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    Pensioni di invalidità, devono essere garantite al minimo di 603 euro. La sentenza che cambia gli importi

    Dal 10 luglio 2025 l’assegno ordinario di invalidità dev’essere sempre integrato al trattamento minimo mensile pari nell’anno corrente a 603,40 euro mensili.A stabilirlo la Corte Costituzionale con sentenza numero 94/2025 (scaricala nel box qui sotto), con cui è stata dichiarata l’illegittimità con la Carta fondamentale della cosiddetta Riforma Dini (Legge numero 335/1995) nella parte in cui esclude l’adeguamento all’importo minimo degli assegni calcolati interamente con il sistema contributivo.La Consulta ha posto l’accento sulle peculiarità del sostegno economico riservato a quanti hanno una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, tali da renderlo meritevole di un trattamento diverso rispetto alle pensioni calcolate interamente con il regime contributivo, come tali escluse dall’integrazione al minimo.Analizziamo la questione in dettaglio.

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    Corte costituzionale pronuncia 94/2025

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    Indice

    La questione di legittimità costituzionale

    Sistema retributivo e contributivo: quali differenze?

    Cos’è l’assegno ordinario di invalidità?

    Un importo diverso a seconda del sistema di calcolo

    L’assegno di invalidità non dev’essere assimilato alle pensioni

    La decisione della Consulta

    Quali effetti dalla sentenza della Corte Costituzionale?

    A quanto ammonta il trattamento minimo?

    La questione di legittimità costituzionale

    La sentenza della Consulta prende le mosse dall’ordinanza del 16 settembre 2024 con cui la Cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’articolo 1, comma 16, Legge 8 agosto 1995, numero 335 (in materia di riforma del sistema pensionistico) nella parte in cui non prevede il meccanismo dell’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità, nell’ipotesi in cui operi esclusivamente il sistema di calcolo contributivo.Il contrasto con la Carta fondamentale interessa gli articoli:

    3, per il quale tutti i “cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” ed è altresì compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini;

    38, secondo comma, secondo cui i lavoratori “hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.

    La Corte di Cassazione è stata investita del ricorso proposto dall’INPS contro una sentenza di secondo grado con cui la Corte di Appello di Firenze ha accolto l’originaria domanda di un cittadino al fine di ottenere l’integrazione al minimo di un assegno ordinario di invalidità.La richiesta era stata rigettata in primo grado in quanto l’assegno stesso risultava liquidato con il solo sistema contributivo e, come tale, rientrava nella previsione di cui al citato articolo 1, comma 16 che esclude l’adeguamento a tale tipologia di pensioni.

    Sistema retributivo e contributivo: quali differenze?

    Nel sistema di calcolo retributivo della pensione si assume come importo di riferimento la media delle retribuzioni percepite in un periodo di riferimento predeterminato dalla legge, anteriore alla data del pensionamento. Nel calcolo contributivo, al contrario, la pensione è determinata in base alla contribuzione totalizzata dall’interessato nel corso dell’intera vita lavorativa, rivalutata periodicamente e rapportata alla speranza di vita media residua, mediante l’applicazione di un coefficiente di trasformazione che tiene conto dell’età del pensionando.L’applicazione, sottolinea la Consulta, dell’uno o dell’altro criterio di computo è “suscettibile di restituire risultati diversi, di norma ben più favorevoli nell’ambito del regime retributivo, ormai in via di definitivo superamento”.

    Cos’è l’assegno ordinario di invalidità?

    Riconosciuto previa domanda telematica all’INPS (“inps.it – Pensione e Previdenza”) l’assegno ordinario di invalidità spetta (articolo 1, Legge numero 222/1984) al lavoratore che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, vede diminuita a meno di un terzo la sua capacità di prestare un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini.

    Dipendenti e autonomiLa prestazione è riservata a quanti sono:

    Dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);

    Autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);

    Iscritti alla Gestione Separata.

    Trasformazione in pensione di vecchiaiaL’assegno è attribuito senza alcun limite di età ma, al raggiungimento del requisito anagrafico per la vecchiaia, sussistendo i relativi requisiti di assicurazione e contribuzione, il sussidio si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia.

    I requisitiOltre alla riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, è necessario che l’interessato abbia maturato almeno cinque anni di contribuzione e assicurazione di cui tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda all’INPS.

    Il calcoloL’assegno è calcolato (articolo 1, comma 3, Legge numero 222/1984) secondo le norme in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

    Qualora la prestazione risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, la somma è integrata, nel limite massimo del trattamento minimo “da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale” (articolo 1, comma 3).

    Un importo diverso a seconda del sistema di calcolo

    Alla luce della normativa appena descritta la Consulta precisa che il sistema di computo dell’assegno di invalidità può portare a risultati diversi a seconda che si utilizzi il meccanismo retributivo o contributivo, in base alle varie riforme succedutesi nel tempo.Tra queste, la Legge numero 335/1995 ha comportato il graduale passaggio dal calcolo retributivo a quello contributivo, introducendo distinzioni tra i lavoratori in virtù dell’anzianità assicurativa maturata dai medesimi al 31 dicembre 1995.In particolare, ad oggi sono interamente soggetti al regime contributivo quanti:

    hanno iniziato l’attività lavorativa dal 1° gennaio 1996;

    hanno optato per il sistema contributivo.

    Al contrario, per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni l’applicazione del calcolo contributivo è limitata ai soli periodi successivi al 31 dicembre 1995.

    L’assegno di invalidità non dev’essere assimilato alle pensioni

    Secondo la Consulta il trattamento riservato dalla Legge numero 335/1995 all’assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema contributivo che, di fatto, viene assimilato agli altri trattamenti pensionistici in termini di esclusione dell’integrazione al minimo, viola l’articolo 3 della Costituzione.La prestazione in argomento è infatti legata a uno stato di bisogno del tutto peculiare, in cui “la persona che la richiede ha perso in larga parte la capacità lavorativa”. Prospettiva, quest’ultima, che non si rileva negli altri trattamenti pensionistici.Non a caso, alla luce di tale peculiarità, prosegue la Corte Costituzionale, in un contesto governato dalle regole retributive di liquidazione di tutte le pensioni, la Legge numero 222/1984 aveva già previsto, per il diritto all’assegno, il regime agevolato per cui è sufficiente aver totalizzato un quinquennio di contribuzione. Requisito, quest’ultimo, confermato anche in occasione del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.

    La decisione della Consulta

    Per i motivi poc’anzi descritti la Consulta ha dichiarato dal giorno successivo la pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale (10 luglio 2025) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, Legge numero 335/1995 nella parte in cui non esclude dal divieto di applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo, l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il meccanismo contributivo.

    Quali effetti dalla sentenza della Corte Costituzionale?

    La sentenza numero 94/2025 della Consulta riconosce di fatto a tutti i soggetti destinatari dell’assegno ordinario di invalidità, quale che sia il metodo di calcolo utilizzato (se retributivo o contributivo), la possibilità di integrare l’importo al trattamento minimo, annualmente rivalutato.Per espressa previsione della sentenza, gli effetti dell’adeguamento economico non sono retroattivi ma decorrono dal 10 luglio 2025, giorno successivo la pubblicazione del dispositivo in Gazzetta Ufficiale.

    A quanto ammonta il trattamento minimo?

    Stando a quanto reso noto dall’INPS con Circolare 28 gennaio 2025, numero 23 per l’annualità corrente (alla luce della rivalutazione provvisoria pari ad un +0,80%) il trattamento minimo si attesta a 603,40 euro mensili, rispetto ai 598,61 euro del 2024.

    Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere news e aggiornamenti in tema di sussidi Inps

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    Pensioni di invalidità, devono essere garantite al minimo di 603 euro. La sentenza che cambia gli importi

    Dal 10 luglio 2025 l’assegno ordinario di invalidità dev’essere sempre integrato al trattamento minimo mensile pari nell’anno corrente a 603,40 euro mensili.A stabilirlo la Corte Costituzionale con sentenza numero 94/2025 (scaricala nel box qui sotto), con cui è stata dichiarata l’illegittimità con la Carta fondamentale della cosiddetta Riforma Dini (Legge numero 335/1995) nella parte in cui esclude l’adeguamento all’importo minimo degli assegni calcolati interamente con il sistema contributivo.La Consulta ha posto l’accento sulle peculiarità del sostegno economico riservato a quanti hanno una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, tali da renderlo meritevole di un trattamento diverso rispetto alle pensioni calcolate interamente con il regime contributivo, come tali escluse dall’integrazione al minimo.Analizziamo la questione in dettaglio.

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    Un importo diverso a seconda del sistema di calcolo

    L’assegno di invalidità non dev’essere assimilato alle pensioni

    La decisione della Consulta

    Quali effetti dalla sentenza della Corte Costituzionale?

    A quanto ammonta il trattamento minimo?

    La questione di legittimità costituzionale

    La sentenza della Consulta prende le mosse dall’ordinanza del 16 settembre 2024 con cui la Cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’articolo 1, comma 16, Legge 8 agosto 1995, numero 335 (in materia di riforma del sistema pensionistico) nella parte in cui non prevede il meccanismo dell’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità, nell’ipotesi in cui operi esclusivamente il sistema di calcolo contributivo.Il contrasto con la Carta fondamentale interessa gli articoli:

    3, per il quale tutti i “cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” ed è altresì compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini;

    38, secondo comma, secondo cui i lavoratori “hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.

    La Corte di Cassazione è stata investita del ricorso proposto dall’INPS contro una sentenza di secondo grado con cui la Corte di Appello di Firenze ha accolto l’originaria domanda di un cittadino al fine di ottenere l’integrazione al minimo di un assegno ordinario di invalidità.La richiesta era stata rigettata in primo grado in quanto l’assegno stesso risultava liquidato con il solo sistema contributivo e, come tale, rientrava nella previsione di cui al citato articolo 1, comma 16 che esclude l’adeguamento a tale tipologia di pensioni.

    Sistema retributivo e contributivo: quali differenze?

    Nel sistema di calcolo retributivo della pensione si assume come importo di riferimento la media delle retribuzioni percepite in un periodo di riferimento predeterminato dalla legge, anteriore alla data del pensionamento. Nel calcolo contributivo, al contrario, la pensione è determinata in base alla contribuzione totalizzata dall’interessato nel corso dell’intera vita lavorativa, rivalutata periodicamente e rapportata alla speranza di vita media residua, mediante l’applicazione di un coefficiente di trasformazione che tiene conto dell’età del pensionando.L’applicazione, sottolinea la Consulta, dell’uno o dell’altro criterio di computo è “suscettibile di restituire risultati diversi, di norma ben più favorevoli nell’ambito del regime retributivo, ormai in via di definitivo superamento”.

    Cos’è l’assegno ordinario di invalidità?

    Riconosciuto previa domanda telematica all’INPS (“inps.it – Pensione e Previdenza”) l’assegno ordinario di invalidità spetta (articolo 1, Legge numero 222/1984) al lavoratore che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, vede diminuita a meno di un terzo la sua capacità di prestare un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini.

    Dipendenti e autonomiLa prestazione è riservata a quanti sono:

    Dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);

    Autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);

    Iscritti alla Gestione Separata.

    Trasformazione in pensione di vecchiaiaL’assegno è attribuito senza alcun limite di età ma, al raggiungimento del requisito anagrafico per la vecchiaia, sussistendo i relativi requisiti di assicurazione e contribuzione, il sussidio si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia.

    I requisitiOltre alla riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, è necessario che l’interessato abbia maturato almeno cinque anni di contribuzione e assicurazione di cui tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda all’INPS.

    Il calcoloL’assegno è calcolato (articolo 1, comma 3, Legge numero 222/1984) secondo le norme in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

    Qualora la prestazione risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, la somma è integrata, nel limite massimo del trattamento minimo “da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale” (articolo 1, comma 3).

    Un importo diverso a seconda del sistema di calcolo

    Alla luce della normativa appena descritta la Consulta precisa che il sistema di computo dell’assegno di invalidità può portare a risultati diversi a seconda che si utilizzi il meccanismo retributivo o contributivo, in base alle varie riforme succedutesi nel tempo.Tra queste, la Legge numero 335/1995 ha comportato il graduale passaggio dal calcolo retributivo a quello contributivo, introducendo distinzioni tra i lavoratori in virtù dell’anzianità assicurativa maturata dai medesimi al 31 dicembre 1995.In particolare, ad oggi sono interamente soggetti al regime contributivo quanti:

    hanno iniziato l’attività lavorativa dal 1° gennaio 1996;

    hanno optato per il sistema contributivo.

    Al contrario, per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni l’applicazione del calcolo contributivo è limitata ai soli periodi successivi al 31 dicembre 1995.

    L’assegno di invalidità non dev’essere assimilato alle pensioni

    Secondo la Consulta il trattamento riservato dalla Legge numero 335/1995 all’assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema contributivo che, di fatto, viene assimilato agli altri trattamenti pensionistici in termini di esclusione dell’integrazione al minimo, viola l’articolo 3 della Costituzione.La prestazione in argomento è infatti legata a uno stato di bisogno del tutto peculiare, in cui “la persona che la richiede ha perso in larga parte la capacità lavorativa”. Prospettiva, quest’ultima, che non si rileva negli altri trattamenti pensionistici.Non a caso, alla luce di tale peculiarità, prosegue la Corte Costituzionale, in un contesto governato dalle regole retributive di liquidazione di tutte le pensioni, la Legge numero 222/1984 aveva già previsto, per il diritto all’assegno, il regime agevolato per cui è sufficiente aver totalizzato un quinquennio di contribuzione. Requisito, quest’ultimo, confermato anche in occasione del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.

    La decisione della Consulta

    Per i motivi poc’anzi descritti la Consulta ha dichiarato dal giorno successivo la pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale (10 luglio 2025) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, Legge numero 335/1995 nella parte in cui non esclude dal divieto di applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo, l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il meccanismo contributivo.

    Quali effetti dalla sentenza della Corte Costituzionale?

    La sentenza numero 94/2025 della Consulta riconosce di fatto a tutti i soggetti destinatari dell’assegno ordinario di invalidità, quale che sia il metodo di calcolo utilizzato (se retributivo o contributivo), la possibilità di integrare l’importo al trattamento minimo, annualmente rivalutato.Per espressa previsione della sentenza, gli effetti dell’adeguamento economico non sono retroattivi ma decorrono dal 10 luglio 2025, giorno successivo la pubblicazione del dispositivo in Gazzetta Ufficiale.

    A quanto ammonta il trattamento minimo?

    Stando a quanto reso noto dall’INPS con Circolare 28 gennaio 2025, numero 23 per l’annualità corrente (alla luce della rivalutazione provvisoria pari ad un +0,80%) il trattamento minimo si attesta a 603,40 euro mensili, rispetto ai 598,61 euro del 2024.

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    Dal 10 luglio 2025 l’assegno ordinario di invalidità dev’essere sempre integrato al trattamento minimo mensile pari nell’anno corrente a 603,40 euro mensili.A stabilirlo la Corte Costituzionale con sentenza numero 94/2025 (scaricala nel box qui sotto), con cui è stata dichiarata l’illegittimità con la Carta fondamentale della cosiddetta Riforma Dini (Legge numero 335/1995) nella parte in cui esclude l’adeguamento all’importo minimo degli assegni calcolati interamente con il sistema contributivo.La Consulta ha posto l’accento sulle peculiarità del sostegno economico riservato a quanti hanno una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, tali da renderlo meritevole di un trattamento diverso rispetto alle pensioni calcolate interamente con il regime contributivo, come tali escluse dall’integrazione al minimo.Analizziamo la questione in dettaglio.

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    Sistema retributivo e contributivo: quali differenze?

    Cos’è l’assegno ordinario di invalidità?

    Un importo diverso a seconda del sistema di calcolo

    L’assegno di invalidità non dev’essere assimilato alle pensioni

    La decisione della Consulta

    Quali effetti dalla sentenza della Corte Costituzionale?

    A quanto ammonta il trattamento minimo?

    La questione di legittimità costituzionale

    La sentenza della Consulta prende le mosse dall’ordinanza del 16 settembre 2024 con cui la Cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’articolo 1, comma 16, Legge 8 agosto 1995, numero 335 (in materia di riforma del sistema pensionistico) nella parte in cui non prevede il meccanismo dell’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità, nell’ipotesi in cui operi esclusivamente il sistema di calcolo contributivo.Il contrasto con la Carta fondamentale interessa gli articoli:

    3, per il quale tutti i “cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” ed è altresì compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini;

    38, secondo comma, secondo cui i lavoratori “hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.

    La Corte di Cassazione è stata investita del ricorso proposto dall’INPS contro una sentenza di secondo grado con cui la Corte di Appello di Firenze ha accolto l’originaria domanda di un cittadino al fine di ottenere l’integrazione al minimo di un assegno ordinario di invalidità.La richiesta era stata rigettata in primo grado in quanto l’assegno stesso risultava liquidato con il solo sistema contributivo e, come tale, rientrava nella previsione di cui al citato articolo 1, comma 16 che esclude l’adeguamento a tale tipologia di pensioni.

    Sistema retributivo e contributivo: quali differenze?

    Nel sistema di calcolo retributivo della pensione si assume come importo di riferimento la media delle retribuzioni percepite in un periodo di riferimento predeterminato dalla legge, anteriore alla data del pensionamento. Nel calcolo contributivo, al contrario, la pensione è determinata in base alla contribuzione totalizzata dall’interessato nel corso dell’intera vita lavorativa, rivalutata periodicamente e rapportata alla speranza di vita media residua, mediante l’applicazione di un coefficiente di trasformazione che tiene conto dell’età del pensionando.L’applicazione, sottolinea la Consulta, dell’uno o dell’altro criterio di computo è “suscettibile di restituire risultati diversi, di norma ben più favorevoli nell’ambito del regime retributivo, ormai in via di definitivo superamento”.

    Cos’è l’assegno ordinario di invalidità?

    Riconosciuto previa domanda telematica all’INPS (“inps.it – Pensione e Previdenza”) l’assegno ordinario di invalidità spetta (articolo 1, Legge numero 222/1984) al lavoratore che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, vede diminuita a meno di un terzo la sua capacità di prestare un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini.

    Dipendenti e autonomiLa prestazione è riservata a quanti sono:

    Dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);

    Autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);

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    Trasformazione in pensione di vecchiaiaL’assegno è attribuito senza alcun limite di età ma, al raggiungimento del requisito anagrafico per la vecchiaia, sussistendo i relativi requisiti di assicurazione e contribuzione, il sussidio si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia.

    I requisitiOltre alla riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, è necessario che l’interessato abbia maturato almeno cinque anni di contribuzione e assicurazione di cui tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda all’INPS.

    Il calcoloL’assegno è calcolato (articolo 1, comma 3, Legge numero 222/1984) secondo le norme in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

    Qualora la prestazione risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, la somma è integrata, nel limite massimo del trattamento minimo “da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale” (articolo 1, comma 3).

    Un importo diverso a seconda del sistema di calcolo

    Alla luce della normativa appena descritta la Consulta precisa che il sistema di computo dell’assegno di invalidità può portare a risultati diversi a seconda che si utilizzi il meccanismo retributivo o contributivo, in base alle varie riforme succedutesi nel tempo.Tra queste, la Legge numero 335/1995 ha comportato il graduale passaggio dal calcolo retributivo a quello contributivo, introducendo distinzioni tra i lavoratori in virtù dell’anzianità assicurativa maturata dai medesimi al 31 dicembre 1995.In particolare, ad oggi sono interamente soggetti al regime contributivo quanti:

    hanno iniziato l’attività lavorativa dal 1° gennaio 1996;

    hanno optato per il sistema contributivo.

    Al contrario, per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni l’applicazione del calcolo contributivo è limitata ai soli periodi successivi al 31 dicembre 1995.

    L’assegno di invalidità non dev’essere assimilato alle pensioni

    Secondo la Consulta il trattamento riservato dalla Legge numero 335/1995 all’assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema contributivo che, di fatto, viene assimilato agli altri trattamenti pensionistici in termini di esclusione dell’integrazione al minimo, viola l’articolo 3 della Costituzione.La prestazione in argomento è infatti legata a uno stato di bisogno del tutto peculiare, in cui “la persona che la richiede ha perso in larga parte la capacità lavorativa”. Prospettiva, quest’ultima, che non si rileva negli altri trattamenti pensionistici.Non a caso, alla luce di tale peculiarità, prosegue la Corte Costituzionale, in un contesto governato dalle regole retributive di liquidazione di tutte le pensioni, la Legge numero 222/1984 aveva già previsto, per il diritto all’assegno, il regime agevolato per cui è sufficiente aver totalizzato un quinquennio di contribuzione. Requisito, quest’ultimo, confermato anche in occasione del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.

    La decisione della Consulta

    Per i motivi poc’anzi descritti la Consulta ha dichiarato dal giorno successivo la pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale (10 luglio 2025) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, Legge numero 335/1995 nella parte in cui non esclude dal divieto di applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo, l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il meccanismo contributivo.

    Quali effetti dalla sentenza della Corte Costituzionale?

    La sentenza numero 94/2025 della Consulta riconosce di fatto a tutti i soggetti destinatari dell’assegno ordinario di invalidità, quale che sia il metodo di calcolo utilizzato (se retributivo o contributivo), la possibilità di integrare l’importo al trattamento minimo, annualmente rivalutato.Per espressa previsione della sentenza, gli effetti dell’adeguamento economico non sono retroattivi ma decorrono dal 10 luglio 2025, giorno successivo la pubblicazione del dispositivo in Gazzetta Ufficiale.

    A quanto ammonta il trattamento minimo?

    Stando a quanto reso noto dall’INPS con Circolare 28 gennaio 2025, numero 23 per l’annualità corrente (alla luce della rivalutazione provvisoria pari ad un +0,80%) il trattamento minimo si attesta a 603,40 euro mensili, rispetto ai 598,61 euro del 2024.

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    Pensioni di invalidità, devono essere garantite al minimo di 603 euro. La sentenza che cambia gli importi

    Dal 10 luglio 2025 l’assegno ordinario di invalidità dev’essere sempre integrato al trattamento minimo mensile pari nell’anno corrente a 603,40 euro mensili.A stabilirlo la Corte Costituzionale con sentenza numero 94/2025 (scaricala nel box qui sotto), con cui è stata dichiarata l’illegittimità con la Carta fondamentale della cosiddetta Riforma Dini (Legge numero 335/1995) nella parte in cui esclude l’adeguamento all’importo minimo degli assegni calcolati interamente con il sistema contributivo.La Consulta ha posto l’accento sulle peculiarità del sostegno economico riservato a quanti hanno una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, tali da renderlo meritevole di un trattamento diverso rispetto alle pensioni calcolate interamente con il regime contributivo, come tali escluse dall’integrazione al minimo.Analizziamo la questione in dettaglio.

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    Corte costituzionale pronuncia 94/2025

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    Indice

    La questione di legittimità costituzionale

    Sistema retributivo e contributivo: quali differenze?

    Cos’è l’assegno ordinario di invalidità?

    Un importo diverso a seconda del sistema di calcolo

    L’assegno di invalidità non dev’essere assimilato alle pensioni

    La decisione della Consulta

    Quali effetti dalla sentenza della Corte Costituzionale?

    A quanto ammonta il trattamento minimo?

    La questione di legittimità costituzionale

    La sentenza della Consulta prende le mosse dall’ordinanza del 16 settembre 2024 con cui la Cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’articolo 1, comma 16, Legge 8 agosto 1995, numero 335 (in materia di riforma del sistema pensionistico) nella parte in cui non prevede il meccanismo dell’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità, nell’ipotesi in cui operi esclusivamente il sistema di calcolo contributivo.Il contrasto con la Carta fondamentale interessa gli articoli:

    3, per il quale tutti i “cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” ed è altresì compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini;

    38, secondo comma, secondo cui i lavoratori “hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.

    La Corte di Cassazione è stata investita del ricorso proposto dall’INPS contro una sentenza di secondo grado con cui la Corte di Appello di Firenze ha accolto l’originaria domanda di un cittadino al fine di ottenere l’integrazione al minimo di un assegno ordinario di invalidità.La richiesta era stata rigettata in primo grado in quanto l’assegno stesso risultava liquidato con il solo sistema contributivo e, come tale, rientrava nella previsione di cui al citato articolo 1, comma 16 che esclude l’adeguamento a tale tipologia di pensioni.

    Sistema retributivo e contributivo: quali differenze?

    Nel sistema di calcolo retributivo della pensione si assume come importo di riferimento la media delle retribuzioni percepite in un periodo di riferimento predeterminato dalla legge, anteriore alla data del pensionamento. Nel calcolo contributivo, al contrario, la pensione è determinata in base alla contribuzione totalizzata dall’interessato nel corso dell’intera vita lavorativa, rivalutata periodicamente e rapportata alla speranza di vita media residua, mediante l’applicazione di un coefficiente di trasformazione che tiene conto dell’età del pensionando.L’applicazione, sottolinea la Consulta, dell’uno o dell’altro criterio di computo è “suscettibile di restituire risultati diversi, di norma ben più favorevoli nell’ambito del regime retributivo, ormai in via di definitivo superamento”.

    Cos’è l’assegno ordinario di invalidità?

    Riconosciuto previa domanda telematica all’INPS (“inps.it – Pensione e Previdenza”) l’assegno ordinario di invalidità spetta (articolo 1, Legge numero 222/1984) al lavoratore che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, vede diminuita a meno di un terzo la sua capacità di prestare un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini.

    Dipendenti e autonomiLa prestazione è riservata a quanti sono:

    Dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);

    Autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);

    Iscritti alla Gestione Separata.

    Trasformazione in pensione di vecchiaiaL’assegno è attribuito senza alcun limite di età ma, al raggiungimento del requisito anagrafico per la vecchiaia, sussistendo i relativi requisiti di assicurazione e contribuzione, il sussidio si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia.

    I requisitiOltre alla riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, è necessario che l’interessato abbia maturato almeno cinque anni di contribuzione e assicurazione di cui tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda all’INPS.

    Il calcoloL’assegno è calcolato (articolo 1, comma 3, Legge numero 222/1984) secondo le norme in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

    Qualora la prestazione risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, la somma è integrata, nel limite massimo del trattamento minimo “da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale” (articolo 1, comma 3).

    Un importo diverso a seconda del sistema di calcolo

    Alla luce della normativa appena descritta la Consulta precisa che il sistema di computo dell’assegno di invalidità può portare a risultati diversi a seconda che si utilizzi il meccanismo retributivo o contributivo, in base alle varie riforme succedutesi nel tempo.Tra queste, la Legge numero 335/1995 ha comportato il graduale passaggio dal calcolo retributivo a quello contributivo, introducendo distinzioni tra i lavoratori in virtù dell’anzianità assicurativa maturata dai medesimi al 31 dicembre 1995.In particolare, ad oggi sono interamente soggetti al regime contributivo quanti:

    hanno iniziato l’attività lavorativa dal 1° gennaio 1996;

    hanno optato per il sistema contributivo.

    Al contrario, per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni l’applicazione del calcolo contributivo è limitata ai soli periodi successivi al 31 dicembre 1995.

    L’assegno di invalidità non dev’essere assimilato alle pensioni

    Secondo la Consulta il trattamento riservato dalla Legge numero 335/1995 all’assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema contributivo che, di fatto, viene assimilato agli altri trattamenti pensionistici in termini di esclusione dell’integrazione al minimo, viola l’articolo 3 della Costituzione.La prestazione in argomento è infatti legata a uno stato di bisogno del tutto peculiare, in cui “la persona che la richiede ha perso in larga parte la capacità lavorativa”. Prospettiva, quest’ultima, che non si rileva negli altri trattamenti pensionistici.Non a caso, alla luce di tale peculiarità, prosegue la Corte Costituzionale, in un contesto governato dalle regole retributive di liquidazione di tutte le pensioni, la Legge numero 222/1984 aveva già previsto, per il diritto all’assegno, il regime agevolato per cui è sufficiente aver totalizzato un quinquennio di contribuzione. Requisito, quest’ultimo, confermato anche in occasione del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.

    La decisione della Consulta

    Per i motivi poc’anzi descritti la Consulta ha dichiarato dal giorno successivo la pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale (10 luglio 2025) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, Legge numero 335/1995 nella parte in cui non esclude dal divieto di applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo, l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il meccanismo contributivo.

    Quali effetti dalla sentenza della Corte Costituzionale?

    La sentenza numero 94/2025 della Consulta riconosce di fatto a tutti i soggetti destinatari dell’assegno ordinario di invalidità, quale che sia il metodo di calcolo utilizzato (se retributivo o contributivo), la possibilità di integrare l’importo al trattamento minimo, annualmente rivalutato.Per espressa previsione della sentenza, gli effetti dell’adeguamento economico non sono retroattivi ma decorrono dal 10 luglio 2025, giorno successivo la pubblicazione del dispositivo in Gazzetta Ufficiale.

    A quanto ammonta il trattamento minimo?

    Stando a quanto reso noto dall’INPS con Circolare 28 gennaio 2025, numero 23 per l’annualità corrente (alla luce della rivalutazione provvisoria pari ad un +0,80%) il trattamento minimo si attesta a 603,40 euro mensili, rispetto ai 598,61 euro del 2024.

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    Pubblicato il

    Disabilità per autismo, diabete e sclerosi multipla: novità invio certificato medico introduttivo

    Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 27 giugno 2025 e in vigore dallo scorso 12 luglio, il Decreto del Ministro della Salute, assieme ai due ministeri del lavoro e per le disabilità fissa i criteri per l’accertamento della condizione di disabilità nel corso della fase di sperimentazione delle novità introdotte con la riforma di cui al Decreto Legislativo numero 62/2024.Leggi anche > Legge 104: le novità in arrivo da Gennaio 2025La sperimentazione interessa un totale di nove province italiane per un periodo di dodici mesi (dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025) e riguarda la valutazione di base, quale procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità connessa a:

    Disturbi dello spettro autistico;

    Diabete di tipo 2;

    Sclerosi multipla;

    tenendo conto delle differenze di sesso e di età.Dal momento che la valutazione di base si attiva con la trasmissione telematica del certificato medico introduttivo, alla luce del regolamento approvato con il citato Decreto interministeriale del 10 aprile 2025 l’INPS ha comunicato, con Messaggio n.2216 del 10 luglio 2025, il rilascio di una nuova versione della procedura online per la trasmissione del certificato stesso nei casi di disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla.Ecco cosa cambia e le istruzioni per persone affette da queste 3 patologie.Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere news e aggiornamenti in tema di sussidi Inps!

    Indice

    Cambia il certificato medico introduttivo

    Quali sono le novità della nuova versione?

    Quali sono i certificati interessati?

    Un tutorial per i medici certificatori

    Procedura aggiornata anche per il certificato medico integrativo

    Cambia il certificato medico introduttivo

    Il regolamento approvato con Decreto interministeriale del 10 aprile 2025 fissa i criteri per l’accertamento della disabilità connessa alle patologie sopra descritte, nel corso della procedura di sperimentazione della valutazione di base nelle province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forli-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste, nel periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025.

    Le regole operano nei confronti delle procedure di valutazione di base, espletate in via esclusiva dall’INPS nel caso in cui si tratti di:

    prima certificazione;

    istanza di aggravamento;

    comorbilità, se nella medesima persona sono presenti una o più patologie ulteriori rispetto a quelle che sono oggetto di sperimentazione.

    Come noto, la valutazione di base si attiva su richiesta dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, del tutore o dell’amministratore di sostegno se dotato di poteri, attraverso l’invio telematico all’INPS del certificato medico introduttivo.Per effetto del regolamento approvato dal Decreto interministeriale del 10 aprile 2025, l’INPS ha aggiornato, dal 12 luglio scorso, la piattaforma telematica per l’invio del certificato nelle ipotesi di accertamento della condizione di disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla.  

    Quali sono le novità della nuova versione?

    Stando al messaggio Inps del 10 luglio, la procedura per l’invio del certificato medico introduttivo si arricchisce delle seguenti novità:

    in fase di compilazione del certificato l’utente, una volta selezionato il codice ICD9-CM corrispondente ad una o più delle patologie in parola, è chiamato ad allegare la documentazione attestante la patologia stessa (per facilitare la procedura di allegazione dei documenti l’INPS rende noto che è “in corso di realizzazione una specifica utility, in attesa del rilascio della quale in procedura è disponibile l’elenco della documentazione obbligatoria e facoltativa da allegare al certificato medico introduttivo”);

    la procedura consente di selezionare l’opzione per richiedere la valutazione senza necessità della visita diretta e, contestualmente, attiva l’obbligatorietà di compilazione del questionario Whodas 2.0.

    Allegato

    Messaggio Inps 2216 del 10/07/2025

    117 KB

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    Quali sono i certificati interessati?

    La nuova versione della piattaforma INPS opera per:

    i certificati medici introduttivi in cui è presente almeno una delle patologie in sperimentazione;

    i certificati medici introduttivi che risultano in bozza e vengono lavorati dal 12 luglio 2025;

    i certificati medici integrativi presentati secondo le disposizioni di cui al Messaggio INPS numero 1980/2025 (la creazione di un certificato medico integrativo è possibile solo se non è già stata calendarizzata la convocazione a visita).

    Al contrario, sono esclusi i certificati medici introduttivi che al 12 luglio 2025 (data di entrata in vigore del decreto interministeriale) risultano in stato presentato, per i quali è già stata fissata la data di convocazione a visita.

    Un tutorial per i medici certificatori

    I soggetti incaricati del rilascio del certificato medico introduttivo, al fine di familiarizzare con la nuova versione online, possono contare sull’apposito tutorial (aggiornato) rilasciato dall’INPS, disponibile nella sezione “Documenti” del servizio “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile” del sito “inps.it”, raggiungibile al seguente percorso “Sostegni. Sussidi e Indennità – Per disabili / invalidi / inabili”.

    Procedura aggiornata anche per il certificato medico integrativo

    Come in parte anticipato, con il Messaggio 23 giugno 2025 numero 1980 l’INPS ha reso noto il rilascio di una nuova versione della procedura per l’invio del certificato medico introduttivo, destinata ai medici certificatori, che consente la rettifica / modifica dei dati sanitari già trasmessi all’Istituto (certificato in stato presentato).In questi casi il documento modificato dà luogo ad un nuovo certificato che, integrando il precedente, assume la denominazione di certificato medico integrativo.

    Quest’ultimo può essere utilizzato per:

    integrare o aggiornare diagnosi e prognosi precedentemente indicate nel certificato medico introduttivo qualora nel tempo siano intervenuti cambiamenti significativi;

    aggiungere nuove patologie emerse successivamente alla redazione del certificato medico introduttivo;

    aggiornare informazioni relative all’intrasportabilità.

    Non possono invece essere modificati i dati anagrafici dell’interessato né tantomeno le informazioni relative a residenza e domicilio.Le integrazioni e rettifiche ammesse possono essere effettuate fino alla data di creazione della convocazione a visita da parte dell’INPS.La data di decorrenza dell’iter sanitario (precisa il Messaggio numero 1980/2025) non viene “modificata dal certificato medico integrativo, ma rimane invariata e definita dal certificato medico introduttivo precedentemente inviato all’INPS”.

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