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    Congedo parentale maggiorato all’80%: le ultime istruzioni Inps

    La scelta dei genitori di assentarsi in congedo parentale è frutto di numerose variabili, tra cui figura anche l’aspetto economico legato al riconoscimento da parte del datore di lavoro di un’indennità INPS pari al 30% della retribuzione, a differenza dei periodi di maternità / paternità obbligatori in cui la copertura economica è maggiore, senza parlare dell’attività lavorativa ordinaria.

    Nell’ottica di rendere economicamente più attrattiva l’assenza per congedo parentale, allo scopo di incentivare sempre più lavoratori a ricorrervi (nella speranza di migliorare la conciliazione vita – lavoro e promuovere a cascata la natalità) il legislatore ha, negli ultimi anni, aumentato l’indennità INPS dal 30 al 60 – 80% della retribuzione limitatamente a taluni mesi di congedo, fruiti entro il sesto anno di vita del figlio.

    La Manovra 2025 (approvata con Legge 30 dicembre 2024, numero 207) si è inserita nella scia dei provvedimenti precedenti elevando dal 30 all’80% della retribuzione l’indennità INPS, per un massimo di tre mesi di congedo per ogni coppia genitoriale.  La riforma, che non aggiunge ulteriori mesi di assenza a quelli già previsti dalla normativa, ritoccando esclusivamente il compenso economico spettante, ha ricevuto il commento dell’INPS, grazie alla Circolare 26 maggio 2025, numero 95.Analizziamo la novità in dettaglio.

    Indice

    Cosa cambia dal 2025 sul congedo parentale?

    Tre mesi di congedo pagati all’80%

    Tre mesi complessivi per coppia genitoriale

    Nati/adottati dal 1° gennaio 2025

    Come si ottiene il congedo parentale maggiorato?

    Cosa cambia dal 2025 sul congedo parentale?

    La Manovra 2025 interviene direttamente sulla disciplina del congedo parentale, contenuta nel Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, elevando l’indennità INPS dal 30 all’80% per tre mesi massimi, per coppia genitoriale.

    La modifica normativa, senza aggiungere ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, interviene direttamente sul compenso a carico dell’Istituto, di norma anticipato in busta paga dal datore di lavoro, previa domanda trasmessa dal dipendente all’INPS.

    La maggiorazione riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori, come autonomi e iscritti alla Gestione Separata.

    Tre mesi di congedo pagati all’80%

    Grazie alla Manovra 2025 l’indennità per congedo parentale è elevata all’80% della retribuzione per un totale di tre mesi, a condizione che gli stessi siano fruiti entro i sei anni di vita del minore ovvero entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

    Tre mesi complessivi per coppia genitoriale

    Le mensilità di congedo all’80% interessano tutte le modalità di fruizione dell’assenza (a mesi, a giorni o ad ore) e si riferiscono ad entrambi i genitori, i quali possono fruirne in maniera ripartita ovvero soltanto da parte di uno di essi.

    Come ricorda la Circolare INPS numero 95/2025 la fruizione alternata tra i genitori, non preclude la possibilità di sfruttare il congedo per i medesimi giorni e con riguardo allo stesso figlio.

    Nati/adottati dal 1° gennaio 2025

    Il trimestre di congedo maggiorato opera per i minori nati, adottati, affidati o collocati dal 1° gennaio 2025, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, a patto che sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.

    Regole particolari operano invece per i genitori che terminano i congedi di maternità / paternità in data successiva al 31 dicembre 2023 o al 31 dicembre 2024 (sul punto si veda il paragrafo 3 della Circolare numero 95/2025).

    Come si ottiene il congedo parentale maggiorato?

    Per ottenere dal datore di lavoro, in busta paga, l’indennità INPS per congedo parentale maggiorata all’80%, il dipendente è obbligato a trasmettere apposita istanza all’Istituto in via esclusivamente telematica, collegandosi a “inps.it – Lavoro – Indennità di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

    Una volta cliccato su “Utilizza il servizio – Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”, l’interessato seleziona “Congedo parentale – Dipendenti”.

    In sede di acquisizione della domanda l’utente inserisce o verifica le seguenti informazioni:

    dati anagrafici;

    dettaglio indirizzo di residenza;

    dati del domicilio;

    informazioni di recapito (telefono, cellulare, indirizzo mail, sede INPS di competenza);

    dati relativi all’altro genitore;

    definizione dell’evento.

    A seguire, sempre in fase di inserimento dei dati, il sistema propone il campo “Richiesta indennità con aliquota maggiorata”, cui l’utente risponde selezionando l’opzione “SI”.

    In alternativa è possibile trasmettere la domanda di congedo:

    chiamando il Contact center INPS al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile, a pagamento, in base alla tariffa applicata dai singoli gestori);

    avvalendosi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

    Oltre alla domanda trasmessa all’INPS, il dipendente è tenuto a comunicare la fruizione del congedo al datore di lavoro, salvo casi di oggettiva impossibilità, secondo le modalità definite dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro e, in ogni caso, con un preavviso di almeno cinque giorni.

    In sede di comunicazione al datore di lavoro è necessario indicare il periodo di inizio e fine congedo, oltre a presentare, non appena disponibile, la documentazione comprovante l’invio dell’istanza all’INPS, rappresentata da:

    ricevuta sintetica, contenente dati del richiedente, periodo di assenza, tipo di domanda, data di presentazione e numero di protocollo;

    riepilogo, con i dati di dettaglio inseriti in sede di domanda all’INPS.

    Per permettere al datore di lavoro di inserire in busta paga il congedo parentale maggiorato è fondamentale consegnare il riepilogo della domanda, dal momento che in quest’ultimo è presente:

    la dichiarazione di “voler chiedere l’indennità con aliquota maggiorata”;

    in corrispondenza del campo “Dati del pagamento” la frase “Pagamento a conguaglio: l’indennità è anticipata dal datore di lavoro per conto dell’Inps”.

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    Foto copertina: istock/andresr […]

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    Congedo parentale maggiorato all’80%: le ultime istruzioni Inps

    La scelta dei genitori di assentarsi in congedo parentale è frutto di numerose variabili, tra cui figura anche l’aspetto economico legato al riconoscimento da parte del datore di lavoro di un’indennità INPS pari al 30% della retribuzione, a differenza dei periodi di maternità / paternità obbligatori in cui la copertura economica è maggiore, senza parlare dell’attività lavorativa ordinaria.

    Nell’ottica di rendere economicamente più attrattiva l’assenza per congedo parentale, allo scopo di incentivare sempre più lavoratori a ricorrervi (nella speranza di migliorare la conciliazione vita – lavoro e promuovere a cascata la natalità) il legislatore ha, negli ultimi anni, aumentato l’indennità INPS dal 30 al 60 – 80% della retribuzione limitatamente a taluni mesi di congedo, fruiti entro il sesto anno di vita del figlio.

    La Manovra 2025 (approvata con Legge 30 dicembre 2024, numero 207) si è inserita nella scia dei provvedimenti precedenti elevando dal 30 all’80% della retribuzione l’indennità INPS, per un massimo di tre mesi di congedo per ogni coppia genitoriale.  La riforma, che non aggiunge ulteriori mesi di assenza a quelli già previsti dalla normativa, ritoccando esclusivamente il compenso economico spettante, ha ricevuto il commento dell’INPS, grazie alla Circolare 26 maggio 2025, numero 95.Analizziamo la novità in dettaglio.

    Indice

    Cosa cambia dal 2025 sul congedo parentale?

    Tre mesi di congedo pagati all’80%

    Tre mesi complessivi per coppia genitoriale

    Nati/adottati dal 1° gennaio 2025

    Come si ottiene il congedo parentale maggiorato?

    Cosa cambia dal 2025 sul congedo parentale?

    La Manovra 2025 interviene direttamente sulla disciplina del congedo parentale, contenuta nel Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, elevando l’indennità INPS dal 30 all’80% per tre mesi massimi, per coppia genitoriale.

    La modifica normativa, senza aggiungere ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, interviene direttamente sul compenso a carico dell’Istituto, di norma anticipato in busta paga dal datore di lavoro, previa domanda trasmessa dal dipendente all’INPS.

    La maggiorazione riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori, come autonomi e iscritti alla Gestione Separata.

    Tre mesi di congedo pagati all’80%

    Grazie alla Manovra 2025 l’indennità per congedo parentale è elevata all’80% della retribuzione per un totale di tre mesi, a condizione che gli stessi siano fruiti entro i sei anni di vita del minore ovvero entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

    Tre mesi complessivi per coppia genitoriale

    Le mensilità di congedo all’80% interessano tutte le modalità di fruizione dell’assenza (a mesi, a giorni o ad ore) e si riferiscono ad entrambi i genitori, i quali possono fruirne in maniera ripartita ovvero soltanto da parte di uno di essi.

    Come ricorda la Circolare INPS numero 95/2025 la fruizione alternata tra i genitori, non preclude la possibilità di sfruttare il congedo per i medesimi giorni e con riguardo allo stesso figlio.

    Nati/adottati dal 1° gennaio 2025

    Il trimestre di congedo maggiorato opera per i minori nati, adottati, affidati o collocati dal 1° gennaio 2025, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, a patto che sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.

    Regole particolari operano invece per i genitori che terminano i congedi di maternità / paternità in data successiva al 31 dicembre 2023 o al 31 dicembre 2024 (sul punto si veda il paragrafo 3 della Circolare numero 95/2025).

    Come si ottiene il congedo parentale maggiorato?

    Per ottenere dal datore di lavoro, in busta paga, l’indennità INPS per congedo parentale maggiorata all’80%, il dipendente è obbligato a trasmettere apposita istanza all’Istituto in via esclusivamente telematica, collegandosi a “inps.it – Lavoro – Indennità di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

    Una volta cliccato su “Utilizza il servizio – Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”, l’interessato seleziona “Congedo parentale – Dipendenti”.

    In sede di acquisizione della domanda l’utente inserisce o verifica le seguenti informazioni:

    dati anagrafici;

    dettaglio indirizzo di residenza;

    dati del domicilio;

    informazioni di recapito (telefono, cellulare, indirizzo mail, sede INPS di competenza);

    dati relativi all’altro genitore;

    definizione dell’evento.

    A seguire, sempre in fase di inserimento dei dati, il sistema propone il campo “Richiesta indennità con aliquota maggiorata”, cui l’utente risponde selezionando l’opzione “SI”.

    In alternativa è possibile trasmettere la domanda di congedo:

    chiamando il Contact center INPS al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile, a pagamento, in base alla tariffa applicata dai singoli gestori);

    avvalendosi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

    Oltre alla domanda trasmessa all’INPS, il dipendente è tenuto a comunicare la fruizione del congedo al datore di lavoro, salvo casi di oggettiva impossibilità, secondo le modalità definite dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro e, in ogni caso, con un preavviso di almeno cinque giorni.

    In sede di comunicazione al datore di lavoro è necessario indicare il periodo di inizio e fine congedo, oltre a presentare, non appena disponibile, la documentazione comprovante l’invio dell’istanza all’INPS, rappresentata da:

    ricevuta sintetica, contenente dati del richiedente, periodo di assenza, tipo di domanda, data di presentazione e numero di protocollo;

    riepilogo, con i dati di dettaglio inseriti in sede di domanda all’INPS.

    Per permettere al datore di lavoro di inserire in busta paga il congedo parentale maggiorato è fondamentale consegnare il riepilogo della domanda, dal momento che in quest’ultimo è presente:

    la dichiarazione di “voler chiedere l’indennità con aliquota maggiorata”;

    in corrispondenza del campo “Dati del pagamento” la frase “Pagamento a conguaglio: l’indennità è anticipata dal datore di lavoro per conto dell’Inps”.

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    Congedo parentale maggiorato all’80%: le ultime istruzioni Inps

    La scelta dei genitori di assentarsi in congedo parentale è frutto di numerose variabili, tra cui figura anche l’aspetto economico legato al riconoscimento da parte del datore di lavoro di un’indennità INPS pari al 30% della retribuzione, a differenza dei periodi di maternità / paternità obbligatori in cui la copertura economica è maggiore, senza parlare dell’attività lavorativa ordinaria.

    Nell’ottica di rendere economicamente più attrattiva l’assenza per congedo parentale, allo scopo di incentivare sempre più lavoratori a ricorrervi (nella speranza di migliorare la conciliazione vita – lavoro e promuovere a cascata la natalità) il legislatore ha, negli ultimi anni, aumentato l’indennità INPS dal 30 al 60 – 80% della retribuzione limitatamente a taluni mesi di congedo, fruiti entro il sesto anno di vita del figlio.

    La Manovra 2025 (approvata con Legge 30 dicembre 2024, numero 207) si è inserita nella scia dei provvedimenti precedenti elevando dal 30 all’80% della retribuzione l’indennità INPS, per un massimo di tre mesi di congedo per ogni coppia genitoriale.  La riforma, che non aggiunge ulteriori mesi di assenza a quelli già previsti dalla normativa, ritoccando esclusivamente il compenso economico spettante, ha ricevuto il commento dell’INPS, grazie alla Circolare 26 maggio 2025, numero 95.Analizziamo la novità in dettaglio.

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    Cosa cambia dal 2025 sul congedo parentale?

    Tre mesi di congedo pagati all’80%

    Tre mesi complessivi per coppia genitoriale

    Nati/adottati dal 1° gennaio 2025

    Come si ottiene il congedo parentale maggiorato?

    Cosa cambia dal 2025 sul congedo parentale?

    La Manovra 2025 interviene direttamente sulla disciplina del congedo parentale, contenuta nel Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, elevando l’indennità INPS dal 30 all’80% per tre mesi massimi, per coppia genitoriale.

    La modifica normativa, senza aggiungere ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, interviene direttamente sul compenso a carico dell’Istituto, di norma anticipato in busta paga dal datore di lavoro, previa domanda trasmessa dal dipendente all’INPS.

    La maggiorazione riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori, come autonomi e iscritti alla Gestione Separata.

    Tre mesi di congedo pagati all’80%

    Grazie alla Manovra 2025 l’indennità per congedo parentale è elevata all’80% della retribuzione per un totale di tre mesi, a condizione che gli stessi siano fruiti entro i sei anni di vita del minore ovvero entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

    Tre mesi complessivi per coppia genitoriale

    Le mensilità di congedo all’80% interessano tutte le modalità di fruizione dell’assenza (a mesi, a giorni o ad ore) e si riferiscono ad entrambi i genitori, i quali possono fruirne in maniera ripartita ovvero soltanto da parte di uno di essi.

    Come ricorda la Circolare INPS numero 95/2025 la fruizione alternata tra i genitori, non preclude la possibilità di sfruttare il congedo per i medesimi giorni e con riguardo allo stesso figlio.

    Nati/adottati dal 1° gennaio 2025

    Il trimestre di congedo maggiorato opera per i minori nati, adottati, affidati o collocati dal 1° gennaio 2025, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, a patto che sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.

    Regole particolari operano invece per i genitori che terminano i congedi di maternità / paternità in data successiva al 31 dicembre 2023 o al 31 dicembre 2024 (sul punto si veda il paragrafo 3 della Circolare numero 95/2025).

    Come si ottiene il congedo parentale maggiorato?

    Per ottenere dal datore di lavoro, in busta paga, l’indennità INPS per congedo parentale maggiorata all’80%, il dipendente è obbligato a trasmettere apposita istanza all’Istituto in via esclusivamente telematica, collegandosi a “inps.it – Lavoro – Indennità di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

    Una volta cliccato su “Utilizza il servizio – Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”, l’interessato seleziona “Congedo parentale – Dipendenti”.

    In sede di acquisizione della domanda l’utente inserisce o verifica le seguenti informazioni:

    dati anagrafici;

    dettaglio indirizzo di residenza;

    dati del domicilio;

    informazioni di recapito (telefono, cellulare, indirizzo mail, sede INPS di competenza);

    dati relativi all’altro genitore;

    definizione dell’evento.

    A seguire, sempre in fase di inserimento dei dati, il sistema propone il campo “Richiesta indennità con aliquota maggiorata”, cui l’utente risponde selezionando l’opzione “SI”.

    In alternativa è possibile trasmettere la domanda di congedo:

    chiamando il Contact center INPS al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile, a pagamento, in base alla tariffa applicata dai singoli gestori);

    avvalendosi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

    Oltre alla domanda trasmessa all’INPS, il dipendente è tenuto a comunicare la fruizione del congedo al datore di lavoro, salvo casi di oggettiva impossibilità, secondo le modalità definite dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro e, in ogni caso, con un preavviso di almeno cinque giorni.

    In sede di comunicazione al datore di lavoro è necessario indicare il periodo di inizio e fine congedo, oltre a presentare, non appena disponibile, la documentazione comprovante l’invio dell’istanza all’INPS, rappresentata da:

    ricevuta sintetica, contenente dati del richiedente, periodo di assenza, tipo di domanda, data di presentazione e numero di protocollo;

    riepilogo, con i dati di dettaglio inseriti in sede di domanda all’INPS.

    Per permettere al datore di lavoro di inserire in busta paga il congedo parentale maggiorato è fondamentale consegnare il riepilogo della domanda, dal momento che in quest’ultimo è presente:

    la dichiarazione di “voler chiedere l’indennità con aliquota maggiorata”;

    in corrispondenza del campo “Dati del pagamento” la frase “Pagamento a conguaglio: l’indennità è anticipata dal datore di lavoro per conto dell’Inps”.

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    Pensione futura: come calcolarla e cosa aspettarsi

    Ogni lavoratore si chiede a un certo punto se la futura pensione sarà sufficiente a mantenere uno stile di vita adeguato. Per avere un’idea chiara di quanto spetterà una volta arrivati a questo traguardo, è utile effettuare una simulazione con un calcolatore pensionistico, che permette di stimare l’importo sulla base dei contributi versati e dell’età.

    Non basta, però, affidarsi solo ai numeri: è altrettanto importante informarsi e pianificare con attenzione il proprio percorso verso la pensione.

    Per tale ragione, se vuoi ottenere una panoramica più chiara, richiedi una consulenza pensionistica personalizzata a un esperto.

    Indice

    A quanto ammonterà la pensione futura?

    Come effettuare il calcolo?

    Quando si può andare in pensione?

    A quanto ammonterà la pensione futura?

    Avere un’idea chiara di quanto si percepirà di pensione rispetto allo stipendio è fondamentale per pianificare al meglio il proprio futuro. In linea generale, più anni di contributi si accumulano, più alta sarà la percentuale dello stipendio che verrà garantita dalla pensione.

    Con 46 anni di contributi si può contare su un assegno pensionistico pari a circa il 70% dello stipendio. Con 40 anni, la percentuale scende al 60%, mentre con 30 anni si arriva intorno al 48%, cioè meno della metà della retribuzione. Questi numeri mostrano quanto sia importante non sottovalutare la questione previdenziale.

    Come effettuare il calcolo?

    Per sapere con precisione a quanto ammonterà la pensione esistono diversi strumenti. uno dei più semplici è il simulatore online gratuito “La mia pensione futura” presente sul portare INPS, che offre una stima dell’importo sulla base dei contributi versati e dell’età anagrafica.

    Questo faciliterà molto il controllo su quanto effettivamente si prenderà una volta in pensione. Se al momento in cui si visiona il cedolino le cifre sono troppo divergenti, chiedi il ricalcolo della pensione con MiaPensione, così da verificare la correttezza dei contributi accreditati, individuare eventuali periodi mancanti o anomali e cercare una soluzione.

    Quando si può andare in pensione?

    Per accedere alla pensione esistono due modalità principali: la pensione di vecchiaia e quella anticipata. Entrambe prevedono requisiti diversi e influenzano in modo significativo l’importo dell’assegno pensionistico.

    In generale, prima si va in pensione, più basso sarà l’importo ricevuto, per due motivi principali: si accumulano meno contributi e si riduce il coefficiente di trasformazione che permette il calcolo della pensione.

    La pensione di vecchiaia prevede che chi ha almeno un anno di contributi prima del 1° gennaio 1996 possa accedere con 20 anni di contributi e 67 anni di età. Per chi ha iniziato a versare i contributi dopo quella data, è necessario anche che l’importo della pensione sia almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale.

    La pensione anticipata, invece, consente di uscire dal lavoro indipendentemente dall’età anagrafica, purché si abbiano 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, o 41 anni e 10 mesi per le donne. In questo caso, la pensione viene calcolata con il sistema misto o retributivo. Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996 può accedere a 64 anni con 20 anni di contributi, ma solo se l’importo della pensione è almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale (1.409,13 euro nel 2023).

    Conoscere questi criteri è fondamentale per scegliere il momento giusto per il pensionamento.

    Foto copertina: istock/Chainarong Prasertthai […]

    Leggi di più… from Pensione futura: come calcolarla e cosa aspettarsi

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    Pensione futura: come calcolarla e cosa aspettarsi

    Ogni lavoratore si chiede a un certo punto se la futura pensione sarà sufficiente a mantenere uno stile di vita adeguato. Per avere un’idea chiara di quanto spetterà una volta arrivati a questo traguardo, è utile effettuare una simulazione con un calcolatore pensionistico, che permette di stimare l’importo sulla base dei contributi versati e dell’età.

    Non basta, però, affidarsi solo ai numeri: è altrettanto importante informarsi e pianificare con attenzione il proprio percorso verso la pensione.

    Per tale ragione, se vuoi ottenere una panoramica più chiara, richiedi una consulenza pensionistica personalizzata a un esperto.

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    A quanto ammonterà la pensione futura?

    Come effettuare il calcolo?

    Quando si può andare in pensione?

    A quanto ammonterà la pensione futura?

    Avere un’idea chiara di quanto si percepirà di pensione rispetto allo stipendio è fondamentale per pianificare al meglio il proprio futuro. In linea generale, più anni di contributi si accumulano, più alta sarà la percentuale dello stipendio che verrà garantita dalla pensione.

    Con 46 anni di contributi si può contare su un assegno pensionistico pari a circa il 70% dello stipendio. Con 40 anni, la percentuale scende al 60%, mentre con 30 anni si arriva intorno al 48%, cioè meno della metà della retribuzione. Questi numeri mostrano quanto sia importante non sottovalutare la questione previdenziale.

    Come effettuare il calcolo?

    Per sapere con precisione a quanto ammonterà la pensione esistono diversi strumenti. uno dei più semplici è il simulatore online gratuito “La mia pensione futura” presente sul portare INPS, che offre una stima dell’importo sulla base dei contributi versati e dell’età anagrafica.

    Questo faciliterà molto il controllo su quanto effettivamente si prenderà una volta in pensione. Se al momento in cui si visiona il cedolino le cifre sono troppo divergenti, chiedi il ricalcolo della pensione con MiaPensione, così da verificare la correttezza dei contributi accreditati, individuare eventuali periodi mancanti o anomali e cercare una soluzione.

    Quando si può andare in pensione?

    Per accedere alla pensione esistono due modalità principali: la pensione di vecchiaia e quella anticipata. Entrambe prevedono requisiti diversi e influenzano in modo significativo l’importo dell’assegno pensionistico.

    In generale, prima si va in pensione, più basso sarà l’importo ricevuto, per due motivi principali: si accumulano meno contributi e si riduce il coefficiente di trasformazione che permette il calcolo della pensione.

    La pensione di vecchiaia prevede che chi ha almeno un anno di contributi prima del 1° gennaio 1996 possa accedere con 20 anni di contributi e 67 anni di età. Per chi ha iniziato a versare i contributi dopo quella data, è necessario anche che l’importo della pensione sia almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale.

    La pensione anticipata, invece, consente di uscire dal lavoro indipendentemente dall’età anagrafica, purché si abbiano 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, o 41 anni e 10 mesi per le donne. In questo caso, la pensione viene calcolata con il sistema misto o retributivo. Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996 può accedere a 64 anni con 20 anni di contributi, ma solo se l’importo della pensione è almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale (1.409,13 euro nel 2023).

    Conoscere questi criteri è fondamentale per scegliere il momento giusto per il pensionamento.

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