Elemento normativo Descrizione Fonte ufficiale Decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 Istituisce il contributo straordinario da 200 € al mese per i nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 €. Il contributo è applicato alle bollette elettriche per un importo di 200 euro euro Gazzetta Ufficiale – GU n.49 del 28-2-2025 Articolo 1, comma 1 […]
Categoria: leggioggi.it
Bonus edicole 2025: domande al via dal 1° luglio. Requisiti, importi, istanze
Dal 1° al 30 luglio 2025 è possibile trasmettere le domande di accesso al contributo per le imprese esercenti punti vendita esclusivi per il commercio di giornali e riviste: il bonus edicole, figlio del Dpcm 17 aprile 2025 sulla nuove misure a sostegno dell’editoria. Si tratta di un contributo massimo di 4 mila euro, calcolato in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2024 per IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, utenze luce e internet, acquisto o noleggio registratori di cassa e POS, nonché altri oneri di trasformazione digitale e ammodernamento tecnologico.Con il decreto attuativo del Capo dipartimento per l’informazione e l’editoria del 5 giugno 2025 sono stati definiti i requisiti e le modalità di accesso al contributo, oltre che i termini per le istanze.
Indice
I requisiti del bonus edicole 2025
A quanto ammonta il contributo
Come si invia domanda per il Bonus edicole
Istruttoria ed erogazione del contributo
Aiuti de minimis
Limiti di spesa sul Bonus edicole 2025
I controlli
I requisiti del bonus edicole 2025
Il bonus spetta in presenza dei seguenti requisiti:
esercizio dell’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l’indicazione nel registro imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, relativo al commercio al dettaglio di giornali, periodici e riviste, quale codice attività primario e / o prevalente;
non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale;
se l’impresa si avvale di personale alle proprie dipendenze, è necessario essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali.
Allegati
DPCM 17 aprile 2025 Integrale
198 KB
Decreto attuativo del 5 giugno 2025
210 KB
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A quanto ammonta il contributo
Il Bonus edicole è pari al 60 per cento delle spese (assunte al netto dell’IVA) sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024, con riferimento a:
imposta municipale unica (IMU);
tassa per i servizi indivisibili (TASI);
canone unico patrimoniale (CUP);
tassa sui rifiuti (TARI);
spese per canoni di locazione;
spese per i servizi di fornitura di energia elettrica;
spese per i servizi telefonici e di collegamento a internet;
spese per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS;
altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico.
L’edicola che ha garantito l’apertura domenicale per almeno il 50 per cento del numero complessivo di domeniche in relazione al periodo di apertura, beneficia di un incremento del contributo pari al 10 per cento, nel rispetto comunque del tetto di 4 mila euro.
Come si invia domanda per il Bonus edicole
I soggetti che intendono accedere al contributo sono tenuti a presentare apposita domanda, in via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”.
Le istanze telematiche possono essere trasmesse dalle ore 10.00 del 1° luglio 2025 alle ore 17.00 del 30 luglio 2025.
Le domande devono includere l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:
il possesso dei requisiti;
le spese sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024;
nell’ipotesi di cui al comma 2, articolo 3 del decreto attuativo, di aver garantito nell’anno 2024 l’apertura per un numero di domeniche in misura non inferiore al 50 per cento del numero complessivo di domeniche in relazione al periodo di apertura;
gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.
La documentazione riguardante le spese sostenute dev’essere conservata dai soggetti beneficiari del bonus e resa disponibile su richiesta dell’amministrazione in sede di controllo.
Istruttoria ed erogazione del contributo
Acquisite le domande telematiche il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a formare l’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il contributo, con l’importo spettante a ciascun beneficiario.
L’elenco, approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale “informazioneeditoria.gov.it”.
Il bonus è riconosciuto a mezzo accredito sul conto corrente intestato al beneficiario indicato nella domanda telematica.
L’impresa beneficiaria, dal canto suo, si impegna a mantenere l’attività di rivendita esclusiva di giornali quotidiani e periodici per almeno i dodici mesi successivi dalla data di ammissione al contributo.
Aiuti de minimis
Il Bonus edicole è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) numero 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti de minimis.
Limiti di spesa sul Bonus edicole 2025
I contributi relativi al Bonus edicole sono erogati entro un certo limite di spesa, fissato a 10 milioni di euro.In caso di insufficienza delle risorse disponibili, in relazione alle domande ammesse, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto. Nell’elenco pubblicato sul portale “informazioneeditoria.gov.it” sarà indicato l’importo risultante dal riparto proporzionale.
I controlli
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha l’incarico di effettuare verifiche, anche a campione, sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste per beneficiare del bonus.
Qualora, a seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento accerti “l’insussistenza di uno o più dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca del riconoscimento e al recupero dei contributi erogati” (Provvedimento 5 giugno 2025).
I soggetti beneficiari sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.
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Bonus anziani 850 euro: cosa significa ISEE nucleo ristretto con soglia 6mila euro?
Introdotta in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, la Prestazione Universale, nota anche come Bonus anziani, è riservata a persone anziane con età anagrafica pari o superiore a 80 anni e non autosufficienti.
Tra i requisiti per poter accedere alla misura, composta da una quota fissa pari all’indennità di accompagnamento e da una somma integrativa pari a 850 euro mensili, c’è il possesso di un ISEE non superiore a 6 mila euro.
Con un messaggio del 18 marzo 2025 l’INPS ha ulteriormente chiarito il requisito legato al possesso dell’ISEE.
Nello specifico si richiede, al momento della domanda, un’attestazione ordinaria (non ristretta), in corso di validità, da cui risulti un valore non eccedente i 6 mila euro, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti.
Nel caso di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) cui consegue un ISEE eccedente la soglia descritta, il beneficio decade.
La questione relativa al tipo di attestazione richiesta non è tuttavia finita con il Messaggio numero 949/2025, dal momento che l’Istituto, a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è tornato nuovamente sulla questione, autorizzando anche gli ISEE con nucleo ristretto.
Spieghiamo bene cosa significa.
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Indice
I requisiti del Bonus anziani
L’ISEE per il Bonus anziani
Via libera anche all’ISEE con nucleo ristretto
Riesame delle domande
ISEE con nucleo ristretto: cosa significa?
I requisiti del Bonus anziani
La Prestazione Universale è riservata a chi possiede, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
età anagrafica pari o superiore a 80 anni;
livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall’INPS sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione in archivio e delle indicazioni fornite dall’apposita commissione tecnico – scientifica;
un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a 6 mila euro;
titolarità dell’indennità di accompagnamento ovvero il possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio, sulla base delle risultanze della valutazione multidimensionale.
Leggi anche Guida all’ISEE 2025: calcolo, richiesta e documenti necessari
L’ISEE per il Bonus anziani
Come precisato dall’INPS con Messaggio n.949 del 18 marzo 2025, il richiedente il Bonus anziani dev’essere in possesso al momento della domanda di un’attestazione ISEE sociosanitario ordinario (non ristretto) in corso di validità, da cui emerge un valore non superiore a 6 mila euro.
Sempre l’Istituto ha chiarito che per i soli mesi di “gennaio 2025 e febbraio 2025 è possibile, in mancanza di un ISEE sociosanitario in corso di validità, fare riferimento a quello con scadenza al 31 dicembre 2024”.
Al contrario, dal mese di marzo 2025, il beneficiario dev’essere in possesso di un ISEE in corso di validità per l’anno corrente “pena la sospensione dell’erogazione della prestazione”.
In caso di sospensione del sussidio, il pagamento sarà nuovamente erogato con regolarità, con efficacia retroattiva, dal momento della presentazione, da parte del richiedente, della nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e in presenza di un’attestazione ISEE non eccedente i 6 mila euro.
Se la nuova DSU determina un ISEE eccedente la soglia descritta, il beneficio “decade a decorrere dal mese di marzo” (Messaggio numero 1401/2025).
Via libera anche all’ISEE con nucleo ristretto
A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS ha ulteriormente precisato, con riguardo all’attestazione ISEE, che ai fini “del riconoscimento della Prestazione Universale deve essere ritenuto valido anche un ISEE recante un nucleo ristretto qualora il valore dell’attestazione risulti non superiore a 6.000,00 euro” (Messaggio Inps numero 1842 del 10 giugno 2025).
Restano invariati gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa e sopra citati.
Riesame delle domande
Alla luce dei chiarimenti forniti con il Messaggio numero 1842/2025 l’Istituto procederà al riesame d’ufficio delle domande presentate, accettando anche le istanze che recano un ISEE con nucleo ristretto, a patto che il valore risultante non ecceda la soglia di 6 mila euro.
Le istanze saranno “sottoposte nuovamente ai controlli centralizzati e, ove necessario, alle eventuali successive verifiche da parte delle Strutture territoriali”.
In caso di esito positivo delle istruttorie, le domande verranno trasmesse ai “Centri Medici Legali per la valutazione sanitaria”.
ISEE con nucleo ristretto: cosa significa?
Coloro che intendono ottenere l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sono tenuti a trasmettere i dati anagrafici, economici e patrimoniali necessari per il calcolo del corrispondente valore a mezzo presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) a:
ente che eroga la prestazione sociale agevolata;
Comune;
Centro di Assistenza Fiscale;
INPS, attraverso l’apposita piattaforma telematica.
Tra i diversi modelli di DSU, la Dichiarazione MINI è quella necessaria per ottenere l’ISEE standard o ordinario.
All’interno della dichiarazione si inseriscono le informazioni relative al nucleo familiare nel suo complesso, da intendersi come l’insieme dei soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.
Fanno eccezione una serie di ipotesi in cui è sufficiente inserire un nucleo ristretto rispetto a quello ordinario. In tal caso si parla appunto di ISEE con nucleo ristretto.
Le deroghe riguardano le fattispecie di accesso a:
prestazioni sociosanitarie;
prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca;
dove si compila il “Modulo MB.1 rid.”, anziché il “Modulo MB.1”.
In particolare, nei casi di prestazioni sociosanitarie per persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza (come il Bonus anziani) si ha la facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto, rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni e, se esistenti, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli).
Si precisa che i figli maggiorenni sono considerati a carico, ai fini fiscali, dei genitori se titolari di un reddito personale non superiore alla soglia di 2.840,51 euro ovvero a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.Il nucleo ristretto può anche essere formato dal solo beneficiario.
Leggi anche Titoli di Stato e buoni, fuori dal calcolo ISEE 2025: online i nuovi moduli DSU
Foto copertina: istock/Barbacane […]
Bollette 2025, vulnerabili: come aderire al Sistema tutele graduali entro il 30 giugno
I clienti domestici vulnerabili possono richiedere l’accesso al Servizio a tutele graduali (STG) per la fornitura di energia elettrica, in alternativa al servizio di maggior tutela a cui hanno comunque diritto. La delibera ARERA 10/2025/R/eel, in attuazione dell’articolo 24 della legge 193/24, detta le modalità operative per fare richiesta di accesso al STG entro il 30 giugno 2025.Dal 1 luglio 2024 infatti, con la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili, è stato introdotto un nuovo regime per garantire continuità di fornitura ai soggetti in condizione di vulnerabilità. In attuazione della Legge sulla concorrenza approvata nel 2024, la Delibera ARERA ha fornito tutti i dettagli, per consentire alle persone in condizione di vulnerabilità di optare per le tutele graduali.Per avere una panoramica degli strumenti di tutela dei cittadini consigliamo il libro “Come difendersi da abusi e aumenti in bolletta“, una guida completa alla tutela contro il caro bollette e le fatture di gas, luce, acqua e TARI.
Indice
Il passaggio al Sistema a tutele graduali (STG)
Maggior tutela Vs Tutele graduali
Come viene calcolata la bolletta nel sistema graduale
Chi sono i clienti vulnerabili
I nuovi vulnerabili
Come accedere al Servizio a tutele graduali
Documenti necessari
Le scadenze di accesso 2025
Cosa succede dopo il 30 giugno 2025
Allegato
Delibera ARERA 10/2025/R/eel.pdf
432 KB
Il passaggio al Sistema a tutele graduali (STG)
Dal 2024 si parla di Sistema a tutele graduali, un servizio transitorio pensato per accompagnare i clienti domestici verso il mercato libero in modo graduale e senza interruzioni. E’ la Legge sulla concorrenza a decretare la fine della maggior tutela per i clienti non vulnerabili. Dal 1° luglio 2024 infatti il Servizio di maggior tutela (SMT) è disponibile solo per i clienti domestici vulnerabili.E’ un servizio a tutele graduali invece è gestito da operatori individuati con gare pubbliche per ogni area territoriale e tra le caratteristiche principali vi sono: una fornitura di energia a condizioni definite da ARERA, basate sui costi effettivi di mercato; prezzi determinati in funzione delle dinamiche di mercato e delle condizioni di acquisto dell’energia; continuità di servizio senza necessità di stipulare un nuovo contratto nel mercato libero.
E’ tutto normato all’articolo 24 della Legge sulla concorrenza, che spiega testuali parole: “I clienti domestici vulnerabili di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno la facoltà di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l’accesso al servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, fornito dall’operatore aggiudicatario dell’area ove è situato il punto di consegna interessato”.
Maggior tutela Vs Tutele graduali
Il servizio di maggior tutela garantisce ai clienti vulnerabili la fornitura di energia elettrica con tariffe regolamentate dall’ARERA e aggiornate trimestralmente. Rientrare in questo servizio potrebbe garantire una protezione economica in caso di difficoltà e in caso i prezzi delle materie aumentassero a dismisura. Il Servizio a tutele graduali (STG) è un regime transitorio che consente un passaggio graduale al mercato libero. A differenza della maggior tutela, i prezzi dell’energia nel STG sono determinati attraverso gare d’appalto per operatori selezionati, che forniscono il servizio a condizioni di mercato, mantenendo comunque criteri di trasparenza e stabilità per il cliente.La principale differenza risiede nel meccanismo di determinazione delle tariffe: mentre la maggior tutela prevede prezzi stabiliti dall’Autorità, il STG riflette dinamiche di mercato pur garantendo un sistema di protezione per i clienti vulnerabili.
Come viene calcolata la bolletta nel sistema graduale
Nel sistema graduale la bolletta viene calcolata con criteri simili a quelli stabiliti da Arera con il sistema tutelato. Come spiegato sul portale Arera, l’offerta dovrà essere della tipologia Placet e avrà un prezzo variabile. Sono infatti previste una voce fissa e una voce variabile.
L’offerta deve essere della tipologia PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) e prevede: una quota fissa, espressa in euro/cliente/anno; una quota variabile, espressa in euro/kWh o euro/Smc, proporzionale ai consumi.
Le offerte Placet comprendono anche:
Costi di trasporto dell’energia e del gas;
Costi di gestione del contatore;
Oneri di sistema;
Imposte.
I fornitori devono proporre due tipologie di offerta Placet
prezzo fisso per un periodo determinato;
prezzo variabile, indicizzato all’andamento dei mercati all’ingrosso.
Chi sono i clienti vulnerabili
Ribadiamo che l’opportunità di aderire al Sistema a tutele graduali è riservato a tutte le persone vulnerabili titolari di un contratto di fornitura elettrica. Sono considerati vulnerabili i titolari di utenze elettriche in possesso di ALMENO UNO di questi requisiti:
Situazione di disagio economico, con diritto al bonus sociale energia elettrica.
Presenza di condizioni di salute gravi che richiedano apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica.
Disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/92.
Residenza in isole minori non interconnesse alla rete elettrica nazionale.
Utenze situate in case di emergenza a seguito di eventi calamitosi.
Persone di età superiore ai 75 anni.
In questa immagine la tabella riassuntiva dei requisiti di vulnerabilità, elaborata da servizioelettriconazionale.it
www.servizioelettriconazionale.it/
I nuovi vulnerabili
La possibilità di adesione alle Tutele graduali è riservata in realtà, non solo agli attualmente vulnerabili, ma anche a quelli nuovi: chi cioè acquisisce almeno uno dei requisiti di vulnerabilità entro il 30 giugno 2025. I clienti domestici non vulnerabili già assegnati al STG e che acquisiscono lo status di vulnerabilità entro il 30 giugno 2025 potranno scegliere di rimanere nel STG senza dover passare automaticamente al servizio di maggior tutela.
Come accedere al Servizio a tutele graduali
Detto ciò, ribadiamo che i clienti domestici vulnerabili possono richiedere il passaggio al STG entro il 30 giugno 2025. La richiesta può avvenire tramite:
Canali online: ogni esercente a tutele graduali dovrà dedicare un ‘apposita area del proprio sito web alla richiesta di adesione.
Sportelli fisici: i clienti potranno rivolgersi agli sportelli dei fornitori per presentare la richiesta in presenza.
In fase di richiesta il cliente deve fornire un’attestazione della propria vulnerabilità, trasmettendo documenti ufficiali o un’autocertificazione.
Completato l’invio della domanda, il fornitore trasmetterà i dati al Sistema Informativo Integrato (SII) per la verifica. Se tutto è in regola, il cliente sarà servito nel regime delle Tutele graduali.
Documenti necessari
Per richiedere l’accesso al STG, i clienti vulnerabili devono presentare:
Documento d’identità.
Modulo di autocertificazione della condizione di vulnerabilità.
Eventuali documenti aggiuntivi attestanti il diritto al bonus sociale o la necessità di apparecchiature medico-terapeutiche.
Le scadenze di accesso 2025
Veniamo ora alle scadenze utili per aderire alle Tutele graduali. Stando alle regole operative:
1° marzo 2025: apertura del portale per la trasmissione delle richieste di passaggio al Sistema a tutele graduali STG.
30 giugno 2025: termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso al STG. Se inviata a ridosso della scadenza, l’istanza potrà essere processata fino al 10 agosto 2025.
31 marzo 2027: termine del periodo di assegnazione del servizio STG, con passaggio dei clienti al mercato libero o a un diverso regime di tutela.
Cosa succede dopo il 30 giugno 2025
Scaduto il termine del 30 giugno, i clienti vulnerabili che non avranno fatto richiesta di accesso al STG entro il termine stabilito potranno continuare a essere serviti nel servizio di maggior tutela.Chi invece ha scelto il STG potrà restarvi fino al 31 marzo 2027, al termine del quale sarà contrattualizzato nel mercato libero, salvo richiesta di rientro nel servizio di maggior tutela.
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Riammissione alla Rottamazione quater: in arrivo le lettere del Fisco con gli importi da pagare
Rata Scadenza 1ª 31 luglio 2025 2ª 30 novembre 2025 3ª 28 febbraio 2026 4ª 31 maggio 2026 5ª 31 luglio 2026 6ª 30 novembre 2026 7ª 28 febbraio 2027 8ª 31 maggio 2027 9ª 31 luglio 2027 10ª 30 novembre 2027 […]