Pubblicato il

    Bollo auto addio nel 2027: chi non paga e cosa succede dal 2028

    Nel 2027 milioni di italiani potranno non pagare il bollo auto. Il Consiglio dei ministri del 16 settembre ha approvato un decreto-legge che introduce l’esenzione dalla tassa automobilistica per un veicolo a persona, entro precisi limiti di potenza e alimentazione.

    Il Governo parla apertamente di un primo passo verso la cancellazione definitiva del tributo. Per ora, però, l’agevolazione è prevista soltanto per il 2027. L’eventuale abolizione strutturale dovrà trovare spazio nella prossima Legge di Bilancio e dovrà essere accompagnata dalle necessarie coperture finanziarie.

    Vediamo chi potrà beneficiare dell’esenzione, quali veicoli restano esclusi e quanti automobilisti potrebbero essere interessati.

    Indice

    Bollo auto abolito nel 2027: per quali pagamenti

    Chi non pagherà il bollo auto

    Un solo veicolo per persona, non per famiglia

    Moto e ciclomotori: quando spetta l’esenzione

    Chi resta escluso dal nuovo beneficio

    Quante persone saranno coinvolte

    Come verificare se l’auto rientra negli 80 kW

    L’esenzione sarà automatica?

    Dal 2028 bollo abolito definitivamente?

    Bollo auto abolito nel 2027: per quali pagamenti

    L’esenzione riguarda la tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

    Non vengono quindi cancellati:

    I bolli con scadenza nel 2026;

    Le somme già dovute negli anni precedenti;

    Eventuali arretrati, sanzioni o interessi;

    I pagamenti successivi al 2027, salvo una nuova disposizione.

    Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri deve inoltre essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo definitivo e le successive istruzioni regionali dovranno chiarire le modalità operative.

    Chi non pagherà il bollo auto

    In base al comunicato del Governo, l’esenzione spetterà alle persone fisiche che nel 2027 risultano soggetti passivi della tassa automobilistica per un’autovettura con queste caratteristiche:

    RequisitoRegola previstaBeneficiarioPersona fisicaNumero di veicoli esentiUno per contribuenteAlimentazioneBenzina o gasolio, anche ibridaPotenza massima80 kW, pari a circa 109 CVPeriodoPagamenti con scadenza nel 2027Auto già posseduteComprese, se rispettano i requisitiLimiti ISEENon previsti dal comunicato

    Possono rientrare anche gli utilizzatori di veicoli in leasing o a noleggio, quando risultano soggetti passivi del tributo, cioè quando sono tenuti personalmente a pagare il bollo.

    Il limite di 80 kW non deve essere confuso con la cilindrata. Per controllare la potenza bisogna consultare la voce P.2 del Documento unico o della carta di circolazione.

    Un solo veicolo per persona, non per famiglia

    L’esenzione spetta per un solo mezzo riferibile a ciascuna persona fisica. Non si tratta, quindi, di un unico beneficio per l’intero nucleo familiare.

    Se due coniugi sono ciascuno intestatari e soggetti passivi del bollo per un’auto agevolabile, entrambi possono usufruire dell’esenzione. Se invece una persona possiede due o più auto con potenza non superiore a 80 kW, non può scegliere liberamente quale esentare: il beneficio viene applicato al veicolo con la potenza più bassa.

    A parità di potenza, secondo la formulazione circolata del decreto, viene esentata l’auto per la quale sarebbe dovuto il bollo di importo inferiore.

    Per esempio, chi possiede un’auto da 50 kW e una da 75 kW non pagherà il bollo su quella da 50 kW, mentre continuerà a pagarlo sull’altra.

    Moto e ciclomotori: quando spetta l’esenzione

    La misura può riguardare anche motocicli e ciclomotori. In questo caso l’esenzione scatta soltanto se la persona non possiede un’autovettura che rientra nei requisiti.

    In pratica:

    Chi possiede un’auto fino a 80 kW e una moto ottiene l’esenzione sull’auto;

    Chi possiede un’auto sopra gli 80 kW e una moto può ottenere l’esenzione sulla moto;

    Chi possiede soltanto motocicli o ciclomotori può esentare un solo mezzo;

    Chi possiede più motocicli beneficia dell’agevolazione su quello meno potente.

    Non è quindi possibile cumulare l’esenzione per l’auto con quella per una moto intestata allo stesso contribuente.

    Chi resta escluso dal nuovo beneficio

    Restano fuori dall’esenzione introdotta dal decreto:

    Le persone giuridiche, le società e gli enti;

    Le auto con potenza superiore a 80 kW;

    Il secondo e gli ulteriori veicoli intestati allo stesso contribuente;

    Le auto aziendali per le quali il lavoratore non è soggetto passivo del bollo;

    I bolli scaduti prima del 1° gennaio 2027;

    Gli arretrati relativi agli anni precedenti.

    Le auto esclusivamente elettriche non rientrano nel perimetro indicato dal nuovo decreto, che richiama espressamente i mezzi a benzina o gasolio, anche ibridi. Per questi veicoli continuano però a valere le esenzioni e le riduzioni già previste dalle singole Regioni.

    Particolare attenzione servirà anche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano: l’applicazione della misura sarà subordinata a un accordo con ciascuna autonomia titolare del tributo.

    Quante persone saranno coinvolte

    Secondo le stime diffuse dopo il Consiglio dei ministri, la soglia degli 80 kW comprenderebbe oltre il 70% delle autovetture interessate dal provvedimento. Considerando anche motocicli e ciclomotori, la misura potrebbe riguardare circa 14,5 milioni di veicoli.

    Il dato non coincide necessariamente con il numero esatto dei cittadini beneficiari. Il limite di un solo mezzo per persona e l’esclusione delle società riducono infatti la platea rispetto al numero complessivo delle auto che, dal solo punto di vista tecnico, non superano gli 80 kW.

    Al momento non è stata diffusa una stima distinta e definitiva delle persone fisiche coinvolte. Il valore dei 14,5 milioni va quindi letto come numero indicativo di veicoli o posizioni potenzialmente agevolabili, da verificare sulla base del testo pubblicato e delle banche dati regionali.

    Per compensare il mancato gettito del bollo, le anticipazioni sul decreto indicano un trasferimento alle Regioni e alle Province autonome pari a circa 2,293 miliardi di euro per il 2027, con un costo complessivo dell’intervento stimato intorno a 2,36 miliardi.

    Come verificare se l’auto rientra negli 80 kW

    Per effettuare un primo controllo è sufficiente consultare la carta di circolazione o il Documento unico e verificare il numero riportato alla voce P.2.

    Rientrano, a titolo indicativo, numerose versioni di utilitarie e auto di media dimensione, come Fiat Panda e Pandina, Fiat 500 Hybrid, alcune versioni di Citroën C3, Dacia Sandero, Volkswagen Polo, Toyota Yaris, Suzuki Swift e Renault Clio.

    Non basta però il nome commerciale del modello. Versioni diverse della stessa auto possono avere potenze differenti. Per le vetture ibride, inoltre, nella disciplina ordinaria del bollo viene generalmente considerata la potenza del motore termico: per questo occorre sempre controllare il dato riportato sul documento del veicolo.

    Leggi anche: “Polizza infortuni del conducente: verso una stangata fiscale per milioni di automobilisti”

    L’esenzione sarà automatica?

    Il comunicato del Governo non specifica ancora se l’esenzione verrà riconosciuta automaticamente o se sarà necessario presentare una domanda.

    Poiché le Regioni, le Province autonome e il Pubblico registro automobilistico dispongono già dei dati relativi a intestatari, potenza e caratteristiche dei veicoli, è possibile che il beneficio venga gestito attraverso le banche dati esistenti. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi che dovrà essere confermata.

    Fino alla pubblicazione delle istruzioni ufficiali non sono quindi previsti moduli, portali o domande da presentare.

    Dal 2028 bollo abolito definitivamente?

    Per il momento l’unico dato certo è l’esenzione relativa al 2027. Il comunicato di Palazzo Chigi precisa però che la misura è adottata nella prospettiva di una “successiva abolizione a regime” del bollo, alla quale il Governo intende dare seguito nella prossima Legge di Bilancio.

    Si tratta di un impegno politico, non ancora di una disposizione già operativa. Per rendere permanente l’abolizione dal 2028 sarà necessaria una nuova norma e, soprattutto, una copertura stabile per compensare ogni anno le minori entrate delle Regioni.

    In assenza di questo nuovo intervento, terminato il 2027 il bollo tornerebbe a essere dovuto secondo le regole ordinarie.

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social […]

    Leggi di più… from Bollo auto addio nel 2027: chi non paga e cosa succede dal 2028

    Pubblicato il

    Bollo auto addio nel 2027: chi non paga e cosa succede dal 2028

    Nel 2027 milioni di italiani potranno non pagare il bollo auto. Il Consiglio dei ministri del 16 settembre ha approvato un decreto-legge che introduce l’esenzione dalla tassa automobilistica per un veicolo a persona, entro precisi limiti di potenza e alimentazione.

    Il Governo parla apertamente di un primo passo verso la cancellazione definitiva del tributo. Per ora, però, l’agevolazione è prevista soltanto per il 2027. L’eventuale abolizione strutturale dovrà trovare spazio nella prossima Legge di Bilancio e dovrà essere accompagnata dalle necessarie coperture finanziarie.

    Vediamo chi potrà beneficiare dell’esenzione, quali veicoli restano esclusi e quanti automobilisti potrebbero essere interessati.

    Indice

    Bollo auto abolito nel 2027: per quali pagamenti

    Chi non pagherà il bollo auto

    Un solo veicolo per persona, non per famiglia

    Moto e ciclomotori: quando spetta l’esenzione

    Chi resta escluso dal nuovo beneficio

    Quante persone saranno coinvolte

    Come verificare se l’auto rientra negli 80 kW

    L’esenzione sarà automatica?

    Dal 2028 bollo abolito definitivamente?

    Bollo auto abolito nel 2027: per quali pagamenti

    L’esenzione riguarda la tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

    Non vengono quindi cancellati:

    I bolli con scadenza nel 2026;

    Le somme già dovute negli anni precedenti;

    Eventuali arretrati, sanzioni o interessi;

    I pagamenti successivi al 2027, salvo una nuova disposizione.

    Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri deve inoltre essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo definitivo e le successive istruzioni regionali dovranno chiarire le modalità operative.

    Chi non pagherà il bollo auto

    In base al comunicato del Governo, l’esenzione spetterà alle persone fisiche che nel 2027 risultano soggetti passivi della tassa automobilistica per un’autovettura con queste caratteristiche:

    RequisitoRegola previstaBeneficiarioPersona fisicaNumero di veicoli esentiUno per contribuenteAlimentazioneBenzina o gasolio, anche ibridaPotenza massima80 kW, pari a circa 109 CVPeriodoPagamenti con scadenza nel 2027Auto già posseduteComprese, se rispettano i requisitiLimiti ISEENon previsti dal comunicato

    Possono rientrare anche gli utilizzatori di veicoli in leasing o a noleggio, quando risultano soggetti passivi del tributo, cioè quando sono tenuti personalmente a pagare il bollo.

    Il limite di 80 kW non deve essere confuso con la cilindrata. Per controllare la potenza bisogna consultare la voce P.2 del Documento unico o della carta di circolazione.

    Un solo veicolo per persona, non per famiglia

    L’esenzione spetta per un solo mezzo riferibile a ciascuna persona fisica. Non si tratta, quindi, di un unico beneficio per l’intero nucleo familiare.

    Se due coniugi sono ciascuno intestatari e soggetti passivi del bollo per un’auto agevolabile, entrambi possono usufruire dell’esenzione. Se invece una persona possiede due o più auto con potenza non superiore a 80 kW, non può scegliere liberamente quale esentare: il beneficio viene applicato al veicolo con la potenza più bassa.

    A parità di potenza, secondo la formulazione circolata del decreto, viene esentata l’auto per la quale sarebbe dovuto il bollo di importo inferiore.

    Per esempio, chi possiede un’auto da 50 kW e una da 75 kW non pagherà il bollo su quella da 50 kW, mentre continuerà a pagarlo sull’altra.

    Moto e ciclomotori: quando spetta l’esenzione

    La misura può riguardare anche motocicli e ciclomotori. In questo caso l’esenzione scatta soltanto se la persona non possiede un’autovettura che rientra nei requisiti.

    In pratica:

    Chi possiede un’auto fino a 80 kW e una moto ottiene l’esenzione sull’auto;

    Chi possiede un’auto sopra gli 80 kW e una moto può ottenere l’esenzione sulla moto;

    Chi possiede soltanto motocicli o ciclomotori può esentare un solo mezzo;

    Chi possiede più motocicli beneficia dell’agevolazione su quello meno potente.

    Non è quindi possibile cumulare l’esenzione per l’auto con quella per una moto intestata allo stesso contribuente.

    Chi resta escluso dal nuovo beneficio

    Restano fuori dall’esenzione introdotta dal decreto:

    Le persone giuridiche, le società e gli enti;

    Le auto con potenza superiore a 80 kW;

    Il secondo e gli ulteriori veicoli intestati allo stesso contribuente;

    Le auto aziendali per le quali il lavoratore non è soggetto passivo del bollo;

    I bolli scaduti prima del 1° gennaio 2027;

    Gli arretrati relativi agli anni precedenti.

    Le auto esclusivamente elettriche non rientrano nel perimetro indicato dal nuovo decreto, che richiama espressamente i mezzi a benzina o gasolio, anche ibridi. Per questi veicoli continuano però a valere le esenzioni e le riduzioni già previste dalle singole Regioni.

    Particolare attenzione servirà anche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano: l’applicazione della misura sarà subordinata a un accordo con ciascuna autonomia titolare del tributo.

    Quante persone saranno coinvolte

    Secondo le stime diffuse dopo il Consiglio dei ministri, la soglia degli 80 kW comprenderebbe oltre il 70% delle autovetture interessate dal provvedimento. Considerando anche motocicli e ciclomotori, la misura potrebbe riguardare circa 14,5 milioni di veicoli.

    Il dato non coincide necessariamente con il numero esatto dei cittadini beneficiari. Il limite di un solo mezzo per persona e l’esclusione delle società riducono infatti la platea rispetto al numero complessivo delle auto che, dal solo punto di vista tecnico, non superano gli 80 kW.

    Al momento non è stata diffusa una stima distinta e definitiva delle persone fisiche coinvolte. Il valore dei 14,5 milioni va quindi letto come numero indicativo di veicoli o posizioni potenzialmente agevolabili, da verificare sulla base del testo pubblicato e delle banche dati regionali.

    Per compensare il mancato gettito del bollo, le anticipazioni sul decreto indicano un trasferimento alle Regioni e alle Province autonome pari a circa 2,293 miliardi di euro per il 2027, con un costo complessivo dell’intervento stimato intorno a 2,36 miliardi.

    Come verificare se l’auto rientra negli 80 kW

    Per effettuare un primo controllo è sufficiente consultare la carta di circolazione o il Documento unico e verificare il numero riportato alla voce P.2.

    Rientrano, a titolo indicativo, numerose versioni di utilitarie e auto di media dimensione, come Fiat Panda e Pandina, Fiat 500 Hybrid, alcune versioni di Citroën C3, Dacia Sandero, Volkswagen Polo, Toyota Yaris, Suzuki Swift e Renault Clio.

    Non basta però il nome commerciale del modello. Versioni diverse della stessa auto possono avere potenze differenti. Per le vetture ibride, inoltre, nella disciplina ordinaria del bollo viene generalmente considerata la potenza del motore termico: per questo occorre sempre controllare il dato riportato sul documento del veicolo.

    Leggi anche: “Polizza infortuni del conducente: verso una stangata fiscale per milioni di automobilisti”

    L’esenzione sarà automatica?

    Il comunicato del Governo non specifica ancora se l’esenzione verrà riconosciuta automaticamente o se sarà necessario presentare una domanda.

    Poiché le Regioni, le Province autonome e il Pubblico registro automobilistico dispongono già dei dati relativi a intestatari, potenza e caratteristiche dei veicoli, è possibile che il beneficio venga gestito attraverso le banche dati esistenti. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi che dovrà essere confermata.

    Fino alla pubblicazione delle istruzioni ufficiali non sono quindi previsti moduli, portali o domande da presentare.

    Dal 2028 bollo abolito definitivamente?

    Per il momento l’unico dato certo è l’esenzione relativa al 2027. Il comunicato di Palazzo Chigi precisa però che la misura è adottata nella prospettiva di una “successiva abolizione a regime” del bollo, alla quale il Governo intende dare seguito nella prossima Legge di Bilancio.

    Si tratta di un impegno politico, non ancora di una disposizione già operativa. Per rendere permanente l’abolizione dal 2028 sarà necessaria una nuova norma e, soprattutto, una copertura stabile per compensare ogni anno le minori entrate delle Regioni.

    In assenza di questo nuovo intervento, terminato il 2027 il bollo tornerebbe a essere dovuto secondo le regole ordinarie.

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social […]

    Leggi di più… from Bollo auto addio nel 2027: chi non paga e cosa succede dal 2028

    Pubblicato il

    Bollo auto addio nel 2027: chi non paga e cosa succede dal 2028

    Nel 2027 milioni di italiani potranno non pagare il bollo auto. Il Consiglio dei ministri del 16 settembre ha approvato un decreto-legge che introduce l’esenzione dalla tassa automobilistica per un veicolo a persona, entro precisi limiti di potenza e alimentazione.

    Il Governo parla apertamente di un primo passo verso la cancellazione definitiva del tributo. Per ora, però, l’agevolazione è prevista soltanto per il 2027. L’eventuale abolizione strutturale dovrà trovare spazio nella prossima Legge di Bilancio e dovrà essere accompagnata dalle necessarie coperture finanziarie.

    Vediamo chi potrà beneficiare dell’esenzione, quali veicoli restano esclusi e quanti automobilisti potrebbero essere interessati.

    Indice

    Bollo auto abolito nel 2027: per quali pagamenti

    Chi non pagherà il bollo auto

    Un solo veicolo per persona, non per famiglia

    Moto e ciclomotori: quando spetta l’esenzione

    Chi resta escluso dal nuovo beneficio

    Quante persone saranno coinvolte

    Come verificare se l’auto rientra negli 80 kW

    L’esenzione sarà automatica?

    Dal 2028 bollo abolito definitivamente?

    Bollo auto abolito nel 2027: per quali pagamenti

    L’esenzione riguarda la tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

    Non vengono quindi cancellati:

    I bolli con scadenza nel 2026;

    Le somme già dovute negli anni precedenti;

    Eventuali arretrati, sanzioni o interessi;

    I pagamenti successivi al 2027, salvo una nuova disposizione.

    Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri deve inoltre essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo definitivo e le successive istruzioni regionali dovranno chiarire le modalità operative.

    Chi non pagherà il bollo auto

    In base al comunicato del Governo, l’esenzione spetterà alle persone fisiche che nel 2027 risultano soggetti passivi della tassa automobilistica per un’autovettura con queste caratteristiche:

    RequisitoRegola previstaBeneficiarioPersona fisicaNumero di veicoli esentiUno per contribuenteAlimentazioneBenzina o gasolio, anche ibridaPotenza massima80 kW, pari a circa 109 CVPeriodoPagamenti con scadenza nel 2027Auto già posseduteComprese, se rispettano i requisitiLimiti ISEENon previsti dal comunicato

    Possono rientrare anche gli utilizzatori di veicoli in leasing o a noleggio, quando risultano soggetti passivi del tributo, cioè quando sono tenuti personalmente a pagare il bollo.

    Il limite di 80 kW non deve essere confuso con la cilindrata. Per controllare la potenza bisogna consultare la voce P.2 del Documento unico o della carta di circolazione.

    Un solo veicolo per persona, non per famiglia

    L’esenzione spetta per un solo mezzo riferibile a ciascuna persona fisica. Non si tratta, quindi, di un unico beneficio per l’intero nucleo familiare.

    Se due coniugi sono ciascuno intestatari e soggetti passivi del bollo per un’auto agevolabile, entrambi possono usufruire dell’esenzione. Se invece una persona possiede due o più auto con potenza non superiore a 80 kW, non può scegliere liberamente quale esentare: il beneficio viene applicato al veicolo con la potenza più bassa.

    A parità di potenza, secondo la formulazione circolata del decreto, viene esentata l’auto per la quale sarebbe dovuto il bollo di importo inferiore.

    Per esempio, chi possiede un’auto da 50 kW e una da 75 kW non pagherà il bollo su quella da 50 kW, mentre continuerà a pagarlo sull’altra.

    Moto e ciclomotori: quando spetta l’esenzione

    La misura può riguardare anche motocicli e ciclomotori. In questo caso l’esenzione scatta soltanto se la persona non possiede un’autovettura che rientra nei requisiti.

    In pratica:

    Chi possiede un’auto fino a 80 kW e una moto ottiene l’esenzione sull’auto;

    Chi possiede un’auto sopra gli 80 kW e una moto può ottenere l’esenzione sulla moto;

    Chi possiede soltanto motocicli o ciclomotori può esentare un solo mezzo;

    Chi possiede più motocicli beneficia dell’agevolazione su quello meno potente.

    Non è quindi possibile cumulare l’esenzione per l’auto con quella per una moto intestata allo stesso contribuente.

    Chi resta escluso dal nuovo beneficio

    Restano fuori dall’esenzione introdotta dal decreto:

    Le persone giuridiche, le società e gli enti;

    Le auto con potenza superiore a 80 kW;

    Il secondo e gli ulteriori veicoli intestati allo stesso contribuente;

    Le auto aziendali per le quali il lavoratore non è soggetto passivo del bollo;

    I bolli scaduti prima del 1° gennaio 2027;

    Gli arretrati relativi agli anni precedenti.

    Le auto esclusivamente elettriche non rientrano nel perimetro indicato dal nuovo decreto, che richiama espressamente i mezzi a benzina o gasolio, anche ibridi. Per questi veicoli continuano però a valere le esenzioni e le riduzioni già previste dalle singole Regioni.

    Particolare attenzione servirà anche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano: l’applicazione della misura sarà subordinata a un accordo con ciascuna autonomia titolare del tributo.

    Quante persone saranno coinvolte

    Secondo le stime diffuse dopo il Consiglio dei ministri, la soglia degli 80 kW comprenderebbe oltre il 70% delle autovetture interessate dal provvedimento. Considerando anche motocicli e ciclomotori, la misura potrebbe riguardare circa 14,5 milioni di veicoli.

    Il dato non coincide necessariamente con il numero esatto dei cittadini beneficiari. Il limite di un solo mezzo per persona e l’esclusione delle società riducono infatti la platea rispetto al numero complessivo delle auto che, dal solo punto di vista tecnico, non superano gli 80 kW.

    Al momento non è stata diffusa una stima distinta e definitiva delle persone fisiche coinvolte. Il valore dei 14,5 milioni va quindi letto come numero indicativo di veicoli o posizioni potenzialmente agevolabili, da verificare sulla base del testo pubblicato e delle banche dati regionali.

    Per compensare il mancato gettito del bollo, le anticipazioni sul decreto indicano un trasferimento alle Regioni e alle Province autonome pari a circa 2,293 miliardi di euro per il 2027, con un costo complessivo dell’intervento stimato intorno a 2,36 miliardi.

    Come verificare se l’auto rientra negli 80 kW

    Per effettuare un primo controllo è sufficiente consultare la carta di circolazione o il Documento unico e verificare il numero riportato alla voce P.2.

    Rientrano, a titolo indicativo, numerose versioni di utilitarie e auto di media dimensione, come Fiat Panda e Pandina, Fiat 500 Hybrid, alcune versioni di Citroën C3, Dacia Sandero, Volkswagen Polo, Toyota Yaris, Suzuki Swift e Renault Clio.

    Non basta però il nome commerciale del modello. Versioni diverse della stessa auto possono avere potenze differenti. Per le vetture ibride, inoltre, nella disciplina ordinaria del bollo viene generalmente considerata la potenza del motore termico: per questo occorre sempre controllare il dato riportato sul documento del veicolo.

    Leggi anche: “Polizza infortuni del conducente: verso una stangata fiscale per milioni di automobilisti”

    L’esenzione sarà automatica?

    Il comunicato del Governo non specifica ancora se l’esenzione verrà riconosciuta automaticamente o se sarà necessario presentare una domanda.

    Poiché le Regioni, le Province autonome e il Pubblico registro automobilistico dispongono già dei dati relativi a intestatari, potenza e caratteristiche dei veicoli, è possibile che il beneficio venga gestito attraverso le banche dati esistenti. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi che dovrà essere confermata.

    Fino alla pubblicazione delle istruzioni ufficiali non sono quindi previsti moduli, portali o domande da presentare.

    Dal 2028 bollo abolito definitivamente?

    Per il momento l’unico dato certo è l’esenzione relativa al 2027. Il comunicato di Palazzo Chigi precisa però che la misura è adottata nella prospettiva di una “successiva abolizione a regime” del bollo, alla quale il Governo intende dare seguito nella prossima Legge di Bilancio.

    Si tratta di un impegno politico, non ancora di una disposizione già operativa. Per rendere permanente l’abolizione dal 2028 sarà necessaria una nuova norma e, soprattutto, una copertura stabile per compensare ogni anno le minori entrate delle Regioni.

    In assenza di questo nuovo intervento, terminato il 2027 il bollo tornerebbe a essere dovuto secondo le regole ordinarie.

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social […]

    Leggi di più… from Bollo auto addio nel 2027: chi non paga e cosa succede dal 2028

    Pubblicato il

    Nuova legge elettorale: come funziona, cosa cambia rispetto al Rosatellum

    Nuova legge elettorale: il Senato ha approvato il 15 settembre 2026 la riforma del sistema di elezione di Camera e Senato, con 113 voti favorevoli e 71 contrari. Il testo torna a Montecitorio per la terza lettura, in Aula dal 28 settembre. Se la Camera confermerà le modifiche senza ulteriori interventi, il Paese voterà con un sistema proporzionale corretto da un premio di governabilità di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, con liste da sette candidati, capolista bloccato e fino a tre preferenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere, punto per punto.

    La riforma nasce da una proposta di iniziativa parlamentare a prima firma Bignami, approvata dalla Camera il 16 luglio 2026 e trasmessa al Senato il giorno successivo. A Palazzo Madama il testo è stato modificato in otto punti, il più rilevante dei quali riguarda il ritorno del voto di preferenza, assente dalle elezioni politiche dal 1993.

    Dal punto di vista tecnico non si tratta di una legge nuova, ma di una riscrittura dei due testi unici in materia elettorale: il d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 per la Camera dei deputati e il d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 per il Senato della Repubblica. Intervengono modifiche anche sulla legge 27 dicembre 2001, n. 459 per il voto degli italiani all’estero, sulla legge 30 dicembre 1991, n. 422 e sul d.lgs. 23 dicembre 2020, n. 177 per i collegi.

    L’analisi che segue si basa sul testo licenziato dal Senato. Le formulazioni definitive andranno verificate sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

    Indice

    Nuova Legge elettorale: addio ai collegi uninominali

    Quanti seggi e come sono distribuiti

    Il premio di governabilità: le tre condizioni

    Il tetto ai seggi della maggioranza

    Il listino circoscrizionale

    Liste, preferenze e quote di genere

    Come si vota: la scheda

    Le soglie di sbarramento

    Firme e presentazione delle liste

    L’indicazione del candidato Presidente del Consiglio

    La proclamazione degli eletti

    Circoscrizione Estero

    Il voto fuorisede diventa strutturale

    I nodi aperti

    Nuova Legge elettorale: addio ai collegi uninominali

    La prima novità strutturale è la scomparsa della quota maggioritaria che caratterizzava il Rosatellum. I collegi uninominali vengono aboliti su tutto il territorio nazionale, con due sole eccezioni: la Valle d’Aosta, che resta costituita in un collegio uninominale unico, e il Trentino-Alto Adige, dove restano i collegi uninominali della tabella A.1 allegata al d.lgs. 177/2020, con i confini di Bolzano, Merano e Bressanone ridisegnati in Senato.

    In tutte le altre circoscrizioni i seggi si assegnano nei collegi plurinominali già esistenti, quelli delle tabelle A.2 per la Camera e B.2 per il Senato, senza bisogno di una nuova delega per il ridisegno dei collegi. È una scelta che rende la legge immediatamente applicabile.

    Quanti seggi e come sono distribuiti

    Alla Camera i 400 deputati si ripartiscono così: 8 alla circoscrizione Estero, i seggi di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige fuori dal riparto nazionale, 384 seggi nel resto del territorio. Di questi, 314 vanno con metodo proporzionale e 70 sono accantonati come premio di governabilità.

    Al Senato i 200 senatori si ripartiscono in 4 seggi all’Estero, i seggi delle due regioni a statuto speciale e 188 nel resto d’Italia, di cui 153 proporzionali e 35 di premio.

    La distribuzione dei seggi di premio tra le circoscrizioni avviene con il decreto del Presidente della Repubblica che convoca i comizi elettorali, sulla base dei dati del censimento permanente della popolazione. Lo stesso decreto contiene due distribuzioni parallele dei seggi tra i collegi, una per l’ipotesi in cui il premio venga assegnato e una per l’ipotesi contraria.

    Il premio di governabilità: le tre condizioni

    Il premio non è automatico per chi arriva primo. Scatta soltanto se si verificano insieme tre condizioni:

    la lista singola o la coalizione ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale alla Camera;

    la lista o coalizione a essa collegata ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale al Senato;

    entrambe raggiungono almeno il 42 per cento dei voti validi nel rispettivo ramo del Parlamento.

    Se anche una sola verifica dà esito negativo, il premio non viene assegnato e tutti i seggi si distribuiscono con metodo proporzionale. Una coalizione che ottenesse il 43 per cento alla Camera e il 41 per cento al Senato resterebbe senza premio. È il meccanismo pensato per ridurre il rischio di maggioranze divergenti tra i due rami.

    I voti espressi in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige si computano ai fini delle soglie e del raggiungimento del 42 per cento, ma non concorrono al riparto dei seggi nel resto del territorio nazionale.

    Il ballottaggio tra le due liste o coalizioni più votate, previsto nella versione originaria del progetto, è stato abbandonato nel corso dell’esame parlamentare.

    Il tetto ai seggi della maggioranza

    Alla lista o coalizione premiata non possono comunque essere attribuiti più di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato, esclusi quelli conquistati nella circoscrizione Estero.

    Se il tetto viene superato scatta un ricalcolo. Alla Camera la vincitrice viene riportata a 150 seggi nelle circoscrizioni ordinarie, che sommati ai 70 del premio danno appunto 220, e i restanti seggi si ridistribuiscono tra le altre liste con un quoziente elettorale nazionale di minoranza. Al Senato la vincitrice viene riportata a 78 seggi, ai quali si aggiungono i 35 del premio. I seggi in eccesso si sottraggono seguendo la graduatoria nazionale crescente dei resti e, una volta esaurita, nelle regioni dove la coalizione premiata ha la minore cifra elettorale regionale percentuale, un seggio per regione.

    Il listino circoscrizionale

    I seggi del premio non si distribuiscono tra i candidati delle liste ordinarie, ma vengono attribuiti a liste circoscrizionali presentate appositamente, i cosiddetti listini.

    Ecco le regole principali:

    il listino si presenta in ciascuna circoscrizione in cui la lista è presente, limitatamente a quelle cui spettano seggi di premio;

    deve contenere tanti candidati quanti sono i seggi di premio assegnati a quella circoscrizione, a pena di inammissibilità;

    in caso di coalizione il listino è unico e identico per tutte le liste coalizzate, che lo depositano singolarmente;

    chi è candidato nel listino deve candidarsi anche in almeno un collegio plurinominale della stessa circoscrizione in posizione di capolista, o in posizione successiva solo se tutti i candidati che lo precedono sono a loro volta nel listino;

    se il premio scatta, i candidati del listino della lista o coalizione premiata sono i primi a essere proclamati eletti;

    se il premio non scatta, il listino non elegge nessuno e quei seggi rientrano nel riparto proporzionale;

    in caso di rinnovo di una sola Camera i listini non si presentano e il premio non si applica.

    Liste, preferenze e quote di genere

    Ogni lista nel collegio plurinominale è composta da sette candidati, capolista compreso, collocati secondo un ordine alternato di genere a pena di inammissibilità. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali.

    L’elettore dispone di un voto di lista e può esprimere fino a tre preferenze in favore dei candidati della lista votata, con esclusione del capolista. Quando si esprime più di una preferenza, queste devono riguardare candidati di sesso diverso: in caso contrario la seconda e la terza preferenza vengono annullate seguendo l’ordine di lista.

    Cade invece la regola del Rosatellum che imponeva l’equilibrio 60-40 tra i generi nel complesso dei capilista. Il limite del 60 per cento per ciascun genere resta previsto per il complesso delle candidature nei collegi uninominali di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, per entrambi i rami del Parlamento.

    Come si vota: la scheda

    La scheda riporta, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista e a fianco i sette nomi dei candidati nel collegio plurinominale, ciascuno preceduto da un quadrato per la preferenza, ad eccezione del capolista. Sotto, entro un secondo rettangolo, compaiono i nomi dei candidati del listino collegato. In caso di coalizione i rettangoli delle singole liste e quello del listino sono racchiusi in un rettangolo più ampio.

    Le regole di validità del voto sono le seguenti:

    il segno sul solo contrassegno vale come voto di lista;

    il segno sul solo nome del capolista si intende come voto alla lista;

    una preferenza validamente espressa vale anche come voto alla lista, se non sono stati tracciati altri segni;

    il segno sul solo rettangolo del listino vale come voto per la lista collegata e, in caso di coalizione, si ripartisce tra le liste in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio;

    la preferenza espressa per un candidato incluso in una lista diversa da quella votata è nulla.

    Non è ammesso il voto disgiunto.

    Le soglie di sbarramento

    Restano ferme le percentuali di accesso al riparto previste per le coalizioni e per le liste singole, che il provvedimento non modifica. Viene invece eliminata la via alternativa prevista dal Rosatellum, che ammetteva al riparto le liste i cui candidati fossero stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione.

    Due le novità sul punto. Le liste collegate in coalizione entrano nel riparto se conseguono almeno il 3 per cento dei voti validi sul piano nazionale, mentre le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute entrano con almeno il 20 per cento dei voti validi nella regione a statuto speciale in cui si presentano. Inoltre, per ciascuna coalizione viene ripescata la lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle rimaste sotto soglia.

    Firme e presentazione delle liste

    È il capitolo che ha scatenato le proteste delle opposizioni nelle ultime sedute. Il numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione di una lista in ciascun collegio sale a un intervallo compreso tra 6.000 e 7.000 firme. La previsione non si applica ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, o in componente politica di gruppo, in almeno una delle due Camere alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi: per loro il numero richiesto resta compreso tra 1.500 e 2.000 firme. Resta ferma l’esenzione totale già prevista dall’articolo 18-bis, comma 2, del d.P.R. 361/1957.

    Cambia anche l’ampiezza obbligatoria della presentazione: ciascuna lista deve presentare candidature in almeno metà delle circoscrizioni, mentre il testo licenziato dalla Camera si fermava a un terzo. Sono escluse dall’obbligo le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente in una regione a statuto speciale.

    L’indicazione del candidato Presidente del Consiglio

    Al momento del deposito del contrassegno i partiti indicano il nome da proporre per l’incarico di Presidente del Consiglio. Le liste collegate in coalizione devono dichiarare obbligatoriamente lo stesso nome, con sottoscrizione dei presidenti o dei segretari dei partiti coalizzati.

    Il testo fa salve espressamente le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92 della Costituzione e il rispetto dell’articolo 67, che esclude il vincolo di mandato. L’indicazione ha quindi valore politico e non vincola giuridicamente il Capo dello Stato nella scelta del Presidente del Consiglio incaricato.

    La proclamazione degli eletti

    L’ordine di elezione nei collegi plurinominali segue tre passaggi. Viene proclamato per primo il capolista, poi gli altri candidati secondo la graduatoria delle cifre elettorali individuali, cioè in base alle preferenze ricevute. A parità di preferenze prevale l’ordine di presentazione nella lista.

    Chi risulta eletto sia nel listino sia in un collegio plurinominale si intende eletto nel listino. Chi è eletto capolista in più collegi viene proclamato in quello dove la lista ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale; chi è eletto in più collegi in posizione diversa da quella di capolista viene proclamato dove ha ottenuto la maggiore cifra individuale percentuale.

    Circoscrizione Estero

    Per la Camera le ripartizioni geografiche scendono da quattro a due: Europa da un lato, Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide dall’altro, con almeno un deputato eletto per ciascuna ripartizione. Per il Senato si vota invece nell’intera circoscrizione Estero come collegio unico, con liste composte da un minimo di quattro a un massimo di otto candidati.

    Restano le preferenze: una nelle ripartizioni cui è assegnato un solo eletto, due dove gli eletti sono almeno due. Non è richiesta la sottoscrizione per i partiti costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola Camera, o che nell’ultima elezione hanno ottenuto almeno un seggio con proprio contrassegno.

    Il voto fuorisede diventa strutturale

    Presso l’ufficio elettorale di ciascun comune viene istituito l’elenco degli elettori fuorisede, ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni di Camera e Senato, per le europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

    Le condizioni sono le seguenti:

    domanda entro il 31 dicembre di ciascun anno, per le consultazioni dell’anno successivo, da parte di chi per motivi di studio o di lavoro è temporaneamente domiciliato in un comune di una regione diversa da quella di iscrizione elettorale, con permanenza prevista di almeno nove mesi;

    per chi matura i requisiti successivamente, domanda entro trenta giorni e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente la consultazione;

    stessa possibilità per chi riceve assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per almeno tre mesi presso una struttura situata in un’altra regione;

    estensione, introdotta in Senato, ai caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e ai genitori o familiari conviventi che accompagnano un minore in cura fuori regione.

    La domanda si presenta personalmente o con strumenti telematici al comune di temporaneo domicilio, corredata di documento di riconoscimento e della documentazione attestante la condizione di elettore fuorisede. Entro il decimo giorno precedente il voto il comune rilascia l’attestazione di ammissione con l’indicazione della sezione. I fuorisede vengono distribuiti nelle sezioni ordinarie, di norma in numero non superiore al 10 per cento degli iscritti alla sezione, e votano per le liste e i candidati della circoscrizione in cui si trova il comune di temporaneo domicilio.

    I nodi aperti

    Le opposizioni hanno già annunciato possibili ricorsi alla Corte costituzionale. Tre i profili più contestati: la proporzione tra la soglia del 42 per cento e l’entità del premio, la compressione della rappresentanza prodotta dal tetto dei 220 e 113 seggi e il quadruplicamento delle firme necessarie per presentare le liste, letto come barriera all’ingresso per le forze non rappresentate in Parlamento.

    Resta poi aperto il tema della selezione della classe parlamentare. Con il capolista bloccato in ogni collegio plurinominale e i candidati del listino proclamati per primi in caso di assegnazione del premio, la quota di eletti scelti dai partiti resta significativa anche dopo il ritorno delle preferenze.

    Il percorso parlamentare non è concluso. La riforma torna alla Camera per la terza lettura, con l’esame in Aula previsto dal 28 settembre.

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social

    Foto di copertina: iStock/whitephotoroma […]

    Leggi di più… from Nuova legge elettorale: come funziona, cosa cambia rispetto al Rosatellum

    Pubblicato il

    Nuova legge elettorale: come funziona, cosa cambia rispetto al Rosatellum

    Nuova legge elettorale: il Senato ha approvato il 15 settembre 2026 la riforma del sistema di elezione di Camera e Senato, con 113 voti favorevoli e 71 contrari. Il testo torna a Montecitorio per la terza lettura, in Aula dal 28 settembre. Se la Camera confermerà le modifiche senza ulteriori interventi, il Paese voterà con un sistema proporzionale corretto da un premio di governabilità di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, con liste da sette candidati, capolista bloccato e fino a tre preferenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere, punto per punto.

    La riforma nasce da una proposta di iniziativa parlamentare a prima firma Bignami, approvata dalla Camera il 16 luglio 2026 e trasmessa al Senato il giorno successivo. A Palazzo Madama il testo è stato modificato in otto punti, il più rilevante dei quali riguarda il ritorno del voto di preferenza, assente dalle elezioni politiche dal 1993.

    Dal punto di vista tecnico non si tratta di una legge nuova, ma di una riscrittura dei due testi unici in materia elettorale: il d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 per la Camera dei deputati e il d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 per il Senato della Repubblica. Intervengono modifiche anche sulla legge 27 dicembre 2001, n. 459 per il voto degli italiani all’estero, sulla legge 30 dicembre 1991, n. 422 e sul d.lgs. 23 dicembre 2020, n. 177 per i collegi.

    L’analisi che segue si basa sul testo licenziato dal Senato. Le formulazioni definitive andranno verificate sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

    Indice

    Nuova Legge elettorale: addio ai collegi uninominali

    Quanti seggi e come sono distribuiti

    Il premio di governabilità: le tre condizioni

    Il tetto ai seggi della maggioranza

    Il listino circoscrizionale

    Liste, preferenze e quote di genere

    Come si vota: la scheda

    Le soglie di sbarramento

    Firme e presentazione delle liste

    L’indicazione del candidato Presidente del Consiglio

    La proclamazione degli eletti

    Circoscrizione Estero

    Il voto fuorisede diventa strutturale

    I nodi aperti

    Nuova Legge elettorale: addio ai collegi uninominali

    La prima novità strutturale è la scomparsa della quota maggioritaria che caratterizzava il Rosatellum. I collegi uninominali vengono aboliti su tutto il territorio nazionale, con due sole eccezioni: la Valle d’Aosta, che resta costituita in un collegio uninominale unico, e il Trentino-Alto Adige, dove restano i collegi uninominali della tabella A.1 allegata al d.lgs. 177/2020, con i confini di Bolzano, Merano e Bressanone ridisegnati in Senato.

    In tutte le altre circoscrizioni i seggi si assegnano nei collegi plurinominali già esistenti, quelli delle tabelle A.2 per la Camera e B.2 per il Senato, senza bisogno di una nuova delega per il ridisegno dei collegi. È una scelta che rende la legge immediatamente applicabile.

    Quanti seggi e come sono distribuiti

    Alla Camera i 400 deputati si ripartiscono così: 8 alla circoscrizione Estero, i seggi di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige fuori dal riparto nazionale, 384 seggi nel resto del territorio. Di questi, 314 vanno con metodo proporzionale e 70 sono accantonati come premio di governabilità.

    Al Senato i 200 senatori si ripartiscono in 4 seggi all’Estero, i seggi delle due regioni a statuto speciale e 188 nel resto d’Italia, di cui 153 proporzionali e 35 di premio.

    La distribuzione dei seggi di premio tra le circoscrizioni avviene con il decreto del Presidente della Repubblica che convoca i comizi elettorali, sulla base dei dati del censimento permanente della popolazione. Lo stesso decreto contiene due distribuzioni parallele dei seggi tra i collegi, una per l’ipotesi in cui il premio venga assegnato e una per l’ipotesi contraria.

    Il premio di governabilità: le tre condizioni

    Il premio non è automatico per chi arriva primo. Scatta soltanto se si verificano insieme tre condizioni:

    la lista singola o la coalizione ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale alla Camera;

    la lista o coalizione a essa collegata ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale al Senato;

    entrambe raggiungono almeno il 42 per cento dei voti validi nel rispettivo ramo del Parlamento.

    Se anche una sola verifica dà esito negativo, il premio non viene assegnato e tutti i seggi si distribuiscono con metodo proporzionale. Una coalizione che ottenesse il 43 per cento alla Camera e il 41 per cento al Senato resterebbe senza premio. È il meccanismo pensato per ridurre il rischio di maggioranze divergenti tra i due rami.

    I voti espressi in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige si computano ai fini delle soglie e del raggiungimento del 42 per cento, ma non concorrono al riparto dei seggi nel resto del territorio nazionale.

    Il ballottaggio tra le due liste o coalizioni più votate, previsto nella versione originaria del progetto, è stato abbandonato nel corso dell’esame parlamentare.

    Il tetto ai seggi della maggioranza

    Alla lista o coalizione premiata non possono comunque essere attribuiti più di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato, esclusi quelli conquistati nella circoscrizione Estero.

    Se il tetto viene superato scatta un ricalcolo. Alla Camera la vincitrice viene riportata a 150 seggi nelle circoscrizioni ordinarie, che sommati ai 70 del premio danno appunto 220, e i restanti seggi si ridistribuiscono tra le altre liste con un quoziente elettorale nazionale di minoranza. Al Senato la vincitrice viene riportata a 78 seggi, ai quali si aggiungono i 35 del premio. I seggi in eccesso si sottraggono seguendo la graduatoria nazionale crescente dei resti e, una volta esaurita, nelle regioni dove la coalizione premiata ha la minore cifra elettorale regionale percentuale, un seggio per regione.

    Il listino circoscrizionale

    I seggi del premio non si distribuiscono tra i candidati delle liste ordinarie, ma vengono attribuiti a liste circoscrizionali presentate appositamente, i cosiddetti listini.

    Ecco le regole principali:

    il listino si presenta in ciascuna circoscrizione in cui la lista è presente, limitatamente a quelle cui spettano seggi di premio;

    deve contenere tanti candidati quanti sono i seggi di premio assegnati a quella circoscrizione, a pena di inammissibilità;

    in caso di coalizione il listino è unico e identico per tutte le liste coalizzate, che lo depositano singolarmente;

    chi è candidato nel listino deve candidarsi anche in almeno un collegio plurinominale della stessa circoscrizione in posizione di capolista, o in posizione successiva solo se tutti i candidati che lo precedono sono a loro volta nel listino;

    se il premio scatta, i candidati del listino della lista o coalizione premiata sono i primi a essere proclamati eletti;

    se il premio non scatta, il listino non elegge nessuno e quei seggi rientrano nel riparto proporzionale;

    in caso di rinnovo di una sola Camera i listini non si presentano e il premio non si applica.

    Liste, preferenze e quote di genere

    Ogni lista nel collegio plurinominale è composta da sette candidati, capolista compreso, collocati secondo un ordine alternato di genere a pena di inammissibilità. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali.

    L’elettore dispone di un voto di lista e può esprimere fino a tre preferenze in favore dei candidati della lista votata, con esclusione del capolista. Quando si esprime più di una preferenza, queste devono riguardare candidati di sesso diverso: in caso contrario la seconda e la terza preferenza vengono annullate seguendo l’ordine di lista.

    Cade invece la regola del Rosatellum che imponeva l’equilibrio 60-40 tra i generi nel complesso dei capilista. Il limite del 60 per cento per ciascun genere resta previsto per il complesso delle candidature nei collegi uninominali di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, per entrambi i rami del Parlamento.

    Come si vota: la scheda

    La scheda riporta, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista e a fianco i sette nomi dei candidati nel collegio plurinominale, ciascuno preceduto da un quadrato per la preferenza, ad eccezione del capolista. Sotto, entro un secondo rettangolo, compaiono i nomi dei candidati del listino collegato. In caso di coalizione i rettangoli delle singole liste e quello del listino sono racchiusi in un rettangolo più ampio.

    Le regole di validità del voto sono le seguenti:

    il segno sul solo contrassegno vale come voto di lista;

    il segno sul solo nome del capolista si intende come voto alla lista;

    una preferenza validamente espressa vale anche come voto alla lista, se non sono stati tracciati altri segni;

    il segno sul solo rettangolo del listino vale come voto per la lista collegata e, in caso di coalizione, si ripartisce tra le liste in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio;

    la preferenza espressa per un candidato incluso in una lista diversa da quella votata è nulla.

    Non è ammesso il voto disgiunto.

    Le soglie di sbarramento

    Restano ferme le percentuali di accesso al riparto previste per le coalizioni e per le liste singole, che il provvedimento non modifica. Viene invece eliminata la via alternativa prevista dal Rosatellum, che ammetteva al riparto le liste i cui candidati fossero stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione.

    Due le novità sul punto. Le liste collegate in coalizione entrano nel riparto se conseguono almeno il 3 per cento dei voti validi sul piano nazionale, mentre le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute entrano con almeno il 20 per cento dei voti validi nella regione a statuto speciale in cui si presentano. Inoltre, per ciascuna coalizione viene ripescata la lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle rimaste sotto soglia.

    Firme e presentazione delle liste

    È il capitolo che ha scatenato le proteste delle opposizioni nelle ultime sedute. Il numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione di una lista in ciascun collegio sale a un intervallo compreso tra 6.000 e 7.000 firme. La previsione non si applica ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, o in componente politica di gruppo, in almeno una delle due Camere alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi: per loro il numero richiesto resta compreso tra 1.500 e 2.000 firme. Resta ferma l’esenzione totale già prevista dall’articolo 18-bis, comma 2, del d.P.R. 361/1957.

    Cambia anche l’ampiezza obbligatoria della presentazione: ciascuna lista deve presentare candidature in almeno metà delle circoscrizioni, mentre il testo licenziato dalla Camera si fermava a un terzo. Sono escluse dall’obbligo le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente in una regione a statuto speciale.

    L’indicazione del candidato Presidente del Consiglio

    Al momento del deposito del contrassegno i partiti indicano il nome da proporre per l’incarico di Presidente del Consiglio. Le liste collegate in coalizione devono dichiarare obbligatoriamente lo stesso nome, con sottoscrizione dei presidenti o dei segretari dei partiti coalizzati.

    Il testo fa salve espressamente le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92 della Costituzione e il rispetto dell’articolo 67, che esclude il vincolo di mandato. L’indicazione ha quindi valore politico e non vincola giuridicamente il Capo dello Stato nella scelta del Presidente del Consiglio incaricato.

    La proclamazione degli eletti

    L’ordine di elezione nei collegi plurinominali segue tre passaggi. Viene proclamato per primo il capolista, poi gli altri candidati secondo la graduatoria delle cifre elettorali individuali, cioè in base alle preferenze ricevute. A parità di preferenze prevale l’ordine di presentazione nella lista.

    Chi risulta eletto sia nel listino sia in un collegio plurinominale si intende eletto nel listino. Chi è eletto capolista in più collegi viene proclamato in quello dove la lista ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale; chi è eletto in più collegi in posizione diversa da quella di capolista viene proclamato dove ha ottenuto la maggiore cifra individuale percentuale.

    Circoscrizione Estero

    Per la Camera le ripartizioni geografiche scendono da quattro a due: Europa da un lato, Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide dall’altro, con almeno un deputato eletto per ciascuna ripartizione. Per il Senato si vota invece nell’intera circoscrizione Estero come collegio unico, con liste composte da un minimo di quattro a un massimo di otto candidati.

    Restano le preferenze: una nelle ripartizioni cui è assegnato un solo eletto, due dove gli eletti sono almeno due. Non è richiesta la sottoscrizione per i partiti costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola Camera, o che nell’ultima elezione hanno ottenuto almeno un seggio con proprio contrassegno.

    Il voto fuorisede diventa strutturale

    Presso l’ufficio elettorale di ciascun comune viene istituito l’elenco degli elettori fuorisede, ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni di Camera e Senato, per le europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

    Le condizioni sono le seguenti:

    domanda entro il 31 dicembre di ciascun anno, per le consultazioni dell’anno successivo, da parte di chi per motivi di studio o di lavoro è temporaneamente domiciliato in un comune di una regione diversa da quella di iscrizione elettorale, con permanenza prevista di almeno nove mesi;

    per chi matura i requisiti successivamente, domanda entro trenta giorni e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente la consultazione;

    stessa possibilità per chi riceve assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per almeno tre mesi presso una struttura situata in un’altra regione;

    estensione, introdotta in Senato, ai caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e ai genitori o familiari conviventi che accompagnano un minore in cura fuori regione.

    La domanda si presenta personalmente o con strumenti telematici al comune di temporaneo domicilio, corredata di documento di riconoscimento e della documentazione attestante la condizione di elettore fuorisede. Entro il decimo giorno precedente il voto il comune rilascia l’attestazione di ammissione con l’indicazione della sezione. I fuorisede vengono distribuiti nelle sezioni ordinarie, di norma in numero non superiore al 10 per cento degli iscritti alla sezione, e votano per le liste e i candidati della circoscrizione in cui si trova il comune di temporaneo domicilio.

    I nodi aperti

    Le opposizioni hanno già annunciato possibili ricorsi alla Corte costituzionale. Tre i profili più contestati: la proporzione tra la soglia del 42 per cento e l’entità del premio, la compressione della rappresentanza prodotta dal tetto dei 220 e 113 seggi e il quadruplicamento delle firme necessarie per presentare le liste, letto come barriera all’ingresso per le forze non rappresentate in Parlamento.

    Resta poi aperto il tema della selezione della classe parlamentare. Con il capolista bloccato in ogni collegio plurinominale e i candidati del listino proclamati per primi in caso di assegnazione del premio, la quota di eletti scelti dai partiti resta significativa anche dopo il ritorno delle preferenze.

    Il percorso parlamentare non è concluso. La riforma torna alla Camera per la terza lettura, con l’esame in Aula previsto dal 28 settembre.

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social

    Foto di copertina: iStock/whitephotoroma […]

    Leggi di più… from Nuova legge elettorale: come funziona, cosa cambia rispetto al Rosatellum