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    Contributi nuove imprese under 35: si può fare domanda per i 500 euro mensili. Le istruzioni

    Sul portale Inps è disponibile la piattaforma telematica per l’invio delle domande di accesso all’incentivo introdotto con Decreto – Legge 7 maggio 2024 numero 60 (DL Coesione) a beneficio delle nuove imprese avviate da under 35.La misura, disciplinata dall’articolo 21, comma 3, si concretizza in un contributo economico di 500 euro mensili corrisposti dall’INPS per un massimo di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.Possono accedere all’incentivo i soli soggetti che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.Analizziamo la novità in dettaglio, alla luce del Decreto interministeriale attuativo del 3 aprile 2025 e dei chiarimenti INPS forniti con Circolare numero 148 del 28 novembre 2025 e Messaggio numero 3633 del 1° dicembre 2025.Resta aggiornato sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Chi può chiedere l’incentivo imprese under 35

    Misura e decorrenza dell’incentivo

    Natura delle somme percepite

    Come si ottiene l’incentivo

    Entro quando presentare le domande all’INPS

    Normativa sugli aiuti di Stato

    Chi può chiedere l’incentivo imprese under 35

    Possono ottenere l’incentivo economico i soggetti che abbiano avviato un’impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, nei settori indicati al paragrafo 3 della Circolare INPS numero 148/2025, e che, alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, posseggono contestualmente i seguenti requisiti:

    età anagrafica inferiore a 35 anni;

    stato di disoccupazione.

    Stato di disoccupazioneAi sensi del Decreto Legislativo numero 150/2015 sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego.Sono altresì considerati disoccupati i soggetti con reddito da lavoro dipendente o autonomo cui corrisponde un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.Attività svolteI settori ammessi all’incentivo (indicati nel citato paragrafo 3 della circolare INPS) sono identificati nel decreto attuativo assumendo a riferimento i codici ATECO a 2 o 3 digit in vigore fino al 31 dicembre 2024.Si ricorda, tuttavia, che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 che, in quanto tale, differisce dai codici precedentemente in uso.Pertanto, afferma INPS, al fine di attualizzare l’applicazione dei criteri classificatori previsti dal D.M. attuativo per l’ammissione al beneficio, in allegato alla Circolare del 28 novembre è presente l’elenco che individua i corrispondenti codici ATECO 2025 (Allegato n. 1).

    Allegati

    Allegato 1 – Circolare Inps 148/2025

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    Misura e decorrenza dell’incentivo

    L’incentivo è costituito da un contributo economico di 500,00 euro mensili corrisposto dall’INPS per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.La somma spetta a decorrere dal mese successivo quello di presentazione della domanda all’Istituto ed è erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.L’erogazione del contributo è in ogni caso subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell’attività imprenditoriale avviata.Esclusivamente in fase di prima applicazione dell’incentivo, nella sola ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della Circolare numero 148/2025, il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo alla data del 15 maggio 2025 (data di pubblicazione del decreto attuativo) sempre che l’istanza sia presentata all’INPS nei termini previsti.

    Natura delle somme percepite

    Il contributo INPS non concorre alla formazione del reddito rilevante ai fini fiscali, ai sensi del TUIR.Al pari delle altre prestazioni che non concorrono al calcolo dell’IRPEF, l’Istituto ne indica il relativo importo nella Certificazione Unica – Redditi esenti con l’apposito codice identificativo.

    Come si ottiene l’incentivo

    I soggetti interessati devono inoltrare all’Istituto, in modalità esclusivamente telematica, un’istanza contenente le seguenti informazioni:

    Dati identificati dell’impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, quella di invio all’Ufficio del regime delle imprese della comunicazione unica per la nascita delle imprese;

    appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo (paragrafo 3 della Circolare numero 148/2025);

    dati anagrafici e stato occupazionale del soggetto richiedente, aggiornati alla data di avvio dell’attività imprenditoriale.

    La domanda è inviata all’Istituto collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche – Utilizza lo strumento” (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).A seguire, una volta effettuato l’accesso, l’utente seleziona la voce “Incentivo Decreto Coesione”.Per coloro che non sono in possesso di un’identità digitale (utenza SPID, CIE o CNS) l’istanza può essere trasmessa, in alternativa:

    avvalendosi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato;

    chiamando il Contact center INPS, disponibile al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile, a pagamento).

    Entro quando presentare le domande all’INPS

    L’articolo 6, comma 5 del decreto attuativo impone la trasmissione della domanda telematica, a pena di decadenza, entro:

    30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale;

    in alternativa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo, se successivo al punto precedente.

    Ai fini della decorrenza del termine si assume a riferimento la data “di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al decreto – legge n. 7/2007” (Circolare INPS).In fase di prima applicazione della norma INPS precisa che “nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data”.Al contrario, per le attività imprenditoriali avviate in data successiva alla pubblicazione della circolare, il termine di “30 giorni per la presentazione della domanda decorre, in via ordinaria, dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale, come sopra specificata”.Come ulteriormente precisato dall’INPS con Messaggio numero 3633 del 1° dicembre 2025 nell’ipotesi di avvio dell’attività imprenditoriale “antecedente” alla data “del 28 novembre 2025, data di pubblicazione della circolare n. 148/2025, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data”.

    Normativa sugli aiuti di Stato

    Il contributo in parola, a norma dell’articolo 21, comma 3 del Decreto Coesione, costituisce “aiuto di Stato rientrante nelle previsioni di compatibilità di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per il quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha effettuato la relativa comunicazione in esenzione da notifica alla Commissione europea”, chiarisce la Circolare numero 148/2025.

    Foto istock/DisobeyArt […]

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    Sul portale Inps è disponibile la piattaforma telematica per l’invio delle domande di accesso all’incentivo introdotto con Decreto – Legge 7 maggio 2024 numero 60 (DL Coesione) a beneficio delle nuove imprese avviate da under 35.La misura, disciplinata dall’articolo 21, comma 3, si concretizza in un contributo economico di 500 euro mensili corrisposti dall’INPS per un massimo di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.Possono accedere all’incentivo i soli soggetti che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.Analizziamo la novità in dettaglio, alla luce del Decreto interministeriale attuativo del 3 aprile 2025 e dei chiarimenti INPS forniti con Circolare numero 148 del 28 novembre 2025 e Messaggio numero 3633 del 1° dicembre 2025.Resta aggiornato sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

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    Chi può chiedere l’incentivo imprese under 35

    Misura e decorrenza dell’incentivo

    Natura delle somme percepite

    Come si ottiene l’incentivo

    Entro quando presentare le domande all’INPS

    Normativa sugli aiuti di Stato

    Chi può chiedere l’incentivo imprese under 35

    Possono ottenere l’incentivo economico i soggetti che abbiano avviato un’impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, nei settori indicati al paragrafo 3 della Circolare INPS numero 148/2025, e che, alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, posseggono contestualmente i seguenti requisiti:

    età anagrafica inferiore a 35 anni;

    stato di disoccupazione.

    Stato di disoccupazioneAi sensi del Decreto Legislativo numero 150/2015 sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego.Sono altresì considerati disoccupati i soggetti con reddito da lavoro dipendente o autonomo cui corrisponde un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.Attività svolteI settori ammessi all’incentivo (indicati nel citato paragrafo 3 della circolare INPS) sono identificati nel decreto attuativo assumendo a riferimento i codici ATECO a 2 o 3 digit in vigore fino al 31 dicembre 2024.Si ricorda, tuttavia, che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 che, in quanto tale, differisce dai codici precedentemente in uso.Pertanto, afferma INPS, al fine di attualizzare l’applicazione dei criteri classificatori previsti dal D.M. attuativo per l’ammissione al beneficio, in allegato alla Circolare del 28 novembre è presente l’elenco che individua i corrispondenti codici ATECO 2025 (Allegato n. 1).

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    Allegato 1 – Circolare Inps 148/2025

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    Misura e decorrenza dell’incentivo

    L’incentivo è costituito da un contributo economico di 500,00 euro mensili corrisposto dall’INPS per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.La somma spetta a decorrere dal mese successivo quello di presentazione della domanda all’Istituto ed è erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.L’erogazione del contributo è in ogni caso subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell’attività imprenditoriale avviata.Esclusivamente in fase di prima applicazione dell’incentivo, nella sola ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della Circolare numero 148/2025, il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo alla data del 15 maggio 2025 (data di pubblicazione del decreto attuativo) sempre che l’istanza sia presentata all’INPS nei termini previsti.

    Natura delle somme percepite

    Il contributo INPS non concorre alla formazione del reddito rilevante ai fini fiscali, ai sensi del TUIR.Al pari delle altre prestazioni che non concorrono al calcolo dell’IRPEF, l’Istituto ne indica il relativo importo nella Certificazione Unica – Redditi esenti con l’apposito codice identificativo.

    Come si ottiene l’incentivo

    I soggetti interessati devono inoltrare all’Istituto, in modalità esclusivamente telematica, un’istanza contenente le seguenti informazioni:

    Dati identificati dell’impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, quella di invio all’Ufficio del regime delle imprese della comunicazione unica per la nascita delle imprese;

    appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo (paragrafo 3 della Circolare numero 148/2025);

    dati anagrafici e stato occupazionale del soggetto richiedente, aggiornati alla data di avvio dell’attività imprenditoriale.

    La domanda è inviata all’Istituto collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche – Utilizza lo strumento” (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).A seguire, una volta effettuato l’accesso, l’utente seleziona la voce “Incentivo Decreto Coesione”.Per coloro che non sono in possesso di un’identità digitale (utenza SPID, CIE o CNS) l’istanza può essere trasmessa, in alternativa:

    avvalendosi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato;

    chiamando il Contact center INPS, disponibile al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile, a pagamento).

    Entro quando presentare le domande all’INPS

    L’articolo 6, comma 5 del decreto attuativo impone la trasmissione della domanda telematica, a pena di decadenza, entro:

    30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale;

    in alternativa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo, se successivo al punto precedente.

    Ai fini della decorrenza del termine si assume a riferimento la data “di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al decreto – legge n. 7/2007” (Circolare INPS).In fase di prima applicazione della norma INPS precisa che “nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data”.Al contrario, per le attività imprenditoriali avviate in data successiva alla pubblicazione della circolare, il termine di “30 giorni per la presentazione della domanda decorre, in via ordinaria, dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale, come sopra specificata”.Come ulteriormente precisato dall’INPS con Messaggio numero 3633 del 1° dicembre 2025 nell’ipotesi di avvio dell’attività imprenditoriale “antecedente” alla data “del 28 novembre 2025, data di pubblicazione della circolare n. 148/2025, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data”.

    Normativa sugli aiuti di Stato

    Il contributo in parola, a norma dell’articolo 21, comma 3 del Decreto Coesione, costituisce “aiuto di Stato rientrante nelle previsioni di compatibilità di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per il quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha effettuato la relativa comunicazione in esenzione da notifica alla Commissione europea”, chiarisce la Circolare numero 148/2025.

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    Sul portale Inps è disponibile la piattaforma telematica per l’invio delle domande di accesso all’incentivo introdotto con Decreto – Legge 7 maggio 2024 numero 60 (DL Coesione) a beneficio delle nuove imprese avviate da under 35.La misura, disciplinata dall’articolo 21, comma 3, si concretizza in un contributo economico di 500 euro mensili corrisposti dall’INPS per un massimo di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.Possono accedere all’incentivo i soli soggetti che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.Analizziamo la novità in dettaglio, alla luce del Decreto interministeriale attuativo del 3 aprile 2025 e dei chiarimenti INPS forniti con Circolare numero 148 del 28 novembre 2025 e Messaggio numero 3633 del 1° dicembre 2025.Resta aggiornato sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

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    Chi può chiedere l’incentivo imprese under 35

    Misura e decorrenza dell’incentivo

    Natura delle somme percepite

    Come si ottiene l’incentivo

    Entro quando presentare le domande all’INPS

    Normativa sugli aiuti di Stato

    Chi può chiedere l’incentivo imprese under 35

    Possono ottenere l’incentivo economico i soggetti che abbiano avviato un’impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, nei settori indicati al paragrafo 3 della Circolare INPS numero 148/2025, e che, alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, posseggono contestualmente i seguenti requisiti:

    età anagrafica inferiore a 35 anni;

    stato di disoccupazione.

    Stato di disoccupazioneAi sensi del Decreto Legislativo numero 150/2015 sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego.Sono altresì considerati disoccupati i soggetti con reddito da lavoro dipendente o autonomo cui corrisponde un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.Attività svolteI settori ammessi all’incentivo (indicati nel citato paragrafo 3 della circolare INPS) sono identificati nel decreto attuativo assumendo a riferimento i codici ATECO a 2 o 3 digit in vigore fino al 31 dicembre 2024.Si ricorda, tuttavia, che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 che, in quanto tale, differisce dai codici precedentemente in uso.Pertanto, afferma INPS, al fine di attualizzare l’applicazione dei criteri classificatori previsti dal D.M. attuativo per l’ammissione al beneficio, in allegato alla Circolare del 28 novembre è presente l’elenco che individua i corrispondenti codici ATECO 2025 (Allegato n. 1).

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    Allegato 1 – Circolare Inps 148/2025

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    Misura e decorrenza dell’incentivo

    L’incentivo è costituito da un contributo economico di 500,00 euro mensili corrisposto dall’INPS per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.La somma spetta a decorrere dal mese successivo quello di presentazione della domanda all’Istituto ed è erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.L’erogazione del contributo è in ogni caso subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell’attività imprenditoriale avviata.Esclusivamente in fase di prima applicazione dell’incentivo, nella sola ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della Circolare numero 148/2025, il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo alla data del 15 maggio 2025 (data di pubblicazione del decreto attuativo) sempre che l’istanza sia presentata all’INPS nei termini previsti.

    Natura delle somme percepite

    Il contributo INPS non concorre alla formazione del reddito rilevante ai fini fiscali, ai sensi del TUIR.Al pari delle altre prestazioni che non concorrono al calcolo dell’IRPEF, l’Istituto ne indica il relativo importo nella Certificazione Unica – Redditi esenti con l’apposito codice identificativo.

    Come si ottiene l’incentivo

    I soggetti interessati devono inoltrare all’Istituto, in modalità esclusivamente telematica, un’istanza contenente le seguenti informazioni:

    Dati identificati dell’impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, quella di invio all’Ufficio del regime delle imprese della comunicazione unica per la nascita delle imprese;

    appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo (paragrafo 3 della Circolare numero 148/2025);

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    L’articolo 6, comma 5 del decreto attuativo impone la trasmissione della domanda telematica, a pena di decadenza, entro:

    30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale;

    in alternativa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo, se successivo al punto precedente.

    Ai fini della decorrenza del termine si assume a riferimento la data “di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al decreto – legge n. 7/2007” (Circolare INPS).In fase di prima applicazione della norma INPS precisa che “nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data”.Al contrario, per le attività imprenditoriali avviate in data successiva alla pubblicazione della circolare, il termine di “30 giorni per la presentazione della domanda decorre, in via ordinaria, dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale, come sopra specificata”.Come ulteriormente precisato dall’INPS con Messaggio numero 3633 del 1° dicembre 2025 nell’ipotesi di avvio dell’attività imprenditoriale “antecedente” alla data “del 28 novembre 2025, data di pubblicazione della circolare n. 148/2025, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data”.

    Normativa sugli aiuti di Stato

    Il contributo in parola, a norma dell’articolo 21, comma 3 del Decreto Coesione, costituisce “aiuto di Stato rientrante nelle previsioni di compatibilità di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per il quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha effettuato la relativa comunicazione in esenzione da notifica alla Commissione europea”, chiarisce la Circolare numero 148/2025.

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    Flat tax infermieri: quando si applica (e non) il 5% sullo straordinario. I chiarimenti delle Entrate

    Il tema della tassazione agevolata o flat tax per gli infermieri, prevista dalla Legge di bilancio 2025, è stato al centro di numerosi interventi normativi e interpretativi. Con la manovra è stata infatti introdotta l’imposta sostitutiva o flat tax del 5% sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Norma che ha spesso sollevato dubbi richieste di chiarimenti sulla corretta applicazione, soprattutto da parte delle aziende sanitarie che devono gestire correttamente buste paga e adempimenti fiscali.La risposta all’interpello n. 308/2025 dell’Agenzia delle Entrate, che rettifica una precedente presa di posizione, offre finalmente un quadro interpretativo più chiaro. Al centro della discussione vi sono due tipologie di compensi frequentemente riconosciute agli infermieri: le ore di pronta disponibilità – che in caso di chiamata vengono retribuite come straordinario – e le prestazioni svolte in occasione delle consultazioni elettorali, anch’esse spesso pagate come lavoro aggiuntivo. Ma entrambe le voci possono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5%? Ecco la risposta dell’Agenzia delle entrate. Resta aggiornato sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    La flat tax del 5% sullo straordinario degli infermieri

    Ore di pronta disponibilità: quando sono considerate vero straordinario

    Cosa dice l’Agenzia delle entrate

    Prestazioni svolte in occasione delle elezioni: perché non rientrano nell’agevolazione

    Perché l’Agenzia ha rettificato il precedente interpello

    Il testo in Pdf della risposta all’interpello

    Implicazioni pratiche per infermieri e aziende sanitarie

    In sintesi

    La flat tax del 5% sullo straordinario degli infermieri

    La Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), all’articolo 1 comma 354, introduce un’imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario disciplinati dall’articolo 47 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021. La misura riguarda esclusivamente gli infermieri dipendenti da aziende e enti del SSN, con l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale su una parte importante della retribuzione legata ai turni aggiuntivi.L’applicazione pratica della norma richiede quindi l’individuazione precisa di cosa si possa considerare “lavoro straordinario” ai sensi del contratto collettivo. L’art. 47 del CCNL definisce come straordinario ogni prestazione resa oltre l’orario ordinario, fissando anche un limite massimo annuale di 180 ore per ciascun dipendente.Proprio questo richiamo al contratto collettivo diventa decisivo per comprendere perché l’Agenzia delle Entrate abbia assunto posizioni differenti su due tipologie di prestazioni spesso assimilate allo straordinario.

    Ore di pronta disponibilità: quando sono considerate vero straordinario

    La pronta disponibilità è una modalità di organizzazione del lavoro molto comune nel settore sanitario: l’infermiere non è fisicamente in servizio, ma deve garantire reperibilità per eventuali chiamate urgenti. L’articolo 44 del CCNL regola questo istituto, distinguendo tra:

    la fase “potenziale”, in cui il lavoratore è semplicemente reperibile;

    la fase attiva, che scatta quando l’infermiere viene effettivamente chiamato e presta attività lavorativa oltre il normale orario.

    È proprio questo secondo passaggio a fare la differenza. Il comma 6 dell’art. 44 stabilisce in modo esplicito che in caso di chiamata, le ore lavorate sono retribuite come straordinario. Questo significa che, dal punto di vista giuridico e contrattuale, tali prestazioni rientrano a pieno titolo nella disciplina dell’art. 47, quella richiamata dalla Legge di Bilancio per applicare l’imposta sostitutiva al 5%.Nella risposta n. 308/2025, l’Agenzia delle Entrate – recependo anche i pareri del Ministero della Salute e del Ministro per la Pubblica Amministrazione – chiarisce che non esiste una distinzione tra diverse tipologie di straordinario: ciò che conta è che il lavoratore abbia effettivamente svolto attività oltre il proprio orario ordinario. Premia dunque una lettura oggettivo-funzionale dello straordinario, basata sull’effettivo lavoro prestato.

    Cosa dice l’Agenzia delle entrate

    Le ore di pronta disponibilità vanno tassate con flat tax al 5%, se effettivamente svolte a seguito di chiamata. La misura riguarda quindi non la semplice reperibilità, ma solo le ore in cui il dipendente è effettivamente intervenuto.

    Prestazioni svolte in occasione delle elezioni: perché non rientrano nell’agevolazione

    Diversa è la valutazione sulle prestazioni svolte in sede elettorale. In questi casi, si tratta di attività svolte dai dipendenti pubblici – compresi gli infermieri – in occasione delle consultazioni elettorali, spesso in qualità di componenti dei seggi o di supporto alle operazioni elettorali.Anche se tali prestazioni possono essere retribuite come straordinario, l’Agenzia chiarisce che non si tratta di attività riconducibili alla funzione sanitaria, né tantomeno allo straordinario disciplinato dall’art. 47 del CCNL Sanità.La ragione principale è che tali prestazioni:

    non sono previste né disciplinate nel contratto collettivo del comparto sanità;

    non hanno natura sanitaria;

    sono regolate da norme specifiche contenute nel Testo Unico Elettorale (art. 119).

    Non essendo prestazioni legate alla normale attività infermieristica – neppure quando svolte in orari aggiuntivi – esse restano fuori dal perimetro dell’agevolazione fiscale.Il parere dell’Agenzia è quindi che i compensi per le prestazioni elettorali non possono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5%, perché non sono riconducibili allo straordinario regolato dal CCNL Sanità.

    Perché l’Agenzia ha rettificato il precedente interpello

    La risposta 308/2025 sostituisce una precedente interpretazione (risposta 272/2025), frutto della necessità di chiarire meglio il perimetro applicativo della norma e di evitare difformità tra le indicazioni fornite ai datori di lavoro pubblici.La rettifica si basa su due elementi fondamentali:

    L’interpretazione autentica del CCNL fornita dal Ministero della Pubblica Amministrazione, che ha chiarito la natura delle ore di pronta disponibilità.

    Il parere del Ministero della Salute, che ha confermato che la pronta disponibilità rientra nel computo delle 180 ore annuali di straordinario.

    Questi interventi hanno permesso all’Agenzia di individuare in modo più preciso cosa rientra nel concetto di “lavoro straordinario” richiamato dalla Legge di Bilancio.

    Il testo in Pdf della risposta all’interpello

    Tutti i chiarimenti e la rettifica dell’Agenzia sono stati forniti con l’interpello Risposta n. 308/2025. L’oggetto del documento è questo: Articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN – Rettifica la risposta a interpello pubblicata il 27 ottobre 2025, n. 272

    E’ possibile scaricare il documento completo nel box Allegati qui sotto:

    Allegati

    Interpello Risposta n.308/2025

    2 MB

    Implicazioni pratiche per infermieri e aziende sanitarie

    I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate portano conseguenze operative rilevanti:Per gli infermieri

    riceveranno uno sgravio fiscale concreto sulle ore di pronta disponibilità effettivamente lavorate.

    non otterranno il beneficio sui compensi percepiti per attività elettorali.

    Per le aziende sanitarie

    Sarà necessario distinguere in busta paga tra:

    ore di pronta disponibilità effettivamente lavorate → tassate al 5%;

    ore semplici di reperibilità → tassazione ordinaria;

    prestazioni elettorali → tassazione ordinaria.

    Occorrerà aggiornare software paghe e procedure interne per applicare correttamente il beneficio fiscale.

    La misura potrebbe comportare un risparmio sul cuneo fiscale complessivo e una maggiore attrattività delle prestazioni aggiuntive.

    In sintesi

    La risposta n. 308/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiude un importante dubbio interpretativo per le aziende sanitarie e per gli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale. La flat tax del 5% introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 si applica solo alle prestazioni che rientrano nello straordinario come definito dal CCNL Sanità.

    Ciò significa che:

    sono agevolate le ore di pronta disponibilità effettivamente lavorate dopo chiamata;

    non sono agevolate le prestazioni rese in occasione delle elezioni.

    Un chiarimento che rafforza l’intenzione del legislatore di riconoscere fiscalmente il lavoro aggiuntivo degli infermieri nell’ambito del loro servizio sanitario, evitando però estensioni improprie a contesti non pertinenti.Per i lavoratori e le aziende sanitarie, si tratta di un’indicazione importante per applicare correttamente le regole fiscali e beneficiare della misura nel rispetto della normativa vigente.

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