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    Stop al tetto di 240mila euro per gli stipendi pubblici: la Consulta cambia le regole

    Con la sentenza n. 135 del 2025, la Corte costituzionale ha riaperto una questione mai davvero sopita: quella del cosiddetto tetto agli stipendi dei dirigenti pubblici. Per anni fissato a 240.000 euro lordi annui, quel limite aveva sollevato dubbi, critiche e battaglie giudiziarie, soprattutto tra i magistrati. Ora, la Consulta ha deciso: quel tetto, così come stabilito nel 2014, è incostituzionale.Attenzione: la Corte non dice che il tetto in sé sia illegittimo, ma che deve tornare ad essere parametrato allo stipendio del Primo Presidente della Corte di Cassazione, come avveniva originariamente. Vediamo cosa significa, quali sono le conseguenze e, soprattutto, cosa cambia per i dipendenti pubblici e per lo Stato.

    Indice

    Che cos’è il tetto retributivo e da dove nasce?

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale

    Il ritorno al parametro originario: la retribuzione del Primo Presidente della Cassazione

    La temporaneità come criterio di legittimità

    La violazione del principio di indipendenza della Magistratura

    Perché questa sentenza è importante?

    Chi riguarda la sentenza sul tetto agli stipendi pubblici

    FAQ – Domande frequenti sulla sentenza

    Riassunto della sentenza n. 135/2025

    Che cos’è il tetto retributivo e da dove nasce?

    Il cosiddetto tetto agli stipendi pubblici nasce con il decreto-legge n. 201/2011, nel pieno della crisi economica. L’idea era contenere la spesa pubblica evitando che chi lavora per lo Stato, a qualsiasi titolo, potesse percepire stipendi spropositati.Come parametro, si scelse lo stipendio del Primo Presidente della Corte di Cassazione. Ma con il decreto-legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014, si cambiò strategia: non più un parametro dinamico, legato all’evoluzione dello stipendio di quella carica, ma un importo fisso: 240.000 euro lordi annui.Questo cambiamento ha avuto un effetto immediato: decurtazioni salariali per chi, sommando più incarichi, superava la soglia, in particolare magistrati, dirigenti apicali, professori universitari e membri di organi di autogoverno.

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 135 del 2025, la Corte costituzionale ha affrontato in modo articolato e puntuale la questione del tetto retributivo imposto ai dirigenti pubblici. La Consulta ha ritenuto che l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, che stabiliva in 240.000 euro lordi annui il massimo compenso percepibile dai dipendenti pubblici, è in contrasto con la Costituzione. Ma attenzione: non è il concetto di “tetto retributivo” in sé ad essere incostituzionale, bensì la sua quantificazione fissa e rigida, scollegata da ogni parametro oggettivo e aggiornabile.La Corte ha detto chiaramente: quel tetto non è più compatibile con la Costituzione, perché ha perso il suo carattere di temporaneità e incide sull’indipendenza della magistratura.In particolare:

    non è il tetto in sé ad essere incostituzionale. È illegittimo fissarlo in modo rigido, senza collegarlo ad un parametro coerente e aggiornabile.

    Il parametro corretto torna ad essere lo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione, come previsto originariamente nel 2011.

    La Corte ha riconosciuto che la misura del 2014 era giustificata solo in via straordinaria e temporanea, vista la crisi economica, ma che dopo oltre dieci anni non ha più senso mantenerla.

    Non c’è retroattività: l’illegittimità produce effetti solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

    Allegato

    Corte costituzionale – Sentenza n.135/2025

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    Il ritorno al parametro originario: la retribuzione del Primo Presidente della Cassazione

    Fino al 2014, il limite massimo retributivo era agganciato al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione. Questo meccanismo permetteva una certa elasticità e garantiva una coerenza interna alla Pubblica Amministrazione, dato che legava le retribuzioni più alte a quelle di una figura apicale e istituzionalmente autonoma. Il decreto del 2014, invece, ha introdotto una soglia fissa, indipendente da aggiornamenti automatici o dinamiche salariali generali, comportando una reale compressione economica per molte figure apicali, soprattutto nella magistratura.

    La temporaneità come criterio di legittimità

    La Corte ha evidenziato che la misura del 2014 poteva essere considerata legittima solo nel contesto di eccezionale crisi economico-finanziaria in cui era nata. All’epoca, infatti, l’Italia si trovava in una situazione emergenziale, segnata da vincoli di bilancio e da una pressione internazionale sulle finanze pubbliche. In quel quadro, una misura straordinaria e temporanea di contenimento della spesa poteva giustificarsi anche in presenza di sacrifici per alcune categorie di lavoratori pubblici, purché non eccessivi né permanenti.Ma, dopo oltre dieci anni, secondo la Corte, sono venute meno le condizioni eccezionali che giustificavano la norma. Il tetto retributivo fisso è diventato una misura strutturale, non più una risposta emergenziale, e in quanto tale incide ora in modo sproporzionato e permanente sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e sulla tutela dell’autonomia e dell’indipendenza di alcune categorie, in primis la magistratura.

    La violazione del principio di indipendenza della Magistratura

    Uno dei punti centrali della pronuncia è proprio la violazione degli articoli 101, 104 e 108 della Costituzione, che sanciscono il principio di indipendenza della magistratura. La Corte ha chiarito che le garanzie economiche, comprese le indennità di funzione percepite da magistrati che ricoprono ruoli negli organi di autogoverno (come il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa), non sono semplici privilegi ma strumenti funzionali alla tutela dell’autonomia dell’ordine giudiziario.Ridurre stabilmente queste indennità attraverso un tetto retributivo rigido – come ha fatto il legislatore nel 2014 – disincentiva la partecipazione dei magistrati più esperti agli organi di governo autonomo, minandone la rappresentatività e, in ultima analisi, l’equilibrio democratico tra poteri. Non si tratta solo di un danno al singolo, ma a un intero assetto costituzionale.

    Altra precisazione importante della Corte riguarda il concetto di “illegittimità sopravvenuta”. La norma, inizialmente ritenuta compatibile con la Costituzione, ha perso la sua giustificazione nel tempo. È questa mutata condizione fattuale e normativa che ha portato la Corte a dichiararne l’incostituzionalità oggi.Tuttavia, proprio perché si tratta di una pronuncia basata su mutamenti successivi, la declaratoria non ha effetti retroattivi. In concreto, questo significa che gli stipendi decurtati negli anni passati non verranno restituiti. Gli effetti della sentenza decorrono solo dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, secondo il principio di certezza del diritto e per evitare contenziosi a valanga sul piano risarcitorio.

    Perché questa sentenza è importante?

    Questa è una sentenza centrale, perché tocca un principio chiave dello Stato di diritto: l’indipendenza della magistratura e più in generale la giusta retribuzione dei dipendenti pubblici.La Corte ricorda che il trattamento economico, inclusi premi e indennità, fa parte delle garanzie che proteggono l’autonomia e la terzietà del giudice. Non si tratta solo di soldi, ma di rispetto per il ruolo e per la funzione che si esercita.E non è una questione solo italiana. La Corte cita anche una recente decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea (25 febbraio 2025), che ha bocciato riduzioni retributive stabili per i magistrati, a meno che non siano temporanee e giustificate da gravi esigenze.

    Chi riguarda la sentenza sul tetto agli stipendi pubblici

    La pronuncia della Consulta sul tetto agli stipendi pubblici riguarda potenzialmente tutti i dipendenti della PA, anche se la pronuncia nasce da un caso specifico: il ricorso di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, penalizzato per aver superato il tetto percependo anche l’indennità come membro del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.Quindi, i primi beneficiari saranno i magistrati, specie quelli con incarichi aggiuntivi. Ma la decisione ha effetto generale, e riguarda ogni dipendente pubblico che percepisce emolumenti a carico dello Stato.

    FAQ – Domande frequenti sulla sentenza

    Il tetto agli stipendi pubblici è stato eliminato?No. È stato eliminato solo il tetto fisso di 240.000 euro. Il tetto in sé rimane, ma deve essere parametrato allo stipendio del Primo Presidente della Cassazione.Cosa significa “non è retroattiva”?Significa che non si potranno recuperare gli stipendi tagliati negli anni passati. La sentenza vale solo per il futuro, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Chi stabilirà il nuovo tetto?Il nuovo limite sarà fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari. Il parametro sarà, come in passato, il trattamento economico complessivo del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

    Riassunto della sentenza n. 135/2025

    ·  Norma censurata: art. 13, comma 1, del d.l. 66/2014, che fissava in modo rigido il tetto a 240.000 euro lordi.·  Motivazione: il limite ha perso il carattere di temporaneità, viola il principio di indipendenza della magistratura, e crea disparità.·  Effetti: il tetto retributivo torna ad essere dinamico, legato allo stipendio del Primo Presidente della Corte di Cassazione.·  Non è retroattiva, vale solo per il futuro.·  Riferimenti normativi violati: artt. 101, 104 e 108 della Costituzione.·  Influenza UE: la Corte cita la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

    Altre recenti sentenze della Corte costituzionale: – Integrazione al minimo Inps: chi la riceve e gli importi aggiornati 2025 […]

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    Artigiani e commercianti, sconto contributi rifiutato: come chiedere il riesame della domanda INPS

    In piena emergenza COVID-19 la Legge 30 dicembre 2020, numero 178 per ridurre gli effetti negativi causati dalla pandemia sul reddito di lavoratori autonomi e professionisti ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito fondo destinato a finanziare l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali.Beneficiari dello sgravio sono autonomi e professionisti delle Gestioni previdenziali dell’INPS oltre agli iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi numero 509/1994 e numero 103/1996.Conclusasi il 30 settembre 2021 la finestra temporale di presentazione delle domande di esonero, l’Istituto ha avviato una serie di verifiche dirette ad accertare il possesso dei requisiti per la legittima fruizione della misura.Contro l’eventuale annullamento totale o parziale dell’esonero, conseguente ai controlli INPS, è possibile inviare un’apposita istanza di riesame.Grazie al recente Messaggio 15 luglio 2025, numero 2253 l’Istituto ricorda la procedura che artigiani e commercianti devono seguire per trasmettere in via telematica la domanda di riesame.

    Allegati

    Messaggio Inps numero 2253/2025

    103 KB

    Indice

    L’esonero parziale dei contributi

    A chi spetta l’esonero parziale

    Requisiti specifici

    Le verifiche Inps

    Chiedere il riesame

    Domanda di riesame online per artigiani e commercianti, come inviarla?

    L’esonero parziale dei contributi

    Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 17 maggio 2021, fissa l’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per la stessa annualità 2021, ad un importo massimo individuale di 3 mila euro su base annua, da riparametrare e applicare mensilmente per ciascun lavoratore autonomo o professionista.Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.

    Leggi anche Artigiani e commercianti: in vigore lo sconto del 50% sui contributi. Durata, calcolo, destinatari

    A chi spetta l’esonero parziale

    L’esonero parziale spetta agli iscritti:

    Alle Gestioni speciali dell’AGO (INPS) come artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

    Alla Gestione separata dell’INPS che dichiarano redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR;

    Alle Casse professioni autonome disciplinate dai decreti legislativi numero 509/1994 e numero 103/1996;

    Alla Gestione separata INPS come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla Legge numero 3/2018, già collocati in pensione;

    Alle Casse professioni autonome disciplinate dai citati decreti legislativi numero 509/1994 e numero 103/1996, come professionisti, medici, infermieri e altri operatori di cui alla Legge numero 3/2018, già collocati in pensione.

    Requisiti specifici

    Per gli iscritti alla Gestioni previdenziali INPS l’esonero spetta a condizione che:

    Risulti una posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020;

    Risulti un’iscrizione alla Gestione previdenziale per la quale è richiesto l’esonero alla data del 1° gennaio 2021.

    E’ altresì necessario:

    Aver subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto agli stessi dati dell’annualità 2019;

    Aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione previdenziale non superiore a 50 mila euro;

    Il possesso del DURC, per attestare la regolarità contributiva;

    Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, eccezion fatta per il lavoro a chiamata senza diritto all’indennità di disponibilità;

    Non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

    Le verifiche Inps

    Al pari di quanto avviene per altre forme di sostegno economico riconosciute dall’INPS, l’Istituto stesso ha effettuato, in due successive fasi, la verifica centralizzata sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’esonero parziale dei contributi, in particolare:

    Iscrizione alla Gestione previdenziale;

    Assenza di contratto di lavoro subordinato, eccezion fatta per il rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità;

    Titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

    A seguire (Messaggio INPS 27 giugno 2024, numero 2406) l’Istituto ha comunicato il completamento dei controlli relativi ai seguenti ulteriori requisiti:

    Possesso del requisito della regolarità contributiva, attestato con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

    Aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;

    Aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione previdenziale non eccedente i 50 mila euro;

    Rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

    L’esito delle verifiche è consultabile dai soggetti assicurati nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento, in calce alla domanda di esonero.A fronte di un esito positivo dei controlli, per gli importi concessi a titolo di esonero, si “procederà con l’aggiornamento della posizione assicurativa UNEX” (Messaggio INPS numero 2406/2024). In caso di annullamento totale o parziale dell’esonero, il relativo provvedimento (ancora l’INPS) “viene notificato direttamente al contribuente interessato” il quale ha la possibilità di trasmettere una domanda di riesame.

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    Chiedere il riesame

    Contro gli esiti delle verifiche condotte dall’INPS sulla spettanza dell’esonero parziale dei contributi è possibile proporre istanza di riesame avvalendosi dell’apposita funzionalità presente sul sito inps.it e, altresì, trasmettere la documentazione a supporto della domanda.A tal proposito si utilizza il link “Riesame” disponibile nella stessa sezione del Cassetto previdenziale in cui è stata presentata la domanda di esonero.

    Domanda di riesame online per artigiani e commercianti, come inviarla?

    Con il Messaggio 15 luglio 2025, numero 2253 l’INPS ribadisce le istruzioni per inviare le istanze di riesame da parte degli iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali.Nello specifico, per trasmettere l’istanza e inviare la documentazione necessaria, è sufficiente selezionare il link “Riesame” presente nella pagina raggiungibile collegandosi a “inps.it – Imprese e Liberi Professionisti – Cassetto previdenziale artigiani e commercianti – Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020 – Consultazione – Domanda”.Si ricorda che l’accesso al cassetto previdenziale è possibile solo per gli utenti con le credenziali, in alternativa, SPID, CIE o CNS.Il sistema, rende noto l’INPS, effettua comunque una verifica sull’istanza che si intende trasmettere, bloccandone l’invio nel caso in cui l’utente abbia già presentato una domanda di riesame.In situazioni simili è necessario contattare la sede INPS territorialmente competente (sempre online) sfruttando la funzionalità “Comunicazione Bidirezionale” presente nel servizio “Cassetto Previdenziale del Contribuente” dove, dopo aver inserito il proprio codice fiscale e selezionato la specifica posizione previdenziale, è possibile abilitare nella sezione “Contatti” la funzionalità “Nuova richiesta” contenente il messaggio da inviare all’Istituto.

    La comunicazione dovrà essere qualificata con:

    Oggetto “Contribuzione ordinaria fissi / oltre il minimale”;

    L’inserimento nelle note della dicitura “Esonero contributivo legge n. 178/2020”.

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