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    Cambia il Bonus nido 2025/2026: rinnovo automatico per più anni e micronidi inclusi

    Arrivano novità importanti sul Bonus nido. Anzitutto vengono ampliate le strutture che danno diritto al sussidio, ma non solo. Dal 2026 le domande inviate avranno validità su più anni, senza bisogno di inviarne sempre una nuova.

    La nuova circolare INPS n. 123 del 5 settembre 2025 chiarisce che il contributo per l’asilo nido non riguarda solo i nidi pubblici e privati tradizionali, ma anche altre strutture educative per la prima infanzia (come micronidi, sezioni primavera, spazi gioco e servizi domiciliari), purché autorizzati dalle Regioni. Dal 1° gennaio 2026, inoltre, le domande per ottenere il bonus avranno “ultrattività”: se accolte, continueranno a valere anche per gli anni successivi, fino ai 3 anni del bambino, con una semplice conferma annuale. La notizia riguarda tutte le famiglie con figli piccoli che usufruiscono del contributo asilo nido o del sostegno a domicilio.

    Ecco cosa cambia per le famiglie che accedono al bonus nido dal prossimo anno.

    Circolare Inps numero 123 del 05/09/2025

    138 KB

    Estensione del contributo: non solo nidi

    La novità centrale riguarda l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016. Il contributo non è più limitato ai soli asili nido, ma si estende a tutte le strutture che rientrano nella definizione di “servizi educativi per l’infanzia” prevista dal decreto legislativo n. 65/2017.In concreto, le famiglie potranno ottenere il rimborso delle rette anche per:

    nidi e micronidi, che accolgono bambini da 3 a 36 mesi;

    sezioni primavera, dedicate ai bambini da 24 a 36 mesi e collegate alle scuole dell’infanzia;

    spazi gioco, per bambini da 12 a 36 mesi, con frequenza flessibile;

    servizi educativi domiciliari, che garantiscono un’assistenza personalizzata in piccoli gruppi.

    Restano esclusi, invece, i centri per bambini e famiglie, poiché questi non prevedono la frequenza autonoma del bambino ma la presenza di un adulto accompagnatore.Si tratta di un ampliamento significativo, perché molte famiglie scelgono soluzioni educative alternative ai nidi tradizionali, specialmente nelle aree in cui l’offerta pubblica è insufficiente.

    Domanda con validità pluriennale

    Un’altra grande novità sul bonus nido è l’introduzione della pluriennalità delle domande. Dal 1° gennaio 2026, le famiglie che presenteranno domanda per il contributo e otterranno l’accoglimento non dovranno più ripetere la procedura ogni anno. La domanda rimarrà valida anche per gli anni successivi, fino al compimento dei tre anni del bambino.Naturalmente, per ogni anno sarà necessaria una conferma tramite il portale INPS, con l’indicazione delle mensilità per le quali si richiede il contributo (massimo 11 mesi) e la presentazione della documentazione che attesti il pagamento almeno di una retta.Per gli asili pubblici, dove il pagamento è spesso posticipato, basterà la ricevuta di iscrizione o l’inserimento in graduatoria.

    Il contributo per l’assistenza domiciliare

    La circolare chiarisce che la regola dell’ultrattività vale anche per il contributo alternativo all’asilo nido, cioè quello destinato alle famiglie che non possono iscrivere il bambino a una struttura educativa a causa di gravi patologie.In questi casi, ogni anno il genitore dovrà semplicemente allegare un certificato del pediatra che attesti l’impossibilità alla frequenza, così da confermare la richiesta per il periodo successivo. Anche qui, quindi, la semplificazione è notevole, con una procedura più lineare e meno ripetitiva.

    Il ruolo delle Regioni e degli enti locali

    Poiché l’autorizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia è materia di competenza regionale, l’INPS dovrà verificare che le strutture indicate nelle domande siano effettivamente abilitate.La circolare precisa che verranno utilizzati gli elenchi ufficiali pubblicati da Regioni ed enti locali. In caso di dubbi o di mancanza di informazioni, sarà richiesto un riscontro diretto agli enti territoriali competenti.Questo passaggio è fondamentale per garantire che i fondi pubblici siano destinati solo a servizi educativi qualificati e riconosciuti, evitando abusi o irregolarità.

    Cosa cambia per le domande già presentate nel 2025

    La circolare dedica spazio anche alle domande presentate nel 2025. In questi casi, le strutture INPS potranno rivedere le pratiche respinte sulla base delle vecchie regole e accoglierle in autotutela, se compatibili con le nuove disposizioni.In altre parole, le famiglie che avevano visto respinta la domanda potrebbero ora ottenere il riconoscimento del beneficio, grazie all’ampliamento dell’ambito applicativo.

    Spese escluse e limiti del Bonus nido

    Restano fuori dal rimborso del bonus nido tutte le spese che non hanno natura educativa. Non saranno quindi rimborsabili i costi sostenuti per:

    servizi ricreativi;

    attività di pre-scuola o post-scuola;

    centri per bambini e famiglie (con presenza del genitore).

    Questa distinzione serve a mantenere chiaro l’obiettivo della misura: sostenere le famiglie nel percorso educativo dei bambini da 0 a 3 anni, non in attività di semplice custodia o svago.

    Come presentare domanda dal 2026

    Dal prossimo anno, la domanda di bonus nido si potrà presentare tramite i canali già noti: portale INPS con SPID, CIE o CNS, contact center o patronati.Una volta accolta, la domanda varrà anche per gli anni successivi, fino al compimento del terzo anno di età del bambino, a condizione che ogni anno si confermino i requisiti e si alleghi la documentazione richiesta.

    Le FAQ sulle novità del bonus nido

    Chi può richiedere il bonus nido?

    I beneficiari

    Tutti i genitori di bambini fino a 3 anni che frequentano un asilo nido o un servizio educativo per la prima infanzia autorizzato dalla Regione. Gli importi sono scaglionati in base alle fasce ISEE del nucleo.

    Quali strutture sono ammesse?

    Ampliamento strutture

    – Nidi e micronidi– Sezioni primavera (24-36 mesi)– Spazi gioco– Servizi educativi domiciliari– Sono esclusi i centri per bambini e famiglie e i servizi non educativi (pre-scuola, post-scuola, attività ricreative).

    Quanto dura la domanda di bonus nido?

    Validità pluriennale

    Dal 1° gennaio 2026 la domanda, se accolta, resta valida anche per gli anni successivi fino ai 3 anni del bambino. Ogni anno basta confermare i requisiti e caricare la documentazione richiesta.

    Serve presentare la domanda ogni anno?

    Rinnovo domanda

    No. Una sola domanda iniziale, poi ogni anno si fa solo la conferma con prenotazione delle mensilità.

    Come si presenta la domanda?

    Modalità di richiesta

    Tramite portale INPS (con SPID, CIE o CNS), contact center o patronato.

    Quante mensilità copre il bonus?

    Durata

    Fino a 11 mesi all’anno, allegando la ricevuta di almeno una retta pagata. Per i nidi pubblici con pagamento posticipato basta la ricevuta di iscrizione o graduatoria.

    E se il bambino non può frequentare il nido per motivi di salute?

    Assistenza domiciliare

    Si può chiedere il contributo per l’assistenza domiciliare, allegando il certificato del pediatra che attesti l’impossibilità alla frequenza per gravi patologie.

    Cosa succede alle domande del 2025?

    Revisione domande 2025

    L’INPS rivaluterà quelle respinte: se compatibili con le nuove regole, potranno essere accolte in autotutela.

    Foto copertina: istock/Vanessa Nunes […]

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    Cambia il Bonus nido 2025/2026: rinnovo automatico per più anni e micronidi inclusi

    Arrivano novità importanti sul Bonus nido. Anzitutto vengono ampliate le strutture che danno diritto al sussidio, ma non solo. Dal 2026 le domande inviate avranno validità su più anni, senza bisogno di inviarne sempre una nuova.

    La nuova circolare INPS n. 123 del 5 settembre 2025 chiarisce che il contributo per l’asilo nido non riguarda solo i nidi pubblici e privati tradizionali, ma anche altre strutture educative per la prima infanzia (come micronidi, sezioni primavera, spazi gioco e servizi domiciliari), purché autorizzati dalle Regioni. Dal 1° gennaio 2026, inoltre, le domande per ottenere il bonus avranno “ultrattività”: se accolte, continueranno a valere anche per gli anni successivi, fino ai 3 anni del bambino, con una semplice conferma annuale. La notizia riguarda tutte le famiglie con figli piccoli che usufruiscono del contributo asilo nido o del sostegno a domicilio.

    Ecco cosa cambia per le famiglie che accedono al bonus nido dal prossimo anno.

    Circolare Inps numero 123 del 05/09/2025

    138 KB

    Estensione del contributo: non solo nidi

    La novità centrale riguarda l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016. Il contributo non è più limitato ai soli asili nido, ma si estende a tutte le strutture che rientrano nella definizione di “servizi educativi per l’infanzia” prevista dal decreto legislativo n. 65/2017.In concreto, le famiglie potranno ottenere il rimborso delle rette anche per:

    nidi e micronidi, che accolgono bambini da 3 a 36 mesi;

    sezioni primavera, dedicate ai bambini da 24 a 36 mesi e collegate alle scuole dell’infanzia;

    spazi gioco, per bambini da 12 a 36 mesi, con frequenza flessibile;

    servizi educativi domiciliari, che garantiscono un’assistenza personalizzata in piccoli gruppi.

    Restano esclusi, invece, i centri per bambini e famiglie, poiché questi non prevedono la frequenza autonoma del bambino ma la presenza di un adulto accompagnatore.Si tratta di un ampliamento significativo, perché molte famiglie scelgono soluzioni educative alternative ai nidi tradizionali, specialmente nelle aree in cui l’offerta pubblica è insufficiente.

    Domanda con validità pluriennale

    Un’altra grande novità sul bonus nido è l’introduzione della pluriennalità delle domande. Dal 1° gennaio 2026, le famiglie che presenteranno domanda per il contributo e otterranno l’accoglimento non dovranno più ripetere la procedura ogni anno. La domanda rimarrà valida anche per gli anni successivi, fino al compimento dei tre anni del bambino.Naturalmente, per ogni anno sarà necessaria una conferma tramite il portale INPS, con l’indicazione delle mensilità per le quali si richiede il contributo (massimo 11 mesi) e la presentazione della documentazione che attesti il pagamento almeno di una retta.Per gli asili pubblici, dove il pagamento è spesso posticipato, basterà la ricevuta di iscrizione o l’inserimento in graduatoria.

    Il contributo per l’assistenza domiciliare

    La circolare chiarisce che la regola dell’ultrattività vale anche per il contributo alternativo all’asilo nido, cioè quello destinato alle famiglie che non possono iscrivere il bambino a una struttura educativa a causa di gravi patologie.In questi casi, ogni anno il genitore dovrà semplicemente allegare un certificato del pediatra che attesti l’impossibilità alla frequenza, così da confermare la richiesta per il periodo successivo. Anche qui, quindi, la semplificazione è notevole, con una procedura più lineare e meno ripetitiva.

    Il ruolo delle Regioni e degli enti locali

    Poiché l’autorizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia è materia di competenza regionale, l’INPS dovrà verificare che le strutture indicate nelle domande siano effettivamente abilitate.La circolare precisa che verranno utilizzati gli elenchi ufficiali pubblicati da Regioni ed enti locali. In caso di dubbi o di mancanza di informazioni, sarà richiesto un riscontro diretto agli enti territoriali competenti.Questo passaggio è fondamentale per garantire che i fondi pubblici siano destinati solo a servizi educativi qualificati e riconosciuti, evitando abusi o irregolarità.

    Cosa cambia per le domande già presentate nel 2025

    La circolare dedica spazio anche alle domande presentate nel 2025. In questi casi, le strutture INPS potranno rivedere le pratiche respinte sulla base delle vecchie regole e accoglierle in autotutela, se compatibili con le nuove disposizioni.In altre parole, le famiglie che avevano visto respinta la domanda potrebbero ora ottenere il riconoscimento del beneficio, grazie all’ampliamento dell’ambito applicativo.

    Spese escluse e limiti del Bonus nido

    Restano fuori dal rimborso del bonus nido tutte le spese che non hanno natura educativa. Non saranno quindi rimborsabili i costi sostenuti per:

    servizi ricreativi;

    attività di pre-scuola o post-scuola;

    centri per bambini e famiglie (con presenza del genitore).

    Questa distinzione serve a mantenere chiaro l’obiettivo della misura: sostenere le famiglie nel percorso educativo dei bambini da 0 a 3 anni, non in attività di semplice custodia o svago.

    Come presentare domanda dal 2026

    Dal prossimo anno, la domanda di bonus nido si potrà presentare tramite i canali già noti: portale INPS con SPID, CIE o CNS, contact center o patronati.Una volta accolta, la domanda varrà anche per gli anni successivi, fino al compimento del terzo anno di età del bambino, a condizione che ogni anno si confermino i requisiti e si alleghi la documentazione richiesta.

    Le FAQ sulle novità del bonus nido

    Chi può richiedere il bonus nido?

    I beneficiari

    Tutti i genitori di bambini fino a 3 anni che frequentano un asilo nido o un servizio educativo per la prima infanzia autorizzato dalla Regione. Gli importi sono scaglionati in base alle fasce ISEE del nucleo.

    Quali strutture sono ammesse?

    Ampliamento strutture

    – Nidi e micronidi– Sezioni primavera (24-36 mesi)– Spazi gioco– Servizi educativi domiciliari– Sono esclusi i centri per bambini e famiglie e i servizi non educativi (pre-scuola, post-scuola, attività ricreative).

    Quanto dura la domanda di bonus nido?

    Validità pluriennale

    Dal 1° gennaio 2026 la domanda, se accolta, resta valida anche per gli anni successivi fino ai 3 anni del bambino. Ogni anno basta confermare i requisiti e caricare la documentazione richiesta.

    Serve presentare la domanda ogni anno?

    Rinnovo domanda

    No. Una sola domanda iniziale, poi ogni anno si fa solo la conferma con prenotazione delle mensilità.

    Come si presenta la domanda?

    Modalità di richiesta

    Tramite portale INPS (con SPID, CIE o CNS), contact center o patronato.

    Quante mensilità copre il bonus?

    Durata

    Fino a 11 mesi all’anno, allegando la ricevuta di almeno una retta pagata. Per i nidi pubblici con pagamento posticipato basta la ricevuta di iscrizione o graduatoria.

    E se il bambino non può frequentare il nido per motivi di salute?

    Assistenza domiciliare

    Si può chiedere il contributo per l’assistenza domiciliare, allegando il certificato del pediatra che attesti l’impossibilità alla frequenza per gravi patologie.

    Cosa succede alle domande del 2025?

    Revisione domande 2025

    L’INPS rivaluterà quelle respinte: se compatibili con le nuove regole, potranno essere accolte in autotutela.

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    Arrivano novità importanti sul Bonus nido. Anzitutto vengono ampliate le strutture che danno diritto al sussidio, ma non solo. Dal 2026 le domande inviate avranno validità su più anni, senza bisogno di inviarne sempre una nuova.

    La nuova circolare INPS n. 123 del 5 settembre 2025 chiarisce che il contributo per l’asilo nido non riguarda solo i nidi pubblici e privati tradizionali, ma anche altre strutture educative per la prima infanzia (come micronidi, sezioni primavera, spazi gioco e servizi domiciliari), purché autorizzati dalle Regioni. Dal 1° gennaio 2026, inoltre, le domande per ottenere il bonus avranno “ultrattività”: se accolte, continueranno a valere anche per gli anni successivi, fino ai 3 anni del bambino, con una semplice conferma annuale. La notizia riguarda tutte le famiglie con figli piccoli che usufruiscono del contributo asilo nido o del sostegno a domicilio.

    Ecco cosa cambia per le famiglie che accedono al bonus nido dal prossimo anno.

    Circolare Inps numero 123 del 05/09/2025

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    Estensione del contributo: non solo nidi

    La novità centrale riguarda l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016. Il contributo non è più limitato ai soli asili nido, ma si estende a tutte le strutture che rientrano nella definizione di “servizi educativi per l’infanzia” prevista dal decreto legislativo n. 65/2017.In concreto, le famiglie potranno ottenere il rimborso delle rette anche per:

    nidi e micronidi, che accolgono bambini da 3 a 36 mesi;

    sezioni primavera, dedicate ai bambini da 24 a 36 mesi e collegate alle scuole dell’infanzia;

    spazi gioco, per bambini da 12 a 36 mesi, con frequenza flessibile;

    servizi educativi domiciliari, che garantiscono un’assistenza personalizzata in piccoli gruppi.

    Restano esclusi, invece, i centri per bambini e famiglie, poiché questi non prevedono la frequenza autonoma del bambino ma la presenza di un adulto accompagnatore.Si tratta di un ampliamento significativo, perché molte famiglie scelgono soluzioni educative alternative ai nidi tradizionali, specialmente nelle aree in cui l’offerta pubblica è insufficiente.

    Domanda con validità pluriennale

    Un’altra grande novità sul bonus nido è l’introduzione della pluriennalità delle domande. Dal 1° gennaio 2026, le famiglie che presenteranno domanda per il contributo e otterranno l’accoglimento non dovranno più ripetere la procedura ogni anno. La domanda rimarrà valida anche per gli anni successivi, fino al compimento dei tre anni del bambino.Naturalmente, per ogni anno sarà necessaria una conferma tramite il portale INPS, con l’indicazione delle mensilità per le quali si richiede il contributo (massimo 11 mesi) e la presentazione della documentazione che attesti il pagamento almeno di una retta.Per gli asili pubblici, dove il pagamento è spesso posticipato, basterà la ricevuta di iscrizione o l’inserimento in graduatoria.

    Il contributo per l’assistenza domiciliare

    La circolare chiarisce che la regola dell’ultrattività vale anche per il contributo alternativo all’asilo nido, cioè quello destinato alle famiglie che non possono iscrivere il bambino a una struttura educativa a causa di gravi patologie.In questi casi, ogni anno il genitore dovrà semplicemente allegare un certificato del pediatra che attesti l’impossibilità alla frequenza, così da confermare la richiesta per il periodo successivo. Anche qui, quindi, la semplificazione è notevole, con una procedura più lineare e meno ripetitiva.

    Il ruolo delle Regioni e degli enti locali

    Poiché l’autorizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia è materia di competenza regionale, l’INPS dovrà verificare che le strutture indicate nelle domande siano effettivamente abilitate.La circolare precisa che verranno utilizzati gli elenchi ufficiali pubblicati da Regioni ed enti locali. In caso di dubbi o di mancanza di informazioni, sarà richiesto un riscontro diretto agli enti territoriali competenti.Questo passaggio è fondamentale per garantire che i fondi pubblici siano destinati solo a servizi educativi qualificati e riconosciuti, evitando abusi o irregolarità.

    Cosa cambia per le domande già presentate nel 2025

    La circolare dedica spazio anche alle domande presentate nel 2025. In questi casi, le strutture INPS potranno rivedere le pratiche respinte sulla base delle vecchie regole e accoglierle in autotutela, se compatibili con le nuove disposizioni.In altre parole, le famiglie che avevano visto respinta la domanda potrebbero ora ottenere il riconoscimento del beneficio, grazie all’ampliamento dell’ambito applicativo.

    Spese escluse e limiti del Bonus nido

    Restano fuori dal rimborso del bonus nido tutte le spese che non hanno natura educativa. Non saranno quindi rimborsabili i costi sostenuti per:

    servizi ricreativi;

    attività di pre-scuola o post-scuola;

    centri per bambini e famiglie (con presenza del genitore).

    Questa distinzione serve a mantenere chiaro l’obiettivo della misura: sostenere le famiglie nel percorso educativo dei bambini da 0 a 3 anni, non in attività di semplice custodia o svago.

    Come presentare domanda dal 2026

    Dal prossimo anno, la domanda di bonus nido si potrà presentare tramite i canali già noti: portale INPS con SPID, CIE o CNS, contact center o patronati.Una volta accolta, la domanda varrà anche per gli anni successivi, fino al compimento del terzo anno di età del bambino, a condizione che ogni anno si confermino i requisiti e si alleghi la documentazione richiesta.

    Le FAQ sulle novità del bonus nido

    Chi può richiedere il bonus nido?

    I beneficiari

    Tutti i genitori di bambini fino a 3 anni che frequentano un asilo nido o un servizio educativo per la prima infanzia autorizzato dalla Regione. Gli importi sono scaglionati in base alle fasce ISEE del nucleo.

    Quali strutture sono ammesse?

    Ampliamento strutture

    – Nidi e micronidi– Sezioni primavera (24-36 mesi)– Spazi gioco– Servizi educativi domiciliari– Sono esclusi i centri per bambini e famiglie e i servizi non educativi (pre-scuola, post-scuola, attività ricreative).

    Quanto dura la domanda di bonus nido?

    Validità pluriennale

    Dal 1° gennaio 2026 la domanda, se accolta, resta valida anche per gli anni successivi fino ai 3 anni del bambino. Ogni anno basta confermare i requisiti e caricare la documentazione richiesta.

    Serve presentare la domanda ogni anno?

    Rinnovo domanda

    No. Una sola domanda iniziale, poi ogni anno si fa solo la conferma con prenotazione delle mensilità.

    Come si presenta la domanda?

    Modalità di richiesta

    Tramite portale INPS (con SPID, CIE o CNS), contact center o patronato.

    Quante mensilità copre il bonus?

    Durata

    Fino a 11 mesi all’anno, allegando la ricevuta di almeno una retta pagata. Per i nidi pubblici con pagamento posticipato basta la ricevuta di iscrizione o graduatoria.

    E se il bambino non può frequentare il nido per motivi di salute?

    Assistenza domiciliare

    Si può chiedere il contributo per l’assistenza domiciliare, allegando il certificato del pediatra che attesti l’impossibilità alla frequenza per gravi patologie.

    Cosa succede alle domande del 2025?

    Revisione domande 2025

    L’INPS rivaluterà quelle respinte: se compatibili con le nuove regole, potranno essere accolte in autotutela.

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    Arrivano novità importanti sul Bonus nido. Anzitutto vengono ampliate le strutture che danno diritto al sussidio, ma non solo. Dal 2026 le domande inviate avranno validità su più anni, senza bisogno di inviarne sempre una nuova.

    La nuova circolare INPS n. 123 del 5 settembre 2025 chiarisce che il contributo per l’asilo nido non riguarda solo i nidi pubblici e privati tradizionali, ma anche altre strutture educative per la prima infanzia (come micronidi, sezioni primavera, spazi gioco e servizi domiciliari), purché autorizzati dalle Regioni. Dal 1° gennaio 2026, inoltre, le domande per ottenere il bonus avranno “ultrattività”: se accolte, continueranno a valere anche per gli anni successivi, fino ai 3 anni del bambino, con una semplice conferma annuale. La notizia riguarda tutte le famiglie con figli piccoli che usufruiscono del contributo asilo nido o del sostegno a domicilio.

    Ecco cosa cambia per le famiglie che accedono al bonus nido dal prossimo anno.

    Circolare Inps numero 123 del 05/09/2025

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    Estensione del contributo: non solo nidi

    La novità centrale riguarda l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016. Il contributo non è più limitato ai soli asili nido, ma si estende a tutte le strutture che rientrano nella definizione di “servizi educativi per l’infanzia” prevista dal decreto legislativo n. 65/2017.In concreto, le famiglie potranno ottenere il rimborso delle rette anche per:

    nidi e micronidi, che accolgono bambini da 3 a 36 mesi;

    sezioni primavera, dedicate ai bambini da 24 a 36 mesi e collegate alle scuole dell’infanzia;

    spazi gioco, per bambini da 12 a 36 mesi, con frequenza flessibile;

    servizi educativi domiciliari, che garantiscono un’assistenza personalizzata in piccoli gruppi.

    Restano esclusi, invece, i centri per bambini e famiglie, poiché questi non prevedono la frequenza autonoma del bambino ma la presenza di un adulto accompagnatore.Si tratta di un ampliamento significativo, perché molte famiglie scelgono soluzioni educative alternative ai nidi tradizionali, specialmente nelle aree in cui l’offerta pubblica è insufficiente.

    Domanda con validità pluriennale

    Un’altra grande novità sul bonus nido è l’introduzione della pluriennalità delle domande. Dal 1° gennaio 2026, le famiglie che presenteranno domanda per il contributo e otterranno l’accoglimento non dovranno più ripetere la procedura ogni anno. La domanda rimarrà valida anche per gli anni successivi, fino al compimento dei tre anni del bambino.Naturalmente, per ogni anno sarà necessaria una conferma tramite il portale INPS, con l’indicazione delle mensilità per le quali si richiede il contributo (massimo 11 mesi) e la presentazione della documentazione che attesti il pagamento almeno di una retta.Per gli asili pubblici, dove il pagamento è spesso posticipato, basterà la ricevuta di iscrizione o l’inserimento in graduatoria.

    Il contributo per l’assistenza domiciliare

    La circolare chiarisce che la regola dell’ultrattività vale anche per il contributo alternativo all’asilo nido, cioè quello destinato alle famiglie che non possono iscrivere il bambino a una struttura educativa a causa di gravi patologie.In questi casi, ogni anno il genitore dovrà semplicemente allegare un certificato del pediatra che attesti l’impossibilità alla frequenza, così da confermare la richiesta per il periodo successivo. Anche qui, quindi, la semplificazione è notevole, con una procedura più lineare e meno ripetitiva.

    Il ruolo delle Regioni e degli enti locali

    Poiché l’autorizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia è materia di competenza regionale, l’INPS dovrà verificare che le strutture indicate nelle domande siano effettivamente abilitate.La circolare precisa che verranno utilizzati gli elenchi ufficiali pubblicati da Regioni ed enti locali. In caso di dubbi o di mancanza di informazioni, sarà richiesto un riscontro diretto agli enti territoriali competenti.Questo passaggio è fondamentale per garantire che i fondi pubblici siano destinati solo a servizi educativi qualificati e riconosciuti, evitando abusi o irregolarità.

    Cosa cambia per le domande già presentate nel 2025

    La circolare dedica spazio anche alle domande presentate nel 2025. In questi casi, le strutture INPS potranno rivedere le pratiche respinte sulla base delle vecchie regole e accoglierle in autotutela, se compatibili con le nuove disposizioni.In altre parole, le famiglie che avevano visto respinta la domanda potrebbero ora ottenere il riconoscimento del beneficio, grazie all’ampliamento dell’ambito applicativo.

    Spese escluse e limiti del Bonus nido

    Restano fuori dal rimborso del bonus nido tutte le spese che non hanno natura educativa. Non saranno quindi rimborsabili i costi sostenuti per:

    servizi ricreativi;

    attività di pre-scuola o post-scuola;

    centri per bambini e famiglie (con presenza del genitore).

    Questa distinzione serve a mantenere chiaro l’obiettivo della misura: sostenere le famiglie nel percorso educativo dei bambini da 0 a 3 anni, non in attività di semplice custodia o svago.

    Come presentare domanda dal 2026

    Dal prossimo anno, la domanda di bonus nido si potrà presentare tramite i canali già noti: portale INPS con SPID, CIE o CNS, contact center o patronati.Una volta accolta, la domanda varrà anche per gli anni successivi, fino al compimento del terzo anno di età del bambino, a condizione che ogni anno si confermino i requisiti e si alleghi la documentazione richiesta.

    Le FAQ sulle novità del bonus nido

    Chi può richiedere il bonus nido?

    I beneficiari

    Tutti i genitori di bambini fino a 3 anni che frequentano un asilo nido o un servizio educativo per la prima infanzia autorizzato dalla Regione. Gli importi sono scaglionati in base alle fasce ISEE del nucleo.

    Quali strutture sono ammesse?

    Ampliamento strutture

    – Nidi e micronidi– Sezioni primavera (24-36 mesi)– Spazi gioco– Servizi educativi domiciliari– Sono esclusi i centri per bambini e famiglie e i servizi non educativi (pre-scuola, post-scuola, attività ricreative).

    Quanto dura la domanda di bonus nido?

    Validità pluriennale

    Dal 1° gennaio 2026 la domanda, se accolta, resta valida anche per gli anni successivi fino ai 3 anni del bambino. Ogni anno basta confermare i requisiti e caricare la documentazione richiesta.

    Serve presentare la domanda ogni anno?

    Rinnovo domanda

    No. Una sola domanda iniziale, poi ogni anno si fa solo la conferma con prenotazione delle mensilità.

    Come si presenta la domanda?

    Modalità di richiesta

    Tramite portale INPS (con SPID, CIE o CNS), contact center o patronato.

    Quante mensilità copre il bonus?

    Durata

    Fino a 11 mesi all’anno, allegando la ricevuta di almeno una retta pagata. Per i nidi pubblici con pagamento posticipato basta la ricevuta di iscrizione o graduatoria.

    E se il bambino non può frequentare il nido per motivi di salute?

    Assistenza domiciliare

    Si può chiedere il contributo per l’assistenza domiciliare, allegando il certificato del pediatra che attesti l’impossibilità alla frequenza per gravi patologie.

    Cosa succede alle domande del 2025?

    Revisione domande 2025

    L’INPS rivaluterà quelle respinte: se compatibili con le nuove regole, potranno essere accolte in autotutela.

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    Lavoro a chiamata: i settori che possono utilizzarlo, regole e novità per gli stagionali

    La Legge 7 aprile 2025 numero 56 contenente “Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946” ha messo la parola fine, tra gli altri, al Regio Decreto numero 1657/1923.Il provvedimento in questione, a prima vista, può sembrare irrilevante se non fosse che, per una serie di rinvii normativi, l’attuale ricorso al lavoro intermittente è ammesso proprio per le tipologie di attività indicate nel regio decreto abrogato.La novità ha generato numerosi dubbi tra gli addetti ai lavori, attorno alla possibilità di continuare o meno ad utilizzare legittimamente il contratto a chiamata per mansioni indicate in una norma oramai abrogata.Fortunatamente il Ministero del lavoro ha fornito i chiarimenti tanto attesi con Circolare n.15 del 27 agosto 2025, che conferma quanto già espresso dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con Nota protocollo 1180 del 10 luglio 2025. Analizziamo la questione in dettaglio.

    Allegati

    Circolare n.15 del 27 agosto 2025

    280 KB

    Nota INL n.1180 del 10 luglio 2025

    281 KB

    In quali casi si può ricorrere al job on call?

    Il legislatore, attraverso il Decreto Legislativo 15 giugno 2015 numero 81, articolo 13 e seguenti, circoscrive il legittimo utilizzo del contratto a chiamata (detto anche job on call) ai datori di lavoro che abbiano effettuato la valutazione dei rischi ed esclusivamente a fronte di, in alternativa:

    ipotesi soggettive;

    ipotesi oggettive.

    Ipotesi soggettiveCon riguardo al primo aspetto, il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato, per lo svolgimento di qualsiasi tipologia di attività, con soggetti di età, in alternativa:

    superiore a 55 anni (da intendersi come 55 anni compiuti);

    inferiore a 24 anni (al massimo 23 anni e 364 giorni), fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro i 25 anni.

    Ipotesi oggettiveA prescindere dall’età del lavoratore, il contratto a chiamata può essere utilizzato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o aziendali stipulati dalle RSA / RSU) anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del job on call, chiarisce l’articolo 13, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.Al riguardo il D.M. 23 ottobre 2004 ha stabilito che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”.Come precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con Circolare 8 febbraio 2021, numero 1, la contrattazione collettiva non può stabilire il divieto di ricorrere al job on call.In caso di inerzia o veto delle parti collettive resta comunque possibile stipulare i contratti nelle ipotesi stabilite dal decreto ministeriale del 2004.

    I chiarimenti ministeriali

    Alla luce dell’abrogazione del Regio Decreto numero 2657/1923, a decorrere dallo scorso 9 maggio, ad opera della Legge numero 56/2025, il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno, sentito l’Ufficio legislativo ministeriale, fornire istruzioni in merito alle conseguenze che la citata abrogazione ha sulla disciplina del lavoro intermittente, tenuto conto anche delle “richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico, ove il ricorso a tale tipologia di lavoro risulta particolarmente rilevante”.Sul punto il Ministero conferma l’orientamento espresso dalla Nota INL numero 1180/2025 secondo cui la Legge numero 56/2025 non incide sull’attuale disciplina del lavoro a chiamata, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto numero 2657/1923 “è da considerarsi quale rinvio meramente materiale” che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che “le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama”.In definitiva, le attività elencate nella tabella allegata al regio decreto, in quanto incorporate nel D.M. del 2004, devono “ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. 2657/1923”.

    Quali effetti sui contratti a chiamata?

    Grazie ai chiarimenti forniti dall’INL prima e dal Ministero del Lavoro poi, nonostante l’abrogazione del Regio decreto le attività indicate nella tabella allo stesso allegata possono continuare ad essere utilizzate ai fini della stipula del contratto di lavoro intermittente “anche nel settore turistico”.

    Casi in cui è vietato il ricorso al job on call

    Al di là delle ipotesi oggettive o soggettive, è vietato utilizzare il lavoro a chiamata:

    per la sostituzione di lavoratori in sciopero;

    presso unità produttive dove si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o presso unità produttive in cui sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione di orario in regime di cassa integrazione guadagni (il divieto opera per i lavoratori adibiti alle medesime mansioni svolte da quelli licenziati o sospesi con orario ridotto);

    da parte di aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi, secondo la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

    Stando alla Lettera Circolare INL del 15 marzo 2018, numero 49 in assenza del documento di valutazione dei rischi (DVR) il rapporto intermittente è automaticamente convertito in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di norma a tempo parziale.

    Durata massima

    Fermi restando i presupposti di instaurazione del contratto, il lavoro a chiamata è ammesso, per ciascun dipendente con lo stesso datore di lavoro, per un periodo non eccedente le 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.Fanno eccezione i settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo.In caso di superamento del periodo citato il rapporto si trasforma in contratto a tempo pieno e indeterminato.

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