 24 ottobre 2024 precisa che, per l’anno corrente, i datori di lavoro possono presentare, come utenti privati, fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote di cui all’articolo 6 (ingressi nell’ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo) e 7 (ingressi per lavoro stagionale) del Decreto Flussi.

    Il limite non opera con riguardo alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria, dagli intermediari abilitati e autorizzati e dalle agenzie di somministrazione di lavoro (iscritte all’Albo informatico delle APL).

    Il dettaglio delle quote assegnate

    Negli Allegati 1 e 2 alla Nota direttoriale numero 2500/2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce il dettaglio della distribuzione delle 22.968 quote di ingresso, rispettivamente per lavoro subordinato stagionale (Allegato 1) e non stagionale (Allegato 2).

    In ciascuna tabella le quote assegnate vengono esposte distinte per:

    Regione;

    Provincia;

    Tipologia di quota.

    Ad esempio, stando all’Allegato 1, in Basilicata, alla provincia di Matera, vengono assegnate:

    105 quote per lavoro stagionale nel settore turistico;

    13 quote per effetto dell’accordo di cooperazione in materia migratoria siglato con l’India riguardante il settore agricolo;

    1 quota nel settore turistico, anch’essa frutto dell’accordo con l’India.

    In totale, a livello nazionale, risultano dalle tabelle ministeriali:

    11.575 quote assegnate per lavoro subordinato stagionale;

    11.393 quote per lavoro subordinato non stagionale.

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    Dipendenti donatori di sangue: regole sui permessi, retribuzione e riposo

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    29/05/25

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    Foto copertina: istock/Tony Studio […]

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    Pubblicato il

    Dipendenti donatori di sangue: regole sui permessi, retribuzione e riposo

    Una buona notizia per tutti i dipendenti donatori di sangue è il riconoscimento di un’assenza retribuita dall’INPS per l’intera giornata lavorativa in cui si effettua la donazione di sangue o emocomponenti.La previsione, contenuta all’articolo 1 della Legge 13 luglio 1967, numero 584, in considerazione dell’importanza che riveste l’atto stesso della donazione, permette ai lavoratori che cedono gratuitamente il sangue di godere di una giornata di riposo senza per questo subire una perdita economica.Il tema della donazione di sangue è stato di recente trattato dall’Inps con circolare n.96 del 26 maggio 2025, fornendo una serie di istruzioni operative per il rimborso ai datori di lavoro privati delle retribuzioni corrisposte per i periodi di riposo fruiti dai dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione.

    Allegati

    Circolare Inps n.96 del 26 maggio 2025

    201 KB

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    Indice

    Donazione gratuita di sangue

    Permesso retribuito per donatori di sangue

    Requisiti per i permessi

    Quantitativo minimo della donazione

    Dichiarazione del donatore

    Inidoneità alla donazione

    I rimborsi Inps

    Centri autorizzati al prelievo di sangue

    Donazione gratuita di sangue

    Hanno diritto ad un permesso retribuito per l’intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione i lavoratori subordinati che donano gratuitamente sangue o emocomponenti.

    Il diritto è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla categoria e dal settore di appartenenza, compresi i lavoratori domestici.L’INPS riconosce il rimborso al datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte ai dipendenti del settore privato.

    Permesso retribuito per donatori di sangue

    Il permesso retribuito spetta al dipendente per l’intera giornata lavorativa interessata dalla donazione.

    Il periodo di riposo ha una durata di 24 ore, decorrenti dal momento in cui il dipendente si è assentato dal lavoro per il prelievo o, in mancanza di tale riferimento, dal momento della donazione risultante dal certificato medico. La retribuzione spettante al dipendente interessa le sole ore di lavoro effettivamente non prestate, nell’arco temporale delle 24 ore.

    Come chiarito dall’INPS con Circolare numero 96/2025 al lavoratore che ha effettuato la donazione sangue spetta la retribuzione corrispondente alle ore non lavorate, ricadenti nel periodo di riposo, calcolata considerando il compenso chesarebbero stato percepito“in busta paga (con riferimento alle voci fisse e continuative a esclusione degli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente) in caso di effettiva prestazione dell’attività lavorativa”.

    Facciamo l’esempio di un orario lavorativo giornaliero dalle 8 alle 16 dal lunedì al venerdì.Il dipendente si assenta alle 10 del lunedì per la donazione.Il periodo di riposo ha una durata di 24 ore che terminano alle 10 del martedì.Il permesso retribuito, pertanto, interessa l’arco temporale di 8 ore totali:

    Dalle 10 alle 16 del lunedì;

    Dalle 8 alle 10 del martedì;

    Al contrario, se lo stesso lavoratore effettua la donazione alle 8 del sabato non spetta alcun permesso retribuito dal momento che le 24 ore di riposo terminano la domenica alle 8.

    Requisiti per i permessi

    Affinché sussista il diritto del dipendente alla giornata di riposo e alla relativa retribuzione (con conseguente facoltà del datore di lavoro di chiedere il rimborso all’INPS) devono sussistere tre requisiti, riguardanti:

    quantità di sangue donato;

    caratteristiche del centro che ha effettuato il prelievo;

    dichiarazione del dipendente.

    Quantitativo minimo della donazione

    Il quantitativo minimo della donazione è fissato in 250 grammi, come risultante dal certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo.

    Il documento certificativo deve peraltro contenere:

    il codice fiscale dell’ASL / Azienda Ospedaliera o dell’Associazione / Federazione di volontariato responsabile dell’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione;

    i dati anagrafici del donatore, rilevati da un valido documento di riconoscimento, i cui estremi devono essere annotati sul certificato;

    la gratuità della donazione;

    il giorno e l’ora del prelievo.

    Dichiarazione del donatore

    Il datore di lavoro è necessario che acquisisca apposita dichiarazione rilasciata dal donatore, dove risulta:

    il godimento della giornata di riposo e della relativa retribuzione (specificata nel suo ammontare);

    la gratuità della cessione del sangue.

    Inidoneità alla donazione

    Il dipendente giudicato inidoneo alla donazione sangue ha diritto alla retribuzione per il solo tempo necessario all’accertamento dell’inidoneità.Di conseguenza, spetta la retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità.

    Tale intervallo di tempo dev’essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro transfusionale che al tempo necessario per lo spostamento del lavoratore alla sede di servizio.

    I rimborsi Inps

    Il datore di lavoro, entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il dipendente ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione, può ottenere il rimborso dall’INPS dell’importo della retribuzione corrisposta in busta paga per i periodi di assenza dell’interessato.

    A tal proposito è fatto carico al datore di lavoro di conservare la documentazione (certificati medici e dichiarazioni dei donatori ovvero il certificato di inidoneità) per un periodo di dieci anni. Di norma il datore di lavoro recupera le somme anticipate in busta paga per effetto dell’assenza retribuita, a mezzo corrispondente conguaglio (riduzione) dei contributi e degli importi da versare all’INPS con modello F24.

    A seguire è obbligatorio compilare il flusso telematico UniEmens (da trasmettere all’INPS entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di competenza della denuncia) specificando i dati informativi relativi alla tipologia di assenza intervenuta nel mese, nonché quelli relativi al conguaglio della retribuzione anticipata.

    L’esposizione dei dati in UniEmens deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dall’INPS con la Circolare numero 96/2025.Per le realtà che non operano con il sistema del conguaglio, le somme corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori domestici, sono rimborsate dall’INPS direttamente ai datori di lavoro. Questi ultimi sono tenuti a trasmettere apposita istanza telematica all’Istituto (secondo le istruzioni fornite con Circolare numero 5/2012) entro e non oltre la fine del mese successivo quello in cui è avvenuta la donazione sangue o si è verificata l’inidoneità.

    Centri autorizzati al prelievo di sangue

    Per poter beneficiare degli effetti retributivi e normativi descritti il prelievo di sangue deve risultare dal certificato redatto dal medico responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale o dell’unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (vedi Fidas) che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione e l’accreditamento secondo le modalità previste dalle Regioni e Province autonome.Il certificato riporta inoltre il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione / Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione.

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