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    Colf, Badanti e baby-sitter, nuovo CCNL: ecco quando arrivano gli aumenti di 100 euro

    Buone notizie per colf, badanti e baby sitter. Lo scorso 28 ottobre le organizzazioni Fidaldo e Domina hanno sottoscritto con le sigle sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico stipulato in data 8 ottobre 2020 e scaduto il 31 dicembre 2022.Il nuovo contratto decorre dal 1° novembre 2025 e in scadenza il 31 ottobre 2028.Parlando di soldi, è previsto un aumento pari a 100 euro lordi a regime sul livello medio BS. Cifra da sommare agli ulteriori “135,75 euro, frutto del recupero del costo della vita (indice Istat)” avvenuto nel periodo 2021-2025, come si legge nei comunicati delle sigle sindacali.Il nuovo accordo prevede poi notevoli stanziamenti sul fronte del sostegno alla genitorialità oltre al diritto di fruire di permessi per l’assistenza ai familiari con gravi disabilità.Valorizzata infine la formazione certificata promossa da Ebincolf, che passa da 11 a 30 euro.Ecco in dettaglio le novità per chi lavora come colf, badante o baby sitter e quando vedrà gli aumenti fissati dal nuovo ccnl.Resta aggiornato sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Aumenti di stipendio per Colf, badanti e baby sitter

    Variazione periodica dei minimi retributivi

    Aumentano anche le indennità mensili

    Tutela di maternità, paternità e genitorialità

    Permessi

    Aumenti di stipendio per Colf, badanti e baby sitter

    Le parti stipulanti l’accordo del 28 ottobre 2025 hanno decretato (articolo 55) un aumento dei minimi retributivi per il periodo di vigenza contrattuale. Per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS l’aumento sarà di 100 euro lordi con i seguenti importi mensili e relative decorrenze:

    40 euro dal 1° gennaio 2026;

    30 euro dal 1° gennaio 2027;

    15 euro dal 1° gennaio 2028;

    15 euro dal 1° settembre 2028.

    Per tutti gli altri livelli e tabelle l’aumento dei minimi sarà riproporzionato con le stesse modalità e termini.Per le retribuzioni minime contrattuali dei livelli A e AS, si legge nel testo dell’accordo, sulle quali verranno “applicati gli aumenti sono quelle risultanti nelle Tabelle A e C”.

    Variazione periodica dei minimi retributivi

    Alle retribuzioni incrementate ai sensi dell’articolo 55 si applicherà il sistema di variazione periodica dei minimi retributivi previsto dal CCNL.Non a caso, le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali di vitto e alloggio sono variati, da parte della Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo, secondo le variazioni del costo della vita delle famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT al 30 novembre di ogni anno.Pertanto, con riguardo ad un livello BS convivente la retribuzione per colf e badanti sarà così determinata:

    retribuzione in corso a dicembre 2025 + euro 40,00 + ISTAT ai sensi dell’articolo 38 del CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2026;

    retribuzione in corso a gennaio 2026 + euro 30,00 + ISTAT ai sensi dell’articolo 38 del CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2027;

    retribuzione in corso a gennaio 2027 + euro 15,00 + ISTAT ai sensi dell’articolo 38 del CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2028;

    retribuzione in corso a gennaio 2028 + euro 15,00 = nuova retribuzione decorrente da settembre 2028.

    Aumentano anche le indennità mensili

    A norma dell’articolo 34, comma 7 del CCNL al lavoratore inquadrato nei livelli B, B super, C super e D super in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, è dovuta un’indennità mensile, di cui alla Tabella L del contratto.L’accordo di rinnovo aggiorna l’indennità a 30 euro mensili a partire dal 1° gennaio 2026.  

    Tutela di maternità, paternità e genitorialità

    Il novellato articolo 25 del CCNL riconosce (comma 7) il diritto al genitore, per ogni figlio, di astenersi dal lavoro secondo le seguenti modalità:

    la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità e senza soluzione di continuità con esso, per un periodo continuativo non superiore a quattro mesi senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto;

    il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, trascorso il periodo di congedo di paternità alternativo e senza soluzione di continuità con esso, per un periodo continuativo non eccedente i quattro mesi senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto.

    Si riconosce altresì al padre o genitore intenzionale, lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.Il congedo è fruibile entro lo stesso arco temporale anche in caso di morte perinatale del figlio.Da ultimo, il nuovo articolo 25 del contratto collettivo dispone che, dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, alla cessazione del congedo di maternità e / o di paternità alternativo e dell’eventuale congedo parentale di cui al comma 7 dello stesso articolo, la lavoratrice e / o il lavoratore che ne fruiscono non possono essere licenziati, salvo che per giusta causa.Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice o dal lavoratore nel periodo in argomento sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta o se non intervenute nelle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del Codice civile.Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice e / o del lavoratore.

    Permessi

    L’accordo di rinnovo ha modificato anche l’articolo 19 in tema di permessi ai lavoratori.Questi ultimi, nello specifico, potranno fruire (comma 2) dei permessi retribuiti e di ulteriori permessi non retribuiti, su accordo tra le parti, per assistere familiari con grave disabilità certificata, in particolare:

    coniuge / parte di unione civile / convivente di fatto;

    parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora il genitore o il coniuge / parte di unione civile / convivente di fatto risultante dallo stato di famiglia della persona in situazione di grave disabilità certificata siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

    Si ricorda che i permessi retribuiti spettano nel rispetto delle seguenti quantità:

    per i lavoratori conviventi 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’articolo 14, comma 2 del CCNL;

    12 ore annue per i lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali.

    Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore vengono riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato. […]

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    Buone notizie per colf, badanti e baby sitter. Lo scorso 28 ottobre le organizzazioni Fidaldo e Domina hanno sottoscritto con le sigle sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico stipulato in data 8 ottobre 2020 e scaduto il 31 dicembre 2022.Il nuovo contratto decorre dal 1° novembre 2025 e in scadenza il 31 ottobre 2028.Parlando di soldi, è previsto un aumento pari a 100 euro lordi a regime sul livello medio BS. Cifra da sommare agli ulteriori “135,75 euro, frutto del recupero del costo della vita (indice Istat)” avvenuto nel periodo 2021-2025, come si legge nei comunicati delle sigle sindacali.Il nuovo accordo prevede poi notevoli stanziamenti sul fronte del sostegno alla genitorialità oltre al diritto di fruire di permessi per l’assistenza ai familiari con gravi disabilità.Valorizzata infine la formazione certificata promossa da Ebincolf, che passa da 11 a 30 euro.Ecco in dettaglio le novità per chi lavora come colf, badante o baby sitter e quando vedrà gli aumenti fissati dal nuovo ccnl.Resta aggiornato sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

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    Aumenti di stipendio per Colf, badanti e baby sitter

    Variazione periodica dei minimi retributivi

    Aumentano anche le indennità mensili

    Tutela di maternità, paternità e genitorialità

    Permessi

    Aumenti di stipendio per Colf, badanti e baby sitter

    Le parti stipulanti l’accordo del 28 ottobre 2025 hanno decretato (articolo 55) un aumento dei minimi retributivi per il periodo di vigenza contrattuale. Per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS l’aumento sarà di 100 euro lordi con i seguenti importi mensili e relative decorrenze:

    40 euro dal 1° gennaio 2026;

    30 euro dal 1° gennaio 2027;

    15 euro dal 1° gennaio 2028;

    15 euro dal 1° settembre 2028.

    Per tutti gli altri livelli e tabelle l’aumento dei minimi sarà riproporzionato con le stesse modalità e termini.Per le retribuzioni minime contrattuali dei livelli A e AS, si legge nel testo dell’accordo, sulle quali verranno “applicati gli aumenti sono quelle risultanti nelle Tabelle A e C”.

    Variazione periodica dei minimi retributivi

    Alle retribuzioni incrementate ai sensi dell’articolo 55 si applicherà il sistema di variazione periodica dei minimi retributivi previsto dal CCNL.Non a caso, le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali di vitto e alloggio sono variati, da parte della Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo, secondo le variazioni del costo della vita delle famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT al 30 novembre di ogni anno.Pertanto, con riguardo ad un livello BS convivente la retribuzione per colf e badanti sarà così determinata:

    retribuzione in corso a dicembre 2025 + euro 40,00 + ISTAT ai sensi dell’articolo 38 del CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2026;

    retribuzione in corso a gennaio 2026 + euro 30,00 + ISTAT ai sensi dell’articolo 38 del CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2027;

    retribuzione in corso a gennaio 2027 + euro 15,00 + ISTAT ai sensi dell’articolo 38 del CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2028;

    retribuzione in corso a gennaio 2028 + euro 15,00 = nuova retribuzione decorrente da settembre 2028.

    Aumentano anche le indennità mensili

    A norma dell’articolo 34, comma 7 del CCNL al lavoratore inquadrato nei livelli B, B super, C super e D super in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, è dovuta un’indennità mensile, di cui alla Tabella L del contratto.L’accordo di rinnovo aggiorna l’indennità a 30 euro mensili a partire dal 1° gennaio 2026.  

    Tutela di maternità, paternità e genitorialità

    Il novellato articolo 25 del CCNL riconosce (comma 7) il diritto al genitore, per ogni figlio, di astenersi dal lavoro secondo le seguenti modalità:

    la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità e senza soluzione di continuità con esso, per un periodo continuativo non superiore a quattro mesi senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto;

    il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, trascorso il periodo di congedo di paternità alternativo e senza soluzione di continuità con esso, per un periodo continuativo non eccedente i quattro mesi senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto.

    Si riconosce altresì al padre o genitore intenzionale, lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.Il congedo è fruibile entro lo stesso arco temporale anche in caso di morte perinatale del figlio.Da ultimo, il nuovo articolo 25 del contratto collettivo dispone che, dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, alla cessazione del congedo di maternità e / o di paternità alternativo e dell’eventuale congedo parentale di cui al comma 7 dello stesso articolo, la lavoratrice e / o il lavoratore che ne fruiscono non possono essere licenziati, salvo che per giusta causa.Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice o dal lavoratore nel periodo in argomento sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta o se non intervenute nelle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del Codice civile.Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice e / o del lavoratore.

    Permessi

    L’accordo di rinnovo ha modificato anche l’articolo 19 in tema di permessi ai lavoratori.Questi ultimi, nello specifico, potranno fruire (comma 2) dei permessi retribuiti e di ulteriori permessi non retribuiti, su accordo tra le parti, per assistere familiari con grave disabilità certificata, in particolare:

    coniuge / parte di unione civile / convivente di fatto;

    parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora il genitore o il coniuge / parte di unione civile / convivente di fatto risultante dallo stato di famiglia della persona in situazione di grave disabilità certificata siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

    Si ricorda che i permessi retribuiti spettano nel rispetto delle seguenti quantità:

    per i lavoratori conviventi 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’articolo 14, comma 2 del CCNL;

    12 ore annue per i lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali.

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    Buone notizie per colf, badanti e baby sitter. Lo scorso 28 ottobre le organizzazioni Fidaldo e Domina hanno sottoscritto con le sigle sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico stipulato in data 8 ottobre 2020 e scaduto il 31 dicembre 2022.Il nuovo contratto decorre dal 1° novembre 2025 e in scadenza il 31 ottobre 2028.Parlando di soldi, è previsto un aumento pari a 100 euro lordi a regime sul livello medio BS. Cifra da sommare agli ulteriori “135,75 euro, frutto del recupero del costo della vita (indice Istat)” avvenuto nel periodo 2021-2025, come si legge nei comunicati delle sigle sindacali.Il nuovo accordo prevede poi notevoli stanziamenti sul fronte del sostegno alla genitorialità oltre al diritto di fruire di permessi per l’assistenza ai familiari con gravi disabilità.Valorizzata infine la formazione certificata promossa da Ebincolf, che passa da 11 a 30 euro.Ecco in dettaglio le novità per chi lavora come colf, badante o baby sitter e quando vedrà gli aumenti fissati dal nuovo ccnl.Resta aggiornato sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

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    Aumenti di stipendio per Colf, badanti e baby sitter

    Variazione periodica dei minimi retributivi

    Aumentano anche le indennità mensili

    Tutela di maternità, paternità e genitorialità

    Permessi

    Aumenti di stipendio per Colf, badanti e baby sitter

    Le parti stipulanti l’accordo del 28 ottobre 2025 hanno decretato (articolo 55) un aumento dei minimi retributivi per il periodo di vigenza contrattuale. Per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS l’aumento sarà di 100 euro lordi con i seguenti importi mensili e relative decorrenze:

    40 euro dal 1° gennaio 2026;

    30 euro dal 1° gennaio 2027;

    15 euro dal 1° gennaio 2028;

    15 euro dal 1° settembre 2028.

    Per tutti gli altri livelli e tabelle l’aumento dei minimi sarà riproporzionato con le stesse modalità e termini.Per le retribuzioni minime contrattuali dei livelli A e AS, si legge nel testo dell’accordo, sulle quali verranno “applicati gli aumenti sono quelle risultanti nelle Tabelle A e C”.

    Variazione periodica dei minimi retributivi

    Alle retribuzioni incrementate ai sensi dell’articolo 55 si applicherà il sistema di variazione periodica dei minimi retributivi previsto dal CCNL.Non a caso, le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali di vitto e alloggio sono variati, da parte della Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo, secondo le variazioni del costo della vita delle famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT al 30 novembre di ogni anno.Pertanto, con riguardo ad un livello BS convivente la retribuzione per colf e badanti sarà così determinata:

    retribuzione in corso a dicembre 2025 + euro 40,00 + ISTAT ai sensi dell’articolo 38 del CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2026;

    retribuzione in corso a gennaio 2026 + euro 30,00 + ISTAT ai sensi dell’articolo 38 del CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2027;

    retribuzione in corso a gennaio 2027 + euro 15,00 + ISTAT ai sensi dell’articolo 38 del CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2028;

    retribuzione in corso a gennaio 2028 + euro 15,00 = nuova retribuzione decorrente da settembre 2028.

    Aumentano anche le indennità mensili

    A norma dell’articolo 34, comma 7 del CCNL al lavoratore inquadrato nei livelli B, B super, C super e D super in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, è dovuta un’indennità mensile, di cui alla Tabella L del contratto.L’accordo di rinnovo aggiorna l’indennità a 30 euro mensili a partire dal 1° gennaio 2026.  

    Tutela di maternità, paternità e genitorialità

    Il novellato articolo 25 del CCNL riconosce (comma 7) il diritto al genitore, per ogni figlio, di astenersi dal lavoro secondo le seguenti modalità:

    la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità e senza soluzione di continuità con esso, per un periodo continuativo non superiore a quattro mesi senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto;

    il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, trascorso il periodo di congedo di paternità alternativo e senza soluzione di continuità con esso, per un periodo continuativo non eccedente i quattro mesi senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto.

    Si riconosce altresì al padre o genitore intenzionale, lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.Il congedo è fruibile entro lo stesso arco temporale anche in caso di morte perinatale del figlio.Da ultimo, il nuovo articolo 25 del contratto collettivo dispone che, dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, alla cessazione del congedo di maternità e / o di paternità alternativo e dell’eventuale congedo parentale di cui al comma 7 dello stesso articolo, la lavoratrice e / o il lavoratore che ne fruiscono non possono essere licenziati, salvo che per giusta causa.Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice o dal lavoratore nel periodo in argomento sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta o se non intervenute nelle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del Codice civile.Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice e / o del lavoratore.

    Permessi

    L’accordo di rinnovo ha modificato anche l’articolo 19 in tema di permessi ai lavoratori.Questi ultimi, nello specifico, potranno fruire (comma 2) dei permessi retribuiti e di ulteriori permessi non retribuiti, su accordo tra le parti, per assistere familiari con grave disabilità certificata, in particolare:

    coniuge / parte di unione civile / convivente di fatto;

    parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora il genitore o il coniuge / parte di unione civile / convivente di fatto risultante dallo stato di famiglia della persona in situazione di grave disabilità certificata siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

    Si ricorda che i permessi retribuiti spettano nel rispetto delle seguenti quantità:

    per i lavoratori conviventi 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’articolo 14, comma 2 del CCNL;

    12 ore annue per i lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali.

    Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore vengono riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato. […]

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    5 errori da evitare nella gestione della fatturazione elettronica

    Una fattura elettronica sbagliata può bloccare l’incasso per intere settimane: basta un numero di codice cliente errato, un campo omesso o una conservazione non a norma per generare fruiti inattesi che gravano su flussi di cassa, tempo e tranquillità. Per le piccole e medie imprese, per i professionisti in regime forfettario o per lo staff amministrativo degli studi professionali, diventa dunque strategico anticipare i problemi anziché correre ai ripari.

    Le procedure digitali della fatturazione elettronica impongono attenzione ai dettagli: ogni scarto dall’Agenzia delle Entrate o ogni mancanza nella conservazione dei dati può tradursi in un vero e proprio blocco dell’incasso o in sanzioni.

    Dal corretto tracciato XML all’indicazione dell’imposta di bollo virtuale, fino all’archiviazione sicura e all’integrazione con la contabilità, un processo ben strutturato aiuta a ridurre il rischio. In questo approfondimento affronteremo i cinque errori più comuni nella fatturazione elettronica, spiegandoli in modo chiaro e proponendo soluzioni immediate da attivare oggi stesso.

    Indice

    Errore 1: compilare a mano il file xml

    Errore 2: dimenticare l’imposta di bollo virtuale

    Errore 3: non controllare gli scarti dal sistema di interscambio

    Errore 4: archiviare le fatture solo sul pc locale

    Errore 5: trascurare l’integrazione con la contabilità

    Errore 1: compilare a mano il file xml

    Molti enti ancora tentano di generare il file XML per la fattura elettronica manualmente, compilando i campi in modo artigianale o adattando modelli Excel. Il rischio è elevato: inserimento di codici errati, omissione di campi obbligatori, numerazione non progressiva, firma digitale assente, o struttura non conforme al tracciato. Ad esempio, fra gli errori più frequenti del Sistema di Interscambio (SDI) troviamo formati non conformi o campi “codice destinatario” inseriti in modo errato.Soluzione: usare un software di fatturazione elettronica che rispetti il tracciato aggiornato, guidi i campi obbligatori (cedente/prestatore, cessionario/committente, dati IVA, natura, importi), generi automaticamente l’XML e gestisca l’invio allo SDI. In questo modo si abbassa drasticamente il rischio di scarto SDI e si accelera l’emissione, evitando che “basta un codice cliente sbagliato per bloccare i pagamenti”.

    Errore 2: dimenticare l’imposta di bollo virtuale

    In certi casi la fattura elettronica è soggetta all’imposta di bollo virtuale: se la fattura è senza addebito IVA e l’importo supera i € 77,47 deve essere applicata la marca da bollo virtuale di € 2. L’omissione di questa applicazione comporta potenziali sanzioni (da 2 € a 10 € per ciascun documento non in regola) e rischia di generare ravvedimenti.

    La soluzione è attivare la funzione automatica nel software che:

    calcoli l’importo della fattura e individui se è superiore a 77,47 € e senza addebito IVA;

    apponga il campo “Bollo virtuale = SI” nell’XML sotto il tracciato ufficiale;

    inserisca la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. 642/1972 e del DM 17/06/2014” nella fattura.

    Inoltre, è fondamentale impostare il versamento trimestrale dell’imposta in scadenza (es. 30 novembre per fatture emesse nel 3° trimestre).

    Errore 3: non controllare gli scarti dal sistema di interscambio

    Inviare la fattura non basta: se lo SDI rileva un problema, essa può essere scartata e quindi ritenuta non emessa. Gli scarti più frequenti comprendono errori nei campi partita IVA, codice fiscale, codice destinatario, numerazione duplicata. Ignorare le notifiche di scarto significa che la fattura non verrà recapitata al cliente, generando un ritardo nell’incasso e potenziali sanzioni.

    Soluzione:

    imposta alert automatici nel gestionale che notificano la ricezione di una “ricevuta di scarto”;

    verifica ogni giorno l’esito nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate;

    in caso di scarto, correggi la fattura e reinviala entro 5 giorni dalla notifica (o comunque prima della scadenza d’emissione).

    Adottare questa prassi fa la differenza: la tempestività consente di evitare che l’errore si trasformi in un ritardo dell’incasso.

    Errore 4: archiviare le fatture solo sul pc locale

    Un errore frequente è considerare conclusa la procedura dopo l’emissione e l’invio: l’archiviazione rimane relega­ta solo su un PC o su un server interno, senza conservazione digitale a norma. In caso di guasto dell’hardware o perdita di dati, si rischia di non rispettare il termine legale della conservazione (10 anni).

    Soluzione: attiva un “servizio di conservazione digitale certificato in cloud”, conforme ai requisiti della normativa (formato, integrità, leggibilità, backup remoto). Ciò garantisce che le fatture restino reperibili per controlli, audit o richieste dei clienti. Integrare questa fase nel workflow aziendale eleva il controllo e riduce il rischio di perdita dei dati.

    Errore 5: trascurare l’integrazione con la contabilità

    Molte PMI e professionisti gestiscono la fatturazione elettronica come flusso separato dal sistema contabile o gestionale. Il doppio inserimento manuale dei dati comporta perdita di tempo, errori (es. importi, codici IVA, numeri fattura) e allunga il ciclo amministrativo.

    Soluzione: scegli un software di gestione della fatturazione elettronica che supporti l’integrazione automatica con la prima nota o il gestionale contabile. In questo modo:

    i dati emessi vengono trasferiti automaticamente nella contabilità;

    si evita il reinserimento manuale, il rischio di errori e la duplicazione di operazioni;

    si accorcia il tempo tra emissione fattura, registrazione contabile e incasso.

    Questo approccio consente un controllo più solido del ciclo attivo, migliore visibilità sul cash-flow e minor rischio di scontri fiscali.

    Evitare questi cinque errori, compilazione manuale del file XML, omissione del bollo virtuale, mancato controllo degli scarti SDI, archiviazione non conforme e assenza di integrazione contabile, permette a PMI, forfettari e studi professionali di ridurre sanzioni e ritardi, migliorando al tempo stesso la gestione dell’intero ciclo di fatturazione elettronica. […]

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