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    Bonus Psicologo per il 2025: domande dal 15 settembre. Requisiti e importi per fascia Isee

    Torna la possibilità di inviare all’INPS domanda per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, detto anche Bonus Psicologo.

    La misura, introdotta con Decreto – Legge 30 dicembre 2021, numero 228, ha come obiettivo quello di supportare l’assistenza psicologica ai cittadini che nel periodo della pandemia e della successiva crisi socio-economica, hanno visto accrescere gli stati di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

    A seguito dell’adozione del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 10 luglio scorso, riguardante la ripartizione delle risorse pubbliche relative al Bonus Psicologo per gli anni 2024 e 2025, l’INPS è intervenuta con Messaggio n.2460 dell’11 agosto 2025, per fornire le indicazioni necessarie a quanti intendono presentare le domande di Bonus Psicologo per l’annualità corrente.

    Ecco i dettagli.

    Messaggio Inps n.2460/2025

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    Indice

    Scadenze nuova domanda per il Bonus psicologo

    La domanda si invia così

    Domanda valida solo con questi requisiti

    Elaborazione graduatorie ed erogazione soldi

    Gli importi del Bonus (non uguali per tutti)

    Come si usano i soldi erogati

    Il contributo per sessioni di psicoterapia

    Entro quando utilizzare il Bonus psicologo attribuito

    Scadenze nuova domanda per il Bonus psicologo

    Come reso noto dall’INPS con il messaggio 2460, dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025 è possibile trasmettere la domanda per il Bonus Psicologo.

    La domanda si invia così

    Le istanze di accesso al bonus devono essere inviate all’INPS con modalità esclusivamente telematica, collegandosi al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” del sito Inps, selezionando poi “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”.

    La piattaforma è raggiungibile con le credenziali SPID, CIE o CNS al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità – Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità – Strumenti – Vedi tutti – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

    In alternativa è possibile chiamare il Contact Center dell’Istituto, disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Domanda valida solo con questi requisiti

    Possono accedere al bonus le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, beneficiarie di un percorso psicoterapeutico.

    Al momento della presentazione della domanda l’interessato dev’essere in possesso dei seguenti requisiti:

    residenza in Italia;

    ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) con valore non superiore a 50 mila euro.

    In fase di trasmissione dell’istanza l’INPS informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida (necessaria per ottenere l’ISEE):

    In caso di assenza di una DSU valida, il richiedente è informato della necessità di:

    Presentare la relativa DSU;

    Presentare la domanda di accesso al bonus dopo il rilascio di una DSU valida;

    In caso di presenza di una DSU valida la domanda è acquisita.

    Presentata la domanda all’INPS non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario.

    Elaborazione graduatorie ed erogazione soldi

    Terminato il periodo di presentazione delle domande, INPS procede alla redazione delle graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, individuando i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse pubbliche disponibili.

    L’assegnazione del beneficio avviene in base all’ordine di arrivo delle domande “prioritariamente alle persone con ISEE più basso” (articolo 6, comma 7, Decreto interministeriale 10 luglio 2025).

    L’Istituto comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda e, contestualmente, associa e trasmette all’interessato un codice univoco del valore attribuito.

    Gli importi del Bonus (non uguali per tutti)

    Il Bonus psicologo è riconosciuto una sola volta, secondo un importo parametrato alle seguenti fasce dell’ISEE:

    ISEE inferiore a 15 mila euro: bonus fino a 50 euro per seduta, erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

    ISEE compreso tra 15 mila e 30 mila euro: bonus, fino a 50 euro per seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

    ISEE superiore a 30 mila euro e non eccedente i 50 mila euro: bonus fino a 50 euro per ogni seduta, riconosciuto a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

    Come si usano i soldi erogati

    Il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco ai fini della prenotazione della seduta.

    Il professionista accede alla piattaforma del sito Inps e, verificata la disponibilità dell’importo della prestazione, ne indica l’ammontare inserendo la data della seduta concordata.

    L’Istituto, a sua volta, comunica al beneficiario i dati della prenotazione. Quest’ultimo può disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne.

    Effettuata la seduta, il professionista:

    Emette fattura indicando nella stessa il codice univoco attribuito;

    Inserisce nella piattaforma INPS:

    Codice univoco;

    Data e numero della fattura emessa;

    Compenso dovuto per la seduta.

    A questo punto l’Istituto comunica al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.

    Il contributo per sessioni di psicoterapia

    Il bonus psicologo è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (CNOP).

    L’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa è consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata del sito Inps.

    I professionisti sono chiamati ad autenticarsi sul portale dell’Istituto utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS.

    L’avvenuto inserimento nell’elenco implica l’obbligo di accettazione dei benefici secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Decreto interministeriale del 10 luglio 2025.

    Il professionista inserito in elenco è abilitato all’inserimento del proprio IBAN.

    Entro quando utilizzare il Bonus psicologo attribuito

    Il beneficio assegnato dall’INPS dev’essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda.Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.

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    Foto copertina: istock/Jacob Wackerhausen […]

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    Bonus Psicologo per il 2025: domande dal 15 settembre. Requisiti e importi per fascia Isee

    Torna la possibilità di inviare all’INPS domanda per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, detto anche Bonus Psicologo.

    La misura, introdotta con Decreto – Legge 30 dicembre 2021, numero 228, ha come obiettivo quello di supportare l’assistenza psicologica ai cittadini che nel periodo della pandemia e della successiva crisi socio-economica, hanno visto accrescere gli stati di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

    A seguito dell’adozione del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 10 luglio scorso, riguardante la ripartizione delle risorse pubbliche relative al Bonus Psicologo per gli anni 2024 e 2025, l’INPS è intervenuta con Messaggio n.2460 dell’11 agosto 2025, per fornire le indicazioni necessarie a quanti intendono presentare le domande di Bonus Psicologo per l’annualità corrente.

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    Messaggio Inps n.2460/2025

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    Al momento della presentazione della domanda l’interessato dev’essere in possesso dei seguenti requisiti:

    residenza in Italia;

    ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) con valore non superiore a 50 mila euro.

    In fase di trasmissione dell’istanza l’INPS informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida (necessaria per ottenere l’ISEE):

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    Terminato il periodo di presentazione delle domande, INPS procede alla redazione delle graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, individuando i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse pubbliche disponibili.

    L’assegnazione del beneficio avviene in base all’ordine di arrivo delle domande “prioritariamente alle persone con ISEE più basso” (articolo 6, comma 7, Decreto interministeriale 10 luglio 2025).

    L’Istituto comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda e, contestualmente, associa e trasmette all’interessato un codice univoco del valore attribuito.

    Gli importi del Bonus (non uguali per tutti)

    Il Bonus psicologo è riconosciuto una sola volta, secondo un importo parametrato alle seguenti fasce dell’ISEE:

    ISEE inferiore a 15 mila euro: bonus fino a 50 euro per seduta, erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

    ISEE compreso tra 15 mila e 30 mila euro: bonus, fino a 50 euro per seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

    ISEE superiore a 30 mila euro e non eccedente i 50 mila euro: bonus fino a 50 euro per ogni seduta, riconosciuto a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

    Come si usano i soldi erogati

    Il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco ai fini della prenotazione della seduta.

    Il professionista accede alla piattaforma del sito Inps e, verificata la disponibilità dell’importo della prestazione, ne indica l’ammontare inserendo la data della seduta concordata.

    L’Istituto, a sua volta, comunica al beneficiario i dati della prenotazione. Quest’ultimo può disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne.

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    Emette fattura indicando nella stessa il codice univoco attribuito;

    Inserisce nella piattaforma INPS:

    Codice univoco;

    Data e numero della fattura emessa;

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    Il contributo per sessioni di psicoterapia

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    A seguito dell’adozione del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 10 luglio scorso, riguardante la ripartizione delle risorse pubbliche relative al Bonus Psicologo per gli anni 2024 e 2025, l’INPS è intervenuta con Messaggio n.2460 dell’11 agosto 2025, per fornire le indicazioni necessarie a quanti intendono presentare le domande di Bonus Psicologo per l’annualità corrente.

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    In alternativa è possibile chiamare il Contact Center dell’Istituto, disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

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    Possono accedere al bonus le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, beneficiarie di un percorso psicoterapeutico.

    Al momento della presentazione della domanda l’interessato dev’essere in possesso dei seguenti requisiti:

    residenza in Italia;

    ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) con valore non superiore a 50 mila euro.

    In fase di trasmissione dell’istanza l’INPS informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida (necessaria per ottenere l’ISEE):

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    Elaborazione graduatorie ed erogazione soldi

    Terminato il periodo di presentazione delle domande, INPS procede alla redazione delle graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, individuando i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse pubbliche disponibili.

    L’assegnazione del beneficio avviene in base all’ordine di arrivo delle domande “prioritariamente alle persone con ISEE più basso” (articolo 6, comma 7, Decreto interministeriale 10 luglio 2025).

    L’Istituto comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda e, contestualmente, associa e trasmette all’interessato un codice univoco del valore attribuito.

    Gli importi del Bonus (non uguali per tutti)

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    ISEE inferiore a 15 mila euro: bonus fino a 50 euro per seduta, erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

    ISEE compreso tra 15 mila e 30 mila euro: bonus, fino a 50 euro per seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

    ISEE superiore a 30 mila euro e non eccedente i 50 mila euro: bonus fino a 50 euro per ogni seduta, riconosciuto a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

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    Il professionista accede alla piattaforma del sito Inps e, verificata la disponibilità dell’importo della prestazione, ne indica l’ammontare inserendo la data della seduta concordata.

    L’Istituto, a sua volta, comunica al beneficiario i dati della prenotazione. Quest’ultimo può disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne.

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    Codice univoco;

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    Carta Dedicata a Te 2025: esclusi benzina e trasporti. Le nuove regole

    Si scaldano i motori per l’erogazione del contributo economico una tantum di 500 euro destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e riconosciuto tramite la carta Dedicata a Te.Lo scorso 6 agosto l’esecutivo ha reso nota l’adozione del decreto ministeriale attuativo con cui vengono individuati i beneficiari e i requisiti per l’erogazione della Carta per il 2025.Tra le novità si segnala, per la prima volta, la scomparsa dalla lista degli acquisti consentiti di carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali.In attesa della pubblicazione del DM in Gazzetta Ufficiale analizziamo le novità in dettaglio.

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    Il decreto attuativo

    Le scadenze

    A chi spetta la Carta Dedicata a Te?

    A quanto ammonta il contributo?

    Come ottenere il sussidio?

    Quali sono gli acquisti ammessi?

    Il decreto attuativo

    Con una news pubblicata sul portale dell’Esecutivo programmagoverno.gov.it – Notizie, lo scorso 6 agosto è stata resa nota l’adozione del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con cui sono stati individuati i beneficiari e i requisiti per l’erogazione della Carta Dedicata a te per l’anno 2025.

    Il provvedimento ripartisce le risorse del Fondo istituito con Legge 29 dicembre 2022, numero 197 (Manovra 2023), incrementato di 500 milioni di euro per l’annualità corrente ad opera dell’articolo 1, comma 103 della Legge 30 dicembre 2024, numero 207 (Manovra 2025).Il decreto, attualmente all’esame degli Organi di controllo, sarà pubblicato, concluse le verifiche, in Gazzetta Ufficiale.

    Entro trenta giorni dalla pubblicazione in GU, si legge nella news dell’Esecutivo, l’INPS “aggiorna gli elenchi dei beneficiari e li rende disponibili ai Comuni”.

    Le scadenze

    Il primo pagamento da parte dei soggetti beneficiari il sussidio dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2025 (pena la decadenza dal beneficio) mentre le somme accreditate dovranno essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

    Le quote non utilizzate del Fondo saranno ripartite a beneficio degli effettivi destinatari della misura.

    A chi spetta la Carta Dedicata a Te?

    Possono beneficiare della misura i nuclei familiari residenti in Italia in possesso dei seguenti requisiti (cumulativi):

    iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

    in possesso di un ISEE ordinario non superiore ai 15 mila euro annui.

    Sono esclusi dal sussidio quanti percepiscono altre misure di sostegno.

    Stando al Decreto interministeriale 4 giugno 2024, con cui sono state definite le modalità attuative della Carta Dedicata a Te per l’annualità precedente, il contributo non spetta ai nuclei familiari percettori di:

    assegno di inclusione;

    carta acquisti;

    qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale.

    Sempre il decreto interministeriale ha escluso l’erogazione del beneficio ai nuclei in cui almeno un componente è percettore di:

    Naspi;

    DIS-COLL;

    indennità di mobilità;

    fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;

    cassa integrazione guadagni (CIG);

    qualsivoglia altra differente forma di integrazione salariale o di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

    A quanto ammonta il contributo?

    Il contributo economico si attesta a 500,00 euro una tantum per nucleo familiare.

    La somma è accreditata attraverso apposite carte elettroniche di pagamento prepagate (Carta Dedicata a Te), consegnate presso gli uffici postali abilitati ai soggetti beneficiari individuati dai Comuni.

    Come ottenere il sussidio?

    Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale l’INPS mette a disposizione dei singoli Comuni le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti sopra descritti.

    L’INPS, una volta che gli elenchi dei beneficiari sono stati consolidati dai Comuni (dopo aver verificato la residenza e le eventuali incompatibilità con altre misure locali percepite):

    rende definitivi gli elenchi;

    trasmette i nominativi a Poste Italiane S.p.a. ai fini della messa a disposizione delle carte prepagate, per il tramite della società controllata Postepay.

    Quali sono gli acquisti ammessi?

    Le somme accreditate sulla Carta Dedicata a Te possono essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.A stabilirlo la Manovra 2025 (articolo 1, comma 103) in sede di rifinanziamento delle risorse pubbliche a copertura della misura. Quest’anno, pertanto, per la prima volta è scomparsa la possibilità di utilizzare i 500,00 euro anche per l’acquisto di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali.Stando all’elenco fornito dal Decreto interministeriale 4 giugno 2024 appartengono all’elenco dei beni alimentari di prima necessità:

    Carni suine, bovine, avicole, caprine, cunicole;

    Pescato fresco;

    Tonno e carne in scatola;

    Latte e suoi derivati;

    Uova;

    Oli d’oliva e di semi;

    Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria;

    Pizza e prodotti da forno surgelati;

    Paste alimentari;

    Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale;

    Farine di cereali;

    Ortaggi freschi, lavorati e surgelati;

    Pomodori pelati e conserve di pomodori;

    Legumi;

    Semi e frutti oleosi;

    Frutta di qualunque tipologia;

    Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula);

    Lieviti naturali;

    Miele naturale;

    Zuccheri;

    Cacao in polvere;

    Cioccolato;

    Acque minerali;

    Aceto di vino;

    Caffè, tè, camomilla;

    Prodotti DOP e IGP.

    Da ultimo, gli esercizi commerciali aderenti al programma di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità che stipuleranno un’apposita convenzione con il Ministero dell’agricoltura potranno applicare sconti a favore dei possessori della Carta Dedicata a Te.

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    Pubblicato il

    Congedo di paternità anche nelle coppie di due madri. Le regole Inps

    Dal 24 luglio 2025 il congedo di paternità obbligatorio non spetta solo ai padri lavoratori dipendenti, ma altresì alle lavoratrici genitori intenzionali in coppie di donne risultanti genitori nei registri di stato civile.

    La novità è figlia della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità con la Carta fondamentale del Testo Unico in materia di sostegno della maternità e della paternità, nella parte in cui limita la fruizione del congedo, pari a dieci giorni lavorativi, al solo padre lavoratore dipendente.

    A seguito della sentenza della Consulta l’INPS ha fornito le necessarie indicazioni operative a datori di lavoro e dipendenti a mezzo del Messaggio 7 agosto 2025, numero 2450.

    Scarica allegati

    Messaggio Inps n. 2450/2025

    115 KB

    Sentenza Corte costituzionale n. 115/2025

    94 KB

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    Indice

    Il congedo di paternità obbligatorio

    Trattamento economico

    Come ottenere il congedo?

    A quale padre spetta il congedo di paternità?

    La sentenza della Corte Costituzionale

    Quali sono gli effetti della sentenza?

    Estensione valida per i congedi dal 24 luglio 2025

    Cosa devono fare i nuovi beneficiari il congedo obbligatorio?

    I registri dello stato civile

    Madre intenzionale e madre biologica

    Il congedo di paternità obbligatorio

    L’articolo 27-bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, numero 151 riconosce al padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.

    Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.Nelle ipotesi di parto plurimo la durata del congedo passa a venti giorni lavorativi.L’assenza in parola (estesa anche al padre adottivo o affidatario) è fruibile anche nel corso del congedo di maternità della madre lavoratrice.

    Trattamento economico

    I periodi di assenza per congedo di paternità obbligatorio sono economicamente coperti dall’INPS a mezzo apposita indennità, di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro per conto dell’Istituto.  L’indennità, corrisposta con le stesse modalità previste per gli eventi di malattia, è pari al 100 percento della retribuzione cui ha diritto l’interessato per i periodi di lavoro ordinario.Nelle ipotesi di pagamento diretto dell’indennità, da parte dell’INPS, al genitore beneficiario, quest’ultimo è tenuto ad inviare apposita domanda telematica all’Istituto, collegandosi al portale Inps.

    Come ottenere il congedo?

    Il dipendente che intende fruire del congedo è tenuto ad inviare apposita comunicazione scritta al datore di lavoro, segnalando i giorni di assenza, con un preavviso di almeno cinque giorni.L’azienda, dal canto suo, segnala all’INPS i giorni di congedo indicandoli all’interno della denuncia telematica UniEmens, da trasmettere all’Istituto entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di competenza della denuncia stessa.

    A quale padre spetta il congedo di paternità?

    La fruizione del congedo e l’anticipazione dell’indennità economica in busta paga spettano al solo padre che risulti tale nei registri di stato civile o sulla base di un provvedimento di adozione o di affidamento / collocamento.Può beneficiare dell’assenza anche il padre che fruisce del congedo di paternità alternativo ma non nelle stesse giornate. In caso di sovrapposizione prevale il congedo alternativo.

    La sentenza della Corte Costituzionale

    La pronuncia della Consulta numero 115 depositata il 21 luglio 2025 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 27-bis nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio ad una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

    Quali sono gli effetti della sentenza?

    La pronuncia della Corte Costituzionale, come precisa l’INPS nel Messaggio numero 2450/2025 produce “effetti diretti nell’Ordinamento giuridico italiano” a decorrere dal 24 luglio 2025, giorno successivo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Pertanto, la lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di dieci giorni lavorativi (elevati a venti in caso di parto plurimo) nei limiti temporali previsti dall’articolo 27-bis.

    Estensione valida per i congedi dal 24 luglio 2025

    Dal momento che la sentenza produce effetti dal 24 luglio 2025 è soltanto a partire da quest’ultima data che la madre intenzionale, lavoratrice dipendente, può legittimamente assentarsi a titolo di congedo di paternità obbligatorio, previ adempimenti di rito e di legge.I periodi di congedo sono retribuiti dall’INPS con un’indennità pari al 100 percento della retribuzione, oltre all’accreditamento della contribuzione figurativa.

    Cosa devono fare i nuovi beneficiari il congedo obbligatorio?

    A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, le indicazioni amministrative già fornite dall’INPS con Circolare 27 ottobre 2022, numero 122 trovano applicazione anche per la fruizione del congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice dipendente madre intenzionale.Ne consegue che anche quest’ultima è tenuta a comunicare l’assenza al datore di lavoro, il quale provvede ad anticipare in busta paga l’indennità a carico dell’Istituto.La domanda telematica di congedo, da trasmettere sul portale Inps, dev’essere presentata per le sole lavoratrici dipendenti per le quali non è prevista l’anticipazione in cedolino dell’indennità da parte del datore di lavoro. Trattasi, nello specifico, delle ipotesi di pagamento diretto delle somme, ad opera dell’INPS, alla lavoratrice interessata.Le lavoratrici dipendenti di pubbliche Amministrazioni, conclude il Messaggio numero 2450/2025, devono “rivolgersi al proprio datore di lavoro, non avendo l’Istituto competenza per tali lavoratrici”.

    I registri dello stato civile

    Al pari del padre lavoratore, la fruizione del congedo e l’anticipazione in busta paga dell’indennità INPS spetta alla lavoratrice madre intenzionale che risulta tale:

    Nei registri di stato civile;

    A seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento / collocamento.

    Madre intenzionale e madre biologica

    Nella sentenza in argomento, la Consulta ha precisato che è possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra “madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo, e vi partecipa attivamente” (Messaggio INPS).In definitiva, per madre intenzionale in una coppia omogenitoriale femminile, deve intendersi, precisa l’Istituto, la donna “che non ha partorito”.Alla madre biologica sono invece riconosciuti “i diritti previsti per la tutela della maternità” (ancora l’INPS).

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    Foto di copertina: istock/Antonio_Diaz […]

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