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Categoria: leggioggi.it
Sicurezza sul lavoro: arrivano bonus/malus Inail, badge digitale e nuove regole SIISL. Le novità
Il Decreto Sicurezza (D.L. 31 ottobre 2025, n. 159) introduce un insieme articolato di misure pensate per innalzare il livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con interventi che toccano sia gli aspetti contributivi sia quelli organizzativi e ispettivi. Il provvedimento arriva in un contesto in cui la prevenzione degli infortuni e il contrasto alle irregolarità rappresentano una priorità assoluta, e per questo prevede strumenti più avanzati, criteri più stringenti e una maggiore responsabilizzazione dei datori di lavoro. Tra le novità più rilevanti, la revisione delle aliquote INAIL, l’introduzione della tessera di riconoscimento digitale anticontraffazione per chi opera nei cantieri e in settori ad alto rischio, il rafforzamento dell’attività di vigilanza dell’INL con assunzioni dedicate e l’obbligo, dal 2026, di utilizzare la piattaforma SIISL per pubblicare le offerte di lavoro quando si richiedono benefici contributivi. Significativo anche il nuovo sistema di tracciamento dei “mancati infortuni”, concepito per supportare le imprese nel miglioramento costante degli standard di sicurezza.In questo articolo analizziamo in modo chiaro e ordinato tutte le novità previste dal decreto.Resta aggiornato sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.
Indice
Revisione delle aliquote INAIL
Tessera di riconoscimento digitale
Rafforzamento dei controlli su appalti e subappalti
Potenziamento dell’INL
Tracciamento dei mancati infortuni
La piattaforma SIISL
Revisione delle aliquote INAIL
A decorrere dal 1° gennaio 2026 (articolo 1, comma 1, D.L. numero 159/2025) INAIL è autorizzato a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.Sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.Sempre a partire dal prossimo 1° gennaio INAIL è autorizzato a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del titolo II del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. numero 1124/1965, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.All’attuazione delle disposizioni in argomento si provvede, su proposta dell’INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto – legge.
Tessera di riconoscimento digitale
L’articolo 3, comma 2 del Decreto numero 159/2025 al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, impone alle imprese che operano:
nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato;
negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (da individuare con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali);
di fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione.Il supporto, utilizzato come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è reso disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).Per i soggetti assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico e precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità che saranno definite (anch’esse) con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali).
Rafforzamento dei controlli su appalti e subappalti
L’articolo 29, comma 7 del Decreto – Legge 2 marzo 2024, numero 19 incarica l’INL di rilasciare, all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, un apposito attestato.Inoltre, previo assenso del datore di lavoro, quest’ultimo è iscritto in un apposito elenco informatico (consultabile pubblicamente sul sito dell’INL “ispettorato.gov.it”) denominato “Lista di conformità INL”.Sul punto il Decreto Sicurezza (articolo 3, comma 1) dispone che, ai fini del rilascio dell’attestato, l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, dispone “in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato”.
Potenziamento dell’INL
L’Ispettorato nazionale del lavoro (articolo 4, comma 1) è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 300 unità di personale.
Tracciamento dei mancati infortuni
Con l’obiettivo di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con l’INAIL e sentite le parti sociali, adotta (articolo 15) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.Con le modalità che saranno definite con apposito DM le imprese sono altresì incaricate di comunicare i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza.Prevista altresì la predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.
La piattaforma SIISL
L’articolo 14, comma 1 introduce, per i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi (comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche), l’obbligo, a decorrere dal 1° aprile 2026, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).Ai fini del riconoscimento dei benefici resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.A decorrere sempre dal 1° aprile 2026 le comunicazioni obbligatorie rese con modello UNILAV possono essere effettuate dai datori di lavoro o loro intermediari incaricati (abilitati e autorizzati ai sensi della Legge numero 12/1979), anche per il tramite del sistema SIISL.La piattaforma espone gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall’utente iscritto e li rende disponibili al datore di lavoro, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del DL Sicurezza, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni appena descritte.
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Il Decreto Sicurezza (D.L. 31 ottobre 2025, n. 159) introduce un insieme articolato di misure pensate per innalzare il livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con interventi che toccano sia gli aspetti contributivi sia quelli organizzativi e ispettivi. Il provvedimento arriva in un contesto in cui la prevenzione degli infortuni e il contrasto alle irregolarità rappresentano una priorità assoluta, e per questo prevede strumenti più avanzati, criteri più stringenti e una maggiore responsabilizzazione dei datori di lavoro. Tra le novità più rilevanti, la revisione delle aliquote INAIL, l’introduzione della tessera di riconoscimento digitale anticontraffazione per chi opera nei cantieri e in settori ad alto rischio, il rafforzamento dell’attività di vigilanza dell’INL con assunzioni dedicate e l’obbligo, dal 2026, di utilizzare la piattaforma SIISL per pubblicare le offerte di lavoro quando si richiedono benefici contributivi. Significativo anche il nuovo sistema di tracciamento dei “mancati infortuni”, concepito per supportare le imprese nel miglioramento costante degli standard di sicurezza.In questo articolo analizziamo in modo chiaro e ordinato tutte le novità previste dal decreto.Resta aggiornato sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.
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Revisione delle aliquote INAIL
Tessera di riconoscimento digitale
Rafforzamento dei controlli su appalti e subappalti
Potenziamento dell’INL
Tracciamento dei mancati infortuni
La piattaforma SIISL
Revisione delle aliquote INAIL
A decorrere dal 1° gennaio 2026 (articolo 1, comma 1, D.L. numero 159/2025) INAIL è autorizzato a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.Sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.Sempre a partire dal prossimo 1° gennaio INAIL è autorizzato a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del titolo II del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. numero 1124/1965, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.All’attuazione delle disposizioni in argomento si provvede, su proposta dell’INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto – legge.
Tessera di riconoscimento digitale
L’articolo 3, comma 2 del Decreto numero 159/2025 al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, impone alle imprese che operano:
nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato;
negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (da individuare con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali);
di fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione.Il supporto, utilizzato come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è reso disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).Per i soggetti assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico e precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità che saranno definite (anch’esse) con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali).
Rafforzamento dei controlli su appalti e subappalti
L’articolo 29, comma 7 del Decreto – Legge 2 marzo 2024, numero 19 incarica l’INL di rilasciare, all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, un apposito attestato.Inoltre, previo assenso del datore di lavoro, quest’ultimo è iscritto in un apposito elenco informatico (consultabile pubblicamente sul sito dell’INL “ispettorato.gov.it”) denominato “Lista di conformità INL”.Sul punto il Decreto Sicurezza (articolo 3, comma 1) dispone che, ai fini del rilascio dell’attestato, l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, dispone “in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato”.
Potenziamento dell’INL
L’Ispettorato nazionale del lavoro (articolo 4, comma 1) è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 300 unità di personale.
Tracciamento dei mancati infortuni
Con l’obiettivo di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con l’INAIL e sentite le parti sociali, adotta (articolo 15) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.Con le modalità che saranno definite con apposito DM le imprese sono altresì incaricate di comunicare i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza.Prevista altresì la predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.
La piattaforma SIISL
L’articolo 14, comma 1 introduce, per i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi (comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche), l’obbligo, a decorrere dal 1° aprile 2026, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).Ai fini del riconoscimento dei benefici resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.A decorrere sempre dal 1° aprile 2026 le comunicazioni obbligatorie rese con modello UNILAV possono essere effettuate dai datori di lavoro o loro intermediari incaricati (abilitati e autorizzati ai sensi della Legge numero 12/1979), anche per il tramite del sistema SIISL.La piattaforma espone gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall’utente iscritto e li rende disponibili al datore di lavoro, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del DL Sicurezza, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni appena descritte.
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La piattaforma SIISL
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A decorrere dal 1° gennaio 2026 (articolo 1, comma 1, D.L. numero 159/2025) INAIL è autorizzato a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.Sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.Sempre a partire dal prossimo 1° gennaio INAIL è autorizzato a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del titolo II del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. numero 1124/1965, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.All’attuazione delle disposizioni in argomento si provvede, su proposta dell’INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto – legge.
Tessera di riconoscimento digitale
L’articolo 3, comma 2 del Decreto numero 159/2025 al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, impone alle imprese che operano:
nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato;
negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (da individuare con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali);
di fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione.Il supporto, utilizzato come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è reso disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).Per i soggetti assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico e precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità che saranno definite (anch’esse) con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali).
Rafforzamento dei controlli su appalti e subappalti
L’articolo 29, comma 7 del Decreto – Legge 2 marzo 2024, numero 19 incarica l’INL di rilasciare, all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, un apposito attestato.Inoltre, previo assenso del datore di lavoro, quest’ultimo è iscritto in un apposito elenco informatico (consultabile pubblicamente sul sito dell’INL “ispettorato.gov.it”) denominato “Lista di conformità INL”.Sul punto il Decreto Sicurezza (articolo 3, comma 1) dispone che, ai fini del rilascio dell’attestato, l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, dispone “in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato”.
Potenziamento dell’INL
L’Ispettorato nazionale del lavoro (articolo 4, comma 1) è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 300 unità di personale.
Tracciamento dei mancati infortuni
Con l’obiettivo di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con l’INAIL e sentite le parti sociali, adotta (articolo 15) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.Con le modalità che saranno definite con apposito DM le imprese sono altresì incaricate di comunicare i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza.Prevista altresì la predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.
La piattaforma SIISL
L’articolo 14, comma 1 introduce, per i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi (comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche), l’obbligo, a decorrere dal 1° aprile 2026, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).Ai fini del riconoscimento dei benefici resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.A decorrere sempre dal 1° aprile 2026 le comunicazioni obbligatorie rese con modello UNILAV possono essere effettuate dai datori di lavoro o loro intermediari incaricati (abilitati e autorizzati ai sensi della Legge numero 12/1979), anche per il tramite del sistema SIISL.La piattaforma espone gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall’utente iscritto e li rende disponibili al datore di lavoro, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del DL Sicurezza, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni appena descritte.
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Accompagnamento: chi si muove solo con supervisione ha diritto all’indennità. La svolta
La deambulazione con necessità di supervisione continua non è idonea ad escludere il diritto all’indennità di accompagnamento per mancanza del requisito dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.A stabilirlo la Corte di cassazione con ordinanza numero 28212 del 23 ottobre 2025.Secondo gli Ermellini la supervisione continua e non episodica della persona implica necessariamente che l’attività di deambulazione non possa essere compiuta in autonomia.Analizziamo la questione in dettaglio.
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Indice
I fatti all’origine della controversia
I motivi del ricorso
I certificati medici
Il pensiero della Cassazione
L’indennità di accompagnamento
I requisiti
Importo e durata
Incompatibilità
I fatti all’origine della controversia
La controversia all’esame della Cassazione trae origine dalla sentenza numero 176/2021 del Tribunale di Macerata che definiva il giudizio di rinvio dichiarando il diritto all’indennità di accompagnamento a beneficio degli eredi del soggetto medio tempore deceduto.I giudici condannavano l’INPS al pagamento della prestazione a beneficio degli eredi dal 1° novembre 2014 alla data del decesso.Per la cassazione della sentenza ricorrevano gli eredi del defunto con ricorso affidato a un unico motivo. L’Istituto ha resistito con controricorso.
I motivi del ricorso
Gli eredi sostengono che il giudice “del rescissorio ha errato nel ritenere che la deambulazione” con “appoggio e supervisione continua” non fosse qualificabile quale “impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, requisito previsto dall’articolo 1, della Legge numero 18/1980 per poter beneficiare dell’indennità di accompagnamento.
I certificati medici
Nel certificato del medico del 16 settembre 2013, trascritto nelle sue parti essenziali nel ricorso per cassazione, risultava “andatura a piccoli passi e necessità d’aiuto per l’elevato rischio di cadute”.Nel documento si raccomandava “supervisione / aiuto in tutte le attività della vita quotidiana che prevedano spostamenti e trasferimenti”.Dalla motivazione della sentenza impugnata emergeva peraltro che il CTU (Consulente tecnico d’ufficio) nel rispondere alle note critiche del CTP (Consulente tecnico di parte) sulla questione della retrodatazione dei requisiti al settembre 2013, ha “rilevato che nel corso della visita peritale del 27/11/2014 la deambulazione era molto cautelata, avveniva con base allargata, con l’aiuto di appoggi e supervisione continua”.Il giudice del rescissorio, si legge nella sentenza, nel fare proprie le considerazioni svolte dal CTU, ha ritenuto che tale condizione non integrasse il requisito di cui all’articolo 1, della Legge numero 18/1980 per la mancanza della necessità dell’aiuto continuo di un accompagnatore durante la deambulazione.
Il pensiero della Cassazione
Investita della questione la Suprema Corte ritiene che il “giudice del rescissorio” ha “errato nella applicazione dell’art. 1 della legge n. 18/1980, laddove ha ritenuto che la deambulazione con necessità di supervisione continua non rientrasse” nell’ambito del “requisito della impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”.
Scarica qui sotto l’ordinanza del 23 ottobre 2025.
Allegati
Cassazione, ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025
595 KB
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L’indennità di accompagnamento
La descritta sentenza della Cassazione interessa la prestazione economica dell’indennità di accompagnamento, disciplinata con Legge 11 febbraio 1980, numero 18.Il sussidio è destinato ai soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore ovvero l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
I requisiti
L’indennità di accompagnamento è riconosciuta a quanti sono in possesso dei seguenti requisiti:
riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100 per cento);
riconoscimento dell’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
riconoscimento dell’impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari è necessaria l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
per i cittadini stranieri extracomunitari è richiesto il possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno;
residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Importo e durata
La prestazione, previa domanda all’INPS, è liquidata dall’Istituto al soggetto beneficiario in dodici quote mensili, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile.
Il pagamento dell’indennità è sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato, per un periodo superiore a 29 giorni. Con riguardo all’annualità corrente l’importo dell’indennità si attesta a 542,02 euro mensili, in aumento rispetto ai 531,76 euro del 2024.
Incompatibilità
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Il cittadino ha comunque facoltà di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.La prestazione è invece compatibile con:
lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma;
la titolarità di una patente speciale.
Vige altresì un regime di compatibilità e cumulabilità con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).
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